Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/02/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3135 del Ruolo generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. E_ C.F._1
Sandro Lezzi, come da mandato in atti,
e
(c.f.: , rappresentata e difesa Parte_2 C.F._2 dall'avv. Francesco Cataldi, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale.
Per l'udienza del 14/10/2024, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato congiuntamente note scritte, chiedendo la pronuncia della separazione alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 15/07/2024, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio in Matino (LE) l'8/03/2014;
- che dalla loro unione sono nati 5 figli: nato il [...], , nato il Per_1 Per_2
Perso 30/09/2011; nato il [...]; , nato il [...] e nata il Per_3 Per_4
2/08/2018;
- che il rapporto coniugale è entrato in crisi, venendo meno l'affectio coniugalis.
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Tanto premesso, hanno chiesto che venga omologata la separazione personale dei coniugi alle condizioni tra loro concordate ed espresse nei seguenti termini:
a) i coniugi, alla data di sottoscrizione del presente atto, non condividono più il tetto coniugale in quanto , di fatto, si è trasferito presso E_
i suoi genitori, in Ruffano al Vico Francesco Pinto 5;
b) le due auto rimarranno nell'esclusiva disponibilità di E_ anche perché la SI.ra non è munita di patente di Parte_2 guida;
c) l'affidamento dei figli è condiviso tra i due genitori, nell'ambito del principio di bigenitorialità e al fine di garantire un rapporto equilibrato con entrambi;
i medesimi saranno collocati in via privilegiata presso la madre nella casa sita in Matino alla via Prati Verdi 8, - Scala: A - Interno: 2;
d) i coniugi dovranno curare il mantenimento e l'educazione dei propri figli;
e) il padre potrà prendere e tenere con sé i figli (salvo modifica dei giorni ove dovessero sorgere esigenze particolari per motivi di lavoro o salute), dalle ore 18:00 alle ore 20:00 nel periodo invernale e, nel periodo estivo, dalle ore 18:00 alle ore 22:00 e, i fine settimana, a partire dal Sabato mattina dalle ore 08:00 sino al Lunedì mattina alle ore 07:30, in maniera alternata;
f) nel periodo estivo, dopo la chiusura della scuola, il sig. potrà Pt_1 prendere con sé i figli per quindici giorni, concordandone il periodo almeno
10 giorni prima con la sig.ra . In occasione delle festività più Pt_2 importanti è stabilito un diritto di alternanza, nel senso che se la madre terrà i figli con sé a Natale, il padre li terrà con sé a Capodanno e così per
Pasqua e il Lunedì dell'Angelo ed i compleanni;
g) è fatta salva la possibilità delle parti di modificare orari e giorni diversi in base alle proprie esigenze lavorative e personali, gli stessi dovranno essere previamente concordati almeno 10 giorni prima;
2 h) i genitori si impegnano a collaborare alla crescita dei figli, decidendo insieme gli indirizzi di studio e le scelte importanti, favorendo, altresì, i rapporti con i nonni;
i) la responsabilità genitoriale sui figli rimane affidata ad entrambi i genitori con tutti i diritti e doveri che la legge prevede ed ordina. I coniugi, sin da ora, dichiarano di volersi consultare ogni qualvolta dovessero sorgere problemi inerenti all'educazione dei figli, all'indirizzo scolastico o comunque alle scelte tutte che appariranno determinanti per il futuro degli stessi;
j) quanto al mantenimento dei figli il padre rinuncia alla propria quota di
AUU, che verrà percepito dalla SI.ra per l'intero ammontare Pt_2
(euro 1.300,00); inoltre, egli corrisponderà mensilmente alla stessa l'ulteriore somma di euro 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei cinque figli, oltre rivalutazione Istat;
k) resteranno a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie di tipo scolastico, para scolastico, quelle mediche non erogate gratuitamente dal SSN che si renderanno necessarie per i figli, con la precisione che le stesse dovranno essere previamente concordate, nella scelta, da entrambi i genitori e previamente documentate. Si fa in ogni modo espressa riserva che ove non specificamente concordato si ritiene applicabile la disciplina del Protocollo d'intesa in materia di spese straordinarie elaborate dal COA di Lecce e dal Tribunale di Lecce;
l) i coniugi si scambiano vicendevolmente il consenso per l'espatrio;
m) le parti rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento;
n) le parti dichiarano che gli impegni reciproci indicati nel presente atto sono già in essere.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di
3 prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso, per come successivamente modificate, non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da Pt_1
e , con l'intervento del Pubblico Ministero,
[...] Parte_2 così provvede:
1) omologa la separazione personale dei coniugi e E_
, che hanno contratto matrimonio in Matino (Le), Parte_2
l'8/03/2014 (trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 3, parte
II, serie A, anno 2014), alle condizioni di cui in parte motiva;
2) nulla per le spese;
3) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 10/02/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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