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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 753/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
RB AC, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4035/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cellole - Piazza Municipio 81030 Cellole CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Sessa Aurunca - Via Xxi Luglio 81037 Sessa Aurunca CE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. AC22IMU795 IMU 2022 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 135/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente il 10/09/25, notificava a mezzo del suo procuratore al Comune di Cellole ed al Comune di Sessa
Aurunca, il ricorso innanzi alla Corte Tributaria di Caserta, al fine di far annullare, previa la sospensione,
l'Avviso di accertamento esecutivo n. AC 22 IMU 795 DEL 12.12.2024 inotificato a mezzo servizio postale il 20/06/2025 – anno d'imposta 2022 di complessivi euro 1.487,00, emesso dall'ufficio Tributi del Comune di Cellole.
Premetteva che aveva versato regolarmente l'IMU ma al Comune di Sessa Aurunca, in quanto per una erronea identificazione catastale, ascrivibile ai Comuni in oggetto gli immobili risultano identificati catastalmente nel Comune di Sessa Aurunca, ma apparterrebbero al Comune di Cellole.
Aggiungeva di avere presentato istanza al Comune di Cellole (CE) ed al Comune di Sessa Aurunca (CE) informandoli dell'errore catastale a loro attribuibile, chiedendo di riversare le somme erroneamente percepite dal Comune di Sessa Aurunca, al Comune di Cellole ma non avendo alcun risposta.
Precisava che in materia disponeva il Decreto Ministeriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del
24 febbraio 2016 che con tale Decreto, è stata definita la prassi da seguire sia per il contribuente sia per il
Comune, nel caso di versamento a Comune diverso da quello in cui sono situati gli immobili.
In particolare: il contribuente che si sia accorto di avere effettuato un versamento a un Comune incompetente, invia una semplice comunicazione sia al Comune competente sia a quello incompetente, indicandovi: • gli estremi del versamento;
• l'importo versato;
• i dati catastali dell'immobile cui si riferisce il versamento;
•
l'ente locale destinatario delle somme;
• l'ente locale che ha ricevuto erroneamente il versamento. Il Comune, nel momento in cui viene a conoscenza dell'errato versamento, deve procedere direttamente, entro il termine di 180 giorni, al riversamento all'ente locale competente delle somme indebitamente percepite (l'ente deve fare la stessa cosa qualora sia lui stesso ad accorgersi dell'erroneo versamento e non perché glielo abbia segnalato il contribuente). Dunque, in caso di versamento ad un comune errato, il contribuente non potrà presentare alcuna istanza di rimborso ma deve presentare una comunicazione ai due Comuni coinvolti i quali a loro volta saranno tenuti a regolarizzare la posizione at[traverso il riversamento interno delle somme.
Concludeva per l'annullamento dell'atto.
Si costituiva il Comune di Cellole precisando che il procedimento di accertamento era stato avviato in base alle disposizioni di cui al comma 161, L. 296 del 27/12/2006, con l'esatta individuazione del contribuente tramite codice fiscale/partita IVA ad esso attribuibile e di tutte le comunicazioni e dichiarazioni presentate.
Tali dati sono stati incrociati con le informazioni desumibili dal Catasto Edilizio Urbano del Comune e dall'Agenzia delle Entrate uff. del Territorio, nonché con i dati reperibili presso l'anagrafe comunale e l'anagrafe tributaria, al fine di verificare la correttezza di quanto dichiarato e di conseguenza verificare l'imposta dovuta. Concludeva chiedendo di condannare il Comune di Sessa Aurunca che aveva incassato le somme e dopo anni non le aveva né restituite, né riversate nelle casse del Comune di Cellole alla restituzione di dette somme, con conseguente dichiarazione di cessata materia del contendere.
Si costituiva il Comune di Sessa Aurunca che depostiva la nota Prot 34364 del 15/09/2025 trasmessa dal Funzionario del Settore Entrate e Patrimonio Nominativo_1 del Comune di Sessa Aurunca in cui di diceva che : “[…] Si attesta l'effettivo errato versamento dal Sig. Ricorrente_1 dell'IMU per gli anni dal 2021 al 2023, determinato da un'errata risultanza catastale che ha portato a censire l'immobile della stessa contribuente nel territorio del Comune di Sessa Aurunca anziché in quello del Comune di Cellole. Si procederà al riversamento della somma di € 2.210,00 al Comune di Cellole secondo le ordinarie procedure amministrative e non appena le condizioni di bilancio lo consentiranno”. Concludeva chiedendo di dichiarare la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite del Comune di Sessa Aurunca,
All'udienza del 19.1.2026 il ricorso veniva deciso come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è da accogliere, risultando -come da normativa sopra indicata e come dalle stesse parti resistenti dichiarato - che il contribuente ha adempiuto alla propria obbligazione tributaria finanche presentando istanze di sgravio ai Comuni interessati.
Le spese del giudizio non possono che essere posta a carico del Comune di Sessa Aurunca che avrebbe dovuto per legge procedere direttamente, entro il termine di 180 giorni, al riversamento all'ente locale competente delle somme indebitamente percepite e che non ha adempiuto a tale obbligo rimandando alla formula laconica ed indeterminata del “non appena le condizioni di bilancio lo consentiranno”.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. condanna il comune di Sessa Aurunca al pagamento delle spese in favore del ricorrente che si liquidano in euro 150 più oneri di legge se dovuti
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
RB AC, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4035/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cellole - Piazza Municipio 81030 Cellole CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Sessa Aurunca - Via Xxi Luglio 81037 Sessa Aurunca CE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. AC22IMU795 IMU 2022 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 135/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente il 10/09/25, notificava a mezzo del suo procuratore al Comune di Cellole ed al Comune di Sessa
Aurunca, il ricorso innanzi alla Corte Tributaria di Caserta, al fine di far annullare, previa la sospensione,
l'Avviso di accertamento esecutivo n. AC 22 IMU 795 DEL 12.12.2024 inotificato a mezzo servizio postale il 20/06/2025 – anno d'imposta 2022 di complessivi euro 1.487,00, emesso dall'ufficio Tributi del Comune di Cellole.
Premetteva che aveva versato regolarmente l'IMU ma al Comune di Sessa Aurunca, in quanto per una erronea identificazione catastale, ascrivibile ai Comuni in oggetto gli immobili risultano identificati catastalmente nel Comune di Sessa Aurunca, ma apparterrebbero al Comune di Cellole.
Aggiungeva di avere presentato istanza al Comune di Cellole (CE) ed al Comune di Sessa Aurunca (CE) informandoli dell'errore catastale a loro attribuibile, chiedendo di riversare le somme erroneamente percepite dal Comune di Sessa Aurunca, al Comune di Cellole ma non avendo alcun risposta.
Precisava che in materia disponeva il Decreto Ministeriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del
24 febbraio 2016 che con tale Decreto, è stata definita la prassi da seguire sia per il contribuente sia per il
Comune, nel caso di versamento a Comune diverso da quello in cui sono situati gli immobili.
In particolare: il contribuente che si sia accorto di avere effettuato un versamento a un Comune incompetente, invia una semplice comunicazione sia al Comune competente sia a quello incompetente, indicandovi: • gli estremi del versamento;
• l'importo versato;
• i dati catastali dell'immobile cui si riferisce il versamento;
•
l'ente locale destinatario delle somme;
• l'ente locale che ha ricevuto erroneamente il versamento. Il Comune, nel momento in cui viene a conoscenza dell'errato versamento, deve procedere direttamente, entro il termine di 180 giorni, al riversamento all'ente locale competente delle somme indebitamente percepite (l'ente deve fare la stessa cosa qualora sia lui stesso ad accorgersi dell'erroneo versamento e non perché glielo abbia segnalato il contribuente). Dunque, in caso di versamento ad un comune errato, il contribuente non potrà presentare alcuna istanza di rimborso ma deve presentare una comunicazione ai due Comuni coinvolti i quali a loro volta saranno tenuti a regolarizzare la posizione at[traverso il riversamento interno delle somme.
Concludeva per l'annullamento dell'atto.
Si costituiva il Comune di Cellole precisando che il procedimento di accertamento era stato avviato in base alle disposizioni di cui al comma 161, L. 296 del 27/12/2006, con l'esatta individuazione del contribuente tramite codice fiscale/partita IVA ad esso attribuibile e di tutte le comunicazioni e dichiarazioni presentate.
Tali dati sono stati incrociati con le informazioni desumibili dal Catasto Edilizio Urbano del Comune e dall'Agenzia delle Entrate uff. del Territorio, nonché con i dati reperibili presso l'anagrafe comunale e l'anagrafe tributaria, al fine di verificare la correttezza di quanto dichiarato e di conseguenza verificare l'imposta dovuta. Concludeva chiedendo di condannare il Comune di Sessa Aurunca che aveva incassato le somme e dopo anni non le aveva né restituite, né riversate nelle casse del Comune di Cellole alla restituzione di dette somme, con conseguente dichiarazione di cessata materia del contendere.
Si costituiva il Comune di Sessa Aurunca che depostiva la nota Prot 34364 del 15/09/2025 trasmessa dal Funzionario del Settore Entrate e Patrimonio Nominativo_1 del Comune di Sessa Aurunca in cui di diceva che : “[…] Si attesta l'effettivo errato versamento dal Sig. Ricorrente_1 dell'IMU per gli anni dal 2021 al 2023, determinato da un'errata risultanza catastale che ha portato a censire l'immobile della stessa contribuente nel territorio del Comune di Sessa Aurunca anziché in quello del Comune di Cellole. Si procederà al riversamento della somma di € 2.210,00 al Comune di Cellole secondo le ordinarie procedure amministrative e non appena le condizioni di bilancio lo consentiranno”. Concludeva chiedendo di dichiarare la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite del Comune di Sessa Aurunca,
All'udienza del 19.1.2026 il ricorso veniva deciso come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è da accogliere, risultando -come da normativa sopra indicata e come dalle stesse parti resistenti dichiarato - che il contribuente ha adempiuto alla propria obbligazione tributaria finanche presentando istanze di sgravio ai Comuni interessati.
Le spese del giudizio non possono che essere posta a carico del Comune di Sessa Aurunca che avrebbe dovuto per legge procedere direttamente, entro il termine di 180 giorni, al riversamento all'ente locale competente delle somme indebitamente percepite e che non ha adempiuto a tale obbligo rimandando alla formula laconica ed indeterminata del “non appena le condizioni di bilancio lo consentiranno”.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. condanna il comune di Sessa Aurunca al pagamento delle spese in favore del ricorrente che si liquidano in euro 150 più oneri di legge se dovuti