CASS
Sentenza 2 febbraio 2024
Sentenza 2 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/02/2024, n. 4848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4848 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EO TO DO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/07/2023 del TRIB. LIBERTA di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
lette/sentite le conclusioni del PG PAOLA MASTROBERARDINO Il Proc. Gen. conclude per il rigetto udito il difensore L'avv. GIUSEPPE BELCASTRO insiste nell'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 4848 Anno 2024 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 12/01/2024 Ritenuto in fatto OM AN AR, col ministero del difensore di fiducia, ha promosso ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria in funzione di giudice del riesame del 20 luglio 2023, che ha rigettato l'appello ex art. 310 cod. proc. pen. da lui formalizzato contro l'ordinanza della Corte d'appello di Reggio Calabria di applicazione congiunta a suo carico, a norma dell'art. 307 comma 1 cod. proc. pen., delle misure cautelari dell'obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria e dell'obbligo di dimora con divieto di allontanarsi dall'abitazione nelle ore notturne. Tale ultimo provvedimento, adottato su richiesta del Procuratore Generale, è stato emesso contestualmente a quello di scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare a seguito di sentenza di annullamento con rinvio pronunciata dalla Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso proposto dall'imputato contro una prima sentenza di condanna di secondo grado, confermativa di quella del primo giudice, in ordine ai delitti di cui agli artt. 416 bis cod. pen. - per aver partecipato all'associazione mafiosa della locale di 'ndrangheta di Portigliola - e 3, lett. b) e c) e 4 della L. n. 146/2006. 1.E' stato dedotto un unico motivo di ricorso, poggiato sui vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., perché il Tribunale del riesame avrebbe omesso di confrontarsi con le ragioni del gravame a riguardo dell'insussistenza delle esigenze cautelari, la cui verifica in concreto è pretesa dall'art. 307 cod. proc. pen. e non può essere surrogata dal mero richiamo alle esigenze cautelari illustrate dal provvedimento originario, tanto più nel caso in esame, nel quale è intervenuta, nel giudizio di merito, la sentenza di annullamento della Corte di Cassazione con rinvio al giudice di appello proprio a riguardo della registrata insufficienza degli elementi di prova della partecipazione del ricorrente al sodalizio mafioso;
ed analoga carenza motivazionale sarebbe riscontrabile con riferimento alla scelta di applicare cumulativamente le misure coercitive. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.In tema di applicazione di altre misure cautelari nei confronti dell'indagato scarcerato per decorrenza dei termini, l'inciso contenuto nell'art. 307, comma 1, cod. proc. pen., che consente l'adozione di misure sostitutive "solo se sussistono le ragioni che avevano determinato la custodia cautelare", va interpretato nel senso di ricomprendere tanto l'ipotesi della permanenza, in tutto o in parte, delle originarie esigenze cautelari, quanto quella della sopravvenienza di nuove esigenze, intervenute alla stessa data della scarcerazione o anche in epoca successiva (Cass. sez.3, n. 16053 del 26/02/2019, Di Cristina, Rv. 275398; sez. 6, n. 26458 del 12/03/2014, Riva, Rv. 259975; sez.6, n. 20897 del 10/04/2002, Domingo, Rv. 222034). L'art. 307 comma 1 c.p.p., prima delle modifiche apportate con il D. L. n. 341 del 2000, convertito nelle Legge n. 4 del 2001, faceva riferimento alla "permanenza" delle ragioni giustificative della custodia cautelare, ma la diversa formulazione, sostituendo il concetto di "permanenza" con quello più ampio di "sussistenza", deve essere interpretata in ottica estensiva, ovvero riferita alla cristallizzazione di una situazione di fatto che in ogni caso imponga, al pari di quella iniziale, una tutela cautelare, sia pure ex lege suscettibile di essere garantita, stante la scadenza del termine della custodia, con misure attenuate, e tanto nel caso della persistenza, all'atto della scarcerazione, delle esigenze originarie, quanto nel caso in cui siano sopraggiunte esigenze ulteriori, intervenute coevemente o successivamente (sez.3, n. 42359 del 11/07/2013, P., Rv. 256853). Il provvedimento impugnato, con argomentazioni congrue, rispettose dei consolidati canoni interpretativi della giurisprudenza ed immuni da consentite critiche in sede di giudizio di Cassazione (cfr., per il principio generale espresso sui limiti del controllo di legittimità sui provvedimenti de libertate, Sez. 6, sent. n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli ed altro, Rv. 201840), ha richiamato, in primo luogo, la ricorrenza delle esigenze cautelari sottese all'emanazione dell'ordinanza custodiale genetica in virtù del principio di "doppia presunzione", di cui una, "assoluta", in relazione al parametro dell'adeguatezza dell'adozione della misura infrannuraria per i soggetti gravemente indiziati del delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., che non può essere di per sè intaccato dalla sentenza di annullamento con rinvio pronunziata dalla Corte di Cassazione nel giudizio principale (nel caso di specie per vizio di motivazione), ai sensi del disposto combinato degli artt. 624 bis,626 e 303 comma 2 cod. proc. pen. (cfr. sez. 2, n. 13953 del 21/02/2020, Iacopetta, Rv. 279146, secondo cui "all'annullamento da parte della Cassazione della sentenza di appello non consegue automaticamente la cessazione della misura cautelare in atto, dovendosi interpretare l'art. 624-bis cod. proc. pen. nel senso che detta cessazione va ordinata dalla Corte solo nei confronti delle misure cautelari emesse nel corso del giudizio di appello e nell'ipotesi che l'annullamento della sentenza di appello venga disposto senza rinvio"); e affrontato, in secondo luogo, il profilo più direttamente riguardante l'oggetto dell'impugnazione, puntualizzando che il regime coercitivo personale attualmente imposto al prevenuto è il prodotto della rilevata scadenza dei termini massimi di custodia cautelare di cui all'art. 307 commi 1 e 1 bis cod. proc. pen. ed esprime, pertanto, il risultato della valutazione di persistenza del quadro delle esigenze cautelari. Il motivo di ricorso, pertanto, è manifestamente infondato. 2.Quanto, poi, al preteso vulnus del tessuto della motivazione con precipuo riferimento all'applicazione congiunta delle misure cautelari di cui agli artt. 282 e 283 cod. proc. pen., devono essere parimenti apprezzate l'assoluta genericità del rilievo difensivo e, comunque, la sua manifesta infondatezza, vuoi perché il dato testuale dell'art. 307 comma 1 bis cod. proc. 2 pen. prevede che, in caso di adozione dei provvedimenti impositivi di misure cautelari concomitanti alla scarcerazione per decorrenza dei termini "qualora si proceda per taluno dei reati indicati nell'art. 407 comma 2 lett. a) - tra cui figura quello dell'art. 416 bis cod. pen. - il giudice dispone le misure cautelari indicate dagli artt. 281,282 e 283 anche cumulativamente"; vuoi perché - a proposito dell'irrogazione cumulativa "delle misure indicate dagli artt. 282 e 283 nella forma aggravata di cui al comma IV c.p.p.", contestata con il motivo di ricorso - non è indifferente ricordare, in linea di principio generale, che con la L. n. 47 del 2015 è stato introdotto l'istituto dell'applicazione "congiunta" delle misure cautelari personali persino al momento dell'emissione del provvedimento genetico - con la modifica dell'art. 275 comma 3 primo alinea cod. proc. pen. - e la ratio dell'innovazione normativa è quella di evitare, proprio in un'ottica di proporzione e graduazione ed in una prospettiva di favor rei, l'applicazione di una misura restrittiva più afflittiva quando il giudice ritenga che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte da più misure meno cogenti e di minor impatto per la libertà personale dell'imputato o dell'indagato; vuoi infine perché l'ordinanza oggetto di censura, nel rimarcare l'intervenuta condanna del ricorrente, in primo grado, per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e l'insussistenza di segnali di allontanamento dal contesto criminale, ha dato conto, con proposizioni razionali ed esaustive, coerenti con l'intenzione del legislatore, dell'idoneità dell'opzione cautelare adottata dalla Corte d'appello e tradotta nella comunque più blanda limitazione della libertà personale dell'imputato. 3.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
lette/sentite le conclusioni del PG PAOLA MASTROBERARDINO Il Proc. Gen. conclude per il rigetto udito il difensore L'avv. GIUSEPPE BELCASTRO insiste nell'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 4848 Anno 2024 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 12/01/2024 Ritenuto in fatto OM AN AR, col ministero del difensore di fiducia, ha promosso ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria in funzione di giudice del riesame del 20 luglio 2023, che ha rigettato l'appello ex art. 310 cod. proc. pen. da lui formalizzato contro l'ordinanza della Corte d'appello di Reggio Calabria di applicazione congiunta a suo carico, a norma dell'art. 307 comma 1 cod. proc. pen., delle misure cautelari dell'obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria e dell'obbligo di dimora con divieto di allontanarsi dall'abitazione nelle ore notturne. Tale ultimo provvedimento, adottato su richiesta del Procuratore Generale, è stato emesso contestualmente a quello di scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare a seguito di sentenza di annullamento con rinvio pronunciata dalla Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso proposto dall'imputato contro una prima sentenza di condanna di secondo grado, confermativa di quella del primo giudice, in ordine ai delitti di cui agli artt. 416 bis cod. pen. - per aver partecipato all'associazione mafiosa della locale di 'ndrangheta di Portigliola - e 3, lett. b) e c) e 4 della L. n. 146/2006. 1.E' stato dedotto un unico motivo di ricorso, poggiato sui vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., perché il Tribunale del riesame avrebbe omesso di confrontarsi con le ragioni del gravame a riguardo dell'insussistenza delle esigenze cautelari, la cui verifica in concreto è pretesa dall'art. 307 cod. proc. pen. e non può essere surrogata dal mero richiamo alle esigenze cautelari illustrate dal provvedimento originario, tanto più nel caso in esame, nel quale è intervenuta, nel giudizio di merito, la sentenza di annullamento della Corte di Cassazione con rinvio al giudice di appello proprio a riguardo della registrata insufficienza degli elementi di prova della partecipazione del ricorrente al sodalizio mafioso;
ed analoga carenza motivazionale sarebbe riscontrabile con riferimento alla scelta di applicare cumulativamente le misure coercitive. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.In tema di applicazione di altre misure cautelari nei confronti dell'indagato scarcerato per decorrenza dei termini, l'inciso contenuto nell'art. 307, comma 1, cod. proc. pen., che consente l'adozione di misure sostitutive "solo se sussistono le ragioni che avevano determinato la custodia cautelare", va interpretato nel senso di ricomprendere tanto l'ipotesi della permanenza, in tutto o in parte, delle originarie esigenze cautelari, quanto quella della sopravvenienza di nuove esigenze, intervenute alla stessa data della scarcerazione o anche in epoca successiva (Cass. sez.3, n. 16053 del 26/02/2019, Di Cristina, Rv. 275398; sez. 6, n. 26458 del 12/03/2014, Riva, Rv. 259975; sez.6, n. 20897 del 10/04/2002, Domingo, Rv. 222034). L'art. 307 comma 1 c.p.p., prima delle modifiche apportate con il D. L. n. 341 del 2000, convertito nelle Legge n. 4 del 2001, faceva riferimento alla "permanenza" delle ragioni giustificative della custodia cautelare, ma la diversa formulazione, sostituendo il concetto di "permanenza" con quello più ampio di "sussistenza", deve essere interpretata in ottica estensiva, ovvero riferita alla cristallizzazione di una situazione di fatto che in ogni caso imponga, al pari di quella iniziale, una tutela cautelare, sia pure ex lege suscettibile di essere garantita, stante la scadenza del termine della custodia, con misure attenuate, e tanto nel caso della persistenza, all'atto della scarcerazione, delle esigenze originarie, quanto nel caso in cui siano sopraggiunte esigenze ulteriori, intervenute coevemente o successivamente (sez.3, n. 42359 del 11/07/2013, P., Rv. 256853). Il provvedimento impugnato, con argomentazioni congrue, rispettose dei consolidati canoni interpretativi della giurisprudenza ed immuni da consentite critiche in sede di giudizio di Cassazione (cfr., per il principio generale espresso sui limiti del controllo di legittimità sui provvedimenti de libertate, Sez. 6, sent. n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli ed altro, Rv. 201840), ha richiamato, in primo luogo, la ricorrenza delle esigenze cautelari sottese all'emanazione dell'ordinanza custodiale genetica in virtù del principio di "doppia presunzione", di cui una, "assoluta", in relazione al parametro dell'adeguatezza dell'adozione della misura infrannuraria per i soggetti gravemente indiziati del delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., che non può essere di per sè intaccato dalla sentenza di annullamento con rinvio pronunziata dalla Corte di Cassazione nel giudizio principale (nel caso di specie per vizio di motivazione), ai sensi del disposto combinato degli artt. 624 bis,626 e 303 comma 2 cod. proc. pen. (cfr. sez. 2, n. 13953 del 21/02/2020, Iacopetta, Rv. 279146, secondo cui "all'annullamento da parte della Cassazione della sentenza di appello non consegue automaticamente la cessazione della misura cautelare in atto, dovendosi interpretare l'art. 624-bis cod. proc. pen. nel senso che detta cessazione va ordinata dalla Corte solo nei confronti delle misure cautelari emesse nel corso del giudizio di appello e nell'ipotesi che l'annullamento della sentenza di appello venga disposto senza rinvio"); e affrontato, in secondo luogo, il profilo più direttamente riguardante l'oggetto dell'impugnazione, puntualizzando che il regime coercitivo personale attualmente imposto al prevenuto è il prodotto della rilevata scadenza dei termini massimi di custodia cautelare di cui all'art. 307 commi 1 e 1 bis cod. proc. pen. ed esprime, pertanto, il risultato della valutazione di persistenza del quadro delle esigenze cautelari. Il motivo di ricorso, pertanto, è manifestamente infondato. 2.Quanto, poi, al preteso vulnus del tessuto della motivazione con precipuo riferimento all'applicazione congiunta delle misure cautelari di cui agli artt. 282 e 283 cod. proc. pen., devono essere parimenti apprezzate l'assoluta genericità del rilievo difensivo e, comunque, la sua manifesta infondatezza, vuoi perché il dato testuale dell'art. 307 comma 1 bis cod. proc. 2 pen. prevede che, in caso di adozione dei provvedimenti impositivi di misure cautelari concomitanti alla scarcerazione per decorrenza dei termini "qualora si proceda per taluno dei reati indicati nell'art. 407 comma 2 lett. a) - tra cui figura quello dell'art. 416 bis cod. pen. - il giudice dispone le misure cautelari indicate dagli artt. 281,282 e 283 anche cumulativamente"; vuoi perché - a proposito dell'irrogazione cumulativa "delle misure indicate dagli artt. 282 e 283 nella forma aggravata di cui al comma IV c.p.p.", contestata con il motivo di ricorso - non è indifferente ricordare, in linea di principio generale, che con la L. n. 47 del 2015 è stato introdotto l'istituto dell'applicazione "congiunta" delle misure cautelari personali persino al momento dell'emissione del provvedimento genetico - con la modifica dell'art. 275 comma 3 primo alinea cod. proc. pen. - e la ratio dell'innovazione normativa è quella di evitare, proprio in un'ottica di proporzione e graduazione ed in una prospettiva di favor rei, l'applicazione di una misura restrittiva più afflittiva quando il giudice ritenga che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte da più misure meno cogenti e di minor impatto per la libertà personale dell'imputato o dell'indagato; vuoi infine perché l'ordinanza oggetto di censura, nel rimarcare l'intervenuta condanna del ricorrente, in primo grado, per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e l'insussistenza di segnali di allontanamento dal contesto criminale, ha dato conto, con proposizioni razionali ed esaustive, coerenti con l'intenzione del legislatore, dell'idoneità dell'opzione cautelare adottata dalla Corte d'appello e tradotta nella comunque più blanda limitazione della libertà personale dell'imputato. 3.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.