Articolo 2239 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2252 terArticolo 2253 bis
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Art. 2239. Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare 1. Fermo restando le dotazioni organiche dei gradi di colonnello e di generale, nonche' il numero di promozioni annuali nei vari gradi, stabiliti dal presente codice:
a) sino all'anno 2015, per l'avanzamento a colonnello del ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica sono inclusi i tenenti colonnelli gia' valutati, giudicati idonei e non iscritti in quadro e i tenenti colonnelli aventi un'anzianita' di grado pari o superiore a 6 anni;
b) sino all'anno 2015, per il ruolo normale del Corpo del genio aeronautico il numero di promozioni annue a scelta e' ripartito tra i ruoli in esso confluiti, secondo le proporzioni esistenti nei ruoli e nei gradi di provenienza.
2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 90 , COME MODIFICATO DAL D.P.R. 12 FEBBRAIO 2013, N. 29 . (22)
3. In deroga al numero di promozioni annuali nel grado di maggiore, sino al 2015, il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore, per ciascun ruolo degli ufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica militare, e' fissato in tante unita' quanti sono i capitani inseriti in aliquota di avanzamento.
3-bis. Fino all'adozione di una nuova disciplina ai sensi dell'articolo 1096, comma 1, lettera b), restano validi ai fini dell'avanzamento gli esami e i corsi di cui alle vigenti disposizioni, ad esclusione della frequenza del corso superiore della scuola di guerra aerea per gli ufficiali del ruolo naviganti normale.
3-ter. Il requisito del conseguimento della laurea specialistica previsto nella tabella 3, quadro I e quadro II, e' richiesto a partire dall'inserimento in aliquota per l'avanzamento al grado superiore dei capitani aventi anzianita' di grado 2010.
3-quater. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 NOVEMBRE 2023, N. 185)) .

--------------- AGGIORNAMENTO (22)
Il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 , come modificato dal D.P.R. 12 febbraio 2013, n. 29 , ha disposto (con l'art. 1126-bis, comma 1, lettera c)) che "i rinvii alle disposizioni soppresse, di cui alla lettera a), alle disposizioni abrogate, di cui alla lettera b), o alle materie dalle stesse disciplinate, contenuti nel codice, debbono intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento ovvero del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 , che disciplinano la medesima materia".
Entrata in vigore il 1 gennaio 2024
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