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Sentenza 6 settembre 2025
Sentenza 6 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 06/09/2025, n. 1238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1238 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. 4464/2022
Il Tribunale di Padova, in persona del Giudice dott.ssa Maddalena
Saturni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado promossa da
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
DALLA PIETRA FRANCESCO
Parte attrice
e
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv. DALLA CP_1 P.IVA_2
VERITA' FEDERICO
Parte convenuta
CONCLUSIONI: per parte attrice:
“In via principale:
1) accertarsi la sussistenza delle violazioni contrattuali poste in
atto da indicate in narrativa e conseguentemente la Controparte_1
legittimità del recesso di per fatto Parte_1
attribuibile alla preponente a far data dal 18.02.2021 e, per
l'effetto, condannare al pagamento: Controparte_1
a. del risarcimento del danno per mancato guadagno per il periodo
intercorrente dal 18.02.2021 al 1.10.2021 per l'importo che risulterà
in corso di causa, anche a seguito di CTU contabile, e comunque per un importo non inferiore ad € 305.299,81, oltre interessi e rivalutazione
monetaria;
b. dell'indennità di fine mandato ex art. 1751 c.c. per l'importo che
risulterà in corso di causa, anche a seguito di CTU contabile, e
comunque per un importo non inferiore ad € 495.037,28, oltre interessi
e rivalutazione monetaria;
c. del FIRR per l'importo che risulterà in corso di causa, anche a
seguito di CTU contabile;
2) accertare e dichiarare il diritto di al Parte_1
riconoscimento di arretrati e differenze provvigionali e al
risarcimento del danno per il mancato versamento delle provvigioni
spettanti per i motivi descritti in narrativa, per l'importo che
risulterà in corso di causa, anche a seguito di CTU contabile, e/o
nella diversa misura che risulterà di giustizia, eventualmente anche
ex art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3) condannare al risarcimento dei danni subiti da CP_1 [...]
come conseguenza delle condotte illecite commesse da Pt_1 [...]
, come indicate nell'atto, determinandone l'ammontare in via CP_1
equitativa ex art. 1226 c.c., ed in ogni caso in misura non inferire
ad € 500.000,00.
In via subordinata:
nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di cui al
punto 1, lett. a), condannare al pagamento Controparte_1
dell'indennità di mancato preavviso ex art 1750 c.c. per l'importo che
risulterà in corso di causa, anche a seguito di CTU contabile, e
comunque per un importo non inferiore ad € 249.790,75, oltre interessi
e rivalutazione monetaria.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite.
In via istruttoria: pag. 2/16 Si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate
nelle memorie ex art. 183 co. 6 n. 2 e n. 3 non ammesse dal Giudice”
per parte convenuta:
«Voglia l'Ill.mo Giudice, ogni contraria istanza ed eccezione
respinta, accertare e dichiarare l'insussistenza di giusta causa del
recesso dal rapporto agenziale per cui è causa - esercitato da
[...]
con lettera datata 18 febbraio 2021 – e comunque Parte_1
accertare l'infondatezza delle pretese azionate dall'attrice e così
respingere, in ogni caso, le domande azionate nel presente
procedimento da in quanto inammissibili e/o Parte_1 infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria delle spese del procedimento».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 8 luglio 2022 la società citava a comparire la società Parte_1 CP_1
dinanzi all'intestato tribunale rassegnando le conclusioni di
[...] cui in epigrafe.
L'attrice dopo aver narrato i rapporti commerciali Parte_1
esistenti con la convenuta sin dagli anni 2007, deduceva di aver
Con stipulato un contratto di agenzia con in data 1° ottobre 2012.
Con Lamentava quindi che la preponente , nel corso degli anni,
all'insaputa dell'attrice agente, iniziava a violare sistematicamente l'esclusiva di zona e di clientela concessa in tale contratto,
promuovendo direttamente la vendita dei propri macchinari, ciò senza riconoscere alcuna provvigione all'attrice.
Secondo l'attrice la violazione dell'esclusiva era anche stata
Con riconosciuta dalla convenuta con l'e-mail del 24 settembre del pag. 3/16 A fronte di tale situazione, con comunicazione del 18 Febbraio 2021,
l'agente esercitava il recesso immediato per giusta Parte_1
causa dal contratto di agenzia (doc. 10 attrice).
Seguivano quindi scambi epistolari tra le parti;
a fronte della mancata composizione bonaria della vicenda promuoveva Parte_1
il presente giudizio per ottenere il pagamento di tutti gli importi indicati nelle conclusioni in epigrafe.
Regolarmente instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio la preponente convenuta contestando alcune ricostruzioni in CP_1
fatto dell'attrice.
Rilevava poi la mancanza di giusta causa posta alla base del recesso esercitato da dava atto che sin dal 2017 l'attrice Parte_1
agente aveva regolarmente ricevuto e fatturato le provvigioni
Con indirette riconosciute dalla convenuta;
chiedeva il rigetto delle domande attoree.
*
In sede di prima udienza il giudice ammetteva, in via anticipata,
l'ordine di esibizione ex articolo 210 c.p.c. chiesto dall'agente alla luce dei contenuti dell'articolo 1749 C.C. ed al Parte_1
fine di consentire una ordinata gestione delle eventuali allegazioni nuove (si rimanda al contenuto del verbale di udienza del 23 novembre
2022 e alla successiva ordinanza 16.2.2023).
L'ordine di esibizione è stato concesso nei confronti della convenuta al dichiarato fine di consentire l'adeguata e precisa allegazione di fatti rilevanti ai fini del decidere ed al fine di poter precisare/modificare le domande in maniera completa in sede di prima udienza ex art. 183 c.p.c., o al massimo entro la prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c..
pag. 4/16 All'udienza ex art. 183 c.p.c. del 19 aprile 2023 parte attrice ha
Con contestato l'incompletezza della documentazione esibita da ai sensi dell'art. 210 c.p.c., richiamando i contenuti dell'istanza depositata in data 11.4.2023; non ha modificato le conclusioni indicate in citazione, né lo ha fatto con la prima memoria ex art. 183
co. 6 c.p.c..
Questi precedenti processuali rilevano al fine di scrutinare la fondatezza delle domande attoree, nei termini che in seguito si diranno.
La causa passa quindi in decisione sulle conclusioni in epigrafe.
*
1. Oggetto del contratto di agenzia – accordi di esclusiva
1.1. L'ambito di operatività del contratto di agenzia vigente tra le parti è limitato secondo i seguenti elementi:
- tre specifici settori artigianali-industriali di riferimento
(art. 1.1);
- tipologia di prodotto da promuovere dall'agente (art.
1.2. e allegato A);
- zona territoriale di esclusiva distinta a seconda del settore industriale (art 4).
*
1.2. Nello specifico i 3 settori (artigianali-industriali) di produzione per cui IFP incarica la promozione di Parte_1
vendite di alcuni prodotti sono i seguenti (art. 1.1.):
-
pag. 5/16 Le tipologie di prodotto le cui vendite sono affidate alla
[...]
sono così indicate all'art. 1.2.: Pt_1
All'allegato A le tipologie di impianto sono così indicate:
Invece all'art. 4 del contratto si prevedono zone territoriali distinte di operatività del contratto di agenzia:
*
1.3. Quanto al diritto di esclusiva esso è stato previsto all'art. 4.3. (per le zone territoriali sopra indicate e limitatamente agli affari ivi indicati per settore commerciale e prodotto), con i limiti poi pattuiti agli articoli: pag. 6/16 - articoli 4.4. e 4.5. ove si prevede la possibilità per
[...]
di inviare suoi procacciatori di affari nelle zone CP_1
oggetto di esclusiva di salva la necessità di Parte_1
riconoscere all'agente una provvigione;
Parte_1
- articolo 6.3. ove si prevede:
*
2. del recesso esercitato da Parte_1
2.1. Oggetto dell'accertamento è la sussistenza o meno della giusta causa posta a fondamento del recesso dell'agente Parte_1
esercitato con missiva doc. 10 del 18.2.2021 poiché da tale accertamento derivano le conseguenze economiche oggetto delle domande proposte da . Pt_1
Parte attrice è onerata di allegare e fornire prova Parte_1
della sussistenza della giusta causa e quindi dello specifico fatto illecito e/o inadempimento posto a sostegno della giusta causa.
Solo in presenza di una giusta causa (cioè di un inadempimento dell'altro contraente di tale gravità da rendere intollerabile la prosecuzione anche temporanea del rapporto), è consentito alla parte adempiente di intimare all'altra il recesso per giusta causa, con effetto immediato (sull'inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l'interesse dell'agente medesimo cfr. ex multis Cass. n. 19300/2015; Cass. 1376/2018).
*
2.2. Le ragioni che l'agente ha posto a fondamento del Parte_1
recesso sono così indicate al doc. 10 attoreo e pure così riassunte pag. 7/16 alla pagina 21 e seguenti della citazione (paragrafo “sulla giusta causa di recesso”):
- parziale ed incompleta comunicazione di conferme d'ordine ed estratti conto provvigionali:
- violazione dell'esclusiva contrattualmente pattuita:
*
3. Sull'incompleto invio di estratti conto provvigionali
La prima censura posta a fondamento del recesso di cui al doc. 10 non
è fondata.
Costituendosi in giudizio la preponente alla pagina 20, 21 CP_1
e 22 della comparsa deduce di aver inviato costantemente per tutta la durata del rapporto contrattuale sia le fatture di vendita sia modalità di calcolo di provvigioni.
La convenuta ha prodotto ai documenti 14, 15 e 16 un totale di 55
comunicazioni mail, che nel corso degli anni dal 2015 al 2022 ha intrattenuto con la sua agente . Pt_1
Peraltro, la stessa convenuta ha rilevato che tra i documenti CP_1
dimessi dall'attrice con la citazione introduttiva non risultano solleciti o richieste di precisazione di trasmissioni di documenti nel corso degli anni del rapporto (cioè prima della missiva di recesso del febbraio del 2021).
pag. 8/16 Come detto, prima della concessione dei termini ex articolo 183 comma sesto c.p.c. (vecchio rito pre Riforma Cartabia) il tribunale ha disposto un ordine di esibizione ex articolo 210 c.p.c. nei confronti della convenuta.
Nel momento in cui alle parti sono stati concessi i termini per la precisazione del thema decidendum e probandum l'agente aveva già
ottenuto una prima rilevante discovery dei documenti contabili della preponente CP_1
Ciò nonostante nei termini di cui alla prima memoria ex articolo 183
cc parte attrice non ha precisato alcunché in merito a questo primo profilo di inadempimento tantomeno ha segnalato per quale periodo e con riferimento a quali provvigioni vi fosse una inadeguata ed incompleta comunicazione della documentazione da parte della preponente.
Trattandosi di pretesa responsabilità contrattuale della convenuta era onere dell'attrice allegare un inadempimento c.d. “vestito” CP_1
ossia preciso e circostanziato, tanto da consentire alla preponente di fornire eventuale prova contraria (trattandosi peraltro, nel caso in esame, di un supposto inadempimento del preponente di tipo omissivo-
documentale che richiede quindi, per la sua prova contraria, di conoscere quali e quanti estratti conto provvigionali fossero incompleti).
Da ciò deriva l'infondatezza della giusta causa di recesso in esame che non ha trovato conferma in sede processuale.
*
4. Sulla violazione dell'esclusiva
4.1. E' noto che il diritto di esclusiva, previsto dall'art. 1743 c.c.
costituisce un elemento naturale e non essenziale del contratto di agenzia, con la conseguenza che esso può essere validamente derogato pag. 9/16 per concorde volontà delle parti (Cass. ordinanza n. 14763 del 10
maggio 2022, Cass. n. 6093 del 1991; n. 2634 del 1994).
Gli obblighi delle parti inerenti all'esclusiva derivano dal contratto e non già dalla legge, e difatti possono essere esclusi pattiziamente
(e la loro inadempienza determina l'insorgere di una responsabilità di natura contrattuale).
Anche secondo i dettami dell'art. 1748 c.c., la disposizione di legge non è inderogabile (ed infatti ai sensi del comma 2 della disposizione, la provvigione è dovuta anche dagli affari conclusi dal preponente con terzi che l'agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all'agente, salvo che sia diversamente pattuito, così come puntualizzato da Cass. n. 2288/2017
in motivazione), potendo le parti stabilire diversamente (Cass. civ.
Sez. lavoro 20-11-2019, n. 30224).
Per l'ipotesi in cui i contratti siano conclusi direttamente dal preponente la clausola di esclusiva non potrà ritenersi violata, ma il preponente sarà obbligato a corrispondere all'agente le provvigioni
(dette provvigioni indirette) per i contratti conclusi nella zona assegnata (art. 1748, comma 2 c.c.).
*
4.2. Nel caso in esame lo stesso diritto di esclusiva è stato derogato/modificato dalle parti sia esplicitamente che tacitamente,
per facta concludentia.
Costituendosi in giudizio la convenuta ha allegato che CP_1
l'attrice negli anni antecedenti al recesso dal Parte_1
contratto di agenzia, aveva incassato fatture per numerose provvigioni indirette pagatele dalla convenuta per centinaia di migliaia di CP_1
euro (€ 824.842,00 negli ultimi cinque anni come dedotto al paragrafo pag. 10/16 3.2.1. della comparsa I.F.P. dato che non è stato specificamente contestato dall'attrice in prima udienza né in prima memoria ex art. 183 c.p.c.).
La convenuta ha dimesso documenti a sostegno del fatto che avesse inviato all'attrice le fatture delle sue vendite dirette, così come nella stessa mail del del 24.9.2020 si indica chiaramente Pt_2
che, per le vendite concluse direttamente dalla negli anni CP_1
precedenti, l'agente aveva “regolarmente preso le provvigioni Pt_1
come da accordi” con ciò ulteriormente denotando, in maniera esplicita, che nei rapporti tra le parti le vendite dirette di Pt_3
erano note.
Pertanto:
- il contenuto del contratto (articoli 4.4. e 4.5. e articolo 6.3.
sopra ritrascritti al paragrafo 1) dà la cornice pattizia in cui inserire i successivi comportamenti delle parti che concorrono anche alla interpretazione delle clausole ex art. 1362 co. 2
c.c.;
- i documenti dimessi da I.F.P. e non contestati (si veda la prima memoria della attrice ex art. 183 c.p.c., termine ultimo per la precisazione del thema decidendum, ove non si rinvengono repliche o contestazioni);
- lo stesso contenuto della mail del citata;
Pt_2
- la mancata tempestiva contestazione in sede processuale che negli anni antecedenti il recesso dell'attrice quest'ultima abbia ricevuto in pagamento numerose fatture per provvigioni indirette,
tutti questi elementi, univocamente considerati in una lettura unitaria, inducono il tribunale a far ritenere esistente un accordo fra attrice e convenuta che consentiva la gestione delle vendite pag. 11/16 direttamente dalla , il tutto con il benestare dell'attrice, CP_1
esplicitato sia nella stipula del contratto, sia nel successivo svolgimento delle vicende societarie, il tutto in armonia con l'art. 1748 co. 2 c.c..
Sotto questo primo profilo, quindi, va esclusa la legittimità del recesso esercitato dall'agente . Parte_1
Non si rinviene alcuna violazione di esclusiva da parte della convenuta.
*
5. Il mancato pagamento di provvigioni indirette
5.1. La legittimità del recesso dell'attrice va ora riguardato come motivato, più strettamente, sul mancato pagamento delle provvigioni indirette, come si legge nella missiva di recesso doc. 10 attoreo:
In citazione alle pagine 12 e seguenti vengono redatte alcune tabelle con elencati i clienti che, per zona e tipologia, avrebbero acquistato prodotti rientrati nell'esclusiva.
Non vengono elencati i prodotti, seppure, come visto, il patto di esclusiva indichi anche i modelli delle macchine da commercializzare per far maturare la provvigione.
A pagina 25, ultimo capoverso, della citazione, l'attrice si riservava di precisare gli importi corretti delle differenze provvigionali dovute a dopo l'esibizione dei documenti contabili di Parte_1
CP_1
Come detto, vi è stato un ordine di esibizione anticipato, per le ragioni sopra esposte;
nella prima memoria ex art. 183 co 6 c.p.c.
parte attrice non ha precisato quali sarebbero gli importi Pt_1 pag. 12/16 dovuti per differenze provvigionali non pagate (che, in tesi,
potrebbero sostenere la legittimità del recesso contrattuale qui in esame).
*
5.2. La giurisprudenza è pacifica nell'affermare che l'onere della prova circa l'effettiva sussistenza del diritto al pagamento delle provvigioni grava sull'agente (Cass. n. 12838/2003), che è tenuto a provare gli affari da lui promossi ed andati a buon fine ovvero che il mancato pagamento sia dovuto a fatto imputabile al preponente.
E' necessario che siano indicati, con elementi sufficienti a consentire l'identificazione, i contratti che l'agente assume siano stati conclusi direttamente dalla convenuta per i quali (secondo i limiti contrattuali) sarebbe maturata provvigione indiretta mai corrisposta.
Il richiamo alla disciplina di cui all'art. 1749 c.c. non sposta le conclusioni: nemmeno dall' asserito inadempimento del preponente agli obblighi informativi posti dall'art. 1749 c.c. potrebbe CP_1
trarsi una regola di inversione dell'onere della prova né tanto meno una presunzione di corrispondenza tra quanto richiesto dall'agente e quanto effettivamente dovuto.
A tutto voler concedere l'omesso invio degli estratti conto provvigionali da parte del preponente (se giustifica la carente indicazione dei relativi dati ai fini della quantificazione giudiziale del proprio credito chiesta dall'agente) legittima il giudice a disporre immediatamente l'ordine di esibizione della documentazione in possesso del preponente e precedentemente non trasmessa all'agente.
L'acquisizione della documentazione in possesso del solo preponente deve essere indispensabile per sorreggere, sul piano probatorio, la domanda formulata in relazione a diritti determinati o determinabili. pag. 13/16 *
5.3. Una volta richiamati tali principi di carattere generale, va escluso che la mandante si sia sottratta agli obblighi CP_1
contrattuali di fornire la documentazione contabile.
Il Tribunale aveva ordinato alla convenuta di esibire il Registro IVA
Vendite Italia, limitatamente alla vendita di lavatrici industriali a solvente nuove appartenenti alla serie “KP” indicate nell'allegato A
del contratto di agenzia in atti, ossia la tipologia di prodotto ricompresa nel contratto di agenzia.
Riprende quindi vigore la regola secondo cui è onere specifico dell'agente, ove lamenti il mancato adempimento degli obblighi contrattuali della preponente, allegare e specificare i contratti,
rientranti nell'esclusiva, per i quali vi sarebbe stato l'inadempimento, non potendo tale onere essere sostituito con la richiesta di espletare una CTU cui demandare l'onere di ricercare all'interno della stessa documentazione la prova della fondatezza della domanda di pagamento delle provvigioni.
Invero, anche se la difesa attorea considerava incompleta la produzione documentale offerta dalla controparte , come emerge CP_1
dalla nota di depositata in giudizio il 12 aprile 2023, Parte_1
si rileva che vi era possibilità di esaminarla e di dedurre,
individuando le situazioni per le quali vi sarebbe stata la violazione degli obblighi contrattuali, individuazione della quale, come detto,
l'attrice restava pur sempre onerata.
*
5.4. Si fa riferimento anzitutto ai nomi dei vari clienti indicati nel registro IVA vendite;
all'art.
1.1. del contratto sono indicate le tipologie di aziende oggetto dell'esclusiva, a seconda dell'attività
esercitata: pag. 14/16 Sotto questo primo profilo la parte attrice, nei tempi di legge per le allegazioni (prima memoria art 183 c.p.c.) era tenuta ad individuare quali, tra i clienti indicati nel registro iva vendite dimesso dalla convenuta, fossero imprese rientranti nell'elenco contrattuale di esclusiva indicato (come integrato in contratto dai limiti territoriali dell'esclusiva sopra ricordati).
Ciò era stato anticipato dal provvedimento del Tribunale del 16.2.2023
dove si chiariva che non opportuno limitare l'ordine di esibizione per tipologia di cliente in quanto (se da un lato pareva facilmente individuabile mediante lettura della causale della fattura la tipologia e modello di prodotto ceduto, sì da verificare se si tratti di una lavatrice dell'Allegato A).
Sin dalle prime battute del processo si era ritenuto che l'indagine sulla singola tipologia di cliente acquirente (se si trattasse di torneria o meno o di altra azienda indicata in contratto) non fosse immediata né risultante dal documento da esibire in giudizio,
lasciando un “margine” valutativo in merito, che doveva essere rimesso al contraddittorio e prova delle parti.
Alla luce di tali considerazioni va quindi ribadita la mancanza di tempestiva e completa allegazione e prova di quali e quante aziende,
di quelle ricomprese nel registro IVA vendite prodotto, fossero ricomprese nel perimetro del contratto di esclusiva.
Tantomeno nel caso in esame poteva darsi corso alla richiesta CTU
contabile.
pag. 15/16 Come anche sostenuto da numerosa giurisprudenza di merito e legittimità di fronte alla genericità della domanda, non supportata da idonee allegazioni in fatto, una CTU, oltre che sopperire a carenze di allegazione e probatorie della parte gravata dell'onere probatorio, si risolverebbe in un atto meramente esplorativo.
Per queste ragioni le domande di parte attrice vanno rigettate.
*
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice e vengono liquidate in dispositivo, scaglione di valore indeterminato alto fino ad € 520.000,00 così individuato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 5 d.m. 55/2014, liquidazione ai medi di tariffa delle 3 fasi tabellari studio introduttiva e decisoria e minimi per l'istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova definitivamente pronunciando;
1. rigetta le domande attoree;
2. condanna la parte attrice al pagamento, in favore della parte convenuta delle spese di lite, che liquida in € 17.251,50 oltre
15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Padova 5.9.25
Il Giudice
Maddalena Saturni
pag. 16/16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2020 (dimessa al documento 9).
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. 4464/2022
Il Tribunale di Padova, in persona del Giudice dott.ssa Maddalena
Saturni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado promossa da
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
DALLA PIETRA FRANCESCO
Parte attrice
e
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv. DALLA CP_1 P.IVA_2
VERITA' FEDERICO
Parte convenuta
CONCLUSIONI: per parte attrice:
“In via principale:
1) accertarsi la sussistenza delle violazioni contrattuali poste in
atto da indicate in narrativa e conseguentemente la Controparte_1
legittimità del recesso di per fatto Parte_1
attribuibile alla preponente a far data dal 18.02.2021 e, per
l'effetto, condannare al pagamento: Controparte_1
a. del risarcimento del danno per mancato guadagno per il periodo
intercorrente dal 18.02.2021 al 1.10.2021 per l'importo che risulterà
in corso di causa, anche a seguito di CTU contabile, e comunque per un importo non inferiore ad € 305.299,81, oltre interessi e rivalutazione
monetaria;
b. dell'indennità di fine mandato ex art. 1751 c.c. per l'importo che
risulterà in corso di causa, anche a seguito di CTU contabile, e
comunque per un importo non inferiore ad € 495.037,28, oltre interessi
e rivalutazione monetaria;
c. del FIRR per l'importo che risulterà in corso di causa, anche a
seguito di CTU contabile;
2) accertare e dichiarare il diritto di al Parte_1
riconoscimento di arretrati e differenze provvigionali e al
risarcimento del danno per il mancato versamento delle provvigioni
spettanti per i motivi descritti in narrativa, per l'importo che
risulterà in corso di causa, anche a seguito di CTU contabile, e/o
nella diversa misura che risulterà di giustizia, eventualmente anche
ex art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3) condannare al risarcimento dei danni subiti da CP_1 [...]
come conseguenza delle condotte illecite commesse da Pt_1 [...]
, come indicate nell'atto, determinandone l'ammontare in via CP_1
equitativa ex art. 1226 c.c., ed in ogni caso in misura non inferire
ad € 500.000,00.
In via subordinata:
nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di cui al
punto 1, lett. a), condannare al pagamento Controparte_1
dell'indennità di mancato preavviso ex art 1750 c.c. per l'importo che
risulterà in corso di causa, anche a seguito di CTU contabile, e
comunque per un importo non inferiore ad € 249.790,75, oltre interessi
e rivalutazione monetaria.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite.
In via istruttoria: pag. 2/16 Si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate
nelle memorie ex art. 183 co. 6 n. 2 e n. 3 non ammesse dal Giudice”
per parte convenuta:
«Voglia l'Ill.mo Giudice, ogni contraria istanza ed eccezione
respinta, accertare e dichiarare l'insussistenza di giusta causa del
recesso dal rapporto agenziale per cui è causa - esercitato da
[...]
con lettera datata 18 febbraio 2021 – e comunque Parte_1
accertare l'infondatezza delle pretese azionate dall'attrice e così
respingere, in ogni caso, le domande azionate nel presente
procedimento da in quanto inammissibili e/o Parte_1 infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria delle spese del procedimento».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 8 luglio 2022 la società citava a comparire la società Parte_1 CP_1
dinanzi all'intestato tribunale rassegnando le conclusioni di
[...] cui in epigrafe.
L'attrice dopo aver narrato i rapporti commerciali Parte_1
esistenti con la convenuta sin dagli anni 2007, deduceva di aver
Con stipulato un contratto di agenzia con in data 1° ottobre 2012.
Con Lamentava quindi che la preponente , nel corso degli anni,
all'insaputa dell'attrice agente, iniziava a violare sistematicamente l'esclusiva di zona e di clientela concessa in tale contratto,
promuovendo direttamente la vendita dei propri macchinari, ciò senza riconoscere alcuna provvigione all'attrice.
Secondo l'attrice la violazione dell'esclusiva era anche stata
Con riconosciuta dalla convenuta con l'e-mail del 24 settembre del pag. 3/16 A fronte di tale situazione, con comunicazione del 18 Febbraio 2021,
l'agente esercitava il recesso immediato per giusta Parte_1
causa dal contratto di agenzia (doc. 10 attrice).
Seguivano quindi scambi epistolari tra le parti;
a fronte della mancata composizione bonaria della vicenda promuoveva Parte_1
il presente giudizio per ottenere il pagamento di tutti gli importi indicati nelle conclusioni in epigrafe.
Regolarmente instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio la preponente convenuta contestando alcune ricostruzioni in CP_1
fatto dell'attrice.
Rilevava poi la mancanza di giusta causa posta alla base del recesso esercitato da dava atto che sin dal 2017 l'attrice Parte_1
agente aveva regolarmente ricevuto e fatturato le provvigioni
Con indirette riconosciute dalla convenuta;
chiedeva il rigetto delle domande attoree.
*
In sede di prima udienza il giudice ammetteva, in via anticipata,
l'ordine di esibizione ex articolo 210 c.p.c. chiesto dall'agente alla luce dei contenuti dell'articolo 1749 C.C. ed al Parte_1
fine di consentire una ordinata gestione delle eventuali allegazioni nuove (si rimanda al contenuto del verbale di udienza del 23 novembre
2022 e alla successiva ordinanza 16.2.2023).
L'ordine di esibizione è stato concesso nei confronti della convenuta al dichiarato fine di consentire l'adeguata e precisa allegazione di fatti rilevanti ai fini del decidere ed al fine di poter precisare/modificare le domande in maniera completa in sede di prima udienza ex art. 183 c.p.c., o al massimo entro la prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c..
pag. 4/16 All'udienza ex art. 183 c.p.c. del 19 aprile 2023 parte attrice ha
Con contestato l'incompletezza della documentazione esibita da ai sensi dell'art. 210 c.p.c., richiamando i contenuti dell'istanza depositata in data 11.4.2023; non ha modificato le conclusioni indicate in citazione, né lo ha fatto con la prima memoria ex art. 183
co. 6 c.p.c..
Questi precedenti processuali rilevano al fine di scrutinare la fondatezza delle domande attoree, nei termini che in seguito si diranno.
La causa passa quindi in decisione sulle conclusioni in epigrafe.
*
1. Oggetto del contratto di agenzia – accordi di esclusiva
1.1. L'ambito di operatività del contratto di agenzia vigente tra le parti è limitato secondo i seguenti elementi:
- tre specifici settori artigianali-industriali di riferimento
(art. 1.1);
- tipologia di prodotto da promuovere dall'agente (art.
1.2. e allegato A);
- zona territoriale di esclusiva distinta a seconda del settore industriale (art 4).
*
1.2. Nello specifico i 3 settori (artigianali-industriali) di produzione per cui IFP incarica la promozione di Parte_1
vendite di alcuni prodotti sono i seguenti (art. 1.1.):
-
pag. 5/16 Le tipologie di prodotto le cui vendite sono affidate alla
[...]
sono così indicate all'art. 1.2.: Pt_1
All'allegato A le tipologie di impianto sono così indicate:
Invece all'art. 4 del contratto si prevedono zone territoriali distinte di operatività del contratto di agenzia:
*
1.3. Quanto al diritto di esclusiva esso è stato previsto all'art. 4.3. (per le zone territoriali sopra indicate e limitatamente agli affari ivi indicati per settore commerciale e prodotto), con i limiti poi pattuiti agli articoli: pag. 6/16 - articoli 4.4. e 4.5. ove si prevede la possibilità per
[...]
di inviare suoi procacciatori di affari nelle zone CP_1
oggetto di esclusiva di salva la necessità di Parte_1
riconoscere all'agente una provvigione;
Parte_1
- articolo 6.3. ove si prevede:
*
2. del recesso esercitato da Parte_1
2.1. Oggetto dell'accertamento è la sussistenza o meno della giusta causa posta a fondamento del recesso dell'agente Parte_1
esercitato con missiva doc. 10 del 18.2.2021 poiché da tale accertamento derivano le conseguenze economiche oggetto delle domande proposte da . Pt_1
Parte attrice è onerata di allegare e fornire prova Parte_1
della sussistenza della giusta causa e quindi dello specifico fatto illecito e/o inadempimento posto a sostegno della giusta causa.
Solo in presenza di una giusta causa (cioè di un inadempimento dell'altro contraente di tale gravità da rendere intollerabile la prosecuzione anche temporanea del rapporto), è consentito alla parte adempiente di intimare all'altra il recesso per giusta causa, con effetto immediato (sull'inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l'interesse dell'agente medesimo cfr. ex multis Cass. n. 19300/2015; Cass. 1376/2018).
*
2.2. Le ragioni che l'agente ha posto a fondamento del Parte_1
recesso sono così indicate al doc. 10 attoreo e pure così riassunte pag. 7/16 alla pagina 21 e seguenti della citazione (paragrafo “sulla giusta causa di recesso”):
- parziale ed incompleta comunicazione di conferme d'ordine ed estratti conto provvigionali:
- violazione dell'esclusiva contrattualmente pattuita:
*
3. Sull'incompleto invio di estratti conto provvigionali
La prima censura posta a fondamento del recesso di cui al doc. 10 non
è fondata.
Costituendosi in giudizio la preponente alla pagina 20, 21 CP_1
e 22 della comparsa deduce di aver inviato costantemente per tutta la durata del rapporto contrattuale sia le fatture di vendita sia modalità di calcolo di provvigioni.
La convenuta ha prodotto ai documenti 14, 15 e 16 un totale di 55
comunicazioni mail, che nel corso degli anni dal 2015 al 2022 ha intrattenuto con la sua agente . Pt_1
Peraltro, la stessa convenuta ha rilevato che tra i documenti CP_1
dimessi dall'attrice con la citazione introduttiva non risultano solleciti o richieste di precisazione di trasmissioni di documenti nel corso degli anni del rapporto (cioè prima della missiva di recesso del febbraio del 2021).
pag. 8/16 Come detto, prima della concessione dei termini ex articolo 183 comma sesto c.p.c. (vecchio rito pre Riforma Cartabia) il tribunale ha disposto un ordine di esibizione ex articolo 210 c.p.c. nei confronti della convenuta.
Nel momento in cui alle parti sono stati concessi i termini per la precisazione del thema decidendum e probandum l'agente aveva già
ottenuto una prima rilevante discovery dei documenti contabili della preponente CP_1
Ciò nonostante nei termini di cui alla prima memoria ex articolo 183
cc parte attrice non ha precisato alcunché in merito a questo primo profilo di inadempimento tantomeno ha segnalato per quale periodo e con riferimento a quali provvigioni vi fosse una inadeguata ed incompleta comunicazione della documentazione da parte della preponente.
Trattandosi di pretesa responsabilità contrattuale della convenuta era onere dell'attrice allegare un inadempimento c.d. “vestito” CP_1
ossia preciso e circostanziato, tanto da consentire alla preponente di fornire eventuale prova contraria (trattandosi peraltro, nel caso in esame, di un supposto inadempimento del preponente di tipo omissivo-
documentale che richiede quindi, per la sua prova contraria, di conoscere quali e quanti estratti conto provvigionali fossero incompleti).
Da ciò deriva l'infondatezza della giusta causa di recesso in esame che non ha trovato conferma in sede processuale.
*
4. Sulla violazione dell'esclusiva
4.1. E' noto che il diritto di esclusiva, previsto dall'art. 1743 c.c.
costituisce un elemento naturale e non essenziale del contratto di agenzia, con la conseguenza che esso può essere validamente derogato pag. 9/16 per concorde volontà delle parti (Cass. ordinanza n. 14763 del 10
maggio 2022, Cass. n. 6093 del 1991; n. 2634 del 1994).
Gli obblighi delle parti inerenti all'esclusiva derivano dal contratto e non già dalla legge, e difatti possono essere esclusi pattiziamente
(e la loro inadempienza determina l'insorgere di una responsabilità di natura contrattuale).
Anche secondo i dettami dell'art. 1748 c.c., la disposizione di legge non è inderogabile (ed infatti ai sensi del comma 2 della disposizione, la provvigione è dovuta anche dagli affari conclusi dal preponente con terzi che l'agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all'agente, salvo che sia diversamente pattuito, così come puntualizzato da Cass. n. 2288/2017
in motivazione), potendo le parti stabilire diversamente (Cass. civ.
Sez. lavoro 20-11-2019, n. 30224).
Per l'ipotesi in cui i contratti siano conclusi direttamente dal preponente la clausola di esclusiva non potrà ritenersi violata, ma il preponente sarà obbligato a corrispondere all'agente le provvigioni
(dette provvigioni indirette) per i contratti conclusi nella zona assegnata (art. 1748, comma 2 c.c.).
*
4.2. Nel caso in esame lo stesso diritto di esclusiva è stato derogato/modificato dalle parti sia esplicitamente che tacitamente,
per facta concludentia.
Costituendosi in giudizio la convenuta ha allegato che CP_1
l'attrice negli anni antecedenti al recesso dal Parte_1
contratto di agenzia, aveva incassato fatture per numerose provvigioni indirette pagatele dalla convenuta per centinaia di migliaia di CP_1
euro (€ 824.842,00 negli ultimi cinque anni come dedotto al paragrafo pag. 10/16 3.2.1. della comparsa I.F.P. dato che non è stato specificamente contestato dall'attrice in prima udienza né in prima memoria ex art. 183 c.p.c.).
La convenuta ha dimesso documenti a sostegno del fatto che avesse inviato all'attrice le fatture delle sue vendite dirette, così come nella stessa mail del del 24.9.2020 si indica chiaramente Pt_2
che, per le vendite concluse direttamente dalla negli anni CP_1
precedenti, l'agente aveva “regolarmente preso le provvigioni Pt_1
come da accordi” con ciò ulteriormente denotando, in maniera esplicita, che nei rapporti tra le parti le vendite dirette di Pt_3
erano note.
Pertanto:
- il contenuto del contratto (articoli 4.4. e 4.5. e articolo 6.3.
sopra ritrascritti al paragrafo 1) dà la cornice pattizia in cui inserire i successivi comportamenti delle parti che concorrono anche alla interpretazione delle clausole ex art. 1362 co. 2
c.c.;
- i documenti dimessi da I.F.P. e non contestati (si veda la prima memoria della attrice ex art. 183 c.p.c., termine ultimo per la precisazione del thema decidendum, ove non si rinvengono repliche o contestazioni);
- lo stesso contenuto della mail del citata;
Pt_2
- la mancata tempestiva contestazione in sede processuale che negli anni antecedenti il recesso dell'attrice quest'ultima abbia ricevuto in pagamento numerose fatture per provvigioni indirette,
tutti questi elementi, univocamente considerati in una lettura unitaria, inducono il tribunale a far ritenere esistente un accordo fra attrice e convenuta che consentiva la gestione delle vendite pag. 11/16 direttamente dalla , il tutto con il benestare dell'attrice, CP_1
esplicitato sia nella stipula del contratto, sia nel successivo svolgimento delle vicende societarie, il tutto in armonia con l'art. 1748 co. 2 c.c..
Sotto questo primo profilo, quindi, va esclusa la legittimità del recesso esercitato dall'agente . Parte_1
Non si rinviene alcuna violazione di esclusiva da parte della convenuta.
*
5. Il mancato pagamento di provvigioni indirette
5.1. La legittimità del recesso dell'attrice va ora riguardato come motivato, più strettamente, sul mancato pagamento delle provvigioni indirette, come si legge nella missiva di recesso doc. 10 attoreo:
In citazione alle pagine 12 e seguenti vengono redatte alcune tabelle con elencati i clienti che, per zona e tipologia, avrebbero acquistato prodotti rientrati nell'esclusiva.
Non vengono elencati i prodotti, seppure, come visto, il patto di esclusiva indichi anche i modelli delle macchine da commercializzare per far maturare la provvigione.
A pagina 25, ultimo capoverso, della citazione, l'attrice si riservava di precisare gli importi corretti delle differenze provvigionali dovute a dopo l'esibizione dei documenti contabili di Parte_1
CP_1
Come detto, vi è stato un ordine di esibizione anticipato, per le ragioni sopra esposte;
nella prima memoria ex art. 183 co 6 c.p.c.
parte attrice non ha precisato quali sarebbero gli importi Pt_1 pag. 12/16 dovuti per differenze provvigionali non pagate (che, in tesi,
potrebbero sostenere la legittimità del recesso contrattuale qui in esame).
*
5.2. La giurisprudenza è pacifica nell'affermare che l'onere della prova circa l'effettiva sussistenza del diritto al pagamento delle provvigioni grava sull'agente (Cass. n. 12838/2003), che è tenuto a provare gli affari da lui promossi ed andati a buon fine ovvero che il mancato pagamento sia dovuto a fatto imputabile al preponente.
E' necessario che siano indicati, con elementi sufficienti a consentire l'identificazione, i contratti che l'agente assume siano stati conclusi direttamente dalla convenuta per i quali (secondo i limiti contrattuali) sarebbe maturata provvigione indiretta mai corrisposta.
Il richiamo alla disciplina di cui all'art. 1749 c.c. non sposta le conclusioni: nemmeno dall' asserito inadempimento del preponente agli obblighi informativi posti dall'art. 1749 c.c. potrebbe CP_1
trarsi una regola di inversione dell'onere della prova né tanto meno una presunzione di corrispondenza tra quanto richiesto dall'agente e quanto effettivamente dovuto.
A tutto voler concedere l'omesso invio degli estratti conto provvigionali da parte del preponente (se giustifica la carente indicazione dei relativi dati ai fini della quantificazione giudiziale del proprio credito chiesta dall'agente) legittima il giudice a disporre immediatamente l'ordine di esibizione della documentazione in possesso del preponente e precedentemente non trasmessa all'agente.
L'acquisizione della documentazione in possesso del solo preponente deve essere indispensabile per sorreggere, sul piano probatorio, la domanda formulata in relazione a diritti determinati o determinabili. pag. 13/16 *
5.3. Una volta richiamati tali principi di carattere generale, va escluso che la mandante si sia sottratta agli obblighi CP_1
contrattuali di fornire la documentazione contabile.
Il Tribunale aveva ordinato alla convenuta di esibire il Registro IVA
Vendite Italia, limitatamente alla vendita di lavatrici industriali a solvente nuove appartenenti alla serie “KP” indicate nell'allegato A
del contratto di agenzia in atti, ossia la tipologia di prodotto ricompresa nel contratto di agenzia.
Riprende quindi vigore la regola secondo cui è onere specifico dell'agente, ove lamenti il mancato adempimento degli obblighi contrattuali della preponente, allegare e specificare i contratti,
rientranti nell'esclusiva, per i quali vi sarebbe stato l'inadempimento, non potendo tale onere essere sostituito con la richiesta di espletare una CTU cui demandare l'onere di ricercare all'interno della stessa documentazione la prova della fondatezza della domanda di pagamento delle provvigioni.
Invero, anche se la difesa attorea considerava incompleta la produzione documentale offerta dalla controparte , come emerge CP_1
dalla nota di depositata in giudizio il 12 aprile 2023, Parte_1
si rileva che vi era possibilità di esaminarla e di dedurre,
individuando le situazioni per le quali vi sarebbe stata la violazione degli obblighi contrattuali, individuazione della quale, come detto,
l'attrice restava pur sempre onerata.
*
5.4. Si fa riferimento anzitutto ai nomi dei vari clienti indicati nel registro IVA vendite;
all'art.
1.1. del contratto sono indicate le tipologie di aziende oggetto dell'esclusiva, a seconda dell'attività
esercitata: pag. 14/16 Sotto questo primo profilo la parte attrice, nei tempi di legge per le allegazioni (prima memoria art 183 c.p.c.) era tenuta ad individuare quali, tra i clienti indicati nel registro iva vendite dimesso dalla convenuta, fossero imprese rientranti nell'elenco contrattuale di esclusiva indicato (come integrato in contratto dai limiti territoriali dell'esclusiva sopra ricordati).
Ciò era stato anticipato dal provvedimento del Tribunale del 16.2.2023
dove si chiariva che non opportuno limitare l'ordine di esibizione per tipologia di cliente in quanto (se da un lato pareva facilmente individuabile mediante lettura della causale della fattura la tipologia e modello di prodotto ceduto, sì da verificare se si tratti di una lavatrice dell'Allegato A).
Sin dalle prime battute del processo si era ritenuto che l'indagine sulla singola tipologia di cliente acquirente (se si trattasse di torneria o meno o di altra azienda indicata in contratto) non fosse immediata né risultante dal documento da esibire in giudizio,
lasciando un “margine” valutativo in merito, che doveva essere rimesso al contraddittorio e prova delle parti.
Alla luce di tali considerazioni va quindi ribadita la mancanza di tempestiva e completa allegazione e prova di quali e quante aziende,
di quelle ricomprese nel registro IVA vendite prodotto, fossero ricomprese nel perimetro del contratto di esclusiva.
Tantomeno nel caso in esame poteva darsi corso alla richiesta CTU
contabile.
pag. 15/16 Come anche sostenuto da numerosa giurisprudenza di merito e legittimità di fronte alla genericità della domanda, non supportata da idonee allegazioni in fatto, una CTU, oltre che sopperire a carenze di allegazione e probatorie della parte gravata dell'onere probatorio, si risolverebbe in un atto meramente esplorativo.
Per queste ragioni le domande di parte attrice vanno rigettate.
*
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice e vengono liquidate in dispositivo, scaglione di valore indeterminato alto fino ad € 520.000,00 così individuato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 5 d.m. 55/2014, liquidazione ai medi di tariffa delle 3 fasi tabellari studio introduttiva e decisoria e minimi per l'istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova definitivamente pronunciando;
1. rigetta le domande attoree;
2. condanna la parte attrice al pagamento, in favore della parte convenuta delle spese di lite, che liquida in € 17.251,50 oltre
15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Padova 5.9.25
Il Giudice
Maddalena Saturni
pag. 16/16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2020 (dimessa al documento 9).