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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 26/03/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2828/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SPECIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pier Luigi De Cinti Presidente Est. dott.ssa Claudia Marra Giudice dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2828/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PAGANO ROBERTA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PAGANO ROBERTA
ATTORE contro
C.F. ), contumace CP_1 C.F._2
CONVENUTO
e con la partecipazione del P.M. in sede.
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza.
pagina 1 di 2
IN FATTO
Con ricorso domandava la cessazione degli effetti civili Parte_1 del matrimonio.
Nella contumacia del resistente la causa, discussa oralmente all'udienza del
26 marzo 2025 era rimessa al collegio per la decisione definitiva sul divorzio.
IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. b) della Legge 898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
È da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della volontà espressa dalla ricorrente d'addivenire alla pronunzia divorzile, dell'indifferenza mostrata rispetto a tale domanda dal resistente e del lungo tempo decorso dalla separazione.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la mancata opposizione del resistente il quale, in ogni caso, nulla avrebbe potuto fare per evitare l'iniziativa giudiziaria.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 09 marzo 1986 nel Comune di Latina;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Latina di provvedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. dell'anno 1986 Parte II Serie
A n° 23); compensa le spese di causa.
LATINA, 26/03/2025
Il Presidente Estensore
Dott. Pier luigi De Cinti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SPECIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pier Luigi De Cinti Presidente Est. dott.ssa Claudia Marra Giudice dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2828/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PAGANO ROBERTA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PAGANO ROBERTA
ATTORE contro
C.F. ), contumace CP_1 C.F._2
CONVENUTO
e con la partecipazione del P.M. in sede.
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza.
pagina 1 di 2
IN FATTO
Con ricorso domandava la cessazione degli effetti civili Parte_1 del matrimonio.
Nella contumacia del resistente la causa, discussa oralmente all'udienza del
26 marzo 2025 era rimessa al collegio per la decisione definitiva sul divorzio.
IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. b) della Legge 898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
È da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della volontà espressa dalla ricorrente d'addivenire alla pronunzia divorzile, dell'indifferenza mostrata rispetto a tale domanda dal resistente e del lungo tempo decorso dalla separazione.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la mancata opposizione del resistente il quale, in ogni caso, nulla avrebbe potuto fare per evitare l'iniziativa giudiziaria.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 09 marzo 1986 nel Comune di Latina;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Latina di provvedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. dell'anno 1986 Parte II Serie
A n° 23); compensa le spese di causa.
LATINA, 26/03/2025
Il Presidente Estensore
Dott. Pier luigi De Cinti
pagina 2 di 2