Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/05/2025, n. 2101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2101 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
n. 5045/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
22/04/2025 da:
(C.F. , nato il [...] in [...]_1 C.F._1
(MI), assistito e difeso dall'avv. D'ALESSIO FABIO, presso il cui studio sito in Milano, Via
Bernardino Verro n. 33/6, è elettivamente domiciliato;
e
(C.F. ), nata il [...] in [...], assistita Parte_2 C.F._2
e difesa dell'avv. D'ALESSIO FABIO, presso il cui studio sito in Milano, Via Bernardino Verro n.
33/6 è elettivamente domiciliata;
con i seguenti figli: , nato il [...], e , nata Persona_1 Persona_2
il 22/10/2006
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 21.05.2025
FATTO
Pagina 1
“(1) Sull'esercizio della responsabilità genitoriale a. I genitori proseguiranno a vivere separati impegnandosi ad agire nell'esclusivo interesse della prole. b. I figli e restano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_2 Persona_1 collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre in via San Mamete n. 42 a Milano. Le decisioni di maggior interesse per i figli minorenni relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della prole, mentre per le decisioni di ordinaria amministrazione la responsabilità sarà esercitata disgiuntamente nel periodo di convivenza di ciascun genitore con i figli non maggiorenni. c. I genitori si impegnano e si obbligano, per quanto di rispettiva competenza ad educare la prole nel massimo rispetto e stima nei confronti dell'altro genitore ed a concordare le decisioni più importanti relative alla vita della prole con riferimento sia alle scelte scolastiche che alle metodologie didattiche che verranno individuate da entrambi sulla base delle inclinazioni prospettate dai figli. Altrettanto dicasi per le cure mediche e scelte sportive/ricreative dei medesimi. d. I genitori si impegnano ad esibire o consegnare i documenti, anche in copia, dei figli minorenni all'altro genitore a semplice richiesta. (2) Collocamento e frequentazione con i genitori a. e saranno collocati presso la residenza materna in via San Mamete n. 42 Per_2 Persona_1 a Milano. b. e staranno con il papà ogni qualvolta lo ritengano opportuno, previo Per_2 Persona_1 accordo con la madre, tenendo conto delle esigenze e degli impegni scolastici ed extra scolastici dei figli, nonché di propri eventuali impegni lavorativi, e comunque quantomeno secondo il seguente calendario di frequentazione:
- A fine settimana alternati, dalle 17.30 del venerdì, prelevandoli presso la casa familiare, alle 17.30 della domenica, quando ivi li riaccompagnerà.
- Un giorno infrasettimanale, prelevandoli presso la casa familiare alle 17.30 con pernottamento e accompagnamento a scuola, nelle settimane in cui il fine settimana è di spettanza paterna.
- Due giorni infrasettimanali prelevandoli presso la casa familiare alle 17.30, con pernottamento e accompagnamento a scuola, nelle settimane in cui il fine settimana è di spettanza materna.
- Salvo impedimenti, e previo avviso ad opera del padre, lo stesso si occuperà dell'accompagnamento presso le scuole.
- Il giorno 24 dicembre di ogni anno ovvero il 25 dicembre di ogni anno, ad anni alterni con la madre.
- Durante le vacanze scolastiche natalizie, una settimana ad anni alterni con la madre dal 26 dicembre all'1 gennaio o dall'1 gennaio al termine delle vacanze scolastiche natalizie.
- Durante le vacanze estive, tre settimane, anche non consecutive, nel periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
- Metà delle vacanze scolastiche pasquali.
- Metà dei ponti e delle ulteriori vacanze scolastiche. c. Le parti concordano di mantenere quale medico di famiglia il dott. con studio a Milano in Per_3 viale Padova n. 256 - 20132. d. I genitori si assumono reciproco obbligo a darsi pronta comunicazione di ogni circostanza rilevante inerente la prole.
Pagina 2 e. In ragione della non più tenera età della prole, l'esercizio del diritto di visita da parte del padre è subordinato all'accordo con i figli sulle modalità che di volta in volta si renderanno opportune e confacenti all'interesse del nucleo famigliare. (3) Contributo al mantenimento di e , spese extra assegno, assegno unico Per_2 Persona_1 a. Il sig. si impegna a corrispondere a e a titolo di contributo al Pt_1 Per_2 Persona_1 mantenimento, fintanto che non saranno economicamente autosufficienti, la somma mensile di €. 1.500,00, suddivisi in € 750,00= ciascuno. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso bonifico ordinario su c/c bancario intestato alla madre, fintanto che i figli non avranno aperto un proprio c/c, entro e non oltre il giorno 8 di ogni mese solare, per 12 mensilità annue. L'importo determinato a titolo di contributo al mantenimento per la prole verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. b. I genitori sosterranno al 50% le spese extra assegno che si renderanno necessarie per la prole secondo le linee guida del Tribunale di Milano che qui si riportano per chiarezza: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. c. L'assegno unico erogato dall'INPS per i figli a carico sarà trattenuto integralmente dalla madre. d. Ogni genitore si farà integralmente carico delle spese delle eventuali vacanze (estive, natalizie, pasquali, altre) che il figlio trascorrerà con lo stesso senza nulla pretendere e/o rivendicare l'uno dall'altro.
Pagina 3 (4) Rapporti patrimoniali tra i genitori I genitori di comune accordo ritengono di non doversi alcunché l'uno dall'altro. (5) Assegnazione della casa coniugale La casa di residenza comune sita a Milano in via San Mamete n. 42 con gli arredi ivi esistenti, è assegnata a che in qualità di genitore collocatario dei figli continuerà a viverci al fine Parte_2 di garantire loro continuità abitativa e tranquillità affettiva. Per espressa volontà delle parti resta fermo il diritto d'uso da parte del Sig. dell'unità immobiliare di via san mamete n. Parte_1 42 i cui oneri restano a suo carico, ivi compresi gli accordi già raggiunti tra le parti. (6) Espatrio I genitori si danno reciproco assenso all'espatrio. Il presente ricorso congiunto è stato negoziato, approfondito, verificato ed analizzato analiticamente dai genitori, che lo sottoscrivono nel totale convincimento della sua equità ed opportunità, concordando pienamente sia su ogni dato oggettivo, sia sulle motivazioni interiori sottostanti. Le parti dichiarano di aver esaminato e di conoscere le reciproche condizioni reddituali e patrimoniali e chiedono di sostituire l'udienza di comparizione personale con le note scritte.”
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa (art. 337octies c.c.).
Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese di lite, essendo entrambe le parti assistite dal medesimo difensore.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a Parte_1 Parte_2 parziale modifica delle condizioni di cui all'accordo di negoziazione assistita di separazione vistato il 27.02.2017:
1) provvede in conformità all'accordo come riportato nel ricorso congiunto proposto, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 21/05/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari dott.ssa Maria Laura Amato
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