Articolo 2 della Legge 18 agosto 1993, n. 333
Articolo 1Articolo 3
Versione
1 settembre 1993
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 13 dell'accordo medesimo.
Entrata in vigore il 1 settembre 1993