Art. 22. Irrigazione e bonifica
E' autorizzata la spesa di lire 40 miliardi, in ragione di lire 8 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per la esecuzione delle opere previste dagli articoli 1 e 2 della legge 10 novembre 1954, n. 1087 , ivi comprese le connesse opere pubbliche di bonifica di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 , e successive modificazioni ed integrazioni, con precedenza a quelle necessarie al completamento di complessi irrigui ed alla diretta utilizzazione delle acque.
Con decreti del Ministro per l'agricoltura e per le foreste verranno annualmente determinate le somme da destinare alle opere previste dagli articoli 1 e 2 della citata legge 10 novembre 1954, n. 1087 e dai presente articolo.
E' autorizzata la spesa di lire 40 miliardi, in ragione di lire 8 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per la esecuzione delle opere previste dagli articoli 1 e 2 della legge 10 novembre 1954, n. 1087 , ivi comprese le connesse opere pubbliche di bonifica di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 , e successive modificazioni ed integrazioni, con precedenza a quelle necessarie al completamento di complessi irrigui ed alla diretta utilizzazione delle acque.
Con decreti del Ministro per l'agricoltura e per le foreste verranno annualmente determinate le somme da destinare alle opere previste dagli articoli 1 e 2 della citata legge 10 novembre 1954, n. 1087 e dai presente articolo.