Sentenza breve 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza breve 27/03/2025, n. 6224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6224 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06224/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03038/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3038 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Dal Ben, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
del provvedimento, emesso dal Ministero dell’Interno in data 10 settembre 2020 e notificato in data 18 dicembre 2020, di rigetto della richiesta di cittadinanza, nonché degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 marzo 2025 il dott. Vincenzo Rossi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente, con ricorso notificato il 16 febbraio 2021 e depositato il 17 marzo 2021, ha impugnato il provvedimento - emesso il 10 settembre 2020 e notificatogli il 18 dicembre 2020 - con cui il Ministro dell’Interno ha respinto la sua istanza di concessione della cittadinanza italiana ex art. 9, comma 1, lett. f), L. 91/1992.
Tale provvedimento, per quanto maggiormente rileva, è così motivato:
« VISTA la documentazione acquisita agli atti dalla quale è emerso che nei confronti dell’interessato risultano le seguenti vicende penali:
- 08/01/2005: sentenza del Tribunale di Verona per violazione dell’art. 482 c.p. (falsità materiale commessa da privato);
- 30/11/2000: notizia di reato segnalata alla competente Autorità Giudiziaria da parte della Questura di Verona per violazione degli artt. 477 c.p. (falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative) e 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche);
- 16/07/2001: notizia di reato segnalata alla competente Autorità Giudiziaria da parte della Questura di Verona per violazione dell’art. 477 c.p. (falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative);
RILEVATO che il richiedente all’atto della presentazione dell’istanza ha omesso di dichiarare la propria effettiva posizione giudiziaria, condotta che potrebbe andare a configurare una nuova ipotesi di reato;
[…]
RITENUTO che gli elementi sopra indicati sono sintomatici di inaffidabilità del richiedente e di una mancata integrazione nella comunità nazionale, desumibile in primis dal rispetto delle regole di civile convivenza, che si evince anzitutto dalla rigorosa e sicura osservanza della legge penale vigente nell’ordinamento giuridico italiano […] ».
Secondo il ricorrente, il provvedimento sarebbe illegittimo perché avrebbe attribuito esclusiva e dirimente rilevanza a condotte mai sfociate in accertamenti di responsabilità penale e ad un unico precedente, assai risalente nel tempo e relativo ad un reato di non particolare gravità: tali elementi, nella valutazione (pur ampiamente) discrezionale che compete all’Amministrazione, non potrebbero ragionevolmente prevalere sulla sua complessiva situazione personale e familiare (« è persona con una stabile attività lavorativa (doc. 2) e alloggiativa, ove vive con la moglie e i figli. Ha infatti acquistato un immobile (doc. 3) ove vive con la famiglia composta dalla moglie e tre figli nati a Verona nel 2002 [OMISSIS], nel 2004 [OMISSIS] e nel 2005 [OMISSIS] (doc. 4). Tutti e tre i figli frequentano regolarmente le scuole superiori »: pag. 4 ricorso).
1.1. Nella pendenza del giudizio, il ricorrente ha altresì documentato l’intervenuta adozione, da parte del Tribunale di Sorveglianza di Venezia, della pronuncia di riabilitazione in relazione alla condanna considerata nel provvedimento impugnato: circostanza che avvalorerebbe l’eccesso di potere in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione.
2. Fissata l’udienza di discussione, il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio al fine di resistere al ricorso, depositando la documentazione del procedimento.
3. All’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del 21 marzo 2025, il ricorso è stato discusso e spedito in decisione.
4. Il Collegio ritiene di definire il giudizio ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm. poiché, alla luce di quanto di seguito esposto, si ravvisa la manifesta infondatezza del ricorso.
4.1. In virtù di quanto previsto e consentito dal secondo periodo della richiamata disposizione processuale, risulta esaustivo il rinvio ad un precedente di questo Tribunale che - per quanto di maggiore interesse - ha così statuito: « Giova sul punto osservare, alla luce della giurisprudenza di recente sintetizzata dalla Sezione (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2947, 3018, 3471, 5130 del 2022), che l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone un’amplissima discrezionalità in capo all’Amministrazione, come si ricava dalla norma, attributiva del relativo potere, contenuta nell’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, ai sensi del quale la cittadinanza “può” essere concessa.
Tale discrezionalità si esplica, in particolare, in un potere valutativo in ordine al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale, in quanto al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti – consistenti, sostanzialmente, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consente, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si chiede di entrare a far parte), e nella possibilità di assunzione di cariche pubbliche – ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo; si tratta infatti di determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (cfr. Consiglio di Stato, AG, n. 9/1999 del 10.6.1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, 3.12.2008 n. 1796/08; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; TAR Lazio, Sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013).
L’interesse dell’istante a ottenere la cittadinanza deve quindi necessariamente coniugarsi con l’interesse pubblico a inserire lo stesso a pieno titolo nella comunità nazionale e se si considera il particolare atteggiarsi di siffatto interesse pubblico, avente natura “composita”, in quanto teso alla tutela della sicurezza, della stabilità economico-sociale, del rispetto dell’identità nazionale, è facile dunque comprendere il significativo condizionamento che ne deriva sul piano dell’agire del soggetto (il Ministero dell’Interno) alla cui cura lo stesso è affidato.
In questo quadro, pertanto, l’Amministrazione ha il compito di verificare che il soggetto istante sia in possesso delle qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprima integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile.
La concessione della cittadinanza rappresenta infatti il suggello, sul piano giuridico, di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, la formalizzazione di una preesistente situazione di “cittadinanza sostanziale” che giustifica l’attribuzione dello status giuridico.
In altri termini, l’inserimento dello straniero nella comunità nazionale può avvenire (solo) quando l’Amministrazione ritenga che quest’ultimo possieda ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di inserirsi in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare problemi all’ordine e alla sicurezza nazionale, disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, n. 3227/2021; n. 12006/2021 e sez. II quater, n. 12568/2009; Cons. St., sez. III, n. 4121/2021; n. 8233/2020; n. 7122/2019; n. 7036/2020; n. 2131/2019; n. 1930/2019; n. 657/2017; n. 2601/2015; sez. VI, n. 3103/2006; n.798/1999).
Tanto chiarito sulla natura discrezionale del potere de quo, ne deriva che il sindacato giurisdizionale sulla valutazione compiuta dall’Amministrazione – circa il completo inserimento o meno dello straniero nella comunità nazionale – non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole.
Ciò in quanto la giurisprudenza, dalla quale non vi è motivo per discostarsi, ha costantemente chiarito che, al cospetto dell’esercizio di un potere altamente discrezionale, come quello in esame, il sindacato del giudice amministrativo si esaurisce nel controllo del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, e non può estendersi all’autonoma valutazione delle circostanze di fatto e di diritto su cui fondare il giudizio di idoneità richiesto per l’acquisizione dello status di cittadino.
Il vaglio giurisdizionale non può sconfinare, quindi, nell’esame del merito della scelta adottata, riservata all’autonoma valutazione discrezionale dell’Amministrazione (ex multis, Cons. St., sez. IV n. 6473/2021; sez. VI, n. 5913/2011; n. 4862/2010; n. 3456/2006; T.A.R. Lazio, sez. I ter, n. 3226/2021; sez. II quater, n. 5665/2012), la quale, nello svolgere tale delicata valutazione, “ben può rilevare che nell’ultimo decennio vi sono state condotte penalmente rilevanti (e quindi espressive di una non compiuta integrazione dello straniero nella comunità nazionale), così come può valutare i fatti per periodi ancora maggiori ai dieci anni” (T.A.R. Lazio, sentenza n. 5615/2015).
Applicando le suesposte coordinate giurisprudenziali al caso di specie, il Collegio ritiene infondate le censure formulate con il ricorso, avendo l’Amministrazione valutato in maniera non manifestamente illogica la situazione dell’odierno ricorrente, risultando a suo carico una sentenza del Tribunale in composizione monocratica di Brescia, divenuta irrevocabile il 3 dicembre 2004, per lesione personale in concorso ex art. 110, 582 c.p. (commesso il 14 settembre 2001 in Lumezzane), che rappresenta un chiaro indice sintomatico di inaffidabilità e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale, desumibile in primis dal rispetto delle regole di civile convivenza e dalla rigorosa, sicura osservanza delle leggi vigenti nell’ordinamento giuridico italiano volte a proteggere valori ritenuti fondamentali per la Comunità, oltre che una scarsa considerazione degli obblighi che si accompagnano a detta concessione (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, n. 5708/2019).
Quanto alla dedotta risalenza del reato contestato, non rientranti nel c.d. “periodo di osservazione”, è sufficiente rilevare che per giurisprudenza oramai costante il mero decorso del tempo, anche ove superiore al decennio, non può condurre, di per sé, ad escludere la portata offensiva del fatto criminoso nell’ambito del giudizio comparativo compiuto dall’Amministrazione che, nell’esercizio del suo potere valutativo circa l’avvenuta integrazione dello straniero nella comunità nazionale, può tener conto di un complesso di circostanze atte a dimostrare la suddetta integrazione.
Tale potere, infatti, si estende anche alla delibazione di comportamenti riprovevoli ancorché risalenti, come quelli in esame, ponendosi simile scrutinio su un piano differente ed autonomo rispetto alla valutazione dello stesso fatto ai fini della responsabilità penale (Consiglio di Stato sez. III, 15.02.2019, n. 802).
Al riguardo, deve osservarsi che la sentenza di condanna del 2004 per il reato di lesione in concorso ex artt. 110 e 582 c.p., seppur non strettamente rientrante nel c.d. “periodo di osservazione”, ovverossia il decennio antecedente la richiesta di concessione della cittadinanza italiana (presentata dal ricorrente in data 14 novembre 2015), appare particolarmente significativa quale indice della mancata integrazione del richiedente nella comunità in uno con le altre circostanze appurate nel caso di specie, quali il concorso di persone e la recidiva, puntualmente considerati nell’ambito del giudizio complessivo svolto dall’Amministrazione.
Deve inoltre evidenziarsi, in linea con la giurisprudenza anche di questo Tribunale, dalla quale non vi è motivo per discostarsi, che la discrezionalità dell’Amministrazione procedente nella concessione dello status civitatis, di cui sono stati delineati sopra gli ampi margini di esercizio – a tutela dei rilevanti interessi dello Stato – nella valutazione in ambito amministrativo della condotta e dell’inserimento sociale dell’interessato, consente che “le valutazioni volte all’accertamento di una responsabilità penale si pongano su di un piano assolutamente differente e autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell’adozione di un provvedimento amministrativo, con la possibilità che le risultanze fattuali oggetto della vicenda penale possano valutarsi negativamente, sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali penali” (ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, nn. 10323/2021, 3345/2020, 347/2019, 6824/2018, Sez. II, n. 1833/2015).
Alla luce di siffatta osservazione – che si fonda sul noto fenomeno della “pluriqualificazione” del fatto giuridico, per cui lo stesso comportamento può assumere diversa rilevanza, sul piano penale, civile, fiscale, amministrativo, ecc., a seconda dei settori d’azione, delle materie e delle finalità perseguite [poiché simile scrutinio si pone su un piano differente e autonomo rispetto alla valutazione dello stesso fatto ai fini dell’accertamento di una responsabilità penale (cfr. Cons. St., sez. III, 15/02/2019 n. 802)] – non potrebbe neppure valere l’osservazione di parte ricorrente in ordine alla riabilitazione concessa dal Tribunale di Sorveglianza di Brescia con ordinanza del 3 dicembre 2013 in ordine al reato contestatogli, rimanendo comunque il comportamento addebitato indicativo di una personalità non incline al rispetto delle regole di convivenza civile, tale da giustificare il diniego del rilascio della cittadinanza italiana (T.A.R. Lazio, Roma, n. 5615/2015).
Del resto, nell’ambito del giudizio prognostico sull’affidabilità del richiedente, anche in un’ottica di precauzione adeguatamente avanzata, non si deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, ma si deve valutare anche l’area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla comunità nazionale e alla sicurezza dello Stato (cfr., di recente, Consiglio di Stato sez. III, 14 febbraio 2022, n.1057).
[…]
In altri termini, il diniego impugnato risulta fondato su un insieme di circostanze esplicitate che appaiono idonee a sorreggere adeguatamente il giudizio di inaffidabilità e non compiuta integrazione nel tessuto sociale del richiedente la cittadinanza.
Quanto esposto vale, pertanto, a supportare il negativo giudizio cui è pervenuta l’Amministrazione in ordine al reato valutato come ostativo alla concessione della cittadinanza, non avendo d’altra parte il ricorrente neppure rappresentato elementi che possano integrare meriti speciali, atteso che lo stabile inserimento, anche nella realtà economica, se, per un verso, rappresenta una condizione del tutto ordinaria, in quanto costituisce solo il presupposto per conservare il titolo di soggiorno, per altro verso rappresenta soltanto il prerequisito per la concessione della cittadinanza alla stregua di quanto sopra osservato.
Il conferimento della cittadinanza italiana per naturalizzazione presuppone, infatti, l’accertamento di un interesse pubblico da valutarsi anche in relazione ai fini propri della società nazionale e non già sul semplice riferimento dell’interesse privato di chi si risolve a domandare la cittadinanza per il soddisfacimento di personali esigenze.
Il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile (salvi i casi di revoca normativamente previsti), si fonda infatti su determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104) e, pertanto, presuppone che “nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657) » (T.A.R. Lazio, Sez. V stralcio, 27 dicembre 2024, n. 23566).
4.2. La ratio decidendi del riportato precedente è in larga misura trasponibile nel caso di specie, in quanto il ricorrente sostiene che l’Amministrazione avrebbe illegittimamente attribuito decisiva rilevanza a fatti risalenti nel tempo e deduce di aver ottenuto, in relazione all’unica sentenza di condanna del 2005, una pronuncia di riabilitazione da parte del competente Tribunale di Sorveglianza.
Come si è visto, tuttavia, questi elementi (la risalenza nel tempo dei fatti considerati – anche oltre il decennio dalla presentazione della domanda – e l’intervenuta riabilitazione) non sono idonei, da soli (e neppure unitamente alla situazione personale e familiare del ricorrente, che rappresenta non un merito speciale ma una situazione del tutto ordinaria), ad inficiare il giudizio negativo a cui è pervenuta l’Amministrazione nell’esercizio dell’amplissima discrezionalità che le va riconosciuta in subiecta materia .
4.3. Per quanto concerne il reato in rilievo nel caso di specie (differente rispetto a quello del precedente richiamato), è dirimente osservare che « la "fede pubblica", individuata dal codice penale come bene giuridico dell'intera classe dei reati di falso, evoca […] esigenze di tutela di interessi di grande rilievo per l'ordinamento e la società nel suo complesso » (Corte cost., 10 marzo 2022, n. 63): ai fini che qui interessano, non rileva tanto che si tratta di un « fatto delittuoso certamente non sintomatico di una indole criminale » (pag. 4 ricorso), quanto piuttosto che si tratta di un fatto più direttamente lesivo degli interessi di quella Comunità nella quale il ricorrente vorrebbe inserirsi.
4.3.1. La considerazione risulta avvalorata dall’ulteriore circostanza, valutata dall’Amministrazione (senza che ciò, peraltro, sia stato specificamente censurato con il ricorso), per cui il ricorrente « all’atto di presentazione dell’istanza ha omesso di autocertificare la propria effettiva posizione giudiziaria, condotta che potrebbe andare a configurare una nuova ipotesi di reato ».
Al riguardo, questo Tribunale non ha mancato attribuire rilievo « anche [al]la dichiarazione non veritiera fatta dal ricorrente in sede di domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in ordine alla sussistenza degli addebiti contestatigli, la quale è suscettibile di determinare la reiezione della domanda anche a prescindere dalla sussistenza del reato di falso, ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, essendo indicativa di una non compiuta integrazione e conoscenza dei principi che informano anche il procedimento in questione, che il richiedente ha il dovere di acquisire (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, 31/08/2020 n. 9289; T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. 2944, 2945, 2946, 2947, 3026, 3475 3621 del 2022 e seguenti).
Ciò che rileva, infatti, non è l’astratta riconducibilità del rilevato mendacio dichiarativo alla conseguente fattispecie penale quanto, ancora una volta, la condotta considerata nella sua effettiva consistenza storico-fattuale, ai fini della complessiva valutazione demandata all’amministrazione procedente.
In proposito, il Collegio rammenta che quello disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445 è uno dei sistemi cardine del funzionamento della macchina amministrativa italiana i cui principi, e le sottostanti sanzioni, ben devono essere compresi, conosciuti ed accettati dal soggetto che richiede di far parte della comunità nazionale, con l’ovvia conseguenza che la relativa violazione da parte del richiedente ben può concorrere, in senso ostativo, alla formazione del complessivo giudizio demandato al ministero dell’autorità procedente » (T.A.R. Lazio, Sez. V stralcio, 27 dicembre 2024, n. 23559).
5. Da quanto precede deriva l’infondatezza del ricorso, che va perciò respinto.
6. La regolamentazione delle spese di lite avviene, in deroga al criterio della soccombenza, disponendone l’integrale compensazione, avuto riguardo alla natura degli interessi sottesi alla proposizione della domanda giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere
Vincenzo Rossi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vincenzo Rossi | Tito Aru |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.