Ordinanza collegiale 6 febbraio 2019
Sentenza 15 maggio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, ordinanza collegiale 06/02/2019, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/02/2019
N. 04762/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 4762 del 2014, proposto da:
IA LA, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe La Venuta, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli alla Via Maddaloni 6 e domicilio digitale: lavenuta@legalmail.it ;
contro
Comune di Torre del Greco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Erik Furno, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, alla Via Cesario Console, n. 3 e domicilio digitale: erik.furno@ordineavvocatita.it ;
per l'annullamento
dell'ordinanza di demolizione n. 935 del 26 maggio 2014 di opere abusive realizzate alla Via sotto i Camaldoli, n. 58, nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e conseguente, per quanto di ragione, ed, in particolare, l’ordinanza n. 93 del 20 febbraio 2007.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torre del Greco;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore per l'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2019 il dott. Vincenzo Cernese ed uditi i difensori delle parti come specificato nel verbale;
Premesso che il ricorso è stato depositato il 4/10/2014;
Considerato che la causa è stata fissata per la discussione in base ad un criterio meramente cronologico ai fini dello smaltimento dei ricorsi ultratriennali;
Rilevato che, a parte la presentazione della DFU, non risultano altre produzioni da parte della ricorrente, la quale neppure è risultato presente in sede di discussione orale;
Considerato che la pronuncia sul merito della controversia presuppone non solo la originaria sussistenza, ma anche la permanenza attuale dell'interesse alla decisione;
Ravvisata l'opportunità di verificare se parte ricorrente abbia ancora un effettivo e concreto interesse alla decisione di merito, per cui a tal fine, nei termini previsti dall'art. 73, primo comma, c.p.a., le parti hanno l’onere di presentare eventuali documenti e memorie sull'argomento (con le modalità prescritte dalle regole di attuazione del processo amministrativo telematico), ferma restando la rilevanza anche della discussione della causa alla prossima udienza di trattazione;
Ritenuto che, in relazione a quanto precede e in difetto di chiarimenti sul permanere dell’interesse alla decisione di merito, è sin d’ora ravvisabile un profilo di possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto, di conseguenza, di dover dare contestualmente avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, co. 3 ultimo periodo c.p.a., che il ricorso potrà essere dichiarato improcedibile, ove non sia manifestato l’interesse alla decisione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza) dispone gli incombenti istruttori di cui in motivazione e rinvia per l'ulteriore trattazione della causa all'udienza del 16 aprile 2019, dando avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, co. 3 ultimo periodo c.p.a., che in difetto di chiarimenti sul permanere dell'interesse alla decisione di merito il ricorso potrà essere dichiarato improcedibile.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Donadono, Presidente
Vincenzo Cernese, Consigliere, Estensore
Gianmario Palliggiano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vincenzo Cernese | Fabio Donadono |
IL SEGRETARIO