Ordinanza cautelare 14 gennaio 2025
Sentenza breve 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 30/05/2025, n. 4144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4144 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 04144/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06524/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6524 del 2024, proposto da -OMISSIS-quale rappresentante legale del minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’Avv. Raffaele Pacilio e dall’Avv. Vincenzo Ilvetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e Istituto Statale -OMISSIS- “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, alla via Diaz, 11;
nei confronti
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento scolastico emesso in data 9.12.2024 – Reg. Cert. -OMISSIS-, dalla Direzione Didattica Statale -OMISSIS- “-OMISSIS-” di -OMISSIS- e rilasciato alla ricorrente in pari data, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi (quale il P.E.I. carente di qualsivoglia motivazione) e/o consequenziali, comunque lesivi degli interessi del minore, nonché per l’adozione dei relativi provvedimenti adeguati, tra cui la declaratoria di riconoscimento del diritto del minore all’assegnazione di un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguato alla sua patologia e/o comunque sulla base di un provvedimento adeguatamente motivato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.78 dell’8 gennaio 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa Valeria TT IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che:
- il minore indicato in epigrafe è affetto da patologie ex art. 3, comma 1, della legge 104/1992, come accertato dal verbale della Commissione medica ASL in atti;
- con ordinanza cautelare n.78 dell’8 gennaio 2025, questo Tribunale “Rilevato, quanto al fumus boni iuris , che: il minore, come dichiarato e documentato in ricorso, è stato riconosciuto come “persona con minorazione prevista dalla definizione di handicap di cui al c. 1 dell’art. 3 della L. 104/92”, nonché invalido con diritto all’indennità di frequenza; frequenta, nell’anno scolastico 2024/2025, la scuola di primo grado – -OMISSIS-, presso l’Istituto Scolastico “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, per 29 ore settimanali; egli ha necessità, nel corrente anno scolastico, di essere seguito da un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguate alla sua patologia, vale a dire, secondo la prospettazione del ricorso, per l’intero tempo scuola di 29 ore settimanali; l’Istituto Scolastico che frequenta, nonostante la sussistenza di detta patologia, a fronte di un orario di frequenza pari a 29 ore settimanali, gli ha assegnato 11 ore di sostegno, giusta il provvedimento del d.s. dell’Istituto resistente ed il P.E.I. a.s. 2024/2025 gravati; Rilevato che lo stesso P. E. I. gravato riconosce che il minore è seguito “soltanto” per 11 ore di sostegno e ne ritiene necessario un incremento; Ritenuto, alla luce degli atti versati in giudizio e visto il PEI per l’anno scolastico 2024 – 2025 (unico atto collegiale ed adottato da organo specializzato con il quale può essere determinato il fabbisogno di insegnamento scolastico: T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 04 aprile 2024, n. 2188; T.A.R. Campania, Napoli Sez. IV, 30 gennaio 2024, n. 778; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, sentenza, 13 febbraio 2023, n. 986), che appare fondato il fumus boni iuris , nella parte in cui viene lamentato il difetto di motivazione dello stesso P.E.I. a.s. 2024-2025, poiché non vengono precisati i presupposti di fatto e di diritto, sottesi alla quantificazione del sostegno in 11 ore, a fronte di un orario di frequenza di 29 ore, tenuto conto della disabilità del minore e di quanto riportato nello stesso P.E.I. oggetto di gravame; Ritenuto che sussista il periculum in mora , in considerazione dell’inoltrato avvio dell’anno scolastico”, ordinava all’Amministrazione scolastica di rideterminarsi, contestualmente rinviando, per la verifica di eventuali sopravvenienze alla camera di consiglio del 28 maggio 2025;
Osservato che:
- il 26 maggio 2025 parte ricorrente rappresentava che “a seguito della […] notifica [dell’ordinanza n.78 dell’8 gennaio 2025] l’Amministrazione Scolastica risulta aver ottemperato quanto in esso statuito”; chiedeva pertanto, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere;
- alla camera di consiglio del 28 maggio 2025, il ricorso, previa discussione e previo avviso alle parti della possibile definizione ex art. 60 c.p.a., era trattenuto in decisione;
Ritenuto che:
- preso atto di quanto dichiarato da parte ricorrente deve dichiararsi cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., stante il carattere integralmente satisfattivo dei provvedimenti adottati dall’Amministrazione a seguito dell’instaurazione del giudizio (cfr., TAR Napoli, sez. VII, 7 settembre 2015, n.4368, per cui: “la cessazione della materia del contendere si determina quando l’operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell’interesse azionato”).
- inoltre, per quanto appena sopra rappresentato in merito all’evoluzione della vicenda processuale, le spese possano compensarsi per un terzo, con condanna dell’amministrazione al pagamento della restante parte, per soccombenza virtuale, liquidata nel dispositivo e con attribuzione in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese per un terzo, liquidate complessivamente in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori come per legge e condanna l’amministrazione per la restante parte, pari a euro 1.000,00 (mille/00), con attribuzione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
- ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Rita Luce, Consigliere
Valeria TT IN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria TT IN | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.