Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R.V.G. 875/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 875/2024 del Ruolo Generale, avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
[...]
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._2
[...] bi elettivamente domiciliati in Bellizzi (SA), alla via Genova n.7, presso lo studio dell'avv. Sara D'Auria dalla quale sono rappresentati e difesi in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
(06.12.2017). Con sentenza n. 222/2024 il Tribunale di Salerno dichiarava la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni dai medesimi concordate e fissava una successiva udienza per l'esame della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. Alla udienza del 17 dicembre 2024, le parti confermavano la volonta di divorziare alle condizioni concordate, depositavano l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale e il Giudice relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
3. La domanda e fondata e merita accoglimento. In via preliminare occorre evidenziare che la Cassazione, a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha ritenuto ammissibile, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (cfr. Cass. civ., sez. I, 16.10.2023, n. 28727). Nel caso di specie, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato nel procedimento di separazione consensuale, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Con sentenza n. 222/2024, il Tribunale di Salerno ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e ha omologato le condizioni dai medesimi concordate e i ricorrenti hanno fornito la prova del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale. Tanto premesso, i coniugi hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
- l'affidamento dei figli e ad entrambi i genitori, i quali Persona_3 Persona_4 eserciteranno congiunt p oriale. La disciplina del piano genitoriale viene allegato al ricorso;
-Nessun assegno divorzile in quanto la sig.ra dichiara di rinunciarvi Parte_1 in quanto dichiara di potersi autosostener te anche con l'ausilio economico della famiglia d'origine;
-il sig. verserà a titolo di mantenimento dei figli minori alla sig.ra € CP_1 Pt_1
300,0 ili) € 150,00 per ciascun figlio) entro il 5 di ogni mese con bo la PostePay intestata alla sig.ra ; Pt_1 -le spese straordinarie sono divise nella misura del 50% tra i genitori, secondo le linee guida del CNF del 2017. Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 12 agosto 2012 nel Comune di Bellizzi (SA) tra , nata a [...] Parte_1
(SA) il 26.04.1990, C.F.: , nato a CodiceFiscale_1 Controparte_1
Battipaglia (SA) il 05.05.1 Registro CodiceFiscale_2
Atti Matrimonio del Comune di Bel tto n. 19, Parte II, Serie A, Vol.1), alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bellizzi (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 7 gennaio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi