Corte d'Appello Salerno, sentenza 19/12/2025, n. 1140
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Sentenza 19 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Infondatezza eccezione di inadempimento per mancata cancellazione ipoteca

    La Corte ha ritenuto che l'iscrizione ipotecaria del 1993 si è estinta tre giorni dopo la trascrizione della compravendita (in data 26.7.2013) e che, perciò, il diritto dei venditori alla riscossione della somma depositata presso il notaio è divenuto esigibile con la cancellazione dei due pignoramenti, avvenuta in data 4.5.2015. Di qui l'infondatezza del secondo motivo di appello.

  • Rigettato
    Legittimazione passiva dell'acquirente

    L'opposizione manifestata dall'acquirente e dalla madre al notaio depositario ha impedito la consegna della somma ai venditori. Il notaio depositario, a cui non spettava dirimere il contrasto tra le parti sulla esigibilità della somma, non poteva fare altro che prendere atto dell'opposizione e rifiutare la consegna in attesa della soluzione della controversia. Pertanto, legittimamente i venditori hanno agito in giudizio per ottenere dall'acquirente il pagamento del saldo del prezzo.

  • Accolto
    Richiesta di interessi moratori ex art. 1284, comma 4, c.c.

    La Corte ha accolto l'appello incidentale, riformando il capo 2) della sentenza di primo grado. Ha ritenuto che il riconoscimento di interessi legali prima della domanda giudiziale incorresse nel vizio di ultrapetizione, mentre la misura degli interessi, a partire dalla domanda giudiziale, deve essere quella prevista dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, come richiesto dai venditori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Salerno, sentenza 19/12/2025, n. 1140
    Giurisdizione : Corte d'Appello Salerno
    Numero : 1140
    Data del deposito : 19 dicembre 2025

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