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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XVII, sentenza 29/01/2026, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 397/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 17, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
ES MADDALENA, Presidente
MORONI RICCARDOMARIA, Relatore
NA ANGELO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3908/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - PIva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRES-ALTRO 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 136/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(art. 36 c.2 dlgs n. 546/92)
Con atto pervenuto presso codesta Corte, la società ricorrente indicata in epigrafe propose ricorso avverso il silenzio rifiuto opposto dall'Ufficio all'istanza di rimborso ires per l'anno 2022, chiedendone l'annullamento.
Successivamente, nelle more del procedimento, la società ricorrente ha rinunciato al ricorso.
A fronte di quanto sopra, si chiede l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso con compensazione delle spese di lite.
All'esito dell'udienza fissata per la trattazione del ricorso la Corte decide come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 36 c.4 dlgs n. 546/92)
La Corte, esaminati gli atti ed i documenti di causa, con particolare riferimento alla richiesta di estinzione del processo, nonchè accertata la regolarità del procedimento, estingue il giudizio per rinuncia al ricorso, compensando fra le parti le spese del giudizio, il tutto come risulta dal seguente dispositivo.
P.Q.M.
Così deciso in Milano il 20.01.2026 Dichiara l'estinzione del processo per intervenuta rinuncia a ricorso ex art. 44 decreto legislativo 546/92. Compensa le spese di lite fra le parti. IL RELATORE / ESTENSORE
IC NI IL PRESIDENTE AL Mottes
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 17, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
ES MADDALENA, Presidente
MORONI RICCARDOMARIA, Relatore
NA ANGELO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3908/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - PIva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRES-ALTRO 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 136/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(art. 36 c.2 dlgs n. 546/92)
Con atto pervenuto presso codesta Corte, la società ricorrente indicata in epigrafe propose ricorso avverso il silenzio rifiuto opposto dall'Ufficio all'istanza di rimborso ires per l'anno 2022, chiedendone l'annullamento.
Successivamente, nelle more del procedimento, la società ricorrente ha rinunciato al ricorso.
A fronte di quanto sopra, si chiede l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso con compensazione delle spese di lite.
All'esito dell'udienza fissata per la trattazione del ricorso la Corte decide come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 36 c.4 dlgs n. 546/92)
La Corte, esaminati gli atti ed i documenti di causa, con particolare riferimento alla richiesta di estinzione del processo, nonchè accertata la regolarità del procedimento, estingue il giudizio per rinuncia al ricorso, compensando fra le parti le spese del giudizio, il tutto come risulta dal seguente dispositivo.
P.Q.M.
Così deciso in Milano il 20.01.2026 Dichiara l'estinzione del processo per intervenuta rinuncia a ricorso ex art. 44 decreto legislativo 546/92. Compensa le spese di lite fra le parti. IL RELATORE / ESTENSORE
IC NI IL PRESIDENTE AL Mottes