Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 1212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1212 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel. all'esito della trattazione scritta del procedimento disposta, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del giorno 11.11.2024, riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.984/2022 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
, in persona del Parte_1
legale rappresentante pro-tempore, ai fini della presente procedura con domicilio in Napoli Via A.
De Gasperi n° 55 c/o Ufficio Legale rappresentato e difeso dall'avv. Itala De Benedictis la _1
quale si è dichiarata disponibile a ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio all'indirizzo di PEC t, in virtù di procura generale alle Email_1
liti per atto notar di Roma del 21.07.2015 (rep. 80974 rogito 21569) Persona_1
- parte appellante
-
E ontumace Controparte_1
-parte appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
969/2022 pubblicata il 7 aprile 2022.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, accogliendo l'opposizione all'avviso di addebito recante n. 32820170005213500000 proposta da _1
, dichiarava l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio della stessa alla Gestione Separata per
[...]
l'anno 2010. Il primo giudice, dopo aver respinto l'eccezione di prescrizione, rilevava che nel 2010
l'opponente aveva dichiarato un reddito esiguo, pari ad euro 1750,00, che -in assenza di allegazioni
1
Avverso tale pronuncia propone appello l' che deduce l'erroneità della stessa per aver _1 ritenuto insussistente l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata solo in ragione dell'entità del reddito prodotto, senza alcuna considerazione degli ulteriori elementi comprovanti la non sporadicità dell'attività (partita IVA e iscrizione alla Cassa).
La parte appellata, pur se ritualmente evocata in giudizio, risulta contumace.
All'esito della trattazione scritta ed a scioglimento della risera assunta in data 11.11.2024 la
Corte decide nei termini di seguito espressi.
§§§§§
Ricostruendo la portata precettiva dell'art. 2, comma 26, L. n. 335 del 1995, per come autenticamente interpretato dall'art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011, convertito in L. n. 111/2011, la
Suprema Corte, sulla scorta di Cass. S.U. n. 3240/2010, ha avuto modo di affermare più volte che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (ancorchè non esclusivo) ed anche occasionale (oltre la soglia monetaria indicata nel D.L. n. 269 del 2003 art. 44, comma 2, conv, in L. n. 326 del 2003) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento (così, espressamente, Cass. n. 4419 del 2021 che era stata preceduta da Cass. n. 32167 del 2018, in motivazione nonchè tra le numerose,
Cass. nn. 519 del 2019, 317 e 1827 del 2020, 477 e 1827 del 2021). Trattasi di affermazione che discende agevolmente dalla lettura del combinato disposto dell'art. 2, comma 26, della L. n. 335 del
1995 e dell'art. 44 del D.L. n. 269 del 2003, il primo dei quali, per quanto qui rileva, prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione a carico dei "soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma l, dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 e successive modificazioni ed integrazioni", mentre il secondo, a decorrere dal 10 gennaio 2004, estende tale obbligo anche ai "soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale (...) solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad Euro
5.000".
Nell'intento del legislatore, reso palese dalla lettera delle disposizioni citate, l'obbligatorietà dell'iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorchè non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento. La produzione di un
2 reddito superiore alla soglia di Euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinchè anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima
Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità.
Deve, quindi, ritenersi dirimente il modo in cui è svolta l'attività libero-professionale, se in forma abituale o meno e nell'accertamento di fatto di tale requisito ben possono rilevare le presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività ma va rilevato che si tratta di presunzioni che non impongono all'interprete conclusioni indefettibili, ma semplici regole di esperienza per risalire al fatto ignoto da quello noto. Ciò che rileva è che il requisito dell'abitualità dev'essere accertato in punto di fatto, valorizzando all'uopo i menzionati indici e fra di essi la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a Euro 5.000,00 può semmai rilevare quale indizio, da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo - per escludere che, in concreto, l'attività sia stata svolta con carattere di abitualità.
Tale abitualità (cfr., sul punto Cass. n. 4419 del 2021 cit.) dev'essere apprezzata nella sua dimensione di scelta ex ante del libero professionista, coerentemente con la disciplina ch'è propria delle gestioni dei lavoratori autonomi, e non invece come conseguenza ex post desumibile dall'ammontare di reddito prodotto, dal momento che ciò equivarrebbe a tornare ad ancorare il requisito dell'iscrizione alla Gestione separata alla produzione di un reddito superiore alla soglia di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 44 cit., che invece, come detto, rileva ai fini dell'assoggettamento a contribuzione di attività libero-professionali svolte in forma occasionale.
Nella specie, emerge dalle risultanze versate in atti che nel 2010, anno per il quale viene richiesto il pagamento della contribuzione, l'odierna appellata era praticante avvocato abilitato al patrocinio con iscrizione del 23.01.2009 e conseguiva l'abilitazione all'esercizio professionale solo nell'anno 2011 con conseguente iscrizione all'Albo degli Avvocati dell'Ordine di S. Maria C. V. il
04.03.2011 (cfr. prospetto previdenziale della . CP_2
La condizione di praticante, valutata unitariamente all'esiguità del reddito dichiarato, non consente di inferire la prova dell'abitualità dell'esercizio della professione, in assenza di altri elementi gravi (quali la costante presenza presso gli uffici giudiziari;
lo svolgimento del patrocinio in via autonoma con costanza ecc.). Invero, la condizione di praticante è strettamente collegata con la finalità di apprendimento della tecnica e del metodo professionale sicchè – in assenza di elementi certi- non può costituire un elemento indiziario di rilevanza tale da indurre a ritenere la sussistenza
3 di un esercizio abituale della professione (per la quale occorre comunque sottoporsi, con esito positivo, ad un esame).
Pertanto, alla luce della condizione dell'odierna appellata, gli altri elementi richiamati dall' (che nulla ha tuttavia dedotto circa le modalità di svolgimento della professione) non _1 sono idonei a costituire il quadro indiziario necessario per inferire l'abitualità dell'esercizio della professione.
In ragione di tali considerazioni, quindi, l'appello deve essere respinto.
Nulla sulle spese, in considerazione della contumacia della parte vittoriosa.
In ragione dell'esito del giudizio, la Corte deve dare atto della sussistenza dei presupposti per la riscossione dell'importo ulteriore a titolo di contributo unificato nei termini precisati in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-nulla sulle spese del grado;
- dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso il giorno 11.11.2024
Il Consigliere st. Il Presidente dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano
4