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Sentenza 15 gennaio 2024
Sentenza 15 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 15/01/2024, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Roberto Centaro Presidente
Dott. Nicolò Crascì Consigliere rel. est.
Dott.ssa Maria Angela Galioto Giudice onorario ausiliario
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 167/2020 R.G.A.C.C., promossa da:
(nata a [...] il [...], c.f. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
e (nata a [...] il [...], c.f. ), Parte_2 CodiceFiscale_2
rappresentate e difese per procura in atti dall'Avv. Luisa Trovato (del Foro di
Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. sono elett.te domiciliate,
Appellanti
contro
:
(nata a [...] il [...], c.f. ) Parte_3 CodiceFiscale_3
e (nato a [...] il [...], c.f. Parte_4 [...]
), rappresentati e difesi per procura in atti dall'Avv. Francesco Mauceri C.F._4
(del Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. sono elett.te domiciliati,
Appellati
OGGETTO: riduzione per lesione di legittima.
Fissata l'udienza del 10.7.2023 per la precisazione delle conclusioni le parti, con le previste note telematiche sostitutive ex art. 127ter c.p.c., così precisavano le rispettive conclusioni: - per le appellanti, l'Avv. Trovato “precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle di cui all'atto introduttivo nonché a quanto chiesto e dedotto in seno al verbale di udienza del 20.03.2023; in particolare, chiede che la Corte accolga il presente gravame, dichiarando lesa la quota di riserva pari al 75% spettante alle figlie estromesse dal patrimonio del loro padre relativamente all'immobile di proprietà del de cuius sito in RB, via dei Vespri;
chiede, inoltre, che la Corte reintegri le stesse della quota di riserva ad esse spettanti in ordine alle somme giacenti alla data della morte del de cuius e, in seguito, liquidate agli eredi odierni appellati. Rileva, invero, che a saldo del conto corrente intestato al è stata liquidata agli eredi la somma di Persona_1
€ 6.870.42, salvo errori e/o omissioni, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”,
- per gli appellati, l'Avv. Mauceri precisava le conclusioni riportandosi alle domande eccezioni e difese formulate in precedenti atti e verbali di causa,
Posta la causa in decisione – e scaduti i termini già assegnati, ex art. 352 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica - la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Già nell'ordinanza in atti del 31.10.2023 - con cui la causa veniva rimessa sul ruolo – si premetteva che con la loro citazione introduttiva del giudizio di primo grado del
19.12.2016 – con cui convenivano innanzi al Tribunale di Catania la zia Parte_3
ed il di lei coniuge – le germane e
[...] Parte_4 Parte_1 Parte_2
esponevano che addì 6.3.2013 si era aperta in RB (ove era in vita
[...]
residente) la successione in morte del di loro padre : che, per il Persona_1
tempo in cui avesse cessato di vivere, aveva disposto con testamento pubblico in notar del 10/7/2012 mercè il quale, dopo aver espressamente diseredato le due Per_2
figlie, istituiva erede universale delle sue sostanze la sorella . Parte_3
Di tali ultime volontà del genitore ritenevano esse attrici di doversi querelare, in via principale chiedendo infine che detto testamento fosse annullato ex art. 591 c.c. per essere il de cuius – deducevano - in condizioni di incapacità di intendere e di volere al momento della testamenti factio;
ed in subordine – ovvero per l'ipotesi che detta incapacità naturale fosse rimasta esclusa – richiedendo che fosse riconosciuto e dichiarato che “alle attrici competono i due terzi dell'intero asse ereditario, così come risulterà in esito all'istruttoria, relitto da ”. Persona_1
Costituitisi in contraddittorio, i coniugi e Parte_3 Parte_4
contestavano la fondatezza delle domande attoree, in esse inclusa quella derivata dal subordinato esercizio di azione di riduzione poiché – deducevano – le espresse motivazioni che avevano condotto il de cuius a diseredare le due figlie (cui il padre contestava che lo avessero abbandonato anche dopo che si era ammalato di sclerosi multipla progressiva e che era stato, per questo, costretto a trascorrere gli ultimi anni della sua vita in carrozzina e senza poter compiere autonomamente alcun atto quotidiano della vita) rendevano ragione della loro stessa indegnità a succedergli ex art. 463 c.c. In ogni caso – eccepivano in subordine - nella determinazione della disponibile ex art. 556 c.c. avrebbe dovuto tenersi conto anche dei debiti del de cuius che – deducevano – “rivelano la misura negativa dell'asse e comunque confermano che non può, neppure astrattamente, affermarsi la pretesa lesione, in mancanza delle allegazioni che avrebbero dovuto offrire le attrici per dimostrare l'entità della massa ai sensi dell'art. 556 del c.c.”: vale a dire, sia del debito “di cui al decreto ingiuntivo conseguito dagli esponenti nei confronti del de cuius avanti al Tribunale di Catania, con n. 751/2011, per l'importo di € 129.868,54, oltre ad accessori, spese ed interessi, che supera notevolmente il valore di mercato dell'immobile relitto dal de cuius”, sia degli ulteriori crediti che essi convenuti avevano maturato verso l'eredità “per la manutenzione, anche straordinaria, dell'unico cespite immobiliare (in RB, via dei Vespri 409) del de cuius, per le spese funerarie, per contributi alla badante e per imposte varie, il tutto come da acclusa documentazione”.
§§§
Assegnati i termini ex art. 183, comma sesto, c.p.c. il primo giudice, ritenuto che la causa potesse essere decisa “senza bisogno di compiere attività istruttoria”, con ordinanza del 23.3.2018 rimetteva prontamente le parti ad udienza di precisazione delle conclusioni.
Raccolte le quali – dopo aver dato atto dell'intervenuta rinuncia delle attrici alla domanda, già avanzata in via principale, di annullamento ex art. 591 c.c. dell'impugnato testamento - con sentenza n. 4892/2019 del 19.12.2019 rigettava la subordinata domanda attorea di riduzione testamentaria avendo, con valenza assorbente, considerato:
- che “la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione ritiene che il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere, ancor prima che di comprovare, di allegare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se sia o meno avvenuta ed in quale misura la lesione della quota di riserva, e quindi anche l'inesistenza nel patrimonio del de cuius di altri beni oltre quelli che formano oggetto dell'azione di riduzione, giacché in conformità del principio di cui all'art. 2697 cod. civ. anche i fatti negativi quando costituiscono il fondamento del diritto che si vuol far valere in giudizio debbono essere provati dall'attore come i fatti positivi (Cass. Sez. II, 17/10/1992, n. 11432). In. particolare, in materia di successione testamentaria, il legittimario che agisca in riduzione ha l'onere d'indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché quello della quota di legittima violata, dovendo, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise c concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva, oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la conseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal de cuius (Cass. Sez. II, 30/08/2017, n.
20549; Cass. Sez. II, 19/1/2017, n. 1357; Cass. Sez. II, 14/10/2016, n. 20830)”,
- che “Nel caso di specie, parte attrice non ha assolto il proprio onere di allegazione e di prova. Sul piano assertivo, si osserva, in primo luogo, che, stante il tenore letterale della scheda testamentaria del de cuius (" Per_3
erede universale di tutti i miei beni mobili ed immobili. che cadranno nella mia successione, mia sorella ”) non può essere esclusa Parte_3
l'esistenza di altri beni ereditari, mobili ed immobili, oltre a quelli che formano oggetto dell'azione di riduzione, sui quali le attrici, che assumono di essere state lese nei loro diritti di legittimari, potrebbero soddisfare le loro ragioni. Le attrici, tuttavia, non prendono in considerazione tale aspetto, rilevante ai fini della determinazione della quota disponibile e della quota indisponibile, omettendo di indicare specificamente gli eventuali altri beni, oltre all'immobile oggetto della vendita simulata a favore dei convenuti
(ubicato in RB, via dei Vespri, n. 409), caduti in successione o donati, o, in mancanza, di indicare l'inesistenza di tali ulteriori beni. Ed, anzi, le stesse attrici in seno all'atto di citazione, lungi dal fare chiarezza in proposito, hanno adombrato la possibilità dell'esistenza di altri cespiti ereditari oltre all'immobile in RB. Esse, infatti, rilevano come a loro
“risulti” che il padre “fosse titolare di uno o più conti correnti e/o depositi bancari e/o postali, ove tra l'altro riceveva l'accreditamento della pensione.
Inoltre, le stesse, nel prospettare che sia di loro spettanza la quota dei due terzi dell'intero asse fanno riferimento, oltre all'immobile indicato sito in
RB, ad “ogni altro bene che sarà rinvenuto e che risulterà parte dell'asse ereditario”, venendo meno così ai loro oneri, prima di tutto, di allegazione, dal momento che tali asserzioni generiche non sono state in alcun modo precisate nei termini all'uopo concessi dal giudice istruttore éx art. 183, sesto comma, c.p.c. Ma è sul piano probatorio che si riscontrano le maggiori lacune. Ed infatti, sulla base della documentazione prodotta, non é possibile ritenere che la parte attrice abbia assolto, neppure in via indiziaria, il suo onere probatorio, sicché il giudice non può disporre consulenza tecnica d'ufficio - per stimare il valore dei beni relitti e donati e predisporre un progetto di riduzione - che sarebbe palesemente esplorativa. Basti in proposito rilevare che la parte attrice non ha prodotto tutta una serie di documenti che avrebbero consentito al giudice di poter stabilire, tramite una c.t.u., se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva, quali la dichiarazione di successione del de cuius, i certificati catastali e gli atti di provenienza degli immobili caduti in successione o donati, gli estratti conto bancari del de cuius etc. Orbene, si osserva che, in mancanza di tale documentazione, anche considerando quella prodotta dalla parte convenuta, non può essere disposta una consulenza tecnica d'ufficio affidando al consulente il compito di acquisire documenti che potevano essere prodotti dalle parti interessate”.
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Con il loro atto di appello, integrato da citazione tempestivamente notificata il
20.1.2020, le originarie attrici son venute in via principale a censurare che quanto il
Tribunale aveva motivato “sarebbe forse corretto nelle ipotesi nelle quali si discute se vi sia stata o meno lesione di legittima;
in quelle ipotesi, infatti, è necessario calcolare con esattezza il patrimonio relitto dal de cuius al fine di valutare se le doglianze avverso il testamento siano fondate e, quindi, al fine di valutare se effettivamente un diritto di legittima sia stato leso. Nella fattispecie che ci occupa, invece, la situazione è di gran lunga differente: la lesione è certamente sussistente sol perché le attrici non sono neanche contemplate quali possibili eredi. Esse quindi, hanno diritto ad una quota che è specificata dall'art. 537 del c.c. (“… se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi (del patrimonio)…). Ed è ovvio, ma era stato sottolineato anche nel giudizio di primo grado, che la quota spettante ai legittimari è relativa tanto all'asse ereditario attivo quanto a quello passivo. I primi giudici, invece, ritengono che le attrici non abbiano assolto all'onere della prova relativamente alla formazione della massa relitta. In proposito, va dedotto che la massa ereditaria attiva, in difetto di altro, è quella che è stata provata in giudizio, anche in base al principio della non contestazione, anche per la dedotta impossibilità, per le attrici, di provare altro. Meglio: è certo che il Persona_1
era proprietario dell'immobile in RB (circostanza non contestata, ma provata anche documentalmente); è certo che non aveva altri immobili (la circostanza sarebbe stata facile da provare); è probabile che avesse uno o più conti
(ne fanno cenno anche i convenuti), ma è certo che di essi conti le concludenti non avrebbero e non possono fornire prova in quanto, difettando in capo a loro la qualità di eredi, le concludenti non hanno la possibilità di compulsare istituti bancari, uffici postali o altri soggetti che possano dar loro informazioni. Donde la richiesta, rigettata senza alcuna motivazione, di capire dove l' effettuasse l'accredito del CP_1
trattamento pensionistico (o dei trattamenti pensionistici) al fine di individuare almeno un conto intestato al percettore del trattamento pensionistico”.
Onde dette appellanti concludevano chiedendo alla Corte adita di “accogliere, in riforma della sentenza impugnata, le domande tutte formulate da Parte_1
e in sede di precisazione delle conclusioni del
[...] Parte_2
giudizio di primo grado e condannare gli appellati, in solido fra loro, a spese e compensi del doppio grado”.
Costituitisi in contraddittorio, i coniugi e Parte_3 Parte_4
replicavano che ben a ragione il Tribunale avesse definito la controversia nella specie sottoposta al suo vaglio in limine litis essendo, infatti, “le attrici rimaste inadempienti in ordine ai loro oneri probatori, non avendo svolto alcuna attività idonea alla formazione ed alla determinazione della massa e della quota disponibile”.
Eccepivano che le due germane, “nella fase conclusiva del primo grado del giudizio, nel precisare le conclusioni, hanno desistito sia da talune domande (di pretesa nullità del testamento per incapacità del testatore) sia dalle istanze istruttorie che avevano prima formulate”. Ed infine – “Solo per scrupolo per il caso in cui la Corte reputasse di rivedere le decisioni assunte dal Tribunale e volesse esaminare l'azione avversaria anche per aspetti non esplicitati e non supportati da adeguate domande e conclusioni” - non omettevano di sottolineare ancora una volta che “le appellanti hanno abbandonato il loro padre anche nel periodo e nella Persona_1
consapevolezza della malattia gravissima da cui egli era affetto, e cioè la sclerosi multipla progressiva che lo costrinse a vivere gli ultimi anni della vita su una sedia a rotelle ed a dipendere totalmente dall'aiuto altrui che le figlie hanno volontariamente e totalmente omesso. Tale loro contegno esse non hanno contestato ed è fotografato anche nel testamento che ne occupa, ove è posto a sostegno della diseredazione delle figlie;
non è facile stabilire se ricorra l'indegnità di cui all'art. 463 del c.c. ed i concludenti confermano di volersi rimettere alla Giustizia. In proposito ribadiscono che, se alla detta omissione, non avessero rimediato gli stessi concludenti, offrendo al de cuius cure ed assistenza perpetue, è presumibile, in base al notorio, che il signor sarebbe morto prima e peggio, poiché era del tutto Persona_1
incapace di badare a se stesso. Ribadiscono anche che tale peggiore ed anteriore morte sarebbe stata conseguenza prevedibile ed inevitabile della omissione di cure deliberatamente serbata dai congiunti. Ciò a causa della invalidità fisica, pressoché totale, che lo colpì specialmente negli ultimi anni di vita. Peraltro non vi è chi non veda come il dolore dell'abbandono da parte di due amate figlie costituisca sofferenza invincibile, nella specie idonea ad aggravare il male inesorabile che affliggeva il de cuius e ad accelerarne il decorso. Quanto sopra rende tutt'altro che assurde le ultime volontà che il padre delle attrici ha manifestato, in seno al testamento, nei termini di seguito trascritti:“non si sono mai preoccupate di avere un padre, né prima né da quando sono in queste condizioni, esse si sono completamente disinteressate di me lasciandomi in un totale abbandono ed è per queste gravissime ragioni che vengono da me entrambe diseredate”. Ma i concludenti ribadiscono che reputano superflua l'indagine sulla sussistenza o meno dell'indegnità che il de cuius affermò con le parole sopra riportate”.
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Riassunto in tali termini il complessivo impianto assertivo dei due gradi di giudizio, con la succitata ordinanza riteneva la Corte che “a fortiori se si ponga mente alla più evoluta giurisprudenza di legittimità in subiecta materia che, discostandosi da quella richiamata dal primo giudice, è venuta a riconoscere che “I principi di giurisprudenza sugli oneri di deduzione imposti al legittimario che agisce in riduzione non possono essere intesi nel senso che il legittimario è tenuto a precisare nella domanda la entità monetaria della lesione, ma piuttosto che la richiesta della riduzione di disposizioni testamentarie o donazioni deve essere giustificata alla stregua di una rappresentazione patrimoniale tale da rendere verosimile, anche sulla base di elementi presuntivi, la sussistenza della lesione di legittima” (Cass.
17926/2020) - ovvero che il legittimario che agisca in riduzione, onde assolvere l'onere d'indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, “può allegare e provare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva anche ricorrendo a presunzioni semplici, purchè gravi precise e concordanti;
una volta ravvisata la ricorrenza di valide presunzioni, risulta legittimo anche l'esperimento della C.T.U. d'ufficio, atteso che, una volta che l'attore in riduzione ha assolto il suo onere probatorio, il giudice ha il dovere di disporre la C.T.U. per stimare il valore dei beni costituenti il relictum e il donatum”
(Cass. 18199/2020) – ammissibile e conducente fosse e sia, in realtà, l'istanza istruttoria che le odierne appellanti avanzavano onde sentir, ex art. 210 c.p.c., ordinare all' di far conoscere i trattamenti pensionistici di cui il de cuius CP_1
godesse, nonché gli estremi identificativi dei conti correnti (bancari o postali) sui quali fossero accreditati i relativi ratei: ammissibile in ragione di quanto dedotto al riguardo dalle due (vale a dire, a motivo del rifiuto bensì legittimo dell'ente Per_1
previdenziale di fornire informazioni a soggetti privi - a causa della loro diseredazione, e sino al positivo esperimento di azione di riduzione - della qualità di eredi del soggetto già titolare di trattamento pensionistico: così da imporsi a tal punto un intervento del giudice); conducente proprio al fine di consentire alle odierne appellanti di “allegare e provare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva”” (non mancando, a tal punto ed a petto dell'eccezione che parte appellata aveva al riguardo sollevato, di escludere espressamente che “avendo le due precisato le conclusioni innanzi Per_1
al primo giudice soltanto “insistendo in quelle di cui ai nn. 3) e 4) del petitum dell'atto di citazione”, si debba per questo ritenere che il mezzo di prova anzidetto debba essere oggi dichiarato inammissibile: soccorre, sul punto, il corretto indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità secondo cui “Quando la causa viene trattenuta in decisione perché sia decisa immediatamente una questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito, ai sensi dell'art. 187 c.p.c., il solo fatto che la parte non abbia, nel precisare le conclusioni, reiterato le istanze istruttorie già formulate non consente al giudice di ritenerle abbandonate, se una volontà in tal senso non risulti in modo inequivoco (in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito la quale, essendo stata una causa di risarcimento del danno trattenuta in decisione per decidere un'eccezione preliminare di prescrizione, aveva ritenuto implicitamente abbandonate le istanze istruttorie non reiterate dall'attore nel precisare le conclusioni, e di conseguenza aveva rigettato la domanda in base all'assunto che, quand'anche l'eccezione di prescrizione fosse stata superata,
l'attore comunque non aveva provato, né chiesto di provare, il quantum debeatur)”
(così Cass. III 8576/2012; conf. Cass. I 4487/2021; v. anche Cass. VI 10767/2022)”.
Pertanto, previa rimessione della causa sul ruolo, veniva ordinato “all' – Sede di CP_1
Catania, ex art. 210 c.p.c., di documentare agli atti di causa quale fosse l'ammontare dei trattamenti pensionistici goduti da (nato a [...] il Persona_1
20.6.1951, ivi deceduto il 6.3.2013, c.f. ) nonché gli estremi CodiceFiscale_5
identificativi dei conti correnti (bancari o postali) sui quali fossero accreditati i relativi ratei”.
Indi, con successiva ordinanza del 9.1.2023, la Corte - “Ritenuto - una volta preso atto del riscontro fornito dall' di Catania all'ordine di esibizione (rivolto ad CP_1
accertare quale fosse l'ammontare dei trattamenti pensionistici goduti da Per_1
– che era nato a [...] il [...], c.f. -
[...] CodiceFiscale_5
nonché gli estremi identificativi dei conti correnti sui quali fossero accreditati i relativi ratei) impartitogli con l'ordinanza in atti del 31.10.2022 - di dover a questo punto, per gli stessi motivi di cui a detta precedente ordinanza, richiedere alla
[...]
- Sede di RB di far conoscere l'entità delle giacenze attestate CP_2
presso tale ufficio postale al nome del de cuius alla data di apertura della sua successione (6 marzo 2013), nonché le movimentazioni nei cinque anni immediatamente anteriori a tale ultima data sul c/c n. 000018027953” – indi ordinava ulteriormente “alla - Sede di RB di esibire e CP_2
produrre copia della documentazione utile a far conoscere l'entità delle giacenze attestate presso tale ufficio postale al nome di (che era nato a [...]
RB il 20.6.1951, c.f. ) alla data di apertura della CodiceFiscale_5
sua successione (6 marzo 2013), nonché le movimentazioni del c/c n. 000018027953 nei cinque anni immediatamente anteriori a tale ultima data”.
Acquisita anche la documentazione così richiesta, le parti venivano rimesse a nuova udienza di precisazione delle conclusioni.
Raccolte le quali la causa era nuovamente posta in decisione.
§§§
Alla luce di quanto, con detta ordinanza del 31.10.2022, già si aveva modo di osservare dietro richiamo di dette Cass. 17926/2020 e Cass. 18199/2020, la domanda di riduzione testamentaria delle odierne appellanti deve dirsi, in realtà, pienamente ammissibile: eo magis se, come dalle stesse appellanti fatto valere, si consideri la loro qualità di legittimarie affatto pretermesse (e, anzi, espressamente diseredate) e non meramente lese.
Ciò posto, nel merito della stessa domanda mette previamente conto di sgomberare il campo dalle eccezioni riproposte dai coniugi all'atto della loro Parte_5
costituzione in appello: dacchè, per un verso, affatto inconducente - essendo appena il caso di dare atto che il processo civile è informato (non alla penalistica “clemenza della Corte” ma) al principio della domanda ex art. 99 c.p.c. - appare la loro perorazione di “volersi rimettere alla Giustizia” quanto ad una ipotetica indegnità a succedere, ex art. 463 c.c., delle due . Per_1
Mentre - e per altro verso, ovvero quanto ai debiti asseritamente accusati dal de cuius al momento dell'apertura della sua successione – valenza troncante assume la circostanza che gli appellati non abbiano accluso agli atti del fascicolo del giudizio d'appello il loro fascicolo di parte in prime cure di giudizio (al tempo formato con documenti analogici, e non digitali), fascicolo nel quale si può a questo punto non più che presumere che fosse versato il decreto ingiuntivo del Tribunale di Catania n.
751/2011 con cui veniva “imposto” al de cuius il pagamento agli stessi appellati della somma di € 129.868,54 (che, secondo quanto in quella sede allegato, avrebbe rappresentato parte del prezzo della vendita, per atto pubblico in notar del Per_2
4.10.94 Rep. 8848, del menzionato immobile di via dei Vespri in RB che - in seguito al riconoscimento della simulazione di tale contratto giusta la prodotta sentenza del Tribunale di Catania n. 1480/98 ed anche, nonostante quest'ultima fosse già divenuta cosa giudicata, della successiva sentenza dello stesso Tribunale n.
1924/2008 – non avrebbe, con i relativi interessi corrispettivi, Persona_1
restituito: se non fosse tuttavia – osserva la Corte - che detta giudiziale declaratoria di simulazione veniva a sancire, di tutta evidenza, l'apparenza sia del trasferimento dell'immobile sia pure del pagamento del corrispettivo), oltre interessi e spese di procedura.
Pertanto, sulla base delle emergenze istruttorie, ai fini del calcolo della disponibile ex art. 556 c.c. la massa di cui tener conto viene, in mancanza sia di alcun donatum sia di passività, ad essere nella specie integrata: a) da detto appartamento (con garage di pertinenza) in RB, via dei Vespri 409; b) dal saldo attivo di € 6.870.42 - alla data di apertura della successione (6 marzo 2013) - dell'unico conto corrente
(acceso presso la Sede di RB di con il n. 000018027953) di CP_2
cui il de cuius era titolare e sul quale affluivano i suoi emolumenti pensionistici.
Ove, come nella specie, la qualità di heres ncessarius faccia esclusivamente capo a più figli del de cuius, va fatta applicazione del disposto del secondo comma dell'art. 537 c.c., secondo cui “Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli”.
Ciò per cui alle odierne appellanti spettano, anzitutto, i 2/3 di detta somma di €
6.870,42, ovvero l'importo di € 2.290,14 per ciascuna. Somma che integra credito di valuta e su cui – in mancanza della stessa allegazione di un maggior danno ai sensi del secondo comma dell'art. 1224 c.c. – sono dunque dovuti i soli interessi moratori (al tasso legale tempo per tempo in vigore) dal dì della domanda (vale a dire, dalla data di notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado) al soddisfo.
Quanto all'appartamento, mette previamente conto di rammentare che, nella sistematica codicistica, “occorre distinguere tra l'azione di riduzione e quella
(successiva) di restituzione. Poiché l'ordinamento riconosce il potere di disporre validamente sia inter vivos sia mortis causa, l'azione di riduzione non è diretta a far dichiarare la nullità né a far pronunziare l'annullamento del testamento o della donazione: se così fosse, le disposizioni testamentarie e le donazioni dovrebbero cadere ed i beni dovrebbero poter essere rivendicati dal legittimario contro i terzi, il che in linea di massima non è. Per opinione dominante, l'azione di riduzione configura una azione personale - diretta a procurare al legittimario l'utile corrispondente alla quota di legittima - e non un'azione reale, perché si propone non contro chi al momento è titolare del bene, che fu lasciato o donato, ma esclusivamente contro gli eredi, i legatari o i donatari. Il legittimario, dunque, non ha un diritto reale sui beni legati o donati;
egli ha un diritto contro il legatario o il donatario cui corrisponde una obbligazione, per cui costoro rispondono con tutto il loro patrimonio (il che raffigura la caratteristica del diritto di credito). L'azione di restituzione è, invece, un'azione di condanna che presuppone già pronunziata la riduzione” (Cass. II 4130/2001): dacchè tanto fornisce contezza della piena ammissibilità della pur limitata domanda delle due rivolta a sentir Per_1
esclusivamente sancito il loro diritto “ai due terzi dell'intero asse ereditario, così come risulterà in esito all'istruttoria, relitto da ”, da assicurare Persona_1
dunque loro anche mediante riconoscimento in loro favore del predetto “utile corrispondente alla quota di legittima” e non necessariamente, invece, mediante reintegrazione in natura della quota medesima.
La liquidazione di detto utile ulteriormente passa per la stima del valore di mercato dell'appartamento (con garage di pertinenza) de quo alla data di apertura della successione in morte di con contestuale ordinanza la causa deve Persona_1
essere, pertanto, rimessa sul ruolo al fine della nomina di c.t.u. che proceda a tale stima nonché (alla luce dell'arresto secondo cui “Nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario, qualora l'integrazione spettante al legittimario leso venga effettuata mediante conguaglio in denaro nonostante l'esistenza nell'asse di beni in natura, trattandosi di credito di valore e non già di valuta essa deve essere adeguata al mutato valore - al momento della decisione giudiziale - del bene a cui il legittimario avrebbe diritto affinché ne costituisca l'esatto equivalente, dovendo pertanto procedersi alla relativa rivalutazione (sulla base della variazione degli indici sul costo della vita), Org_1
nonché, trattandosi di beni fruttiferi, alla corresponsione dei "frutti" dal legittimario medesimo non percepiti (nel caso, interessi compensativi sulla somma rivalutata), da disporsi a far data dalla domanda”, Cass. II 1884/2017) alla rivalutazione del relativo importo dal dì della domanda all'attualità, ed ancora (considerato altresì che
“Nell'ipotesi in cui la reintegrazione della quota di riserva avvenga per equivalente monetario, con l'ulteriore riconoscimento degli interessi legali sulla somma a tal fine determinata, nulla è dovuto per i frutti, posto che gli interessi legali attribuiti rispondono alla medesima finalità di risarcire il danno derivante dal mancato godimento del bene (lucro cessante) e pertanto il cumulo tra frutti e interessi comporterebbe la duplicazione del riconoscimento di una medesima voce di danno”,
Cass. II 7478/2000) alla quantificazione (sulle somme rivalutate anno per anno) degli interessi compensativi, da calcolarsi facendosi riferimento anno per anno, ove superiore al saggio degli interessi legali, al saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi.
§§§
Attesa la natura non definitiva della presente sentenza nulla va, allo stato, disposto sulle spese di giudizio (conf. ex pluribus Cass. 06/05/2003 n. 6884, “La condanna alle spese processuali, dovendo essere emessa dal giudice ai sensi dell'art. 91 c.p.c. con la sentenza che davanti a lui chiude il processo, non può essere pronunciata con la sentenza non definitiva, la quale non conclude la controversia e non chiude il processo”).
P Q M
La Corte – non definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Catania n. 4892/2019 del 19.12.2019 proposto, con citazione del
20.1.2020, da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
e – così provvede: Parte_3 Parte_4
- dichiara aperta la successione in morte di (deceduto in Persona_1
RB addì 6.3.2013),
- in accoglimento dell'appello condanna per le causali di cui motivazione, in riforma della sentenza impugnata, al pagamento in favore di Parte_3
e della somma di € 2.290,14 per Parte_1 Parte_2
ciascuna, oltre interessi nei termini di cui in motivazione,
- dispone con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio,
- riserva alla sentenza definitiva ogni statuizione sulle spese di giudizio.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 20.XI.2023.
Il Consigliere est.
(Dr. Nicolò Crascì)
Il Presidente
(Dr. Roberto Centaro)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Roberto Centaro Presidente
Dott. Nicolò Crascì Consigliere rel. est.
Dott.ssa Maria Angela Galioto Giudice onorario ausiliario
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 167/2020 R.G.A.C.C., promossa da:
(nata a [...] il [...], c.f. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
e (nata a [...] il [...], c.f. ), Parte_2 CodiceFiscale_2
rappresentate e difese per procura in atti dall'Avv. Luisa Trovato (del Foro di
Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. sono elett.te domiciliate,
Appellanti
contro
:
(nata a [...] il [...], c.f. ) Parte_3 CodiceFiscale_3
e (nato a [...] il [...], c.f. Parte_4 [...]
), rappresentati e difesi per procura in atti dall'Avv. Francesco Mauceri C.F._4
(del Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. sono elett.te domiciliati,
Appellati
OGGETTO: riduzione per lesione di legittima.
Fissata l'udienza del 10.7.2023 per la precisazione delle conclusioni le parti, con le previste note telematiche sostitutive ex art. 127ter c.p.c., così precisavano le rispettive conclusioni: - per le appellanti, l'Avv. Trovato “precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle di cui all'atto introduttivo nonché a quanto chiesto e dedotto in seno al verbale di udienza del 20.03.2023; in particolare, chiede che la Corte accolga il presente gravame, dichiarando lesa la quota di riserva pari al 75% spettante alle figlie estromesse dal patrimonio del loro padre relativamente all'immobile di proprietà del de cuius sito in RB, via dei Vespri;
chiede, inoltre, che la Corte reintegri le stesse della quota di riserva ad esse spettanti in ordine alle somme giacenti alla data della morte del de cuius e, in seguito, liquidate agli eredi odierni appellati. Rileva, invero, che a saldo del conto corrente intestato al è stata liquidata agli eredi la somma di Persona_1
€ 6.870.42, salvo errori e/o omissioni, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”,
- per gli appellati, l'Avv. Mauceri precisava le conclusioni riportandosi alle domande eccezioni e difese formulate in precedenti atti e verbali di causa,
Posta la causa in decisione – e scaduti i termini già assegnati, ex art. 352 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica - la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Già nell'ordinanza in atti del 31.10.2023 - con cui la causa veniva rimessa sul ruolo – si premetteva che con la loro citazione introduttiva del giudizio di primo grado del
19.12.2016 – con cui convenivano innanzi al Tribunale di Catania la zia Parte_3
ed il di lei coniuge – le germane e
[...] Parte_4 Parte_1 Parte_2
esponevano che addì 6.3.2013 si era aperta in RB (ove era in vita
[...]
residente) la successione in morte del di loro padre : che, per il Persona_1
tempo in cui avesse cessato di vivere, aveva disposto con testamento pubblico in notar del 10/7/2012 mercè il quale, dopo aver espressamente diseredato le due Per_2
figlie, istituiva erede universale delle sue sostanze la sorella . Parte_3
Di tali ultime volontà del genitore ritenevano esse attrici di doversi querelare, in via principale chiedendo infine che detto testamento fosse annullato ex art. 591 c.c. per essere il de cuius – deducevano - in condizioni di incapacità di intendere e di volere al momento della testamenti factio;
ed in subordine – ovvero per l'ipotesi che detta incapacità naturale fosse rimasta esclusa – richiedendo che fosse riconosciuto e dichiarato che “alle attrici competono i due terzi dell'intero asse ereditario, così come risulterà in esito all'istruttoria, relitto da ”. Persona_1
Costituitisi in contraddittorio, i coniugi e Parte_3 Parte_4
contestavano la fondatezza delle domande attoree, in esse inclusa quella derivata dal subordinato esercizio di azione di riduzione poiché – deducevano – le espresse motivazioni che avevano condotto il de cuius a diseredare le due figlie (cui il padre contestava che lo avessero abbandonato anche dopo che si era ammalato di sclerosi multipla progressiva e che era stato, per questo, costretto a trascorrere gli ultimi anni della sua vita in carrozzina e senza poter compiere autonomamente alcun atto quotidiano della vita) rendevano ragione della loro stessa indegnità a succedergli ex art. 463 c.c. In ogni caso – eccepivano in subordine - nella determinazione della disponibile ex art. 556 c.c. avrebbe dovuto tenersi conto anche dei debiti del de cuius che – deducevano – “rivelano la misura negativa dell'asse e comunque confermano che non può, neppure astrattamente, affermarsi la pretesa lesione, in mancanza delle allegazioni che avrebbero dovuto offrire le attrici per dimostrare l'entità della massa ai sensi dell'art. 556 del c.c.”: vale a dire, sia del debito “di cui al decreto ingiuntivo conseguito dagli esponenti nei confronti del de cuius avanti al Tribunale di Catania, con n. 751/2011, per l'importo di € 129.868,54, oltre ad accessori, spese ed interessi, che supera notevolmente il valore di mercato dell'immobile relitto dal de cuius”, sia degli ulteriori crediti che essi convenuti avevano maturato verso l'eredità “per la manutenzione, anche straordinaria, dell'unico cespite immobiliare (in RB, via dei Vespri 409) del de cuius, per le spese funerarie, per contributi alla badante e per imposte varie, il tutto come da acclusa documentazione”.
§§§
Assegnati i termini ex art. 183, comma sesto, c.p.c. il primo giudice, ritenuto che la causa potesse essere decisa “senza bisogno di compiere attività istruttoria”, con ordinanza del 23.3.2018 rimetteva prontamente le parti ad udienza di precisazione delle conclusioni.
Raccolte le quali – dopo aver dato atto dell'intervenuta rinuncia delle attrici alla domanda, già avanzata in via principale, di annullamento ex art. 591 c.c. dell'impugnato testamento - con sentenza n. 4892/2019 del 19.12.2019 rigettava la subordinata domanda attorea di riduzione testamentaria avendo, con valenza assorbente, considerato:
- che “la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione ritiene che il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere, ancor prima che di comprovare, di allegare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se sia o meno avvenuta ed in quale misura la lesione della quota di riserva, e quindi anche l'inesistenza nel patrimonio del de cuius di altri beni oltre quelli che formano oggetto dell'azione di riduzione, giacché in conformità del principio di cui all'art. 2697 cod. civ. anche i fatti negativi quando costituiscono il fondamento del diritto che si vuol far valere in giudizio debbono essere provati dall'attore come i fatti positivi (Cass. Sez. II, 17/10/1992, n. 11432). In. particolare, in materia di successione testamentaria, il legittimario che agisca in riduzione ha l'onere d'indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché quello della quota di legittima violata, dovendo, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise c concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva, oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la conseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal de cuius (Cass. Sez. II, 30/08/2017, n.
20549; Cass. Sez. II, 19/1/2017, n. 1357; Cass. Sez. II, 14/10/2016, n. 20830)”,
- che “Nel caso di specie, parte attrice non ha assolto il proprio onere di allegazione e di prova. Sul piano assertivo, si osserva, in primo luogo, che, stante il tenore letterale della scheda testamentaria del de cuius (" Per_3
erede universale di tutti i miei beni mobili ed immobili. che cadranno nella mia successione, mia sorella ”) non può essere esclusa Parte_3
l'esistenza di altri beni ereditari, mobili ed immobili, oltre a quelli che formano oggetto dell'azione di riduzione, sui quali le attrici, che assumono di essere state lese nei loro diritti di legittimari, potrebbero soddisfare le loro ragioni. Le attrici, tuttavia, non prendono in considerazione tale aspetto, rilevante ai fini della determinazione della quota disponibile e della quota indisponibile, omettendo di indicare specificamente gli eventuali altri beni, oltre all'immobile oggetto della vendita simulata a favore dei convenuti
(ubicato in RB, via dei Vespri, n. 409), caduti in successione o donati, o, in mancanza, di indicare l'inesistenza di tali ulteriori beni. Ed, anzi, le stesse attrici in seno all'atto di citazione, lungi dal fare chiarezza in proposito, hanno adombrato la possibilità dell'esistenza di altri cespiti ereditari oltre all'immobile in RB. Esse, infatti, rilevano come a loro
“risulti” che il padre “fosse titolare di uno o più conti correnti e/o depositi bancari e/o postali, ove tra l'altro riceveva l'accreditamento della pensione.
Inoltre, le stesse, nel prospettare che sia di loro spettanza la quota dei due terzi dell'intero asse fanno riferimento, oltre all'immobile indicato sito in
RB, ad “ogni altro bene che sarà rinvenuto e che risulterà parte dell'asse ereditario”, venendo meno così ai loro oneri, prima di tutto, di allegazione, dal momento che tali asserzioni generiche non sono state in alcun modo precisate nei termini all'uopo concessi dal giudice istruttore éx art. 183, sesto comma, c.p.c. Ma è sul piano probatorio che si riscontrano le maggiori lacune. Ed infatti, sulla base della documentazione prodotta, non é possibile ritenere che la parte attrice abbia assolto, neppure in via indiziaria, il suo onere probatorio, sicché il giudice non può disporre consulenza tecnica d'ufficio - per stimare il valore dei beni relitti e donati e predisporre un progetto di riduzione - che sarebbe palesemente esplorativa. Basti in proposito rilevare che la parte attrice non ha prodotto tutta una serie di documenti che avrebbero consentito al giudice di poter stabilire, tramite una c.t.u., se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva, quali la dichiarazione di successione del de cuius, i certificati catastali e gli atti di provenienza degli immobili caduti in successione o donati, gli estratti conto bancari del de cuius etc. Orbene, si osserva che, in mancanza di tale documentazione, anche considerando quella prodotta dalla parte convenuta, non può essere disposta una consulenza tecnica d'ufficio affidando al consulente il compito di acquisire documenti che potevano essere prodotti dalle parti interessate”.
§§§
Con il loro atto di appello, integrato da citazione tempestivamente notificata il
20.1.2020, le originarie attrici son venute in via principale a censurare che quanto il
Tribunale aveva motivato “sarebbe forse corretto nelle ipotesi nelle quali si discute se vi sia stata o meno lesione di legittima;
in quelle ipotesi, infatti, è necessario calcolare con esattezza il patrimonio relitto dal de cuius al fine di valutare se le doglianze avverso il testamento siano fondate e, quindi, al fine di valutare se effettivamente un diritto di legittima sia stato leso. Nella fattispecie che ci occupa, invece, la situazione è di gran lunga differente: la lesione è certamente sussistente sol perché le attrici non sono neanche contemplate quali possibili eredi. Esse quindi, hanno diritto ad una quota che è specificata dall'art. 537 del c.c. (“… se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi (del patrimonio)…). Ed è ovvio, ma era stato sottolineato anche nel giudizio di primo grado, che la quota spettante ai legittimari è relativa tanto all'asse ereditario attivo quanto a quello passivo. I primi giudici, invece, ritengono che le attrici non abbiano assolto all'onere della prova relativamente alla formazione della massa relitta. In proposito, va dedotto che la massa ereditaria attiva, in difetto di altro, è quella che è stata provata in giudizio, anche in base al principio della non contestazione, anche per la dedotta impossibilità, per le attrici, di provare altro. Meglio: è certo che il Persona_1
era proprietario dell'immobile in RB (circostanza non contestata, ma provata anche documentalmente); è certo che non aveva altri immobili (la circostanza sarebbe stata facile da provare); è probabile che avesse uno o più conti
(ne fanno cenno anche i convenuti), ma è certo che di essi conti le concludenti non avrebbero e non possono fornire prova in quanto, difettando in capo a loro la qualità di eredi, le concludenti non hanno la possibilità di compulsare istituti bancari, uffici postali o altri soggetti che possano dar loro informazioni. Donde la richiesta, rigettata senza alcuna motivazione, di capire dove l' effettuasse l'accredito del CP_1
trattamento pensionistico (o dei trattamenti pensionistici) al fine di individuare almeno un conto intestato al percettore del trattamento pensionistico”.
Onde dette appellanti concludevano chiedendo alla Corte adita di “accogliere, in riforma della sentenza impugnata, le domande tutte formulate da Parte_1
e in sede di precisazione delle conclusioni del
[...] Parte_2
giudizio di primo grado e condannare gli appellati, in solido fra loro, a spese e compensi del doppio grado”.
Costituitisi in contraddittorio, i coniugi e Parte_3 Parte_4
replicavano che ben a ragione il Tribunale avesse definito la controversia nella specie sottoposta al suo vaglio in limine litis essendo, infatti, “le attrici rimaste inadempienti in ordine ai loro oneri probatori, non avendo svolto alcuna attività idonea alla formazione ed alla determinazione della massa e della quota disponibile”.
Eccepivano che le due germane, “nella fase conclusiva del primo grado del giudizio, nel precisare le conclusioni, hanno desistito sia da talune domande (di pretesa nullità del testamento per incapacità del testatore) sia dalle istanze istruttorie che avevano prima formulate”. Ed infine – “Solo per scrupolo per il caso in cui la Corte reputasse di rivedere le decisioni assunte dal Tribunale e volesse esaminare l'azione avversaria anche per aspetti non esplicitati e non supportati da adeguate domande e conclusioni” - non omettevano di sottolineare ancora una volta che “le appellanti hanno abbandonato il loro padre anche nel periodo e nella Persona_1
consapevolezza della malattia gravissima da cui egli era affetto, e cioè la sclerosi multipla progressiva che lo costrinse a vivere gli ultimi anni della vita su una sedia a rotelle ed a dipendere totalmente dall'aiuto altrui che le figlie hanno volontariamente e totalmente omesso. Tale loro contegno esse non hanno contestato ed è fotografato anche nel testamento che ne occupa, ove è posto a sostegno della diseredazione delle figlie;
non è facile stabilire se ricorra l'indegnità di cui all'art. 463 del c.c. ed i concludenti confermano di volersi rimettere alla Giustizia. In proposito ribadiscono che, se alla detta omissione, non avessero rimediato gli stessi concludenti, offrendo al de cuius cure ed assistenza perpetue, è presumibile, in base al notorio, che il signor sarebbe morto prima e peggio, poiché era del tutto Persona_1
incapace di badare a se stesso. Ribadiscono anche che tale peggiore ed anteriore morte sarebbe stata conseguenza prevedibile ed inevitabile della omissione di cure deliberatamente serbata dai congiunti. Ciò a causa della invalidità fisica, pressoché totale, che lo colpì specialmente negli ultimi anni di vita. Peraltro non vi è chi non veda come il dolore dell'abbandono da parte di due amate figlie costituisca sofferenza invincibile, nella specie idonea ad aggravare il male inesorabile che affliggeva il de cuius e ad accelerarne il decorso. Quanto sopra rende tutt'altro che assurde le ultime volontà che il padre delle attrici ha manifestato, in seno al testamento, nei termini di seguito trascritti:“non si sono mai preoccupate di avere un padre, né prima né da quando sono in queste condizioni, esse si sono completamente disinteressate di me lasciandomi in un totale abbandono ed è per queste gravissime ragioni che vengono da me entrambe diseredate”. Ma i concludenti ribadiscono che reputano superflua l'indagine sulla sussistenza o meno dell'indegnità che il de cuius affermò con le parole sopra riportate”.
§§§
Riassunto in tali termini il complessivo impianto assertivo dei due gradi di giudizio, con la succitata ordinanza riteneva la Corte che “a fortiori se si ponga mente alla più evoluta giurisprudenza di legittimità in subiecta materia che, discostandosi da quella richiamata dal primo giudice, è venuta a riconoscere che “I principi di giurisprudenza sugli oneri di deduzione imposti al legittimario che agisce in riduzione non possono essere intesi nel senso che il legittimario è tenuto a precisare nella domanda la entità monetaria della lesione, ma piuttosto che la richiesta della riduzione di disposizioni testamentarie o donazioni deve essere giustificata alla stregua di una rappresentazione patrimoniale tale da rendere verosimile, anche sulla base di elementi presuntivi, la sussistenza della lesione di legittima” (Cass.
17926/2020) - ovvero che il legittimario che agisca in riduzione, onde assolvere l'onere d'indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, “può allegare e provare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva anche ricorrendo a presunzioni semplici, purchè gravi precise e concordanti;
una volta ravvisata la ricorrenza di valide presunzioni, risulta legittimo anche l'esperimento della C.T.U. d'ufficio, atteso che, una volta che l'attore in riduzione ha assolto il suo onere probatorio, il giudice ha il dovere di disporre la C.T.U. per stimare il valore dei beni costituenti il relictum e il donatum”
(Cass. 18199/2020) – ammissibile e conducente fosse e sia, in realtà, l'istanza istruttoria che le odierne appellanti avanzavano onde sentir, ex art. 210 c.p.c., ordinare all' di far conoscere i trattamenti pensionistici di cui il de cuius CP_1
godesse, nonché gli estremi identificativi dei conti correnti (bancari o postali) sui quali fossero accreditati i relativi ratei: ammissibile in ragione di quanto dedotto al riguardo dalle due (vale a dire, a motivo del rifiuto bensì legittimo dell'ente Per_1
previdenziale di fornire informazioni a soggetti privi - a causa della loro diseredazione, e sino al positivo esperimento di azione di riduzione - della qualità di eredi del soggetto già titolare di trattamento pensionistico: così da imporsi a tal punto un intervento del giudice); conducente proprio al fine di consentire alle odierne appellanti di “allegare e provare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva”” (non mancando, a tal punto ed a petto dell'eccezione che parte appellata aveva al riguardo sollevato, di escludere espressamente che “avendo le due precisato le conclusioni innanzi Per_1
al primo giudice soltanto “insistendo in quelle di cui ai nn. 3) e 4) del petitum dell'atto di citazione”, si debba per questo ritenere che il mezzo di prova anzidetto debba essere oggi dichiarato inammissibile: soccorre, sul punto, il corretto indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità secondo cui “Quando la causa viene trattenuta in decisione perché sia decisa immediatamente una questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito, ai sensi dell'art. 187 c.p.c., il solo fatto che la parte non abbia, nel precisare le conclusioni, reiterato le istanze istruttorie già formulate non consente al giudice di ritenerle abbandonate, se una volontà in tal senso non risulti in modo inequivoco (in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito la quale, essendo stata una causa di risarcimento del danno trattenuta in decisione per decidere un'eccezione preliminare di prescrizione, aveva ritenuto implicitamente abbandonate le istanze istruttorie non reiterate dall'attore nel precisare le conclusioni, e di conseguenza aveva rigettato la domanda in base all'assunto che, quand'anche l'eccezione di prescrizione fosse stata superata,
l'attore comunque non aveva provato, né chiesto di provare, il quantum debeatur)”
(così Cass. III 8576/2012; conf. Cass. I 4487/2021; v. anche Cass. VI 10767/2022)”.
Pertanto, previa rimessione della causa sul ruolo, veniva ordinato “all' – Sede di CP_1
Catania, ex art. 210 c.p.c., di documentare agli atti di causa quale fosse l'ammontare dei trattamenti pensionistici goduti da (nato a [...] il Persona_1
20.6.1951, ivi deceduto il 6.3.2013, c.f. ) nonché gli estremi CodiceFiscale_5
identificativi dei conti correnti (bancari o postali) sui quali fossero accreditati i relativi ratei”.
Indi, con successiva ordinanza del 9.1.2023, la Corte - “Ritenuto - una volta preso atto del riscontro fornito dall' di Catania all'ordine di esibizione (rivolto ad CP_1
accertare quale fosse l'ammontare dei trattamenti pensionistici goduti da Per_1
– che era nato a [...] il [...], c.f. -
[...] CodiceFiscale_5
nonché gli estremi identificativi dei conti correnti sui quali fossero accreditati i relativi ratei) impartitogli con l'ordinanza in atti del 31.10.2022 - di dover a questo punto, per gli stessi motivi di cui a detta precedente ordinanza, richiedere alla
[...]
- Sede di RB di far conoscere l'entità delle giacenze attestate CP_2
presso tale ufficio postale al nome del de cuius alla data di apertura della sua successione (6 marzo 2013), nonché le movimentazioni nei cinque anni immediatamente anteriori a tale ultima data sul c/c n. 000018027953” – indi ordinava ulteriormente “alla - Sede di RB di esibire e CP_2
produrre copia della documentazione utile a far conoscere l'entità delle giacenze attestate presso tale ufficio postale al nome di (che era nato a [...]
RB il 20.6.1951, c.f. ) alla data di apertura della CodiceFiscale_5
sua successione (6 marzo 2013), nonché le movimentazioni del c/c n. 000018027953 nei cinque anni immediatamente anteriori a tale ultima data”.
Acquisita anche la documentazione così richiesta, le parti venivano rimesse a nuova udienza di precisazione delle conclusioni.
Raccolte le quali la causa era nuovamente posta in decisione.
§§§
Alla luce di quanto, con detta ordinanza del 31.10.2022, già si aveva modo di osservare dietro richiamo di dette Cass. 17926/2020 e Cass. 18199/2020, la domanda di riduzione testamentaria delle odierne appellanti deve dirsi, in realtà, pienamente ammissibile: eo magis se, come dalle stesse appellanti fatto valere, si consideri la loro qualità di legittimarie affatto pretermesse (e, anzi, espressamente diseredate) e non meramente lese.
Ciò posto, nel merito della stessa domanda mette previamente conto di sgomberare il campo dalle eccezioni riproposte dai coniugi all'atto della loro Parte_5
costituzione in appello: dacchè, per un verso, affatto inconducente - essendo appena il caso di dare atto che il processo civile è informato (non alla penalistica “clemenza della Corte” ma) al principio della domanda ex art. 99 c.p.c. - appare la loro perorazione di “volersi rimettere alla Giustizia” quanto ad una ipotetica indegnità a succedere, ex art. 463 c.c., delle due . Per_1
Mentre - e per altro verso, ovvero quanto ai debiti asseritamente accusati dal de cuius al momento dell'apertura della sua successione – valenza troncante assume la circostanza che gli appellati non abbiano accluso agli atti del fascicolo del giudizio d'appello il loro fascicolo di parte in prime cure di giudizio (al tempo formato con documenti analogici, e non digitali), fascicolo nel quale si può a questo punto non più che presumere che fosse versato il decreto ingiuntivo del Tribunale di Catania n.
751/2011 con cui veniva “imposto” al de cuius il pagamento agli stessi appellati della somma di € 129.868,54 (che, secondo quanto in quella sede allegato, avrebbe rappresentato parte del prezzo della vendita, per atto pubblico in notar del Per_2
4.10.94 Rep. 8848, del menzionato immobile di via dei Vespri in RB che - in seguito al riconoscimento della simulazione di tale contratto giusta la prodotta sentenza del Tribunale di Catania n. 1480/98 ed anche, nonostante quest'ultima fosse già divenuta cosa giudicata, della successiva sentenza dello stesso Tribunale n.
1924/2008 – non avrebbe, con i relativi interessi corrispettivi, Persona_1
restituito: se non fosse tuttavia – osserva la Corte - che detta giudiziale declaratoria di simulazione veniva a sancire, di tutta evidenza, l'apparenza sia del trasferimento dell'immobile sia pure del pagamento del corrispettivo), oltre interessi e spese di procedura.
Pertanto, sulla base delle emergenze istruttorie, ai fini del calcolo della disponibile ex art. 556 c.c. la massa di cui tener conto viene, in mancanza sia di alcun donatum sia di passività, ad essere nella specie integrata: a) da detto appartamento (con garage di pertinenza) in RB, via dei Vespri 409; b) dal saldo attivo di € 6.870.42 - alla data di apertura della successione (6 marzo 2013) - dell'unico conto corrente
(acceso presso la Sede di RB di con il n. 000018027953) di CP_2
cui il de cuius era titolare e sul quale affluivano i suoi emolumenti pensionistici.
Ove, come nella specie, la qualità di heres ncessarius faccia esclusivamente capo a più figli del de cuius, va fatta applicazione del disposto del secondo comma dell'art. 537 c.c., secondo cui “Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli”.
Ciò per cui alle odierne appellanti spettano, anzitutto, i 2/3 di detta somma di €
6.870,42, ovvero l'importo di € 2.290,14 per ciascuna. Somma che integra credito di valuta e su cui – in mancanza della stessa allegazione di un maggior danno ai sensi del secondo comma dell'art. 1224 c.c. – sono dunque dovuti i soli interessi moratori (al tasso legale tempo per tempo in vigore) dal dì della domanda (vale a dire, dalla data di notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado) al soddisfo.
Quanto all'appartamento, mette previamente conto di rammentare che, nella sistematica codicistica, “occorre distinguere tra l'azione di riduzione e quella
(successiva) di restituzione. Poiché l'ordinamento riconosce il potere di disporre validamente sia inter vivos sia mortis causa, l'azione di riduzione non è diretta a far dichiarare la nullità né a far pronunziare l'annullamento del testamento o della donazione: se così fosse, le disposizioni testamentarie e le donazioni dovrebbero cadere ed i beni dovrebbero poter essere rivendicati dal legittimario contro i terzi, il che in linea di massima non è. Per opinione dominante, l'azione di riduzione configura una azione personale - diretta a procurare al legittimario l'utile corrispondente alla quota di legittima - e non un'azione reale, perché si propone non contro chi al momento è titolare del bene, che fu lasciato o donato, ma esclusivamente contro gli eredi, i legatari o i donatari. Il legittimario, dunque, non ha un diritto reale sui beni legati o donati;
egli ha un diritto contro il legatario o il donatario cui corrisponde una obbligazione, per cui costoro rispondono con tutto il loro patrimonio (il che raffigura la caratteristica del diritto di credito). L'azione di restituzione è, invece, un'azione di condanna che presuppone già pronunziata la riduzione” (Cass. II 4130/2001): dacchè tanto fornisce contezza della piena ammissibilità della pur limitata domanda delle due rivolta a sentir Per_1
esclusivamente sancito il loro diritto “ai due terzi dell'intero asse ereditario, così come risulterà in esito all'istruttoria, relitto da ”, da assicurare Persona_1
dunque loro anche mediante riconoscimento in loro favore del predetto “utile corrispondente alla quota di legittima” e non necessariamente, invece, mediante reintegrazione in natura della quota medesima.
La liquidazione di detto utile ulteriormente passa per la stima del valore di mercato dell'appartamento (con garage di pertinenza) de quo alla data di apertura della successione in morte di con contestuale ordinanza la causa deve Persona_1
essere, pertanto, rimessa sul ruolo al fine della nomina di c.t.u. che proceda a tale stima nonché (alla luce dell'arresto secondo cui “Nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario, qualora l'integrazione spettante al legittimario leso venga effettuata mediante conguaglio in denaro nonostante l'esistenza nell'asse di beni in natura, trattandosi di credito di valore e non già di valuta essa deve essere adeguata al mutato valore - al momento della decisione giudiziale - del bene a cui il legittimario avrebbe diritto affinché ne costituisca l'esatto equivalente, dovendo pertanto procedersi alla relativa rivalutazione (sulla base della variazione degli indici sul costo della vita), Org_1
nonché, trattandosi di beni fruttiferi, alla corresponsione dei "frutti" dal legittimario medesimo non percepiti (nel caso, interessi compensativi sulla somma rivalutata), da disporsi a far data dalla domanda”, Cass. II 1884/2017) alla rivalutazione del relativo importo dal dì della domanda all'attualità, ed ancora (considerato altresì che
“Nell'ipotesi in cui la reintegrazione della quota di riserva avvenga per equivalente monetario, con l'ulteriore riconoscimento degli interessi legali sulla somma a tal fine determinata, nulla è dovuto per i frutti, posto che gli interessi legali attribuiti rispondono alla medesima finalità di risarcire il danno derivante dal mancato godimento del bene (lucro cessante) e pertanto il cumulo tra frutti e interessi comporterebbe la duplicazione del riconoscimento di una medesima voce di danno”,
Cass. II 7478/2000) alla quantificazione (sulle somme rivalutate anno per anno) degli interessi compensativi, da calcolarsi facendosi riferimento anno per anno, ove superiore al saggio degli interessi legali, al saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi.
§§§
Attesa la natura non definitiva della presente sentenza nulla va, allo stato, disposto sulle spese di giudizio (conf. ex pluribus Cass. 06/05/2003 n. 6884, “La condanna alle spese processuali, dovendo essere emessa dal giudice ai sensi dell'art. 91 c.p.c. con la sentenza che davanti a lui chiude il processo, non può essere pronunciata con la sentenza non definitiva, la quale non conclude la controversia e non chiude il processo”).
P Q M
La Corte – non definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Catania n. 4892/2019 del 19.12.2019 proposto, con citazione del
20.1.2020, da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
e – così provvede: Parte_3 Parte_4
- dichiara aperta la successione in morte di (deceduto in Persona_1
RB addì 6.3.2013),
- in accoglimento dell'appello condanna per le causali di cui motivazione, in riforma della sentenza impugnata, al pagamento in favore di Parte_3
e della somma di € 2.290,14 per Parte_1 Parte_2
ciascuna, oltre interessi nei termini di cui in motivazione,
- dispone con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio,
- riserva alla sentenza definitiva ogni statuizione sulle spese di giudizio.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 20.XI.2023.
Il Consigliere est.
(Dr. Nicolò Crascì)
Il Presidente
(Dr. Roberto Centaro)