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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/01/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente e relatore dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2815/2024 , introdotta da
(ROMA (RM), 22/06/1970), C.F. Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. NERI ADRIANA;
C.F._1
(ROMA (RM), 28/02/1970), C.F. , CP_1 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. COCCIA ANGELO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto e chiedono al Tribunale di Parte_1 CP_1
dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2023, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
1) la casa coniugale, sita in Roma, via Vetulonia n. 90, di proprietà esclusiva del sig. resta nella disponibilità del medesimo;
la sig.ra risiede CP_1 Pt_1 in Roma, via Benedetto Croce n. 22;
2) i coniugi, essendo economicamente autosufficienti, dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento;
3) ogni questione patrimoniale ed economica è stata già risolta dai coniugi precedentemente al presente atto e pertanto gli stessi riconoscono di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro a tale titolo.
4) il figlio, avendo raggiunto la completa autosufficienza Persona_1 economica, non necessita di nessun assegno di divorzio;
“******”
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 29/06/1999, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2815/2024 R.G.A.C., così decide: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 29/06/1999 tra (ROMA (RM), Parte_1
22/06/1970) e (ROMA (RM), 28/02/1970) trascritto nel CP_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 614, Parte 2,
Serie A1, Anno 1999, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 22/11/2024.
Il Presidente e relatore dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente e relatore dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2815/2024 , introdotta da
(ROMA (RM), 22/06/1970), C.F. Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. NERI ADRIANA;
C.F._1
(ROMA (RM), 28/02/1970), C.F. , CP_1 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. COCCIA ANGELO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto e chiedono al Tribunale di Parte_1 CP_1
dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2023, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
1) la casa coniugale, sita in Roma, via Vetulonia n. 90, di proprietà esclusiva del sig. resta nella disponibilità del medesimo;
la sig.ra risiede CP_1 Pt_1 in Roma, via Benedetto Croce n. 22;
2) i coniugi, essendo economicamente autosufficienti, dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento;
3) ogni questione patrimoniale ed economica è stata già risolta dai coniugi precedentemente al presente atto e pertanto gli stessi riconoscono di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro a tale titolo.
4) il figlio, avendo raggiunto la completa autosufficienza Persona_1 economica, non necessita di nessun assegno di divorzio;
“******”
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 29/06/1999, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2815/2024 R.G.A.C., così decide: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 29/06/1999 tra (ROMA (RM), Parte_1
22/06/1970) e (ROMA (RM), 28/02/1970) trascritto nel CP_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 614, Parte 2,
Serie A1, Anno 1999, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 22/11/2024.
Il Presidente e relatore dott.ssa Marta Ienzi