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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 10/02/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 407/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 27/01/2025
DA
( rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. BUGADA ADA
E
) rappresentata e difesa, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. BUGADA ADA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… Le parti private ricorrono congiuntamente alll'Ill.mo Tribunale di Mantova affinchè Voglia accogliere le seguenti condizioni:
- la casa famigliare sita in Casalromano (MN), via Amedeo di Savoia n. 17, viene assegnata alla sig.ra sino al 31.12.2025, la quale vi abiterà con i CP_1 figli. Il sig. provvederà all'integrale pagamento delle utenze Parte_1 dell'immobile sino alla data del 31.12.2025, mentre la sig.ra provvederà CP_1 alle spese di manutenzione ordinaria dell'immobile;
- il sig. nulla corrisponderà alla moglie a titolo di contributo nel Pt_1 mantenimento sino al 31.12.2025;
- successivamente al rilascio da parte della sig.ra dell'immobile residenza CP_1 familiare in data 31.12.2025, il sig. corrisponderà a quest'ultima l'assegno Pt_1 di € 600,00 mensili sino al reperimento da parte della medesima di lavoro a tempo indeterminato che preveda una retribuzione netta mensile di almeno euro 1.000,00
(mille euro). Dal mese in cui la sig.ra percepirà una retribuzione netta CP_1 mensile di almeno euro 1.000,00 (mille euro), non sarà più dovuta da parte del sig. alcuna contribuzione al mantenimento della medesima.Egualmente, non Pt_1 sarà dovuta alcuna contribuzione da parte del sig. lla sig.ra qualora Pt_1 CP_1 la stessa dovesse convivere stabilmente con altro compagno;
- le spese della presente procedura sono a carico della sig.ra CP_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per modifica delle condizioni di divorzio, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non siano contrarie alla legge.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti/della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede a modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 431 emessa in data 20.05.2022 dal Tribunale di Mantova:
1) omologa gli accordi intervenuti tra le parti relativi ai rapporti economici nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 6.2.2025
La Giudice relatrice
Valeria Monti Il Presidente
Giorgio Bertola
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 407/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 27/01/2025
DA
( rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. BUGADA ADA
E
) rappresentata e difesa, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. BUGADA ADA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… Le parti private ricorrono congiuntamente alll'Ill.mo Tribunale di Mantova affinchè Voglia accogliere le seguenti condizioni:
- la casa famigliare sita in Casalromano (MN), via Amedeo di Savoia n. 17, viene assegnata alla sig.ra sino al 31.12.2025, la quale vi abiterà con i CP_1 figli. Il sig. provvederà all'integrale pagamento delle utenze Parte_1 dell'immobile sino alla data del 31.12.2025, mentre la sig.ra provvederà CP_1 alle spese di manutenzione ordinaria dell'immobile;
- il sig. nulla corrisponderà alla moglie a titolo di contributo nel Pt_1 mantenimento sino al 31.12.2025;
- successivamente al rilascio da parte della sig.ra dell'immobile residenza CP_1 familiare in data 31.12.2025, il sig. corrisponderà a quest'ultima l'assegno Pt_1 di € 600,00 mensili sino al reperimento da parte della medesima di lavoro a tempo indeterminato che preveda una retribuzione netta mensile di almeno euro 1.000,00
(mille euro). Dal mese in cui la sig.ra percepirà una retribuzione netta CP_1 mensile di almeno euro 1.000,00 (mille euro), non sarà più dovuta da parte del sig. alcuna contribuzione al mantenimento della medesima.Egualmente, non Pt_1 sarà dovuta alcuna contribuzione da parte del sig. lla sig.ra qualora Pt_1 CP_1 la stessa dovesse convivere stabilmente con altro compagno;
- le spese della presente procedura sono a carico della sig.ra CP_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per modifica delle condizioni di divorzio, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non siano contrarie alla legge.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti/della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede a modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 431 emessa in data 20.05.2022 dal Tribunale di Mantova:
1) omologa gli accordi intervenuti tra le parti relativi ai rapporti economici nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 6.2.2025
La Giudice relatrice
Valeria Monti Il Presidente
Giorgio Bertola
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