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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/12/2024, n. 2300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2300 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
Controversie lavoro e previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Roberta Rando, in funzione di giudice del lavoro, in esito all'udienza del 03.12.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. r.g. 2447/2022,
TRA
(P.IV , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con sede legale in Messina – viale Principe Umberto 75 G, elettivamente domiciliata in Messina – via Degli Amici n. 5, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Amico che la rappresenta e difende per procura in atti
Opponente
CONTRO
, nata a [...] il [...]0, ivi residente in [...], Controparte_1
C.F: , rappresentata e difesa dagli Avv.ti, Caterina Veneziani e C.F._1
Giuseppe Minissale presso la prima elettivamente domiciliata in Messina, via dei Verdi n. 13, giusta procura in atti
Opposta
Ragioni di fatto e di diritto della decisione questo Tribunale nel giudizio iscritto al n. 1603/2022 RG, col quale la sig.ra _1
ingiungeva il pagamento della somma di € 36.782,48 a titolo di TFR maturato nel corso del rapporto di lavoro e trattenuto in azienda.
A sostegno della propria opposizione la esponeva un articolato Parte_1 antefatto rilevando che a carico della erano state attivate delle procedure di _1
pignoramento che avevano attinto le somme detenute dalla odierna opponente, nella qualità di terzo datore di lavoro, e così riducendo l'importo del TFR residuo, in particolare esponeva quanto segue:
“b1) con atto notificato alla odierna opponente in data 8.3.2017 la società SS NC SP procedeva a pignoramento di tutte le somme dovute alla dipendente fino alla _1
concorrenza di euro 24.138,74.
La società rendeva quindi la dichiarazione ex art. 547 cpc comunicando al procuratore costituito della società creditrice che la retribuzione della signora Controparte_1 relativa al mese di gennaio 2017 (l'ultimo cedolino maturato prima della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi) era stata pari ad € 786,93, al netto di una trattenuta mensile di €
199,00, giusta atto di cessione in favore di PR RU UBI NC operata a decorrere dal 28.2.2008 a seguito di rituale notifica. Precisava altresì che a tale data risultava un accantonamento a titolo di TFR di euro 25.950,26 lordi.
Con ordinanza del 11.4.2018 il Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Messina, letti gli atti della procedura esecutiva iscritta al n. 511/2017 RGE, “considerato che il credito fatto valere dal creditore pignorante ammonta complessivamente ad € 24.138,74, oltre interessi legali con decorrenza per come indicata nel D.I. del Tribunale di Messina n. 383/2016 fino al soddisfo;
liquidate le spese di esecuzione in complessivi € 1.532,38, di cui € 196,38 per spese vive, oltre IVA, CPA e 15% per rimborso spese generali”, “considerato che il pignoramento segue a precedenti cessioni, visti gli artt. 552 e ss cpc e gli artt. 2, comma 2 e 68 del DPR
180/50” assegnava “in pagamento alla menzionata creditrice, a soddisfo delle spese di esecuzione e del credito per cui si procede, salvo esazione, un quinto dello stipendio, al netto delle ritenute di legge, o la residua somma, inferiore al quinto, data dalla differenza tra la metà dello stipendio netto e le quote precedentemente cedute, facendo salva, quindi, la metà dello stipendio, impignorabile ai sensi del DPR 180/50”. b2) nelle more con atto notificato alla odierna opponente in data 8.8.2019 la società TE
PV RL procedeva a pignoramento di tutte le somme dovute alla dipendente fino _1 alla concorrenza di euro 62.256,87 (procedimento esecutivo n. 1348/2019 RG Tribunale di
Messina).
b3) Il 30.8.2021 il rapporto di lavoro della signora cessava. Controparte_1
b4) La società opponente procedeva allora a corrispondere alla società SS NC SP
(creditore procedente nel giudizio iscritto al n. 511/2017 RGE) l'importo di € 5.736,58 pari ad un quinto della somma riportata nella busta paga di chiusura rapporto della ex dipendente
(odierna opposta) dandone comunicazione sia alla società creditrice (con pec del 20.9.2021).
b5) Pur avendo proceduto al pagamento in favore della società SS di quanto dovuto per legge (ossia il quinto delle spettanze di fine rapporto), la società odierna opponente si trovava comunque nella impossibilità di liquidare in favore della signora il _1
trattamento di fine rapporto residuo, atteso che – come detto – era ancora soggetta al vincolo di indisponibilità delle somme per effetto del pignoramento notificato dalla società TE
PV RL (non avendo ricevuto né ordinanze di assegnazione né provvedimento di svincolo somme).
Proprio al fine di liquidare celermente alla signora quanto ancora dovutole, la _1
si faceva parte diligente e comunicava alla società TE PV RL Parte_1 di aver provveduto al versamento in favore della SS del quinto dell'ammontare della busta paga di chiusura rapporto e che, non avendo più ricevuto comunicazioni con riferimento all'atto di pignoramento notificato in data 8.8.2019 (procedura RGE 1348/2019) avrebbe destinato in favore della signora la quota residuale delle competenze di _1
fine rapporto.
Di tale corrispondenza la società opponente informava immediatamente la signora prima con lettere racc. A/R del 23.9.2021 non recapitate e poi con pec del _1
4.10.2021 inviata all'Avv. Caterina Veneziani.
b6) Mentre la società odierna opponente attendeva riscontro da parte della società TE
PV RL, con atto notificato in data 29.11.2021 veniva notificato dalla società Controparte_2 un nuovo atto di pignoramento presso terzi con cui venivano soggette a pignoramento tutte le somme dovute alla dipendente fino alla concorrenza di euro 10.562,91 _1 (procedimento esecutivo n. 1573/2021 RG Tribunale di Messina - udienza di citazione fissata per il giorno 10.1.2022 e poi fissata per il giorno 25.2.2022).
Poiché – come detto – la società non aveva ancora proceduto (e Parte_1
non certo per colpe proprie) alla liquidazione del TFR in favore della signora _1 con dichiarazione ex art. 547 cpc del 7.12.2021, comunicava (come era suo obbligo di legge) al procuratore costituito della che il rapporto di lavoro con la signora Controparte_2 era cessato il 30.8.2021 e che in relazione a detto rapporto di lavoro era stato _1
accantonato a titolo di TFR un importo netto ancora dovuto di euro 22.946,30.
b7) Nelle more, con pec del 5.11.2021 la signora con il patrocinio dell'Avv. _1
Veneziani, reclamava il pagamento del TFR ancora dovuto.
Con pec del 1.12.2021 la società opponente, riscontrava la lettera di messa in mora inviata il 5.11.2021 dall'Avv. Veneziani nell'interesse della signora per comunicare che _1
non aveva potuto procedere alla liquidazione del TFR in favore della ex dipendente, atteso che era stato notificato dalla società un ulteriore atto di pignoramento presso Controparte_2 terzi.
b8) Con pec del 2.3.2022 veniva notificata alla società odierna opponente l'ordinanza di assegnazione somme resa nella procedura esecutiva promossa dalla con la Controparte_2
specifica delle spese liquidate in favore del procuratore costituito di detta società. Pertanto, in data 10.3.2022 la società odierna opponente provvedeva ad effettuare in favore della società creditrice un bonifico per un ammontare di € 8.558,64 precisando che Controparte_2 tale importo era stato trattenuto dal TFR di pertinenza della signora , Controparte_1 la cui erogazione era stata sospesa per effetto dell'intervenuto pignoramento.”.
Chiedeva, pertanto, la revoca del D.I. opposto e il riconoscimento della minor somma a favore della di € 14.488,82. _1
Si costituiva in giudizio la contestando le avverse domande e chiedendo la _1 conferma del provvedimento impugnato.
In particolare, contestava la legittimità e la correttezza dei pagamenti effettuati in favore dei creditori pignoranti.
Chiedeva la conferma del D.I. e il rigetto dell'opposizione. Con le note del 16.11.2022 l'opponente dava atto di aver versato alla l'importo _1
di 14.488,82, non oggetto di contestazione.
Non necessitando di ulteriore istruttoria e ritenuta la causa matura per la decisione le parti venivano rimesse all'odierna udienza previo scambio di note scritte.
2. ESAME DEI MOTIVI DI OPPOSIZIONE
Preliminarmente occorre determinare la reale consistenza del TFR di competenza della e sul quale sono state operate le trattenute da parte della _1 Parte_1 su istanza dei creditori per le varie procedure esecutive in danno della lavoratrice.
I dati documentali ai quali attingere sono la certificazione unica 2022 e la busta paga “15°
MENS 2021”.
Dalla CU 2022 risulta che il TFR maturato al 31/12/2000 (casella cod. 809 C.U.) era di €
5.945,96.
Il TFR maturato a decorrere dal 01/01/2001 (casella cod. 810 C.U.) e sino alla cessazione del rapporto era di € 35.425,78.
Secondo le indicazioni rilasciate dall'Agenzia delle Entrate “Nel punto 810 indicare
l'ammontare di TFR maturato dal 1° gennaio 2001 (comprensivo di quanto destinato al fondo istituito dall'articolo 1 comma 755 della L. 27 dicembre 2006, n. 296) al lordo di eventuali acconti, anticipazioni e saldi…”.
Pertanto, l'ammontare lordo del TFR è di € 41.371,74.
Nella casella 802 della C.U. è riportato l'ammontare delle anticipazioni riscosse dalla lavoratrice pari ad € 6.767,57.
Da quanto sopra emerge un primo dato di fatto che impone la revisione di quanto ingiunto col decreto opposto nel quale sono stati riportati dati non aderenti alla realtà.
Infatti, il TFR illegittimamente preteso dalla col decreto ingiuntivo e posto a base _1
del conteggio ivi riportato, non è di € 41.371,74 in quanto da tale somma (lorda) va detratta l'anticipazione percepita dalla lavoratrice così come chiaramente riportata nella C.U.. Sul punto, dunque, contrariamente a quanto affermato dalla vi è piena _1
corrispondenza tra la certificazione unica e la busta paga in quanto l'importo ivi riportato (€
34.903,01) è il medesimo di cui alla casella 801 della C.U..
La nel decreto ingiuntivo opposto, omette di tenere conto di una ulteriore _1 detrazione (correttamente riportata in busta paga) e assolutamente incontestabile.
È dato normativo pacifico che, quando sulla retribuzione del dipendente grava una trattenuta per pignoramento del quinto, alla cessazione del rapporto di lavoro il datore deve trattenere e girare al creditore pignorante, a saldo ed estinzione del debito, la parte residua del debito stesso trattenendola dal TFR (cfr. art. 43 DPR 180/1950).
Occorre ancora rilevare che, rispetto a quanto ingiunto, la ha ulteriormente _1
omesso di considerare le trattenute a titolo di Irpef così come risultanti dalla busta paga e pari a € 6.220,13 (anche queste riportate nella C.U.) ed il cui pagamento è stato documentato in giudizio.
Da quanto sopra emerge che il TFR preteso e ingiunto col decreto impugnato andava decurtato: A) delle anticipazioni percepite in costanza di rapporto;
B) delle trattenute Irpef;
C) delle somme trattenute a estinzione del pignoramento del quinto in corso alla data di cessazione.
Tutto ciò considerato, la quantificazione del TFR residuo di cui alla busta paga “15° MENS
2021” pari a € 22.946,30, appare corretta e legittima mentre, del tutto illegittima è risultata la pretesa creditoria attivata col decreto opposto.
Successivamente, sulla suddetta somma è intervenuta una ulteriore procedura esecutiva di pignoramento presso terzi in danno della _1
All'esito di tale procedura il G.E. ha assegnato al creditore procedente un quinto del TFR ancora trattenuto dall'azienda.
Senonché, il legale del creditore procedente inoltrava alla richiesta di Parte_1 pagamento per un importo eccedente il quinto del TFR residuo della _1 Così, a fronte di un importo dovuto di € 4.589,26, la società terza pignorata versava al creditore procedente la somma di € 8.558,64 estinguendo per intero la posizione debitoria della _1
Occorre, pertanto, stabilire in che termini vada inquadrato l'adempimento del terzo che ha, comunque, estinto per intero l'obbligazione gravante sulla debitrice anche se, in virtù del provvedimento di assegnazione, si sarebbe dovuto limitare al versamento della minor somma rappresentata dal quinto del TFR.
Preliminarmente deve rilevarsi che la non lamenta un danno derivante _1
dall'adempimento del debito da parte della clinica limitandosi a contestare il fatto Pt_1 del pagamento oltre il limite di cui all'ordinanza di assegnazione.
La fattispecie in esame può essere sussunta sotto la disciplina di cui all'art. 1180 c.c..
Detto ciò, sul punto, secondo i giudici della Suprema Corte, «la disposizione dettata dall'art.
1180 c.c. ha la funzione di attribuire al pagamento effettuato dal terzo, che non abbia interesse ad una prestazione personale, effetto solutorio dell'obbligazione, anche contro la volontà del creditore, ma non conferisce titolo al terzo adempiente per agire nei confronti del debitore al fine di ripetere la somma versata in adempimento, essendo necessario, a tal fine, che sia allegato e dimostrato il rapporto sottostante tra terzo e debitore. ». (cfr. Cass. Civ.
23292/2007)
Applicando il superiore principio al caso di specie, possiamo affermare che la Parte_1
ha, di fatto, estinto per intero il debito della ponendo in essere la
[...] _1 fattispecie di cui all'art. 1180 C.C. per la parte eccedente il quinto pignorato.
Ciò in forza del sottostante rapporto avente causa nella prestazione di lavoro.
Al di là del provvedimento di assegnazione, infatti, permane l'obbligo per il datore di lavoro di destinare il t.f.r. all'estinzione del debito, come correttamente osservato dalla Suprema
Corte in subiecta materia “Alla cessione del trattamento di fine rapporto dei lavoratori non si applica il limite del quinto. Ciò vale sia nel settore pubblico, sia in quello privato. Ad affermarlo è la sezione lavoro della Cassazione all'esito di un'attenta disamina delle disposizioni del Dpr 180/1950 (Testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni), alla luce delle modifiche apportate dal Dl 35/2005, convertito con modificazioni dalla legge 80/2005 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale). La Suprema corte risponde positivamente al quesito se alla cessione del trattamento di fine rapporto fosse applicabile il limite del quinto previsto per gli stipendi dei dipendenti pubblici e afferma allo stesso tempo l'insussistenza di limiti o vincoli alla cessione del trattamento di fine rapporto. Secondo i giudici il limite del quinto si applica solo a quelle prestazioni che hanno carattere di continuità e non anche al trattamento di fine rapporto che è erogato in unica soluzione e che funge da "forma di garanzia per l'estinzione del debito contratto dal cedente"(Cass. Cassazione civile sez. lav.,
17/02/2020, n.3913).
Tale evidenza, che avrebbe giustificato l'eventuale azione di ripetizione per ingiustificato arricchimento, implica l'inammissibilità della domanda di pagamento dell'opposta, volta al recupero di quanto versato al creditore procedente oltre i limiti del quinto assegnato, che le avrebbe fatto conseguire, in tal modo, un ingiustificato arricchimento in danno della clinica.
Pertanto, la somma già versata in corso di causa alla deve ritenersi corretta e _1
satisfattiva di ogni sua pretesa.
L'opposizione va, dunque, accolta con conseguente integrale revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Considerata la parziale fondatezza dell'opposizione proposta e l'avvenuto pagamento di parte del in corso di causa, nonché la parziale reciproca soccombenza e la controvertibilità e Pt_2 complessità delle questioni trattate, ricorrono gravi motivi per disporre la compensazione totale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n.r.g. 2447/2022, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Accoglie integralmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il D.I. opposto n. 165/22;
2) Spese compensate.
Così deciso in Messina il 4.12.2024 Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando
Alla redazione del presente procedimento ha partecipato il Funzionario addetto all'UPP dr.
Salvatore Pugliatti
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 - ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA - Con ricorso depositato in data 05/5/2022 la
[...] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 165/2022, reso da Parte_1