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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/04/2025, n. 1978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1978 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Giuseppe De Tullio Presidente rel./est. dr. Massimo Sensale Consigliere dr. Michele Caccese Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3860/2021 RGAC
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
1117/2021, deliberata il 7.3.2021 e pubblicata il 15.4.2021 (n. 1796/2009 RG); occupazione di immobile senza titolo – risarcimento danni;
TRA
c.f. , Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Angelo Cocozza (c.f. ), C.F._2 domicilio digitale: Email_1
APPELLANTE
E
c.f. , CP_1 C.F._3 difeso dall'avv. Maria Vigliotta (c.f. ), C.F._4 domicilio digitale: Email_2
APPELLATO
1 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
§ - LA VICENDA DI CAUSA
Il fatti di causa sono riportati, nella sentenza impugnata, nei termini seguenti.
“Ai fini della decisione va ricordato che con atto avviato per la notifica il 20.
3.2009 il sig. ha citato in giudizio suo LL Parte_1 CP_1 chiedendo: a) di essere dichiarato pieno ed esclusivo proprietario degli appartamenti (o villette) siti in Castel Volturno alla via Chieti km. 37,500 della s.s. Domitiana;
b) di condannare all'immediato rilascio della villetta contraddistinta al foglio CP_1
49, part.lla 5024, sub 3, già sub 1, corrispondendo anche l'indennizzo per la sua occupazione sine titulo a partire dal 1997. Precisa l'attore di aver realizzato detti appartamenti sul suolo di sua proprietà esclusiva acquistato con compravendita per notaio del 9.10.1992 (rep. 9353, racc. n. 1341); che suo LL , Per_1 CP_1 odierno convenuto, con provvedimento di questo Tribunale del 16.2.2009 era stato reintegrato nel possesso della villetta (foglio 49, part.lla 5024 sub 3, già sub 1) ottenendo la consegna delle chiavi;
che pertanto per sua stessa ammissione, com'era peraltro emerso nel corso del giudizio possessorio, , benchè possessore, era da CP_1 considerarsi tuttavia occupante sine titulo della villetta (foglio 49, part.lla 5024 sub 3, già sub 1) a partire dal 1997, epoca di ultimazione del manufatto. si è costituito concludendo per il rigetto della domanda di CP_1
e spiegando domanda riconvenzionale per l'accertamento del proprio diritto ad Pt_1 ottenere il trasferimento, anche mediante pronuncia costitutiva ai sensi dell'art. 2932
c.c., del diritto di proprietà sia della quota del 50% del terreno su cui insiste la villetta, che lui stesso invece eccepisce di aver costruito, sia della villetta medesima. In particolare non contesta che il terreno sia stato acquistato dal LL ma Pt_1 assume che ciò avvenne con l'intesa che questi, il quale ricevette dallo stesso CP_1 parte del prezzo impiegato per l'acquisto del 1992, gliene avrebbe poi trasferito la quota proprietaria del 50%; nell'attesa di formalizzare tali accordi con il LL, il convenuto aggiunge di aver costruito a proprie spese, sul predetto terreno, la villetta in questione, di essersi trasferito a vivere in essa nel 1997, di aver provveduto ad allacciare le utenze pagando le relative bollette.”.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la sentenza indicata in epigrafe, riportata in epigrafe, ha statuito quanto segue:
“1) dichiara che con rogito per notaio del Parte_1 Persona_2
9.10.1992 (rep. 9353, racc. n. 1341) ha acquistato in via esclusiva il terreno sito in
Castel Volturno, località Vicana, in catasto al foglio 49, n.24/g, are 5,02;
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IV sezione civile
2) condanna al rilascio in favore dell'attore della CP_1 Parte_1 villetta sita in Castel Volturno (CE) alla Via Chieti km 37.500 della strada statale
Domitiana, in catasto al foglio 49, part.lla 5024, sub 3, già sub 1;
3) rigetta il resto;
4) condanna al pagamento in favore di delle spese di lite CP_1 Parte_1 che liquida in complessivi € 3.360,00, di cui € 360 per spese ed € 3.000 per compenso professionale di avvocato, oltre 15% per rimborso forfettario, ica e cpa come per legge con attribuzione all'avv. Angelo Cocozza che ne ha fatto istanza.”.
ha interposto gravame avverso la predetta sentenza, ne Parte_1 ha argomentato i motivi a sostegno ed ha concluso per sentir:
“1) Riformare, per quanto di ragione, la sentenza n. 1117/2021 del Tribunale di S.
Maria C.V. e statuire che poiché parte convenuta ammette di aver occupato l'immobile dal 1997 ad oggi (ad eccezione del periodo intercorrente dal dicembre 2007 al marzo
2009 – (per un totale di 15 mesi - corrispondente a quello in cui avrebbe subito lo spoglio terminato con la reintegra in possesso eseguita in data 5.3.2009) risulta provato il danno subito dall'appellante con decorrenza dalla notificazione Parte_1
(25.03.2009) della domanda introduttiva del giudizio di primo grado..
2) Dichiarare che ai sensi dell'art.2056 e 1226 cc, il danno subito dal Parte_1 può essere quantificato nella misura pari all'ammontare dei canoni di locazione non percepiti oltre interessi e rivalutazione quantomeno a decorrere dal 25.03.2009 data di notifica dell'atto introduttivo.”
3) Dichiarare che dall'esame delle vicende possessorie allegate in atti e dalla notificazione della domanda giudiziale risulta manifesta la volontà del Parte_1 di riottenere la disponibilità dell'immobile accatastato al foglio 49 p.lla 5024 sub 3, già sub 1 in Castel Volturno alla via Chieti Km 37.500 che il signor ha CP_1 occupato “sine titulo” quantomeno dal 25.03.2009
4) Dichiarare che, in applicazione un criterio equitativo, come contemplato nell'art.
1226 cc, considerando che nel 2015 la villetta è stata fittata per un canone mensile di euro 350,00, per la determinazione del danno “cd figurativo” anche ai sensi dell' art.
2056 cc, può utilizzarsi il parametro di euro 350,00 e moltiplicarlo per i mesi che il
l'ha occupata senza il consenso del proprietario;
CP_1 Parte_1
5) Dichiarare che, ai fini della quantificazione del risarcimento del danno, potrà computarsi la decorrenza della occupazione “sine titulo” a partire dal 25.03.2009 data della notifica dell'atto di citazione con la quale si chiedeva la restituzione del bene sino all'effettivo rilascio intervenuto in data 27.05.2021 successivamente al deposito della sentenza di primo grado (pubblicata il 15.04.2021).
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6) Quantificare, conseguenzialmente il risarcimento del danno subito da Pt_1
computando mesi 146 di occupazione “sine titulo” (dal 25.03.2009 - data della
[...] notifica dell'atto di citazione con il quale tra l'altro si chiedeva la restituzione del bene - al 27.05.2021 -data del rilascio del bene) e condannare, previa riforma della sentenza gravata, il signor al risarcimento dei danni nella misura di euro CP_1
51.199,00 oltre interessi e la rivalutazione monetaria salva diversa valutazione maggiore o minore che la Ecc.ma corte riterrà di giustizia..
7) Rideterminare la condanna alle spese relative al giudizio di primo grado in applicazione degli artt 1-11 del D.M. 55/14 nella misura di euro 13.756,19 oltre rimborso spese forfettario al 15% IVA e Cp.a. e condannare, conseguenzialmente il
, al pagamento della ulteriore somma di euro 10.396,19 oltre rimborso CP_1 spese forfettarie al 15% Iva e Cap
8) Con vittoria di spese diritti ed onorari oltre rimborso spese forfettarie al 15%, Iva e
Cap con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.”.
ha resistito all'impugnazione ed ha chiesto: CP_1
“… in parziale accoglimento della domanda di parte attrice voglia così provvedere: ln via principale
Dichiarare inammissibile in rito ed infondato nel merito il proposto appello avverso la sentenza n. 1117/2021 e conseguentemente voglia, circa le conclusioni avanzate da parte appellante quanto al punto 1 – dichiarare che non risulta affatto provato il danno subito dall'appellante signor per le ragioni di cui alla narrativa della presente Parte_1 comparsa, in considerazione anche della mancanza assoluta, in primo grado, di prova circa i criteri potenzialmente utilizzabili per la quantificazione del presunto danno, criteri poi introdotti come fatto nuovo dall'appellante in sede di appello quanto al punto 2- dichiarare che il danno non può assolutamente essere quantificato nella misura paventata da parte appellante, mancando tra l'altro la commerciabilità del bene ( AD OGGI ANCORA ABUSIVO ) ed essendo pertanto tali criteri assolutamente non applicabili;
Quanto al punto 3 - dichiarare che l'assenza di titolo ad occupare il bene è stata accertata a seguito della emanazione della sentenza nell'aprile del 2021 tant'è che immediatamente il signor liberava l'immobile e pertanto, alcun danno CP_1 da occupazione sine titulo può quantificarsi, in assenza della pronuncia circa la titolarità del bene;
quanto al punto 4 - dichiarare che alcun criterio figurativo possa applicarsi alla quantificazione del danno, visto che lo stesso non è in re ipsa e soprattutto visto che trattasi di bene non commercializzabile,
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Quanto al punto 5 e 6 - dichiarare che la decorrenza non può essere datata al momento in cui è stato notificato l'atto di citazione del 25/03/2009 visto che al momento il signor era stato reimmesso nel possesso a buon diritto e pertanto alcuna CP_1 statuizione difinitiva vi era circa la proprietà del bene che ripetesi ad oggi NON è
ANCORA dichiaratamente di proprietà del signor;
Parte_1
Quanto al punto 7 - dichiarare che la quantificazione delle spese di lite è correttamente intervenuta in ragion dell'accoglimento parziale della domanda ed in ragione della assenza di attività istruttoria per oltre sei anni di causa, derivati dai disservizi della
Giustizia e non derivanti da colpa del signor , CP_1
Chiede altresi condannarsi parte appellante al ristoro delle spese del secondo grado di giudizio, oltre spese forfettarie 15% oltre IVA e CPA con distrazione a favore del sottoscritto procuratore;
”.
Nel contrasto tra le parti, la causa è stata assegnata a sentenza all'udienza del 7.1.2025, tenuta nella forma scritta/telematica prevista dall'art. 127 ter cod. proc. civ., verso assegnazione dei termini per comparse conclusionali e note di replica.
§ - L'INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO
ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, a norma CP_1 dell'art. 342 cod. proc. civ., perché mancante dell'indicazione delle parti del provvedimento impugnato e delle modifiche richieste al giudice del secondo grado.
L'eccezione dev'essere disattesa.
La Corte di legittimità ha predicato che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., ss.uu., n. 27199/2017; Cass. n.
13535/2018; Cass. n. 20066/2021; Cass. n. 33843/2021; Cass. n. 40560/2021; Cass.
n. 20835/2022; Cass. 21416/2022; Cass., ss.uu. n. 36489/2022; Cass. n. 1538/2023;
Cass. n. 16218/2023; Cass. n. 10891/2023; Cass. n. 17709/2023; Cass. n.
18023/2023; Cass. n. 23100/2023; Cass. n. 34969/2023; Cass. n. 1600/2024; Cass. n.
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9378/2024; Cass. n. 18309/2024). Si richiede che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili (Cass. n.
24048/2021; Cass. n. 9378/2024).
Nella specie, l'atto di appello confezionato da risponde Parte_1 ai requisiti evocati nella richiamata interpretazione del giudice di legittimità, in quanto consente a questo giudice dell'impugnazione di percepire l'esatta portata delle doglianze articolate contro la sentenza del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere e le censure formulate avverso la decisione di prime cure.
§ - L'OCCUPAZIONE SENZA TITOLO DELL'IMMOBILE
ha lamentato che il Tribunale, pur accogliendo la Parte_1 domanda di rilascio dell'immobile, ha respinto quella risarcitoria da occupazione illegittima, per difetto di prova. Ed, invece, ai fini del risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ., è sufficiente la dimostrazione dell'acquisto a titolo derivativo e la circostanza (“placidamente” confessata da ) CP_1 che il legittimo possesso di esso è stato inciso dall'altrui Parte_1 condotta di spossessamento, sia pure in forza di un titolo giudiziale possessorio. Secondo autorevoli pronunce della Suprema Corte, nelle fattispecie concernenti l'occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno per il proprietario usurpato è in re ipsa, ricollegandosi al semplice fatto della perdita della disponibilità del bene da parte del dominus ed alla impossibilità per costui di conseguire l'utilità anche solo potenzialmente ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso (v. da ultimo,
Cass., Sez. 2, dell'8 marzo 2010, n. 5568; Cass., Sez. 3, dell'11 febbraio 2008, n.
3251; Cass., Sez. 3, dell'8 maggio 2006, n. 10498).
Ha sostenuto che la determinazione del danno può essere operata, nella fattispecie, sulla base del cd. “danno figurativo” e, quindi, sulla base del valore locativo del cespite usurpato.
Ha precisato che il precedente ricorso all'azione di spoglio recepita dal
Tribunale di S. Maria C.V., con provvedimento del 17.2.2009, relativo al procedimento n. 7682/2008 RG, è manifestamente significativo dell'apprensione del bene, da parte di contro la volontà del LL , CP_1 Pt_1 sebbene supportata da un potere di fatto sul cespite. Ma la tutela possessoria ottenuta dal LL si è sgretolata (al cospetto della sentenza del CP_1
Tribunale di S. Maria C.V. n. 1117/2021 che ha disposto la restituzione del bene)
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IV sezione civile rispetto alle ragioni petitorie dell'appellante che, all'esito dell'azione di spoglio, ha dovuto incardinare un'azione di rivendica conclamatasi vittoriosamente.
Ha addotto che l'iniziale suo consenso all'utilizzo dell'unità abitativa, da parte del GE , è venuto meno, con la conseguenziale configurazione CP_1 di una situazione di occupazione sine titulo in capo a quest'ultimo. Pur volendo aderire, in astratto, all'interpretazione del primo giudice, che ha ravvisato un comodato gratuito senza termine, cui, tra l'altro, nessuna parte ha mai fatto riferimento, va considerato che la permanenza nell'immobile dato in comodato, dopo la scadenza del termine, ovvero dopo la richiesta di restituzione da parte del comodante, configura un inadempimento contrattuale del comodatario produttivo di danni risarcibili in favore del comodante (in tal senso Cass. n.
7539/03; cfr. anche Cass. n. 15995/08).
Ha invocato, pertanto, il risarcimento del danno, a decorrere dall'epoca della notifica della domanda introduttiva del giudizio di primo grado, rimarcando che , in data 13.11.2025, aveva concesso in locazione CP_1 la villetta, per un canone mensile di € 350,00, fornendo un parametro certo per la determinazione del valore locativo (cd. danno figurativo). Oltre a questo sono dovuti gli interessi e la rivalutazione a decorrere dal 25.3.2009, data di notifica dell'atto di citazione con il quale è stata proposta l'azione di revindica, di restituzione e di risarcimento del danno. Il periodo di occupazione si è protratto fino all'effettivo rilascio dell'immobile, avvenuto il 27.5.2021 (v. verbale di riconsegna), per cui , computando il lasso di tempo dal 25.3.2009 CP_1 al 27.5.2021, ha detenuto il bene per 146 mesi. Il risarcimento, pertanto, va determinato in € 51.199,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
I motivi meritano accoglimento, entro i limiti che seguono.
Costituisce giudicato interno – per la mancata impugnazione, in questo giudizio di appello, della relativa statuizione contenuta nella sentenza gravata –
l'accertamento della proprietà esclusiva di sul terreno in Castel Parte_1
Volturno, via Chieti, e sulla villetta ivi costruita in assenza di autorizzazione urbanistico-edilizia (a norma dell'art. 934 cod. civ.), per effetto dell'acquisto con l'atto notar del 9.10.1992, rep. 9353, racc. 1341, in Persona_2 catasto al fol. 49, p.lla 5024 sub 3 (già sub 1).
La cognizione di questa Corte è limitata, in questo secondo grado, alla sola questione, devoluta con l'atto di appello di della Parte_1 spettanza e dell'ammontare del danno da lui sofferto, in conseguenza del possesso e/o detenzione senza titolo avutine dal LL . Non vi è CP_1 controversia tra le parti circa tale disponibilità dell'immobile, da parte di
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IV sezione civile quest'ultimo, ed il fatto è corroborato ad abundantiam dall'esercizio dell'azione possessoria di spoglio da lui vittoriosamente espletata, con ricorso in data
23.12.2008, nei confronti di e dalla cessione in locazione, da parte di Pt_1
, a e , per il periodo dal CP_1 Persona_3 Controparte_2
1.11.2015 al 27.5.2021 (data di rilascio), in virtù di contratto in data 13.11.2025, regolarmente registrato.
Il possesso del cespite vantato da riconosciutogli nel CP_1 giudizio possessorio, con ordinanza del 16.2.2009 del Tribunale sammaritano
(causa n. 7682/2008 RG), non inibisce il diritto di di ottenere la Parte_1 disponibilità dell'immobile, in esito al fruttuoso esperimento dell'azione di revindica, esercitata successivamente in questo giudizio petitorio ed in tal modo si è correttamente espresso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nell'ordinarne la restituzione all'attore: infatti, il possesso dell'immobile è recessivo a fronte della dimostrazione del diritto dominicale e dello ius possidendi che ne è compreso, in favore del proprietario. Resta, in tal modo, acquisito che , pur avendo esercitato lo jus possessionis sul terreno CP_1
e sulla villetta in contestazione e pur essendosi avvalso di tale condizione per ottenere tutela possessoria nel giudizio n. 7682/2008 RG e per concederla in locazione a terzi, ha utilizzato il bene in violazione del diritto di proprietà di che comprende ovviamente la facoltà di godere del bene Parte_1 medesimo. In tale prospettiva, il possesso è stato esercitato da CP_1 sine titulo e, conseguentemente, comporta un danno ingiusto e risarcibile (art. 2043 cod. civ.), in favore del titolare del diritto del proprietario.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la pronuncia n.
33645/2022, hanno posto termine ai precedenti contrasti giurisprudenziali relativi al danno da occupazione sine titulo di un immobile, articolatisi in un primo orientamento, secondo il quale il danno sofferto dal proprietario poteva ritenersi sussistente in re ipsa, nel fatto stesso di non aver potuto godere del bene, ed in un secondo orientamento, secondo il quale rilevava ai fini risarcitori il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia pure sulla base di presunzioni semplici, volte a dimostrare l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto.
La richiamata pronuncia n. 33645/2022 ha predicato, in materia, i seguenti principi di diritto:
- in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di
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IV sezione civile godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale.
- in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno.
- in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, rappresentato dall'impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o di venderlo ad un prezzo più conveniente di quello di mercato.
- in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato (v. anche Cass. n. 14947/2023; Cass. n. 19849/2024).
Nella vicenda in scrutinio, va considerato che ha Parte_1 dimostrato un evidente interesse a godere dell'immobile occupato dal LL
ed a ottenerne la disponibilità, tanto da rendersi responsabile addirittura CP_1 di una condotta di spoglio, pur sanzionata con l'ordinanza del 16.2.2009 di reintegra nel possesso del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, e tanto da intraprendere immediatamente dopo tale giudizio possessorio un'azione di revindica e di rilascio del compendio (terreno e villetta) in Castelvolturno, con l'atto di citazione notificato il 20.3.2009.
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IV sezione civile
Non assume alcun fondamento l'eccezione frapposta da , CP_1 secondo la quale lo sfruttamento economico del bene, da parte di , Pt_1 sarebbe reso impossibile dall'illiceità urbanistica dello stesso, in quanto la costruzione è stata eseguita senza le indispensabili autorizzazioni e per ciò solo sarebbe incommerciabile. Sul punto, la Corte di legittimità ha predicato che, in tema di locazione di immobile ad uso abitativo, atteso che il modo di atteggiarsi dei beni abusivi non può di per sé solo valere ad integrare le vietate ipotesi d'illiceità o d'impossibilità dell'oggetto ovvero d'illiceità della prestazione o della causa, il carattere abusivo dell'immobile o la mancanza di certificazione di abitabilità non importa nullità del contratto locatizio, non incidendo i detti vizi sulla liceità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 c.c. (che riguarda la prestazione) o della causa del contratto ex art. 1343 c.c. (che attiene al contrasto con l'ordine pubblico), né potendo operare la nullità ex art. 40 della l. n. 47 del 1985 (che riguarda solo vicende negoziali con effetti reali): ne consegue l'obbligo del conduttore di pagare il canone anche con riferimento alla locazione di un immobile avente i caratteri suddetti (Cass. n. 27485/2019; conformi: Cass. n. 17557/2020; Cass. n. 22312/2007).
In tale condizione, si manifesta meritevole di rettifica la decisione del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che, pur avendo ritenuto illegittima l'occupazione di ha negato il diritto del proprietario, CP_1 Pt_1
al risarcimento del danno, per il motivo che “… la domanda …
[...] risarcitoria da occupazione abusiva va respinta per difetto di prova che era onere del preteso danneggiato fornire …”. In realtà, l'attore appellante ha fornito prova adeguata sia del pregiudizio sofferto, per i lunghi anni durante i quali non ha goduto del cespite, sia dell'ammontare dello stesso, che va ragguagliato al cd. reddito figurativo ed individuato nella somma di € 350,00 mensili, corrispondente al canone di mercato effettivamente incassato da CP_1
a seguito della cessione in locazione con il suddetto contratto in data
[...]
13.11.2015.
La Corte Suprema ha insegnato che, in caso di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, la determinazione del risarcimento ben può essere determinata dal giudice sulla base di elementi presuntivi semplici, facendo riferimento al cosiddetto danno figurativo, e, quindi, con riguardo al valore locativo del cespite usurpato. Il fatto, poi, che il valore locativo sia individuato in una somma determinata non fa perdere all'obbligazione risarcitoria la sua natura di debito di valore, come tale suscettibile di rivalutazione monetaria, in quanto mirando alla reiterazione del patrimonio
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IV sezione civile del danneggiato, la somma di denaro stabilita non rappresenta l'oggetto dell'obbligazione risarcitoria, ma solo un elemento di commisurazione del danno (Cass. n. 7692/2001 ed altre).
Il periodo da risarcire decorre dal 25.3.2009 (data di notifica dell'atto di citazione in primo grado) fino al 27.5.2021 (data di restituzione dell'immobile a risultante dal relativo verbale di consegna), quindi 146 mesi. Parte_1
La somma ammonta, dunque, ad € 51.100,00 (€ 350,00 x 146 mensilità), già rapportata all'attualità e va maggiorata per interessi legali da calcolarsi sulla somma devalutata a marzo 2009 e poi via via rivalutata anno per anno (Cass. n.
2979/2023; Cass. n. 2037/2019; Cass. n. 10884/2007; Cass. n. 19510/2005; Cass. n.
2588/2001; Cass. n. 7692/2001; Cass., n.2796/2000; Cass. n. 11190/1998; Cass., sez. unite, n.1712/1995) fino alla data della presente decisione.
Sulla cifra così determinata alla data della presente sentenza spettano gli ulteriori interessi legali fino all'effettivo pagamento. In realtà, con la sentenza definitiva che decide sulla liquidazione di un'obbligazione di valore, da effettuarsi in valori monetari correnti, si determina la conversione del debito di valore in debito di valuta con il riconoscimento da tale data degli interessi corrispettivi. Ne consegue che è preclusa l'ulteriore rivalutazione monetaria derivante dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del giudicato, valendo, in tale ipotesi, i criteri previsti dalla legge per il debito di valuta (Cass. 8507 del
14/04/2011; Cass. n. 24896 del 25/11/2005; Cass. n. 3996 del 20/03/2001).
§ - LE SPESE DEL Parte_2
è insorto anche contro la statuizione del Tribunale di Parte_1
Santa Maria Capua Vetere relativa alle spese del giudizio di primo grado, liquidate in € 3.360,00, di cui € 360, per spese ed € 3.000,00 per onorario.
Ha proclamato che le competenze devono essere rideterminate, trattandosi di una causa indeterminabile di complessità media rientrante certamente nello scaglione tra € 52.000,00 ed € 260.000,00, nella misura di €
2.025,00 per la fase di studio della controversia, € 1.349,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 3.560,00 per la fase di istruttoria-trattazione ed €
3.409,00 per la fase decisionale, € 3.413,19 per variazione in aumento nella misura del 33% a carico del soccombente per manifesta fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa (art. 4, comma 8) ed € 360,00 per le spese vive e, così per complessivi euro 13.756,19 oltre rimborso spese forfettario al 15% IVA e Cp.
Il motivo resta assorbito dalla nuova regolamentazione delle spese, che consegue alla riforma della sentenza.
11 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
Infatti, il giudice dell'impugnazione, allorchè riformi in tutto od in parte il provvedimento impugnato, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
Il mutato esito della controversia, in questo secondo grado, impone, dunque, la nuova regolamentazione delle spese dell'intero giudizio, che si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1, e vanno poste a carico di , per CP_1 effetto della soccombenza, con attribuzione all'avv. Angelo Cocozza, che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 cod. proc. civ.
Il valore della controversia va determinato sulla base del prezzo dell'immobile (€ 10.000,00, come risultante dall'atto notar del Per_1
9.10.1992) e dell'importo dovuto a titolo di risarcimento (€ 51.100,00), per cui devono trovare applicazione, per il primo grado, la tabella 2 – giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale e, per il secondo grado, tabella 12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello – scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00).
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
1117/2021, deliberata il 7.3.2021 e pubblicata il 15.4.2021 (n. 1796/2009 RG), ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie, entro i limiti che seguono, l'appello proposto da Parte_1
e, per l'effetto,
2) in parziale riforma della sentenza predetta, condanna al CP_1 risarcimento del danno, in favore di che liquida in € Parte_1
51.100,00, somma già rapportata all'attualità, oltre interessi legali da calcolarsi sulla somma devalutata a marzo 2009 e poi via via rivalutata anno per anno fino alla data di questa sentenza ed oltre ulteriori interessi legali da tale data e fino all'effettivo adempimento;
3) condanna al pagamento delle spese del giudizio, che CP_1 liquida,
- per il primo grado, in € 360,00 per esborsi ed € 8.600,00 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%;
12 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
- per il secondo grado, in € 804,00 per esborsi ed € 7.800,00 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%;
- il tutto con attribuzione all'avv. Angelo Cocozza;
4) conferma nel resto la sentenza gravata.
Così deciso in Napoli, in data 15 aprile 2025.
IL PRESIDENTE EST. (firma apposta in modalità digitale)
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