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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 28/11/2025, n. 1645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1645 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
r.g. 2827/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nelle cause civili riunite al N. 2827/2025 R.G. Sezione Lavoro, aventi ad oggetto: “rapporto di lavoro subordinato privato: mansione e jus variandi” e vertenti
TRA
); Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) - avv. RAMBONE LUCIA ( ) C.F._2 C.F._3
e avv. PANICO ANTONIO ( ); C.F._4
RICORRENTI
E
( ) - avv. MANFREDINI LIDIA Controparte_1 P.IVA_1
( ) e avv. SCARPATO ANTONIO C.F._5
( ); C.F._6
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Pagina 1 di 6 r.g. 2827/2025
Con separati ricorsi, successivamente riuniti ex art. 151 disp. att.
c.p.c., le parti ricorrenti di cui in epigrafe chiedevano al giudice del lavoro del Tribunale adito di accertare il loro diritto a essere inquadrati nel superiore livello 3A di inquadramento di cui al ccnl del settore Controparte_2 dalla data della loro assunzione all'attualità, con conseguenziale condanna della controparte al pagamento delle relative differenze retributive, da quantificarsi separatamente. Esponevano, in particolare, di essere stati assunti come operatori ecologici e di essere stati inquadrati e retribuiti come lavoratori di livello 2A del suddetto ccnl di settore, laddove, in realtà, erano state loro continuativamente affidate mansioni di autista di veicolo compattatore, rientranti nel potiore III livello.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva regolarmente in entrambi i giudizi, concludendo come in atti.
Ve, preliminarmente, respinta la richiesta della convenuta di estensione del contraddittorio alla stazione appaltante, atteso che la pretesa attorea è spiegata unicamente per differenze retributive, rispetto alle quali la datrice è la titolare passiva del relativo rapporto obbligatorio e non potrebbe comunque esserne manlevata.
Ciò premesso, le domande attoree sono fondate e vanno accolte, così come già deciso in diritto in altri precedenti affrontati da questo Ufficio
(cfr., da ultimo, sent. Trib. di Nocera Inferiore n. 768/22 e sent. n. 1620/23, di cui non risulta impugnazione negli archivi informatici).
Come è noto, nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. L'accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell'inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed è insindacabile, in sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione (cfr. ex multis Cass n. 26234/08 laddove l'impugnata sentenza, con motivazione ritenuta corretta dalla S.C., aveva affermato il
Pagina 2 di 6 r.g. 2827/2025
diritto di un dipendente della , già inquadrato nel Parte_3 quarto livello in virtù dello svolgimento di funzioni di concetto svolte su direttive di massima, all'inquadramento nel quinto livello, immediatamente superiore, avendo accertato, previa definizione delle mansioni di tale superiore livello, che l'attività era svolta dal dipendente medesimo in autonomia e consisteva nella preparazione di dati informatici e nell'insegnamento ad altro personale dell'uso della apparecchiature informatiche anche in sedi diverse dalla propria - conformi Cass. n.
26233/08; Cass. n. 17896/07; Cass. n. 3069/05).
Sempre in diritto, va ora evidenziato che, secondo il ccnl pacificamente applicato, appartengono al II livello professionale i “lavoratori che, oltre a svolgere le mansioni appartenenti alla declaratoria del I livello, in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, eseguono attività elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, anche utilizzando veicoli per la conduzione dei quali è richiesto il possesso della patente di cat. B, con esclusione di quelli indicati nei profili esemplificativi del livello III.
Profili esemplificativi;
addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con
l'ausilio di veicoli”.
Di contro, il medesimo ccnl inquadra nei lavoratori di III livello coloro
“che sono adibiti al servizio di spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio con l'ausilio di veicoli e mezzi d'opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria B. Svolgono attività esecutive, sulla base di procedure prestabilite richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate, operando anche in concorso con uno o più lavoratori dei quali possono avere il coordinamento. Profili esemplificativi: addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con l'utilizzo di spazzatrici, innaffiatrici, compattatori”.
Orbene, anche se si presenta alquanto similare l'area semantica che contraddistingue le due categorie professionali, atteso che in entrambe ricadono i lavoratori addetti alla raccolta di rifiuti che utilizzano veicoli per la
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guida dei quali è richiesto il possesso della patente B, il discrimen, a parere del giudicante, consiste unicamente nel fatto che, per i soli lavoratori del superiore III livello, il mezzo utilizzato non deve avere natura comune ed essere di semplice impiego, ma deve essere caratterizzato da una certa complessità. Invero, ciò si ricava dall'utilizzo, da un lato, della locuzione
“svolgono attività esecutive sulla base di procedure prestabilite richiedenti preparazione professionale” (per la III categoria) e, dall'altro, della frase
“eseguono attività elementari richiedenti conoscenze generiche” (per la II categoria). Ma la differenza è ancora più marcata laddove la normativa pattizia procede all'esemplificazione dei profili lavorativi inerenti alle due categorie professionali, atteso che, mentre per la categoria più bassa il lavoratore procede alla raccolta “con l'ausilio di veicoli” (da intendersi in senso generico, tout court, senza particolari macchinari), per l'attribuzione del livello potiore le parti sociali hanno inteso specificare che tali veicoli debbono possedere un quid pluris ossia essere di tipo “spazzatrici, innaffiatrici, compattatori”.
In definitiva, secondo il parere del decidente, il lavoratore di II livello è quello che utilizza veicoli semplici, come tali non dotati di particolari macchinari utilizzabili nel processo produttivo della raccolta dei rifiuti, come, ad es., quelli dotati di mera vasca nella quale adagiare i rifiuti o altra tipologia di oggetti. Viceversa, i lavoratori appartenenti al III livello sono coloro che utilizzano veicoli complessi, dotati di meccanismi che contemplano dispositivi per lo spazzamento automatico o l'innaffiamento ovvero che trattano i rifiuti compattandoli per ridurne il volume.
Partendo da queste premesse, appare, pertanto, speciosa e del tutto irrilevante la differenza tra i veicoli “compattatori” propriamente detti e i mezzi cd. “costipatori”-“gasolone”, atteso che anche questi ultimi presentano pacificamente un sistema a pala di compattazione dei rifiuti, idoneo a consentirne il carico di una maggiore quantità, seppure con minore efficacia dei compattatori veri e propri, che utilizzano un sistema di contropressione alla compattazione. Ne consegue che il ccnl va necessariamente interpretato nel senso che le parti sociali non hanno operato una distinzione tra veicoli “compattatori” e veicoli “costipatori” in senso propriamente tecnico, ma, hanno, invece, inteso utilizzare in via
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anodina il termine compattatore, per indicare qualunque mezzo che utilizzi un sistema di compattazione dei rifiuti e sia comunque conducibile con la patente di cat. B, laddove, i lavoratori di II categoria sono coloro che utilizzano tutte le altre tipologie di veicoli, di semplice utilizzazione e senza specifici dispositivi. In altri termini, nella volontà delle parti stipulanti il ccnl l'indicazione del “compattatore” non si accompagna ad alcun rapporto di compressione o a una particolare tecnologia del mezzo rispetto al quale rileva solo la funzione svolta.
Né, tantomeno, può essere accolta la tesi della resistente secondo cui il III livello non sarebbe attribuibile in quanto ciascun ricorrente non avrebbe espletato, tantomeno con prevalenza, le mansioni di autista di mezzo costipatore, espletando, invece, quelle di mero addetto allo spazzamento, anche mediante l'uso di veicoli specifici semplici quale il cd. gasolone.
Infatti, come chiarisce la stessa disposizione pattizia, il III livello contrattuale è attribuibile a tutti i lavoratori che sono adibiti al servizio di spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio con l'ausilio dei veicoli speciali, non relegandosi tale inquadramento neppure a coloro che espletano esclusivamente l'attività di guida del veicolo.
Né può rilevare in questa sede l'asserzione della convenuta secondo cui l'asserito espletamento di mansioni superiori sarebbe avvenuto senza il consenso della datrice, atteso che, in ogni caso, quest'ultima sarebbe comunque stata responsabile del controllo e della sicurezza dei propri lavoratori subordinati oltre che del pagamento delle superiori funzioni espletate di fatto.
Va, quindi, dichiarato il diritto di ciascun ricorrente al superiore inquadramento e le datrici condannate al pagamento delle conseguenziali differenze retributive, a cui devono aggiungersi gli interessi legali via via rivalutati ex artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. da calcolarsi dal dovuto sino al saldo effettivo.
Le spese processuali sono regolamentate secondo soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della riunione e della serialità delle cause.
P. Q. M.
Pagina 5 di 6 r.g. 2827/2025
1) accoglie i ricorsi riuniti e, per l'effetto, dichiara il diritto di ciascuna parte ricorrente a essere inquadrata, dall'assunzione all'attualità, nel III livello professionale del ccnl applicato e condanna la parte resistente al pagamento delle conseguenziali differenze retributive, oltre agli accessori individuati in parte motiva;
2) condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali sostenute dai ricorrenti, liquidate in € 2.900,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, Iva e Cpa, da distrarsi.
Nocera Inferiore, data di deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nelle cause civili riunite al N. 2827/2025 R.G. Sezione Lavoro, aventi ad oggetto: “rapporto di lavoro subordinato privato: mansione e jus variandi” e vertenti
TRA
); Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) - avv. RAMBONE LUCIA ( ) C.F._2 C.F._3
e avv. PANICO ANTONIO ( ); C.F._4
RICORRENTI
E
( ) - avv. MANFREDINI LIDIA Controparte_1 P.IVA_1
( ) e avv. SCARPATO ANTONIO C.F._5
( ); C.F._6
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Pagina 1 di 6 r.g. 2827/2025
Con separati ricorsi, successivamente riuniti ex art. 151 disp. att.
c.p.c., le parti ricorrenti di cui in epigrafe chiedevano al giudice del lavoro del Tribunale adito di accertare il loro diritto a essere inquadrati nel superiore livello 3A di inquadramento di cui al ccnl del settore Controparte_2 dalla data della loro assunzione all'attualità, con conseguenziale condanna della controparte al pagamento delle relative differenze retributive, da quantificarsi separatamente. Esponevano, in particolare, di essere stati assunti come operatori ecologici e di essere stati inquadrati e retribuiti come lavoratori di livello 2A del suddetto ccnl di settore, laddove, in realtà, erano state loro continuativamente affidate mansioni di autista di veicolo compattatore, rientranti nel potiore III livello.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva regolarmente in entrambi i giudizi, concludendo come in atti.
Ve, preliminarmente, respinta la richiesta della convenuta di estensione del contraddittorio alla stazione appaltante, atteso che la pretesa attorea è spiegata unicamente per differenze retributive, rispetto alle quali la datrice è la titolare passiva del relativo rapporto obbligatorio e non potrebbe comunque esserne manlevata.
Ciò premesso, le domande attoree sono fondate e vanno accolte, così come già deciso in diritto in altri precedenti affrontati da questo Ufficio
(cfr., da ultimo, sent. Trib. di Nocera Inferiore n. 768/22 e sent. n. 1620/23, di cui non risulta impugnazione negli archivi informatici).
Come è noto, nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. L'accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell'inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed è insindacabile, in sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione (cfr. ex multis Cass n. 26234/08 laddove l'impugnata sentenza, con motivazione ritenuta corretta dalla S.C., aveva affermato il
Pagina 2 di 6 r.g. 2827/2025
diritto di un dipendente della , già inquadrato nel Parte_3 quarto livello in virtù dello svolgimento di funzioni di concetto svolte su direttive di massima, all'inquadramento nel quinto livello, immediatamente superiore, avendo accertato, previa definizione delle mansioni di tale superiore livello, che l'attività era svolta dal dipendente medesimo in autonomia e consisteva nella preparazione di dati informatici e nell'insegnamento ad altro personale dell'uso della apparecchiature informatiche anche in sedi diverse dalla propria - conformi Cass. n.
26233/08; Cass. n. 17896/07; Cass. n. 3069/05).
Sempre in diritto, va ora evidenziato che, secondo il ccnl pacificamente applicato, appartengono al II livello professionale i “lavoratori che, oltre a svolgere le mansioni appartenenti alla declaratoria del I livello, in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, eseguono attività elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, anche utilizzando veicoli per la conduzione dei quali è richiesto il possesso della patente di cat. B, con esclusione di quelli indicati nei profili esemplificativi del livello III.
Profili esemplificativi;
addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con
l'ausilio di veicoli”.
Di contro, il medesimo ccnl inquadra nei lavoratori di III livello coloro
“che sono adibiti al servizio di spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio con l'ausilio di veicoli e mezzi d'opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria B. Svolgono attività esecutive, sulla base di procedure prestabilite richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate, operando anche in concorso con uno o più lavoratori dei quali possono avere il coordinamento. Profili esemplificativi: addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con l'utilizzo di spazzatrici, innaffiatrici, compattatori”.
Orbene, anche se si presenta alquanto similare l'area semantica che contraddistingue le due categorie professionali, atteso che in entrambe ricadono i lavoratori addetti alla raccolta di rifiuti che utilizzano veicoli per la
Pagina 3 di 6 r.g. 2827/2025
guida dei quali è richiesto il possesso della patente B, il discrimen, a parere del giudicante, consiste unicamente nel fatto che, per i soli lavoratori del superiore III livello, il mezzo utilizzato non deve avere natura comune ed essere di semplice impiego, ma deve essere caratterizzato da una certa complessità. Invero, ciò si ricava dall'utilizzo, da un lato, della locuzione
“svolgono attività esecutive sulla base di procedure prestabilite richiedenti preparazione professionale” (per la III categoria) e, dall'altro, della frase
“eseguono attività elementari richiedenti conoscenze generiche” (per la II categoria). Ma la differenza è ancora più marcata laddove la normativa pattizia procede all'esemplificazione dei profili lavorativi inerenti alle due categorie professionali, atteso che, mentre per la categoria più bassa il lavoratore procede alla raccolta “con l'ausilio di veicoli” (da intendersi in senso generico, tout court, senza particolari macchinari), per l'attribuzione del livello potiore le parti sociali hanno inteso specificare che tali veicoli debbono possedere un quid pluris ossia essere di tipo “spazzatrici, innaffiatrici, compattatori”.
In definitiva, secondo il parere del decidente, il lavoratore di II livello è quello che utilizza veicoli semplici, come tali non dotati di particolari macchinari utilizzabili nel processo produttivo della raccolta dei rifiuti, come, ad es., quelli dotati di mera vasca nella quale adagiare i rifiuti o altra tipologia di oggetti. Viceversa, i lavoratori appartenenti al III livello sono coloro che utilizzano veicoli complessi, dotati di meccanismi che contemplano dispositivi per lo spazzamento automatico o l'innaffiamento ovvero che trattano i rifiuti compattandoli per ridurne il volume.
Partendo da queste premesse, appare, pertanto, speciosa e del tutto irrilevante la differenza tra i veicoli “compattatori” propriamente detti e i mezzi cd. “costipatori”-“gasolone”, atteso che anche questi ultimi presentano pacificamente un sistema a pala di compattazione dei rifiuti, idoneo a consentirne il carico di una maggiore quantità, seppure con minore efficacia dei compattatori veri e propri, che utilizzano un sistema di contropressione alla compattazione. Ne consegue che il ccnl va necessariamente interpretato nel senso che le parti sociali non hanno operato una distinzione tra veicoli “compattatori” e veicoli “costipatori” in senso propriamente tecnico, ma, hanno, invece, inteso utilizzare in via
Pagina 4 di 6 r.g. 2827/2025
anodina il termine compattatore, per indicare qualunque mezzo che utilizzi un sistema di compattazione dei rifiuti e sia comunque conducibile con la patente di cat. B, laddove, i lavoratori di II categoria sono coloro che utilizzano tutte le altre tipologie di veicoli, di semplice utilizzazione e senza specifici dispositivi. In altri termini, nella volontà delle parti stipulanti il ccnl l'indicazione del “compattatore” non si accompagna ad alcun rapporto di compressione o a una particolare tecnologia del mezzo rispetto al quale rileva solo la funzione svolta.
Né, tantomeno, può essere accolta la tesi della resistente secondo cui il III livello non sarebbe attribuibile in quanto ciascun ricorrente non avrebbe espletato, tantomeno con prevalenza, le mansioni di autista di mezzo costipatore, espletando, invece, quelle di mero addetto allo spazzamento, anche mediante l'uso di veicoli specifici semplici quale il cd. gasolone.
Infatti, come chiarisce la stessa disposizione pattizia, il III livello contrattuale è attribuibile a tutti i lavoratori che sono adibiti al servizio di spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio con l'ausilio dei veicoli speciali, non relegandosi tale inquadramento neppure a coloro che espletano esclusivamente l'attività di guida del veicolo.
Né può rilevare in questa sede l'asserzione della convenuta secondo cui l'asserito espletamento di mansioni superiori sarebbe avvenuto senza il consenso della datrice, atteso che, in ogni caso, quest'ultima sarebbe comunque stata responsabile del controllo e della sicurezza dei propri lavoratori subordinati oltre che del pagamento delle superiori funzioni espletate di fatto.
Va, quindi, dichiarato il diritto di ciascun ricorrente al superiore inquadramento e le datrici condannate al pagamento delle conseguenziali differenze retributive, a cui devono aggiungersi gli interessi legali via via rivalutati ex artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. da calcolarsi dal dovuto sino al saldo effettivo.
Le spese processuali sono regolamentate secondo soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della riunione e della serialità delle cause.
P. Q. M.
Pagina 5 di 6 r.g. 2827/2025
1) accoglie i ricorsi riuniti e, per l'effetto, dichiara il diritto di ciascuna parte ricorrente a essere inquadrata, dall'assunzione all'attualità, nel III livello professionale del ccnl applicato e condanna la parte resistente al pagamento delle conseguenziali differenze retributive, oltre agli accessori individuati in parte motiva;
2) condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali sostenute dai ricorrenti, liquidate in € 2.900,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, Iva e Cpa, da distrarsi.
Nocera Inferiore, data di deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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