Sentenza 8 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 08/05/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 628/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento recante il numero V.G. 628/2025, in materia di separazione e divorzio congiunti ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nato a [...], il [...], con l'Avv. Eric Parte_1 C.F._1
Volpe
- ricorrente -
e
(C.F. ), nata a [...], il [...], con l'Avv. Eric Controparte_1 C.F._2
Volpe
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 9.4.2025.
Condizioni congiunte: “- dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.; - ordinare al Comune di Fontanile Controparte_1
(AT) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la
1
2) Il SI. Per_1
verserà alla SI.ra a titolo di contributo al mantenimento del Parte_1 Controparte_1 figlio non economicamente autosufficiente, l'importo di € 250,00, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di aprile 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita. 3) Le parti provvederanno al pagamento del 50% ciascuno delle spese extra assegno relative al figlio, previamente concordate e documentate e di cui alle linee guida indicate nel Protocollo del 20 luglio 2016, approvato dal
Tribunale di Alessandria, che si allega e che le parti dichiarano di conoscere;
4) Entrambi i coniugi dichiarano di portare in detrazione il carico fiscale del figlio nella misura 50% Per_1
ciascuno. 5) Il marito si impegna a trasferire alla moglie la sua quota di comproprietà dell'immobile (casa coniugale) sito in ZZ TO (AT), Via Carlo Alberto n. 30, censito a
NCEU del medesimo Comune Foglio 16, Particella 413, Subalterno 16, Categoria A/2, Classe 5,
Consistenza 6,5 vani. A tal fine, il marito provvederà al trasferimento della quota presso notaio di fiducia indicato dalla moglie ed entro il termine di 90 giorni dalla definizione del giudizio di separazione. Il trasferimento della quota non è sottoposto ad imposte. Pertanto, le parti pattuiscono sin d'ora che l'eventuale costo del professionista rogante è a carico della moglie;
6) Con riferimento ai rapporti finanziari indicati in premessa al presente atto, le parti hanno concordemente pattuito quanto e diviso come segue: - la moglie rimarrà titolare del C/C con IBAN
[...] e ad essa è assegnato il saldo ivi presente;
- il marito rimarrà titolare (contitolare con il padre) del C/C con IBAN [...], acceso presso Banca Intesa Sanpaolo S.p.A., e ad esso è assegnato il saldo, nonché quanto risultante dal deposito amministrato collegato, n. 00115/3100/02030482; - il C/C cointestato dai coniugi e con
IBAN [...], acceso presso BancoPosta S.p.A., rimarrà attivo sino alla scadenza dei buoni fruttiferi ad esso collegati di cui in premessa (n. n. C.F._3
TF212A190910 e n. TF106A200508). I coniugi pattuiscono sin d'ora che il saldo di detto rapporto e il ricavato dei buoni fruttiferi alla scadenza è di titolarità della moglie. 7) l'autovettura FIAT 500 targata DP499KP, formalmente intestata alla SI.ra rimarrà di titolarità di Controparte_1 quest'ultima; 8) il motociclo VESPA targato EJ90306, formalmente intestato al SI.
[...]
rimarrà di proprietà di quest'ultimo; 9) le parti dichiarano di non avere diritto e, per Parte_1
l'effetto, rinunciano al contributo al mantenimento e dichiarano altresì di aver definito ogni
2 rapporto economico tra di esse pendente, sì che una parte non abbia più nulla a pretendere dall'altra; 10) le parti danno atto che il marito lascerà la casa coniugale, prelevando ogni suo effetto personale, entro 30 giugno 2025. Chiedono inoltre che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore, per il prosieguo del giudizio, in punto divorzio”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 21.3.2025, le parti hanno domandato la separazione e il divorzio congiunti.
2. All'udienza del 16.4.2025, Il Giudice ha rappresentato di aver già evidenziato, con decreto in data 21.3.2025, l'apparente totale insufficienza del contributo posto a carico del padre per il mantenimento del figlio. “Le parti [hanno] precisa[t]o che tale accordo, non modificato, trova la sua causa nel fatto che i coniugi, di fatto, vivono ancora insieme, nella stessa casa, insieme al figlio maggiorenne, essendo il marito in cerca di una diversa soluzione abitativa”.
All'esito, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
3. La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1,
c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti,
l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n.
2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
4. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse dei figli. Detta non contrarietà, però, come rilevato dal Giudice Delegato, si ha solo finché i coniugi continueranno precariamente a coabitare.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, SI.ri e i Parte_1 Controparte_1
quali hanno celebrato matrimonio, a Fontanile, il 25.6.2005;
3 - omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “- dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. 151, Parte_1 Controparte_1
1° comma, cod. civ.; - ordinare al Comune di Fontanile (AT) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi o, ai sensi dell'art. 127 ter
5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte. Omologare le seguenti condizioni della separazione: 1) La casa familiare sita in ZZ
TO (AT), Via Carlo Alberto n. 30, viene assegnata alla moglie, che l'abiterà con il figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
2) Il SI. Per_1 [...]
verserà alla SI.ra a titolo di contributo al mantenimento del Parte_1 Controparte_1 figlio non economicamente autosufficiente, l'importo di € 250,00, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di aprile 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita. 3) Le parti provvederanno al pagamento del 50% ciascuno delle spese extra assegno relative al figlio, previamente concordate e documentate e di cui alle linee guida indicate nel Protocollo del 20 luglio 2016, approvato dal Tribunale di Alessandria, che si allega e che le parti dichiarano di conoscere;
4) Entrambi i coniugi dichiarano di portare in detrazione il carico fiscale del figlio Per_1
nella misura 50% ciascuno. 5) Il marito si impegna a trasferire alla moglie la sua quota di comproprietà dell'immobile (casa coniugale) sito in ZZ TO (AT), Via Carlo
Alberto n. 30, censito a NCEU del medesimo Comune Foglio 16, Particella 413, Subalterno
16, Categoria A/2, Classe 5, Consistenza 6,5 vani. A tal fine, il marito provvederà al trasferimento della quota presso notaio di fiducia indicato dalla moglie ed entro il termine di
90 giorni dalla definizione del giudizio di separazione. Il trasferimento della quota non è sottoposto ad imposte. Pertanto, le parti pattuiscono sin d'ora che l'eventuale costo del professionista rogante è a carico della moglie;
6) Con riferimento ai rapporti finanziari indicati in premessa al presente atto, le parti hanno concordemente pattuito quanto e diviso come segue: - la moglie rimarrà titolare del C/C con IBAN [...]
e ad essa è assegnato il saldo ivi presente;
- il marito rimarrà titolare (contitolare con il padre) del C/C con IBAN [...], acceso presso Banca Intesa
Sanpaolo S.p.A., e ad esso è assegnato il saldo, nonché quanto risultante dal deposito amministrato collegato, n. 00115/3100/02030482; - il C/C cointestato dai coniugi e con IBAN
[...], acceso presso BancoPosta S.p.A., rimarrà attivo sino alla scadenza dei buoni fruttiferi ad esso collegati di cui in premessa (n. n. C.F._3
TF212A190910 e n. TF106A200508). I coniugi pattuiscono sin d'ora che il saldo di detto
4 rapporto e il ricavato dei buoni fruttiferi alla scadenza è di titolarità della moglie. 7)
l'autovettura FIAT 500 targata DP499KP, formalmente intestata alla SI.ra CP_1
rimarrà di titolarità di quest'ultima; 8) il motociclo VESPA targato EJ90306,
[...] formalmente intestato al SI. rimarrà di proprietà di quest'ultimo; 9) le Parte_1 parti dichiarano di non avere diritto e, per l'effetto, rinunciano al contributo al mantenimento e dichiarano altresì di aver definito ogni rapporto economico tra di esse pendente, sì che una parte non abbia più nulla a pretendere dall'altra; 10) le parti danno atto che il marito lascerà la casa coniugale, prelevando ogni suo effetto personale, entro 30 giugno 2025.
Chiedono inoltre che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice
Relatore, per il prosieguo del giudizio, in punto divorzio”;
- rimette la causa sul ruolo del Giudice Delegato, come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 6 maggio 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Paolo Rampini)
5