CA
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 19/12/2025, n. 1140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1140 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 92/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria BALLETTI Presidente dott.ssa Giuliana GIULIANO Consigliere dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 92 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] ); Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Elvira Mirra e Rosa Cristina Calella per procura allegata all'atto di appello;
- appellante -
E
, nato a [...] il [...] ); Controparte_1 C.F._2
nata a [...] il [...] ( ); Controparte_2 C.F._3
nato a [...] il [...] Controparte_3
( ); C.F._4 rappresentati e difesi dall'avv. Laura Senatore per procura in calce alla comparsa di risposta;
- appellanti incidentali -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 3796/2024, pubblicata il 17/07/2024.
FATTI DI CAUSA
L'ingiunzione e la sentenza di primo grado
Con contratto di compravendita del 27.6.2013 acquistò un Parte_2 appartamento in Salerno da , e Controparte_1 Controparte_2 CP_1
1 , quest'ultimo in rappresentanza di per il prezzo di € CP_3 CP_4
45.000,00. La somma di € 30.000,00 venne corrisposta con la consegna contestuale di tre assegni circolari. Per il saldo di € 15.000,00 venne emesso un assegno bancario tratto su c/c della Banca Popolare di Bari, fil. di Salerno, a firma di
[...]
madre dell'acquirente, “a titolo di adempimento del terzo ai sensi Parte_1 dell'art. 1411 c.c.”, e le parti pattuirono che l'assegno rimarrà in deposito presso il notaio, che provvederà a consegnarlo alla parte venditrice ad avvenuta cancellazione delle formalità ipotecarie iscritte sul bene contro Controparte_5
(una ipoteca giudiziale iscritta in data 29.7.1993 ai nn. 20477/1973 su decreto ingiuntivo del Tribunale di Salerno del 1.4.1993; un pignoramento immobiliare del
21.11.1994 nn. 30795/23815; un pignoramento immobiliare del 25.5.1995 nn.
14418/11346). L'art. 6 del contratto espressamente prevedeva che “la parte venditrice si impegna entro e non oltre la data del 31 maggio 2013 alla cancellazione delle dette formalità. All'avvenuta cancellazione e previa esibizione della dovuta documentazione la parte venditrice potrà ritirare la somma come sopra versata”.
Ciò premesso, , e , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 unico erede di chiesero al Tribunale di Salerno l'ingiunzione di CP_4 pagamento del saldo del prezzo della compravendita nei confronti dell'acquirente e di avendo essi provveduto alla Controparte_6 Parte_1 cancellazione dei pignoramenti, mentre l'ipoteca giudiziale doveva ritenersi estinta per il decorso del ventennio dalla sua iscrizione. Accogliendo il ricorso, con decreto n. 736/2017 del 23.2.2017 il Tribunale di Salerno ingiunse a Controparte_6
e a il pagamento, in solido tra loro, della somma di € 15.000,00 in Parte_1 favore dei ricorrenti, oltre interessi e rimborso di spese processuali.
All'esito del giudizio di opposizione proposto da la sentenza in Parte_1 oggetto revocò il decreto ingiuntivo n. 736/2017, in accoglimento della preliminare eccezione di inefficacia ex art. 644 c.p.c. (capo 1); accolse, nel merito, la domanda di , e e, per l'effetto, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 condannò al pagamento in loro favore dell'importo di € 15.000,00 Parte_1 oltre interessi legali dal 29.7.2013 (capo 2); condannò parte opponente al rimborso delle spese processuali, liquidate in € 2.700,00 per onorari, oltre spese di lite, rimborso forfettario, iva se dovuta e c.p.a. (capo 3).
Il giudice di primo grado espose che il decreto ingiuntivo, reso il 23.2.2017 e corretto con decreto del 26.4.2017, era stato notificato all'intimata il 19.5.2017, ben
2 oltre il termine di giorni 60 previsto dall'art. 64 c.p.c.; che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 132 /2014, convertito in legge n. 162 /2014, la domanda di pagamento avanzata in un procedimento di ingiunzione e/o in un giudizio di opposizione non è soggetta alla condizione di procedibilità dell'esperimento della negoziazione assistita obbligatoria;
che è infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'opponente, che ritiene sussistente l'obbligo in capo al notaio depositario, il quale avrebbe potuto disporne dell'assegno di € 15 mila solo su espresso ordine impartito dal depositante;
che, in merito all'eccezione di inadempimento per non aver provveduto alla cancellazione dell'ipoteca giudiziale, l'art. 2847 c.c. dispone che cessa l'efficacia dell'iscrizione dell'ipoteca se non è rinnovata prima della scadenza del termine di vent'anni; che, data per pacifica la distinzione tra cancellazione (che estingue l'ipoteca definitivamente) e la mancata rinnovazione (che non preclude al creditore ipotecario la facoltà di iscrivere nuovamente l'ipoteca, di grado successivo, pure dopo il decorso di venti anni), tuttavia nei rapporti con i terzi l'art. 2848 c.c. prevede espressamente che la nuova iscrizione non può essere presa contro i terzi acquirenti degli immobili ipotecati che hanno trascritto il loro titolo;
che, pertanto, il creditore, assistito dalla garanzia reale iscritta il 29.7.1993 ai nn. 20477/1973, se avesse mantenuto il suo credito, ancora oggi potrebbe rinnovare l'iscrizione dell'ipoteca, ma siffatta nuova iscrizione non sarebbe opponibile al terzo acquirente;
che appare,
a tal fine, derimente la documentata circostanza del successivo trasferimento del bene a terzi da parte dell'avente causa ( ) con atto pubblico del Parte_2
23.12.2015.
L'appello propone appello avverso la sentenza e, con un primo motivo di Parte_1 impugnazione, censura la sentenza nella parte in cui ha disatteso la sua eccezione di difetto di legittimazione passiva, avendo eseguito la propria prestazione di pagamento del saldo del prezzo.
Sostiene che, in base alle pattuizioni contrattuali, era stato conferito al notaio depositario della somma l'incarico di consegnarla alla parte venditrice ad avvenuta cancellazione delle formalità elencate, mentre nessuna pattuizione prevedeva in capo all'appellante di impartire espressamente un ordine al notaio o di dare una preventiva autorizzazione;
che è soltanto il notaio, per previsione contrattuale, che deve procedere alla verifica dell'avvenuta cancellazione delle formalità ipotecarie o del suo equivalente e disporre lo svincolo dell'importo depositato a titolo di prezzo;
3 che in mancanza di svincolo da parte del notaio, per effetto della mancata cancellazione dell'iscrizione di ipoteca giudiziale del 29.7.1993, i venditori avrebbero dovuto agire nei confronti del notaio al fine di ottenere un provvedimento che gli ordinasse lo svincolo della somma nella sua disponibilità e non della sig.ra che il prezzo della vendita è stato interamente versato, dato che Parte_1
l'importo di € 15.000,00 portato dall'assegno bancario è stato addebitato sul conto corrente dell'appellante il 2.7.2013, con valuta 27.6.2013, come risulta dall'estratto conto depositato;
che, per effetto della sentenza impugnata, dovrebbe pagare due volte la stessa somma;
che il notaio non può ritenersi legittimamente escusso come teste, stante la sua eccepita incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c., avendo un evidente interesse nel giudizio;
che subito dopo la pubblicazione della sentenza,
l'odierna appellante ha inviato il notaio, con e-mail del 31.7.2024 e con racc.ta a.r. del 1.08.2024, a procedere alla consegna della somma di € 15.000,00 a CP_1
, e , senza averne risposta.
[...] Controparte_2 Controparte_3
Il secondo motivo di appello verte sull'obbligo assunto dai venditori di provvedere alla cancellazione dell'ipoteca giudiziale.
Osserva l'appellante che, secondo le previsioni contrattuali, ricadeva sui venditori l'obbligo di procedere alla cancellazione dell'ipoteca giudiziale, tant'è che per la mancata cancellazione il notaio non ha consegnato la somma ricevuta in deposito, che ancora attualmente la detiene;
che le parti hanno subordinato lo svincolo delle somme (da parte del notaio) alla cancellazione di tutte le formalità elencate nell'art. 6 del contratto e non hanno previsto l'ipotesi della mancata rinnovazione o la estinzione della ipoteca;
che l'obbligazione assunta dal venditore di un immobile di cancellazione dell'ipoteca iscritta sul bene compravenduto non può ritenersi adempiuto con la mancata rinnovazione dell'iscrizione e la conseguente estinzione della (iscrizione della) ipoteca per prescrizione (art. 2847
c.c.), trattandosi di fatti diversi che spiegano effetti distinti, in quanto mentre la cancellazione dell'iscrizione toglie valore a quest'ultima, tal ché non si può procedere ad una nuova iscrizione, la mancata rinnovazione nel ventennio produce effetti più limitati, perché se il titolo sussiste, nonostante la sopravvenuta inefficacia dell'iscrizione, può procedersi ad una nuova iscrizione (Cass., 16.2.1994, n. 1505); che non avendo i venditori adempiuto alla specifica prestazione cui erano obbligati, nessuna pretesa possono accampare nei confronti della sig.ra che è Parte_1 persona comune, la quale non ha le cognizioni tecniche adeguate, potendo tutt'al più i venditori rivolgersi al notaio.
4 L'appellante conclude per la riforma della sentenza impugnata ed il rigetto della domanda proposta dagli attori, nonché la loro condanna al pagamento, in solido, delle spese processuali del doppio grado di giudizio, con attribuzione ai difensori antistatari.
La risposta degli appellati e l'appello incidentale
, e rispondono che la Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 somma ricevuta dal notaio integra la figura del deposito e, pertanto, questi avrebbe potuto disporne solo su espresso ordine del depositante;
che la testimonianza del notaio, dott. , ha confermato che fu proprio l'odierna appellante ad Persona_1 opporsi allo svincolo della somma in un incontro tenuto presso il suo studio;
che la mancata rinnovazione nel ventennio dell'iscrizione ipotecaria implica che, ai sensi dell'art. 2848, comma 2, c.c., la nuova iscrizione non può essere presa contro i terzi acquirenti degli immobili ipotecati che hanno trascritto il loro titolo;
che, pertanto, una nuova iscrizione non sarebbe opponibile all'acquirente della compravendita
, figlio della sig.ra ; che quest'ultimo ha rivenduto Parte_2 Parte_1
l'immobile ed il compratore ha potuto anche iscrivere ipoteca sul bene in oggetto a favore della banca che ha finanziato il suo acquisto, proprio perché il rinnovo del tutto teorico dell'ipoteca contro i sig.ri non sarebbe stato opponibile alla CP_1 acquirente.
I medesimi propongono appello incidentale per il riconoscimento, sulla somma dovuta, degli interessi moratori ai sensi del quarto comma dell'art. 1284 c.c., come richiesto nel ricorso monitorio, anziché nella misura degli interessi legali previsti nella sentenza, di cui al primo comma.
Concludono per l'accoglimento del gravame incidentale e la condanna di
[...]
al pagamento sulla somma di € 15.000,00 degli interessi ex art. 1284, Parte_1 comma 4, c.c.; vinte le spese della presente fase, con attribuzione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Dai documenti prodotti risulta che in data 27.6.2013, contestualmente alla stipula dell'atto pubblico di compravendita dell'immobile, la madre dell'acquirente (
[...]
consegnò al notaio, dott. , un assegno bancario di € Parte_1 Persona_1
15.000,00 (n. 21081912-07) tratto sul conto corrente n. 112-1000023 presso la
Banca Popolare di Bari, filiale di Salerno, all'ordine del medesimo. Le parti stabilirono nell'atto pubblico che l'assegno veniva consegnato “a titolo di adempimento del terzo ai sensi dell'art. 1411 c.c.” e che “la somma rimarrà depositata presso me Notaio che provvederò a consegnarla alla parte venditrice ad
5 avvenuta cancellazione delle formalità ipotecarie di cui in appresso”. L'estratto del conto corrente contiene l'annotazione dell'operazione di incasso dell'assegno in data 2.7.2013, con valuta di addebito del suo importo in data 27.6.2013.
Il notaio, sentito come teste all'udienza del 14.2.2022, ha confermato che ha ancora il deposito della somma e ha risposto affermativamente alla domanda formulata nel capitolo n. 2) (“vero che la sig.ra si recò con il figlio dal Parte_1 dr. mezz'ora prima dell'orario fissato e gli manifestò la ferma volontà di non Per_1 svincolare la somma, a causa della mancata cancellazione dell'ipoteca ?”).
Da questi elementi di prova si ricava che l'incarico conferito al notaio non era quello di conservare in deposito l'assegno di € 15.000,00 che gli veniva consegnato, ma quello di riscuotere l'assegno e di conservare la somma riscossa per versarla ai venditori dopo la cancellazione delle formalità pregiudizievoli. In esecuzione dell'incarico, il notaio riscosse l'assegno e conservò in deposito la somma, ma non la consegnò ai venditori per l'opposizione dell'acquirente e della madre, che giustificarono il loro rifiuto per il fatto che l'ipoteca giudiziale non era stata ancora cancellata.
Da questa ricostruzione fattuale occorre trarre le implicazioni giuridiche in relazione alle censure svolte dall'appellante principale, la quale sostiene che, con l'incasso dell'assegno, ha eseguito la sua prestazione di pagamento del saldo del prezzo, spettando solo al notaio il dovere di riversare la somma ai venditori previa verifica della cancellazione delle formalità pregiudizievoli (primo motivo) e che la somma non poteva essere consegnata senza la cancellazione dell'ipoteca, non essendo sufficiente la sua estinzione per mancata rinnovazione (secondo motivo).
La consegna al notaio della somma di denaro che serviva per pagare il saldo del prezzo e l'incarico di consegnarla ai venditori solo dopo la cancellazione delle formalità pregiudizievoli integra un deposito effettuato dal terzo adempiente, con l'accordo del debitore e dei creditori, allo scopo di garantire la conservazione della somma di denaro da parte del notaio fino al verificarsi della condizione di esigibilità del credito per il saldo del prezzo, allorquando il notaio depositario dovrà consegnarla ai venditori.
L'inquadramento giuridico della vicenda sostanziale consente di impostare le due questioni poste dai motivi di impugnazione, che consistono nello stabilire, preliminarmente, se i venditori hanno assolto al loro obbligo di cancellazione delle formalità pregiudizievoli che condizionava il versamento del saldo del prezzo
(secondo motivo) e, in caso positivo, se il rifiuto del notaio di consegnare la somma
6 ai venditori per l'opposizione della depositante e del debitore legittima i venditori a pretendere il pagamento direttamente dal terzo adempiente ( . Parte_1
Sul primo punto controverso, è pacifico che i due pignoramenti immobiliari sono stati cancellati e che residua solo l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo sulla quota di 1/3 di Si tratta, tuttavia, di Controparte_5 un'iscrizione risalente al 29.7.1993 che, come risulta dal certificato ipotecario relativo al periodo dal 1.4.1993 al 9.2.2017, non è stata rinnovata prima della scadenza del termine di venti anni e, pertanto, i suoi effetti sono cessati, a norma dell'art. 2847 c.c. Inoltre, una nuova iscrizione ipotecaria, che prende grado dalla nuova iscrizione, non può essere presa contro i terzi acquirenti dell'immobile ipotecato che hanno anteriormente trascritto il loro titolo (art. 2848 c.c.). Poiché la compravendita del 27.6.2013 è stata trascritta in data 26.7.2013, l'iscrizione ipotecaria del 1993 ha cessato i suoi effetti nei confronti dell'acquirente Parte_2
ed il creditore ipotecario non può più opporgli una nuova iscrizione.
[...]
Tant'è che in data 23.12.2015 l'acquirente ha anche rivenduto il bene a tale
[...]
. Persona_2
Se ne deduce che l'iscrizione ipotecaria del 29.7.1993 si è estinta tre giorni dopo la trascrizione della compravendita (in data 26.7.2013) e che, perciò, il diritto dei venditori alla riscossione della somma depositata presso il notaio è divenuto esigibile con la cancellazione dei due pignoramenti, avvenuta in data 4.5.2015. Di qui l'infondatezza del secondo motivo di appello.
Sul secondo punto controverso, l'accordo consacrato nell'atto pubblico, che configura un deposito in garanzia nei termini sopra indicati, comporta che il notaio depositario non può liberarsi restituendo la somma al depositante senza il consenso dei venditori (trattandosi di un deposito anche nell'interesse dei venditori, ex art. 1773 c.c.) e, viceversa, che non può liberarsi neppure consegnando la somma ai venditori senza il consenso della depositante e dell'acquirente. Ciò Parte_1 vuol dire che, a partire dal 4.5.2015, i venditori potevano pretendere la consegna della somma, ma il notaio depositante non poteva darvi esecuzione senza il consenso di , la quale si era, invece, opposta al pagamento, insieme Parte_1 al debitore . Controparte_6
Non può condividersi quanto sostiene l'appellante principale, secondo cui “i venditori avrebbero dovuto agire giudiziariamente nei confronti del notaio al fine di ottenere un provvedimento che gli ordinasse lo svincolo della somma nella sua Par disponibilità e non della sig.ra ”. L'opposizione manifestata da Parte_1
7 al notaio depositario ha impedito la consegna della somma ai Parte_1 venditori. Il notaio depositario, a cui non spettava dirimere il contrasto tra le parti sulla esigibilità della somma, non poteva fare altro che prendere atto dell'opposizione dell'acquirente e della madre e rifiutare la consegna ai venditori in attesa della soluzione della controversia. Dal canto loro, i venditori non potevano agire nei confronti del notaio per la condanna alla consegna della somma, in mancanza di una autorizzazione della depositante. Ciò esclude anche la possibilità di individuare nel notaio un litisconsorte facoltativo e, dunque, l'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c., eccepita dall'appellante.
Dunque, legittimamente i venditori hanno agito in giudizio per ottenere da
[...] il pagamento del saldo del prezzo che si era obbligata ad estinguere Parte_1 con la consegna della somma di denaro nelle mani del notaio. Né può sostenersi che per effetto della condanna al pagamento della somma contenuta nella sentenza impugnata, “la sig.ra dovrebbe pagare due volte la stessa Parte_1 somma”, dato che l'estinzione del debito per pagamento diretto ai venditori fa venir meno la ragione giustificativa della consegna della somma di denaro nelle mani del notaio e legittima la depositante ad ottenerne la restituzione dal depositario. Di qui l'infondatezza anche del primo motivo di appello.
In merito all'appello incidentale, va osservato che nel ricorso monitorio era stata chiesta l'ingiunzione di pagamento della somma di € 15.000,00 “oltre interessi dalla domanda, al tasso ex decr. l.vo n. 231/02”. Nella comparsa di risposta di primo grado i venditori avevano concluso per il rigetto dell'opposizione e, comunque, per la condanna di al pagamento della somma di € Parte_1
15.000,00 “oltre interessi moratori dall'istanza monitoria al soddisfo”, sostenendo che “il Tribunale ha solo applicato, su richiesta dei ricorrenti, l'art. 1284 c.c., secondo il quale “dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
Il giudice di primo grado ha, invece, riconosciuto gli interessi legali “dal sorgere del diritto, ovvero dal 29.7.2013”, senza motivare sul punto. Questa parte della sentenza deve essere riformata, in accoglimento dell'appello incidentale, poiché il riconoscimento di interessi legali prima della domanda giudiziale incorre nel vizio di ultrapetizione, mentre la misura degli interessi, a partire da tale momento, deve essere quella prevista dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, come richiesto dai venditori.
8 Stante il rigetto dell'appello principale della parte soccombente in primo grado e l'accoglimento di quello incidentale proposto dalla parte vittoriosa in primo grado in cui favore il giudice di primo grado ha emesso condanna alla rifusione delle spese di lite, occorre procedere al regolamento delle sole spese processuali di secondo grado, fermo restando il regolamento di primo grado, che non forma oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Cass., 29.10.2019, n. 27606; Cass.,
7.1.2004, n. 58). Il regolamento segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92, comma 2,
c.p.c., per la compensazione parziale o per intero, con conseguente condanna dell'appellante principale al rimborso delle spese e degli onorari di difesa in favore degli appellati, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147 (valore €
15.000,00). Su richiesta difensiva ex art. 93, comma 1, c.p.c., gli onorari non riscossi e le spese anticipate sono distratti in favore del difensore.
Il rigetto integrale dell'impugnazione principale comporta l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione (c.d. doppio contributo).
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 92/2025, così provvede:
1. rigetta l'appello principale;
2. accoglie l'appello incidentale e, in parziale riforma del capo 2) della sentenza di primo grado, sostituisce gli “interessi legali dal sorgere del diritto, ovvero dal
29.7.2013” con gli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. decorrenti dalla domanda giudiziale fino al soddisfo;
3. condanna al rimborso delle spese processuali del grado di Parte_1 appello in favore di , e Controparte_1 Controparte_2 [...]
, che liquida in € 43,00 per spese vive ed € 3.000,00 per onorari di CP_3 difesa, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge, con attribuzione al difensore antistatario, avv. Laura Senatore, per dichiarato anticipo.
Dà atto, a norma dell'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/02, della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento, da parte dell'appellante principale,
9 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Salerno lì 17/12/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Maria BALLETTI)
10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria BALLETTI Presidente dott.ssa Giuliana GIULIANO Consigliere dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 92 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] ); Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Elvira Mirra e Rosa Cristina Calella per procura allegata all'atto di appello;
- appellante -
E
, nato a [...] il [...] ); Controparte_1 C.F._2
nata a [...] il [...] ( ); Controparte_2 C.F._3
nato a [...] il [...] Controparte_3
( ); C.F._4 rappresentati e difesi dall'avv. Laura Senatore per procura in calce alla comparsa di risposta;
- appellanti incidentali -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 3796/2024, pubblicata il 17/07/2024.
FATTI DI CAUSA
L'ingiunzione e la sentenza di primo grado
Con contratto di compravendita del 27.6.2013 acquistò un Parte_2 appartamento in Salerno da , e Controparte_1 Controparte_2 CP_1
1 , quest'ultimo in rappresentanza di per il prezzo di € CP_3 CP_4
45.000,00. La somma di € 30.000,00 venne corrisposta con la consegna contestuale di tre assegni circolari. Per il saldo di € 15.000,00 venne emesso un assegno bancario tratto su c/c della Banca Popolare di Bari, fil. di Salerno, a firma di
[...]
madre dell'acquirente, “a titolo di adempimento del terzo ai sensi Parte_1 dell'art. 1411 c.c.”, e le parti pattuirono che l'assegno rimarrà in deposito presso il notaio, che provvederà a consegnarlo alla parte venditrice ad avvenuta cancellazione delle formalità ipotecarie iscritte sul bene contro Controparte_5
(una ipoteca giudiziale iscritta in data 29.7.1993 ai nn. 20477/1973 su decreto ingiuntivo del Tribunale di Salerno del 1.4.1993; un pignoramento immobiliare del
21.11.1994 nn. 30795/23815; un pignoramento immobiliare del 25.5.1995 nn.
14418/11346). L'art. 6 del contratto espressamente prevedeva che “la parte venditrice si impegna entro e non oltre la data del 31 maggio 2013 alla cancellazione delle dette formalità. All'avvenuta cancellazione e previa esibizione della dovuta documentazione la parte venditrice potrà ritirare la somma come sopra versata”.
Ciò premesso, , e , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 unico erede di chiesero al Tribunale di Salerno l'ingiunzione di CP_4 pagamento del saldo del prezzo della compravendita nei confronti dell'acquirente e di avendo essi provveduto alla Controparte_6 Parte_1 cancellazione dei pignoramenti, mentre l'ipoteca giudiziale doveva ritenersi estinta per il decorso del ventennio dalla sua iscrizione. Accogliendo il ricorso, con decreto n. 736/2017 del 23.2.2017 il Tribunale di Salerno ingiunse a Controparte_6
e a il pagamento, in solido tra loro, della somma di € 15.000,00 in Parte_1 favore dei ricorrenti, oltre interessi e rimborso di spese processuali.
All'esito del giudizio di opposizione proposto da la sentenza in Parte_1 oggetto revocò il decreto ingiuntivo n. 736/2017, in accoglimento della preliminare eccezione di inefficacia ex art. 644 c.p.c. (capo 1); accolse, nel merito, la domanda di , e e, per l'effetto, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 condannò al pagamento in loro favore dell'importo di € 15.000,00 Parte_1 oltre interessi legali dal 29.7.2013 (capo 2); condannò parte opponente al rimborso delle spese processuali, liquidate in € 2.700,00 per onorari, oltre spese di lite, rimborso forfettario, iva se dovuta e c.p.a. (capo 3).
Il giudice di primo grado espose che il decreto ingiuntivo, reso il 23.2.2017 e corretto con decreto del 26.4.2017, era stato notificato all'intimata il 19.5.2017, ben
2 oltre il termine di giorni 60 previsto dall'art. 64 c.p.c.; che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 132 /2014, convertito in legge n. 162 /2014, la domanda di pagamento avanzata in un procedimento di ingiunzione e/o in un giudizio di opposizione non è soggetta alla condizione di procedibilità dell'esperimento della negoziazione assistita obbligatoria;
che è infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'opponente, che ritiene sussistente l'obbligo in capo al notaio depositario, il quale avrebbe potuto disporne dell'assegno di € 15 mila solo su espresso ordine impartito dal depositante;
che, in merito all'eccezione di inadempimento per non aver provveduto alla cancellazione dell'ipoteca giudiziale, l'art. 2847 c.c. dispone che cessa l'efficacia dell'iscrizione dell'ipoteca se non è rinnovata prima della scadenza del termine di vent'anni; che, data per pacifica la distinzione tra cancellazione (che estingue l'ipoteca definitivamente) e la mancata rinnovazione (che non preclude al creditore ipotecario la facoltà di iscrivere nuovamente l'ipoteca, di grado successivo, pure dopo il decorso di venti anni), tuttavia nei rapporti con i terzi l'art. 2848 c.c. prevede espressamente che la nuova iscrizione non può essere presa contro i terzi acquirenti degli immobili ipotecati che hanno trascritto il loro titolo;
che, pertanto, il creditore, assistito dalla garanzia reale iscritta il 29.7.1993 ai nn. 20477/1973, se avesse mantenuto il suo credito, ancora oggi potrebbe rinnovare l'iscrizione dell'ipoteca, ma siffatta nuova iscrizione non sarebbe opponibile al terzo acquirente;
che appare,
a tal fine, derimente la documentata circostanza del successivo trasferimento del bene a terzi da parte dell'avente causa ( ) con atto pubblico del Parte_2
23.12.2015.
L'appello propone appello avverso la sentenza e, con un primo motivo di Parte_1 impugnazione, censura la sentenza nella parte in cui ha disatteso la sua eccezione di difetto di legittimazione passiva, avendo eseguito la propria prestazione di pagamento del saldo del prezzo.
Sostiene che, in base alle pattuizioni contrattuali, era stato conferito al notaio depositario della somma l'incarico di consegnarla alla parte venditrice ad avvenuta cancellazione delle formalità elencate, mentre nessuna pattuizione prevedeva in capo all'appellante di impartire espressamente un ordine al notaio o di dare una preventiva autorizzazione;
che è soltanto il notaio, per previsione contrattuale, che deve procedere alla verifica dell'avvenuta cancellazione delle formalità ipotecarie o del suo equivalente e disporre lo svincolo dell'importo depositato a titolo di prezzo;
3 che in mancanza di svincolo da parte del notaio, per effetto della mancata cancellazione dell'iscrizione di ipoteca giudiziale del 29.7.1993, i venditori avrebbero dovuto agire nei confronti del notaio al fine di ottenere un provvedimento che gli ordinasse lo svincolo della somma nella sua disponibilità e non della sig.ra che il prezzo della vendita è stato interamente versato, dato che Parte_1
l'importo di € 15.000,00 portato dall'assegno bancario è stato addebitato sul conto corrente dell'appellante il 2.7.2013, con valuta 27.6.2013, come risulta dall'estratto conto depositato;
che, per effetto della sentenza impugnata, dovrebbe pagare due volte la stessa somma;
che il notaio non può ritenersi legittimamente escusso come teste, stante la sua eccepita incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c., avendo un evidente interesse nel giudizio;
che subito dopo la pubblicazione della sentenza,
l'odierna appellante ha inviato il notaio, con e-mail del 31.7.2024 e con racc.ta a.r. del 1.08.2024, a procedere alla consegna della somma di € 15.000,00 a CP_1
, e , senza averne risposta.
[...] Controparte_2 Controparte_3
Il secondo motivo di appello verte sull'obbligo assunto dai venditori di provvedere alla cancellazione dell'ipoteca giudiziale.
Osserva l'appellante che, secondo le previsioni contrattuali, ricadeva sui venditori l'obbligo di procedere alla cancellazione dell'ipoteca giudiziale, tant'è che per la mancata cancellazione il notaio non ha consegnato la somma ricevuta in deposito, che ancora attualmente la detiene;
che le parti hanno subordinato lo svincolo delle somme (da parte del notaio) alla cancellazione di tutte le formalità elencate nell'art. 6 del contratto e non hanno previsto l'ipotesi della mancata rinnovazione o la estinzione della ipoteca;
che l'obbligazione assunta dal venditore di un immobile di cancellazione dell'ipoteca iscritta sul bene compravenduto non può ritenersi adempiuto con la mancata rinnovazione dell'iscrizione e la conseguente estinzione della (iscrizione della) ipoteca per prescrizione (art. 2847
c.c.), trattandosi di fatti diversi che spiegano effetti distinti, in quanto mentre la cancellazione dell'iscrizione toglie valore a quest'ultima, tal ché non si può procedere ad una nuova iscrizione, la mancata rinnovazione nel ventennio produce effetti più limitati, perché se il titolo sussiste, nonostante la sopravvenuta inefficacia dell'iscrizione, può procedersi ad una nuova iscrizione (Cass., 16.2.1994, n. 1505); che non avendo i venditori adempiuto alla specifica prestazione cui erano obbligati, nessuna pretesa possono accampare nei confronti della sig.ra che è Parte_1 persona comune, la quale non ha le cognizioni tecniche adeguate, potendo tutt'al più i venditori rivolgersi al notaio.
4 L'appellante conclude per la riforma della sentenza impugnata ed il rigetto della domanda proposta dagli attori, nonché la loro condanna al pagamento, in solido, delle spese processuali del doppio grado di giudizio, con attribuzione ai difensori antistatari.
La risposta degli appellati e l'appello incidentale
, e rispondono che la Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 somma ricevuta dal notaio integra la figura del deposito e, pertanto, questi avrebbe potuto disporne solo su espresso ordine del depositante;
che la testimonianza del notaio, dott. , ha confermato che fu proprio l'odierna appellante ad Persona_1 opporsi allo svincolo della somma in un incontro tenuto presso il suo studio;
che la mancata rinnovazione nel ventennio dell'iscrizione ipotecaria implica che, ai sensi dell'art. 2848, comma 2, c.c., la nuova iscrizione non può essere presa contro i terzi acquirenti degli immobili ipotecati che hanno trascritto il loro titolo;
che, pertanto, una nuova iscrizione non sarebbe opponibile all'acquirente della compravendita
, figlio della sig.ra ; che quest'ultimo ha rivenduto Parte_2 Parte_1
l'immobile ed il compratore ha potuto anche iscrivere ipoteca sul bene in oggetto a favore della banca che ha finanziato il suo acquisto, proprio perché il rinnovo del tutto teorico dell'ipoteca contro i sig.ri non sarebbe stato opponibile alla CP_1 acquirente.
I medesimi propongono appello incidentale per il riconoscimento, sulla somma dovuta, degli interessi moratori ai sensi del quarto comma dell'art. 1284 c.c., come richiesto nel ricorso monitorio, anziché nella misura degli interessi legali previsti nella sentenza, di cui al primo comma.
Concludono per l'accoglimento del gravame incidentale e la condanna di
[...]
al pagamento sulla somma di € 15.000,00 degli interessi ex art. 1284, Parte_1 comma 4, c.c.; vinte le spese della presente fase, con attribuzione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Dai documenti prodotti risulta che in data 27.6.2013, contestualmente alla stipula dell'atto pubblico di compravendita dell'immobile, la madre dell'acquirente (
[...]
consegnò al notaio, dott. , un assegno bancario di € Parte_1 Persona_1
15.000,00 (n. 21081912-07) tratto sul conto corrente n. 112-1000023 presso la
Banca Popolare di Bari, filiale di Salerno, all'ordine del medesimo. Le parti stabilirono nell'atto pubblico che l'assegno veniva consegnato “a titolo di adempimento del terzo ai sensi dell'art. 1411 c.c.” e che “la somma rimarrà depositata presso me Notaio che provvederò a consegnarla alla parte venditrice ad
5 avvenuta cancellazione delle formalità ipotecarie di cui in appresso”. L'estratto del conto corrente contiene l'annotazione dell'operazione di incasso dell'assegno in data 2.7.2013, con valuta di addebito del suo importo in data 27.6.2013.
Il notaio, sentito come teste all'udienza del 14.2.2022, ha confermato che ha ancora il deposito della somma e ha risposto affermativamente alla domanda formulata nel capitolo n. 2) (“vero che la sig.ra si recò con il figlio dal Parte_1 dr. mezz'ora prima dell'orario fissato e gli manifestò la ferma volontà di non Per_1 svincolare la somma, a causa della mancata cancellazione dell'ipoteca ?”).
Da questi elementi di prova si ricava che l'incarico conferito al notaio non era quello di conservare in deposito l'assegno di € 15.000,00 che gli veniva consegnato, ma quello di riscuotere l'assegno e di conservare la somma riscossa per versarla ai venditori dopo la cancellazione delle formalità pregiudizievoli. In esecuzione dell'incarico, il notaio riscosse l'assegno e conservò in deposito la somma, ma non la consegnò ai venditori per l'opposizione dell'acquirente e della madre, che giustificarono il loro rifiuto per il fatto che l'ipoteca giudiziale non era stata ancora cancellata.
Da questa ricostruzione fattuale occorre trarre le implicazioni giuridiche in relazione alle censure svolte dall'appellante principale, la quale sostiene che, con l'incasso dell'assegno, ha eseguito la sua prestazione di pagamento del saldo del prezzo, spettando solo al notaio il dovere di riversare la somma ai venditori previa verifica della cancellazione delle formalità pregiudizievoli (primo motivo) e che la somma non poteva essere consegnata senza la cancellazione dell'ipoteca, non essendo sufficiente la sua estinzione per mancata rinnovazione (secondo motivo).
La consegna al notaio della somma di denaro che serviva per pagare il saldo del prezzo e l'incarico di consegnarla ai venditori solo dopo la cancellazione delle formalità pregiudizievoli integra un deposito effettuato dal terzo adempiente, con l'accordo del debitore e dei creditori, allo scopo di garantire la conservazione della somma di denaro da parte del notaio fino al verificarsi della condizione di esigibilità del credito per il saldo del prezzo, allorquando il notaio depositario dovrà consegnarla ai venditori.
L'inquadramento giuridico della vicenda sostanziale consente di impostare le due questioni poste dai motivi di impugnazione, che consistono nello stabilire, preliminarmente, se i venditori hanno assolto al loro obbligo di cancellazione delle formalità pregiudizievoli che condizionava il versamento del saldo del prezzo
(secondo motivo) e, in caso positivo, se il rifiuto del notaio di consegnare la somma
6 ai venditori per l'opposizione della depositante e del debitore legittima i venditori a pretendere il pagamento direttamente dal terzo adempiente ( . Parte_1
Sul primo punto controverso, è pacifico che i due pignoramenti immobiliari sono stati cancellati e che residua solo l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo sulla quota di 1/3 di Si tratta, tuttavia, di Controparte_5 un'iscrizione risalente al 29.7.1993 che, come risulta dal certificato ipotecario relativo al periodo dal 1.4.1993 al 9.2.2017, non è stata rinnovata prima della scadenza del termine di venti anni e, pertanto, i suoi effetti sono cessati, a norma dell'art. 2847 c.c. Inoltre, una nuova iscrizione ipotecaria, che prende grado dalla nuova iscrizione, non può essere presa contro i terzi acquirenti dell'immobile ipotecato che hanno anteriormente trascritto il loro titolo (art. 2848 c.c.). Poiché la compravendita del 27.6.2013 è stata trascritta in data 26.7.2013, l'iscrizione ipotecaria del 1993 ha cessato i suoi effetti nei confronti dell'acquirente Parte_2
ed il creditore ipotecario non può più opporgli una nuova iscrizione.
[...]
Tant'è che in data 23.12.2015 l'acquirente ha anche rivenduto il bene a tale
[...]
. Persona_2
Se ne deduce che l'iscrizione ipotecaria del 29.7.1993 si è estinta tre giorni dopo la trascrizione della compravendita (in data 26.7.2013) e che, perciò, il diritto dei venditori alla riscossione della somma depositata presso il notaio è divenuto esigibile con la cancellazione dei due pignoramenti, avvenuta in data 4.5.2015. Di qui l'infondatezza del secondo motivo di appello.
Sul secondo punto controverso, l'accordo consacrato nell'atto pubblico, che configura un deposito in garanzia nei termini sopra indicati, comporta che il notaio depositario non può liberarsi restituendo la somma al depositante senza il consenso dei venditori (trattandosi di un deposito anche nell'interesse dei venditori, ex art. 1773 c.c.) e, viceversa, che non può liberarsi neppure consegnando la somma ai venditori senza il consenso della depositante e dell'acquirente. Ciò Parte_1 vuol dire che, a partire dal 4.5.2015, i venditori potevano pretendere la consegna della somma, ma il notaio depositante non poteva darvi esecuzione senza il consenso di , la quale si era, invece, opposta al pagamento, insieme Parte_1 al debitore . Controparte_6
Non può condividersi quanto sostiene l'appellante principale, secondo cui “i venditori avrebbero dovuto agire giudiziariamente nei confronti del notaio al fine di ottenere un provvedimento che gli ordinasse lo svincolo della somma nella sua Par disponibilità e non della sig.ra ”. L'opposizione manifestata da Parte_1
7 al notaio depositario ha impedito la consegna della somma ai Parte_1 venditori. Il notaio depositario, a cui non spettava dirimere il contrasto tra le parti sulla esigibilità della somma, non poteva fare altro che prendere atto dell'opposizione dell'acquirente e della madre e rifiutare la consegna ai venditori in attesa della soluzione della controversia. Dal canto loro, i venditori non potevano agire nei confronti del notaio per la condanna alla consegna della somma, in mancanza di una autorizzazione della depositante. Ciò esclude anche la possibilità di individuare nel notaio un litisconsorte facoltativo e, dunque, l'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c., eccepita dall'appellante.
Dunque, legittimamente i venditori hanno agito in giudizio per ottenere da
[...] il pagamento del saldo del prezzo che si era obbligata ad estinguere Parte_1 con la consegna della somma di denaro nelle mani del notaio. Né può sostenersi che per effetto della condanna al pagamento della somma contenuta nella sentenza impugnata, “la sig.ra dovrebbe pagare due volte la stessa Parte_1 somma”, dato che l'estinzione del debito per pagamento diretto ai venditori fa venir meno la ragione giustificativa della consegna della somma di denaro nelle mani del notaio e legittima la depositante ad ottenerne la restituzione dal depositario. Di qui l'infondatezza anche del primo motivo di appello.
In merito all'appello incidentale, va osservato che nel ricorso monitorio era stata chiesta l'ingiunzione di pagamento della somma di € 15.000,00 “oltre interessi dalla domanda, al tasso ex decr. l.vo n. 231/02”. Nella comparsa di risposta di primo grado i venditori avevano concluso per il rigetto dell'opposizione e, comunque, per la condanna di al pagamento della somma di € Parte_1
15.000,00 “oltre interessi moratori dall'istanza monitoria al soddisfo”, sostenendo che “il Tribunale ha solo applicato, su richiesta dei ricorrenti, l'art. 1284 c.c., secondo il quale “dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
Il giudice di primo grado ha, invece, riconosciuto gli interessi legali “dal sorgere del diritto, ovvero dal 29.7.2013”, senza motivare sul punto. Questa parte della sentenza deve essere riformata, in accoglimento dell'appello incidentale, poiché il riconoscimento di interessi legali prima della domanda giudiziale incorre nel vizio di ultrapetizione, mentre la misura degli interessi, a partire da tale momento, deve essere quella prevista dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, come richiesto dai venditori.
8 Stante il rigetto dell'appello principale della parte soccombente in primo grado e l'accoglimento di quello incidentale proposto dalla parte vittoriosa in primo grado in cui favore il giudice di primo grado ha emesso condanna alla rifusione delle spese di lite, occorre procedere al regolamento delle sole spese processuali di secondo grado, fermo restando il regolamento di primo grado, che non forma oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Cass., 29.10.2019, n. 27606; Cass.,
7.1.2004, n. 58). Il regolamento segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92, comma 2,
c.p.c., per la compensazione parziale o per intero, con conseguente condanna dell'appellante principale al rimborso delle spese e degli onorari di difesa in favore degli appellati, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147 (valore €
15.000,00). Su richiesta difensiva ex art. 93, comma 1, c.p.c., gli onorari non riscossi e le spese anticipate sono distratti in favore del difensore.
Il rigetto integrale dell'impugnazione principale comporta l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione (c.d. doppio contributo).
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 92/2025, così provvede:
1. rigetta l'appello principale;
2. accoglie l'appello incidentale e, in parziale riforma del capo 2) della sentenza di primo grado, sostituisce gli “interessi legali dal sorgere del diritto, ovvero dal
29.7.2013” con gli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. decorrenti dalla domanda giudiziale fino al soddisfo;
3. condanna al rimborso delle spese processuali del grado di Parte_1 appello in favore di , e Controparte_1 Controparte_2 [...]
, che liquida in € 43,00 per spese vive ed € 3.000,00 per onorari di CP_3 difesa, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge, con attribuzione al difensore antistatario, avv. Laura Senatore, per dichiarato anticipo.
Dà atto, a norma dell'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/02, della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento, da parte dell'appellante principale,
9 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Salerno lì 17/12/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Maria BALLETTI)
10