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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 02/10/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
in composizione monocratica, in persona del dott. Francesco Saverio Moscato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado, iscritta in data 20.02.2025 al n. 796/2025 di Ruolo
Generale, vertente t r a
AVV. (C.F. , nato a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
studio legale a Trieste, via della Ginnastica, n. 24, in proprio;
RICORRENTE
e
(C.F. ) in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, piazza Dalmazia n. 3.
RESISTENTE (contumace)
avente ad oggetto: opposizione al decreto di liquidazione dei compensi.
CONCLUSIONI
Per il professionista ricorrente-opponente:
1 (come da ricorso del 20.02.2025)
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Trieste, ogni contraria istanza disattesa e reietta,
NEL MERITO:
Riformare e dichiarare l'illegittimità del decreto impugnato di data 28.01.2025, del
Giudice di Pace di Trieste, comunicato a mezzo PEC in data 11.02.2025, sub n. 4/2024
R.G., e, conseguentemente, liquidare in favore del difensore della parte ammessa al
Patrocinio a spese dello Stato, relativamente all'attività svolta dinanzi al Giudice di Pace
di Trieste come in narrativa:
- in via principale: il compenso per le quattro fasi svolte ai medi (euro 2.090,00), da
maggiorare del 10% ex art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/2014 (euro 2.299,00) e,
successivamente, ridurre di 1/2 ex art. 130 D.P.R. 115/2002 (euro 1.149,50), con
aggiunta delle spese generali 15% e degli accessori di legge e, pertanto, rideterminare in
melius la somma complessiva liquidata per compensi in finali euro 1.149,50, oltre a spese
generali 15%, IVA e CNAP come per legge,
- in via di subordine: il compenso per le quattro fasi svolte ai medi ridotti del 25% (euro
1.567,50), da maggiorare del 10% ex art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/2014 (euro 1.724,25)
e, successivamente, ridurre di 1/2 ex art. 130 D.P.R. 115/2002 (euro 862,12), con
aggiunta delle spese generali 15% e degli accessori di legge e, pertanto, rideterminare in
melius la somma complessiva liquidata per compensi in finali euro 862,12, oltre a spese
generali 15%, IVA e CNAP come per legge,
- in via di ulteriore subordine: il compenso per le fasi svolte al valore ritenuto di
giustizia tra i valori medi ed i valori minimi, in misura non inferiore ai minimi e, pertanto,
2 rideterminare in melius la somma complessiva liquidata, con maggiorazione di spese
generali 15%, IVA e CNAP come per legge;
- in estremo subordine, qualora ritenuta equa e congrua la liquidazione dei compensi
effettuata nel decreto di liquidazione impugnato, applicare l'aumento dell'importo di euro
500,00 già liquidato con il riconoscimento delle spese generali in misura del 15%, non
liquidate nel caso di specie.
Condannare parte resistente anche alla rifusione di esborsi, compensi, spese generali,
IVA e CNAP come per legge relative al presente giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Voglia l'Ill.mo Signor Presidente del Tribunale di Trieste chiedere a chi ha provveduto
alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini
della decisione (art. 15, comma 5, D.Lvo 150/2011), ivi compresa l'acquisizione dell'intero
fascicolo sub n. 4/2024 R.G. Giudice di Pace di Trieste, nonché del fascicolo riguardante
la liquidazione dei compensi.
In via di subordine, in caso di omessa trasmissione di quanto sopra, si chiede sia disposto
ordine di esibizione e, pertanto, acquisito l'originale ovvero copia dell'intero fascicolo
sub n. 4/2024 R.G. Giudice di Pace di Trieste, nonché del fascicolo riguardante la
liquidazione dei compensi.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'avv. si è rivolto a questo Tribunale per chiedere la modifica del Parte_1
decreto di liquidazione del 28.01.2025, con il quale il Giudice di Pace di Trieste
disponeva la liquidazione dei suoi compensi professionali nella misura di 500,00 euro, già
ridotti di 1/3 ex lege oltre i.v.a. e c.p.a. 3 2. L'odierno ricorrente ha rappresentato di essere stato nominato difensore di fiducia di ammesso automaticamente ex lege al patrocinio a spese dello Stato CP_2
nell'ambito del procedimento di annullamento del decreto di espulsione pendente davanti al Giudice di Pace, sub R.G. n. 4/2024.
3. Nel dettaglio, l'avv. ha svolto attività difensiva a favore del proprio assistito, Pt_1
studiando il fascicolo, di cui acquisiva copia, depositando dapprima il ricorso del
28.12.2023 e poi la memoria del 13.02.2024 e svolgendo assistenza durante le udienze del 22.02.2024 e del 21.03.2024 (cfr. doc. 4).
4. All'udienza del 21.03.2024, il Giudice di Pace, a seguito della discussione e fatte precisare le conclusioni, emetteva la sentenza n. 159/2024, depositata il 12.04.2024,
con cui accoglieva il ricorso presentato e annullava il decreto di espulsione.
5. Terminata, così, l'assistenza professionale, l'avv. in data 10.01.2025 presentava Pt_1
al Giudice di Pace (cfr. doc. 6) richiesta per la liquidazione del proprio compenso, in relazione alle fasi 1 (studio), 2 (introduttiva), 3 (istruttoria) e 4 (decisionale), basandosi sui valori medi della tabella relativa ai giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, con valore indeterminabile - complessità bassa, maggiorati del 30% per utilizzo di tecniche informatiche, per complessivi totali 4.950,40 euro, già ridotti del 50% ex art. 130 DPR
115/02, oltre a spese generali 15%, IVA e CNAP come per legge.
6. Con decreto di data 28.01.2025, depositato in pari data e notificato in data 11.02.2025
(cfr. doc. 1) il Giudice di Pace penale disponeva la liquidazione del compenso,
quantificandolo nella misura complessiva di 500,00 euro al netto della falcidia di legge,
oltre oneri fiscali e previdenziali, senza specificare tra l'altro le fasi a cui il compenso era relativo.
4 7. Avverso detto provvedimento, l'avv. ha, quindi, proposto la presente opposizione, Pt_1
nelle corrette forme del rito semplificato di cognizione, ai sensi degli artt. 281-decies ss. c.p.c., 15 D.Lgs. 150/2011 e 170 d.p.r. 115/2022, lamentando la non congruità dei compensi riconosciuti in relazione all'attività svolta.
8. In particolare, il ricorrente ha rivendicato il diritto al riconoscimento di un compenso finale maggiore, chiedendo la liquidazione di tutte le quattro fasi del giudizio, con l'applicazione delle Tabelle relative al Giudice di Pace, con valore da 5.200,01 a
26.000,00, con valore medio, o in subordine con valore tra i medi e i minimi, ovvero, in ulteriore subordine la liquidazione del compenso ai valori minimi, o, ancora, in estremo subordine, qualora ritenuta la congruità e correttezza della liquidazione, la liquidazione delle spese generali al 15%.
9. Il , sebbene ritualmente e tempestivamente notiziato della lite, Controparte_1
non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
10. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
11. Innanzitutto, nel caso in esame, avuto riguardo all'oggetto della controversia
(riguardante l'opposizione ad un decreto di espulsione) e avuto riguardo al valore indeterminabile dello stesso, vanno applicate le tabelle di cui al D.M. 55/2014, relative a causa dinnanzi al Giudice Di Pace, con valore da 5.200.01 a 26.000,00.
12. Si ritiene, inoltre, che all'avv. vadano riconosciute tutte le fasi del Pt_1
procedimento, essendo indiscutibile il loro svolgimento: l'attività difensiva prestata dal difensore a favore di ha riguardato, infatti, oltre alla necessaria fase di CP_2
studio e introduttiva (predisposizione e deposito del ricorso in opposizione al decreto di
5 espulsione), anche la fase istruttoria (deposito memoria del 13.02.2024) e quella decisionale (udienza del 21.03.2024).
13. Considerata la tematica, assai ricorrente, e la semplicità dei temi affrontati, risulta però prudente riconoscere a favore del professionista, a titolo di compenso per l'attività
professionale un importo corrispondente a quello rispecchiato dai valori medi per le fasi introduttiva e di studio e di valori ridotti del 20% relativamente alla fase istruttoria e decisionale.
14. A titolo di compenso per la difesa prestata dall'odierno ricorrente, si perviene, dunque,
alla somma totale di 1.828,00 euro (= 425,00 + 352,00 + 454,00 + 597,00), importo che poi deve essere decurtato di 1/2 ai sensi dell'art. 130 del d.p.r. 115/2002, arrivando,
così, a totali 914,00 euro.
15. In conclusione, a modifica del provvedimento di liquidazione del 28.01.2025, depositato in pari data e notificato in data 11.02.2025 (cfr. doc. n. 1A), dal Giudice di Pace di
Trieste, nel procedimento di annullamento del decreto di espulsione a carico di
[...]
pendente davanti al Giudice di Pace, sub R.G. 4/2024, si deve, quindi, accertare CP_2
il diritto dell'avv. al pagamento da parte dell'Erario del compenso finale Parte_1
già decurtato ex art. 130 d.p.r. 115/2002, di 914,00, euro, oltre spese generali 15%,
c.p.a. e i.v.a., come per legge. L'Erario viene condannato a pagare le somme suddette al professionista ricorrente.
16. Le spese di lite, contumace il , seguono la soccombenza e sono Controparte_1
liquidate come da dispositivo, a norma del D.M. n. 55/2014, (così come aggiornato dal
D.M. 147 del 13.8.2022), assumendo come base prudenziale il differenziale (euro 414,00)
fra il valore originariamente liquidato (euro 500,00) e quello che in questa sede si è
6 accertato di effettiva spettanza dell'avv. (euro 914,00), con riconoscimento di Pt_1
valori medi per le fasi 1 e 2 e invece con riduzione del 50% per le fasi 3 e 4, attesa la natura documentale della causa e la semplicità dei temi trattati.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Francesco Saverio
Moscato, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così
provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta dall'avv. avverso il decreto di liquidazione Parte_1
del 28.01.2025, depositato in pari data e notificato in data 11.02.2025 dal Giudice di
Pace di Trieste, nel procedimento sub n. 4/2024 S.I.G.E di annullamento del decreto di espulsione a carico di e liquida a favore del professionista ricorrente per CP_2
l'attività professionale riguardante la suddetta difesa, applicata la riduzione ex art. 130
T.U. Spese di Giustizia, il compenso globale di 914,00 euro, oltre 15% per spese generali, oltre CPA e IVA se dovuta;
2) condanna il a rifondere all'avv. le spese del Controparte_1 Parte_1
presente procedimento, che liquida in complessivi 587,00 euro (di cui 462,00 euro per compenso, 125,00 per spese esenti) oltre rimborso forfetario spese generali (15%),
oltre CPA e IVA se dovuta.
Così deciso in Trieste, 2 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Francesco Saverio Moscato
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
in composizione monocratica, in persona del dott. Francesco Saverio Moscato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado, iscritta in data 20.02.2025 al n. 796/2025 di Ruolo
Generale, vertente t r a
AVV. (C.F. , nato a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
studio legale a Trieste, via della Ginnastica, n. 24, in proprio;
RICORRENTE
e
(C.F. ) in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, piazza Dalmazia n. 3.
RESISTENTE (contumace)
avente ad oggetto: opposizione al decreto di liquidazione dei compensi.
CONCLUSIONI
Per il professionista ricorrente-opponente:
1 (come da ricorso del 20.02.2025)
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Trieste, ogni contraria istanza disattesa e reietta,
NEL MERITO:
Riformare e dichiarare l'illegittimità del decreto impugnato di data 28.01.2025, del
Giudice di Pace di Trieste, comunicato a mezzo PEC in data 11.02.2025, sub n. 4/2024
R.G., e, conseguentemente, liquidare in favore del difensore della parte ammessa al
Patrocinio a spese dello Stato, relativamente all'attività svolta dinanzi al Giudice di Pace
di Trieste come in narrativa:
- in via principale: il compenso per le quattro fasi svolte ai medi (euro 2.090,00), da
maggiorare del 10% ex art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/2014 (euro 2.299,00) e,
successivamente, ridurre di 1/2 ex art. 130 D.P.R. 115/2002 (euro 1.149,50), con
aggiunta delle spese generali 15% e degli accessori di legge e, pertanto, rideterminare in
melius la somma complessiva liquidata per compensi in finali euro 1.149,50, oltre a spese
generali 15%, IVA e CNAP come per legge,
- in via di subordine: il compenso per le quattro fasi svolte ai medi ridotti del 25% (euro
1.567,50), da maggiorare del 10% ex art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/2014 (euro 1.724,25)
e, successivamente, ridurre di 1/2 ex art. 130 D.P.R. 115/2002 (euro 862,12), con
aggiunta delle spese generali 15% e degli accessori di legge e, pertanto, rideterminare in
melius la somma complessiva liquidata per compensi in finali euro 862,12, oltre a spese
generali 15%, IVA e CNAP come per legge,
- in via di ulteriore subordine: il compenso per le fasi svolte al valore ritenuto di
giustizia tra i valori medi ed i valori minimi, in misura non inferiore ai minimi e, pertanto,
2 rideterminare in melius la somma complessiva liquidata, con maggiorazione di spese
generali 15%, IVA e CNAP come per legge;
- in estremo subordine, qualora ritenuta equa e congrua la liquidazione dei compensi
effettuata nel decreto di liquidazione impugnato, applicare l'aumento dell'importo di euro
500,00 già liquidato con il riconoscimento delle spese generali in misura del 15%, non
liquidate nel caso di specie.
Condannare parte resistente anche alla rifusione di esborsi, compensi, spese generali,
IVA e CNAP come per legge relative al presente giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Voglia l'Ill.mo Signor Presidente del Tribunale di Trieste chiedere a chi ha provveduto
alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini
della decisione (art. 15, comma 5, D.Lvo 150/2011), ivi compresa l'acquisizione dell'intero
fascicolo sub n. 4/2024 R.G. Giudice di Pace di Trieste, nonché del fascicolo riguardante
la liquidazione dei compensi.
In via di subordine, in caso di omessa trasmissione di quanto sopra, si chiede sia disposto
ordine di esibizione e, pertanto, acquisito l'originale ovvero copia dell'intero fascicolo
sub n. 4/2024 R.G. Giudice di Pace di Trieste, nonché del fascicolo riguardante la
liquidazione dei compensi.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'avv. si è rivolto a questo Tribunale per chiedere la modifica del Parte_1
decreto di liquidazione del 28.01.2025, con il quale il Giudice di Pace di Trieste
disponeva la liquidazione dei suoi compensi professionali nella misura di 500,00 euro, già
ridotti di 1/3 ex lege oltre i.v.a. e c.p.a. 3 2. L'odierno ricorrente ha rappresentato di essere stato nominato difensore di fiducia di ammesso automaticamente ex lege al patrocinio a spese dello Stato CP_2
nell'ambito del procedimento di annullamento del decreto di espulsione pendente davanti al Giudice di Pace, sub R.G. n. 4/2024.
3. Nel dettaglio, l'avv. ha svolto attività difensiva a favore del proprio assistito, Pt_1
studiando il fascicolo, di cui acquisiva copia, depositando dapprima il ricorso del
28.12.2023 e poi la memoria del 13.02.2024 e svolgendo assistenza durante le udienze del 22.02.2024 e del 21.03.2024 (cfr. doc. 4).
4. All'udienza del 21.03.2024, il Giudice di Pace, a seguito della discussione e fatte precisare le conclusioni, emetteva la sentenza n. 159/2024, depositata il 12.04.2024,
con cui accoglieva il ricorso presentato e annullava il decreto di espulsione.
5. Terminata, così, l'assistenza professionale, l'avv. in data 10.01.2025 presentava Pt_1
al Giudice di Pace (cfr. doc. 6) richiesta per la liquidazione del proprio compenso, in relazione alle fasi 1 (studio), 2 (introduttiva), 3 (istruttoria) e 4 (decisionale), basandosi sui valori medi della tabella relativa ai giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, con valore indeterminabile - complessità bassa, maggiorati del 30% per utilizzo di tecniche informatiche, per complessivi totali 4.950,40 euro, già ridotti del 50% ex art. 130 DPR
115/02, oltre a spese generali 15%, IVA e CNAP come per legge.
6. Con decreto di data 28.01.2025, depositato in pari data e notificato in data 11.02.2025
(cfr. doc. 1) il Giudice di Pace penale disponeva la liquidazione del compenso,
quantificandolo nella misura complessiva di 500,00 euro al netto della falcidia di legge,
oltre oneri fiscali e previdenziali, senza specificare tra l'altro le fasi a cui il compenso era relativo.
4 7. Avverso detto provvedimento, l'avv. ha, quindi, proposto la presente opposizione, Pt_1
nelle corrette forme del rito semplificato di cognizione, ai sensi degli artt. 281-decies ss. c.p.c., 15 D.Lgs. 150/2011 e 170 d.p.r. 115/2022, lamentando la non congruità dei compensi riconosciuti in relazione all'attività svolta.
8. In particolare, il ricorrente ha rivendicato il diritto al riconoscimento di un compenso finale maggiore, chiedendo la liquidazione di tutte le quattro fasi del giudizio, con l'applicazione delle Tabelle relative al Giudice di Pace, con valore da 5.200,01 a
26.000,00, con valore medio, o in subordine con valore tra i medi e i minimi, ovvero, in ulteriore subordine la liquidazione del compenso ai valori minimi, o, ancora, in estremo subordine, qualora ritenuta la congruità e correttezza della liquidazione, la liquidazione delle spese generali al 15%.
9. Il , sebbene ritualmente e tempestivamente notiziato della lite, Controparte_1
non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
10. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
11. Innanzitutto, nel caso in esame, avuto riguardo all'oggetto della controversia
(riguardante l'opposizione ad un decreto di espulsione) e avuto riguardo al valore indeterminabile dello stesso, vanno applicate le tabelle di cui al D.M. 55/2014, relative a causa dinnanzi al Giudice Di Pace, con valore da 5.200.01 a 26.000,00.
12. Si ritiene, inoltre, che all'avv. vadano riconosciute tutte le fasi del Pt_1
procedimento, essendo indiscutibile il loro svolgimento: l'attività difensiva prestata dal difensore a favore di ha riguardato, infatti, oltre alla necessaria fase di CP_2
studio e introduttiva (predisposizione e deposito del ricorso in opposizione al decreto di
5 espulsione), anche la fase istruttoria (deposito memoria del 13.02.2024) e quella decisionale (udienza del 21.03.2024).
13. Considerata la tematica, assai ricorrente, e la semplicità dei temi affrontati, risulta però prudente riconoscere a favore del professionista, a titolo di compenso per l'attività
professionale un importo corrispondente a quello rispecchiato dai valori medi per le fasi introduttiva e di studio e di valori ridotti del 20% relativamente alla fase istruttoria e decisionale.
14. A titolo di compenso per la difesa prestata dall'odierno ricorrente, si perviene, dunque,
alla somma totale di 1.828,00 euro (= 425,00 + 352,00 + 454,00 + 597,00), importo che poi deve essere decurtato di 1/2 ai sensi dell'art. 130 del d.p.r. 115/2002, arrivando,
così, a totali 914,00 euro.
15. In conclusione, a modifica del provvedimento di liquidazione del 28.01.2025, depositato in pari data e notificato in data 11.02.2025 (cfr. doc. n. 1A), dal Giudice di Pace di
Trieste, nel procedimento di annullamento del decreto di espulsione a carico di
[...]
pendente davanti al Giudice di Pace, sub R.G. 4/2024, si deve, quindi, accertare CP_2
il diritto dell'avv. al pagamento da parte dell'Erario del compenso finale Parte_1
già decurtato ex art. 130 d.p.r. 115/2002, di 914,00, euro, oltre spese generali 15%,
c.p.a. e i.v.a., come per legge. L'Erario viene condannato a pagare le somme suddette al professionista ricorrente.
16. Le spese di lite, contumace il , seguono la soccombenza e sono Controparte_1
liquidate come da dispositivo, a norma del D.M. n. 55/2014, (così come aggiornato dal
D.M. 147 del 13.8.2022), assumendo come base prudenziale il differenziale (euro 414,00)
fra il valore originariamente liquidato (euro 500,00) e quello che in questa sede si è
6 accertato di effettiva spettanza dell'avv. (euro 914,00), con riconoscimento di Pt_1
valori medi per le fasi 1 e 2 e invece con riduzione del 50% per le fasi 3 e 4, attesa la natura documentale della causa e la semplicità dei temi trattati.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Francesco Saverio
Moscato, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così
provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta dall'avv. avverso il decreto di liquidazione Parte_1
del 28.01.2025, depositato in pari data e notificato in data 11.02.2025 dal Giudice di
Pace di Trieste, nel procedimento sub n. 4/2024 S.I.G.E di annullamento del decreto di espulsione a carico di e liquida a favore del professionista ricorrente per CP_2
l'attività professionale riguardante la suddetta difesa, applicata la riduzione ex art. 130
T.U. Spese di Giustizia, il compenso globale di 914,00 euro, oltre 15% per spese generali, oltre CPA e IVA se dovuta;
2) condanna il a rifondere all'avv. le spese del Controparte_1 Parte_1
presente procedimento, che liquida in complessivi 587,00 euro (di cui 462,00 euro per compenso, 125,00 per spese esenti) oltre rimborso forfetario spese generali (15%),
oltre CPA e IVA se dovuta.
Così deciso in Trieste, 2 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Francesco Saverio Moscato
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