Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 27/12/2025, n. 1098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 1098 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01098/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00282/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 282 del 2024, proposto da
Impresa Edile Geom. SA IA & C. S.n.c. di SA LU, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Fabio Di Salvo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Falconara Marittima, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele Giorgini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento e la declaratoria
del diritto della società ricorrente a vedersi corrispondere, dal Comune resistente, le somme così come richieste e quantificate nella riserva contabile apposta in occasione della sottoscrizione del 3^ S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 30 gennaio 2023 ovvero, in subordine, del diritto della ricorrente a vedersi corrispondere, dal Comune resistente, le medesime somme a titolo di indebito arricchimento, ex art. 2041 cod. civ.;
e per la condanna
del Comune di Falconara Marittima al pagamento delle somme innanzi dette in favore della Impresa Edile Geom. SA IA & C S.n.c., oltre interessi, oneri ed accessori di legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Falconara Marittima;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. MA AP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ditta ricorrente agisce in questa sede per conseguire:
- l’accertamento e la declaratoria del suo diritto a vedersi corrispondere dal Comune di Falconara Marittima le somme così come richieste e quantificate nella riserva contabile apposta in occasione della sottoscrizione del 3^ S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 30 gennaio 2023 ovvero, in subordine, del suo diritto a vedersi corrispondere dal Comune resistente le medesime somme a titolo di indebito arricchimento ai sensi dell’art. 2041 c.c.;
- la condanna del Comune intimato a pagare le somme predette.
La domanda era stata inizialmente proposta davanti al Tribunale di Ancona, il quale, con sentenza n. 845/2024, ha declinato la giurisdizione per le ragioni di cui si dirà infra .
La ditta Geom. SA ha dunque riassunto il giudizio davanti al T.A.R. ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
2. Per resistere al ricorso si è costituito in giudizio il Comune di Falconara, formulando anzitutto alcune eccezioni preliminari che saranno esaminate nel prosieguo, e chiedendo in ogni caso il rigetto nel merito di tutte le domande proposte dalla ditta SA.
Nella memoria conclusionale parte ricorrente ha invitato il Tribunale a sollevare il conflitto negativo di giurisdizione, ritenendo che la controversia fosse stata correttamente incardinata davanti all’A.G.O.
La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 3 dicembre 2025.
3. Il ricorso va respinto nel merito, il che impone al Collegio di esaminare sia la questione di giurisdizione sia l’eccezione preliminare di tardività della domanda sollevata dalla difesa comunale.
3.1. Quanto alla giurisdizione, il Tribunale condivide le conclusioni a cui è pervenuta la sentenza del Tribunale di Ancona n. 845/2024, visto che:
- in generale, come è noto, le controversie in materia di revisione dei prezzi contrattuali negli appalti pubblici sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del G.A., e ciò a prescindere dal nomen iuris del singolo istituto (“revisione”, “compensazione”, “adeguamento”, etc.);
- come è altrettanto noto, la revisione dei prezzi non può essere richiesta dall’appaltatore con lo strumento della riserva contabile, stante la sostanziale differenza fra i due istituti (così, ex plurimis , Cons. Stato, n. 5667/2022);
- nella specie, poi, emerge per tabulas che la ditta ricorrente ha formulato la propria istanza subito dopo l’entrata in vigore della legge finanziaria per l’anno 2023 (L. n. 197/2022), il che vuol dire che la stessa impresa SA, al di là dello strumento tecnico utilizzato e a prescindere dal nomen iuris attribuito al titolo sul quale si fonda la domanda, ritiene di aver diritto alla revisione dei prezzi contrattuali ai sensi della normativa emergenziale richiamata in ricorso.
3.2. Non è fondata l’eccezione di tardività delle domande in quanto, anche non voler considerare l’istanza di rimessione in termini ribadita dalla ricorrente nel corso della discussione orale (istanza che andrebbe comunque accolta, stante il dubbio sulla giurisdizione), dagli atti di causa emerge che il ricorso è stato proposto entro i sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione della determina dirigenziale n. 601/2023.
Al riguardo va infatti osservato che:
- la decisione finale è stata adottata dal Comune di Falconara Marittima con la determina n. 601/2023 e non con la nota del R.U.P. prot. n. 13895 del 24 marzo 2023 (visto che quest’ultima è stata adottata in assenza del riscontro da parte del D.L. alla richiesta di trasmissione della contabilità dei lavori eseguiti dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Tale riscontro è pervenuto al Comune solo il 12 maggio 2023, per cui il provvedimento finale è quello del 23 maggio 2023);
- la determina n. 601 è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 25 maggio 2023 e per quindici giorni consecutivi, ossia fino al 9 giugno 2023;
- dalla sentenza n. 845/2024 risulta che l’atto di citazione è stato depositato in data 28 luglio 2023, per cui esso è stato notificato, al più tardi, lo stesso 28 luglio 2023;
- la difesa comunale non ha provato che la determina n. 601 sia stata notificata individualmente al destinatario in data antecedente a quella dell’ultimo giorno di pubblicazione. Al riguardo va precisato che all’atto di riassunzione del giudizio è allegata sub 2_8 la nota a firma del R.U.P. recante la trasmissione della determina n. 601/2023 e dei relativi allegati, ma non è stata prodotta la ricevuta di consegna della mail di invio del documento;
- ne consegue che è tempestiva anche la domanda di condanna del Comune al pagamento dell’indennizzo ex art. 2041 c.c., visto che essa è stata proposta entro i 120 giorni successivi alla conoscenza della determinazione n. 601/2023.
4. Passando dunque a trattare il ricorso nel merito, il Collegio osserva quanto segue.
4.1. L’appalto a cui si riferisce l’odierna controversia è stato bandito con determina dirigenziale n. 1642 del 23 dicembre 2021 e il termine di presentazione delle offerte scadeva il 18 gennaio 2022.
L’aggiudicazione è stata disposta in favore della ditta SA con determina dirigenziale n. 96 del 28 gennaio 2022.
Al momento della stipulazione del contratto, ossia il 27 aprile 2022, era in vigore l’art. 25 del D.L. n. 17/2022, la cui disciplina, come esposto in ricorso, era stata recepita dall’art. 3 del contratto.
Parte ricorrente evidenzia che tale clausola reca una parziale deroga alle disposizioni di carattere generale dell’art. 27 del capitolato speciale d’appalto, il quale, al comma 2, prevede, ai sensi dell’art. 106, comma 1, let. a), del D.Lgs. n. 50/2016, un meccanismo di compensazione, in aumento o in diminuzione, in caso di variazione dei prezzi contrattuali superiore al 10% rispetto a quelli dell’anno di presentazione dell’offerta rilevati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con apposito decreto.
Secondo la ricorrente entrambe queste disposizioni contrattuali testimoniano che il Comune di Falconara Marittima aveva comunque ritenuto di dover prevedere a favore dell’appaltatore una forma di ristoro del notevole incremento dei costi dei materiali registratisi nel periodo di esecuzione del contratto.
L’art. 25 del D.L. n. 17/2022 è stato abrogato dall’art. 26, comma 10, del D.L. n. 50/2022, per cui esso non ha avuto pratica attuazione, essendo stato modificato il regime degli aiuti alle imprese esecutrici di appalti pubblici.
In particolare, l’art. 26 del D.L. n. 50/2022, convertito in L. n. 91/2022, nella sua versione originaria si applicava solo agli appalti di lavori “ …aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021… ”, e limitatamente alle lavorazioni eseguite nell’anno 2022. La norma ha poi subito nel corso dell’anno 2022 numerose modifiche.
Parte ricorrente, alla luce delle suddette modifiche, così ricostruisce la normativa applicabile al caso di specie:
“ …l’art. 26, comma 10, del D.L. 50/2022 abroga, espressamente, le previsioni di cui all’art. 25 del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, così come riportate nel contratto di appalto, all’art. 3;
- in forza dell’art. 15 “Preleggi”, la norma abrogata non può più regolare i rapporti sorti successivamente alla propria abrogazione (di talché, atteso che il D.L. 50/2022 è entrato in vigore in data 18/05/2022, i lavori eseguiti e contabilizzati nel 2° semestre 2022 non risultano più regolati dall’art. 25 D.L. 17/2022 dianzi citato);
- la ratio ispiratrice del D.L. “Aiuti”, così come di tutta la normativa emergenziale sopra richiamata, è quella dell’equilibrio del sinallagma contrattuale, a sua volta permeato dai principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto (in forza degli artt. 1175 e 1375 cod. civ.), pacificamente applicabili anche ai contratti di lavori pubblici.
Da ciò discende la conseguenziale applicabilità, alla fattispecie che qui occupa - anche in forza dei principi generali espressi dall’art. 12 “Preleggi” - dell’art. 26 D.L. 50/2022 e del meccanismo compensativo ivi previsto… ”.
4.2. Al riguardo va tuttavia evidenziato che l’art. 26 del D.L. n. 50/2022 è applicabile al contratto per cui è causa solo a seguito della rilevante modifica di cui all’art. 1, comma 458, let. b), della L. n. 197/2022 (legge finanziaria per il 2023), che ha inserito il comma 6- ter , con il quale il campo di applicazione del beneficio in parola viene esteso anche “ …agli appalti pubblici di lavori […], aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 e che non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023… ”. E dunque solo dal 1° gennaio 2023 l’appalto per cui è causa è rientrato nel campo di applicazione dell’art. 26, visto che, come detto, il termine di presentazione delle offerte era scaduto il 18 gennaio 2022 (mentre, come detto, fino a quel momento il meccanismo revisionale si applicava solo ai contratti scaturiti da procedure di gara nelle quali il termine di presentazione delle offerte scadeva entro il 31 dicembre 2021).
Per inciso va aggiunto che, a seguito dell’abrogazione della disposizione derogatoria di cui all’art. 25 del D.L. n. 17/2022, è comunque applicabile anche al contratto stipulato inter partes l’art. 29, comma 5, del D.L. n. 4/2022, secondo cui “ Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta ”, visto che, come il Consiglio di Stato ha statuito nella sentenza n. 9611/2024 (recante la riforma della decisione di questo Tribunale n. 898/2023), il principio espresso nella disposizione in commento era immanente nell’ordinamento di settore anche prima della sua espressa codificazione.
A questo proposito, e onde prevenire eventuali dubbi circa i limiti della presente pronuncia, va osservato che le controversie in materia di revisione dei prezzi appartengono alla giurisdizione esclusiva del G.A. e dunque, a prescindere dalla motivazione che la stazione appaltante ha posto a fondamento del diniego di liquidazione del compenso revisionale, il giudice deve pronunciarsi sulla c.d. spettanza del bene della vita ( in terminis , si vedano le sentenze di questo Tribunale n. 256/2024 e n. 283/2024).
4.3. Alla luce della suddetta ricostruzione del quadro normativo applicabile alla vicenda odierna, le tesi di parte ricorrente, per quanto giuridicamente apprezzabili, non possono essere condivise, anzitutto in ragione del criterio di interpretazione letterale, nonché della considerazione di ordine generale secondo cui - come il Tribunale ha osservato ad esempio nella citata sentenza n. 256/2024 - il legislatore non era obbligato a tenere indenni le imprese di tutti gli incrementi dei costi dovuti dapprima alla nota pandemia e poi alla crisi russo-ucraina. In effetti, poiché questi due eventi epocali hanno colpito anche i comuni cittadini e le imprese che non lavorano con la pubblica amministrazione e poiché le risorse finanziarie disponibili non erano illimitate, il legislatore ha dovuto necessariamente operare una ripartizione di tali risorse, in modo da assicurare un ristoro a tutte le categorie colpite dall’impennata del tasso di inflazione.
Tornando dunque al tenore letterale dell’art. 26, comma 6- ter , del D.L. n. 50/2022 e s.m.i., la norma si applica esclusivamente agli appalti per i quali le offerte dovevano pervenire alle stazioni appaltanti fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022 (condizione che indubbiamente ricorreva nel caso di specie) e limitatamente alle lavorazioni eseguite dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.
Ma se così è, la ditta ricorrente non ha diritto alla revisione dei prezzi, visto che:
- nessun compenso revisionale spetta per il 2022, espressamente escluso dall’art. 26;
- nessun compenso spetta per il 2023, in quanto, come è emerso dall’istruttoria svolta dal R.U.P. prima di adottare la determinazione n. 601/2023, i lavori sono stati contabilizzati tutti nel 2022, anche se dal punto di vista materiale la contabilità è stata redatta il 30 gennaio 2023 (si veda al riguardo la nota a firma del D.L. datata 11 maggio 2023 – doc. allegato n. 18 alla produzione del Comune resistente – sulla quale la ricorrente nulla ha osservato).
4.4. Ugualmente infondata è la pretesa, fatta valere in via subordinata, discendente dalla ritenuta reviviscenza della clausola di cui all’art. 27, comma 2, del capitolato speciale, visto che:
- come detto, l’art. 29, comma 5, del D.L. n. 4/2022, convertito in L. n. 25/2022, stabilisce che nessun compenso revisionale spetta in relazione all’incremento dei prezzi dei materiali verificatisi nell’anno di presentazione dell’offerta, per cui la suddetta clausola del capitolato va interpretata alla luce della normativa primaria di riferimento (la quale, come il Consiglio di Stato ha ribadito nella citata sentenza n. 9611/2024, pone il principio generale, desumibile peraltro anche dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui la revisione non spetta per le lavorazioni eseguite nell’anno di presentazione dell’offerta);
- ad ogni buon conto, non è per nulla sicuro che, una volta venuta meno la norma trasfusa nell’art. 3 del contratto, si debba ritenere applicabile l’art. 27, comma 2, del capitolato. È invece da ritenere che il Comune, derogando espressamente all’art. 27 del C.S.A., abbia inteso fare integrale rimando alla disciplina emergenziale, e dunque che, una volta abrogato l’art. 25 del D.L. n. 17/2022, trovi applicazione unicamente la norma che ha “sostituito” l’art. 25, ossia l’art. 26 del D.L. n. 50/2022 e s.m.i.;
- la ricorrente non ha comunque provato la contestuale sussistenza delle condizioni previste dal comma 2 dell’art. 27, prima fra tutte la disponibilità delle risorse finanziarie da destinare alla revisione dei prezzi.
5. Infondata è anche la domanda di condanna del Comune al pagamento di un indennizzo ai sensi dell’art. 2041 c.c.
In effetti, e in disparte la questione di carattere generale relativa alla natura residuale dell’ actio de in rem verso (al riguardo si vedano le sentenze della Corte di Cassazione n. 14944/2022, del Consiglio di Stato nn. 7478/2021 e 4078/2023 e del T.R.G.A. Bolzano n. 254/2016), nella specie l’asserito “arricchimento” indebito del Comune è la conseguenza dell’esecuzione di un contratto di appalto stipulato inter partes rispetto al quale non ricorrevano i presupposti di legge per riconoscere all’appaltatore un compenso revisionale. Non si è dunque in presenza di un arricchimento indebito del committente pubblico.
Né, per quanto detto nei precedenti paragrafi 4.2. e 4.3., emergono possibili profili di incostituzionalità delle norme applicabili al caso specie.
In realtà, alla luce della complessiva strategia difensiva di parte ricorrente può ben dirsi che la ditta SA chiede al Tribunale una pronuncia fondata sull’equità, tanto è vero che a pag. 7 del mezzo introduttivo richiama la relazione n. 56/2020 della Corte di Cassazione (documento che, per quanto apprezzabile dal punto di vista giuridico, non costituisce una fonte del diritto, anche perché la Corte non poteva tenere conto della normativa emergenziale che sarebbe stata emanata nel 2021 e nel 2022), mentre a pag. 10 si appella alla ratio ispiratrice del c.d. decreto Aiuti. Ma, come si è detto, la normativa emergenziale adottata dal legislatore a far tempo dal 2021 non ha coperto - né poteva coprire - tutti i casi in cui nel corso dell’esecuzione di un contratto di appalto pubblico si sono verificati incrementi dei prezzi dei materiali. Pertanto, essendosi in presenza di norme eccezionali, ne è vietata, anche ai sensi dell’art. 113 c.p.c., l’interpretazione analogica.
6. Conclusivamente, il ricorso va respinto con riguardo a tutte le domande proposte.
Le spese del giudizio si possono tuttavia compensare, stante la parziale novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
ON Anastasi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere
MA AP, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA AP | ON Anastasi |
IL SEGRETARIO