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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 18/03/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 169/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Annalisa Boido, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 169/2021 promossa da:
(P.IV ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. STEFANO TOSI, elettIVmente domiciliata presso il difensore
PARTE ATTRICE contro
(P.IVA: ) Controparte_1 P.IVA_2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: usucapione
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice (come da precisazione delle conclusioni depositata in data 24.7.2024):
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione
In via principale
Dichiarare in favore di (p.IV , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, l'avvenuto acquisto per usucapione della piena proprietà dell'unità immobiliare sita in comune di Novara in via Valsesia n. 21, piano terra e censita al Catasto del Comune di Novara al foglio 51, particella 63 subalterno 6, categoria C/1, mq 172, e pertanto emanare sentenza che disponga il riconoscimento della piena proprietà della predetta unità
pagina 1 di 9 immobiliare in capo alla stessa ed ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Novara la conseguente trascrizione.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha adito il Tribunale di Parte_1
Novara per vedersi dichiarato e riconosciuto l'avvenuto acquisto per usucapione della piena proprietà dell'immobile meglio indicato in atti, risultante di proprietà di rimasta contumace. Controparte_1
Premesso di occupare il locale dal 1994 e di svolgere al suo interno attività di bar dal 1996, senza alcun accordo con la proprietà e senza corrispondere alla stessa alcunché, parte attrice ha dedotto di avere utilizzato e mantenuto l'unità immobiliare con animus possidendi e, di conseguenza, di averne usucapito il diritto di proprietà.
Parte attrice ha esposto che la società convenuta, come da visura camerale, risulta inattIV;
invero, l'ultima variazione registrata dalla visura camerale risale al 10.02.1998, ed è rappresentata dal trasferimento delle azioni di e Parte_2
a avvenuto con atto notarile, in cui quest'ultimo Persona_1 CP_1 si impegnava a ricostituire la pluralità dei soci entro il termine di sei mesi;
tuttavia, non solo ciò non è mai avvenuto, ma l'unico socio rimasto non ha compiuto alcun atto, né ha contestato il possesso dell'unità immobiliare per cui è causa, rendendosi anagraficamente irreperibile già nel 2000.
Dichiarata la contumacia della parte convenuta e concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'escussione dei testi indicati dalla società attrice sui capitoli dalla stessa articolati, nonché mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalla parte, compresa quella prodotta in data 9.11.2022 al fine di illustrare i chiarimenti richiesti dal giudice all'udienza del 15.9.2022.
All'udienza del 21.05.2024 parte attrice ha precisato le conclusioni come da foglio depositato telematicamente in data 14.05.2024 e il giudice, su richiesta, ha concesso i termini di cui all'art. 190 c.p.c., trattenendo la causa in decisione.
In data 03.06.2024, parte attrice ha presentato istanza di remissione in istruttoria, avendo riportato nelle conclusioni un'erronea indicazione dei dati catastali dell'immobile per cui è causa.
Rimessa la causa sul ruolo per la valutazione dell'istanza, dopo un primo rinvio (dell'udienza del 23.07.2024), disposto ai sensi dell'art. 309 c.p.c., all'udienza del 30.7.2024 parte attrice ha precisato le conclusioni come da foglio di precisazione delle pagina 2 di 9 conclusioni corretto, depositato telematicamente il 24.07.2024, e, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Preliminarmente, va ritenuta la legittimazione passIV della società Controparte_1 la quale, secondo la visura prodotta in atti (compresa quella aggiornata alla data del 3.11.2022, acquisita in corso di causa), risulta inattIV dal lontano 1997, ma attualmente ancora iscritta presso il Registro delle Imprese, ciò sebbene non risulti ricostituita la pluralità dei soci dal subentro dell'attuale socio accomandatario
[...]
acquirente, con atti iscritti in data 10.2.1998, delle quote sociali sia di CP_1
socio accomandatario, sia di , socio accomandante. Persona_1 Parte_2
La società di persone non può, infatti, ritenersi venuta meno per il fatto, in sé, che non sia stata ricostituita la pluralità dei soci. La giurisprudenza ha, invero, affermato che lo scioglimento del rapporto di uno dei due soci nelle società di persone (nella specie, in conseguenza di recesso in s.n.c., ma il principio deve ritenersi estensibile a tutte le ipotesi in cui la pluralità dei soci venga meno in una società di persone) e la mancata ricostituzione della pluralità della compagine sociale da parte del socio superstite determinano lo scioglimento della società, ex art. 2272, n. 4 c.c., non già la sua estinzione (Cass., n. 501/2016; il principio è stato di recente ribadito da Cass., n. 3489/2025), con la conseguenza che non si verifica il subentro del socio superstite nelle situazioni soggettive della società, di cui la stessa rimane titolare.
Parimenti, va richiamato il principio per cui la permanenza dell'iscrizione della società di persone, di cui sia attestata la sola inattività, nel registro delle imprese non comporta il difetto di legittimazione attIV o passIV rispetto alla titolarità delle sue situazioni né la carenza della sua legittimazione a stare in giudizio (Cass., n. 7642/2023, con richiamo a Cass., SS.UU., nn. 6070 e 6071 del 2013). In altri termini, la società di persone, ove non sia (più o ancora) sostanzialmente operatIV, ma risulti comunque regolarmente iscritta, anche se emerga dalla relatIV visura l'annotazione di essere "inattIV", rimane giuridicamente esistente e conserva, perciò, la piena capacità e legittimazione a compiere tutti gli atti che la riguardano, permanendo gli ordinari effetti pubblicitari correlati alla sua iscrizione (cfr. Cass., n. 17957/2021; nel senso dell'estensione alle società di persone dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 2495 c.c., secondo cui solo l'iscrizione della cancellazione delle società di capitali e delle cooperative dal registro delle imprese, avendo natura costitutIV, estingue le società, anche se sopravvivono i rapporti giuridici dell'ente - cfr. Cass., n. 7642/2023, su citata).
Ancora in via preliminare, va richiamato e ribadito il contenuto dell'ordinanza dell'8.5.2023, con cui si è ritenuto che non fosse necessaria l'integrazione del pagina 3 di 9 contraddittorio con la banca creditrice in favore della quale, in data 12 giugno 1995, venne iscritta sugli immobili censiti al catasto di Novara al foglio 51, particella 63, sub e) e 6, ipoteca volontaria a garanzia di mutuo acceso con Banca Agricola Milanese.
Dalla documentazione prodotta da parte attrice (doc. 9), infatti, risulta che l'ipoteca non è stata cancellata, ma neppure rinnovata nel corso degli anni, ed era, pertanto, perenta alla data dell'introduzione del presente giudizio, a norma dell'art. 2847 c.c., secondo cui “l'iscrizione conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L'effetto cessa se l'iscrizione non è rinnovata prima che scada detto termine”.
Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni sottoesposte.
L'immobile in questione risulta essere stato acquistato da il Controparte_1
13.12.1993, quando amministratore era e era Persona_1 Parte_2 socia accomandante (cfr. visura catastale della società di cui al doc. 3 di parte attrice, nuovamente depositata, aggiornata, il 14.5.2024, da cui risulta che l'immobile sia ancora intestato a e risulta essere stato acquistato Parte_3 da detta società con atto pubblico del 13.12.1993, trascrizione n. 9007.2/1993).
Dall'ispezione ipotecaria effettuata nei confronti della società convenuta (inserendo fra gli omonimi anche, appunto, è emersa la Parte_3 trascrizione in favore della stessa dell'atto in questione.
Sulla base della documentazione in atti, dunque, può affermarsi che l'immobile risulta di proprietà della società convenuta, la quale d'altra parte, avendo rinunciato a difendersi attIVmente, non ha fornito elementi in contrario.
Ai fini dell'acquisto per usucapione, fattispecie complessa regolata dall'art. 1158 c.c., occorre che "il possessore esplichi costantemente il potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto e lo manifesti con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto" (Cass., n. 10652/1994; v. altresì Cass., n. 18392/2006, n. 11000/2001, n. 4206/1987), con valutazione da compiersi "non in astratto ma con riferimento alla specifica natura del bene, alla sua destinazione economica e produttIV, alle utilità che esso secondo un criterio di normalità è capace di procurare al proprietario ed il cui conseguimento costituisce secondo un analogo criterio il precipuo contenuto delle sue facoltà di godimento" (Cass., n. 4807/1992).
Chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitIV e, pertanto, sia del corpus possessionis, sia dell'animus possidendi relativi alla suddetta fattispecie (Cass., n. 975/2000).
pagina 4 di 9 Quanto al primo dei due elementi, è necessaria la dimostrazione dell'esercizio del possesso corrispondente al contenuto del diritto affermato per il periodo richiesto (ordinariamente pari a 20 anni, ove si tratti di beni immobili) a decorrere dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso. Il possesso utile ai fini dell'usucapione è continuo, non interrotto e non viziato da violenza o clandestinità.
Quanto all'animus, è necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti meri atti di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale. L'animus possidendi può, eventualmente, essere desunto in via presuntIV dal corpus possessionis, se lo svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale è già di per sè indicativo dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria (Cass., n. 6944/1999; n. 15755/2001, fermo altresì, come evidenziato da Cass., n. 21015/2016, che "l'animus possidendi non consiste nella convinzione di essere titolare del diritto reale, bensì nell'intenzione di comportarsi come tale esercitando le corrispondenti facoltà").
Deve quindi risultare evidente - escludendo situazioni che possano condurre ad una possibile tolleranza altrui – un'inequivoca volontà di possedere il bene in via esclusIV che connoti "impedimento" ad altri di ogni atto di godimento e/o di gestione del medesimo bene (Cass., n. 9903/2006; n. 16841/2005).
La società attrice ha allegato che , avente come oggetto sociale la gestione Parte_1 di locali bar e ristorante, occupa per lo svolgimento di detta attività l'immobile in questione sin dal 1994, senza alcun accordo preventivo e senza corrispondere alla proprietaria alcun corrispettivo.
Dalla società emerge che svolga l'attività di bar paninoteca, in realtà, dal Parte_1
27.10.1998, data di rilascio della relatIV licenza.
Pare potersi escludere, dunque, che dal 1994 abbia posseduto l'immobile Parte_1 in questione, per l'uso indicato, emergendo dalle risultanze documentali l'effettivo rilascio del titolo abilitativo per detta attività solo dall'ottobre 1998.
Sull'esercizio dell'attività da parte di , il teste ha riferito: Parte_1 Testimone_1
“Conosco bene il bar , perché è vicino al luogo dove abito io. Ogni tanto ho frequentato Parte_1 il Bar Blue Moon, anche se non spesso. Conosco da tempo il sig. era il locatore da cui ho Per_1 affittato una pizzeria nel 1993 in Via Biandrate angolo Via Valsesia;
attualmente il locale è diventato di proprietà mia e di mio fratello, ed è tuttora lì. Il mi ha detto, ad un certo Per_1 punto ma non ricordo esattamente quando, che aveva comprato il capannone dove poi ha sistemato il bar. Ricordo che ho avuto un problema di umidità nella pizzeria affittata da mi sono Per_1
pagina 5 di 9 rivolto a lui come proprietario delle mura e, poiché lui stava facendo i lavori per trasformare il capannone in birreria, mi ha mandato i suoi operai, che hanno fatto una parete in cartongesso nella pizzeria, questo è successo intorno al 1994-95. Tre-quattro volte all'anno sono passato presso il , tutti gli anni dalla sua apertura, per passare un po' di tempo con il sig. Parte_1
e la sig.ra fino a quando, nel 2021 circa, hanno chiuso il bar, in seguito è Per_1 Pt_2 morta la sig.ra . Fino alla chiusura, ho sempre visto entrambi occuparsi direttamente Parte_2 della gestione del bar.
Non ricordo il numero civico del bar;
fuori c'è un muro di cemento con un cancello, si entra su un giardino;
il locale ha una porta d'ingresso a vetri, da un lato c'è una sala per ballare e cantare, in fondo ci sono il bar, i servizi e la cucina”.
nipote di ha confermato di conoscere “il bar Testimone_2 Persona_1 Pt_1
dal 1996-97, perché è l'unico locale a Novara che ha il karaoke;
si trova in Via Valsesi,
[...] non ricordo il numero civico;
andando verso la piscina , dal sottopasso, si trova sulla Parte_4 sinistra, è verso il fondo, confina con un'officina di riparazione auto, ha un giardino esterno, all'interno ha una sala con un palchetto con i monitor dove si canta, in fondo c'è il bancone del bar, i bagni mi pare che siano a destra;
io l'ho frequentato fino al 2016-17, dopo il Covid mi risulta che abbia chiuso. Ci sono stati anni in cui ho frequentato spesso il locale, in altri anni meno, ma tutti gli anni compresi nel periodo fra 1996-97 e il 2016-17 sono passato almeno un paio di volte all'anno. In questo periodo ho sempre visto la sig.ra e il sig. Pt_2 Per_1 presenti nel locale, a occuparsi della sua gestione. In questo periodo il è sempre rimasto Parte_1 nello stesso locale in via Valsesia”.
Anche il teste ha confermato di conoscere il bar dagli anni Testimone_3 Parte_1 novanta (anche se il teste non ha saputo precisare se da epoca “più verso il 1990 o più verso il 1995”) e di averlo frequentato, seppur non abitualmente, fino ai primi anni 2000, essendosi successIVmente spostato a lavorare in altra Regione;
ha confermato, inoltre, di averlo sempre visto gestire, in tale torno di tempo, dal e dalla sua compagna. Per_1
Sebbene si tratti di ampio periodo, i testi escussi risultano attendibili e le relative dichiarazioni appaiono sufficienti per concludere che nell'immobile in questione sia stato gestito dal e dalla dagli anni '90, un bar, sino alla sua chiusura, a Per_1 Pt_2 causa del Covid e poi della malattia e del decesso della sig.ra Pt_2
Il teste , attualmente del tutto estraneo rispetto alla società attrice e Testimone_1 della cui attendibilità, pertanto, non sussistono ragioni di dubitare, ha potuto essere puntuale nelle risposte in conseguenza della conoscenza sia delle persone e la Per_1 compagna) sia dei luoghi, posti vicino al locale dal teste gestito ormai da decenni. Gli altri due testi, pur avendo frequentato occasionalmente il bar, hanno però fornito conferma – in particolare che ha dichiarato di averlo frequentato fino al 2016-17 Tes_2
pagina 6 di 9 e di sapere che aveva chiuso in epoca Covid - del fatto che nel tempo l'esercizio sia rimasto aperto, sempre nell'immobile di Via Valsesia e sempre gestito da e dal Per_1
Pt_2
Ciò posto, è possibile, altresì, concludere che l'esercizio dell'attività, nell'immobile in questione, sia da imputarsi alla società, di cui e sono stati, Per_1 Pt_2 alternatIVmente, amministratori. L'attività, infatti, risponde esattamente all'oggetto della società, che ha sede, d'altra parte, proprio in Via Valsesia n. 21, all'indirizzo ove si trova l'immobile in questione (e non risulta avere o avere avuto sede operatIV in luoghi differenti, come da visura).
Può dirsi acquisita, pertanto, la prova dell'esercizio da parte della società, in modo esclusivo, per un periodo di tempo che, incrociando le dichiarazioni dei testi con le risultanze della visura della , si può individuare almeno in quello compreso fra Parte_1 il 27 ottobre 1998 e la chiusura del locale in concomitanza della pandemia da Covid 2019 (dunque, marzo 2020), del possesso pacifico, pubblico e continuato sull'immobile in questione per oltre un ventennio.
Quanto all'animus possidendi, deve prendersi atto che parte attrice non ha chiarito i rapporti intercorsi fra le società – per qualche verso verosimilmente esistenti, tenuto conto che e sono stati soci contemporaneamente di e, Per_1 Pt_2 Controparte_1 alternandosi nel tempo, amministratori di – né in generale, né in particolare, Parte_1 con riferimento all'utilizzo dell'immobile, acquistato da in nome e per conto di Per_1
ma poi utilizzato, almeno dal 1998, da . Controparte_1 Parte_1
E' peraltro verosimile che l'utilizzo da parte di dell'immobile sia avvenuto Parte_1 senza alcun particolare accordo fra le due società, dal momento che esso risulta essere iniziato quando era amministratore di e, contestualmente, di Per_1 CP_1
(l'attuale amministratore unico è in carica dal 7.10.2007, dopo la Parte_1 cessazione di che a propria volta era subentrato in data 7.4.1997 alla Per_1
subentrata in data 16.5.1996 a tale . Pt_2 Persona_2
Si osserva, inoltre, che il possesso dell'immobile da parte di è perdurato, Parte_1 senza modifiche apparenti e senza che mai alcuno sollevasse una qualche contestazione, ovvero ponesse in essere atti di godimento od esercizio incompatibili, anche successIVmente alla cessione di quote da parte di e al anche Per_1 Pt_2 CP_1 tenuto conto che in breve tempo la Primavera è divenuta inattIV il si è reso CP_1 anagraficamente irreperibile (a decorrere dall'anno 2000). Non constano, neppure per il periodo successivo al 1998, titoli di detenzione, quali l'esistenza di contratti di locazione o di comodato, anche perché la convenuta è rimasta contumace e non ha fornito, pertanto, il proprio attivo apporto alla ricostruzione della vicenda.
pagina 7 di 9 Pertanto, anche tenuto conto della totale inerzia difensIV della convenuta, possono ritenersi dimostrati i requisiti del valido possesso ad usucapionem in capo alla parte attrice, sia sotto il profilo obiettivo della continuità, pacificità ed ultraventennalità del godimento di un potere di fatto corrispondente all'esercizio di un diritto di proprietà in via esclusIV, sia con riferimento al profilo psicologico.
La domanda attorea va, dunque, accolta.
Non deve essere ordinato al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Infatti, secondo il principio espresso in materia dalla S.C. (v. la motIVzione di Cass. 11.8.2005, n. 16853) la trascrizione della sentenza ai sensi dell'art. 2651 c.c., ove, ovviamente, ne sussistano i presupposti, costituisce un obbligo del Conservatore e, in caso di suo rifiuto, il diritto alla trascrizione è diversamente tutelato dalla procedura prevista dagli artt. 2674 e 2674bis c.c. ovvero da un ordinario giudizio contenzioso del quale il Conservatore sia parte.
Inoltre, un ordine rivolto nei suoi confronti (espressamente previsto nei soli casi di cui all'art. 2668 c.c., ma relatIVmente alla cancellazione della trascrizione delle domande giudiziali, che costituisce fattispecie del tutto diversa) non sarebbe neppure consentito in forza dei principi di cui all'art. 4, L. 2248\1865, Allegato E (in tal senso, v. Cass. 21.10.1993, n. 10434).
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.
Parte convenuta, pertanto, va condannata a rifondere all'attrice le spese del presente giudizio, liquidate sulla base dei parametri di cui al DM n. 44/2015, tenuto conto del valore indeterminabile della causa (l'indicazione della parte attrice nell'atto di citazione, a fini di pagamento del CU, appare sganciata da qualsivoglia possibilità di accertamento nella presente sede: cfr. Cass., 15/06/2022, n. 19233, per cui l'indicazione del valore della causa per la determinazione del contributo unificato dovuto per legge ha finalità esclusIVmente fiscale, sicché non spiega alcun effetto sulla determinazione del valore della controversia) e della natura della stessa (in particolare, del ridotto numero delle questioni trattate, in fatto e in diritto, e della contumacia della convenuta), sulla base dello scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00, in € 1500 per la fase di studio, € 1000 per la fase introduttIV, € 1000 per la fase istruttoria ed € 1.500 per la fase decisionale, così complessIVmente in € 5.000 per compensi, oltre spese generali forfettarie, cpa e IV come per legge e oltre rimborso del CU unificato nei limiti di € 518.
PQM
il Tribunale di Novara, in composizione monocratica, ogni ulteriore domanda, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, definitIVmente decidendo nel proc. n. 169/2021:
pagina 8 di 9 1) in accoglimento della domanda di parte attrice, dichiara che in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, ha acquistato per usucapione la piena proprietà dell'immobile sito nel Comune di Novara, via Valsesia n. 21, piano terra, censito al Catasto del Comune di Novara al foglio 51, particella 63, subalterno 6, categoria C/1, mq 172;
2) condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese del presente giudizio, liquidate in € 5.000 per compensi, oltre spese generali forfettarie, cpa e IV come per legge e oltre rimborso del CU unificato nei limiti di € 518.
Novara, 18 marzo 2025
Il Giudice
dott. Annalisa Boido
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Annalisa Boido, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 169/2021 promossa da:
(P.IV ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. STEFANO TOSI, elettIVmente domiciliata presso il difensore
PARTE ATTRICE contro
(P.IVA: ) Controparte_1 P.IVA_2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: usucapione
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice (come da precisazione delle conclusioni depositata in data 24.7.2024):
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione
In via principale
Dichiarare in favore di (p.IV , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, l'avvenuto acquisto per usucapione della piena proprietà dell'unità immobiliare sita in comune di Novara in via Valsesia n. 21, piano terra e censita al Catasto del Comune di Novara al foglio 51, particella 63 subalterno 6, categoria C/1, mq 172, e pertanto emanare sentenza che disponga il riconoscimento della piena proprietà della predetta unità
pagina 1 di 9 immobiliare in capo alla stessa ed ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Novara la conseguente trascrizione.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
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Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha adito il Tribunale di Parte_1
Novara per vedersi dichiarato e riconosciuto l'avvenuto acquisto per usucapione della piena proprietà dell'immobile meglio indicato in atti, risultante di proprietà di rimasta contumace. Controparte_1
Premesso di occupare il locale dal 1994 e di svolgere al suo interno attività di bar dal 1996, senza alcun accordo con la proprietà e senza corrispondere alla stessa alcunché, parte attrice ha dedotto di avere utilizzato e mantenuto l'unità immobiliare con animus possidendi e, di conseguenza, di averne usucapito il diritto di proprietà.
Parte attrice ha esposto che la società convenuta, come da visura camerale, risulta inattIV;
invero, l'ultima variazione registrata dalla visura camerale risale al 10.02.1998, ed è rappresentata dal trasferimento delle azioni di e Parte_2
a avvenuto con atto notarile, in cui quest'ultimo Persona_1 CP_1 si impegnava a ricostituire la pluralità dei soci entro il termine di sei mesi;
tuttavia, non solo ciò non è mai avvenuto, ma l'unico socio rimasto non ha compiuto alcun atto, né ha contestato il possesso dell'unità immobiliare per cui è causa, rendendosi anagraficamente irreperibile già nel 2000.
Dichiarata la contumacia della parte convenuta e concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'escussione dei testi indicati dalla società attrice sui capitoli dalla stessa articolati, nonché mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalla parte, compresa quella prodotta in data 9.11.2022 al fine di illustrare i chiarimenti richiesti dal giudice all'udienza del 15.9.2022.
All'udienza del 21.05.2024 parte attrice ha precisato le conclusioni come da foglio depositato telematicamente in data 14.05.2024 e il giudice, su richiesta, ha concesso i termini di cui all'art. 190 c.p.c., trattenendo la causa in decisione.
In data 03.06.2024, parte attrice ha presentato istanza di remissione in istruttoria, avendo riportato nelle conclusioni un'erronea indicazione dei dati catastali dell'immobile per cui è causa.
Rimessa la causa sul ruolo per la valutazione dell'istanza, dopo un primo rinvio (dell'udienza del 23.07.2024), disposto ai sensi dell'art. 309 c.p.c., all'udienza del 30.7.2024 parte attrice ha precisato le conclusioni come da foglio di precisazione delle pagina 2 di 9 conclusioni corretto, depositato telematicamente il 24.07.2024, e, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Preliminarmente, va ritenuta la legittimazione passIV della società Controparte_1 la quale, secondo la visura prodotta in atti (compresa quella aggiornata alla data del 3.11.2022, acquisita in corso di causa), risulta inattIV dal lontano 1997, ma attualmente ancora iscritta presso il Registro delle Imprese, ciò sebbene non risulti ricostituita la pluralità dei soci dal subentro dell'attuale socio accomandatario
[...]
acquirente, con atti iscritti in data 10.2.1998, delle quote sociali sia di CP_1
socio accomandatario, sia di , socio accomandante. Persona_1 Parte_2
La società di persone non può, infatti, ritenersi venuta meno per il fatto, in sé, che non sia stata ricostituita la pluralità dei soci. La giurisprudenza ha, invero, affermato che lo scioglimento del rapporto di uno dei due soci nelle società di persone (nella specie, in conseguenza di recesso in s.n.c., ma il principio deve ritenersi estensibile a tutte le ipotesi in cui la pluralità dei soci venga meno in una società di persone) e la mancata ricostituzione della pluralità della compagine sociale da parte del socio superstite determinano lo scioglimento della società, ex art. 2272, n. 4 c.c., non già la sua estinzione (Cass., n. 501/2016; il principio è stato di recente ribadito da Cass., n. 3489/2025), con la conseguenza che non si verifica il subentro del socio superstite nelle situazioni soggettive della società, di cui la stessa rimane titolare.
Parimenti, va richiamato il principio per cui la permanenza dell'iscrizione della società di persone, di cui sia attestata la sola inattività, nel registro delle imprese non comporta il difetto di legittimazione attIV o passIV rispetto alla titolarità delle sue situazioni né la carenza della sua legittimazione a stare in giudizio (Cass., n. 7642/2023, con richiamo a Cass., SS.UU., nn. 6070 e 6071 del 2013). In altri termini, la società di persone, ove non sia (più o ancora) sostanzialmente operatIV, ma risulti comunque regolarmente iscritta, anche se emerga dalla relatIV visura l'annotazione di essere "inattIV", rimane giuridicamente esistente e conserva, perciò, la piena capacità e legittimazione a compiere tutti gli atti che la riguardano, permanendo gli ordinari effetti pubblicitari correlati alla sua iscrizione (cfr. Cass., n. 17957/2021; nel senso dell'estensione alle società di persone dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 2495 c.c., secondo cui solo l'iscrizione della cancellazione delle società di capitali e delle cooperative dal registro delle imprese, avendo natura costitutIV, estingue le società, anche se sopravvivono i rapporti giuridici dell'ente - cfr. Cass., n. 7642/2023, su citata).
Ancora in via preliminare, va richiamato e ribadito il contenuto dell'ordinanza dell'8.5.2023, con cui si è ritenuto che non fosse necessaria l'integrazione del pagina 3 di 9 contraddittorio con la banca creditrice in favore della quale, in data 12 giugno 1995, venne iscritta sugli immobili censiti al catasto di Novara al foglio 51, particella 63, sub e) e 6, ipoteca volontaria a garanzia di mutuo acceso con Banca Agricola Milanese.
Dalla documentazione prodotta da parte attrice (doc. 9), infatti, risulta che l'ipoteca non è stata cancellata, ma neppure rinnovata nel corso degli anni, ed era, pertanto, perenta alla data dell'introduzione del presente giudizio, a norma dell'art. 2847 c.c., secondo cui “l'iscrizione conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L'effetto cessa se l'iscrizione non è rinnovata prima che scada detto termine”.
Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni sottoesposte.
L'immobile in questione risulta essere stato acquistato da il Controparte_1
13.12.1993, quando amministratore era e era Persona_1 Parte_2 socia accomandante (cfr. visura catastale della società di cui al doc. 3 di parte attrice, nuovamente depositata, aggiornata, il 14.5.2024, da cui risulta che l'immobile sia ancora intestato a e risulta essere stato acquistato Parte_3 da detta società con atto pubblico del 13.12.1993, trascrizione n. 9007.2/1993).
Dall'ispezione ipotecaria effettuata nei confronti della società convenuta (inserendo fra gli omonimi anche, appunto, è emersa la Parte_3 trascrizione in favore della stessa dell'atto in questione.
Sulla base della documentazione in atti, dunque, può affermarsi che l'immobile risulta di proprietà della società convenuta, la quale d'altra parte, avendo rinunciato a difendersi attIVmente, non ha fornito elementi in contrario.
Ai fini dell'acquisto per usucapione, fattispecie complessa regolata dall'art. 1158 c.c., occorre che "il possessore esplichi costantemente il potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto e lo manifesti con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto" (Cass., n. 10652/1994; v. altresì Cass., n. 18392/2006, n. 11000/2001, n. 4206/1987), con valutazione da compiersi "non in astratto ma con riferimento alla specifica natura del bene, alla sua destinazione economica e produttIV, alle utilità che esso secondo un criterio di normalità è capace di procurare al proprietario ed il cui conseguimento costituisce secondo un analogo criterio il precipuo contenuto delle sue facoltà di godimento" (Cass., n. 4807/1992).
Chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitIV e, pertanto, sia del corpus possessionis, sia dell'animus possidendi relativi alla suddetta fattispecie (Cass., n. 975/2000).
pagina 4 di 9 Quanto al primo dei due elementi, è necessaria la dimostrazione dell'esercizio del possesso corrispondente al contenuto del diritto affermato per il periodo richiesto (ordinariamente pari a 20 anni, ove si tratti di beni immobili) a decorrere dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso. Il possesso utile ai fini dell'usucapione è continuo, non interrotto e non viziato da violenza o clandestinità.
Quanto all'animus, è necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti meri atti di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale. L'animus possidendi può, eventualmente, essere desunto in via presuntIV dal corpus possessionis, se lo svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale è già di per sè indicativo dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria (Cass., n. 6944/1999; n. 15755/2001, fermo altresì, come evidenziato da Cass., n. 21015/2016, che "l'animus possidendi non consiste nella convinzione di essere titolare del diritto reale, bensì nell'intenzione di comportarsi come tale esercitando le corrispondenti facoltà").
Deve quindi risultare evidente - escludendo situazioni che possano condurre ad una possibile tolleranza altrui – un'inequivoca volontà di possedere il bene in via esclusIV che connoti "impedimento" ad altri di ogni atto di godimento e/o di gestione del medesimo bene (Cass., n. 9903/2006; n. 16841/2005).
La società attrice ha allegato che , avente come oggetto sociale la gestione Parte_1 di locali bar e ristorante, occupa per lo svolgimento di detta attività l'immobile in questione sin dal 1994, senza alcun accordo preventivo e senza corrispondere alla proprietaria alcun corrispettivo.
Dalla società emerge che svolga l'attività di bar paninoteca, in realtà, dal Parte_1
27.10.1998, data di rilascio della relatIV licenza.
Pare potersi escludere, dunque, che dal 1994 abbia posseduto l'immobile Parte_1 in questione, per l'uso indicato, emergendo dalle risultanze documentali l'effettivo rilascio del titolo abilitativo per detta attività solo dall'ottobre 1998.
Sull'esercizio dell'attività da parte di , il teste ha riferito: Parte_1 Testimone_1
“Conosco bene il bar , perché è vicino al luogo dove abito io. Ogni tanto ho frequentato Parte_1 il Bar Blue Moon, anche se non spesso. Conosco da tempo il sig. era il locatore da cui ho Per_1 affittato una pizzeria nel 1993 in Via Biandrate angolo Via Valsesia;
attualmente il locale è diventato di proprietà mia e di mio fratello, ed è tuttora lì. Il mi ha detto, ad un certo Per_1 punto ma non ricordo esattamente quando, che aveva comprato il capannone dove poi ha sistemato il bar. Ricordo che ho avuto un problema di umidità nella pizzeria affittata da mi sono Per_1
pagina 5 di 9 rivolto a lui come proprietario delle mura e, poiché lui stava facendo i lavori per trasformare il capannone in birreria, mi ha mandato i suoi operai, che hanno fatto una parete in cartongesso nella pizzeria, questo è successo intorno al 1994-95. Tre-quattro volte all'anno sono passato presso il , tutti gli anni dalla sua apertura, per passare un po' di tempo con il sig. Parte_1
e la sig.ra fino a quando, nel 2021 circa, hanno chiuso il bar, in seguito è Per_1 Pt_2 morta la sig.ra . Fino alla chiusura, ho sempre visto entrambi occuparsi direttamente Parte_2 della gestione del bar.
Non ricordo il numero civico del bar;
fuori c'è un muro di cemento con un cancello, si entra su un giardino;
il locale ha una porta d'ingresso a vetri, da un lato c'è una sala per ballare e cantare, in fondo ci sono il bar, i servizi e la cucina”.
nipote di ha confermato di conoscere “il bar Testimone_2 Persona_1 Pt_1
dal 1996-97, perché è l'unico locale a Novara che ha il karaoke;
si trova in Via Valsesi,
[...] non ricordo il numero civico;
andando verso la piscina , dal sottopasso, si trova sulla Parte_4 sinistra, è verso il fondo, confina con un'officina di riparazione auto, ha un giardino esterno, all'interno ha una sala con un palchetto con i monitor dove si canta, in fondo c'è il bancone del bar, i bagni mi pare che siano a destra;
io l'ho frequentato fino al 2016-17, dopo il Covid mi risulta che abbia chiuso. Ci sono stati anni in cui ho frequentato spesso il locale, in altri anni meno, ma tutti gli anni compresi nel periodo fra 1996-97 e il 2016-17 sono passato almeno un paio di volte all'anno. In questo periodo ho sempre visto la sig.ra e il sig. Pt_2 Per_1 presenti nel locale, a occuparsi della sua gestione. In questo periodo il è sempre rimasto Parte_1 nello stesso locale in via Valsesia”.
Anche il teste ha confermato di conoscere il bar dagli anni Testimone_3 Parte_1 novanta (anche se il teste non ha saputo precisare se da epoca “più verso il 1990 o più verso il 1995”) e di averlo frequentato, seppur non abitualmente, fino ai primi anni 2000, essendosi successIVmente spostato a lavorare in altra Regione;
ha confermato, inoltre, di averlo sempre visto gestire, in tale torno di tempo, dal e dalla sua compagna. Per_1
Sebbene si tratti di ampio periodo, i testi escussi risultano attendibili e le relative dichiarazioni appaiono sufficienti per concludere che nell'immobile in questione sia stato gestito dal e dalla dagli anni '90, un bar, sino alla sua chiusura, a Per_1 Pt_2 causa del Covid e poi della malattia e del decesso della sig.ra Pt_2
Il teste , attualmente del tutto estraneo rispetto alla società attrice e Testimone_1 della cui attendibilità, pertanto, non sussistono ragioni di dubitare, ha potuto essere puntuale nelle risposte in conseguenza della conoscenza sia delle persone e la Per_1 compagna) sia dei luoghi, posti vicino al locale dal teste gestito ormai da decenni. Gli altri due testi, pur avendo frequentato occasionalmente il bar, hanno però fornito conferma – in particolare che ha dichiarato di averlo frequentato fino al 2016-17 Tes_2
pagina 6 di 9 e di sapere che aveva chiuso in epoca Covid - del fatto che nel tempo l'esercizio sia rimasto aperto, sempre nell'immobile di Via Valsesia e sempre gestito da e dal Per_1
Pt_2
Ciò posto, è possibile, altresì, concludere che l'esercizio dell'attività, nell'immobile in questione, sia da imputarsi alla società, di cui e sono stati, Per_1 Pt_2 alternatIVmente, amministratori. L'attività, infatti, risponde esattamente all'oggetto della società, che ha sede, d'altra parte, proprio in Via Valsesia n. 21, all'indirizzo ove si trova l'immobile in questione (e non risulta avere o avere avuto sede operatIV in luoghi differenti, come da visura).
Può dirsi acquisita, pertanto, la prova dell'esercizio da parte della società, in modo esclusivo, per un periodo di tempo che, incrociando le dichiarazioni dei testi con le risultanze della visura della , si può individuare almeno in quello compreso fra Parte_1 il 27 ottobre 1998 e la chiusura del locale in concomitanza della pandemia da Covid 2019 (dunque, marzo 2020), del possesso pacifico, pubblico e continuato sull'immobile in questione per oltre un ventennio.
Quanto all'animus possidendi, deve prendersi atto che parte attrice non ha chiarito i rapporti intercorsi fra le società – per qualche verso verosimilmente esistenti, tenuto conto che e sono stati soci contemporaneamente di e, Per_1 Pt_2 Controparte_1 alternandosi nel tempo, amministratori di – né in generale, né in particolare, Parte_1 con riferimento all'utilizzo dell'immobile, acquistato da in nome e per conto di Per_1
ma poi utilizzato, almeno dal 1998, da . Controparte_1 Parte_1
E' peraltro verosimile che l'utilizzo da parte di dell'immobile sia avvenuto Parte_1 senza alcun particolare accordo fra le due società, dal momento che esso risulta essere iniziato quando era amministratore di e, contestualmente, di Per_1 CP_1
(l'attuale amministratore unico è in carica dal 7.10.2007, dopo la Parte_1 cessazione di che a propria volta era subentrato in data 7.4.1997 alla Per_1
subentrata in data 16.5.1996 a tale . Pt_2 Persona_2
Si osserva, inoltre, che il possesso dell'immobile da parte di è perdurato, Parte_1 senza modifiche apparenti e senza che mai alcuno sollevasse una qualche contestazione, ovvero ponesse in essere atti di godimento od esercizio incompatibili, anche successIVmente alla cessione di quote da parte di e al anche Per_1 Pt_2 CP_1 tenuto conto che in breve tempo la Primavera è divenuta inattIV il si è reso CP_1 anagraficamente irreperibile (a decorrere dall'anno 2000). Non constano, neppure per il periodo successivo al 1998, titoli di detenzione, quali l'esistenza di contratti di locazione o di comodato, anche perché la convenuta è rimasta contumace e non ha fornito, pertanto, il proprio attivo apporto alla ricostruzione della vicenda.
pagina 7 di 9 Pertanto, anche tenuto conto della totale inerzia difensIV della convenuta, possono ritenersi dimostrati i requisiti del valido possesso ad usucapionem in capo alla parte attrice, sia sotto il profilo obiettivo della continuità, pacificità ed ultraventennalità del godimento di un potere di fatto corrispondente all'esercizio di un diritto di proprietà in via esclusIV, sia con riferimento al profilo psicologico.
La domanda attorea va, dunque, accolta.
Non deve essere ordinato al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Infatti, secondo il principio espresso in materia dalla S.C. (v. la motIVzione di Cass. 11.8.2005, n. 16853) la trascrizione della sentenza ai sensi dell'art. 2651 c.c., ove, ovviamente, ne sussistano i presupposti, costituisce un obbligo del Conservatore e, in caso di suo rifiuto, il diritto alla trascrizione è diversamente tutelato dalla procedura prevista dagli artt. 2674 e 2674bis c.c. ovvero da un ordinario giudizio contenzioso del quale il Conservatore sia parte.
Inoltre, un ordine rivolto nei suoi confronti (espressamente previsto nei soli casi di cui all'art. 2668 c.c., ma relatIVmente alla cancellazione della trascrizione delle domande giudiziali, che costituisce fattispecie del tutto diversa) non sarebbe neppure consentito in forza dei principi di cui all'art. 4, L. 2248\1865, Allegato E (in tal senso, v. Cass. 21.10.1993, n. 10434).
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.
Parte convenuta, pertanto, va condannata a rifondere all'attrice le spese del presente giudizio, liquidate sulla base dei parametri di cui al DM n. 44/2015, tenuto conto del valore indeterminabile della causa (l'indicazione della parte attrice nell'atto di citazione, a fini di pagamento del CU, appare sganciata da qualsivoglia possibilità di accertamento nella presente sede: cfr. Cass., 15/06/2022, n. 19233, per cui l'indicazione del valore della causa per la determinazione del contributo unificato dovuto per legge ha finalità esclusIVmente fiscale, sicché non spiega alcun effetto sulla determinazione del valore della controversia) e della natura della stessa (in particolare, del ridotto numero delle questioni trattate, in fatto e in diritto, e della contumacia della convenuta), sulla base dello scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00, in € 1500 per la fase di studio, € 1000 per la fase introduttIV, € 1000 per la fase istruttoria ed € 1.500 per la fase decisionale, così complessIVmente in € 5.000 per compensi, oltre spese generali forfettarie, cpa e IV come per legge e oltre rimborso del CU unificato nei limiti di € 518.
PQM
il Tribunale di Novara, in composizione monocratica, ogni ulteriore domanda, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, definitIVmente decidendo nel proc. n. 169/2021:
pagina 8 di 9 1) in accoglimento della domanda di parte attrice, dichiara che in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, ha acquistato per usucapione la piena proprietà dell'immobile sito nel Comune di Novara, via Valsesia n. 21, piano terra, censito al Catasto del Comune di Novara al foglio 51, particella 63, subalterno 6, categoria C/1, mq 172;
2) condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese del presente giudizio, liquidate in € 5.000 per compensi, oltre spese generali forfettarie, cpa e IV come per legge e oltre rimborso del CU unificato nei limiti di € 518.
Novara, 18 marzo 2025
Il Giudice
dott. Annalisa Boido
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