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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 19/01/2026, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 511/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2153/2023 depositato il 18/04/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via G. Panico N. 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Domicilio Difensore
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3443/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 14/10/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820209000021071 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa, propone appello
contro
Resistente_1, Appellato non costituito con riferimento alla sentenza n. 3443/04/2022, depositata il 14.10.2022, la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Siracusa che accoglieva il ricorso del contribuente e annullava l'intimazione di pagamento n. 29820209000021071, ritenendo:
– il difetto di giurisdizione relativamente alla richiesta di annullamento dell'avviso di accertamento estero;
– l'insufficienza di motivazione dell'intimazione di pagamento;
– la mancata allegazione del titolo esecutivo estero (UIPE) e l'inidoneità degli elementi indicati nell'atto.
Avverso detta decisione propone appello l'Agenzia delle Entrate, articolando i seguenti
MOTIVI DI APPELLO:
1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 d.lgs. 546/1992, art. 14 Direttiva 2010/24/UE e art. 9 d.lgs.
149/2012.
L'Ufficio sostiene che il giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare il difetto di giurisdizione per l'intera domanda, poiché il contribuente aveva contestato anche la validità della notifica del titolo esecutivo estero, materia riservata alla giurisdizione dello Stato membro richiedente (Romania).
2. Violazione art. 50 DPR 602/1973, art. 7 L. 212/2000 e art. 3 L. 241/1990.
Secondo l'Amministrazione, l'intimazione di pagamento è atto a contenuto vincolato, redatto secondo modello ministeriale, e non è annullabile per difetto di motivazione;
sarebbe sufficiente il riferimento al titolo e alla comunicazione di presa in carico già notificata.
L'appellato non si è costituito nel presente grado di giudizio.
La causa è stata trattenuta in decisione.
Perfetto, adesso è chiarissimo: vuoi una sentenza di ACCOGLIMENTO dell'appello, con esposizione dei motivi di appello, motivazione favorevole all'Ufficio e compensazione delle spese.
L'appellato non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
1. Sul difetto di giurisdizione (motivo 1)
È corretta l'osservazione dell'Ufficio: quando il contribuente contesta la validità della notifica del titolo esecutivo estero, la giurisdizione appartiene esclusivamente allo Stato richiedente (art. 9 d.lgs. 149/2012; art. 14 Dir. 2010/24/UE).
Il primo giudice, invece, ha impropriamente limitato la declaratoria di difetto di giurisdizione al solo avviso di accertamento, esaminando poi la legittimità dell'intimazione in base a presunti vizi derivanti proprio dalla contestazione della notifica del titolo. Il motivo è fondato.
2. Sulla motivazione dell'intimazione (motivo 2)
Il primo giudice ha ritenuto insufficiente la motivazione dell'intimazione, ma tale conclusione non è condivisibile.
L'intimazione di pagamento:
– è atto a contenuto vincolato, redatto secondo modello ministeriale;
– può essere legittimamente motivata per relationem mediante rinvio al titolo esecutivo o alla comunicazione di presa in carico;
– non è affetta da vizio di motivazione quando contiene il richiamo all'atto prodromico, l'importo e l'avvertimento ex art. 50 DPR 602/1973.
La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che tale atto non è annullabile per difetto di motivazione, essendo predeterminato nei suoi contenuti (Cass. n. 21065/2022). Il motivo è fondato.
3. Sull'allegazione del titolo UIPE (motivo 3)
L'annullamento operato dal primo giudice è errato anche nella parte in cui ritiene necessaria la prova della notificazione del titolo esecutivo estero o la sua allegazione all'intimazione.
La normativa sull'assistenza reciproca prevede:
– la notifica del titolo nello Stato richiedente,
– la comunicazione di presa in carico nello Stato adito, contenente il riferimento al titolo,
– la successiva attività dell'agente della riscossione senza obbligo di nuova notifica del titolo (art. 8, commi
5-6, d.lgs. 149/2012).
Non è quindi richiesta la produzione della documentazione estera al contribuente, né la riproduzione integrale del titolo UIPE. Il motivo è fondato.
Considerata la particolarità della disciplina e la mancata costituzione dell'appellato, si ritiene opportuno compensare le spese del grado.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia:
accoglie integralmente l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa;
compensa integralmente le spese del giudizio.
Palermo, 13.11.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2153/2023 depositato il 18/04/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via G. Panico N. 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Domicilio Difensore
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3443/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 14/10/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820209000021071 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa, propone appello
contro
Resistente_1, Appellato non costituito con riferimento alla sentenza n. 3443/04/2022, depositata il 14.10.2022, la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Siracusa che accoglieva il ricorso del contribuente e annullava l'intimazione di pagamento n. 29820209000021071, ritenendo:
– il difetto di giurisdizione relativamente alla richiesta di annullamento dell'avviso di accertamento estero;
– l'insufficienza di motivazione dell'intimazione di pagamento;
– la mancata allegazione del titolo esecutivo estero (UIPE) e l'inidoneità degli elementi indicati nell'atto.
Avverso detta decisione propone appello l'Agenzia delle Entrate, articolando i seguenti
MOTIVI DI APPELLO:
1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 d.lgs. 546/1992, art. 14 Direttiva 2010/24/UE e art. 9 d.lgs.
149/2012.
L'Ufficio sostiene che il giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare il difetto di giurisdizione per l'intera domanda, poiché il contribuente aveva contestato anche la validità della notifica del titolo esecutivo estero, materia riservata alla giurisdizione dello Stato membro richiedente (Romania).
2. Violazione art. 50 DPR 602/1973, art. 7 L. 212/2000 e art. 3 L. 241/1990.
Secondo l'Amministrazione, l'intimazione di pagamento è atto a contenuto vincolato, redatto secondo modello ministeriale, e non è annullabile per difetto di motivazione;
sarebbe sufficiente il riferimento al titolo e alla comunicazione di presa in carico già notificata.
L'appellato non si è costituito nel presente grado di giudizio.
La causa è stata trattenuta in decisione.
Perfetto, adesso è chiarissimo: vuoi una sentenza di ACCOGLIMENTO dell'appello, con esposizione dei motivi di appello, motivazione favorevole all'Ufficio e compensazione delle spese.
L'appellato non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
1. Sul difetto di giurisdizione (motivo 1)
È corretta l'osservazione dell'Ufficio: quando il contribuente contesta la validità della notifica del titolo esecutivo estero, la giurisdizione appartiene esclusivamente allo Stato richiedente (art. 9 d.lgs. 149/2012; art. 14 Dir. 2010/24/UE).
Il primo giudice, invece, ha impropriamente limitato la declaratoria di difetto di giurisdizione al solo avviso di accertamento, esaminando poi la legittimità dell'intimazione in base a presunti vizi derivanti proprio dalla contestazione della notifica del titolo. Il motivo è fondato.
2. Sulla motivazione dell'intimazione (motivo 2)
Il primo giudice ha ritenuto insufficiente la motivazione dell'intimazione, ma tale conclusione non è condivisibile.
L'intimazione di pagamento:
– è atto a contenuto vincolato, redatto secondo modello ministeriale;
– può essere legittimamente motivata per relationem mediante rinvio al titolo esecutivo o alla comunicazione di presa in carico;
– non è affetta da vizio di motivazione quando contiene il richiamo all'atto prodromico, l'importo e l'avvertimento ex art. 50 DPR 602/1973.
La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che tale atto non è annullabile per difetto di motivazione, essendo predeterminato nei suoi contenuti (Cass. n. 21065/2022). Il motivo è fondato.
3. Sull'allegazione del titolo UIPE (motivo 3)
L'annullamento operato dal primo giudice è errato anche nella parte in cui ritiene necessaria la prova della notificazione del titolo esecutivo estero o la sua allegazione all'intimazione.
La normativa sull'assistenza reciproca prevede:
– la notifica del titolo nello Stato richiedente,
– la comunicazione di presa in carico nello Stato adito, contenente il riferimento al titolo,
– la successiva attività dell'agente della riscossione senza obbligo di nuova notifica del titolo (art. 8, commi
5-6, d.lgs. 149/2012).
Non è quindi richiesta la produzione della documentazione estera al contribuente, né la riproduzione integrale del titolo UIPE. Il motivo è fondato.
Considerata la particolarità della disciplina e la mancata costituzione dell'appellato, si ritiene opportuno compensare le spese del grado.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia:
accoglie integralmente l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa;
compensa integralmente le spese del giudizio.
Palermo, 13.11.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE