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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 02/12/2025, n. 2315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2315 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA Sezione Lavoro
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, letti gli atti e le note depositate dalla parte ricorrente, dall' e dall' Controparte_1 CP_2 all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 02.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 7269/2024 R.g. avente ad oggetto: impugnazione dell'estratto di ruolo
TRA
(c.f.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Gragnaniello Parte_1 C.F._1
RT ed elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., in proprio e per conto della , rappresentato e difeso dall'avv. Diodata CP_4
NO ed elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
E
c.f.: ), in persona del legale Controparte_5 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Ruotolo ed elettivamente domiciliata come in atti
Resistente
RAGIONE DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/11/2024 la parte ricorrente esponeva che in data 10.10.2024 dalla consultazione presso gli uffici dell' , mediante estratto di ruolo, si Controparte_1 avvedeva della pendenza della cartella di pagamento nr. 071 2009 0165113690 000 afferente l'omesso
Pag. 1 di 4 CP_ pagamento di contributi per l'anno 2009. Chiedeva, dunque, l'annullamento per mancata notifica della cartella e/o per sopravvenuti fattori estintivi (decorrenza del termine prescrizionale).
Si costituivano entrambe le parti resistenti, chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo l'inammissibilità
e improponibilità della domanda per carenza dell'interesse ad agire.
Letti gli atti, la causa, documentalmente istruita, è decisa all'odierna udienza ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. con esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire del ricorrente alla luce della novella legislativa di cui all'art.
3-bis del D.L. n. 146/2021 (convertito con modificazioni dalla L. n.
215/2021).
Occorre premettere come l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. n. 13485/2014;
Cass. n. 3991/2020). La sussistenza di tale condizione dell'azione è requisito prodromico per la trattazione nel merito della causa (cfr. Cass. n. 2006/2006) ed il suo accertamento – da compiersi in via preliminare e prescindendo da ogni indagine sul merito della causa e dal suo prevedibile esito (cfr. Cass. n.
19268/2016) – va tenuto distinto dalla valutazione relativa al diritto sostanziale in giudizio (cfr. Cass. n.
4526/2022).
Orbene, sulla questione dell'impugnazione anticipata del ruolo, è intervenuta la novella legislativa di cui al citato art.
3-bis, la quale ha modificato l'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973, aggiungendo - dopo il comma
4 - il comma 4-bis e stabilendo che “l'estratto di ruolo non è impugnabile” ed aggiungendo che “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che l'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice degli appalti pubblici, di cui al d.lgs.
18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma
1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporto con una pubblica amministrazione”.
La norma in questione riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie, in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17 e 18 del D. Lgs. n. 46/1999 quanto ai crediti contributivi e previdenziali, e, giusta gli artt. 27 della L. n. 689/1981 e 206 del D. Lgs. n. 285/1992, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette.
Orbene, la prima disposizione di cui al comma 4-bis dell'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973 è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli
Pag. 2 di 4 elementi del ruolo afferente a quella cartella che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dall'art. 19 del D. Lgs. n. 546/1992 tra quelli impugnabili (su tale questione, peraltro, cfr. Cass., SS.UU., n. 19704/2015).
Quel che si impugna è, quindi, l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (cfr. Cass. n. 21289/2020), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (cfr. Cass. n. 31240/2019).
La seconda disposizione della normativa menzionata apporta sensibili innovazioni alla tutela giurisdizionale invocabile dal contribuente, limitando l'impugnazione diretta del ruolo (e della cartella di pagamento ivi indicata) ai soli casi tassativamente previsti dalla norma, id est ai casi in cui sussiste, per il contribuente, un pregiudizio “qualificato” relativo: a) alla partecipazione ad una procedura di appalto pubblico;
b) alla riscossione di somme dovute dai soggetti pubblici per il pagamento di importi superiori ad € 5.000,00 (dal 01.01.2018); c) alla perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Dunque, la disposizione in esame regola specifici casi di impugnazione diretta del ruolo (e della cartella di pagamento ivi contenuta), prevedendo delle ipotesi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé bisogno di tutela giurisdizionale. Al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla disposizione in esame, l'impugnazione (anticipata) del ruolo non può essere proposta, ed ove proposta dev'essere dichiarata inammissibile per carenza dell'interesse ad agire, in quanto, l'innovazione legislativa, modella l'interesse ad agire, atteggiandosi ad “interesse qualificato” all'impugnazione immediata del ruolo e della cartella di pagamento ivi indicata che si assume invalidamente notificata.
Ciò premesso, le SS.UU. della Suprema Corte hanno recentemente affrontato la questione circa l'applicabilità della novella legislativa ai procedimenti in corso, affermando che “questa condizione dell'azione ha […] natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza) che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”.
Ciò, peraltro, non determina la retroattività della norma menzionata, in quanto, la stessa, “non disconosce le conseguenze già realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce le conseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto: essa non incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente, non ne esclude il ruolo e la cartella di pagamento né introduce motivi d'impugnazione o foggia quelli che già potevano essere proposti”.
Pertanto - concludono le SS.UU. - “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n.
146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29
Pag. 3 di 4 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo,
l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
Peraltro, “l'interesse, così come conformato dal legislatore, dev'essere dimostrato […] in armonia col principio costituzionale del giusto processo ex art. 111 Cost.”. Tale dimostrazione, “si può dare anche nel corso dei giudizi pendenti […] se il pregiudizio sia già insorto al momento della proposizione del ricorso, utile è il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini
[…]; a maggior ragione esso può essere fatto valere in giudizio se insorto dopo” (Cass., SS.UU., n. 26283/2022).
Ciò premesso, questo giudicante non può che registrare e conformarsi a tale autorevole pronunciamento.
Ebbene, si evidenzia come nella vicenda de qua, il ricorrente - impugnando in via diretta il ruolo (e i titoli ivi contenuti) - non ha dato dimostrazione della sussistenza delle condizioni previste dall'art.
3-bis del
D.L. n. 146/2021 (applicabile, per come precisato, anche ai procedimenti in corso), né ha fornito tale prova successivamente alla proposizione del ricorso, benché le parti resistenti avessero già in sede di memoria di costituzione eccepito l'inammissibilità della domanda. Neppure la parte vi ha provveduto nelle note di trattazione scritta da ultimo depositate, sebbene successive all'intervento nomofilattico delle
Sezioni Unite.
Deve quindi dichiararsi il difetto d'interesse ad agire in capo al ricorrente.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 2, le spese possono essere integralmente compensate, in ragione delle incertezze giurisprudenziali che hanno contraddistinto il contenzioso in termini, attualmente risolte con l'intervento nomofilattico della Suprema Corte.
PQM
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa
Maria Viola, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) compensa le spese di lite.
SI COMUNICHI.
Nola, 02/12/2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
Pag. 4 di 4
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, letti gli atti e le note depositate dalla parte ricorrente, dall' e dall' Controparte_1 CP_2 all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 02.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 7269/2024 R.g. avente ad oggetto: impugnazione dell'estratto di ruolo
TRA
(c.f.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Gragnaniello Parte_1 C.F._1
RT ed elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., in proprio e per conto della , rappresentato e difeso dall'avv. Diodata CP_4
NO ed elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
E
c.f.: ), in persona del legale Controparte_5 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Ruotolo ed elettivamente domiciliata come in atti
Resistente
RAGIONE DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/11/2024 la parte ricorrente esponeva che in data 10.10.2024 dalla consultazione presso gli uffici dell' , mediante estratto di ruolo, si Controparte_1 avvedeva della pendenza della cartella di pagamento nr. 071 2009 0165113690 000 afferente l'omesso
Pag. 1 di 4 CP_ pagamento di contributi per l'anno 2009. Chiedeva, dunque, l'annullamento per mancata notifica della cartella e/o per sopravvenuti fattori estintivi (decorrenza del termine prescrizionale).
Si costituivano entrambe le parti resistenti, chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo l'inammissibilità
e improponibilità della domanda per carenza dell'interesse ad agire.
Letti gli atti, la causa, documentalmente istruita, è decisa all'odierna udienza ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. con esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire del ricorrente alla luce della novella legislativa di cui all'art.
3-bis del D.L. n. 146/2021 (convertito con modificazioni dalla L. n.
215/2021).
Occorre premettere come l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. n. 13485/2014;
Cass. n. 3991/2020). La sussistenza di tale condizione dell'azione è requisito prodromico per la trattazione nel merito della causa (cfr. Cass. n. 2006/2006) ed il suo accertamento – da compiersi in via preliminare e prescindendo da ogni indagine sul merito della causa e dal suo prevedibile esito (cfr. Cass. n.
19268/2016) – va tenuto distinto dalla valutazione relativa al diritto sostanziale in giudizio (cfr. Cass. n.
4526/2022).
Orbene, sulla questione dell'impugnazione anticipata del ruolo, è intervenuta la novella legislativa di cui al citato art.
3-bis, la quale ha modificato l'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973, aggiungendo - dopo il comma
4 - il comma 4-bis e stabilendo che “l'estratto di ruolo non è impugnabile” ed aggiungendo che “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che l'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice degli appalti pubblici, di cui al d.lgs.
18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma
1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporto con una pubblica amministrazione”.
La norma in questione riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie, in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17 e 18 del D. Lgs. n. 46/1999 quanto ai crediti contributivi e previdenziali, e, giusta gli artt. 27 della L. n. 689/1981 e 206 del D. Lgs. n. 285/1992, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette.
Orbene, la prima disposizione di cui al comma 4-bis dell'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973 è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli
Pag. 2 di 4 elementi del ruolo afferente a quella cartella che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dall'art. 19 del D. Lgs. n. 546/1992 tra quelli impugnabili (su tale questione, peraltro, cfr. Cass., SS.UU., n. 19704/2015).
Quel che si impugna è, quindi, l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (cfr. Cass. n. 21289/2020), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (cfr. Cass. n. 31240/2019).
La seconda disposizione della normativa menzionata apporta sensibili innovazioni alla tutela giurisdizionale invocabile dal contribuente, limitando l'impugnazione diretta del ruolo (e della cartella di pagamento ivi indicata) ai soli casi tassativamente previsti dalla norma, id est ai casi in cui sussiste, per il contribuente, un pregiudizio “qualificato” relativo: a) alla partecipazione ad una procedura di appalto pubblico;
b) alla riscossione di somme dovute dai soggetti pubblici per il pagamento di importi superiori ad € 5.000,00 (dal 01.01.2018); c) alla perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Dunque, la disposizione in esame regola specifici casi di impugnazione diretta del ruolo (e della cartella di pagamento ivi contenuta), prevedendo delle ipotesi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé bisogno di tutela giurisdizionale. Al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla disposizione in esame, l'impugnazione (anticipata) del ruolo non può essere proposta, ed ove proposta dev'essere dichiarata inammissibile per carenza dell'interesse ad agire, in quanto, l'innovazione legislativa, modella l'interesse ad agire, atteggiandosi ad “interesse qualificato” all'impugnazione immediata del ruolo e della cartella di pagamento ivi indicata che si assume invalidamente notificata.
Ciò premesso, le SS.UU. della Suprema Corte hanno recentemente affrontato la questione circa l'applicabilità della novella legislativa ai procedimenti in corso, affermando che “questa condizione dell'azione ha […] natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza) che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”.
Ciò, peraltro, non determina la retroattività della norma menzionata, in quanto, la stessa, “non disconosce le conseguenze già realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce le conseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto: essa non incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente, non ne esclude il ruolo e la cartella di pagamento né introduce motivi d'impugnazione o foggia quelli che già potevano essere proposti”.
Pertanto - concludono le SS.UU. - “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n.
146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29
Pag. 3 di 4 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo,
l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
Peraltro, “l'interesse, così come conformato dal legislatore, dev'essere dimostrato […] in armonia col principio costituzionale del giusto processo ex art. 111 Cost.”. Tale dimostrazione, “si può dare anche nel corso dei giudizi pendenti […] se il pregiudizio sia già insorto al momento della proposizione del ricorso, utile è il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini
[…]; a maggior ragione esso può essere fatto valere in giudizio se insorto dopo” (Cass., SS.UU., n. 26283/2022).
Ciò premesso, questo giudicante non può che registrare e conformarsi a tale autorevole pronunciamento.
Ebbene, si evidenzia come nella vicenda de qua, il ricorrente - impugnando in via diretta il ruolo (e i titoli ivi contenuti) - non ha dato dimostrazione della sussistenza delle condizioni previste dall'art.
3-bis del
D.L. n. 146/2021 (applicabile, per come precisato, anche ai procedimenti in corso), né ha fornito tale prova successivamente alla proposizione del ricorso, benché le parti resistenti avessero già in sede di memoria di costituzione eccepito l'inammissibilità della domanda. Neppure la parte vi ha provveduto nelle note di trattazione scritta da ultimo depositate, sebbene successive all'intervento nomofilattico delle
Sezioni Unite.
Deve quindi dichiararsi il difetto d'interesse ad agire in capo al ricorrente.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 2, le spese possono essere integralmente compensate, in ragione delle incertezze giurisprudenziali che hanno contraddistinto il contenzioso in termini, attualmente risolte con l'intervento nomofilattico della Suprema Corte.
PQM
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa
Maria Viola, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) compensa le spese di lite.
SI COMUNICHI.
Nola, 02/12/2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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