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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/08/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Alessandra Villecco Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4859/2025 r.g.v.g., promosso da
, nata a [...] l'[...] (c.f. Parte_1
) e nato a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
(c.f. , rappresentati e difesi dagli avv. Flavio Tagliapietra e C.F._2
Massimo Furlanetto del Foro di Venezia ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori - ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “scioglimento del matrimonio”.
Conclusioni dei ricorrenti: chiedono “che il Tribunale di Bologna pronunci lo scioglimento del matrimonio contratto dai ricorrenti alle condizioni concordate e riportate nel verbale dell'odierna udienza del 22 luglio 2025”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“conclude per l'accoglimento della domanda, con ogni giuridica conseguenza”.
Il Tribunale,
1 rilevato che e con ricorso depositato il 3 Parte_1 Parte_2
aprile 2025, hanno chiesto che sia pronunciato lo scioglimento del loro matrimonio alle condizioni concordate e riportate nell'atto introduttivo del procedimento;
osservato che i coniugi, sentiti all'udienza del 22 luglio 2025, hanno confermato la volontà di divorziare e l'intervenuto accordo, sottoscrivendo il relativo verbale;
preso atto delle conclusioni del Pubblico Ministero;
rilevato che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio l'8 giugno 2015 a Oristano, che dalla loro unione è nata il 16 novembre
2016 la LI e che con decreto del Tribunale di Bologna del 21-24 giugno 2019 Per_1
i coniugi hanno ottenuto l'omologa della separazione personale, alle condizioni di cui al verbale d'udienza del 5 giugno 2019, successivamente modificate con il provvedimento del Tribunale di Bologna in data 7 giugno 2021;
ritenuto che
, come si desume dalla documentazione prodotta, ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, essendosi la separazione fra i coniugi protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dall'udienza presidenziale del 5 giugno 2019; ritenuto inoltre che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non possa essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e all'impossibilità per gli stessi di riconciliarsi;
ritenuto che
le condizioni del divorzio concordate fra i coniugi non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della LI minore, in quanto garantiscono alla stessa un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
considerato, in particolare, che fra le condizioni concordate dai ricorrenti sono previsti gli impegni ai trasferimenti immobiliari regolati dalle clausole riportate nel verbale dell'udienza sottoscritto dai ricorrenti di persona dinanzi al cancelliere e che di seguito si trascrivono:
2 “9) a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali il Signor
[...]
e la IG Parte_2 Parte_1
premesso che
- il GN è proprietario esclusivo di porzione di fabbricato in Bologna, Parte_2
via Putti 24, composta da appartamento al secondo piano oltre a cantina ed autorimessa al piano interrato, il tutto distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 259 mappale 179 sub. 19 (appartamento e cantina) e sub. 14 (autorimessa);
- il GN e la IG sono comproprietari per la quota di un Parte_2 Parte_1
mezzo ciascuno di altra porzione dello stesso fabbricato in Bologna, via Putti 24, composta da appartamento esteso al piano secondo e terzo distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 259 mappale 179 sub. 20;
- le due unità immobiliari sopra descritte sono collegate da disimpegno distinto con il sub 21 (BCNC esclusivo al sub 19 e al sub 20) come risulta da elaborato planimetrico prot. BO0050164 del 7 aprile 2016.
Ciò premesso il GN e la IG Parte_2 Parte_1
convengono quanto segue:
I) il GN si obbliga a costituire il diritto di uso vitalizio a favore Parte_2
della IG che accetta ed acquista, sui seguenti beni immobili Parte_1
siti nel medesimo fabbricato condominiale in Bologna, via Putti 24:
- quota di un mezzo dell'appartamento in Bologna, via Putti 24, interno 7, ai piani secondo e terzo (sottotetto), distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio
259 mappale 179 sub. 20, ZC 2, Cat. A/2, Classe 2, vani 3,5, superficie catastale 84 mq, R.C. € 714 (classamento e rendita proposti d.m. 701/94).
In confine con: sub. 19, sub. 12, parti comuni, muro esterno da più lati.
3 - appartamento in Bologna, via Putti 24, interno 6, al piano secondo, con annesse cantina ed autorimessa al piano interrato, il tutto distinto al Catasto Fabbricati di detto
Comune al foglio 259 con i mappali:
- sub 19 ZC 2, Cat. A/2, Classe 2, vani 4, superficie catastale 71 mq, R.C. € 816,00
(appartamento e cantina);
-sub 14, ZC 2, Cat. C/6, Classe 4, mq 21, superficie catastale 28 mq, R.C. € 119,30
(autorimessa).
Sarà compresa nella costituzione del diritto d'uso vitalizio l'unità immobiliare distinta con il sub 21 (disimpegno BCNC alle unità 19 e 20) come risulta da elaborato planimetrico prot. BO0050164 del 7 aprile 2016.
In confine con: sub. 20 sub. 12, parti comuni, muro esterno da più lati.
Le unità immobiliari sopra identificate sono pervenute al GN Parte_2
per acquisto con atto di compravendita a rogito dottor Notaio in Persona_2
Bologna il 9 novembre 1976 repertorio n. 43530/22420, registrato all'Ufficio del
Registro di Bologna in data 29 novembre 1976 al n. 14982, trascritto a Bologna il 9 dicembre 1976 al n. 16646 R.P.
Il diritto d'uso verrà costituito con riferimento al bene descritto preso a corpo, nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trova con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù derivanti dallo stato di condominio in cui si trova il fabbricato e con quelli richiamati o costituiti con il citato atto di provenienza.
Il GN garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la Parte_2
legittima provenienza delle porzioni di fabbricato sopra descritte nonché la loro libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti.
4 Ai sensi della vigente normativa in materia urbanistica ed edilizia, il Signor consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. Parte_2
28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, dichiara che la costruzione del fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari in oggetto è stata iniziata prima del giorno 1 settembre 1967 e comunque si obbliga a rendere tutte le dichiarazioni urbanistiche necessarie per la costituzione del diritto d'uso definitivo;
dichiara altresì di essere a conoscenza che al momento della stipula dell'atto di costituzione dovrà rendere le dichiarazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis della legge 27 febbraio 1985, n. 52.
II)
La IG si obbliga a cedere e trasferire al GN Parte_1 [...]
che a tal titolo accetta ed acquista, la nuda proprietà sul seguente bene Parte_2
immobile, riservandosi il diritto d'uso:
- quota di un mezzo della porzione del fabbricato in Bologna, via Putti 24, composta da appartamento al secondo e terzo piano, distinta al Catasto Fabbricati di detto
Comune al foglio 259 mappale 179 sub. 20, ZC 2, Cat. A/2, Classe 2, vani 3,5, superficie catastale 84 mq, R.C. € 714 (classamento e rendita proposti d.m. 701/94).
Sarà compresa nella cessione i diritti spettanti sull'unità immobiliare distinta con il sub
21 (disimpegno BCNC alle unità 19 e 20) come risulta da elaborato planimetrico prot.
BO0050164 del 7 aprile 2016.
In confine con: sub. 19, sub. 12, parti comuni, muro esterno da più lati.
La porzione di immobile sopra identificata è pervenuta alla IG Parte_1
per acquisto con atto di compravendita stipulato avanti al notaio dott. Persona_3
repertorio 27982 e raccolta 15555 in data 6 ottobre 2015 e registrato a Bologna il 08 ottobre 2015 n. 16844 Serie T1 e trascritto a Bologna l'8 ottobre 2015 al n. 28161 R.P.
5 La quota di detta unità immobiliare verrà trasferita con riferimento al bene descritto preso a corpo, nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trova con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù derivanti dallo stato di condominio in cui si trova il fabbricato e con quelli richiamati o costituiti con il citato atto di provenienza.
La IG garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la Parte_1
legittima provenienza della porzione di fabbricato sopra descritta nonché la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti.
Ai sensi della vigente normativa in materia urbanistica ed edilizia, la IG Parte_1
, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28
[...]
dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, dichiara che la costruzione del fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari in oggetto è stata iniziata prima del giorno 1 settembre 1967 e comunque si obbliga a rendere tutte le dichiarazioni urbanistiche necessarie per la costituzione del diritto d'uso definitivo;
dichiara altresì di essere a conoscenza che al momento della stipula dell'atto di costituzione dovrà rendere le dichiarazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis della legge 27 febbraio 1985, n. 52.
I preliminari di cui sopra avvengono nell'ambito della regolamentazione delle rispettive ragioni economiche dei coniugi e del nuovo assetto familiare, in modo che il GN sia titolare della nuda proprietà di entrambi gli Parte_2
appartamenti e relative pertinenze e la IG sia titolare del diritto Parte_1
d'uso sui medesimi.
Le unità immobiliari subb. 19 e 20 sono dotate di attestato di prestazione energetica che le parti reciprocamente dichiarano di avere ricevuto unitamente alle relative informazioni e alla documentazione.
6 Il GN e la IG si obbligano fin da ora Parte_2 Parte_1
a rinunciare all'ipoteca legale in sede di contratti definitivi.
La costituzione del diritto di uso a favore della IG e il Parte_1
trasferimento della quota dell'immobile a favore del GN Parte_2
verranno effettuate a semplice richiesta delle parti interessate, come da conclusioni formulate in ricorso.
Gli effetti attivi e passivi dei presenti preliminari, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data dei rogiti definitivi.
Il GN e la IG Parte_2 Parte_1
intendono avvalersi, in sede di contratti definitivi, dell'esenzione dal pagamento di imposte, tasse e tributi, rientrando il presente trasferimento in un procedimento di separazione (o divorzio), ex art. 19 della legge 8 marzo 1987 n. 74, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999, e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa
n. 2/E in data 21 febbraio 2014”; osservato che l'ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. ha verificato la corrispondenza formale fra quanto riportato nelle clausole relative agli impegni ai trasferimenti immmobiliari e i documenti depositati ed ha espresso parere favorevole in ordine alla
“fattibilità” degli impegni stessi concordati dai ricorrenti, in conformità al Protocollo sottoscritto l'8 luglio 2022 dal Presidente Vicario del Tribunale di Bologna, dal
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e dal Dirigente dello stesso Tribunale (v. la relazione datata 14 luglio 2025); ritenuto infine che la natura del procedimento, promosso su ricorso congiunto dei coniugi, e la mancanza di richieste in merito alla regolamentazione delle spese processuali esimano il Collegio dal pronunciarsi al riguardo,
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
A) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Oristano l'8 giugno 2015 da
, nata a [...] l'[...] e Parte_1 Pt_2
7 nato a [...] il [...], trascritto nel registro degli atti di Parte_2
matrimonio del predetto Comune, parte II, serie C, n. 24, anno 2015;
B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Oristano di procedere all'annotazione della sentenza;
C) prende atto che in base all'accordo fra i ricorrenti lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
“1) i ricorrenti saranno liberi di fissare la propria residenza ove vorranno, anche fuori regione, con il solo obbligo di darsi reciproca comunicazione di eventuali variazioni della stessa;
2) essendo i ricorrenti economicamente autosufficienti, nulla sarà dovuto reciprocamente a titolo di mantenimento;
3) i genitori avranno l'affido condiviso della LI minorenne , con collocazione Per_1
prevalente presso la residenza della madre;
4) l'abitazione coniugale, sita in Bologna, via Putti n. 24 – costituita da due unità tra loro collegate da un ingresso comune, censite presso il Catasto dei Fabbricati del
Comune di Bologna al foglio 259, mappale 179, subb. 20 (appartamento con sottotetto di pertinenza), 19 (appartamento), 14 (garage) e 21 (disimpegno comune) – è assegnata alla IG , affinché vi abiti con la LI minorenne;
Parte_1 Per_1
5) il GN verserà alla IG la somma mensile di Parte_2 Parte_1
euro 600,00 quale concorso nel mantenimento della LI , da versarsi Per_1
anticipatamente entro il giorno cinque di ciascun mese mediante bonifico bancario, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondersi a far data dalla sottoscrizione del presente accordo;
6) l'assegno unico relativo alla LI spetterà alla madre;
Per_1
7) sono poste a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche riguardanti la LI , necessarie e concordate secondo quanto indicato Per_1
nel protocollo adottato dal Tribunale di Bologna il 9.08.2017, noto alle parti in quanto già utilizzato nella fase di separazione personale;
8 8) il padre potrà frequentare e tenere con sé la LI secondo i seguenti turni, salvi in ogni caso i diversi accordi presi di volta in volta dai genitori, compatibilmente con gli impegni scolastici della minore:
a) un fine settimana ogni due, dalle ore 19.00 del venerdì sino al lunedì mattina, curandone l'ingresso a scuola;
b) tutti i mercoledì , salvo accordo tra i genitori per un giorno diverso, dalle ore 19 sino alla mattina successiva, curandone l'ingresso a scuola;
c) durante le vacanze estive, due settimane da concordarsi tra i genitori, nel rispetto dell'alternanza dei periodi tra gli stessi, entro la fine di marzo di ogni anno;
d) durante le festività natalizie, secondo i seguenti turni ad anni alterni: un anno dalle
10 alle 22 del 24 dicembre nonché dalle 15 del 31 dicembre alle 15 del 6 gennaio;
l'anno successivo dalle 10 del 24 dicembre alle 9 della mattina del 25 dicembre, nonché dalle 10 della mattina del 26 dicembre alle 15 del 31 dicembre;
e) durante le vacanze pasquali, una parte dei giorni di vacanza, alternando annualmente con la madre la domenica di Pasqua e il Lunedì dell'NG (una parte dalle 10 della mattina del primo giorno di vacanza sino alle 21 della domenica e l'altra a seguire sino alle 21 dell'ultimo giorno di vacanza, salvo per il resto i turni ordinari);
f) festività e ponti infrasettimanali nei quali sono previste vacanze scolastiche saranno suddivise tra i genitori in modo alternato, secondo modalità che gli stessi andranno a concordare di volta in volta;
g) il padre trascorrerà con la LI il suo compleanno ad anni alterni, mentre ciascun genitore trascorrerà il proprio compleanno con la LI ogni anno;
9) a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali il Signor
[...]
e la IG Parte_2 Parte_1
premesso che
- il GN è proprietario esclusivo di porzione di fabbricato in Bologna, Parte_2
via Putti 24, composta da appartamento al secondo piano oltre a cantina ed autorimessa al piano interrato, il tutto distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 259 mappale 179 sub. 19 (appartamento e cantina) e sub. 14 (autorimessa);
9 - il GN e la IG sono comproprietari per la quota di un Parte_2 Parte_1
mezzo ciascuno di altra porzione dello stesso fabbricato in Bologna, via Putti 24, composta da appartamento esteso al piano secondo e terzo distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 259 mappale 179 sub. 20;
- le due unità immobiliari sopra descritte sono collegate da disimpegno distinto con il sub 21 (BCNC esclusivo al sub 19 e al sub 20) come risulta da elaborato planimetrico prot. BO0050164 del 7 aprile 2016.
Ciò premesso il GN e la IG Parte_2 Parte_1
convengono quanto segue:
I) il GN si obbliga a costituire il diritto di uso vitalizio a favore Parte_2
della IG che accetta ed acquista, sui seguenti beni immobili Parte_1
siti nel medesimo fabbricato condominiale in Bologna, via Putti 24:
- quota di un mezzo dell'appartamento in Bologna, via Putti 24, interno 7, ai piani secondo e terzo (sottotetto), distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio
259 mappale 179 sub. 20, ZC 2, Cat. A/2, Classe 2, vani 3,5, superficie catastale 84 mq, R.C. € 714 (classamento e rendita proposti d.m. 701/94).
In confine con: sub. 19, sub. 12, parti comuni, muro esterno da più lati.
- appartamento in Bologna, via Putti 24, interno 6, al piano secondo, con annesse cantina ed autorimessa al piano interrato, il tutto distinto al Catasto Fabbricati di detto
Comune al foglio 259 con i mappali:
- sub 19 ZC 2, Cat. A/2, Classe 2, vani 4, superficie catastale 71 mq, R.C. € 816,00
(appartamento e cantina);
-sub 14, ZC 2, Cat. C/6, Classe 4, mq 21, superficie catastale 28 mq, R.C. € 119,30
(autorimessa).
Sarà compresa nella costituzione del diritto d'uso vitalizio l'unità immobiliare distinta con il sub 21 (disimpegno BCNC alle unità 19 e 20) come risulta da elaborato planimetrico prot. BO0050164 del 7 aprile 2016.
In confine con: sub. 20 sub. 12, parti comuni, muro esterno da più lati”.
10 “II)
La IG si obbliga a cedere e trasferire al GN Parte_1 [...]
che a tal titolo accetta ed acquista, la nuda proprietà sul seguente bene Parte_2
immobile, riservandosi il diritto d'uso:
- quota di un mezzo della porzione del fabbricato in Bologna, via Putti 24, composta da appartamento al secondo e terzo piano, distinta al Catasto Fabbricati di detto
Comune al foglio 259 mappale 179 sub. 20, ZC 2, Cat. A/2, Classe 2, vani 3,5, superficie catastale 84 mq, R.C. € 714 (classamento e rendita proposti d.m. 701/94).
Sarà compresa nella cessione i diritti spettanti sull'unità immobiliare distinta con il sub
21 (disimpegno BCNC alle unità 19 e 20) come risulta da elaborato planimetrico prot.
BO0050164 del 7 aprile 2016.
In confine con: sub. 19, sub. 12, parti comuni, muro esterno da più lati”.
“I preliminari di cui sopra avvengono nell'ambito della regolamentazione delle rispettive ragioni economiche dei coniugi e del nuovo assetto familiare, in modo che il GN sia titolare della nuda proprietà di entrambi gli Parte_2
appartamenti e relative pertinenze e la IG sia titolare del diritto Parte_1
d'uso sui medesimi”. “Il GN e la IG Parte_2 Parte_1
si obbligano fin da ora a rinunciare all'ipoteca legale in sede di contratti definitivi. La costituzione del diritto di uso a favore della IG e il Parte_1
trasferimento della quota dell'immobile a favore del GN Parte_2
verranno effettuate a semplice richiesta delle parti interessate, come da conclusioni formulate in ricorso. Gli effetti attivi e passivi dei presenti preliminari, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data dei rogiti definitivi”. Il tutto come concordato dai ricorrenti, previsto nel verbale dell'udienza del 22 luglio 2025 dagli stessi sottoscritto dinanzi al cancelliere e sopra testualmente riportato;
“10) i coniugi danno atto che i beni immobili e gli arredi esistenti nella casa coniugale rimangono assegnati in proprietà esclusiva alla IG;
Parte_1
11) le parti dichiarano di null'altro pretendere reciprocamente avendo provveduto alla definizione di ogni rapporto economico e patrimoniale”;
11 D) ordina al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, il giorno 31 luglio 2025.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
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