Articolo 3 della Legge 15 maggio 1986, n. 190
Articolo 2
Versione
3 giugno 1986
Art. 3.
I procacciatori d'affari possono partecipare ai corsi di cui all'articolo 5, secondo comma, punto 1, della legge 3 maggio 1985, n. 204 , purche' iscritti al registro ditte istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Nota all'art. 3:
Il testo dell'intero art. 5 della legge n. 204/1985 e' riportato nella nota precedente.
Entrata in vigore il 3 giugno 1986