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Sentenza 29 aprile 2024
Sentenza 29 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 29/04/2024, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2024 |
Testo completo
C O R T E D I A P P E L L O D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello Sezione Lavoro, composta dai Signori
Magistrati:
Dott.ssa B. Catarsini Presidente
Dott.ssa F. Conti Consigliere
Dott. A. Santalucia Consigliere rel. in scioglimento della riserva disposta allo scadere, alla data del 9 aprile 2024, del termine accordato alle parti per il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia n.315/2023 r.g. vertente tra:
Parte_1
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e
[...]
difeso dall' avv. Antonello Monoriti appellante
CONTRO
nata a [...] il [...] e Controparte_1
residente a Tortorici c.da Capreria, 102 cf:
, elettivamente domiciliata in Brolo, via C. C.F._1
Colombo, 5, presso e nello studio dell'avv. Carmela Bonina che la rappresenta e difende giusta procura in atti appellata
OGGETTO: reiscrizione elenchi anagrafici lavoratori agricoli. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con due separati ricorsi depositati al Giudice del lavoro del
Tribunale di Patti rispettivamente in data 20 maggio 2019 e 20 giugno 2019 - successivamente riuniti stante la connessione soggettiva ed oggettiva- dopo aver Controparte_1
esposto di avere lavorato come bracciante agricola alle dipendenze della ditta negli anni 2013 e 2014, per 51 Org_1
giornate annue e di essere stata regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici, lamentava che l' aveva ingiustamente Pt_1
disconosciuto tali giornate e rilevava di aver inutilmente presentato ricorso amministrativo. Pertanto, chiedeva la condanna della controparte alla sua reiscrizione negli elenchi anagrafici per gli anni e le giornate cancellati, oltre al risarcimento dei danni, anche morali, subiti a causa della cancellazione, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore anticipatario.
Con la sentenza n. 1859/2022 del 10 novembre 2022 il Tribunale rilevava come l' avesse provveduto a ripristinare la medesima Pt_1
posizione assicurativo-contributiva della ricorrente, inquadrandola quale dipendente della azienda agricola ritenuta – alla luce dei verbali ispettivi – effettiva utilizzatrice della sua prestazione di lavoro. Ritenendo che l'intervenuta reiscrizione fosse satisfattiva della domanda proposta, concludeva per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, condannando l' al Pt_1
pagamento delle spese di lite.
Con ricorso, depositato in data 10 maggio 2023, l' proponeva Pt_1
appello. Contestava la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ritenendo che, a fronte di una specifica richiesta di pag. 2/8 reiscrizione presso la società la riconosciuta iscrizione Org_1
presso ditta diversa non avrebbe potuto ritenersi satisfattiva della pretesa attorea.
Evidenziava, ancora, l'insussistenza di un interesse concreto ad agire al momento dell'introduzione del ricorso e comunque certamente un difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio, non essendo mai stato disconosciuto il rapporto lavorativo, solo imputato ad altre ditte in luogo della Deduceva pertanto Org_1
l'erroneità della dichiarata cessazione della materia del contendere.
In conseguenza chiedeva la riforma della sentenza anche in punto di spese, rivendicandone il favore o, in subordine l'integrale compensazione, anche tenuto conto del fatto che, anche mantenendo la pronuncia di cessata materia, le originarie pretese della ricorrente erano state disattese, in capo alla attesa Org_1
l'accertata irregolare somministrazione di mano d'opera.
L'appellata si costituiva e avversava i motivi di impugnazione.
Il giudizio, svoltosi in modalità cartolare, con la presenza, attestata dal deposito di note difensive, di entrambe le parti, veniva posta in riserva e decisa all'esito del termine concesso per il deposito delle note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione sottoposta al vaglio di questa Corte con il primo motivo di appello attiene alla formula definitoria utilizzata dal primo giudice che sarebbe, secondo l' errata, in quanto nella Pt_1 specie non sussisterebbe, all'atto di proposizione del giudizio di prime cure, un interesse concreto ed attuale da parte del ricorrente alle domande prospettate, riguardanti il riconoscimento pag. 3/8 del diritto alla reiscrizione negli elenchi anagrafici del comune di residenza, per gli anni 2013 e 2014, e per il numero di giornate
(51 annue) prestate in favore della Org_1
Osserva al riguardo la Corte che il giudice di prime cure ha, correttamente, rilevato come fosse stata data prova in giudizio dell'avvenuta ricostituzione della precedente posizione assicurativa della ricorrente, mediante reiscrizione per le stesse giornate e per gli stessi anni, seppure presso altra ditta ritenuta l'effettiva datrice di lavoro, solo dopo la proposizione del ricorso.
Proprio tale circostanza, anche a giudizio della Corte, comprova la sussistenza dell'interesse ad agire, essendo indubbio che al momento del ricorso le giornate lavorative degli anni in esame erano state cancellate e ancora non ripristinate.
E' vero, infatti, che dalla documentazione allegata nel corso del giudizio dallo stesso Istituto previdenziale (estratto storico
), a riprova dell'avvenuta reiscrizione del ricorrente Pt_2
nell'elenco dei lavoratori agricoli del comune di residenza, è riportata, in corrispondenza degli anni 2013 e 2014, sia l'annotazione di avvenuta cancellazione con il terzo elenco di variazione trimestrale dell'anno 2018 (3VD2018) nel novembre
2018, che quella dell'avvenuta reiscrizione per le medesime annualità e per le medesime giornate, intervenuta con prima e la terza variazione 2019 e dunque completata solo dopo il deposito dei rispettivi ricorsi introduttivi risalente al periodo maggio- giugno 2019. Al riguardo, infatti, è appena il caso di rilevare che il lavoratore viene a conoscenza delle modifiche relative alla propria posizione assicurativa solo con la pubblicazione dell'elenco di variazione.
pag. 4/8 Appare, dunque, evidente la sussistenza dell'interesse ad agire, non solo per ottenere la reiscrizione delle giornate cancellate, ma anche per evitare il maturarsi del termine decadenziale ex art. 22 del Dl 7/70.
L'interesse ad agire va, infatti, valutato esclusivamente con riferimento al rivendicato diritto alla reiscrizione negli elenchi anagrafici per un numero di giornate pari a quelle precedentemente riconosciute. Non può, invece, essere compreso nell'interesse ad agire la richiesta di reiscrizione presso la società
trattandosi di specificazione di natura secondaria, Org_1
necessitata dalla ritenuta legittimità della precedente iscrizione e dal fatto che le buste paga fossero intestate alla ditta predetta, ma che non esercita alcuna influenza in relazione ai vantaggi giuridici ed economici garantiti al lavoratore agricolo per effetto della reiscrizione seppure presso altra ditta ritenuta l'effettiva datrice di lavoro. In sostanza, ai fini del riconoscimento delle prestazioni connesse all'accredito contributivo è del tutto indifferente per il lavoratore agricolo che l'iscrizione sia avvenuta nei confronti di una ditta ovvero di un'altra, con la conseguenza che non può ritenersi rientrante nel rigoroso concetto giuridico di “interesse ad agire” la richiesta di reiscrizione presso la precedente ditta.
Quanto al motivo di censura con cui l' sostiene che il giudice Pt_1
di primo grado avrebbe dovuto adottare una pronuncia di sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio, può solo considerarsi che il difetto sopravvenuto di interesse alla prosecuzione del processo è proprio l'intrinseco contenuto sostanziale della cessazione della materia del contendere, la quale si configura proprio in tutti i casi in cui dopo la proposizione del pag. 5/8 ricorso l'attore abbia conseguito il bene della vita richiesto, sicchè non ha più alcun interesse a coltivare la domanda.
In definitiva la formula definitoria adottata dal giudice di prime cure risulta del tutto corretta.
È, invece, fondato sia pure in parte il motivo sulle spese di lite.
Occorre premettere, in proposito, che nel merito della vicenda non appare ravvisabile, per quanto è dato apprendere dagli atti di causa, alcun comportamento “colpevole” dell' che ha Pt_1
proceduto alla negazione del rapporto lavorativo in oggetto sulla base delle risultanze di un accertamento ispettivo che allo stato non risulta contestato nel merito e tale circostanza non è stata valorizzata dal primo giudice nel regolare le spese di lite.
Può, poi, pure convenirsi con l' circa l'impossibilità di Pt_1
provvedere, subito dopo la cancellazione, alla contestuale reiscrizione presso la ditta ritenuta l'effettiva datrice di lavoro, sia per la molteplicità delle posizioni lavorative coinvolte e per gli anni di riferimento (dal 2013 al 2017), che per la necessità di operare i passaggi delle contribuzioni maturate. Di contro non può non evidenziarsi, come già accennato, l'interesse del ricorrente, odierno appellato, a ricorrere, al fine di non incorrere in decadenza. Qui, tuttavia, a differenza di altri giudizi analoghi,
l aveva proceduto quantomeno ad una parziale Pt_1
reiscrizione in data anteriore alla proposizione di uno dei due ricorsi originariamente proposti e poi confluiti nel giudizio definiti con l'impugnata. Dall'estratto storico depositato in Pt_2
atti si evince infatti che con il primo elenco giudiziale 1VR 2019
(pubblicato dal 15 al 30 giugno) l' ha proceduto all'iscrizione Pt_1
in favore dell'odierno appellato di 19 gg per il 2013 e di altrettanti pag. 6/8 19 gg per il 2014. Ne discende che, ad eccezione dell'azione giudiziale avente ad oggetto l'annualità 2013, esperita in data 20 maggio 2019 e dunque in epoca antecedente alla conoscibilità dell'elenco di variazione, alla data di proposizione del secondo ricorso, depositato in data 20 giugno 2019, riguardante l'annualità 2014, essendo già reso pubblico l'elenco 1VR 2019 la ricorrente, peraltro in possesso del verbale ispettivo, poteva ragionevolmente prevedere e ben ritenere che l' avrebbe Pt_1
proceduto alla reiscrizione anche per le ulteriori giornate in precedenza godute. Dunque, avrebbe potuto farsi parte diligente presso l' al fine di accertare la sorte della propria posizione Pt_1
assicurativa in relazione alle restanti giornate mancanti, così evitando di intraprendere l'azione giudiziaria. Nel contempo anche l'Istituto previdenziale avrebbe potuto informare tempestivamente circa la deliberazione di Controparte_1
imminente totale reiscrizione, così parimenti scongiurando il rischio di essere citato in giudizio. In definitiva questa Corte non può astenersi dal considerare che un atteggiamento maggiormente collaborativo fra le parti nella fase amministrativa avrebbe evitato la lite.
In conclusione, tutte le superiori circostanze inducono questa
Corte a ritenere che debbano essere integralmente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio in ragione di 2/3 ponendo a carico dell'istituto la restante quota liquidata come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall' così provvede: Pt_1
pag. 7/8 - in parziale accoglimento dell'appello dichiara compensate tra le parti le spese di primo grado in ragione di 2/3 e pone la quota restante a carico dell' liquidandola in € 461,33 oltre Pt_1
rimborso spese generali, Iva e Cpa, con distrazione in favore del procuratore anticipatario avv. C. Bonina;
- compensa le spese di appello in ragione di 2/3 e pone la restante parte a carico dell' che liquida in € 566,5 oltre Pt_1
rimborso spese generali, Iva e Cpa, con distrazione in favore del procuratore anticipatario avv. C. Bonina.
Così deciso nella camera di consiglio della Sez. Lav. della Corte
d'Appello di Messina in data 15/4/2024
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa A. Santalucia dott.ssa B. Catarsini
pag. 8/8
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello Sezione Lavoro, composta dai Signori
Magistrati:
Dott.ssa B. Catarsini Presidente
Dott.ssa F. Conti Consigliere
Dott. A. Santalucia Consigliere rel. in scioglimento della riserva disposta allo scadere, alla data del 9 aprile 2024, del termine accordato alle parti per il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia n.315/2023 r.g. vertente tra:
Parte_1
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e
[...]
difeso dall' avv. Antonello Monoriti appellante
CONTRO
nata a [...] il [...] e Controparte_1
residente a Tortorici c.da Capreria, 102 cf:
, elettivamente domiciliata in Brolo, via C. C.F._1
Colombo, 5, presso e nello studio dell'avv. Carmela Bonina che la rappresenta e difende giusta procura in atti appellata
OGGETTO: reiscrizione elenchi anagrafici lavoratori agricoli. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con due separati ricorsi depositati al Giudice del lavoro del
Tribunale di Patti rispettivamente in data 20 maggio 2019 e 20 giugno 2019 - successivamente riuniti stante la connessione soggettiva ed oggettiva- dopo aver Controparte_1
esposto di avere lavorato come bracciante agricola alle dipendenze della ditta negli anni 2013 e 2014, per 51 Org_1
giornate annue e di essere stata regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici, lamentava che l' aveva ingiustamente Pt_1
disconosciuto tali giornate e rilevava di aver inutilmente presentato ricorso amministrativo. Pertanto, chiedeva la condanna della controparte alla sua reiscrizione negli elenchi anagrafici per gli anni e le giornate cancellati, oltre al risarcimento dei danni, anche morali, subiti a causa della cancellazione, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore anticipatario.
Con la sentenza n. 1859/2022 del 10 novembre 2022 il Tribunale rilevava come l' avesse provveduto a ripristinare la medesima Pt_1
posizione assicurativo-contributiva della ricorrente, inquadrandola quale dipendente della azienda agricola ritenuta – alla luce dei verbali ispettivi – effettiva utilizzatrice della sua prestazione di lavoro. Ritenendo che l'intervenuta reiscrizione fosse satisfattiva della domanda proposta, concludeva per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, condannando l' al Pt_1
pagamento delle spese di lite.
Con ricorso, depositato in data 10 maggio 2023, l' proponeva Pt_1
appello. Contestava la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ritenendo che, a fronte di una specifica richiesta di pag. 2/8 reiscrizione presso la società la riconosciuta iscrizione Org_1
presso ditta diversa non avrebbe potuto ritenersi satisfattiva della pretesa attorea.
Evidenziava, ancora, l'insussistenza di un interesse concreto ad agire al momento dell'introduzione del ricorso e comunque certamente un difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio, non essendo mai stato disconosciuto il rapporto lavorativo, solo imputato ad altre ditte in luogo della Deduceva pertanto Org_1
l'erroneità della dichiarata cessazione della materia del contendere.
In conseguenza chiedeva la riforma della sentenza anche in punto di spese, rivendicandone il favore o, in subordine l'integrale compensazione, anche tenuto conto del fatto che, anche mantenendo la pronuncia di cessata materia, le originarie pretese della ricorrente erano state disattese, in capo alla attesa Org_1
l'accertata irregolare somministrazione di mano d'opera.
L'appellata si costituiva e avversava i motivi di impugnazione.
Il giudizio, svoltosi in modalità cartolare, con la presenza, attestata dal deposito di note difensive, di entrambe le parti, veniva posta in riserva e decisa all'esito del termine concesso per il deposito delle note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione sottoposta al vaglio di questa Corte con il primo motivo di appello attiene alla formula definitoria utilizzata dal primo giudice che sarebbe, secondo l' errata, in quanto nella Pt_1 specie non sussisterebbe, all'atto di proposizione del giudizio di prime cure, un interesse concreto ed attuale da parte del ricorrente alle domande prospettate, riguardanti il riconoscimento pag. 3/8 del diritto alla reiscrizione negli elenchi anagrafici del comune di residenza, per gli anni 2013 e 2014, e per il numero di giornate
(51 annue) prestate in favore della Org_1
Osserva al riguardo la Corte che il giudice di prime cure ha, correttamente, rilevato come fosse stata data prova in giudizio dell'avvenuta ricostituzione della precedente posizione assicurativa della ricorrente, mediante reiscrizione per le stesse giornate e per gli stessi anni, seppure presso altra ditta ritenuta l'effettiva datrice di lavoro, solo dopo la proposizione del ricorso.
Proprio tale circostanza, anche a giudizio della Corte, comprova la sussistenza dell'interesse ad agire, essendo indubbio che al momento del ricorso le giornate lavorative degli anni in esame erano state cancellate e ancora non ripristinate.
E' vero, infatti, che dalla documentazione allegata nel corso del giudizio dallo stesso Istituto previdenziale (estratto storico
), a riprova dell'avvenuta reiscrizione del ricorrente Pt_2
nell'elenco dei lavoratori agricoli del comune di residenza, è riportata, in corrispondenza degli anni 2013 e 2014, sia l'annotazione di avvenuta cancellazione con il terzo elenco di variazione trimestrale dell'anno 2018 (3VD2018) nel novembre
2018, che quella dell'avvenuta reiscrizione per le medesime annualità e per le medesime giornate, intervenuta con prima e la terza variazione 2019 e dunque completata solo dopo il deposito dei rispettivi ricorsi introduttivi risalente al periodo maggio- giugno 2019. Al riguardo, infatti, è appena il caso di rilevare che il lavoratore viene a conoscenza delle modifiche relative alla propria posizione assicurativa solo con la pubblicazione dell'elenco di variazione.
pag. 4/8 Appare, dunque, evidente la sussistenza dell'interesse ad agire, non solo per ottenere la reiscrizione delle giornate cancellate, ma anche per evitare il maturarsi del termine decadenziale ex art. 22 del Dl 7/70.
L'interesse ad agire va, infatti, valutato esclusivamente con riferimento al rivendicato diritto alla reiscrizione negli elenchi anagrafici per un numero di giornate pari a quelle precedentemente riconosciute. Non può, invece, essere compreso nell'interesse ad agire la richiesta di reiscrizione presso la società
trattandosi di specificazione di natura secondaria, Org_1
necessitata dalla ritenuta legittimità della precedente iscrizione e dal fatto che le buste paga fossero intestate alla ditta predetta, ma che non esercita alcuna influenza in relazione ai vantaggi giuridici ed economici garantiti al lavoratore agricolo per effetto della reiscrizione seppure presso altra ditta ritenuta l'effettiva datrice di lavoro. In sostanza, ai fini del riconoscimento delle prestazioni connesse all'accredito contributivo è del tutto indifferente per il lavoratore agricolo che l'iscrizione sia avvenuta nei confronti di una ditta ovvero di un'altra, con la conseguenza che non può ritenersi rientrante nel rigoroso concetto giuridico di “interesse ad agire” la richiesta di reiscrizione presso la precedente ditta.
Quanto al motivo di censura con cui l' sostiene che il giudice Pt_1
di primo grado avrebbe dovuto adottare una pronuncia di sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio, può solo considerarsi che il difetto sopravvenuto di interesse alla prosecuzione del processo è proprio l'intrinseco contenuto sostanziale della cessazione della materia del contendere, la quale si configura proprio in tutti i casi in cui dopo la proposizione del pag. 5/8 ricorso l'attore abbia conseguito il bene della vita richiesto, sicchè non ha più alcun interesse a coltivare la domanda.
In definitiva la formula definitoria adottata dal giudice di prime cure risulta del tutto corretta.
È, invece, fondato sia pure in parte il motivo sulle spese di lite.
Occorre premettere, in proposito, che nel merito della vicenda non appare ravvisabile, per quanto è dato apprendere dagli atti di causa, alcun comportamento “colpevole” dell' che ha Pt_1
proceduto alla negazione del rapporto lavorativo in oggetto sulla base delle risultanze di un accertamento ispettivo che allo stato non risulta contestato nel merito e tale circostanza non è stata valorizzata dal primo giudice nel regolare le spese di lite.
Può, poi, pure convenirsi con l' circa l'impossibilità di Pt_1
provvedere, subito dopo la cancellazione, alla contestuale reiscrizione presso la ditta ritenuta l'effettiva datrice di lavoro, sia per la molteplicità delle posizioni lavorative coinvolte e per gli anni di riferimento (dal 2013 al 2017), che per la necessità di operare i passaggi delle contribuzioni maturate. Di contro non può non evidenziarsi, come già accennato, l'interesse del ricorrente, odierno appellato, a ricorrere, al fine di non incorrere in decadenza. Qui, tuttavia, a differenza di altri giudizi analoghi,
l aveva proceduto quantomeno ad una parziale Pt_1
reiscrizione in data anteriore alla proposizione di uno dei due ricorsi originariamente proposti e poi confluiti nel giudizio definiti con l'impugnata. Dall'estratto storico depositato in Pt_2
atti si evince infatti che con il primo elenco giudiziale 1VR 2019
(pubblicato dal 15 al 30 giugno) l' ha proceduto all'iscrizione Pt_1
in favore dell'odierno appellato di 19 gg per il 2013 e di altrettanti pag. 6/8 19 gg per il 2014. Ne discende che, ad eccezione dell'azione giudiziale avente ad oggetto l'annualità 2013, esperita in data 20 maggio 2019 e dunque in epoca antecedente alla conoscibilità dell'elenco di variazione, alla data di proposizione del secondo ricorso, depositato in data 20 giugno 2019, riguardante l'annualità 2014, essendo già reso pubblico l'elenco 1VR 2019 la ricorrente, peraltro in possesso del verbale ispettivo, poteva ragionevolmente prevedere e ben ritenere che l' avrebbe Pt_1
proceduto alla reiscrizione anche per le ulteriori giornate in precedenza godute. Dunque, avrebbe potuto farsi parte diligente presso l' al fine di accertare la sorte della propria posizione Pt_1
assicurativa in relazione alle restanti giornate mancanti, così evitando di intraprendere l'azione giudiziaria. Nel contempo anche l'Istituto previdenziale avrebbe potuto informare tempestivamente circa la deliberazione di Controparte_1
imminente totale reiscrizione, così parimenti scongiurando il rischio di essere citato in giudizio. In definitiva questa Corte non può astenersi dal considerare che un atteggiamento maggiormente collaborativo fra le parti nella fase amministrativa avrebbe evitato la lite.
In conclusione, tutte le superiori circostanze inducono questa
Corte a ritenere che debbano essere integralmente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio in ragione di 2/3 ponendo a carico dell'istituto la restante quota liquidata come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall' così provvede: Pt_1
pag. 7/8 - in parziale accoglimento dell'appello dichiara compensate tra le parti le spese di primo grado in ragione di 2/3 e pone la quota restante a carico dell' liquidandola in € 461,33 oltre Pt_1
rimborso spese generali, Iva e Cpa, con distrazione in favore del procuratore anticipatario avv. C. Bonina;
- compensa le spese di appello in ragione di 2/3 e pone la restante parte a carico dell' che liquida in € 566,5 oltre Pt_1
rimborso spese generali, Iva e Cpa, con distrazione in favore del procuratore anticipatario avv. C. Bonina.
Così deciso nella camera di consiglio della Sez. Lav. della Corte
d'Appello di Messina in data 15/4/2024
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa A. Santalucia dott.ssa B. Catarsini
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