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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 25/07/2025, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
n. 3518/2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Prima Sezione
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3518/2018, avente ad oggetto: titoli
di credito, riservata in decisione all'udienza del 04/02/2025 (con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.), promossa da:
(CF: ), rappresentato e difeso dall' Parte_1 C.F._1
avv. Adriano Forcina (C.F.: ) con questi elettivamente C.F._2
domiciliato in Formia (LT), Via Rubino n. 38.
OPPONENTE
CONTRO
pagina 1 di 18 (CF/P.IVA: ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del suo legale rapp.te p.t., con sede legale in Via Jacopo da Diacceto, 48
– Firenze, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Stanizzi (CF:
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto C.F._3
difensore a Roma in Viale Maresciallo Pilsudski 118.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per la parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria
istanza, eccezione e deduzione, accogliere le conclusioni già formulate nell'atto di
citazione in opposizione e nelle rassegnate note conclusive e, per l'effetto:
- previo accoglimento della proposta opposizione, annullare e quindi revocare il
decreto ingiuntivo n. 672/18 – RG n. 2527/18 emesso dal Tribunale di Cassino il
14.06.18, notificato il 19.06.2018, previa declaratoria di vessatorietà e/o nullità
delle clausole contestate (determinazione degli interessi, dei costi, delle penali,
piano di ammortamento) per violazione degli artt. 1346, 1418, 1419 c.c., art. 117
T.U.B.; art. 125-bis T.U.B., artt. 33, 35, 36 Codice del Consumo, artt. 1283, 1284
c.c., nonché per i principi in tema di trasparenza e correttezza contrattuale.
- Accertare e dichiarare l'effettivo dare-avere tra le parti, rideterminando le
somme eventualmente dovute dal Sig. previa epurazione degli importi.” Pt_1
Per la parte opposta: “L'One. Tribunale di Cassino voglia accogliere le seguenti
conclusioni:
pagina 2 di 18 - In via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà al decreto opposto,
ricorrendone i presupposti di legge;
- Nel merito, dichiarare l'avversa opposizione infondata in fatto e diritto e per
l'effetto rigettarla integralmente con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
-Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre
rimborso spese generali ed accessori di legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, (CF: Parte_1
) conveniva in giudizio la società, “ C.F._1 [...]
(CF/P. , dinanzi a questo Controparte_1 PartitaIVA_2
Tribunale, al fine di ottenere la revoca del Decreto Ingiuntivo n. 672/18 emesso dall'intestato Tribunale il 14/06/2018 e notificato il 19/06/2018.
A sostegno dell'opposizione, il sig. deduceva quanto segue: Pt_1
- con il suddetto decreto ingiuntivo, l'opponente veniva ingiunto di pagare la somma di € 34.943,07 oltre interessi, spese e oneri della procedura monitoria;
- la pretesa creditoria della società opposta scaturiva in virtù della sottoscrizione in data 17.03.2008 del contratto di finanziamento con la Findomestic S.p.A., per l'importo di 60.000,00 euro da rimborsare in n. 120 rate da 712,80 euro ciascuna;
- il predetto contratto veniva firmato non presso la sede della Findomestic S.p.A.,
bensì presso un'agenzia promotrice locale;
pagina 3 di 18 - in occasione della stipula, il sig. lamentava che nessuna clausola era stata Pt_1
spiegata e trattata, poiché il preposto si era limitato ad indicare solo su quale riga del modulo predisposto doveva essere apposta la propria firma;
- stipulato tale accordo l'opponente provvedeva regolarmente al versamento delle rate;
- tuttavia, però, nell'anno 2012 per problemi economici l'attore, costretto a sospendere il pagamento delle stesse, richiedeva una rinegoziazione del finanziamento, che veniva accolta in data 19.06.2013;
- invero, con la pratica di negoziazione n. 200.097.635.534.25 del 19.06.2013, le nuove condizioni contrattuali prevedevano un importo finanziato di 39.608,65 euro con interessi per 14.247,35 per un totale da rimborsare di 57.360,00 in 120 rate da
478,00 euro;
- successivamente, a fronte dei mancati pagamenti all' opponente pervenivano comunicazioni da parte della Findomestic s.p.a., mediante le quali il contraente veniva informato del recupero per rientro del finanziamento, con quantificazione della complessiva debitoria a saldo di euro 34.943,07;
- il sig. nell'impossibilità di adempiere a tale prestazione, tentava invano di Pt_1
assumere informative presso l'intermediario;
- l'opponente, ritenendo l'importo troppo elevato a fronte dei pagamenti effettuati,
nonché illegittimo in termini di anatocismo e di quantificazione degli interessi e penali adottate, decideva di sospendere i versamenti;
pagina 4 di 18 - perdipiù, in data 19.12.2016 l'opponente presentava un'istanza per la nomina del professionista ex art. 15, c. 9 L. 3/2012 ai fini dell'ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento (art. 6 ss. L. 3/2012) innanzi l'intestato Tribunale, iscritto al RG n. 1868/2016;
- invero, il sig. lamentava sia la vessatorietà della clausola contrattuale di Pt_1
determinazione degli interessi e delle penali, che aveva determinano un forte squilibrio in danno del consumatore contraente sia l'illegittimità del metodo di ammortamento applicato, c.d. “metodo alla francese”, poiché il tasso di interesse applicato superava il tasso soglia previsto dalla Legge 108/96 andando a lucrare interessi ben maggiori di quelli consentiti e le clausole non soddisfano il requisito della determinatezza o determinabilità del loro oggetto, richiesto dalla disciplina dei contratti ex artt. 1418 – 1346 Cod. Civ.;
- l'opponente, infatti, asseriva che la società opposta, applicando interessi anatocistici, aveva assunto un comportamento antigiuridico che contrastava con il principio di correttezza e buona fede contrattuale, nonché di trasparenza;
- avendo, pertanto, la violato i principi sia in Controparte_2
funzione dell'anatocismo, ex art. 1283 Cod. Civ., sia in funzione della mancata determinazione e specificazione tra tasso nominale contrattuale e tasso effettivo del piano di ammortamento ex art. 1284 Cod. Civ., nonché l'art. 1346 Cod. Civ. circa l'oggetto del contratto, il sig. contestava la validità del contratto per grave Pt_1
difetto di forma ai sensi dell'art. 117 TUB (non era stata consegnata la copia al pagina 5 di 18 cliente, sottoscritta dalla Banca mutuante) e per omessa indicazione dell'ISC –
indicatore sintetico di costo, che costituiva non in una semplice somma algebrica desumibile dal contratto, ma esclusivamente da un calcolo discendente dalle istruzioni dell'organo di vigilanza delle Banche;
- l'opponente, pertanto, chiedeva la nullità del decreto ingiuntivo opposto sia per carenza di prova scritta del credito azionato sia per mancato esperimento del procedimento di mediazione davanti ad un Organismo abilitato
Alla luce delle suddette deduzioni, quindi, il sig. concludeva, rassegnando le Pt_1
conclusioni, esposte in epigrafe.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio, la società Controparte_2
impugnando e contestando l'opposizione al decreto ingiuntivo
[...]
de quo, in quanto palesemente infondata e pretestuosa.
In particolare, la società bancaria precisava che il contratto di finanziamento n.
20009763553425, stipulato dal sig. in data 19 giugno 2013 rientrava nella Pt_1
categoria dei “prestiti personali”, poiché in virtù di tale accordo il contraente riceveva la somma di euro 39.608,65 da rimborsare mediante pagamento di 120
rate mensili dell'importo di euro 120 ciascuna al TAN del 6,45% ed al TAEG del
6,71%, per un importo complessivo da restituire di euro 57.469,32.
La parte opposta, altresì, sottolineava che la controparte non aveva contestato né
l'erogazione del finanziamento e né il proprio inadempimento.
Al contrario, l'opponente espressamente ammetteva di aver volutamente sospeso i pagina 6 di 18 pagamenti, adducendo, a giustificazione di ciò che “...l'importo troppo elevato a
fronte dei pagamenti eseguiti, nonché l'illegittimità degli interessi e delle penali
nonché l'applicazione di interessi anatocistici”.
Inoltre, la convenuta contestava l'eccezione di mancato esperimento della mediazione obbligatoria, evidenziando che in ossequio all' art. 5, comma 4, del
D.Lgs 28/2010, l'obbligo di introdurre il procedimento di mediazione, scattava esclusivamente dopo che il Giudice, investito dell'eventuale giudizio di opposizione, si era pronunciato sulle istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto.
Parimenti, la società opposta asseriva che le censura sollevata dall' opponente relative alla nullità del contratto per violazione dell'art. 117 TUB e per omessa
Part indicazione dell' erano da ritenere infondate.
Invero, a tal riguardo la parte creditrice sottolineava che il contraente, con espressa sottoscrizione, aveva dichiarato di aver ricevuto copia completa della richiesta di finanziamento compilata in ogni sua parte e corredata dal documento
“Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori” e che l'Indicatore
Sintetico di Costo (ISC), non era da considerare un requisito tassativo ed indefettibile del regolamento negoziale.
Nel contratto contestato, inoltre, erano riportati tutte le condizioni economiche ivi compreso il TAEG, il TAN del finanziamento, nonché i tassi di interesse e gli oneri economici che consentivano al cliente di individuare il costo complessivo pagina 7 di 18 dell'operazione contrattuale.
Parimenti, erano ritenute pretestuose, generiche e non provate sia l'eccezione di vessatorietà delle clausole che prevedono gli interessi e le penali sia l'illegittimità
del metodo di ammortamento applicato.
La parte convenuta, sottolineando che l'opposizione proposta dal sig. al Pt_1
decreto ingiuntivo per cui è causa, era priva dei requisiti essenziali di cui all'art. 648 c.p.c., è finalizzata a procrastinare il pagamento del dovuto, concludeva,
chiedendo il rigetto integrale della domanda attorea e la concessione della provvisoria esecutività del credito opposto.
Tuttavia, nel corso del procedimento, il giudice istruttore in persona diversa da questo magistrato, considerato che la questione relativa alla vessatorietà della clausola contrattuale che determinava gli interessi di mora e le penali in caso di risoluzione del contratto per decadenza dal beneficio del termine era meritevole di debito approfondimento in sede decisoria e che non era stato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, con ordinanza assunta alla prima udienza, non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 672/2018 e assegnava alla parte opponente un termine di 15 giorni per iniziare la procedura di mediazione.
Esperito il tentativo di mediazione obbligatoria con esito negativo, venivano concessi i termini ex art. 183, 6 comma cpc.
pagina 8 di 18 Con istanza depositata il 18 maggio 2022, il legale di parte opponente richiedeva la revoca dell'ordinanza del 23.12.2021 e la rimessione in termini per il deposito della memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. con valutazione delle istanze istruttorie ivi formulate.
Nelle more il fascicolo veniva assegnato allo scrivente, che all' esito dell'udienza cartolare del 04.02.2025, tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c., di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per le memorie di replica.
Ciò posto, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
Passando, quindi, all'analisi del merito delle pretese di parte opponente, giova premettere che con l'opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 645 e ss cpc. si instaura un ordinario giudizio di cognizione, governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.
Pertanto, il creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova, il fatto costitutivo del credito, ovvero l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per pagina 9 di 18 cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto ed allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte mentre, a fronte di tale prova, sarà onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni o infine gli eventi modificativi del credito azionato in sede.
Invero, dall'art. 2697 c.c. - che pone in capo all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso -
si evince il principio della presunzione di persistenza del diritto: in virtù di tale principio, senz'altro applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in
tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. 9351/2007;
conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III,
12 aprile 2006, n. 8615; Cass. 20073/2004; Cass. 1473/2007).
Questo principio, inoltre, non soffre deroga, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte pagina 10 di 18 valere dall'opponente - che assume posizione sostanziale di convenuto - (cfr. Trib.
Milano n. 3081/2018; Trib. Palermo n. 4886/2018).
I principi, appena richiamati, vanno ulteriormente coordinati con il principio di non contestazione che, com'è noto, prima ancora di essere codificato dal legislatore nel
2009 con la modifica dell'art. 115 c.p.c., era stato già considerato dalla Corte di
Cassazione come principio generale insito nel nostro ordinamento processuale.
Invero, tale disposizione impone al convenuto - in questo caso l'opponente, quale convenuto in senso sostanziale - di prendere posizione sulle singole circostanze e contestarle specificamente al fine di evitare che, altrimenti, i fatti si ritengano ammessi e provati.
Secondo i suddetti principi, pertanto, al creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, il risarcimento dei danni o l'inadempimento incombe solo l'onere di provare la fonte del proprio diritto (contratto o disposizione di legge) ed allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte (e il nesso causale tra la violazione del contratto e i danni), mentre grava sul debitore convenuto, ovvero nel caso di specie consumatore ai sensi dell'art. 3 comma 1,del Codice del Consumo,
l'onere di provare la non imputabilità dell'inadempimento, o dell'inesatto adempimento (cfr. Cass. SS.UU. n. 13533/01, confermata, tra le altre, da Cass. n.
2387/04 e n. 3373/10).
Sulla base dei principi sopra richiamati che presiedono al riparto dell'onere della prova, spetta, quindi, alla parte opposta, intermediario finanziario nel caso di pagina 11 di 18 specie, benché processualmente convenuta e attrice in senso sostanziale, fornire la prova del contratto concluso con l'opponente, incombendo sulla stessa l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della pretesa, non diversamente da quanto accade nell'ordinario giudizio di cognizione (cfr. Cass. 77/1969; Cass.
18453/2007).
Orbene, esaminando il caso in questione, si rileva che la pretesa creditoria dell'opposta, trae origine dalla stipulazione del contratto di finanziamento n.
2009763553425 del 19.06.2013, rientrante nella categoria dei “prestiti personali”,
in virtù del quale il sig. riceveva la somma di € 39.608,65 da rimborsare Pt_1
mediante il pagamento di 120 rate mensili dall' importo di euro 120 ciascuna al
TAN del 6,5 % ed al TAEG del 6,71% per un importo complessivo di € 57.469,32.
Ebbene, nel caso che qui occupa, si osserva che l'istituto finanziario ha documentalmente provato la pretesa creditoria con le allegazioni e produzioni documentali (contratto di finanziamento stipulato tra le parti;
estratto conto con certificazione ex art. 50 TUB, lettera di intimazione dell'immediato pagamento della complessiva somma di euro 34.943,07), corroborate dalla non specifica contestazione da parte dell'odierno opponente.
Invero il sig. non negava la conclusione e sottoscrizione del predetto Pt_1
accordo, né, tantomeno contestava l'erogazione del prestito e l'insolvenza,
dichiarando espressamente di “aver sospeso i pagamenti poiché l'importo troppo
elevato a fronte dei pagamenti eseguiti, nonché l'illegittimità degli interessi e delle pagina 12 di 18 penali nonché l'applicazione di interessi anatocistici.”
Ne consegue, pertanto, una volta che il creditore abbia assolto al proprio onere probatorio in ordine alla conclusione del contratto e provato il fatto costitutivo della pretesa creditoria, in considerazione dei richiamati principi in materia di obbligazioni e del contratto di finanziamento, incombe sulla parte opponente,
fornire la prova rigorosa dell'adempimento o di non aver adempiuto per fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa creditoria, prospettata dalla controparte (Cass. SS.UU. n.13533/2001; Trib. Milano sez. VI n.5355/2019).
Invero, come pacificamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, per far valere la nullità di talune delle clausole contenute nei contratti sottoscritti con l'istituto di credito, è onere del medesimo innanzitutto allegare, in maniera chiara e specifica, i fatti posti a fondamento delle sue domande, indicando le ragioni per le quali egli ritenga che difetti una valida causa giustificativa alla base degli addebiti effettuati sul conto da parte dell'istituto creditizio (sull'onere di
allegazione e di prova gravante, in generale, sull'attore in ipotesi di azione di
indebito oggettivo si vedano, per tutte, Cass. civ. n. 15377/2018; Cass. civ. n.
10118/2018; Cass. civ. n. 7501/2012).
Siffatto onere di allegazione non può ritenersi soddisfatto nel caso di specie, poiché
il debitore opponente si è limitato a dedurre l'applicazione di tassi di interesse usurari, anatocistici e oneri non specificamente individuati, senza neppure indicare,
infine, quale fosse il tasso soglia da applicare. pagina 13 di 18 Invero, passando all' analisi della clausola contestata, secondo cui “ CP_1
mediante invio di lettera raccomandata e senza preventiva messa in mora, può
dichiarare il Cliente decaduto dal beneficio del termine in caso di mancato
pagamento di almeno due rate o del ritardo per oltre due mesi. Il pagamento
tardivo non reintegra il Cliente nel beneficio. Il Cliente è tenuto a pagare
immediatamente tutto il debito residuo, con penale del 10% e interessi di mora al
14,69% annui”, giova sottolineare che, diversamente da quanto asserito dalla parte opponente, si rilevano infondate le censure contestate.
Si osserva, infatti, che la disposizione pattizia “decadenza dal beneficio del
termine nel caso di mancato pagamento alla scadenza di almeno due rate”
costituisce una legittima deroga all'art. 1186 c.c. (cfr., sulla derogabilità della
norma, Cass. Civ., n. 2411/2022), assegnando rilievo, ai fini della decadenza dal beneficio del termine, non solo all'insolvenza, alla diminuzione delle garanzie, già
contemplate dalla disposizione codicistica, ma anche al mancato pagamento di due rate.
Richiamando i consolidati principi dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass.,
18/11/2011, n. 24330; Cass., 5/12/1989, n. 5371; Cass., 2/7/1984, n. 3865; Cass.,
8/5/2003, n. 6984), secondo il tenore dei quali, “la richiesta di adempimento
dell'intero debito residuo evidenzia inequivocabilmente la volontà di avvalersi
della decadenza dal beneficio del termine;
né osta alla configurabilità della
decadenza dal beneficio del termine la citata previsione contrattuale, che richiede
pagina 14 di 18 l'invio di una lettera raccomandata di dichiarazione del cliente decaduto dal
beneficio del termine, essendo la predetta dichiarazione necessariamente
contenuta nella intimazione di adempimento per l'intero, con avvertimento che in
caso di omesso pagamento sarebbe stata adita l'autorità giudiziaria”, si rileva,
invero, che la società ha dimostrato di aver comunicato formalmente CP_1
la decadenza dal beneficio del termine, inviando al contraente in data 05.04.2016
una lettera di intimazione di pagamento della complessiva somma di Euro
34.943,07 e specificando che “in ottemperanza a quanto previsto dalla circolare
Banca d'Italia n.139 dell'11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti in tema di
“Centrale dei Rischi”, il credito vantato nei Suoi confronti verrà segnalato nella
categoria di censimento delle "sofferenze" nel corso del mese successivo a quello
d'invio della presente comunicazione, salvo che nel frattempo non sia intervenuto
un pagamento satisfattivo dell'indicato credito o non sia stato raggiunto e
formalizzato un piano di rientro finalizzato al saldo del credito stesso.”
Pertanto, una volta dichiarato decaduto, il debitore era tenuto al pagamento immediato delle rate insolute, nonché del capitale residuo (al netto degli interessi componenti la singola rata) e di una penale del 10% sul capitale stesso.
Al riguardo, però, l'opponente ha eccepito la vessatorietà della clausola riportata,
assumendo che la penale ivi contemplata sarebbe "manifestamente eccessiva" ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 co. 2 lett. f) Codice del consumo.
Tale censura, tuttavia, non merita di essere condivisa, poiché analizzando la pagina 15 di 18 suddetta clausola si rileva che la stessa non sia riconducibile all'art. 33, comma 2,
lett. f), del Codice del Consumo né all' art.1341 c.c. ma risulta essere coerente alla disciplina generale dettata dal legislatore all'art. 1186 c.c. che riconosce al creditore la facoltà di esigere immediatamente la prestazione in caso di insolvenza del debitore senza necessità di una preventiva domanda di pagamento
("quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere
immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito,
per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva
promesse").
Invero, la clausola in commento, al pari di quella disciplinante gli interessi moratori per il ritardo e/o mancato pagamento, ha natura di clausola penale giacché
volta alla predeterminazione del danno risarcibile nell'ipotesi inadempimento della controparte.
Nel caso di specie, in particolare, l' istituto di credito ha contemplato due diverse ipotesi: la prima è quella dell'inadempimento del debitore all'obbligo di pagamento delle rate del finanziamento, che determina la decadenza dal beneficio del termine con conseguente obbligo di pagamento dell'insoluto, del capitale e di una penale del 10% sul capitale;
la seconda, invece, è quella dell'ulteriore inadempimento all'obbligo di corrispondere le somme dovute in conseguenza della dichiarata decadenza, dal quale discende la facoltà del creditore di addebitare gli interessi moratori.
pagina 16 di 18 Ai sensi del comma terzo dell'art. 20, dunque, l'interesse moratorio ha la funzione di liquidazione del danno conseguente a uno specifico inadempimento, diverso e ulteriore rispetto a quello di mancato pagamento delle rate a cui consegue invece, a titolo di risarcimento del danno, la debenza della penale del 10%.
Orbene, ad avviso di chi scrive, la previsione di una penale del 10% da calcolarsi sul capitale residuo alla data di decadenza non presenta i caratteri della manifesta
eccessività di cui all'art. 33 cit. avuto riguardo alla funzione di determinazione
forfettaria del danno e al tasso soglia ratione temporis vigente " (Cfr. Tribunale di
Napoli, Sentenza N. 4486/2022 Del 06-05-2022) poiché, in considerazione della data di stipula del contratto di finanziamento de quo ( giugno 2013), la soglia di usura prevista nel II° trim. 2013 era corrispondente al 19,10% .
Tale clausola, quindi, alla luce di quanto esposto, non ha generato uno squilibrio contrattuale, a danno del parte più debole (cliente) né, parimenti, dall' analisi dell'
accordo stipulato si evince la violazione da parte dell'istituto finanziario dei principi cardini di trasparenza e correttezza contrattuale né delle norme su credito ai consumatori, ex art.125 bis T.U.B.
Per tutti i motivi che precedono, dunque, il sig. è tenuto al pagamento delle Pt_1
somme portate dal decreto ingiuntivo ingiuntivo n. 672/18 emesso dal Tribunale di
Cassino in data 14.06.2018.
L'opposizione deve essere, quindi, rigettata e, per l' effetto, il credito azionato per decreto de quo deve essere integralmente confermato. pagina 17 di 18 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo applicando secondo lo scaglione di riferimento di cui al D.M. n.
55/2014, con applicazione dei valori medi stante la complessità delle questioni trattate e l'attività istruttoria svolta con condanna della parte opponente al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'odierna parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla opposizione ex art 645 c.p.c. avanzata dal sig. (CF: ) nei confronti Parte_1 C.F._1
della società (CF/P.IVA: Controparte_1
), così provvede: P.IVA_1
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 672/18 emesso dal Tribunale di Cassino, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) condanna il sig. al pagamento in favore della società opposta delle Parte_1
spese processuali del presente giudizio che si liquidano in euro 7.616,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge, oltre alle spese del procedimento monitorio.
Così deciso in Cassino, 23 luglio 2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Prima Sezione
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3518/2018, avente ad oggetto: titoli
di credito, riservata in decisione all'udienza del 04/02/2025 (con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.), promossa da:
(CF: ), rappresentato e difeso dall' Parte_1 C.F._1
avv. Adriano Forcina (C.F.: ) con questi elettivamente C.F._2
domiciliato in Formia (LT), Via Rubino n. 38.
OPPONENTE
CONTRO
pagina 1 di 18 (CF/P.IVA: ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del suo legale rapp.te p.t., con sede legale in Via Jacopo da Diacceto, 48
– Firenze, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Stanizzi (CF:
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto C.F._3
difensore a Roma in Viale Maresciallo Pilsudski 118.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per la parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria
istanza, eccezione e deduzione, accogliere le conclusioni già formulate nell'atto di
citazione in opposizione e nelle rassegnate note conclusive e, per l'effetto:
- previo accoglimento della proposta opposizione, annullare e quindi revocare il
decreto ingiuntivo n. 672/18 – RG n. 2527/18 emesso dal Tribunale di Cassino il
14.06.18, notificato il 19.06.2018, previa declaratoria di vessatorietà e/o nullità
delle clausole contestate (determinazione degli interessi, dei costi, delle penali,
piano di ammortamento) per violazione degli artt. 1346, 1418, 1419 c.c., art. 117
T.U.B.; art. 125-bis T.U.B., artt. 33, 35, 36 Codice del Consumo, artt. 1283, 1284
c.c., nonché per i principi in tema di trasparenza e correttezza contrattuale.
- Accertare e dichiarare l'effettivo dare-avere tra le parti, rideterminando le
somme eventualmente dovute dal Sig. previa epurazione degli importi.” Pt_1
Per la parte opposta: “L'One. Tribunale di Cassino voglia accogliere le seguenti
conclusioni:
pagina 2 di 18 - In via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà al decreto opposto,
ricorrendone i presupposti di legge;
- Nel merito, dichiarare l'avversa opposizione infondata in fatto e diritto e per
l'effetto rigettarla integralmente con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
-Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre
rimborso spese generali ed accessori di legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, (CF: Parte_1
) conveniva in giudizio la società, “ C.F._1 [...]
(CF/P. , dinanzi a questo Controparte_1 PartitaIVA_2
Tribunale, al fine di ottenere la revoca del Decreto Ingiuntivo n. 672/18 emesso dall'intestato Tribunale il 14/06/2018 e notificato il 19/06/2018.
A sostegno dell'opposizione, il sig. deduceva quanto segue: Pt_1
- con il suddetto decreto ingiuntivo, l'opponente veniva ingiunto di pagare la somma di € 34.943,07 oltre interessi, spese e oneri della procedura monitoria;
- la pretesa creditoria della società opposta scaturiva in virtù della sottoscrizione in data 17.03.2008 del contratto di finanziamento con la Findomestic S.p.A., per l'importo di 60.000,00 euro da rimborsare in n. 120 rate da 712,80 euro ciascuna;
- il predetto contratto veniva firmato non presso la sede della Findomestic S.p.A.,
bensì presso un'agenzia promotrice locale;
pagina 3 di 18 - in occasione della stipula, il sig. lamentava che nessuna clausola era stata Pt_1
spiegata e trattata, poiché il preposto si era limitato ad indicare solo su quale riga del modulo predisposto doveva essere apposta la propria firma;
- stipulato tale accordo l'opponente provvedeva regolarmente al versamento delle rate;
- tuttavia, però, nell'anno 2012 per problemi economici l'attore, costretto a sospendere il pagamento delle stesse, richiedeva una rinegoziazione del finanziamento, che veniva accolta in data 19.06.2013;
- invero, con la pratica di negoziazione n. 200.097.635.534.25 del 19.06.2013, le nuove condizioni contrattuali prevedevano un importo finanziato di 39.608,65 euro con interessi per 14.247,35 per un totale da rimborsare di 57.360,00 in 120 rate da
478,00 euro;
- successivamente, a fronte dei mancati pagamenti all' opponente pervenivano comunicazioni da parte della Findomestic s.p.a., mediante le quali il contraente veniva informato del recupero per rientro del finanziamento, con quantificazione della complessiva debitoria a saldo di euro 34.943,07;
- il sig. nell'impossibilità di adempiere a tale prestazione, tentava invano di Pt_1
assumere informative presso l'intermediario;
- l'opponente, ritenendo l'importo troppo elevato a fronte dei pagamenti effettuati,
nonché illegittimo in termini di anatocismo e di quantificazione degli interessi e penali adottate, decideva di sospendere i versamenti;
pagina 4 di 18 - perdipiù, in data 19.12.2016 l'opponente presentava un'istanza per la nomina del professionista ex art. 15, c. 9 L. 3/2012 ai fini dell'ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento (art. 6 ss. L. 3/2012) innanzi l'intestato Tribunale, iscritto al RG n. 1868/2016;
- invero, il sig. lamentava sia la vessatorietà della clausola contrattuale di Pt_1
determinazione degli interessi e delle penali, che aveva determinano un forte squilibrio in danno del consumatore contraente sia l'illegittimità del metodo di ammortamento applicato, c.d. “metodo alla francese”, poiché il tasso di interesse applicato superava il tasso soglia previsto dalla Legge 108/96 andando a lucrare interessi ben maggiori di quelli consentiti e le clausole non soddisfano il requisito della determinatezza o determinabilità del loro oggetto, richiesto dalla disciplina dei contratti ex artt. 1418 – 1346 Cod. Civ.;
- l'opponente, infatti, asseriva che la società opposta, applicando interessi anatocistici, aveva assunto un comportamento antigiuridico che contrastava con il principio di correttezza e buona fede contrattuale, nonché di trasparenza;
- avendo, pertanto, la violato i principi sia in Controparte_2
funzione dell'anatocismo, ex art. 1283 Cod. Civ., sia in funzione della mancata determinazione e specificazione tra tasso nominale contrattuale e tasso effettivo del piano di ammortamento ex art. 1284 Cod. Civ., nonché l'art. 1346 Cod. Civ. circa l'oggetto del contratto, il sig. contestava la validità del contratto per grave Pt_1
difetto di forma ai sensi dell'art. 117 TUB (non era stata consegnata la copia al pagina 5 di 18 cliente, sottoscritta dalla Banca mutuante) e per omessa indicazione dell'ISC –
indicatore sintetico di costo, che costituiva non in una semplice somma algebrica desumibile dal contratto, ma esclusivamente da un calcolo discendente dalle istruzioni dell'organo di vigilanza delle Banche;
- l'opponente, pertanto, chiedeva la nullità del decreto ingiuntivo opposto sia per carenza di prova scritta del credito azionato sia per mancato esperimento del procedimento di mediazione davanti ad un Organismo abilitato
Alla luce delle suddette deduzioni, quindi, il sig. concludeva, rassegnando le Pt_1
conclusioni, esposte in epigrafe.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio, la società Controparte_2
impugnando e contestando l'opposizione al decreto ingiuntivo
[...]
de quo, in quanto palesemente infondata e pretestuosa.
In particolare, la società bancaria precisava che il contratto di finanziamento n.
20009763553425, stipulato dal sig. in data 19 giugno 2013 rientrava nella Pt_1
categoria dei “prestiti personali”, poiché in virtù di tale accordo il contraente riceveva la somma di euro 39.608,65 da rimborsare mediante pagamento di 120
rate mensili dell'importo di euro 120 ciascuna al TAN del 6,45% ed al TAEG del
6,71%, per un importo complessivo da restituire di euro 57.469,32.
La parte opposta, altresì, sottolineava che la controparte non aveva contestato né
l'erogazione del finanziamento e né il proprio inadempimento.
Al contrario, l'opponente espressamente ammetteva di aver volutamente sospeso i pagina 6 di 18 pagamenti, adducendo, a giustificazione di ciò che “...l'importo troppo elevato a
fronte dei pagamenti eseguiti, nonché l'illegittimità degli interessi e delle penali
nonché l'applicazione di interessi anatocistici”.
Inoltre, la convenuta contestava l'eccezione di mancato esperimento della mediazione obbligatoria, evidenziando che in ossequio all' art. 5, comma 4, del
D.Lgs 28/2010, l'obbligo di introdurre il procedimento di mediazione, scattava esclusivamente dopo che il Giudice, investito dell'eventuale giudizio di opposizione, si era pronunciato sulle istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto.
Parimenti, la società opposta asseriva che le censura sollevata dall' opponente relative alla nullità del contratto per violazione dell'art. 117 TUB e per omessa
Part indicazione dell' erano da ritenere infondate.
Invero, a tal riguardo la parte creditrice sottolineava che il contraente, con espressa sottoscrizione, aveva dichiarato di aver ricevuto copia completa della richiesta di finanziamento compilata in ogni sua parte e corredata dal documento
“Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori” e che l'Indicatore
Sintetico di Costo (ISC), non era da considerare un requisito tassativo ed indefettibile del regolamento negoziale.
Nel contratto contestato, inoltre, erano riportati tutte le condizioni economiche ivi compreso il TAEG, il TAN del finanziamento, nonché i tassi di interesse e gli oneri economici che consentivano al cliente di individuare il costo complessivo pagina 7 di 18 dell'operazione contrattuale.
Parimenti, erano ritenute pretestuose, generiche e non provate sia l'eccezione di vessatorietà delle clausole che prevedono gli interessi e le penali sia l'illegittimità
del metodo di ammortamento applicato.
La parte convenuta, sottolineando che l'opposizione proposta dal sig. al Pt_1
decreto ingiuntivo per cui è causa, era priva dei requisiti essenziali di cui all'art. 648 c.p.c., è finalizzata a procrastinare il pagamento del dovuto, concludeva,
chiedendo il rigetto integrale della domanda attorea e la concessione della provvisoria esecutività del credito opposto.
Tuttavia, nel corso del procedimento, il giudice istruttore in persona diversa da questo magistrato, considerato che la questione relativa alla vessatorietà della clausola contrattuale che determinava gli interessi di mora e le penali in caso di risoluzione del contratto per decadenza dal beneficio del termine era meritevole di debito approfondimento in sede decisoria e che non era stato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, con ordinanza assunta alla prima udienza, non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 672/2018 e assegnava alla parte opponente un termine di 15 giorni per iniziare la procedura di mediazione.
Esperito il tentativo di mediazione obbligatoria con esito negativo, venivano concessi i termini ex art. 183, 6 comma cpc.
pagina 8 di 18 Con istanza depositata il 18 maggio 2022, il legale di parte opponente richiedeva la revoca dell'ordinanza del 23.12.2021 e la rimessione in termini per il deposito della memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. con valutazione delle istanze istruttorie ivi formulate.
Nelle more il fascicolo veniva assegnato allo scrivente, che all' esito dell'udienza cartolare del 04.02.2025, tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c., di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per le memorie di replica.
Ciò posto, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
Passando, quindi, all'analisi del merito delle pretese di parte opponente, giova premettere che con l'opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 645 e ss cpc. si instaura un ordinario giudizio di cognizione, governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.
Pertanto, il creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova, il fatto costitutivo del credito, ovvero l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per pagina 9 di 18 cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto ed allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte mentre, a fronte di tale prova, sarà onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni o infine gli eventi modificativi del credito azionato in sede.
Invero, dall'art. 2697 c.c. - che pone in capo all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso -
si evince il principio della presunzione di persistenza del diritto: in virtù di tale principio, senz'altro applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in
tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. 9351/2007;
conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III,
12 aprile 2006, n. 8615; Cass. 20073/2004; Cass. 1473/2007).
Questo principio, inoltre, non soffre deroga, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte pagina 10 di 18 valere dall'opponente - che assume posizione sostanziale di convenuto - (cfr. Trib.
Milano n. 3081/2018; Trib. Palermo n. 4886/2018).
I principi, appena richiamati, vanno ulteriormente coordinati con il principio di non contestazione che, com'è noto, prima ancora di essere codificato dal legislatore nel
2009 con la modifica dell'art. 115 c.p.c., era stato già considerato dalla Corte di
Cassazione come principio generale insito nel nostro ordinamento processuale.
Invero, tale disposizione impone al convenuto - in questo caso l'opponente, quale convenuto in senso sostanziale - di prendere posizione sulle singole circostanze e contestarle specificamente al fine di evitare che, altrimenti, i fatti si ritengano ammessi e provati.
Secondo i suddetti principi, pertanto, al creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, il risarcimento dei danni o l'inadempimento incombe solo l'onere di provare la fonte del proprio diritto (contratto o disposizione di legge) ed allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte (e il nesso causale tra la violazione del contratto e i danni), mentre grava sul debitore convenuto, ovvero nel caso di specie consumatore ai sensi dell'art. 3 comma 1,del Codice del Consumo,
l'onere di provare la non imputabilità dell'inadempimento, o dell'inesatto adempimento (cfr. Cass. SS.UU. n. 13533/01, confermata, tra le altre, da Cass. n.
2387/04 e n. 3373/10).
Sulla base dei principi sopra richiamati che presiedono al riparto dell'onere della prova, spetta, quindi, alla parte opposta, intermediario finanziario nel caso di pagina 11 di 18 specie, benché processualmente convenuta e attrice in senso sostanziale, fornire la prova del contratto concluso con l'opponente, incombendo sulla stessa l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della pretesa, non diversamente da quanto accade nell'ordinario giudizio di cognizione (cfr. Cass. 77/1969; Cass.
18453/2007).
Orbene, esaminando il caso in questione, si rileva che la pretesa creditoria dell'opposta, trae origine dalla stipulazione del contratto di finanziamento n.
2009763553425 del 19.06.2013, rientrante nella categoria dei “prestiti personali”,
in virtù del quale il sig. riceveva la somma di € 39.608,65 da rimborsare Pt_1
mediante il pagamento di 120 rate mensili dall' importo di euro 120 ciascuna al
TAN del 6,5 % ed al TAEG del 6,71% per un importo complessivo di € 57.469,32.
Ebbene, nel caso che qui occupa, si osserva che l'istituto finanziario ha documentalmente provato la pretesa creditoria con le allegazioni e produzioni documentali (contratto di finanziamento stipulato tra le parti;
estratto conto con certificazione ex art. 50 TUB, lettera di intimazione dell'immediato pagamento della complessiva somma di euro 34.943,07), corroborate dalla non specifica contestazione da parte dell'odierno opponente.
Invero il sig. non negava la conclusione e sottoscrizione del predetto Pt_1
accordo, né, tantomeno contestava l'erogazione del prestito e l'insolvenza,
dichiarando espressamente di “aver sospeso i pagamenti poiché l'importo troppo
elevato a fronte dei pagamenti eseguiti, nonché l'illegittimità degli interessi e delle pagina 12 di 18 penali nonché l'applicazione di interessi anatocistici.”
Ne consegue, pertanto, una volta che il creditore abbia assolto al proprio onere probatorio in ordine alla conclusione del contratto e provato il fatto costitutivo della pretesa creditoria, in considerazione dei richiamati principi in materia di obbligazioni e del contratto di finanziamento, incombe sulla parte opponente,
fornire la prova rigorosa dell'adempimento o di non aver adempiuto per fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa creditoria, prospettata dalla controparte (Cass. SS.UU. n.13533/2001; Trib. Milano sez. VI n.5355/2019).
Invero, come pacificamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, per far valere la nullità di talune delle clausole contenute nei contratti sottoscritti con l'istituto di credito, è onere del medesimo innanzitutto allegare, in maniera chiara e specifica, i fatti posti a fondamento delle sue domande, indicando le ragioni per le quali egli ritenga che difetti una valida causa giustificativa alla base degli addebiti effettuati sul conto da parte dell'istituto creditizio (sull'onere di
allegazione e di prova gravante, in generale, sull'attore in ipotesi di azione di
indebito oggettivo si vedano, per tutte, Cass. civ. n. 15377/2018; Cass. civ. n.
10118/2018; Cass. civ. n. 7501/2012).
Siffatto onere di allegazione non può ritenersi soddisfatto nel caso di specie, poiché
il debitore opponente si è limitato a dedurre l'applicazione di tassi di interesse usurari, anatocistici e oneri non specificamente individuati, senza neppure indicare,
infine, quale fosse il tasso soglia da applicare. pagina 13 di 18 Invero, passando all' analisi della clausola contestata, secondo cui “ CP_1
mediante invio di lettera raccomandata e senza preventiva messa in mora, può
dichiarare il Cliente decaduto dal beneficio del termine in caso di mancato
pagamento di almeno due rate o del ritardo per oltre due mesi. Il pagamento
tardivo non reintegra il Cliente nel beneficio. Il Cliente è tenuto a pagare
immediatamente tutto il debito residuo, con penale del 10% e interessi di mora al
14,69% annui”, giova sottolineare che, diversamente da quanto asserito dalla parte opponente, si rilevano infondate le censure contestate.
Si osserva, infatti, che la disposizione pattizia “decadenza dal beneficio del
termine nel caso di mancato pagamento alla scadenza di almeno due rate”
costituisce una legittima deroga all'art. 1186 c.c. (cfr., sulla derogabilità della
norma, Cass. Civ., n. 2411/2022), assegnando rilievo, ai fini della decadenza dal beneficio del termine, non solo all'insolvenza, alla diminuzione delle garanzie, già
contemplate dalla disposizione codicistica, ma anche al mancato pagamento di due rate.
Richiamando i consolidati principi dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass.,
18/11/2011, n. 24330; Cass., 5/12/1989, n. 5371; Cass., 2/7/1984, n. 3865; Cass.,
8/5/2003, n. 6984), secondo il tenore dei quali, “la richiesta di adempimento
dell'intero debito residuo evidenzia inequivocabilmente la volontà di avvalersi
della decadenza dal beneficio del termine;
né osta alla configurabilità della
decadenza dal beneficio del termine la citata previsione contrattuale, che richiede
pagina 14 di 18 l'invio di una lettera raccomandata di dichiarazione del cliente decaduto dal
beneficio del termine, essendo la predetta dichiarazione necessariamente
contenuta nella intimazione di adempimento per l'intero, con avvertimento che in
caso di omesso pagamento sarebbe stata adita l'autorità giudiziaria”, si rileva,
invero, che la società ha dimostrato di aver comunicato formalmente CP_1
la decadenza dal beneficio del termine, inviando al contraente in data 05.04.2016
una lettera di intimazione di pagamento della complessiva somma di Euro
34.943,07 e specificando che “in ottemperanza a quanto previsto dalla circolare
Banca d'Italia n.139 dell'11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti in tema di
“Centrale dei Rischi”, il credito vantato nei Suoi confronti verrà segnalato nella
categoria di censimento delle "sofferenze" nel corso del mese successivo a quello
d'invio della presente comunicazione, salvo che nel frattempo non sia intervenuto
un pagamento satisfattivo dell'indicato credito o non sia stato raggiunto e
formalizzato un piano di rientro finalizzato al saldo del credito stesso.”
Pertanto, una volta dichiarato decaduto, il debitore era tenuto al pagamento immediato delle rate insolute, nonché del capitale residuo (al netto degli interessi componenti la singola rata) e di una penale del 10% sul capitale stesso.
Al riguardo, però, l'opponente ha eccepito la vessatorietà della clausola riportata,
assumendo che la penale ivi contemplata sarebbe "manifestamente eccessiva" ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 co. 2 lett. f) Codice del consumo.
Tale censura, tuttavia, non merita di essere condivisa, poiché analizzando la pagina 15 di 18 suddetta clausola si rileva che la stessa non sia riconducibile all'art. 33, comma 2,
lett. f), del Codice del Consumo né all' art.1341 c.c. ma risulta essere coerente alla disciplina generale dettata dal legislatore all'art. 1186 c.c. che riconosce al creditore la facoltà di esigere immediatamente la prestazione in caso di insolvenza del debitore senza necessità di una preventiva domanda di pagamento
("quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere
immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito,
per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva
promesse").
Invero, la clausola in commento, al pari di quella disciplinante gli interessi moratori per il ritardo e/o mancato pagamento, ha natura di clausola penale giacché
volta alla predeterminazione del danno risarcibile nell'ipotesi inadempimento della controparte.
Nel caso di specie, in particolare, l' istituto di credito ha contemplato due diverse ipotesi: la prima è quella dell'inadempimento del debitore all'obbligo di pagamento delle rate del finanziamento, che determina la decadenza dal beneficio del termine con conseguente obbligo di pagamento dell'insoluto, del capitale e di una penale del 10% sul capitale;
la seconda, invece, è quella dell'ulteriore inadempimento all'obbligo di corrispondere le somme dovute in conseguenza della dichiarata decadenza, dal quale discende la facoltà del creditore di addebitare gli interessi moratori.
pagina 16 di 18 Ai sensi del comma terzo dell'art. 20, dunque, l'interesse moratorio ha la funzione di liquidazione del danno conseguente a uno specifico inadempimento, diverso e ulteriore rispetto a quello di mancato pagamento delle rate a cui consegue invece, a titolo di risarcimento del danno, la debenza della penale del 10%.
Orbene, ad avviso di chi scrive, la previsione di una penale del 10% da calcolarsi sul capitale residuo alla data di decadenza non presenta i caratteri della manifesta
eccessività di cui all'art. 33 cit. avuto riguardo alla funzione di determinazione
forfettaria del danno e al tasso soglia ratione temporis vigente " (Cfr. Tribunale di
Napoli, Sentenza N. 4486/2022 Del 06-05-2022) poiché, in considerazione della data di stipula del contratto di finanziamento de quo ( giugno 2013), la soglia di usura prevista nel II° trim. 2013 era corrispondente al 19,10% .
Tale clausola, quindi, alla luce di quanto esposto, non ha generato uno squilibrio contrattuale, a danno del parte più debole (cliente) né, parimenti, dall' analisi dell'
accordo stipulato si evince la violazione da parte dell'istituto finanziario dei principi cardini di trasparenza e correttezza contrattuale né delle norme su credito ai consumatori, ex art.125 bis T.U.B.
Per tutti i motivi che precedono, dunque, il sig. è tenuto al pagamento delle Pt_1
somme portate dal decreto ingiuntivo ingiuntivo n. 672/18 emesso dal Tribunale di
Cassino in data 14.06.2018.
L'opposizione deve essere, quindi, rigettata e, per l' effetto, il credito azionato per decreto de quo deve essere integralmente confermato. pagina 17 di 18 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo applicando secondo lo scaglione di riferimento di cui al D.M. n.
55/2014, con applicazione dei valori medi stante la complessità delle questioni trattate e l'attività istruttoria svolta con condanna della parte opponente al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'odierna parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla opposizione ex art 645 c.p.c. avanzata dal sig. (CF: ) nei confronti Parte_1 C.F._1
della società (CF/P.IVA: Controparte_1
), così provvede: P.IVA_1
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 672/18 emesso dal Tribunale di Cassino, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) condanna il sig. al pagamento in favore della società opposta delle Parte_1
spese processuali del presente giudizio che si liquidano in euro 7.616,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge, oltre alle spese del procedimento monitorio.
Così deciso in Cassino, 23 luglio 2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 18 di 18