Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/03/2025, n. 1208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1208 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 15036/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio iscritto al n. 15036/2024 R.G. instaurato da
) con l'avv. BARBARA BONETTI Parte_1 C.F._1
contro
) con l'avv. NATALIA RUBINO Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte: «pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
confermate le condizioni di separazione quanto ad affidamento e diritti di visita in relazione al figlio obbligazione del padre di versare alla Per_1
madre, entro il giorno 15 di ogni mese, un assegno di euro 250,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, per il mantenimento del figlio ed un assegno di euro 150,00 mensili, oltre Per_1
rivalutazione annuale ISTAT, per il mantenimento del figlio . Le parti concordano circa la Per_2
compensazione degli assegni con il versamento della rata del mutuo, che viene addebitata integralmente sul conto corrente del sig. La quantificazione degli assegni così operata Pt_1
decorrerà dalla mensilità di aprile 2025; le spese straordinarie per entrambi i figli saranno ripartite al 50% e disciplinate in conformità al Protocollo in vigore presso questo Ufficio, sottoscritto il 14 luglio 2016; l'assegno unico universale sarà suddiviso al 50% fra i genitori;
a 1
le parti non prevedono, allo stato, alcun assegno di mantenimento a favore del figlio il quale Per_3
lavora presso Città di Brescia ed è dotato di redditi propri, con contratto in scadenza il 31 dicembre 2025; spese di lite compensate;
rinunzia all'impugnazione dell'emananda sentenza»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 29/04/2000, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di BRESCIA (atto n. 115 parte II serie A) e, dopo un avvio contenzioso del processo, hanno raggiunto un accordo e hanno presentato le conclusioni congiunte sopra trascritte.
Tali conclusioni meritano accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Le spese di lite saranno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. compensa le spese di lite;
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 25/03/2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
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