Ordinanza collegiale 6 ottobre 2022
Ordinanza cautelare 24 novembre 2022
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00338/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01406/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1406 del 2022, proposto da
La Carrubbella Soc. Agr. S.r.l.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Baldassare Agugliaro e Vito Scalisi con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidente della Regione Siciliana, Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale Agricoltura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliata ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
per l'annullamento
della determina del Dirigente Generale, protocollo 62050 del 21 giugno 2022, con la quale “Letta l'istanza di riesame e le motivazioni presentate dalla ditta, viste le note prot. n.9414 del 04 febbraio 2022 e prot. N. 42530 del 18 maggio 2022 (che si allegano) redatte dal Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, visto il verbale di istruttoria tecnica di accertamento preventivo a firma del responsabile dell'istruttoria e per accettazione dalla ditta, non si accoglie il ricorso confermando la spesa ammessa e il contributo riportato nel D.D.S. n.2604 del 13 luglio 2021”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Presidente della Regione Siciliana, dell’Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea e del Dipartimento Regionale Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 dicembre 2025 la dott.ssa AG BR LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che con atto depositato il 3 novembre 2025 parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione del giudizio atteso che “Nelle more del giudizio il signor LO n.q. ha raggiunto un accordo con l’Assessorato Regionale all’Agricoltura e Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea con il quale la pratica è stata oggetto di altra misura di tutela”.
Considerato che sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente ha piena disponibilità dell’azione e, quindi, può rinunciare al ricorso o, comunque, dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione ( ex plurimis : Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 novembre 2007 n. 5832; Cons. Stato, Sez. III, 5.5.2011 n. 2695; Cons. Stato, Sez. VI, 17.12.2008 n. 6257).
Tenuto conto del chiaro tenore della dichiarazione resa da parte ricorrente, il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Stante la peculiarità del caso di specie e l’esito in rito del medesimo, sussistono i presupposti di legge per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NO NC, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
AG BR LL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AG BR LL | NO NC |
IL SEGRETARIO