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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/08/2025, n. 2400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2400 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2932/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marianna Galioto Presidente dott.ssa Serena Baccolini Consigliere dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 2932/2023 in sede di giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. promossa
DA
Parte_1
. (C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe
[...] P.IVA_1
Niccolini e Massimo Ranieri, ed elettivamente domiciliata in Milano, Via Durini n. 14, presso lo studio dell'avv. Marco Scicolone, come da procura in atti.
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
pagina 1 di 14 (C.F. e P.IVA ), rappresentata e difesa dagli avv.ti CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3
Mario Olivieri, Alessandro Pierucci e Alberto Caccavale, ed elettivamente domiciliata in
Milano, Via Barozzi n. 1, presso lo studio dei difensori, come da procura in atti
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
OGGETTO: Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Pt_1 Parte_1
.
[...]
Piaccia a codesta Ecc.ma Corte d'appello di Milano, adìta ex art. 392 c.p.c. a seguito del rinvio disposto dall'ordinanza della S.C. n. 17572/2023 del 20 giugno 2023, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, in parziale annullamento del lodo arbitrale reso il 7 febbraio 2017 dal Collegio Arbitrale composto dal prof. avv. Niccolò Abriani
(presidente) e dagli arbitri prof. avv. Antonio Briguglio e avv. Francesco Marotta, nonché in riforma della pronuncia emessa da codesta Ecc.ma Corte medesima, Sez. I civ., n.
4809/2019 del 3 dicembre 2019, accogliere la domanda formulata in arbitrato dalla
[...]
. e per l'effetto condannare la in persona del legale rappresentante Parte_1 CP_1 pro tempore, al pagamento in favore della ., sulla somma capitale di Parte_1
€ 619.748,28 riconosciuta dal lodo stesso, degli interessi legali a far data dal 22 marzo 1993, per un importo pari, alla data del 31 dicembre 2024, a € 604.592,47, oltre a quelli maturandi fino all'effettivo pagamento, nonché della rivalutazione monetaria dal 22 marzo 1993 a titolo di maggior danno ex art. 1224, 2° co., cod. civ., da determinarsi, in via principale, nella misura della differenza tra il tasso di inflazione e il tasso di interesse legale (laddove inferiore), per un importo pari, al 31 dicembre 2024, ad € 83.927,50, oltre a quanto maturando fino all'effettivo pagamento, ovvero, in subordine, nella misura della differenza tra il tasso di rendimento netto
(dedotta l'imposta) dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e il tasso di interesse legale (sempre laddove inferiore), per un importo pari, alla data del 31 dicembre 2024, ad €
31.686,75, oltre a quanto maturando fino all'effettivo pagamento.
Con vittoria di compensi e spese, anche della fase di legittimità.
Per CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, disattesa ogni contraria domanda, ragione, pretesa, istanza o eccezione, per tutti i motivi di cui in atti:
pagina 2 di 14
1. in via principale, rigettare tutte le domande formulate da
[...]
contro e, per TR CP_1
l'effetto, mandare esente la conchiudente da ogni e qualsivoglia responsabilità nei confronti di TR
;
[...]
2. in subordine, accertare e quantificare la rivalutazione monetaria (pretesa da
[...]
) nella TR differenza, a decorrere dall'insorgenza della mora, tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi e il saggio degli interessi legali;
3. in ogni caso, condannare TR
a rifondere a le spese del giudizio
[...] CP_1 di legittimità R.G. n. 22704/2020 definito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.
17572/2023, oltre IVA e CPA come per legge, o in subordine compensare parzialmente tali spese, condannando TR
a rifondere a ¾ delle spese di lite
[...] CP_1 sostenute.
Senza accettazione del contraddittorio su ogni nuova domanda, deduzione, produzione o istanza istruttoria che fosse eventualmente ex adverso formulata in atti.
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, eccepire, formulare istanze istruttorie ed emendare le prese conclusioni.
Con vittoria di spese e compensi, oltre ad IVA e CPA relativamente ad ogni grado del presente giudizio.
IN FATTO E IN DIRITTO
, con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., ha Controparte_3 introdotto il presente giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza della suprema Corte di
Cassazione n. 17572/2023, pubblicata in data 20.6.2023, con la quale, in accoglimento del terzo motivo del ricorso incidentale presentato dalla stessa è stata cassata con rinvio Pt_1 la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 4809/2019, pubblicata in data 3.12.2019.
pagina 3 di 14
Vicende processuali
1) Il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnazione del lodo arbitrale reso in data 7 febbraio
2017 nell'ambito della controversia insorta tra la società e la società CP_4 CP_1
Contr (già ), in relazione a rapporti contrattuali intercorsi tra le parti a partire dal 1991 per la realizzazione del centro commerciale “La Romanina” in Roma.
Tra le parti erano stati stipulati, nel corso dell'anno 1991 e sino al 1992, sei distinti contratti di appalto. In particolare, con tre iniziali contratti del 31 luglio 1991, del 1° dicembre 1991 e del 7 Contr maggio 1992, aveva affidato a l'esecuzione delle opere civili, impiantistiche e Pt_1 complementari del centro commerciale, prevedendo corrispettivi di natura forfettaria o a misura, penali per il ritardo e clausole compromissorie per la risoluzione delle controversie. Il contratto del 7 maggio 1992, in particolare, aveva fissato un corrispettivo complessivo e forfettario di 30 miliardi di lire oltre IVA ed aveva stabilito, all'art. 10, che il pagamento del saldo sarebbe avvenuto il 22 marzo 1993.
A seguito di ritardi nell'esecuzione dei lavori da parte di le parti sottoscrissero ulteriori Pt_1 tre accordi (rispettivamente del 23 luglio, 23 settembre e 23 dicembre 1992), con cui venivano prorogati i termini di consegna, transatte le obbligazioni derivanti dalle penali applicabili a per i ritardi (le quali venivano convertite in ulteriori lavori), regolato il pagamento diretto Pt_1 di fornitori e stabilita la cessione del credito di per il saldo finale ad una società di Pt_1 factoring.
Tali accordi richiamavano espressamente i contratti precedenti, senza prevedere effetto novativo. Contr 2) ritenendo che fossero state indebitamente trattenute da somme a titolo di Pt_1 penali per ritardo, conveniva quest'ultima in giudizio dinanzi al Tribunale di Velletri per ottenere il pagamento del saldo residuo del prezzo dell'appalto, lamentando di aver ricevuto solo 25,3 miliardi di lire rispetto all'importo pattuito di 63 miliardi. Contr 2.1) , costituendosi in giudizio, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ragione della clausola compromissoria contenuta nei contratti, eccezione che veniva accolta sia dal Tribunale di Velletri che dalla Corte d'Appello di Roma in esito al gravame proposto da
Pt_1
pagina 4 di 14 3) A seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione, riassumeva il giudizio in sede Pt_1 arbitrale, promuovendo tre distinti arbitrati, uno per ciascuno dei primi tre contratti.
4) In particolare – con l'arbitrato definito dal lodo qui impugnato – domandava la Pt_1
Contr disapplicazione o la riduzione ex art. 1384 c.c. delle penali trattenute da in base al contratto del 7 maggio 1992 per l'importo complessivo di euro 2.246.587,51, e, di Con conseguenza, la condanna di al pagamento di un importo pari alla somma trattenuta a titolo di penali o, in subordine, alla differenza tra le penali trattenute e quelle eventualmente rideterminate. formulava, altresì, una domanda di accertamento della nullità del contratto del 7 Pt_1 maggio 1992 ovvero della relativa clausola penale (art. 8), deducendo: i) la sussistenza di una causa illecita ex art. 1418, comma 2, c.c.; ii) la stipulazione del contratto in frode alla legge ex art. 1344 c.c.; iii) la presenza di motivi illeciti comuni ad entrambe le parti ex art. 1345 c.c.
5) Il collegio arbitrale, con lodo del 7 febbraio 2017, respingeva integralmente la domanda di nullità del contratto e della clausola penale.
Quanto alla domanda di pagamento della somma di euro 2.246.587,51, il lodo accoglieva solo parzialmente la richiesta, riconoscendo a favore di la somma di euro 619.748,29, Pt_1 oltre interessi legali ex art. 2033 c.c. dalla data del 27 luglio 1999 (data della domanda), rigettando, per il resto, le domande ed eccezioni di entrambe le parti.
Nello specifico, il collegio arbitrale rilevava che solo una parte della somma richiesta da
(per l'importo di euro 619.748,29) trovava fondamento nel contratto del 7 maggio 1992, Pt_1 mentre le ulteriori somme ex adverso trattenute erano riconducibili ai successivi contratti del secondo semestre 1992, mai azionati da con conseguente prescrizione del relativo Pt_1 diritto. Il collegio arbitrale riteneva, invece, interrotta la prescrizione del diritto al pagamento dell'importo di euro 619.748,29 per effetto della domanda giudiziale del 1999 proposta dinanzi al Tribunale di Velletri, in cui si faceva riferimento alle penali ed alla loro eventuale riduzione.
6) Con citazione notificata in data 7 marzo 2018, impugnava il lodo, deducendo la Pt_1 nullità della decisione arbitrale per:
- la violazione degli artt. 2943 ss. c.c. e degli artt. 99, 112, 115 e 116 c.p.c. nella parte in cui il lodo aveva ritenuto prescritto il diritto alla restituzione delle penali;
pagina 5 di 14 - il rigetto della domanda di nullità dell'art. 8 del contratto del 7 maggio 1992 e del contratto stesso;
- l'erronea decorrenza degli interessi legali dal 27 luglio 1999 e per il mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria. Con 7) Con citazione del 12 marzo 2018, a sua volta impugnava il lodo, deducendo ed eccependo, in sintesi:
- la sopravvenuta invalidità della convenzione arbitrale per effetto di successiva novazione;
- l'inesistenza o inefficacia della clausola compromissoria;
- la nullità della decisione per superamento dei limiti della convenzione arbitrale;
- la decisione extra o ultra petita;
- la violazione del contraddittorio;
- l'erroneo accoglimento, anche solo parziale, della domanda di nonostante la Pt_1 prescrizione e l'assenza di prova dell'esecuzione delle obbligazioni sostitutive delle penali.
8) Le due impugnazioni, riunite ai sensi dell'art. 273 c.p.c. (RG nn. 1176/2018 e 1210/2018), venivano decise con la sentenza n. 4809/2019 pubblicata in data 3 dicembre 2019, con cui la
Corte d'Appello di Milano rigettava le impugnazioni proposte e compensato integralmente le spese tra le parti.
8.1) Più nello specifico, la Corte territoriale, con tale pronuncia, da un lato, rigettava l'impugnazione principale proposta da ritenendo: Parte_1
- infondata la doglianza relativa alla dedotta contraddittorietà o carenza di motivazione del Con lodo in ordine all'eccezione di prescrizione sollevata da atteso che gli arbitri avevano espressamente motivato il rigetto della domanda, nella parte basata su contratti diversi da quello del 7 maggio 1992, avendo ritenuto prescritte le relative pretese, a motivo del fatto che solo quest'ultimo contratto era stato dedotto nel giudizio ordinario davanti al Tribunale di
Velletri, poi traslato in sede arbitrale;
che si trattava, quindi, di motivazione coerente e non contraddittoria;
- inammissibile, per insussistenza di un vizio motivazionale rilevante ex art. 829, comma 3,
c.p.c., la censura relativa al rigetto della domanda di nullità dell'art. 8 del contratto, recante la clausola penale, formulata da sul presupposto di un intento fraudolento della Pt_1 committente diretto a ridurre artificiosamente il corrispettivo dell'appalto;
pagina 6 di 14 - infondata la censura concernente la decorrenza degli interessi, avendo correttamente gli arbitri applicato l'art. 2033 c.c. e ritenuto che fossero dovuti gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale in luogo della data del presunto inadempimento, essendo configurabile una ripetizione d'indebito e non un'ordinaria obbligazione corrispettiva;
- infondato il motivo relativo al mancato riconoscimento del danno da svalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta derivante da ripetizione d'indebito, non soggetto a rivalutazione automatica.
8.2) Quanto all'impugnazione incidentale proposta da la Corte territoriale ha, CP_1 altresì, ritenuto:
- infondata la doglianza relativa all'invalidità della convenzione arbitrale ex art. 14 del contratto del 7 maggio 1992 per effetto della presunta novazione operata dai successivi accordi, non ravvisandosi in questi un'efficacia novativa, ma meri effetti modificativi e integrativi del contratto originario;
- infondata l'eccezione di inefficacia della clausola compromissoria per intervenuta risoluzione del contratto, avendo le parti convenuto espressamente la perdurante efficacia della clausola stessa;
- insussistente il vizio di ultrapetizione, non essendo stati estesi i poteri del collegio arbitrale ad altri contratti, ma avendo gli arbitri considerato gli accordi successivi unicamente al fine di accertare l'effettivo ammontare della penale e di evitare duplicazioni contabili, in considerazione dell'avvenuta esecuzione da parte di dei lavori aggiuntivi sostitutivi Pt_1 delle penali;
- infondati i motivi relativi all'omessa pronuncia sull'eccezione di inesistenza della clausola compromissoria e sulla dedotta tardività della domanda di nullità dell'art. 8, nonché alla violazione del contraddittorio, avendo il collegio esaminato e rigettato le eccezioni proposte e garantito il pieno contraddittorio nel corso del giudizio arbitrale;
- infondata la censura con cui si contestava la ritenuta interruzione della prescrizione da parte dell'atto di citazione introduttivo del giudizio innanzi al Tribunale di Velletri, non potendosi escludere che in tale atto fosse ricompresa anche la domanda di restituzione delle penali ritenute indebitamente trattenute, come correttamente ritenuto dagli arbitri;
pagina 7 di 14 - infine, insindacabile in sede di impugnazione ai sensi dell'art. 829 c.p.c. il motivo (di merito) relativo al giudizio espresso dagli arbitri in ordine alla prova dell'effettiva esecuzione da parte di dei lavori aggiuntivi in cui le penali erano state convertite. Pt_1
Con 9) Con ricorso del 15.9.2020, proponeva ricorso per Cassazione (R.G. n. 22704/2020), a cui resisteva, proponendo a sua volta ricorso incidentale1. Pt_1
10) La Corte di Cassazione ha, quindi, definito il giudizio mediante l'ordinanza n. 17572/2023, pubblicata in data 20 giugno 2023, con la quale, in accoglimento del solo terzo motivo del ricorso incidentale, ha chiesto alla Corte di Appello di Milano di riesaminare il motivo di impugnazione del lodo con cui aveva lamentato l'errore di diritto nella parte in cui gli Pt_1 arbitri avevano riconosciuto gli interessi solo dal 27 luglio 1999 e nella parte in cui non avevano accolto la domanda di condanna alla rivalutazione monetaria ex art. 1224, comma 2,
c.c.
10.1) Più nel dettaglio:
- in relazione alla decorrenza ed alla natura della pretesa a titolo di interessi legali, la Corte di
Cassazione ha escluso l'applicabilità dell'art. 2033 c.c., affermando che, nel caso, si trattava di una pretesa di pagamento da inadempimento contrattuale (in particolare, indebita trattenuta del corrispettivo da parte della committente) e che, quindi, gli interessi legali dovevano decorrere dalla data del 22 marzo 1993, prevista nel contratto per il pagamento del saldo (art. 10, contratto del 7.5.1992 sub doc. 4), a titolo corrispettivo ex art. 1282 c.c. o moratorio ex art. 1224 c.c., ed a prescindere dalla buona fede;
- in relazione alla rivalutazione monetaria, la Corte ha ritenuto fondata la censura mossa sia avverso la decisione arbitrale sia avverso la sentenza della Corte d'Appello, chiarendo che il danno da svalutazione non può essere escluso in via astratta o automatica, ma deve essere riconosciuto laddove la parte ne faccia specifica richiesta e fornisca adeguata prova, ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c.
Sul punto, la Corte ha richiamato l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con sentenza 16 luglio 2008, n. 19499, secondo cui il maggior danno da ritardo nell'adempimento di un'obbligazione di valuta può ritenersi provato anche in via presuntiva, 1 Ai fini del presente giudizio rileva il terzo motivo del ricorso incidentale, con cui aveva lamentato: i) che gli Pt_1 interessi erano stati riconosciuti solo dal 27 luglio 1999 (data di notifica del ricorso innanzi al Tribunale di Velletri), e non dal 22 marzo 1993 (data di scadenza del pagamento ex art. 10 contratto); ii) che era stata esclusa la rivalutazione monetaria ex art. 1224, comma 2, c.c. pagina 8 di 14 qualora, nel periodo di mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi risulti superiore al saggio degli interessi legali, trattandosi di un parametro economico idoneo a fondare la presunzione del danno subito dal creditore per il ritardato pagamento.
11) Con atto di citazione in riassunzione introduttivo del presente giudizio di rinvio, ha, Pt_1
Con quindi, chiesto la condanna di a) al pagamento degli interessi legali sulla somma di € 619.748,29 dal 22 marzo 1993 fino al soddisfo, per un totale calcolato in euro 578.698,88 alla data del 31 agosto 2023 (cfr. calcolo di cui al doc. 5);
b) al maggior danno ex art. 1224, co. 2, c.c. da determinarsi, in via principale, nella misura della differenza tra il tasso di inflazione e il tasso di interesse legale (ove inferiore), per un totale calcolato in euro 82.273,71 alla data del 31 agosto 2023 (cfr. doc. 5);
c) in subordine, al maggior danno da determinarsi nella misura della differenza tra il tasso di rendimento netto (dedotta l'imposta) dei titoli di Stato di durata non superiore ai 12 mesi e il tasso di interesse legale (sempre laddove inferiore), per un totale calcolato in euro 29.290,20 alla data del 31 agosto 2023 (cfr. calcolo di cui al doc. 6).
In sede di comparsa conclusionale, l'appellante ha, quindi, richiamato la produzione, Pt_1 già avvenuta nel giudizio arbitrale ed in precedenza dinanzi al Tribunale di Velletri, della relazione “Analisi dei dati contabili” del 3 ottobre 1994 redatta dalla OP & LY (doc.
24, fascicolo arbitrato), da cui si dovrebbe evincere che il mancato integrale pagamento da Contr parte di aveva inciso negativamente sulla liquidità aziendale, imponendo il ricorso a risorse proprie ed all'indebitamento infragruppo sì da determinare un pregiudizio economico diretto e potenzialmente ancora attuale. Con 12) La convenuta costituendosi in giudizio, non contestando la pretesa di per Pt_1 interessi legali sulla somma di euro 619.748,29, come quantificata in euro 578.698,88, ha invece integralmente contestato la richiesta avversaria di maggior danno, deducendo, al riguardo, che l'attrice non avrebbe fornito alcuna prova a sostegno di tale pretesa, non Pt_1 avendo la stessa dimostrato di aver fatto ricorso al credito bancario o ad altre forme di finanziamento durante la mora del debitore, né, peraltro, avrebbe dimostrato che tale ricorso Con al credito fosse conseguenza dell'inadempimento di pagina 9 di 14 In subordine, e solo nell'ipotesi in cui la pretesa di maggior danno fosse stata ritenuta Con ammissibile, la convenuta ha sostenuto che la stessa andrebbe calcolata unicamente secondo il criterio della differenza di rendimento dei titoli di Stato a 12 mesi;
che, pertanto, la somma riconoscibile a titolo di maggior danno sarebbe stata determinabile al massimo in euro 29.290,20 e non anche in euro 82.273,71, come richiesto da con applicazione del Pt_1 tasso di inflazione.
Motivi della decisione
13) Quanto alla domanda attrice di condanna al pagamento degli interessi legali sulla somma di euro 619.748,29, riconosciuta a titolo di residuo corrispettivo a favore dell'attrice in riassunzione con il lodo arbitrale del 7 febbraio 2017, va detto che trattasi di Parte_1 pretesa fondata e meritevole di accoglimento, posto che la stessa è diretta conseguenza della pronuncia della Cassazione che ha occasionato il presente giudizio di rinvio e che la stessa Con convenuta costituendosi in giudizio, non ha mosso alcuna contestazione né in ordine all'an debeatur né in ordine al quantum debeatur della predetta pretesa, così come quantificata dalla stessa parte attrice nell'importo di euro 578.698,88 alla data del 31 agosto
2023 (cfr. doc. 5 citazione in riassunzione), pretesa che, da ultimo, è stata, poi, quantificata dall'attrice, alla data del 31 dicembre 2024, nell'importo di euro 604.592,47, come indicato dalla parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni.
Pertanto, in ossequio al disposto dalla citata ordinanza della Corte di Cassazione, va accolta la domanda dell'attrice con conseguente condanna della convenuta al Pt_1 CP_1 pagamento, in favore dell'attrice, degli interessi legali sulla somma capitale di euro
619.748,28 (riconosciuta dal lodo arbitrale del 7 febbraio 2017), con decorrenza dal 22 marzo
1993 e sino all'effettivo soddisfo.
14) Diverse considerazioni vanno, invece, svolte rispetto alla domanda attrice volta al riconoscimento del danno da svalutazione monetaria, oggetto di specifica censura da parte della convenuta in riassunzione CP_1
Sul punto, questa Corte ritiene di dover fare applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale inaugurato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza del 16 luglio 2008, n. 19499, e successivamente ribadito in numerosi arresti conformi (tra cui:
pagina 10 di 14 Cass. civ., Sez. V, 19 aprile 2025, n. 10366; Cass. civ., Sez. V, 7 dicembre 2024, n. 31442;
Cass. civ., Sez. II, 20 dicembre 2024, n. 33698; Cass. civ., Sez. II, 4 giugno 2018, n. 14289;
Cass. civ., Sez. VI-3, 26 febbraio 2015, n. 3954, Rv. 634449-01; Cass. civ., Sez. VI-1, 18 ottobre 2017, n. 24598), nonché nella stessa ordinanza n. 17572/2023, con la quale la Corte di Cassazione ha disposto il rinvio a questa Corte d'Appello.
Le Sezioni Unite, nella citata sentenza, hanno enunciato il seguente principio di diritto:
“- nelle obbligazioni pecuniarie, in difetto di discipline particolari dettate da norme speciali, il maggior danno di cui all'art. 1224 c.c., comma 2 (rispetto a quello già coperto dagli interessi legali moratori non convenzionali che siano comunque dovuti) è in via generale riconoscibile in via presuntiva, per qualunque creditore che ne domandi il risarcimento - dovendo ritenersi superata l'esigenza di inquadrare a tale fine il creditore in una delle categorie a suo tempo individuate - nella eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell'art. 1284 cod. civ., comma 1;
- è fatta salva la possibilità del debitore di provare che il creditore non ha subito un maggior danno o che lo ha subito in misura inferiore a quella differenza, in relazione al meno remunerativo uso che avrebbe fatto della somma dovuta se gli fosse stata tempestivamente versata;
- il creditore che domandi a titolo di maggior danno una somma superiore a quella differenza
è tenuto ad offrire la prova del danno effettivamente subito, quand'anche sia un imprenditore, mediante la produzione di idonea e completa documentazione, e ciò sia che faccia riferimento al tasso dell'interesse corrisposto per il ricorso al credito bancario sia che invochi come parametro l'utilità marginale netta dei propri investimenti;
- in entrambi i casi la prova potrà dirsi raggiunta per l'imprenditore solo se, in relazione alle dimensioni dell'impresa ed all'entità del credito, sia presumibile, nel primo caso, che il ricorso
o il maggior ricorso al credito bancario abbia effettivamente costituito conseguenza dell'inadempimento, ovvero che l'adempimento tempestivo si sarebbe risolto nella totale o parziale estinzione del debito contratto verso le banche;
e, nel secondo, che la somma sarebbe stata impiegata utilmente nell'impresa”.
pagina 11 di 14 Ebbene, in base a tali principi, deve ritenersi che il maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., possa essere riconosciuto in via presuntiva sempre che il creditore danneggiato alleghi e documenti che, durante il periodo di mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con durata non superiore a dodici mesi sia stato superiore al tasso degli interessi legali;
che, diversamente, ove sia dedotto un danno in misura superiore (e, quindi, in ipotesi, anche il danno da svalutazione monetaria), tale maggior danno possa essere riconosciuto solo se effettivamente provato.
Ciò chiarito, va, quindi, richiamato che, nel caso di specie, ha domandato, in via Pt_1 principale, il riconoscimento del maggior danno in misura pari al differenziale tra interessi e e titoli di Stato, avendo fatto generico riferimento ad una presunta perdita di redditività derivante dall'inadempimento.
Tuttavia, tale richiesta non può essere accolta, posto che la parte attrice non ha fornito alcuna prova concreta del danno effettivamente subito né ha dimostrato, con idonea e completa documentazione, di aver sostenuto costi per finanziamenti bancari o di aver perso occasioni di investimento remunerative imputabili al ritardo;
che, a tal fine, non pare sufficiente la c.d. analisi OP & LY (cfr. doc. 24), a tal fine richiamata, risolvendosi la stessa in una mera perizia di parte, peraltro redatta ad altri fini (ossia quale supporto al Commissario nominato in sede di amministrazione straordinaria nella raccolta di dati e informazioni contabili sulle principali operazioni che hanno caratterizzato l'operatività della società) e sulla scorta di basi informative espressamente dichiarate in relazione come incomplete.
Diversamente, risulta meritevole di accoglimento la richiesta subordinata di riconoscimento del maggior danno, ex art. 1224, comma 2, c.c., nella misura pari al differenziale tra il rendimento medio netto dei titoli di Stato di durata inferiore a 12 mesi ed il tasso legale, e, ciò, alla luce della documentazione depositata in atti (cfr. doc. 6), non contestata dalla parte convenuta, da cui risulta che, in diversi periodi successivi alla data del 22 marzo 1993, il rendimento dei titoli di Stato è stato sistematicamente superiore al tasso degli interessi legali.
Alla luce dei principi sopra richiamati e in applicazione dell'art. 1224, comma 2, c.c., deve, dunque, ritenersi fondata la pretesa di riconoscimento di maggior danno richiesto da Pt_1 nella misura calcolata secondo il criterio del differenziale titoli di Stato/interesse legale per un importo che, ancorato alla data del 31 agosto 2023, è stato calcolato (a detta data) in euro
29.290,20 e che, alla successiva data del 31 dicembre 2024, è stato ulteriormente calcolato pagina 12 di 14 (a detta data) in euro 31.686,75, come indicato dalla parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni.
In accoglimento della relativa domanda attrice, va, pertanto, condannata la convenuta
[...] al pagamento, in favore di della predetta somma a titolo di maggior danno, oltre CP_1 Pt_1 agli ulteriori importi che matureranno a tale titolo sino all'effettivo soddisfo.
15) Quanto alla regolazione delle spese, avuto riguardo all'esito del giudizio (conclusosi con il limitato accoglimento delle domande di parte attrice e, da ultimo, anche con la non contestazione sulla gran parte della residua pretesa azionata), ricorrono i presupposti per disporre un criterio di parziale compensazione delle spese di lite per tutti i gradi di giudizio intercorsi, sì da doversi porre a carico di , per il giudizio di impugnazione del lodo, il CP_1 giudizio di legittimità e il presente giudizio di rinvio, la quota del 50% delle spese di lite di parte attrice, come liquidate in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 10 marzo
2014, n. 55 (come da ultimo modificati con D.M. 13 agosto 2022, n. 147), con liquidazione dei compensi ai parametri medi di tariffa e con esclusione, dei compensi riferibili alla fase istruttoria–trattazione, non tenutasi né nel giudizio di impugnazione né in quello di rinvio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando in sede di rinvio ex art. 392 c.p.c. a seguito dell'ordinanza n. 17572/2023 della
Corte di Cassazione, pubblicata il 20.6.2023, che ha cassato la sentenza n. 4809/2019 della
Corte d'Appello di Milano, in parziale annullamento del lodo arbitrale impugnato, così provvede:
1) condanna la convenuta a corrispondere all'attrice in riassunzione CP_1 [...]
gli interessi legali sulla somma capitale di euro 619.748,28 riconosciuta Controparte_3 dal lodo stesso, dalla data di scadenza dell'obbligazione, ossia dal 22 marzo 1993, sino al saldo;
2) condanna, inoltre, la convenuta a pagare alla parte attrice, a titolo di maggior CP_1 danno ex art. 1224 co. 2 c.c., gli importi corrispondenti alla differenza tra il tasso di rendimento netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e il tasso di interesse legale vigente nel periodo, a decorrere dal 22 marzo 1993 fino all'effettivo saldo;
pagina 13 di 14 3) condanna la convenuta a rimborsare all'attrice CP_1 Controparte_3
la quota del 50% delle spese di lite da questa sostenute nei vari gradi di giudizio,
[...] liquidate, per tale quota:
A) quanto al giudizio di impugnazione del lodo, in complessivi euro 9.255,50 per compenso, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
B) quanto al giudizio di legittimità, in complessivi euro 7.002,50 per compenso, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
C) quanto al presente giudizio di rinvio, in complessivi euro 10.098,50, di cui euro 843,00 per esborsi ed euro 9.255,50 per compenso, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e
C.P.A. come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26/5/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Lorenzo Orsenigo dott.ssa Marianna Galioto
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marianna Galioto Presidente dott.ssa Serena Baccolini Consigliere dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 2932/2023 in sede di giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. promossa
DA
Parte_1
. (C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe
[...] P.IVA_1
Niccolini e Massimo Ranieri, ed elettivamente domiciliata in Milano, Via Durini n. 14, presso lo studio dell'avv. Marco Scicolone, come da procura in atti.
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
pagina 1 di 14 (C.F. e P.IVA ), rappresentata e difesa dagli avv.ti CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3
Mario Olivieri, Alessandro Pierucci e Alberto Caccavale, ed elettivamente domiciliata in
Milano, Via Barozzi n. 1, presso lo studio dei difensori, come da procura in atti
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
OGGETTO: Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Pt_1 Parte_1
.
[...]
Piaccia a codesta Ecc.ma Corte d'appello di Milano, adìta ex art. 392 c.p.c. a seguito del rinvio disposto dall'ordinanza della S.C. n. 17572/2023 del 20 giugno 2023, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, in parziale annullamento del lodo arbitrale reso il 7 febbraio 2017 dal Collegio Arbitrale composto dal prof. avv. Niccolò Abriani
(presidente) e dagli arbitri prof. avv. Antonio Briguglio e avv. Francesco Marotta, nonché in riforma della pronuncia emessa da codesta Ecc.ma Corte medesima, Sez. I civ., n.
4809/2019 del 3 dicembre 2019, accogliere la domanda formulata in arbitrato dalla
[...]
. e per l'effetto condannare la in persona del legale rappresentante Parte_1 CP_1 pro tempore, al pagamento in favore della ., sulla somma capitale di Parte_1
€ 619.748,28 riconosciuta dal lodo stesso, degli interessi legali a far data dal 22 marzo 1993, per un importo pari, alla data del 31 dicembre 2024, a € 604.592,47, oltre a quelli maturandi fino all'effettivo pagamento, nonché della rivalutazione monetaria dal 22 marzo 1993 a titolo di maggior danno ex art. 1224, 2° co., cod. civ., da determinarsi, in via principale, nella misura della differenza tra il tasso di inflazione e il tasso di interesse legale (laddove inferiore), per un importo pari, al 31 dicembre 2024, ad € 83.927,50, oltre a quanto maturando fino all'effettivo pagamento, ovvero, in subordine, nella misura della differenza tra il tasso di rendimento netto
(dedotta l'imposta) dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e il tasso di interesse legale (sempre laddove inferiore), per un importo pari, alla data del 31 dicembre 2024, ad €
31.686,75, oltre a quanto maturando fino all'effettivo pagamento.
Con vittoria di compensi e spese, anche della fase di legittimità.
Per CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, disattesa ogni contraria domanda, ragione, pretesa, istanza o eccezione, per tutti i motivi di cui in atti:
pagina 2 di 14
1. in via principale, rigettare tutte le domande formulate da
[...]
contro e, per TR CP_1
l'effetto, mandare esente la conchiudente da ogni e qualsivoglia responsabilità nei confronti di TR
;
[...]
2. in subordine, accertare e quantificare la rivalutazione monetaria (pretesa da
[...]
) nella TR differenza, a decorrere dall'insorgenza della mora, tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi e il saggio degli interessi legali;
3. in ogni caso, condannare TR
a rifondere a le spese del giudizio
[...] CP_1 di legittimità R.G. n. 22704/2020 definito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.
17572/2023, oltre IVA e CPA come per legge, o in subordine compensare parzialmente tali spese, condannando TR
a rifondere a ¾ delle spese di lite
[...] CP_1 sostenute.
Senza accettazione del contraddittorio su ogni nuova domanda, deduzione, produzione o istanza istruttoria che fosse eventualmente ex adverso formulata in atti.
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, eccepire, formulare istanze istruttorie ed emendare le prese conclusioni.
Con vittoria di spese e compensi, oltre ad IVA e CPA relativamente ad ogni grado del presente giudizio.
IN FATTO E IN DIRITTO
, con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., ha Controparte_3 introdotto il presente giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza della suprema Corte di
Cassazione n. 17572/2023, pubblicata in data 20.6.2023, con la quale, in accoglimento del terzo motivo del ricorso incidentale presentato dalla stessa è stata cassata con rinvio Pt_1 la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 4809/2019, pubblicata in data 3.12.2019.
pagina 3 di 14
Vicende processuali
1) Il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnazione del lodo arbitrale reso in data 7 febbraio
2017 nell'ambito della controversia insorta tra la società e la società CP_4 CP_1
Contr (già ), in relazione a rapporti contrattuali intercorsi tra le parti a partire dal 1991 per la realizzazione del centro commerciale “La Romanina” in Roma.
Tra le parti erano stati stipulati, nel corso dell'anno 1991 e sino al 1992, sei distinti contratti di appalto. In particolare, con tre iniziali contratti del 31 luglio 1991, del 1° dicembre 1991 e del 7 Contr maggio 1992, aveva affidato a l'esecuzione delle opere civili, impiantistiche e Pt_1 complementari del centro commerciale, prevedendo corrispettivi di natura forfettaria o a misura, penali per il ritardo e clausole compromissorie per la risoluzione delle controversie. Il contratto del 7 maggio 1992, in particolare, aveva fissato un corrispettivo complessivo e forfettario di 30 miliardi di lire oltre IVA ed aveva stabilito, all'art. 10, che il pagamento del saldo sarebbe avvenuto il 22 marzo 1993.
A seguito di ritardi nell'esecuzione dei lavori da parte di le parti sottoscrissero ulteriori Pt_1 tre accordi (rispettivamente del 23 luglio, 23 settembre e 23 dicembre 1992), con cui venivano prorogati i termini di consegna, transatte le obbligazioni derivanti dalle penali applicabili a per i ritardi (le quali venivano convertite in ulteriori lavori), regolato il pagamento diretto Pt_1 di fornitori e stabilita la cessione del credito di per il saldo finale ad una società di Pt_1 factoring.
Tali accordi richiamavano espressamente i contratti precedenti, senza prevedere effetto novativo. Contr 2) ritenendo che fossero state indebitamente trattenute da somme a titolo di Pt_1 penali per ritardo, conveniva quest'ultima in giudizio dinanzi al Tribunale di Velletri per ottenere il pagamento del saldo residuo del prezzo dell'appalto, lamentando di aver ricevuto solo 25,3 miliardi di lire rispetto all'importo pattuito di 63 miliardi. Contr 2.1) , costituendosi in giudizio, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ragione della clausola compromissoria contenuta nei contratti, eccezione che veniva accolta sia dal Tribunale di Velletri che dalla Corte d'Appello di Roma in esito al gravame proposto da
Pt_1
pagina 4 di 14 3) A seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione, riassumeva il giudizio in sede Pt_1 arbitrale, promuovendo tre distinti arbitrati, uno per ciascuno dei primi tre contratti.
4) In particolare – con l'arbitrato definito dal lodo qui impugnato – domandava la Pt_1
Contr disapplicazione o la riduzione ex art. 1384 c.c. delle penali trattenute da in base al contratto del 7 maggio 1992 per l'importo complessivo di euro 2.246.587,51, e, di Con conseguenza, la condanna di al pagamento di un importo pari alla somma trattenuta a titolo di penali o, in subordine, alla differenza tra le penali trattenute e quelle eventualmente rideterminate. formulava, altresì, una domanda di accertamento della nullità del contratto del 7 Pt_1 maggio 1992 ovvero della relativa clausola penale (art. 8), deducendo: i) la sussistenza di una causa illecita ex art. 1418, comma 2, c.c.; ii) la stipulazione del contratto in frode alla legge ex art. 1344 c.c.; iii) la presenza di motivi illeciti comuni ad entrambe le parti ex art. 1345 c.c.
5) Il collegio arbitrale, con lodo del 7 febbraio 2017, respingeva integralmente la domanda di nullità del contratto e della clausola penale.
Quanto alla domanda di pagamento della somma di euro 2.246.587,51, il lodo accoglieva solo parzialmente la richiesta, riconoscendo a favore di la somma di euro 619.748,29, Pt_1 oltre interessi legali ex art. 2033 c.c. dalla data del 27 luglio 1999 (data della domanda), rigettando, per il resto, le domande ed eccezioni di entrambe le parti.
Nello specifico, il collegio arbitrale rilevava che solo una parte della somma richiesta da
(per l'importo di euro 619.748,29) trovava fondamento nel contratto del 7 maggio 1992, Pt_1 mentre le ulteriori somme ex adverso trattenute erano riconducibili ai successivi contratti del secondo semestre 1992, mai azionati da con conseguente prescrizione del relativo Pt_1 diritto. Il collegio arbitrale riteneva, invece, interrotta la prescrizione del diritto al pagamento dell'importo di euro 619.748,29 per effetto della domanda giudiziale del 1999 proposta dinanzi al Tribunale di Velletri, in cui si faceva riferimento alle penali ed alla loro eventuale riduzione.
6) Con citazione notificata in data 7 marzo 2018, impugnava il lodo, deducendo la Pt_1 nullità della decisione arbitrale per:
- la violazione degli artt. 2943 ss. c.c. e degli artt. 99, 112, 115 e 116 c.p.c. nella parte in cui il lodo aveva ritenuto prescritto il diritto alla restituzione delle penali;
pagina 5 di 14 - il rigetto della domanda di nullità dell'art. 8 del contratto del 7 maggio 1992 e del contratto stesso;
- l'erronea decorrenza degli interessi legali dal 27 luglio 1999 e per il mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria. Con 7) Con citazione del 12 marzo 2018, a sua volta impugnava il lodo, deducendo ed eccependo, in sintesi:
- la sopravvenuta invalidità della convenzione arbitrale per effetto di successiva novazione;
- l'inesistenza o inefficacia della clausola compromissoria;
- la nullità della decisione per superamento dei limiti della convenzione arbitrale;
- la decisione extra o ultra petita;
- la violazione del contraddittorio;
- l'erroneo accoglimento, anche solo parziale, della domanda di nonostante la Pt_1 prescrizione e l'assenza di prova dell'esecuzione delle obbligazioni sostitutive delle penali.
8) Le due impugnazioni, riunite ai sensi dell'art. 273 c.p.c. (RG nn. 1176/2018 e 1210/2018), venivano decise con la sentenza n. 4809/2019 pubblicata in data 3 dicembre 2019, con cui la
Corte d'Appello di Milano rigettava le impugnazioni proposte e compensato integralmente le spese tra le parti.
8.1) Più nello specifico, la Corte territoriale, con tale pronuncia, da un lato, rigettava l'impugnazione principale proposta da ritenendo: Parte_1
- infondata la doglianza relativa alla dedotta contraddittorietà o carenza di motivazione del Con lodo in ordine all'eccezione di prescrizione sollevata da atteso che gli arbitri avevano espressamente motivato il rigetto della domanda, nella parte basata su contratti diversi da quello del 7 maggio 1992, avendo ritenuto prescritte le relative pretese, a motivo del fatto che solo quest'ultimo contratto era stato dedotto nel giudizio ordinario davanti al Tribunale di
Velletri, poi traslato in sede arbitrale;
che si trattava, quindi, di motivazione coerente e non contraddittoria;
- inammissibile, per insussistenza di un vizio motivazionale rilevante ex art. 829, comma 3,
c.p.c., la censura relativa al rigetto della domanda di nullità dell'art. 8 del contratto, recante la clausola penale, formulata da sul presupposto di un intento fraudolento della Pt_1 committente diretto a ridurre artificiosamente il corrispettivo dell'appalto;
pagina 6 di 14 - infondata la censura concernente la decorrenza degli interessi, avendo correttamente gli arbitri applicato l'art. 2033 c.c. e ritenuto che fossero dovuti gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale in luogo della data del presunto inadempimento, essendo configurabile una ripetizione d'indebito e non un'ordinaria obbligazione corrispettiva;
- infondato il motivo relativo al mancato riconoscimento del danno da svalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta derivante da ripetizione d'indebito, non soggetto a rivalutazione automatica.
8.2) Quanto all'impugnazione incidentale proposta da la Corte territoriale ha, CP_1 altresì, ritenuto:
- infondata la doglianza relativa all'invalidità della convenzione arbitrale ex art. 14 del contratto del 7 maggio 1992 per effetto della presunta novazione operata dai successivi accordi, non ravvisandosi in questi un'efficacia novativa, ma meri effetti modificativi e integrativi del contratto originario;
- infondata l'eccezione di inefficacia della clausola compromissoria per intervenuta risoluzione del contratto, avendo le parti convenuto espressamente la perdurante efficacia della clausola stessa;
- insussistente il vizio di ultrapetizione, non essendo stati estesi i poteri del collegio arbitrale ad altri contratti, ma avendo gli arbitri considerato gli accordi successivi unicamente al fine di accertare l'effettivo ammontare della penale e di evitare duplicazioni contabili, in considerazione dell'avvenuta esecuzione da parte di dei lavori aggiuntivi sostitutivi Pt_1 delle penali;
- infondati i motivi relativi all'omessa pronuncia sull'eccezione di inesistenza della clausola compromissoria e sulla dedotta tardività della domanda di nullità dell'art. 8, nonché alla violazione del contraddittorio, avendo il collegio esaminato e rigettato le eccezioni proposte e garantito il pieno contraddittorio nel corso del giudizio arbitrale;
- infondata la censura con cui si contestava la ritenuta interruzione della prescrizione da parte dell'atto di citazione introduttivo del giudizio innanzi al Tribunale di Velletri, non potendosi escludere che in tale atto fosse ricompresa anche la domanda di restituzione delle penali ritenute indebitamente trattenute, come correttamente ritenuto dagli arbitri;
pagina 7 di 14 - infine, insindacabile in sede di impugnazione ai sensi dell'art. 829 c.p.c. il motivo (di merito) relativo al giudizio espresso dagli arbitri in ordine alla prova dell'effettiva esecuzione da parte di dei lavori aggiuntivi in cui le penali erano state convertite. Pt_1
Con 9) Con ricorso del 15.9.2020, proponeva ricorso per Cassazione (R.G. n. 22704/2020), a cui resisteva, proponendo a sua volta ricorso incidentale1. Pt_1
10) La Corte di Cassazione ha, quindi, definito il giudizio mediante l'ordinanza n. 17572/2023, pubblicata in data 20 giugno 2023, con la quale, in accoglimento del solo terzo motivo del ricorso incidentale, ha chiesto alla Corte di Appello di Milano di riesaminare il motivo di impugnazione del lodo con cui aveva lamentato l'errore di diritto nella parte in cui gli Pt_1 arbitri avevano riconosciuto gli interessi solo dal 27 luglio 1999 e nella parte in cui non avevano accolto la domanda di condanna alla rivalutazione monetaria ex art. 1224, comma 2,
c.c.
10.1) Più nel dettaglio:
- in relazione alla decorrenza ed alla natura della pretesa a titolo di interessi legali, la Corte di
Cassazione ha escluso l'applicabilità dell'art. 2033 c.c., affermando che, nel caso, si trattava di una pretesa di pagamento da inadempimento contrattuale (in particolare, indebita trattenuta del corrispettivo da parte della committente) e che, quindi, gli interessi legali dovevano decorrere dalla data del 22 marzo 1993, prevista nel contratto per il pagamento del saldo (art. 10, contratto del 7.5.1992 sub doc. 4), a titolo corrispettivo ex art. 1282 c.c. o moratorio ex art. 1224 c.c., ed a prescindere dalla buona fede;
- in relazione alla rivalutazione monetaria, la Corte ha ritenuto fondata la censura mossa sia avverso la decisione arbitrale sia avverso la sentenza della Corte d'Appello, chiarendo che il danno da svalutazione non può essere escluso in via astratta o automatica, ma deve essere riconosciuto laddove la parte ne faccia specifica richiesta e fornisca adeguata prova, ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c.
Sul punto, la Corte ha richiamato l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con sentenza 16 luglio 2008, n. 19499, secondo cui il maggior danno da ritardo nell'adempimento di un'obbligazione di valuta può ritenersi provato anche in via presuntiva, 1 Ai fini del presente giudizio rileva il terzo motivo del ricorso incidentale, con cui aveva lamentato: i) che gli Pt_1 interessi erano stati riconosciuti solo dal 27 luglio 1999 (data di notifica del ricorso innanzi al Tribunale di Velletri), e non dal 22 marzo 1993 (data di scadenza del pagamento ex art. 10 contratto); ii) che era stata esclusa la rivalutazione monetaria ex art. 1224, comma 2, c.c. pagina 8 di 14 qualora, nel periodo di mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi risulti superiore al saggio degli interessi legali, trattandosi di un parametro economico idoneo a fondare la presunzione del danno subito dal creditore per il ritardato pagamento.
11) Con atto di citazione in riassunzione introduttivo del presente giudizio di rinvio, ha, Pt_1
Con quindi, chiesto la condanna di a) al pagamento degli interessi legali sulla somma di € 619.748,29 dal 22 marzo 1993 fino al soddisfo, per un totale calcolato in euro 578.698,88 alla data del 31 agosto 2023 (cfr. calcolo di cui al doc. 5);
b) al maggior danno ex art. 1224, co. 2, c.c. da determinarsi, in via principale, nella misura della differenza tra il tasso di inflazione e il tasso di interesse legale (ove inferiore), per un totale calcolato in euro 82.273,71 alla data del 31 agosto 2023 (cfr. doc. 5);
c) in subordine, al maggior danno da determinarsi nella misura della differenza tra il tasso di rendimento netto (dedotta l'imposta) dei titoli di Stato di durata non superiore ai 12 mesi e il tasso di interesse legale (sempre laddove inferiore), per un totale calcolato in euro 29.290,20 alla data del 31 agosto 2023 (cfr. calcolo di cui al doc. 6).
In sede di comparsa conclusionale, l'appellante ha, quindi, richiamato la produzione, Pt_1 già avvenuta nel giudizio arbitrale ed in precedenza dinanzi al Tribunale di Velletri, della relazione “Analisi dei dati contabili” del 3 ottobre 1994 redatta dalla OP & LY (doc.
24, fascicolo arbitrato), da cui si dovrebbe evincere che il mancato integrale pagamento da Contr parte di aveva inciso negativamente sulla liquidità aziendale, imponendo il ricorso a risorse proprie ed all'indebitamento infragruppo sì da determinare un pregiudizio economico diretto e potenzialmente ancora attuale. Con 12) La convenuta costituendosi in giudizio, non contestando la pretesa di per Pt_1 interessi legali sulla somma di euro 619.748,29, come quantificata in euro 578.698,88, ha invece integralmente contestato la richiesta avversaria di maggior danno, deducendo, al riguardo, che l'attrice non avrebbe fornito alcuna prova a sostegno di tale pretesa, non Pt_1 avendo la stessa dimostrato di aver fatto ricorso al credito bancario o ad altre forme di finanziamento durante la mora del debitore, né, peraltro, avrebbe dimostrato che tale ricorso Con al credito fosse conseguenza dell'inadempimento di pagina 9 di 14 In subordine, e solo nell'ipotesi in cui la pretesa di maggior danno fosse stata ritenuta Con ammissibile, la convenuta ha sostenuto che la stessa andrebbe calcolata unicamente secondo il criterio della differenza di rendimento dei titoli di Stato a 12 mesi;
che, pertanto, la somma riconoscibile a titolo di maggior danno sarebbe stata determinabile al massimo in euro 29.290,20 e non anche in euro 82.273,71, come richiesto da con applicazione del Pt_1 tasso di inflazione.
Motivi della decisione
13) Quanto alla domanda attrice di condanna al pagamento degli interessi legali sulla somma di euro 619.748,29, riconosciuta a titolo di residuo corrispettivo a favore dell'attrice in riassunzione con il lodo arbitrale del 7 febbraio 2017, va detto che trattasi di Parte_1 pretesa fondata e meritevole di accoglimento, posto che la stessa è diretta conseguenza della pronuncia della Cassazione che ha occasionato il presente giudizio di rinvio e che la stessa Con convenuta costituendosi in giudizio, non ha mosso alcuna contestazione né in ordine all'an debeatur né in ordine al quantum debeatur della predetta pretesa, così come quantificata dalla stessa parte attrice nell'importo di euro 578.698,88 alla data del 31 agosto
2023 (cfr. doc. 5 citazione in riassunzione), pretesa che, da ultimo, è stata, poi, quantificata dall'attrice, alla data del 31 dicembre 2024, nell'importo di euro 604.592,47, come indicato dalla parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni.
Pertanto, in ossequio al disposto dalla citata ordinanza della Corte di Cassazione, va accolta la domanda dell'attrice con conseguente condanna della convenuta al Pt_1 CP_1 pagamento, in favore dell'attrice, degli interessi legali sulla somma capitale di euro
619.748,28 (riconosciuta dal lodo arbitrale del 7 febbraio 2017), con decorrenza dal 22 marzo
1993 e sino all'effettivo soddisfo.
14) Diverse considerazioni vanno, invece, svolte rispetto alla domanda attrice volta al riconoscimento del danno da svalutazione monetaria, oggetto di specifica censura da parte della convenuta in riassunzione CP_1
Sul punto, questa Corte ritiene di dover fare applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale inaugurato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza del 16 luglio 2008, n. 19499, e successivamente ribadito in numerosi arresti conformi (tra cui:
pagina 10 di 14 Cass. civ., Sez. V, 19 aprile 2025, n. 10366; Cass. civ., Sez. V, 7 dicembre 2024, n. 31442;
Cass. civ., Sez. II, 20 dicembre 2024, n. 33698; Cass. civ., Sez. II, 4 giugno 2018, n. 14289;
Cass. civ., Sez. VI-3, 26 febbraio 2015, n. 3954, Rv. 634449-01; Cass. civ., Sez. VI-1, 18 ottobre 2017, n. 24598), nonché nella stessa ordinanza n. 17572/2023, con la quale la Corte di Cassazione ha disposto il rinvio a questa Corte d'Appello.
Le Sezioni Unite, nella citata sentenza, hanno enunciato il seguente principio di diritto:
“- nelle obbligazioni pecuniarie, in difetto di discipline particolari dettate da norme speciali, il maggior danno di cui all'art. 1224 c.c., comma 2 (rispetto a quello già coperto dagli interessi legali moratori non convenzionali che siano comunque dovuti) è in via generale riconoscibile in via presuntiva, per qualunque creditore che ne domandi il risarcimento - dovendo ritenersi superata l'esigenza di inquadrare a tale fine il creditore in una delle categorie a suo tempo individuate - nella eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell'art. 1284 cod. civ., comma 1;
- è fatta salva la possibilità del debitore di provare che il creditore non ha subito un maggior danno o che lo ha subito in misura inferiore a quella differenza, in relazione al meno remunerativo uso che avrebbe fatto della somma dovuta se gli fosse stata tempestivamente versata;
- il creditore che domandi a titolo di maggior danno una somma superiore a quella differenza
è tenuto ad offrire la prova del danno effettivamente subito, quand'anche sia un imprenditore, mediante la produzione di idonea e completa documentazione, e ciò sia che faccia riferimento al tasso dell'interesse corrisposto per il ricorso al credito bancario sia che invochi come parametro l'utilità marginale netta dei propri investimenti;
- in entrambi i casi la prova potrà dirsi raggiunta per l'imprenditore solo se, in relazione alle dimensioni dell'impresa ed all'entità del credito, sia presumibile, nel primo caso, che il ricorso
o il maggior ricorso al credito bancario abbia effettivamente costituito conseguenza dell'inadempimento, ovvero che l'adempimento tempestivo si sarebbe risolto nella totale o parziale estinzione del debito contratto verso le banche;
e, nel secondo, che la somma sarebbe stata impiegata utilmente nell'impresa”.
pagina 11 di 14 Ebbene, in base a tali principi, deve ritenersi che il maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., possa essere riconosciuto in via presuntiva sempre che il creditore danneggiato alleghi e documenti che, durante il periodo di mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con durata non superiore a dodici mesi sia stato superiore al tasso degli interessi legali;
che, diversamente, ove sia dedotto un danno in misura superiore (e, quindi, in ipotesi, anche il danno da svalutazione monetaria), tale maggior danno possa essere riconosciuto solo se effettivamente provato.
Ciò chiarito, va, quindi, richiamato che, nel caso di specie, ha domandato, in via Pt_1 principale, il riconoscimento del maggior danno in misura pari al differenziale tra interessi e e titoli di Stato, avendo fatto generico riferimento ad una presunta perdita di redditività derivante dall'inadempimento.
Tuttavia, tale richiesta non può essere accolta, posto che la parte attrice non ha fornito alcuna prova concreta del danno effettivamente subito né ha dimostrato, con idonea e completa documentazione, di aver sostenuto costi per finanziamenti bancari o di aver perso occasioni di investimento remunerative imputabili al ritardo;
che, a tal fine, non pare sufficiente la c.d. analisi OP & LY (cfr. doc. 24), a tal fine richiamata, risolvendosi la stessa in una mera perizia di parte, peraltro redatta ad altri fini (ossia quale supporto al Commissario nominato in sede di amministrazione straordinaria nella raccolta di dati e informazioni contabili sulle principali operazioni che hanno caratterizzato l'operatività della società) e sulla scorta di basi informative espressamente dichiarate in relazione come incomplete.
Diversamente, risulta meritevole di accoglimento la richiesta subordinata di riconoscimento del maggior danno, ex art. 1224, comma 2, c.c., nella misura pari al differenziale tra il rendimento medio netto dei titoli di Stato di durata inferiore a 12 mesi ed il tasso legale, e, ciò, alla luce della documentazione depositata in atti (cfr. doc. 6), non contestata dalla parte convenuta, da cui risulta che, in diversi periodi successivi alla data del 22 marzo 1993, il rendimento dei titoli di Stato è stato sistematicamente superiore al tasso degli interessi legali.
Alla luce dei principi sopra richiamati e in applicazione dell'art. 1224, comma 2, c.c., deve, dunque, ritenersi fondata la pretesa di riconoscimento di maggior danno richiesto da Pt_1 nella misura calcolata secondo il criterio del differenziale titoli di Stato/interesse legale per un importo che, ancorato alla data del 31 agosto 2023, è stato calcolato (a detta data) in euro
29.290,20 e che, alla successiva data del 31 dicembre 2024, è stato ulteriormente calcolato pagina 12 di 14 (a detta data) in euro 31.686,75, come indicato dalla parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni.
In accoglimento della relativa domanda attrice, va, pertanto, condannata la convenuta
[...] al pagamento, in favore di della predetta somma a titolo di maggior danno, oltre CP_1 Pt_1 agli ulteriori importi che matureranno a tale titolo sino all'effettivo soddisfo.
15) Quanto alla regolazione delle spese, avuto riguardo all'esito del giudizio (conclusosi con il limitato accoglimento delle domande di parte attrice e, da ultimo, anche con la non contestazione sulla gran parte della residua pretesa azionata), ricorrono i presupposti per disporre un criterio di parziale compensazione delle spese di lite per tutti i gradi di giudizio intercorsi, sì da doversi porre a carico di , per il giudizio di impugnazione del lodo, il CP_1 giudizio di legittimità e il presente giudizio di rinvio, la quota del 50% delle spese di lite di parte attrice, come liquidate in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 10 marzo
2014, n. 55 (come da ultimo modificati con D.M. 13 agosto 2022, n. 147), con liquidazione dei compensi ai parametri medi di tariffa e con esclusione, dei compensi riferibili alla fase istruttoria–trattazione, non tenutasi né nel giudizio di impugnazione né in quello di rinvio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando in sede di rinvio ex art. 392 c.p.c. a seguito dell'ordinanza n. 17572/2023 della
Corte di Cassazione, pubblicata il 20.6.2023, che ha cassato la sentenza n. 4809/2019 della
Corte d'Appello di Milano, in parziale annullamento del lodo arbitrale impugnato, così provvede:
1) condanna la convenuta a corrispondere all'attrice in riassunzione CP_1 [...]
gli interessi legali sulla somma capitale di euro 619.748,28 riconosciuta Controparte_3 dal lodo stesso, dalla data di scadenza dell'obbligazione, ossia dal 22 marzo 1993, sino al saldo;
2) condanna, inoltre, la convenuta a pagare alla parte attrice, a titolo di maggior CP_1 danno ex art. 1224 co. 2 c.c., gli importi corrispondenti alla differenza tra il tasso di rendimento netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e il tasso di interesse legale vigente nel periodo, a decorrere dal 22 marzo 1993 fino all'effettivo saldo;
pagina 13 di 14 3) condanna la convenuta a rimborsare all'attrice CP_1 Controparte_3
la quota del 50% delle spese di lite da questa sostenute nei vari gradi di giudizio,
[...] liquidate, per tale quota:
A) quanto al giudizio di impugnazione del lodo, in complessivi euro 9.255,50 per compenso, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
B) quanto al giudizio di legittimità, in complessivi euro 7.002,50 per compenso, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
C) quanto al presente giudizio di rinvio, in complessivi euro 10.098,50, di cui euro 843,00 per esborsi ed euro 9.255,50 per compenso, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e
C.P.A. come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26/5/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Lorenzo Orsenigo dott.ssa Marianna Galioto
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