Decreto cautelare 4 aprile 2025
Ordinanza collegiale 18 giugno 2025
Sentenza breve 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 19/06/2025, n. 2355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2355 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 02355/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01102/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1102 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto PA OC NL, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Giambelluca e Andrea Letizia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, in relazione alla procedura CIG A065146E92, A06514A1E3, A06514D45C, A0651506D5;
contro
Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Paola Padoan e Marsid Torba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di PA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Piero Zoppolato e Alessandro Airoldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del primo difensore in Milano, via Paleocapa, n. 1;
nei confronti
AT OC Società Cooperativa Sociale, IL BE S.r.l., Consorzio Italian Medical Group Service, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
a) della nota Prot. n. 14388 / 2025 del 18 febbraio 2024, con la quale è stata disposta dall'ASST di PA, nei confronti di PA OC NL, la non ammissione "per i Lotti nn. 7-8-9, [...] al prosieguo della procedura di gara in oggetto", trasmessa all’esponente a mezzo pec in data 19 febbraio 2024;
b) della nota ASST PAVIA Prot. 8880 /2025 del 31 gennaio 2025;
c) della nota ASST PAVIA del 7 gennaio 2025;
d) della nota Prot. 93147 / 2024 del 30 dicembre 2024;
e) in parte qua, della Lettera di Invito _ Sistema dinamico di acquisizione avente ad oggetto l’affidamento del servizio di trasporto sanitario semplice di soggetti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico (aria_2021_122): appalto specifico suddiviso in lotti per il servizio di trasporto di soggetti afferenti ad ASST PA;
f) di ogni altro atto, presupposto, connesso, e/o consequenziale, ivi compreso l'eventuale provvedimento di aggiudicazione provvisoria e/o definitiva che sia nel frattempo intervenuto e del quale si domanda, sin d’ora, la declaratoria di inefficacia ex artt.121 e 122 c.p.a.;
- con riserva di agire separatamente per il risarcimento in forma specifica e solo in via subordinata in forma equivalente, ai sensi e nei termini di cui all’art. 30, comma 5 c.p.a.
B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 15.5.2025 :
g) del provveduto di aggiudicazione definitiva dei lotti nn. 6-7-8-9, mediante deliberazione n. 329 dell’8.4.2025, conosciuta il 10.4.2025;
h) della nota prot. 1.6.3. di comunicazione dell’aggiudicazione definitiva inviata in data 10.4.2025;
i) della deliberazione n. 401 del 29.4.2025 nella parte in cui non ha dichiarato la decadenza dall’aggiudicazione dei lotti nn. 7, 8 e 9 della Italian Medical Group e non ha disposto la conseguente assegnazione alla ricorrente anche dei lotti nn. 7, 8 e 9, previa esclusione anche della IL BE per le medesime motivazioni che ne hanno comportato la decadenza dal lotto 6, nonché - limitatamente ai lotti nn. 8 e 9 - di AT OC Società Cooperativa Sociale;
l) della nota prot. 1.6.3. di comunicazione della delibera n. 401/2025 inviata in data 30.4.2025;
m) della nota, priva di protocollo, datata 6.5.2025, di sospensione dell’efficacia della deliberazione n. 401/2025 del 29.4.2025;
n) della nota, priva di protocollo, datata 7.5.2025 e pervenuta a mezzo PEC in pari data, di parziale diniego dell’accesso agli atti amministrativi relativi ai lotti nn. 7, 8 e 9;
o) di ogni altro atto, presupposto, connesso, e/o consequenziale, ivi compreso l'eventuale provvedimento di aggiudicazione provvisoria e/o definitiva che sia nel frattempo intervenuto con richiesta di declaratoria di inefficacia ex artt.121 e 122 c.p.a.;
- con riserva di agire separatamente per il risarcimento in forma specifica e solo in via subordinata in forma equivalente, ai sensi e nei termini di cui all’art. 30, comma 5, c.p.a.,
e per il riconoscimento del diritto all’accesso agli atti amministrativi richiesti in data 14.4.2025.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) e dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di PA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 la dott.ssa Valentina Caccamo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con delibera n. 1068 del 20.11.2024, l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di PA (di seguito solo “ASST di PA”) ha indetto un “ appalto specifico, ai sensi dell’art.55 D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di trasporto sanitario semplice di soggetti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico in carico ad ASST PA, di cui allo SDA Aria_2021_122 – suddiviso in 9 lotti ”, per un importo complessivo a base d’asta pari ad euro 3.151.713,88.
2. Alla procedura ha preso parte anche l’odierna ricorrente PA OC NL (di seguito solo “PA OC”) presentando offerta per i lotti n. 6, 7, 8 e 9 e venendo successivamente esclusa dal prosieguo della gara – tranne che per il lotto 6 – con provvedimento del 31.12.2024, in quanto, secondo la stazione appaltante, non avrebbe fornito prova di un’adeguata garanzia provvisoria per i restanti lotti con data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, in violazione di quanto richiesto dall’art. 9.1.4 della Lettera di invito.
3. In data 21.01.2025, la stessa ha presentato istanza di annullamento in autotutela del succitato provvedimento di esclusione, respinta con provvedimento del 18.02.2025.
4. Avverso la disposta esclusione è insorta la ricorrente a mezzo del gravame introduttivo, evidenziando di avere correttamente prestato una valida garanzia a valersi per tutti i lotti per i quali ha preso parte alla procedura e, comunque, di aver successivamente sostituito l’originaria garanzia con quattro distinte polizze fideiussorie, una per ciascun lotto, sulla base delle indicazioni fornite dalla stazione appaltante in sede di soccorso istruttorio e senza soluzione di continuità con la garanzia precedente.
5. Con ricorso per motivi aggiunti depositato il 15.05.2025, la ricorrente ha impugnato, inter alia , la deliberazione n. 329 dell’8.4.2025 di aggiudicazione dell’appalto a favore di IL BE (lotti 6, 8 e 9), MG (lotti 7 e 13) e AT OC (lotto 14), nonché la deliberazione n. 401 del 29.4.2025 nella parte in cui non ha dichiarato la decadenza dall’aggiudicazione a favore di IGM dei lotti nn. 7, 8 e 9 con conseguente assegnazione a essa stessa anche di questi ultimi.
6. Inoltre, nella medesima sede ha impugnato con istanza incidentale ex art. 116, comma 2 c.p.a. la nota del 7.5.2025 di parziale diniego dell’accesso agli atti amministrativi con riferimento ai lotti nn. 7, 8 e 9, chiedendo altresì l’accertamento del proprio diritto a ottenere visione e copia dei documenti richiesti come da istanza presentata in data 14.4.2025; la domanda ex art. 116 c.p.a. è stata decisa con ordinanza collegiale n. 2336/2025 di questa Sezione.
7. Si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza - AREU e l’ASST di PA.
8. Alla camera di consiglio del 18.06.2025 fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, le parti hanno dato atto della cessazione della materia del contendere, con accordo sulla compensazione delle spese di lite, e il ricorso è stato trattenuto in decisione previo avviso della possibilità di definizione della controversia con sentenza in forma semplificata.
9. Rileva il Collegio che sussistono i presupposti per definire la causa ex art. 60 c.p.a. a fronte della dichiarazione resa in udienza dalle parti.
10. Ciò posto, va evidenziato che la sentenza di cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a. “ definisce la controversia nel merito, accertando la pretesa dedotta in giudizio, allorquando si sia determinata una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell'interesse azionato. Detta pronuncia presuppone, pertanto, che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno e irretrattabile il diritto o l'interesse legittimo esercitato, mentre la dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse segue al verificarsi di una situazione di fatto o di diritto, nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, di carattere non satisfattivo ma tale da rendere comunque inutile l'annullamento dell'atto impugnato (cfr., ex multis, Cons. Stato, II, 23-09-2022, n. 8176; id., V, 10-01-2023, n. 302) ” (cfr. TAR Lombardia, Milano, Sez. V, 4.01.2024, n.32).
10. Sulla base della mera dichiarazione di cessazione della materia del contendere effettuata in udienza non è tuttavia possibile stabilire se la parte ricorrente ha effettivamente ottenuto il riconoscimento della pretesa vantata in giudizio e, dunque, il bene della vita per la quale ha presentato l’odierna istanza di accesso.
11. Ciononostante, la dichiarazione della ricorrente assume inequivocabilmente valenza di manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito della causa.
12. Conseguentemente, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese di lite tra le parti in considerazione dell’accordo raggiunto dalle stesse sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente
Antonio De Vita, Consigliere
Valentina Caccamo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valentina Caccamo | Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO