Sentenza 27 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 27/10/2021, n. 1294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1294 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/10/2021
N. 01294/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00617/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 617 del 2018, proposto da
Società Agricola La SA San Rocco S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriele Dona', Wilma Viscardini Dona', Barbara Comparini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AV, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Bianca Peagno, Ezio Zanon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del Decreto di AV n. 10 del 13 gennaio 2017 - adottato dal Dirigente dello Sportello unico agricolo di Padova, del Decreto n. 226 del 27 ottobre 2017 - adottato dal Dirigente dello Sportello unico agricolo interprovinciale di Verona e NZ (sede di NZ) (notificato il 10 novembre 2017) e del Decreto di AV n. 138 del 28 ottobre 2016 (mai notificato).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di AV;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2021 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Società Agricola La SA San Rocco s.s. (in seguito “La SA”), nella sua qualità di cessionaria di alcune superfici a prato, in data 15 giugno 2016, ha presentato ad AV due distinte domande di subentro, nell’impegno assunto rispettivamente dalle ditte cedenti CA GI e Azienda Agricola La Vecchia Fattoria Società Agricola, volte a ottenere un contributo per la gestione sostenibile di dette superfici.
Con lettere del 28 settembre 2016 (prot. n. 100409 e 100410), AV ha comunicato che le domande non erano ammissibili in quanto, dall’istruttoria, era risultato che la società non aveva inserito nell’applicativo web regionale che gestisce le comunicazioni, lo spargimento degli effluenti zootecnici, come previsto dal bando.
Con due lettere del 10 ottobre 2016 il CAA delle Venezie S.r.l. ha risposto, per conto di La SA, alle predette missive di AV facendo presente che, in verità, La SA aveva fatto la comunicazione richiesta, ma con alcuni giorni di ritardo in quanto l’azienda aveva avuto alcuni problemi di gestione e trovato delle difficoltà a “far pervenire i dati necessari per la presentazione della pratica nitrati in tempi brevi”.
In data 24 ottobre 2016, il Dirigente dello Sportello unico agricolo di Padova di AV, con Decreto n. 191 del 24 ottobre 2016, ha autorizzato il subentro della Società agricola La SA all’azienda agricola La Vecchia Fattoria in relazione alla domanda n. 3431206.
Con missiva del 14 dicembre 2016 AV, ha comunicato l’avvio del procedimento per la revoca del provvedimento di autorizzazione al subentro, in relazione alla domanda n. 3431206, in considerazione del mancato rispetto del termine di n. 90 giorni per la c.d. comunicazione nitrati.
Con decreto AV n. 10 del 13 gennaio 2017, notificato in data 16 gennaio 2017, l’autorizzazione per la domanda n. 3431206 è stata revocata.
In relazione alla domanda n. 3430158 (concernente il subentro alla ditta CA GI) AV risulta aver adottato un provvedimento di diniego con decreto n. 138 del 28 ottobre 2016, del quale però non vi è prova sia stato notificato, così come non vi è prova della notifica della comunicazione, datata 17 novembre 2016, indicante come destinatari La SA e CA GI, con la quale AV ha dato conto dell’intervenuta adozione del decreto n. 138 sopra citato, con il quale <<è stata negata l'autorizzazione al subentro totale della ditta in indirizzo in quanto non è stata completata, entro il termine ultimo di novanta giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande, la Comunicazione di spandimento degli effluenti zootecnici, con l'inserimento della superficie oggetto di impegno (S01) acquisita con la domanda di subentro>>.
In data 12 giugno 2017, la società odierna ricorrente ha presentato due nuove domande di subentro concernenti sempre le stesse superfici, per l’anno 2017.
Con decreto n. 226 del 27 ottobre 2017, notificato in data 10 novembre 2017, AV ha dichiarato non ammissibili le nuove domande di subentro con la seguente motivazione: <<in caso di cessione delle superfici oggetto di impegno, cessione avvenuta nello specifico in data 10 maggio 2016, per le quali non sia stato presentato un subentro, o lo stesso non sia stato autorizzato, l’impegno si considera estinto ai sensi dell’art. 47 del Reg. UE 1305/2013. Essendo di fatto estinto l’impegno, non può essere autorizzata un’ulteriore domanda di subentro sulla medesima superficie. In data 4 ottobre 2017, con PEC prot. n. 156137 e 156134, è stato inviato al soggetto richiedente il preavviso di inammissibilità delle domande, ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i. La Società Agricola La SA San Rocco s.s., con PEC del 13 ottobre 2017, protocollata il 16 ottobre 2017 con il n. 159566, riferita alla sola domanda n. 3708308, ha presentato le proprie osservazioni. Tali osservazioni non vengono accolte in quanto non hanno introdotto nessun elemento che possa portare ad una diversa determinazione. La domanda di subentro, secondo quanto disposto dagli “indirizzi procedurali” (DGR 1937/2015 e s.m.i.), può essere ammessa solo qualora l’ufficio abbia verificato, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità. L’aggiornamento della comunicazione nitrati, con l’inserimento delle particelle oggetto di subentro nella comunicazione del subentrante entro i termini stabiliti dal bando, è una condizione di ammissibilità della domanda di subentro, domanda che viene trattata come una domanda di aiuto. Il mancato rispetto di tale condizione ha comportato, nella campagna 2016, l’impossibilità di ammettere il subentro stesso, con la conseguente cessazione, di fatto, dell’impegno. Pertanto viene confermata l’inammissibilità di una nuova domanda di subentro nella campagna 2017 per un impegno che non è proseguito>>.
Avverso i provvedimenti indicati in epigrafe parte ricorrente ha proposto impugnazione, con ricorso straordinario, chiedendone l’annullamento sulla scorta dei seguenti motivi:
1. secondo parte ricorrente l’impegno assunto inizialmente dalle ditte cedenti non può ritenersi estinto in quanto La SA ha manifestato l’intenzione di continuare l’impegno assunto dalle ditte cedenti presentando apposite domande di subentro e avrebbe, in concreto, ottemperato a tutti gli obblighi che detto impegno comportava, quello al subentro essendo, in tesi, un diritto che non abbisognerebbe di autorizzazioni, fermo l’obbligo del subentrante di rispettare gli impegni assunti dal cedente;
2. secondo parte ricorrente sarebbe stato violato il Programma di sviluppo rurale (PSR) per il Veneto 2014-2020, approvato dalla Commissione europea con decisione n. 3482 del 26 maggio 2015, atteso che il PSR non stabilisce nessun termine entro il quale detta comunicazione deve essere effettuata, il termine ultimo di 90 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande essendo stato previsto al punto 6-1 del bando di apertura termini per la presentazione delle domande relative alla misura 10 con DGR n. 951 del 28 luglio 2015 e, quindi successivamente alla decisione di approvazione del Programma da parte della Commissione; in ogni caso, la previsione di un termine perentorio sarebbe contrastante con il principio di proporzionalità, considerato che, nel caso di specie la società ricorrente aveva proceduto alla comunicazione, anche se in ritardo;
3. secondo parte ricorrente sarebbe stata data falsa applicazione e, quindi, sarebbe stato violato il bando di apertura termini di cui alla DGR n. 465 del 19 aprile 2016, perché l’obbligo di comunicazione degli effluenti zootecnici sulla SOI per l’anno 2016 sarebbe stato previsto nel bando di apertura termini per l’introduzione delle domande di aiuto, intese come domande iniziali, non con riferimento ad un impegno già accolto, e La SA, in quanto subentrante all’impegno assunto dai propri cedenti l’anno prima, non avrebbe avuto l’obbligo di effettuare la suddetta comunicazione, nè di effettuarla entro un termine preciso;
4. secondo parte ricorrente sarebbe stato violato il principio di buona amministrazione e dell’art. 28, par. 4, del Reg. 1305/2013, non essendo mai stato notificato alla ricorrente il decreto n. 138 del 28 ottobre 2016, sì che la domanda n. 3430158 dovrebbe pertanto ritenersi accolta con conseguente impossibilità per AV di dichiarare estinto l’impegno relativo alle superfici in essa indicate; inoltre, AV avrebbe dichiarato che le osservazioni presentate dalla Società il 13 ottobre 2017 riguardavano la sola domanda n. 3708308, mentre la Società ha presentato osservazioni anche per la domanda n. 3708600; pertanto, AV avrebbe tenuto comportamenti contraddittori e imprecisi che contrastano con il dovere di buona amministrazione e, in modo più specifico, con quanto previsto dal citato art. 28, par. 4, del Reg. n. 1305/2013.
A seguito di opposizione da parte di AV, la società ricorrente ha provveduto alla trasposizione del giudizio, avanti all’intestato TAR, con atto depositato in data 28 maggio 2018.
Si è costituita in giudizio AV contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Le parti hanno depositato memorie difensive.
All’esito dell’udienza del 20 ottobre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I motivi di impugnazione possono essere esaminati congiuntamente.
Parte ricorrente, come accennato nella parte in fatto, ha presentato le domande di subentro n. 3430158 e n. 3431206 in relazione alla tipologia di intervento 10.1.4 “Gestione sostenibile prati, prati seminaturali, pascoli e prati-pascoli – Azione 2, Pascoli e prato pascoli di montagna”, di cui al PSR per il Veneto 2014-2020, di cui alla delibera GR Veneto, n. 440 del 31 marzo 2015, non impugnata.
L’allegato B della suddetta delibera, nel dettare gli incombenti procedurali ha previsto, per quanto interessa in questa sede, al punto 1.3.3., recante “variabilità del soggetto beneficiario”, che: <<la possibilità di variazione del soggetto beneficiario in relazione ad una domanda di aiuto si differenzia a seconda del momento dell'istruttoria in cui si verifica la fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda: …….B) periodo di esecuzione dell'impegno (dopo la concessione dell'aiuto): al beneficiario (cedente) può subentrare un altro soggetto (cessionario) il quale può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno o ai capi trasferiti per il restante periodo. Il subentro può avvenire nel caso in cui: - il cessionario comunichi entro 30 giorni dall'avvenuta cessione e sottoscriva, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda; - l'ufficio abbia verificato, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità. Nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, decreta il subentro e lo comunica, con raccomandata con avviso di ricevimento, al nuovo beneficiario. Qualora, invece, l'ufficio accerti il difetto dei requisiti comunica per iscritto al cessionario la reiezione della richiesta di subentro e le modalità per attivare l'eventuale ricorso>>.
Pertanto, da quanto sopra, trattandosi di delibera pacificamente applicabile al caso di specie e non impugnata da parte ricorrente, emerge che il c.d. “diritto al subentro” evocato dalla società consiste nell’interesse legittimo pretensivo a vedersi accolta la domanda di subentro, qualora sussistano le condizioni di ammissibilità, caso per caso, presupposte.
Inoltre, la delibera in questione, ai fini che in questa sede interessano precisa anche due importanti concetti: a) presupposto di ammissibilità del subentro è che esso sia comunicato entro 30 giorni dall’avvenuta cessione; b) il subentro deve constare nella sostanziale riproduzione (“medesime modalità del cedente”) delle dichiarazioni, degli impegni, delle autorizzazioni e degli obblighi “già sottoscritti” dal richiedente originario in sede di domanda.
In tal senso, sempre l’All. B alla suddetta DGR n. 440 del 2015, al punto 1.2.1. (“Modalità di presentazione e contenuti della domanda di aiuto”) stabilisce che <<….la domanda di aiuto è composta da un documento (di seguito domanda) in cui il richiedente: esplicita la volontà di accedere alle provvidenze del PSR; indica tutte le informazioni richieste dal bando; allega la documentazione prevista nel bando della specifica misura/sottomisura/linea di intervento in base all'elenco predisposto di concerto con AV. La compilazione delle domande deve essere eseguita mediante la procedura telematica, accessibile via internet, resa disponibile da AV, secondo le modalità indicate nel Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni predisposto da AV (di seguito Manuale). Tale procedura agevola la redazione delle domande a partire dai dati registrati nel Fascicolo aziendale, che risultano precompilati….Per tutte le misure, se non diversamente specificato nella scheda misura del bando, i requisiti per l'ammissibilità delle domande devono essere in possesso e dichiarati dal richiedente al più tardi alla data di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto…..>>.
L’allegato C alla DGR 440/15, con riguardo all’intervento 10.1.4, in questa sede in esame, precisa, al paragrafo 3.2. della relativa scheda, recante “condizioni di ammissibilità degli interventi”, che <<Nel caso di distribuzione di effluenti zootecnici e assimilati sulla SOI a impegno: obbligo di inserire nell'applicativo web regionale, che gestisce le Comunicazioni di spandimento anche nel caso di aziende sotto soglia (<1000 kg/N/anno in ZVN, <3000 kg/N/anno in ZO), le informazioni aziendali riguardanti le superfici oggetto di intervento e i quantitativi di effluenti distribuiti>> (c.d. comunicazione nitrati, oggetto di contestazione).
Il par. 6.1. della predetta scheda, a seguito della delibera GR integrativa n. 951 del 28 luglio 2015, anche questa non impugnata, ha previsto, tra le “modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto” che <<al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dagli "Indirizzi procedurali -elementi per l'applicazione delle misure a superficie e a capo" di cui all'allegato B del provvedimento che approva il bando; la comunicazione di spandimento degli effluenti zootecnici e assimilati sulla SOI a impegno, ove necessaria, deve essere completata entro il termine ultimo di 90 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande>>.
L’art. 10 del deliberato della DGR n. 440/15 precisa che <<gli indirizzi procedurali di cui all'Allegato B e specifici dei bandi di cui all'Allegato C saranno compiutamente dettagliati, a livello operativo, da parte dell'Organismo Pagatore Regionale AV, con proprio specifico provvedimento>>.
Con DGR n. 465 del 19 aprile 2016 è stata disposta l'apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per i tipi di intervento 10.1.4 Gestione sostenibile di prati, prati seminaturali, pascoli e prati-pascoli, limitatamente alla gestione dei pascoli e dei prati pascoli di montagna per le zone svantaggiate di montagna escluse dal bando DGR n. 440/2015.
L’art. 6 dell’All. B alla delibera, nel riprodurre la disposizione dell’All. C DGR n. 440/15, ha previsto che <<al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente deve presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dagli “Indirizzi procedurali - generali” adottati con DGR n. 1937 del 23/12/2015>> e che <<la comunicazione di spandimento degli effluenti zootecnici e assimilati sulla SOI a impegno, ove necessaria, deve essere completata entro il termine ultimo di 60 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande>>.
Con DGR n. 285 del 15 marzo 2016, anche questa non impugnata, è stata disposta 'apertura dei termini di presentazione delle domande di conferma per il tipo d'intervento 10.1.4 Gestione sostenibile di prati, prati-seminaturali, pascoli e prati-pascoli in zone montane, di cui ai bandi della DGR n. 440/2015, sostanzialmente ricalcando quanto sopra.
Infine, con decreto del direttore di AV n. 57 del 31 maggio 2016, art. 5.4 (“Cessione di aziende. Variabilità del soggetto beneficiario”), anch’esso non impugnato, è stato previsto che <<…L'aiuto o il pagamento per il quale il cedente ha presentato domanda è erogato al cessionario (il beneficiario al quale è ceduta l'azienda) se: a) entro un termine fissato, il cessionario informa l'autorità competente dell'avvenuta cessione e chiede il pagamento dell'aiuto e/o del sostegno; b) il cessionario presenta tutti i documenti giustificativi richiesti; c) l'azienda ceduta soddisfa tutte le condizioni per la concessione dell'aiuto e/o del sostegno. Dopo che il cessionario ha comunicato la cessione dell'azienda e richiesto il pagamento dell'aiuto e/o del sostegno: a) tutti i diritti e gli obblighi del cedente, per effetto della domanda di aiuto, della domanda di sostegno o della domanda di pagamento sono conferiti al cessionario; b) tutte le operazioni necessarie per la concessione dell'aiuto e/o del sostegno e tutte le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al cessionario; c) l'azienda ceduta è considerata, se del caso, alla stregua di un'azienda distinta per quanto
riguarda l'anno di domanda in questione. In particolare, per le sole domande PSR, fatto salvo quanto eventualmente specificato nelle singole schede di misura del bando, i casi di subentro negli impegni previsti in domanda sono quelli elencati e normati nel paragrafo 1.3.3 “Variabilità del soggetto beneficiario” del documento degli indirizzi procedurali approvato dalla Regione del Veneto (allegato “B” alla DGR 1937/2015). La richiesta di subentro deve essere notificata per iscritto (posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata A/R oppure consegnata a mano) alla struttura competente per l'istruttoria entro 30 giorni lavorativi a decorrere dalla data dell'insediamento. I requisiti del subentrante sono oggetto di verifica al termine della quale viene comunicato, con posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata A/R, il parere positivo o negativo al subentrante stesso e al beneficiario originario. Nel caso di esito positivo, la competente struttura provvede a formalizzare il subentro tramite l'adozione di un decreto, copia del quale deve essere inviata in allegato alla comunicazione di cui sopra. Tale comunicazione, nel caso di subentro totale, rappresenta per il cessionario la conclusione del procedimento amministrativo a suo carico con riguardo alla specifica domanda di contributo. In entrambi i casi, il cessionario deve: 1. provvedere alla costituzione/aggiornamento del proprio fascicolo aziendale; 2. presentare alla struttura competente per l'istruttoria, una domanda di subentro indicante come beneficiario la propria azienda, unitamente alla documentazione eventualmente necessaria per effettuare il subentro prevista dalla specifica misura/sottomisura/tipo di intervento; 3. presentare nei termini previsti, attraverso l'applicativo informatico dell'AV, la/e domanda/e di pagamento indicante/i come beneficiario la propria azienda (indicando al suo/loro interno il numero di domanda di aiuto del cedente). Ogni domanda di pagamento, debitamente sottoscritta, deve pervenire alle strutture competenti secondo le modalità previste. La presentazione della domanda di pagamento è possibile solo ed esclusivamente dopo che la domanda di subentro sia già stata protocollata.…….>>.
Quindi, con riguardo, specificamente, al subentro, la disposizione contenuta nella DGR n. 440 del 2015, non impugnata, (la quale è stata riproposta nell’All. B della dgr. n. 1937 del 2015), prevedeva un termine ben più ristretto dei 90 giorni evocati da AV nei provvedimenti in questa sede impugnati, termine quest’ultimo, peraltro, pacificamente non rispettato da parte ricorrente.
Ebbene, come detto, AV ha adottato, per un verso, il decreto n. 138 del 2016 con il quale ha dichiarato inammissibile la domanda di subentro n. 340158 presentata da parte ricorrente.
Il fatto che tale provvedimento non risulti essere stato notificato – al pari della mancata dimostrazione dell’avvenuta comunicazione della missiva del 17 novembre 2016 - non toglie di per sé validità ed efficacia al provvedimento de quo , ma solo consente di ritenere ricevibile il ricorso per il quale è causa nei confronti di tale provvedimento.
Per contro, con riferimento alla domanda di subentro n. 3431206, il provvedimento n. 10 del 13 gennaio 2017, di revoca del precedentemente autorizzato subentro risulta, invece, essere stato effettivamente notificato a parte ricorrente, la quale non lo ha impugnato nei termini. Per tale ultimo provvedimento, quindi, il ricorso deve ritenersi irricevibile, essendo stato tardivamente impugnato.
In ogni caso, entrambi i provvedimenti in questione, fondati, come detto, sulla non tempestiva comunicazione “nitrati”, risultano correttamente emessi, non avendo parte ricorrente rispettato i termini per la comunicazione nitrati.
Infatti, premesso, come detto, che per il subentro, in forza della DGR n. 440 del 2015 non impugnata e delle successive delibere ricordate, non era sufficiente una mera dichiarazione, ma occorreva, che il subentrante riproducesse, sostanzialmente, quanto dichiarato e comunicato dall’originario richiedente, e, quindi, si conformasse alle medesime condizioni di ammissibilità per questo previste, nel caso di specie la ricorrente non ha assolto tempestivamente l’onere di comunicazione della dichiarazione nitrati, non avendo rispettato nemmeno il termine più ampio di 90 giorni cui fa riferimento AV nei provvedimenti impugnati.
Né la lettera della Regione inviata ad AV il 6 aprile 2017, Prot. n. 1440110, fornisce elementi per addivenire ad una differente ricostruzione in fatto e diritto delle circostanze sopra esposte.
Quindi, correttamente, AV ha ritenuto inammissibili i subentri richiesti da parte ricorrente, senza, che, al contrario, possano essere valorizzate, al fine di censurare la validità dei contestati provvedimenti, asserite carenze istruttorie o procedimentali.
Stante la legittimità dei provvedimenti con i quali è stato negato il subentro per entrambe le domande presentate da parte ricorrente, altrettanto correttamente AV ha fatto riferimento, nel decreto n. 226 del 27 ottobre 2017, all’art. 47, par. 2, Reg. UE n. 1305/2013, ai sensi del quale <<se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest’ultimo può subentrare nell’impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, oppure l’impegno può estinguersi e gli Stati membri non hanno l’obbligo di richiedere il rimborso per l’effettiva durata di validità dell’impegno stesso>>.
La norma, richiamata anche nell’All. B alla Dgr n. 440 del 2015, par 1.3.3., deve evidentemente essere interpretata nel senso che laddove non si venga a realizzare un effettivo subentro da parte del cessionario, perché non richiesto o non autorizzato, l’impegno originario relativo al cedente si estingue, col ché non è possibile richiedere nuovamente il subentro, come invece ha fatto parte ricorrente con le domande per l’anno 2017.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere, in parte dichiarato irricevibile, e in parte respinto.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte irricevibile e, in parte, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO