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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/02/2025, n. 1573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1573 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
VIII Sezione civile in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Claudia Colicchio
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4116/2021 R.G.
TRA
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Paolo Minucci, presso il cui studio, Parte_1
sito in Napoli, al viale Gramsci n. 19, è elett.te domiciliata, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
CONTRO
(già denominata Controparte_1 Controparte_2
, in persona del suo legale rapp.te pro tempore, rapp.ta e difesa
[...]
dall'Avv. Andrea Cilento presso il cui studio sito in Napoli, alla Via Carlo
Poerio n. 15, è elett.te domiciliata, giusta procura in calce all'atto di costituzione
CONVENUTA
NONCHE'
e Controparte_3 Controparte_4
CONVENUTI contumaci
Oggetto: risarcimento danni per lesione personale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attrice sopra epigrafata, quale pedone della strada, conveniva in giudizio i convenuti esponendo principalmente quanto segue: 1) che il giorno 23/08/2019, alle ore 21 circa, si trovava in Positano quando veniva colpita dal motociclo Honda targato DC 02923, di proprietà di e ed assicurato con la Controparte_3 Controparte_4
il cui conducente non si avvedeva della Controparte_2
sua presenza e la investiva;
2) che, in conseguenza dell'investimento, l'attrice riportava lesioni personali consistenti, tra l'altro, in “policontusa da investimento stradale trauma cranico frattura branca ischio pubica dx infrazione della radice della branca ileopubica dx trauma rachide in toto”, refertate dai sanitari dell'Azienda Ospedaliera Universitaria “OO.RR. San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona” ove la predetta veniva trasportata a mezzo del servizio “118”.
Sulla base di tali premesse chiedeva, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità dei sig.ri e per il sinistro in premessa, la condanna in Controparte_3 Controparte_4
solido della (oggi, e dei Controparte_2 Controparte_1
convenuti e al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non CP_3 CP_4
patrimoniali subiti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Si costituiva in giudizio la (oggi, Controparte_2 Controparte_1
, la quale, preliminarmente, eccepiva l'improponibilità della domanda e la nullità
[...]
dell'atto di citazione, nel merito chiedeva di rigettare la domanda attorea perché infondata, contestando la dinamica descritta dall'attrice, nonché la insussistenza del nesso causale tra le presunte lesioni dalla stessa lamentate e l'evento per cui è causa, assumendo che dagli allegati estratti del centro casellario centrale infortuni risulterebbe che parte attrice sarebbe stata coinvolta in un precedente sinistro dal quale sarebbero residuati postumi.
Rimanevano contumaci i sig.ri e . Controparte_3 Controparte_4
Espletata l'istruttoria e rassegnate le conclusioni dalle parti costituite, all'udienza del
21.11.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. In via preliminare, va rilevato come l'eventuale violazione delle norme dettate in tema di lettera di messa in mora che viene indicata dalla PA come carente dei requisiti di forma e di contenuto previsti dall'art. 148 del codice delle assicurazioni, non ha impedito la visita del fiduciario da parte della convenuta così andando eventualmente a sanare lo scopo cui è infine destinata ossia a consentire alla PA di formulare , laddove ritenuto, una valutazione dei postumi.
In ordine alla sollevata eccezione di nullità della citazione per mancata esposizione dei fatti di cui al n. 4 dell'art. 163 cpc. Si ritiene che la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Dalla lettura del libello introduttivo, la scrivente non ritiene che vi siano carenze relative ai fatti costitutivi della domanda, ragione per la quale l'eccezione va respinta.
Nel merito del giudizio, si osserva quanto segue.
In primo luogo, si evidenzia come il caso di specie riguardi una richiesta di risarcimento danni per lesioni personali subite dall'istante, in qualità di pedone, in seguito all'investimento da parte di un veicolo in circolazione.
Orbene, la fattispecie oggetto del presente giudizio può essere ricompresa nell'ambito della disciplina dell'art. 2054 comma 1 cod. civ., il quale testualmente dispone: “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” ,letto in combinato con il contenuto dell'art. 141 Codice della Strada, secondo il quale: “E' obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente
l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.“ e con le disposizioni dell'art 191 Codice della Strada il quale statuisce
“quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovano nelle loro immediate prossimità”.
Se è pur vero infatti, che la responsabilità del conducente è presunta, la stessa può tuttavia essere esclusa non solo quando l'investitore abbia fornito la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno così come testualmente statuito dall'art. 2054 cc , ma anche quando risulti con certezza dalle modalità del fatto che non vi era alcuna reale possibilità di evitare da parte sua l'incidente, come nel caso in cui il pedone abbia tenuto una condotta del tutto imprevedibile (tra le altre cfr Cass n .1249/06 ; Cass. n. 5983/98; Cass. n.
9620/03).
Tuttavia, come la Suprema Corte ha avuto più volte occasione di affermare, la presunzione di colpa del conducente dell'autoveicolo investitore prevista dall'art. 2054
c.c., comma 1, non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana;
pertanto, il fatto che il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione non preclude l'indagine in ordine al concorso di colpa del pedone danneggiato;
una volta, poi, che siano accertate la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa dello stesso concorre a norma dell'art. 1227 c.c., comma 1, con quella presunta del conducente (Cass. 27.2.1998, n. 2216; Cass. 16.6.1998, n. 5982; Cass. 7.8.2000, n. 10352).
Per meglio dire, l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da un veicolo, quale che fosse la gravità della colpa, non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, primo comma c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Pertanto, anche nel caso in cui il pedone, che intenda attraversare la strada, là dove manchino le strisce pedonali, ometta di dare la precedenza ai veicoli che sopraggiungono ed inizi l'attraversamento distrattamente, è configurabile una concorrente responsabilità del conducente il veicolo investitore, ove risulti che questi abbia tenuto una velocità eccessiva o, comunque, non adeguata alle circostanze di tempo o di luogo, e non abbia rallentato o non abbia arrestato la marcia del veicolo . Cass. Civ. sez. III n. 4490 del
21/04/1995 nonché Cass. Civ. sez. III n. 9620 del 2003 e n. 7922 del 1997).
Nel caso di specie, può essere dato per provato che, nelle circostanze di luogo e di tempo indicate in citazione, l'attrice veniva investita dal veicolo dei contumaci e CP_3
. CP_4
La convenuta PA assicurativa, tuttavia, si è difesa sostenendo che l'investimento si è verificato per il comportamento della , la quale aveva imprevedibilmente Pt_1
attraversato la strada fuori dalle strisce pedonali ed avendo la visuale parzialmente occlusa da un pulmino parcheggiato all'uscita del bar, ove era entrata per acquistare dolciumi, assumendo tale circostanza provata “per tabulas” mediante i fotogrammi acquisiti agli atti del processo e, finanche, posti in visione ad uno dei testi escussi
. Testimone_1
L'accertamento in concreto della colpa dei soggetti coinvolti nell'incidente esclude l'applicazione della presunzione di cui all'art. 2054 c.c. e pone il problema della determinazione del concorso
Nell'ambito dell'istruttoria espletata, infatti, sono stati ascoltati i testimoni oculari addotti da parte attrice (coniuge in regime patrimoniale di separazione dei Parte_2
beni) ed , i quali hanno dichiarato che la , in qualità di pedone, si Testimone_1 Pt_1
trovava in Positano ed era entrata in un bar posto in corrispondenza del Ristorante
“Taverna del Leone”, all'uscita, nell'attraversare la strada, veniva investita da uno scooter di grossa cilindrata che arrivava a grossa velocità e che la faceva cadere al suolo.
Nel caso di specie, invero, può essere mosso al pedone un rimprovero di responsabilità dal momento che appare imprudente di notte attraversare la strada lontano dalle strisce pedonali e, soprattutto, alle spalle di un veicolo di grossa cilindrata che oscurava la vista agli automobilisti anche se dal video offerto in istruttoria ben si vede come il motociclista provenisse dalla corsia limitrofa a quella occupata dall'auto in sosta.
Ebbene va a questo punto osservato che parte convenuta non ha dimostrato, neanche a livello indiziario, né di avere posto in essere una manovra di emergenza per tentare di scongiurare l'evento andando così a concorrere, in misura maggioritaria, alla causazione del sinistro.
In definitiva, emerge una condotta colpevole anche in capo al conducente del veicolo che non ha fornito alcuna prova liberatoria anzi dall'esame del video emerge come il motociclo viaggiasse ad un velocità sostenuta.
La valutazione comparativa delle condotte dei due conducenti induce a ravvisare una concorrente responsabilità delle parti da stimare nella misura del 30% a carico del pedone e del restante 70% a carico del motociclo. Con tale accertamento si è venuto a determinare il rapporto di causalità materiale esistente tra la condotta dei protagonisti dell'evento ed il verificarsi dell'illecito, rapporto di causalità, che in assenza di una specifica norma in campo civilistico, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, è destinato ad essere regolamentato dagli artt. 40 e 41 c.p.
In ordine alla espletata ctu va detto che lo stesso ha dichiarato sussistere piena compatibilità tra il riferito incidente ed il susseguente esito invalidante subito.
In ordine alla liquidazione del quantum risarcibile, questo giudicante ritiene di poter far proprie le conclusioni cui è pervenuto C.T.U. medico–legale nominato in ragione della congruità dei giudizi espressi.
Pertanto, è stato possibile accertare che l'attrice ha riportato un danno biologico pari al
9%, una itt per 40 giorni, una itp al 75% per 20 giorni, una itp al 50% per 40 giorni ed una itp al 25% per 48 giorni.
Ai fini della quantificazione di tale danno, trattandosi di lesioni micropermanenti connesse alla circolazione stradale vanno utilizzate le tabelle elaborate per i sinistri in attuazione dell'art. 138 e 139 D.lgs 209/05. Pertanto, moltiplicato per il numero di punti riconosciuti e poi per il coefficiente di riduzione per l'età, in considerazione dell'età di parte attrice al momento del sinistro (54), ottenendosi la cifra di € 15.295,11 da riconoscersi alla parte attrice a titolo di risarcimento del danno biologico da invalidità permanente. (cfr. tabelle del danno biologico di lieve entità aggiornata con Decreto Min. Sviluppo Economico del
16/07/2024) direttamente applicabili in tali giudizi contenziosi e costituendo un preciso riferimento normativo per il giudicante.
Il danno da ITT per 40 giorni è pari a € 2.209,60.
Il danno da ITP di 20 giorni al 75% è pari ad€ 828,60, di 40 giorni al 50% è pari ad €
1.104,80 e di 48 giorni al 25% è pari a 662,88. Il totale del danno biologico risarcibile ammonta dunque € 20.101,00 da aumentare nella misura del 10% in ragione delle dichiarazioni rese dal marito “. io sono maestro di sci e mia moglie mi ha sempre seguito facendo anche gare sociali amatoriali ma poi ha dovuto interrompere per motivi di salute legati all'incidente”. Pertanto, dovendo garantire la tutela minima risarcitoria di quei valori della persona umana costituzionalmente garantiti, oltre che il risarcimento del danno per le ipotesi di cui all'art. 185 c.p. e le altre ipotesi speciali previste dalla legge, ai fini dell'applicazione dell'art. 2059 c.c. tale modalità di svago incidente sulla stessa caratterizzazione della danneggiata si può ritenere che abbiano subito un'effettiva lesione.
Applicate le percentuali sopra indicate per le accertate corresponsabilità da tale somma va detratto il danno imputet sibi e pertanto il totale dovuto sarà pari all'importo di €
15.477,77
L'ammontare della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno per invalidità permanente e temporanea è determinato all'attualità e quindi, non va aggiornato e su di esso non va corrisposta la rivalutazione monetaria.
Vanno, invece, riconosciuti gli interessi legali, dal 23.08.19 (data del fatto) alla data di deposito della sentenza, sulla somma di euro € 15.477,77 da devalutarsi alla data del fatto
(23.08.19) per il primo anno, e su quella annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per gli anni successivi sino all'effettivo soddisfo. A tale importo vanno aggiunte le spese mediche sostenute e certificate nella somma complessiva di € 2.640,00 (già ridotte nella misura del concorso di colpa accertato) oltre interessi dalla data di notifica della citazione al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si pongono a carico della parte convenuta ex
DM 55/14 in base al decisum al valore medio dello scaglione di riferimento .
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
A) Dichiara responsabile del sinistro i convenuti contumaci e Controparte_3
e, per l'effetto, li condanna in solido con la Controparte_4 [...]
(già denominata , in Controparte_1 Controparte_2
persona del suo legale rapp.te pro tempore, al pagamento, in favore della parte attrice della somma di € 15.477,77 oltre interessi legali, dal Parte_1
23.08.19 (data del fatto) alla data di deposito della sentenza, da devalutarsi alla data del fatto (23.08.19) per il primo anno, e su quella annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per gli anni successivi sino all'effettivo soddisfo;
B) Dichiara responsabile del sinistro i convenuti contumaci e Controparte_3
e, per l'effetto, li condanna in solido con la Controparte_4 [...]
(già denominata , in Controparte_1 Controparte_2
persona del suo legale rapp.te pro tempore, al pagamento, in favore della parte attrice della somma di € 2.640,00 oltre interessi legali, dalla data Parte_1
di notifica della citazione ( febbraio 2021) sino all'effettivo soddisfo
C) Condanna e in solido con Controparte_3 Controparte_4 [...]
(già denominata , in Controparte_1 Controparte_2
persona del suo legale rapp.te pro tempore, al pagamento in favore della parte attrice delle spese di lite che liquida in € 270,00 per spese ed € Parte_1
5.077,00 per compensi oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge con clausola di attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
D) Pone a carico di e in solido con Controparte_3 Controparte_4 [...] (già denominata , in Controparte_1 Controparte_2
persona del suo legale rapp.te pro tempore, le spese di ctu come già liquidate.
Napoli, 13/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Colicchio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
VIII Sezione civile in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Claudia Colicchio
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4116/2021 R.G.
TRA
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Paolo Minucci, presso il cui studio, Parte_1
sito in Napoli, al viale Gramsci n. 19, è elett.te domiciliata, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
CONTRO
(già denominata Controparte_1 Controparte_2
, in persona del suo legale rapp.te pro tempore, rapp.ta e difesa
[...]
dall'Avv. Andrea Cilento presso il cui studio sito in Napoli, alla Via Carlo
Poerio n. 15, è elett.te domiciliata, giusta procura in calce all'atto di costituzione
CONVENUTA
NONCHE'
e Controparte_3 Controparte_4
CONVENUTI contumaci
Oggetto: risarcimento danni per lesione personale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attrice sopra epigrafata, quale pedone della strada, conveniva in giudizio i convenuti esponendo principalmente quanto segue: 1) che il giorno 23/08/2019, alle ore 21 circa, si trovava in Positano quando veniva colpita dal motociclo Honda targato DC 02923, di proprietà di e ed assicurato con la Controparte_3 Controparte_4
il cui conducente non si avvedeva della Controparte_2
sua presenza e la investiva;
2) che, in conseguenza dell'investimento, l'attrice riportava lesioni personali consistenti, tra l'altro, in “policontusa da investimento stradale trauma cranico frattura branca ischio pubica dx infrazione della radice della branca ileopubica dx trauma rachide in toto”, refertate dai sanitari dell'Azienda Ospedaliera Universitaria “OO.RR. San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona” ove la predetta veniva trasportata a mezzo del servizio “118”.
Sulla base di tali premesse chiedeva, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità dei sig.ri e per il sinistro in premessa, la condanna in Controparte_3 Controparte_4
solido della (oggi, e dei Controparte_2 Controparte_1
convenuti e al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non CP_3 CP_4
patrimoniali subiti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Si costituiva in giudizio la (oggi, Controparte_2 Controparte_1
, la quale, preliminarmente, eccepiva l'improponibilità della domanda e la nullità
[...]
dell'atto di citazione, nel merito chiedeva di rigettare la domanda attorea perché infondata, contestando la dinamica descritta dall'attrice, nonché la insussistenza del nesso causale tra le presunte lesioni dalla stessa lamentate e l'evento per cui è causa, assumendo che dagli allegati estratti del centro casellario centrale infortuni risulterebbe che parte attrice sarebbe stata coinvolta in un precedente sinistro dal quale sarebbero residuati postumi.
Rimanevano contumaci i sig.ri e . Controparte_3 Controparte_4
Espletata l'istruttoria e rassegnate le conclusioni dalle parti costituite, all'udienza del
21.11.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. In via preliminare, va rilevato come l'eventuale violazione delle norme dettate in tema di lettera di messa in mora che viene indicata dalla PA come carente dei requisiti di forma e di contenuto previsti dall'art. 148 del codice delle assicurazioni, non ha impedito la visita del fiduciario da parte della convenuta così andando eventualmente a sanare lo scopo cui è infine destinata ossia a consentire alla PA di formulare , laddove ritenuto, una valutazione dei postumi.
In ordine alla sollevata eccezione di nullità della citazione per mancata esposizione dei fatti di cui al n. 4 dell'art. 163 cpc. Si ritiene che la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Dalla lettura del libello introduttivo, la scrivente non ritiene che vi siano carenze relative ai fatti costitutivi della domanda, ragione per la quale l'eccezione va respinta.
Nel merito del giudizio, si osserva quanto segue.
In primo luogo, si evidenzia come il caso di specie riguardi una richiesta di risarcimento danni per lesioni personali subite dall'istante, in qualità di pedone, in seguito all'investimento da parte di un veicolo in circolazione.
Orbene, la fattispecie oggetto del presente giudizio può essere ricompresa nell'ambito della disciplina dell'art. 2054 comma 1 cod. civ., il quale testualmente dispone: “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” ,letto in combinato con il contenuto dell'art. 141 Codice della Strada, secondo il quale: “E' obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente
l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.“ e con le disposizioni dell'art 191 Codice della Strada il quale statuisce
“quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovano nelle loro immediate prossimità”.
Se è pur vero infatti, che la responsabilità del conducente è presunta, la stessa può tuttavia essere esclusa non solo quando l'investitore abbia fornito la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno così come testualmente statuito dall'art. 2054 cc , ma anche quando risulti con certezza dalle modalità del fatto che non vi era alcuna reale possibilità di evitare da parte sua l'incidente, come nel caso in cui il pedone abbia tenuto una condotta del tutto imprevedibile (tra le altre cfr Cass n .1249/06 ; Cass. n. 5983/98; Cass. n.
9620/03).
Tuttavia, come la Suprema Corte ha avuto più volte occasione di affermare, la presunzione di colpa del conducente dell'autoveicolo investitore prevista dall'art. 2054
c.c., comma 1, non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana;
pertanto, il fatto che il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione non preclude l'indagine in ordine al concorso di colpa del pedone danneggiato;
una volta, poi, che siano accertate la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa dello stesso concorre a norma dell'art. 1227 c.c., comma 1, con quella presunta del conducente (Cass. 27.2.1998, n. 2216; Cass. 16.6.1998, n. 5982; Cass. 7.8.2000, n. 10352).
Per meglio dire, l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da un veicolo, quale che fosse la gravità della colpa, non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, primo comma c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Pertanto, anche nel caso in cui il pedone, che intenda attraversare la strada, là dove manchino le strisce pedonali, ometta di dare la precedenza ai veicoli che sopraggiungono ed inizi l'attraversamento distrattamente, è configurabile una concorrente responsabilità del conducente il veicolo investitore, ove risulti che questi abbia tenuto una velocità eccessiva o, comunque, non adeguata alle circostanze di tempo o di luogo, e non abbia rallentato o non abbia arrestato la marcia del veicolo . Cass. Civ. sez. III n. 4490 del
21/04/1995 nonché Cass. Civ. sez. III n. 9620 del 2003 e n. 7922 del 1997).
Nel caso di specie, può essere dato per provato che, nelle circostanze di luogo e di tempo indicate in citazione, l'attrice veniva investita dal veicolo dei contumaci e CP_3
. CP_4
La convenuta PA assicurativa, tuttavia, si è difesa sostenendo che l'investimento si è verificato per il comportamento della , la quale aveva imprevedibilmente Pt_1
attraversato la strada fuori dalle strisce pedonali ed avendo la visuale parzialmente occlusa da un pulmino parcheggiato all'uscita del bar, ove era entrata per acquistare dolciumi, assumendo tale circostanza provata “per tabulas” mediante i fotogrammi acquisiti agli atti del processo e, finanche, posti in visione ad uno dei testi escussi
. Testimone_1
L'accertamento in concreto della colpa dei soggetti coinvolti nell'incidente esclude l'applicazione della presunzione di cui all'art. 2054 c.c. e pone il problema della determinazione del concorso
Nell'ambito dell'istruttoria espletata, infatti, sono stati ascoltati i testimoni oculari addotti da parte attrice (coniuge in regime patrimoniale di separazione dei Parte_2
beni) ed , i quali hanno dichiarato che la , in qualità di pedone, si Testimone_1 Pt_1
trovava in Positano ed era entrata in un bar posto in corrispondenza del Ristorante
“Taverna del Leone”, all'uscita, nell'attraversare la strada, veniva investita da uno scooter di grossa cilindrata che arrivava a grossa velocità e che la faceva cadere al suolo.
Nel caso di specie, invero, può essere mosso al pedone un rimprovero di responsabilità dal momento che appare imprudente di notte attraversare la strada lontano dalle strisce pedonali e, soprattutto, alle spalle di un veicolo di grossa cilindrata che oscurava la vista agli automobilisti anche se dal video offerto in istruttoria ben si vede come il motociclista provenisse dalla corsia limitrofa a quella occupata dall'auto in sosta.
Ebbene va a questo punto osservato che parte convenuta non ha dimostrato, neanche a livello indiziario, né di avere posto in essere una manovra di emergenza per tentare di scongiurare l'evento andando così a concorrere, in misura maggioritaria, alla causazione del sinistro.
In definitiva, emerge una condotta colpevole anche in capo al conducente del veicolo che non ha fornito alcuna prova liberatoria anzi dall'esame del video emerge come il motociclo viaggiasse ad un velocità sostenuta.
La valutazione comparativa delle condotte dei due conducenti induce a ravvisare una concorrente responsabilità delle parti da stimare nella misura del 30% a carico del pedone e del restante 70% a carico del motociclo. Con tale accertamento si è venuto a determinare il rapporto di causalità materiale esistente tra la condotta dei protagonisti dell'evento ed il verificarsi dell'illecito, rapporto di causalità, che in assenza di una specifica norma in campo civilistico, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, è destinato ad essere regolamentato dagli artt. 40 e 41 c.p.
In ordine alla espletata ctu va detto che lo stesso ha dichiarato sussistere piena compatibilità tra il riferito incidente ed il susseguente esito invalidante subito.
In ordine alla liquidazione del quantum risarcibile, questo giudicante ritiene di poter far proprie le conclusioni cui è pervenuto C.T.U. medico–legale nominato in ragione della congruità dei giudizi espressi.
Pertanto, è stato possibile accertare che l'attrice ha riportato un danno biologico pari al
9%, una itt per 40 giorni, una itp al 75% per 20 giorni, una itp al 50% per 40 giorni ed una itp al 25% per 48 giorni.
Ai fini della quantificazione di tale danno, trattandosi di lesioni micropermanenti connesse alla circolazione stradale vanno utilizzate le tabelle elaborate per i sinistri in attuazione dell'art. 138 e 139 D.lgs 209/05. Pertanto, moltiplicato per il numero di punti riconosciuti e poi per il coefficiente di riduzione per l'età, in considerazione dell'età di parte attrice al momento del sinistro (54), ottenendosi la cifra di € 15.295,11 da riconoscersi alla parte attrice a titolo di risarcimento del danno biologico da invalidità permanente. (cfr. tabelle del danno biologico di lieve entità aggiornata con Decreto Min. Sviluppo Economico del
16/07/2024) direttamente applicabili in tali giudizi contenziosi e costituendo un preciso riferimento normativo per il giudicante.
Il danno da ITT per 40 giorni è pari a € 2.209,60.
Il danno da ITP di 20 giorni al 75% è pari ad€ 828,60, di 40 giorni al 50% è pari ad €
1.104,80 e di 48 giorni al 25% è pari a 662,88. Il totale del danno biologico risarcibile ammonta dunque € 20.101,00 da aumentare nella misura del 10% in ragione delle dichiarazioni rese dal marito “. io sono maestro di sci e mia moglie mi ha sempre seguito facendo anche gare sociali amatoriali ma poi ha dovuto interrompere per motivi di salute legati all'incidente”. Pertanto, dovendo garantire la tutela minima risarcitoria di quei valori della persona umana costituzionalmente garantiti, oltre che il risarcimento del danno per le ipotesi di cui all'art. 185 c.p. e le altre ipotesi speciali previste dalla legge, ai fini dell'applicazione dell'art. 2059 c.c. tale modalità di svago incidente sulla stessa caratterizzazione della danneggiata si può ritenere che abbiano subito un'effettiva lesione.
Applicate le percentuali sopra indicate per le accertate corresponsabilità da tale somma va detratto il danno imputet sibi e pertanto il totale dovuto sarà pari all'importo di €
15.477,77
L'ammontare della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno per invalidità permanente e temporanea è determinato all'attualità e quindi, non va aggiornato e su di esso non va corrisposta la rivalutazione monetaria.
Vanno, invece, riconosciuti gli interessi legali, dal 23.08.19 (data del fatto) alla data di deposito della sentenza, sulla somma di euro € 15.477,77 da devalutarsi alla data del fatto
(23.08.19) per il primo anno, e su quella annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per gli anni successivi sino all'effettivo soddisfo. A tale importo vanno aggiunte le spese mediche sostenute e certificate nella somma complessiva di € 2.640,00 (già ridotte nella misura del concorso di colpa accertato) oltre interessi dalla data di notifica della citazione al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si pongono a carico della parte convenuta ex
DM 55/14 in base al decisum al valore medio dello scaglione di riferimento .
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
A) Dichiara responsabile del sinistro i convenuti contumaci e Controparte_3
e, per l'effetto, li condanna in solido con la Controparte_4 [...]
(già denominata , in Controparte_1 Controparte_2
persona del suo legale rapp.te pro tempore, al pagamento, in favore della parte attrice della somma di € 15.477,77 oltre interessi legali, dal Parte_1
23.08.19 (data del fatto) alla data di deposito della sentenza, da devalutarsi alla data del fatto (23.08.19) per il primo anno, e su quella annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per gli anni successivi sino all'effettivo soddisfo;
B) Dichiara responsabile del sinistro i convenuti contumaci e Controparte_3
e, per l'effetto, li condanna in solido con la Controparte_4 [...]
(già denominata , in Controparte_1 Controparte_2
persona del suo legale rapp.te pro tempore, al pagamento, in favore della parte attrice della somma di € 2.640,00 oltre interessi legali, dalla data Parte_1
di notifica della citazione ( febbraio 2021) sino all'effettivo soddisfo
C) Condanna e in solido con Controparte_3 Controparte_4 [...]
(già denominata , in Controparte_1 Controparte_2
persona del suo legale rapp.te pro tempore, al pagamento in favore della parte attrice delle spese di lite che liquida in € 270,00 per spese ed € Parte_1
5.077,00 per compensi oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge con clausola di attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
D) Pone a carico di e in solido con Controparte_3 Controparte_4 [...] (già denominata , in Controparte_1 Controparte_2
persona del suo legale rapp.te pro tempore, le spese di ctu come già liquidate.
Napoli, 13/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Colicchio