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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 01/10/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 989/2025
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente rel. ed est. dott. Michele Sirgiovanni Giudice dott. Costanza Comunale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 989 /2025 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. DI Parte_1 C.F._1
TELLA ARMANDO , presso il cui Studio ha eletto domicilio;
Ricorrente contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
, rappresentate e difese dall'Avv. ZEZZA GIAMPIERO , presso il cui C.F._3
Studio hanno eletto domicilio;
Convenute con l'intervento del
Pubblico Ministero.
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
Conclusioni congiunte delle parti
Per parte ricorrente e per parte convenuta hanno congiuntamente concluso come da verbale di udienza del 30.09.2025.
Per il Pubblico Ministero: “Visto in data 12 maggio 2025
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 09/05/2025 e ritualmente notificato,
[...]
ha chiesto al Tribunale di Prato di modificare parzialmente la sentenza di Parte_1 scioglimento di matrimonio del 24.05.2013, n. 711/2013, emessa a definizione della procedimento iscritto al numero Rg 145/2013.
A sostegno del ricorso, il ricorrente ha dedotto: 1) che i coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Calenzano, in data 26.06.1993, scegliendo il regime della separazione legale dei beni;
2) che i coniugi hanno acquistato un immobile ad uso abitativo sito in Prato alla Via Enrico Fermi, n. 4, allibrato in NCEU del Comune di Prato, alla Partita , Foglio 83, P.lla 515, sub 26. Al predetto cespite è annesso locale P.IVA_1
autorimessa, nel seminterrato, allibrato in NCEU al Foglio 83, P.lla 515, Sub. 58; 3) che le parti, dopo la pronuncia della separazione personale avvenuta con il decreto di omologa del
Tribunale di Prato del 14.10.2008, hanno chiesto ed ottenuto la dichiarazione di scioglimento del matrimonio con sentenza del 24.05.2013, n. 711/2013 emessa a definizione della procedura iscritta al numero Rg 145/2013; 4) che il Tribunale adito recepiva l'accordo raggiunto dalle parti di seguito trascritto: “assegnazione della casa coniugale alla Sig.ra CP_1
affidamento congiunto della figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente CP_2 con la madre...; contributo al mantenimento a carico del padre nella misura di €. 300,00 mensili in favore della figlia oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%, con conferma del CP_2 contenuto nel provvedimento del Tribunale del 04.05 2011 in ordine alla concessione in locazione dell'abitazione di Via Fermi 4, con utilizzo da parte della della quota spettante al Sig. CP_1 imputandola al contributo di mantenimento ed alle spese straordinarie per la figlia Parte_1
; 5) che la non ha dato contezza all'ex coniuge dell'aggiornamento dei CP_2 CP_1
canoni di affitto dell'immobile e dell'autorimessa siti in Prato alla Via Enrico Fermi, n. 4 ma soprattutto considerata l'età della figlia (29 anni) e la circostanza che la medesima lavora e percepisce un assegno di invalidità; ha insistito affinché il Tribunale di Prato “disponga la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della Sig.ra Chiede, quindi, che Controparte_2 la Sig.ra depositi copia del contrato di locazione sia per l'appartamento sia per l'autorimessa, CP_1 riservandosi, ad ogni modo, di chiedere, nelle opportune sedi la ripetizione, pro quota, delle somme ingiustamente pagate dal Sig. sia a titolo di tasse sul reddito da locazione sia a titolo di Parte_1 canoni condominiali”.
Con decreto del 9.05.2025 il Giudice delegato ha fissato udienza di prima comparizione delle parti per il giorno 16.09.2025 – poi spostata a quella del 30.09.2025 su istanza del ricorrente, intimando alla parte convenuta la costituzione entro i termini di legge.
Si sono costituite tempestivamente in giudizio e CP_1 [...] le quali hanno contestato integralmente il contenuto del ricorso ed hanno CP_2
eccepito: 1) che la patologia da cui è affetta ha comportato l'accertamento di CP_2
invalidità da parte della apposita Commissione Sanitaria dell'AUSL Prato, nonché il conseguente riconoscimento da parte dell di una pensione Cat. INVCIV;
nonostante CP_3
gli importi riconosciuti negli anni precedenti, per l'anno 2025, l' ha comunicato che a CP_3 non spetta la prestazione per superamento limite redditi con il reddito presunto CP_2
7.500 euro;
2) che svolge attività di lavoro subordinato a tempo determinato – fino CP_2
al 30.09.2025, percependo circa € 800,00 mensili;
3) che tutte le attività lavorative svolte da nel corso degli scorsi anni non hanno mai portato al raggiungimento CP_2
dell'indipendenza e della stabilità economica della figlia, considerato che si è trattato prevalentemente di tirocini e contratti a chiamata;
4) che la non ha mai aggiornato CP_1 il canone di locazione dell'immobile sito in Prato alla Via Enrico Fermi, n. 4 e che la stessa si è sempre fatta carico per intero degli oneri e delle imposte dovute per l'affitto e di tutte le spese di manutenzione straordinaria;
anno insistito affinché il Tribunale di Prato voglia rigettare il ricorso in quanto infondato e non meritevole di accoglimento, con conseguente vittoria di spese.
All'udienza del 30.09.2025, le parti, dopo ampia discussione in merito all'opportunità di confermare o meno il mantenimento di a carico del padre, in considerazione del CP_2
sopraggiunto stato di disoccupazione della stessa a far data dal 30.09.2025, hanno raggiunto un accordo secondo il quale lo contribuirà al mantenimento della figlia nelle Parte_1
solite modalità stabilite con sentenza di scioglimento del matrimonio n.711/2013 n. 711 ancora per 21 mesi. Le parti concordano espressamente la possibilità che lo possa Parte_1 adempiere all'obbligo anche in un'unica soluzione. L'accordo decorrerà a partire dal mese di ottobre 2025 fino al giugno 2027 compreso: dal luglio 2027 cesserà infatti ogni obbligo di mantenimento a carico del padre.
Il Giudice, preso atto della volontà delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
Sull'accordo raggiunto in ordine alla revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia
. CP_2
Il Tribunale ritiene che le modifiche concordate dalle parti sul punto siano suscettibili di accoglimento, dal momento che le stesse non sono pregiudizievoli per l'interesse della figlia
Ella, infatti, ha da anni terminato gli studi ed ha svolto vari lavori, se pure a tempo CP_2 determinato e con retribuzione modesta;
la circostanza che dal 1 ottobre sia senza CP_2 occupazione (chiederà la NASPI), il fatto che la medesima abbia un'invalidità al 75% che, comunque, le crea difficoltà relazionali, il fatto che la medesima abbia ancora bisogno del sostegno della madre presso la quale abita, giustificano l'ulteriore onere del padre per i concordati ulteriori ventuno mesi.
Il Collegio ritiene, dunque, che, in ragione dell'accertata invalidità di e dello stato di CP_2 disoccupazione in cui la stessa attualmente versa, il padre debba rispettare gli obblighi di mantenimento assunti con la sentenza di scioglimento del matrimonio n. 711/2013 fino a giugno
2027. In questi 21 mesi potrà a reperire una nuova attività lavorativa, in modo da CP_2 rendersi completamente autosufficiente.
Non vi sono perciò ostacoli a che il Collegio faccia proprio tale accordo inglobandolo nel dispositivo dell'odierna pronuncia.
In ragione dell'accordo raggiunto, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica delle disposizioni in punto di mantenimento della figlia di cui Controparte_2 alla Sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio n. 711/2013 così provvede:
- conferma l'obbligo di di mantenere la figlia , con le Parte_1 Controparte_2
modalità contenute nella sentenza di scioglimento del matrimonio fino al giugno 2027° mediante versamento in unica soluzione;
-revoca l'obbligo di di mantenere , con decorrenza dal Parte_1 Controparte_2
1 luglio 2027;
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 1.10.2025 su relazione della Dott.ssa Lucia Schiaretti
Il Presidente di sezione
Lucia Schiaretti
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente rel. ed est. dott. Michele Sirgiovanni Giudice dott. Costanza Comunale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 989 /2025 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. DI Parte_1 C.F._1
TELLA ARMANDO , presso il cui Studio ha eletto domicilio;
Ricorrente contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
, rappresentate e difese dall'Avv. ZEZZA GIAMPIERO , presso il cui C.F._3
Studio hanno eletto domicilio;
Convenute con l'intervento del
Pubblico Ministero.
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
Conclusioni congiunte delle parti
Per parte ricorrente e per parte convenuta hanno congiuntamente concluso come da verbale di udienza del 30.09.2025.
Per il Pubblico Ministero: “Visto in data 12 maggio 2025
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 09/05/2025 e ritualmente notificato,
[...]
ha chiesto al Tribunale di Prato di modificare parzialmente la sentenza di Parte_1 scioglimento di matrimonio del 24.05.2013, n. 711/2013, emessa a definizione della procedimento iscritto al numero Rg 145/2013.
A sostegno del ricorso, il ricorrente ha dedotto: 1) che i coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Calenzano, in data 26.06.1993, scegliendo il regime della separazione legale dei beni;
2) che i coniugi hanno acquistato un immobile ad uso abitativo sito in Prato alla Via Enrico Fermi, n. 4, allibrato in NCEU del Comune di Prato, alla Partita , Foglio 83, P.lla 515, sub 26. Al predetto cespite è annesso locale P.IVA_1
autorimessa, nel seminterrato, allibrato in NCEU al Foglio 83, P.lla 515, Sub. 58; 3) che le parti, dopo la pronuncia della separazione personale avvenuta con il decreto di omologa del
Tribunale di Prato del 14.10.2008, hanno chiesto ed ottenuto la dichiarazione di scioglimento del matrimonio con sentenza del 24.05.2013, n. 711/2013 emessa a definizione della procedura iscritta al numero Rg 145/2013; 4) che il Tribunale adito recepiva l'accordo raggiunto dalle parti di seguito trascritto: “assegnazione della casa coniugale alla Sig.ra CP_1
affidamento congiunto della figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente CP_2 con la madre...; contributo al mantenimento a carico del padre nella misura di €. 300,00 mensili in favore della figlia oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%, con conferma del CP_2 contenuto nel provvedimento del Tribunale del 04.05 2011 in ordine alla concessione in locazione dell'abitazione di Via Fermi 4, con utilizzo da parte della della quota spettante al Sig. CP_1 imputandola al contributo di mantenimento ed alle spese straordinarie per la figlia Parte_1
; 5) che la non ha dato contezza all'ex coniuge dell'aggiornamento dei CP_2 CP_1
canoni di affitto dell'immobile e dell'autorimessa siti in Prato alla Via Enrico Fermi, n. 4 ma soprattutto considerata l'età della figlia (29 anni) e la circostanza che la medesima lavora e percepisce un assegno di invalidità; ha insistito affinché il Tribunale di Prato “disponga la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della Sig.ra Chiede, quindi, che Controparte_2 la Sig.ra depositi copia del contrato di locazione sia per l'appartamento sia per l'autorimessa, CP_1 riservandosi, ad ogni modo, di chiedere, nelle opportune sedi la ripetizione, pro quota, delle somme ingiustamente pagate dal Sig. sia a titolo di tasse sul reddito da locazione sia a titolo di Parte_1 canoni condominiali”.
Con decreto del 9.05.2025 il Giudice delegato ha fissato udienza di prima comparizione delle parti per il giorno 16.09.2025 – poi spostata a quella del 30.09.2025 su istanza del ricorrente, intimando alla parte convenuta la costituzione entro i termini di legge.
Si sono costituite tempestivamente in giudizio e CP_1 [...] le quali hanno contestato integralmente il contenuto del ricorso ed hanno CP_2
eccepito: 1) che la patologia da cui è affetta ha comportato l'accertamento di CP_2
invalidità da parte della apposita Commissione Sanitaria dell'AUSL Prato, nonché il conseguente riconoscimento da parte dell di una pensione Cat. INVCIV;
nonostante CP_3
gli importi riconosciuti negli anni precedenti, per l'anno 2025, l' ha comunicato che a CP_3 non spetta la prestazione per superamento limite redditi con il reddito presunto CP_2
7.500 euro;
2) che svolge attività di lavoro subordinato a tempo determinato – fino CP_2
al 30.09.2025, percependo circa € 800,00 mensili;
3) che tutte le attività lavorative svolte da nel corso degli scorsi anni non hanno mai portato al raggiungimento CP_2
dell'indipendenza e della stabilità economica della figlia, considerato che si è trattato prevalentemente di tirocini e contratti a chiamata;
4) che la non ha mai aggiornato CP_1 il canone di locazione dell'immobile sito in Prato alla Via Enrico Fermi, n. 4 e che la stessa si è sempre fatta carico per intero degli oneri e delle imposte dovute per l'affitto e di tutte le spese di manutenzione straordinaria;
anno insistito affinché il Tribunale di Prato voglia rigettare il ricorso in quanto infondato e non meritevole di accoglimento, con conseguente vittoria di spese.
All'udienza del 30.09.2025, le parti, dopo ampia discussione in merito all'opportunità di confermare o meno il mantenimento di a carico del padre, in considerazione del CP_2
sopraggiunto stato di disoccupazione della stessa a far data dal 30.09.2025, hanno raggiunto un accordo secondo il quale lo contribuirà al mantenimento della figlia nelle Parte_1
solite modalità stabilite con sentenza di scioglimento del matrimonio n.711/2013 n. 711 ancora per 21 mesi. Le parti concordano espressamente la possibilità che lo possa Parte_1 adempiere all'obbligo anche in un'unica soluzione. L'accordo decorrerà a partire dal mese di ottobre 2025 fino al giugno 2027 compreso: dal luglio 2027 cesserà infatti ogni obbligo di mantenimento a carico del padre.
Il Giudice, preso atto della volontà delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
Sull'accordo raggiunto in ordine alla revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia
. CP_2
Il Tribunale ritiene che le modifiche concordate dalle parti sul punto siano suscettibili di accoglimento, dal momento che le stesse non sono pregiudizievoli per l'interesse della figlia
Ella, infatti, ha da anni terminato gli studi ed ha svolto vari lavori, se pure a tempo CP_2 determinato e con retribuzione modesta;
la circostanza che dal 1 ottobre sia senza CP_2 occupazione (chiederà la NASPI), il fatto che la medesima abbia un'invalidità al 75% che, comunque, le crea difficoltà relazionali, il fatto che la medesima abbia ancora bisogno del sostegno della madre presso la quale abita, giustificano l'ulteriore onere del padre per i concordati ulteriori ventuno mesi.
Il Collegio ritiene, dunque, che, in ragione dell'accertata invalidità di e dello stato di CP_2 disoccupazione in cui la stessa attualmente versa, il padre debba rispettare gli obblighi di mantenimento assunti con la sentenza di scioglimento del matrimonio n. 711/2013 fino a giugno
2027. In questi 21 mesi potrà a reperire una nuova attività lavorativa, in modo da CP_2 rendersi completamente autosufficiente.
Non vi sono perciò ostacoli a che il Collegio faccia proprio tale accordo inglobandolo nel dispositivo dell'odierna pronuncia.
In ragione dell'accordo raggiunto, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica delle disposizioni in punto di mantenimento della figlia di cui Controparte_2 alla Sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio n. 711/2013 così provvede:
- conferma l'obbligo di di mantenere la figlia , con le Parte_1 Controparte_2
modalità contenute nella sentenza di scioglimento del matrimonio fino al giugno 2027° mediante versamento in unica soluzione;
-revoca l'obbligo di di mantenere , con decorrenza dal Parte_1 Controparte_2
1 luglio 2027;
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 1.10.2025 su relazione della Dott.ssa Lucia Schiaretti
Il Presidente di sezione
Lucia Schiaretti