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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 17/11/2025, n. 1654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1654 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. NT RT CI Presidente
Dott.ssa Virginia Marletta Consigliere
Dott. SE De RE Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 578/2020 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente tra
(P.Iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, (c.f. ), Parte_2 C.F._1 [...]
(c.f. ), (c.f. Parte_3 C.F._2 Parte_4
), (c.f. ) e C.F._3 Parte_5 C.F._4 [...]
(c.f. , tutti rappresentati e difesi dall'avv. DI FRANCESCO Pt_6 C.F._5
IN
Appellanti nei confronti di:
(P.Iva , in persona del legale rappresentante pro Parte_7 P.IVA_2
tempore, quale mandataria di (P.Iva , Controparte_1 P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'avv. AUGELLO CARMEN
Appellata
(P.Iva ) quale cessionaria di Controparte_2 P.IVA_4 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1
dagli avv.ti SAVASTA FIORE SIMONELLO e SAVASTA FIORE MICHELE LIONELLO
Interveniente
Oggetto: contratti bancari (opposizione a decreto ingiuntivo) CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni le seguenti parti hanno così concluso:
parte appellante: “- Insiste in tutto quanto sostenuto, eccepito e dedotto nell'ATTO DI
APPELLO e nei precedenti scritti difensivi e nei verbali di causa. - Contesta integralmente tutte le eccezioni, deduzioni e difese della società appellata, poiché inammissibili e/o infondate.
- Precisa le conclusioni come in atto di appello. Insiste nella richiesta istruttoria di nomina di
CTU contabile, così come richiesto in primo grado nell'atto di opposizione a D.I. e nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., al fine di accertare l'usurarietà degli interessi applicati e tutte le criticità di rilievo penale e civile sopra denunciate, nonché la contrarietà a norme imperative;
previo ordine di esibizione alla opposta di contratti, piani di ammortamento, estratti conto, missive di modificazione delle condizioni contrattali afferenti i contratti in esame dalla data di apertura sino alla chiusura dei rapporti;
e reiterata in appello”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1362/2019 del 5/11/2019, il Tribunale di Agrigento ha disatteso l'opposizione proposta da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e (la prima quale cliente principale, gli altri Parte_4 Parte_5 Parte_6
quali fideiussori), affidata ai diversi motivi di nullità di clausole contrattuali di vari rapporti, avverso il decreto ingiuntivo n. 191/2017, emesso in favore di per il Parte_7
pagamento di € 106.774,50, oltre interessi e spese.
Avverso tale decisione hanno proposto gravame, con atto di citazione del 4/5/2020,
[...]
, , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, affidato a diversi motivi. Parte_6
Costituendosi, quale mandataria di ha contestato il Parte_7 Controparte_1
gravame, chiedendone il rigetto.
Nelle more, a seguito della cessione del credito oggetto di causa, è Controparte_2
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 intervenuta volontariamente nel presente giudizio, riportandosi integralmente alle domande e alle difese già spiegate, e chiedendo l'estromissione dal processo ex art. 111 c.p.c. del dante causa Controparte_1
Senza incombenti istruttori, dopo rimessione sul ruolo per variazione del collegio e la precisazione delle conclusioni mediante note di trattazione scritta, giusta ordinanza del 3 ottobre 2025 la causa è stata posta in decisione, senza assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c. già fruiti dalle parti.
***
Preliminarmente, deve disattendersi l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 342
c.p.c., giacché l'impugnazione contiene (seppure con le precisazioni di cui si dirà oltre) tanto il profilo argomentativo (e cioè l'esposizione delle ragioni per le quali il Tribunale avrebbe dovuto accogliere l'opposizione a decreto ingiuntivo) quanto quello volitivo (ovvero la conseguente richiesta di riforma della sentenza di primo grado).
Ancora in via preliminare, deve solamente in questa sede darsi atto dell'intervento in giudizio di intervento che non incide (per l'esito del giudizio di cui si dirà nel Controparte_2
prosieguo) sulle posizioni soggettive delle parti nei cui confronti è stata resa la statuizione di prime cure;
né potendosi disporre la chiesta estromissione di Questa Controparte_1
vicenda processuale, infatti, può operare nei casi di cui all'art. 108 o 109 c.p.c., per le ipotesi di rapporto di garanzia o qualora sia in contestazione la porzione spettante a più aventi diritto di un credito, evidentemente estranee al caso di specie;
oppure nella ipotesi di cui all'art. 111
c.p.c., che tuttavia presuppone, nel caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il consenso delle altre parti, che nella specie difetta. Di guisa che il processo, ex art. 111 I co. c.p.c., prosegue tra le parti originarie (salvi gli effetti sostanziali, potendo l'odierna interveniente far valere la sua posizione di titolare del credito, che nel corso del giudizio non è stata contestata).
Nel merito, il gravame risulta infondato, per le seguenti sintetiche considerazioni.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 Con il primo motivo, gli appellanti, e in particolare , Parte_2 Parte_3
e quali garanti della società correntista, Parte_4 Parte_5 Parte_6
adducono che il giudice di prime cure abbia “omesso di considerare i rilievi mossi in merito alla sussistenza di clausole vessatorie ed inefficaci, non espressamente sottoscritte dalla correntista e dai fidejussori e per le quali, in palese violazione del codice del consumo, non vi è stata alcuna trattativa individuale”. Segnatamente, affermano che “quando le clausole contenute nel contratto di conto corrente e nella fidejussione risultano, come nel caso di specie, particolarmente onerose, è necessario che queste siano chiaramente ed autonomamente evidenziate”, mentre “gli appellanti hanno approvato genericamente e in blocco le clausole contenute nel contratto” (cfr. pagg. 2 e 3, atto di appello).
Vale innanzitutto rammentare che la Suprema Corte ha evidenziato che “l'esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole particolarmente onerose per il contraente in adesione è rispettata quando a tali clausole sia data autonoma e separata collocazione nel testo delle condizioni generali del contratto e quando le clausole stesse siano seguite da una distinta sottoscrizione del contraente in adesione” (Cassazione civile, sez. II, ordinanza
24/11/2023 n. 32731).
Nel caso di specie, le censure degli appellanti si presentano generiche: a proposito delle contestazioni sul rapporto di garanzia e qualità di consumatore, non specificano se e quale sia il ruolo di ciascuno di essi rispetto alla società, che essendo una cooperativa, mai hanno fornito elementi (negli atti versati in prime cure: cfr. atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c.) per definire la loro posizione rispetto alla compagine sociale, se cioè soci o meno della stessa, come può inferirsi in difetto di elementi idonei a poterli qualificare come consumatori. Dalla documentazione versata da Parte_7
(segnatamente, la 'visura CERVED') emerge ad esempio che e Parte_6 Parte_5
hanno ricoperto il ruolo di amministratori della società; dunque, non potendosi considerare estranei all'attività aziendale;
mentre per gli altri nessun elemento è fornito, rimanendo quindi sullo sfondo delle allegazioni.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 Ma al di là di tale profilo, dalla documentazione contrattuale depositata risulta innanzitutto che le clausole, genericamente contestate dagli appellanti, siano state specificamente sottoscritte da tutti quanti. Col gravame, invece, viene riproposto il tema della vessatorietà delle clausole, ma non evidenziano gli appellanti (venendo meno in questa parte all'onere di specificità ex art. 342 c.p.c.) quali esse siano nei diversi numerosi contratti, che nella stessa citazione introduttiva del presente giudizio vengono richiamati: c/c n. 00709/1000/11590, c/c n.
00712/1000/4994, finanziamento n. 0137061066754, finanziamento n. 0850060653757, finanziamento n. 0850050791828. In sintesi, si fa riferimento, ancora una volta generico, a tutte le clausole dei diversi contratti, la cui disamina però evidenzia differenze significative, oltre a dare conto, come detto, della sottoscrizione specifica. La genericità del motivo, quindi, non consente di superare quanto statuito dal giudice di prime cure, in disparte, si ripete, la questione della posizione di consumatore che potrebbero (in ipotesi, si ripete, stante la genericità delle allegazioni) rivestire alcuni dei garanti.
Passando a esaminare il secondo (motivo), detto può essere trattato congiuntamente al quinto, col quale si contesta il rigetto della richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, sull'assunto che essa “nel caso di specie, è l'unico strumento utilizzabile, non potendosi ritenere meramente esplorativa, dato l'elevato grado tecnico dell'accertamento, per appurare l'applicazione da parte della banca di interessi ed altri costi non dovuti” (cfr. pag. 15, atto di appello), vertendo entrambi sugli aspetti istruttori. Col motivo n. 2, difatti, censurano la sentenza nella parte in cui il Tribunale “ha erroneamente ritenuto che il credito azionato dalla creditrice-opposta risultasse dimostrato dagli estratti conto prodotti, e che fosse onere di parte opponente fornire la prova della fondatezza delle eccezioni formulate in sede di opposizione”, adducendo che “la banca non ha prodotto integralmente contratti, estratti conto completi di lista movimenti, estratti conto scalari, missive di modificazione delle condizioni contrattuali e documenti di sintesi dei contratti inerenti le variazioni delle condizioni economiche e piani di ammortamento” (cfr. ancora atto di appello, pagg. 4 e 5).
Su quest'ultimo aspetto, vale ricordare che il Supremo Collegio ha evidenziato che
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 “l'esibizione dell'estratto conto certificato ex art. 50 d.lgs. n. 385/1993 (che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito), riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto (Cass., n. 21092/2016; Cass., n. 14640/2018). In sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, (…) nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa”
(Cassazione civile, sez. I, ordinanza 23/01/2023 n. 1892).
Inoltre, la mancata predisposizione di un piano di ammortamento “potrebbe al più valere come un inadempimento di un obbligo accessorio della banca, di cui occorrerebbe valutare nel merito la gravità” ma non può dirsi che “la redazione di un simile atto sia indispensabile per ritenere i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità delle somme mutuate” (Cassazione civile, sez. III, ordinanza 26/6/2020 n. 12922).
Nel caso di specie, la banca ha assolto il proprio onere probatorio depositando tutti i testi negoziali dei contratti oggetto di causa e i relativi estratti conto, mentre per i piani di ammortamento correlati ai finanziamenti deve aversi riguardo alle specifiche condizioni pattizie: trattandosi in quasi tutti i contratti (ad esclusione di quello n. 0137061066754 del
31.10.2011 a tasso fisso) di mutui a tasso variabile, quello che è indicato, e cioè ammontare degli interessi inizialmente applicati, tassi, oneri, modalità di computo e periodizzazione, vale a consentire di avere contezza dello sviluppo del rapporto, pur in assenza di piano specifico di ammortamento non richiedibile appunto per la variabilità del tasso. In altri termini, quest'ultimo elemento (la variabilità del tasso) fa si che l'eventuale piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere meramente indicativo (cfr. Cass. Civ. sez. I 19
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 marzo 2025 n. 7382), e perciò non può ritenersi necessario e a pena di nullità. Per il già evocato contratto di finanziamento n. 0137061066754, invece, la censura è pure infondata, atteso che per quest'ultimo risulta in atti il piano di ammortamento, versato dalla banca.
Né risultava necessario disporre consulenza contabile: i quesiti proposti tendevano infatti a rimettere al CTU tutte le questioni oggetto di contestazioni e non tanto quelle tecniche, chiedendo (cfr. memoria ex art. 183 c.p.c.) tra l'altro accertarsi “a)… la vessatorietà e la nullità dei contratti bancari in questione. b)… l'importo delle somme percepite a titolo di interessi ultralegali, maggiorazione di commissioni, premi assicurativi, spese e balzelli vari;
c)… delle somme ingiustamente percepite dalla banca a titolo di interessi rivelatisi di natura usuraria inserendo nel calcolo tutti gli elementi previsti dalla normativa in vigore (interessi corrispettivi
e moratori, spese istruttoria, premi assicurativi, spese varie, bolli);
d) l'importo degli interessi ultralegali e di quelli anatocistici a partire dalla data di apertura del finanziamento e fino a data odierna;
e) l'importo delle commissioni, delle spese di istruttoria, postelegrafiche, supplementari e ultronee dalla data del finanziamento fino a data odierna.” e così via prospettando anche qui genericamente violazioni negoziali o normative senza precisi riferimenti ai singoli rapporti, in tal modo sollecitando consulenza all'evidenza esplorativa. Vale rammentare allora recente arresto delle Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza n. 3086 dell'1/2/2022), in cui viene ribadito che non può ammettersi consulenza tecnica “al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume o, più esattamente, quando la parte tenda per suo tramite a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o a compiere un'indagine alla ricerca di elementi, fatti
o circostanze non debitamente provati”.
Nella fattispecie in esame, come correttamente statuito dal giudice di prime cure, la richiesta di consulenza contabile degli odierni appellanti risulta assolutamente generica, in difetto di precisa individuazione, e per ciascuno dei numerosi contratti, degli elementi sui quali soffermare l'indagine contabile.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7 Col terzo motivo, gli appellanti contestano la legittimità delle clausole relative a interessi e commissioni, ed eccepiscono la usurarietà dei tassi di interesse applicati ai rapporti oggetto di causa (cfr. ancora atto di appello), adducendo in particolare la usurarietà di quelli corrispettivi e moratori per effetto del costo complessivo derivante dalla 'sommatoria dei valori contenuti in contratto' (con riguardo al contratto di finanziamento di € 25.000,00, stipulato il 4.12.2007, al contratto di finanziamento di € 25.000,00, stipulato l'11.01.2010, contratto di conto corrente con apertura di credito del 14.11.2007), e lamentando la indeterminatezza dei tassi indicati
Ebbene, tale ultimo aspetto è privo di fondamento: l'art. 117 TUB (Testo Unico NCrio) prevede che “I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora” (comma 4), e tale prescrizione risulta osservata in tutti i contratti che vengono in rilievo.
Ancora, la Suprema Corte ha chiarito che la ratio di detta norma “va individuata in una esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza e della eliminazione delle cosiddette asimmetrie informative: infatti, la prescrizione che fa obbligo di indicare nel contratto « il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati» intende porre quel soggetto nelle condizioni di conoscere e apprezzare con chiarezza i termini economici dei costi, dei servizi e delle remunerazioni che il contratto programma” (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 26/6/2019 n. 17110).
Quanto, poi, all'usura, devesi rammentare che l'art. 644 c.p., che punisce “chiunque, fuori dai casi previsti dall'art. 643 si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altre utilità, interessi o altri vantaggi usurari”, al terzo comma rimette ad una fonte esterna la concreta individuazione del c.d. tasso soglia usura, elemento imprescindibile rimesso alle rilevazioni della NC d'Italia di cui alla legge n.
108/96. Questa normativa, che ha fissato l'esistenza di un tasso soglia antiusura varcato il quale gli interessi sono da considerarsi comunque usurari, va considerata alla luce dell'interpretazione autentica fornita da legislatore col d.l. n. 394/2000 (convertito nella legge n. 24 del 27 febbraio 2001), per cui “ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 8 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”. E al comma 4 l'art. 644 c.p. prevede che “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo
e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito”, e da vagliare quindi al momento della pattuizione. Sotto il versante civilistico, a norma dell'art. 1815 comma II c.c., “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.
Questi essendo i riferimenti normativi, diversa valutazione deve essere effettuata per la verifica del rispetto dei 'tetti' antiusura, con riguardo agli interessi corrispettivi e a quelli di mora. Sul tasso di mora contrattuale, in particolare, va evidenziato che le richiamate previsioni normative non consentono di operare la sommatoria dei tassi d'interesse corrispettivi e moratori al fine di rapportarne il risultato al tasso soglia.
Semmai, occorre osservare (cfr. in questi termini Tribunale Milano sez. XII 29/11/2016 n.
13179) che entrambe le tipologie di interessi potenzialmente potrebbero al più risultare usurarie, ma ciò dovrà essere valutato singolarmente per ciascuna categoria di interessi, dal momento che, nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi. Anche ove le parti abbiano determinato il tasso di interesse moratorio in una misura maggiorata rispetto al tasso dell'interesse corrispettivo, ciò assume rilievo esclusivamente sotto il profilo della modalità espressiva adottata per la quantificazione del tasso, ma non implica sul piano logico- giuridico una sommatoria dell'interesse corrispettivo con quello moratorio, dato che quest'ultimo, sia pure determinato in termini di maggiorazione sull'interesse corrispettivo, comunque si sostituisce a quest'ultimo. In definitiva, il primo rappresenta il corrispettivo del prestito, il secondo assolve a una funzione risarcitoria, preventiva e forfettizzata, del danno da ritardo nell'adempimento; è però innegabile che in concreto entrambi concorrono, in qualità di oneri ad esso collegati, a determinare il costo complessivo del finanziamento. La valenza
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 9 risarcitoria degli interessi di mora previsti dall'art. 1224 c.c. è infatti notevolmente sminuita (se non azzerata) dal fatto che il creditore è esonerato dal fornire la prova del danno e che per il debitore sarebbe impossibile dare una prova contraria. Anche gli interessi di mora assolvono dunque a una funzione essenzialmente remunerativa dell'uso del denaro di proprietà altrui, al pari di quelli compensativi di cui all'art. 1282 c.c., in coerenza con quanto previsto dall'art. 820
c.c. Ne discende la necessità di un trattamento omogeneo ai fini della disciplina dell'usura che non opera in proposito alcuna distinzione.
Vale poi evidenziare che, su questi aspetti, noto è l'arresto di Cassazione civile SS.UU.
18/9/2020 n. 19597, che, proprio a cagione del dibattito esistente in giurisprudenza, dopo essersi soffermata sulla diversa natura degli interessi di mora rispetto ai corrispettivi e riepilogando le diverse opzioni ermeneutiche, ha sancito (per quanto qui di interesse) che “la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso. La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perchè "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto". Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista.”; e ancora “invero, ove l'interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi;
ma resta
l'applicazione dell'art. 1224 c.c., comma 1, con la conseguente applicazione degli interessi
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 10 nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti”.
Da tali considerazioni discende la conferma all'assunto secondo cui l'usurarietà del tasso di mora va valutata nella sua autonomia rispetto al tasso corrispettivo.
Pure da evidenziare è che la legge 108/1996 ha indicato le modalità di rilevazione del tasso soglia, per cui la NC d'Italia, nella sua qualità di organo di vigilanza, deve fornire le istruzioni alle banche e agli operatori finanziari autorizzati per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi. Le Istruzioni della NC d'Italia quindi: provvedono alla classificazione delle operazioni omogenee rispetto alle quali attuare la rilevazione dei tassi medi;
individuano le commissioni, remunerazioni e le spese collegate all'erogazione del credito che devono essere incluse nelle rilevazioni statistiche, oltre che alla classificazione delle altre voci che devono essere escluse. La discrezionalità di cui è chiamata a fare uso la NC d'Italia nell'assolvere questo compito è poi alla base delle diverse questioni di cui si è occupata la giurisprudenza negli ultimi anni, evidenziando che il dato da utilizzare ai fini dell'individuazione del carattere usurario degli interessi (applicabile a tutte le operazioni bancarie/finanziarie: mutui, aperture di credito, anticipi su crediti, sconto di portafoglio commerciale, factoring) è quello del tasso-soglia vigente al momento della pattuizione;
non rileva che invece quel tasso di interesse sia divenuto, dopo la conclusione dell'accordo, superiore al tasso-soglia per effetto di variazione (in diminuzione) di quest'ultimo.
La verifica sul rispetto dei tassi-soglia ex L. 108/96 va perciò effettuata proprio tenendo conto delle indicazioni fornite da NC d'Italia nelle rilevazioni trimestrali dei Tassi Effettivi Globali
Medi (TEGM) (cfr. Tribunale di Milano del 22.1.2015 n. 875; Tribunale di Palermo del
17.2.2016). La NC d'Italia emana le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura», che costituiscono la base della raccolta dei dati di riferimento per la «rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura»: è ad esse quindi che deve aversi riguardo per la verifica richiesta dal caso concreto.
Non rileva invece il cd. TAEG, tasso (armonizzato a livello eurounitario, e del quale si dirà anche oltre) che indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 11 annua dell'importo totale del credito, secondo la definizione dell'art. 121 1° comma lett. m del
TUB; e il terzo comma demanda alla NC d'Italia il compito di stabilire «in conformità alle deliberazioni del CICR, le modalità di calcolo del TAEG, ivi inclusa la specificazione dei casi in cui i costi di cui al comma 2 sono compresi nel costo totale del credito». In sintesi, il TAEG
è riferito al credito ed assolve una funzione di indicazione di costo globale (comprensivo di poste che non vanno al finanziatore ad esempio), informazione da portare ex ante a conoscenza dell'utilizzatore, al fine di renderlo edotto e consentirgli di comparare le diverse offerte sul mercato;
deve pertanto considerarsi estraneo alla verifica sull'usura. Per quest'ultima, rilevante
è il T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), cioè il tasso su base annua, segnalato ex post dagli intermediari finanziari alla NC d'Italia, ai fini della determinazione delle soglie d'usura.
Dall'aggregazione statistica dei TEG segnalati dagli intermediari, viene determinato il
T.E.G.M., Tasso Effettivo Globale Medio, per ciascuna delle categorie indicate dal
[...]
Tale valore, in origine aumentato della metà e dal 14 maggio 2011 (d.l. n. Parte_8
70/2011, che modifica l'art. 2 IV comma legge 108/96) aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali (e la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali), viene a costituire la soglia d'usura (T.S.U.), oltre la quale si applicano le sanzioni previste dalla legge 108/96.
Quanto alla previsione di un tasso di interesse collegato al parametro Euribor, devesi richiamare recente arresto della Suprema Corte (Cassazione civile, sez. III, 3/5/2024 n. 12007), per cui “affinché possa ritenersi che, in un contratto (cd. "a valle" dell'intesa), sia fatta
'applicazione' di una illecita intesa (o pratica non negoziale) restrittiva della concorrenza esistente "a monte", occorre quantomeno che uno dei contraenti sia a conoscenza dell'esistenza di quella determinata intesa (o pratica non negoziale) con un determinato oggetto e un determinato scopo e intenda avvalersi del risultato oggettivo della stessa. Ciò (…) richiederebbe, dunque, l'allegazione e la prova che la banca stipulante, al momento della conclusione del contratto, fosse o direttamente partecipe di quell'intesa o, almeno, fosse consapevole della sussistenza di una intesa tra altre banche volta ad alterare il valore
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 12 dell'Euribor o di una effettiva pratica non negoziale in tal senso ed abbia inteso avvalersi dei risultati di questa. Non vi è dubbio che il mero riferimento, in un contratto, al parametro dell'Euribor, sull'intuitivo sottinteso presupposto che esso sia correttamente determinato e, quindi, non alterato in modo illecito, sia del tutto legittimo: esso potrebbe, allora ed in ipotesi, assumere carattere illecito, quale manifestazione di una alterazione della libera concorrenza, solo laddove si sia inteso consapevolmente far riferimento al parametro “alterato” da pratiche anticoncorrenziali, o almeno abbia inteso farlo uno dei contraenti. Ma, perché ciò avvenga e ridondi immediatamente in modo negativo sull'assetto del sinallagma del singolo contratto, è necessario che le parti (o una di esse) siano per lo meno consapevoli dell'alterazione del parametro e dei suoi effetti e intendano avvalersene nella determinazione del contenuto di tale contratto. In mancanza, il contratto non potrebbe in alcun modo ritenersi, di per sé, una consapevole o volontaria “applicazione” di intese illecite dirette ad alterarlo (cioè, un contratto cd. "a valle" di siffatte intese illecite, nel senso fatto proprio dalla già richiamata sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 41994 del 2021)”. Evidenzia ancora la Suprema
Corte che “affinché possano avere ingresso tutte le valutazioni richiamate in merito alla validità ed efficacia delle clausole contrattuali contenenti il richiamo al parametro dell'Euribor, occorre sempre necessariamente, in primo luogo, che sia fornita (evidentemente da chi allega la invalidità della clausola) la prova, non solo dell'esistenza di una intesa o di una pratica volta ad alterare il parametro in questione, ma anche del fatto che tale intesa o pratica abbia raggiunto il suo obbiettivo e, quindi, quel parametro sia stato effettivamente
"alterato" in concreto, a causa della illecita manipolazione subita e, di conseguenza, non sia utilizzabile nei rapporti tra le parti, non corrispondendo all'oggetto del contratto, come determinato secondo la volontà delle parti. Tale accertamento, poi, deve essere compiuto non in astratto ed in generale, ma caso per caso ed in relazione al tempo in cui le pratiche illecite hanno avuto un effettivo riflesso sul mercato di riferimento del contratto, valutando: a) se le pratiche manipolative anticoncorrenziali poste in essere dal cartello (nella specie, quello delle banche sanzionate dalla Commissione Europea) abbiano alterato effettivamente l'Euribor e non siano rimaste a livello di mero tentativo (senza, cioè, raggiungere lo scopo di alterare in
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 13 concreto quel tasso, come infine fissato); b) se e per quale tempo ed in quale misura tale alterazione abbia inciso in modo significativo sulla determinazione del tasso di interesse previsto dalle parti nel singolo contratto;
c) quali siano le conseguenze della eventuale nullità parziale delle relative clausole sul complessivo assetto negoziale e sulla possibilità di una sostituzione automatica – ed in quali termini – con previsioni minimali di legge.” (Cassazione civile, sez. III, 3/5/2024 n. 12007).
Quanto poi alla clausola relativa alla capitalizzazione degli interessi, “il CICR, con delibera del
9 febbraio 2000 (…) ha, tra l'altro, introdotto il principio per cui nell'ambito di ogni singolo conto corrente può essere pattuita la capitalizzazione degli interessi alla condizione che la stessa presenti la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”
(Cassazione civile, sez. I, 4/11/2024 n. 28215).
Sulla diversa misura deii tassi di interesse attinti dalla capitalizzazione, va osservato che, secondo condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, la reciprocità del periodo di calcolo ai fini dell'anatocismo non richiede affatto che i tassi a favore della banca siano identici a quelli a favore del correntista o comunque da questi non significativamente distanti. Si precisa che “la previsione di un tasso attivo minimo di 0,01 % nominale annuo non rende il tasso equivalente a zero. È infatti ovvio, nella sua evidenza matematica, che 0,01 non è zero. Inoltre, sebbene nella misura minima del tasso, l'effetto accrescitivo dell'anatocismo non
è escluso in casi simili, perché l'anatocismo in favore del cliente non si annulla affatto in semplice dipendenza della minor rilevanza (e della fissità) del tasso percentuale”;
l'accrescimento è infatti conseguenza diretta della capitalizzazione dell'interesse, quale ne sia il tasso, mentre la circostanza che il tasso a credito non ottenga nel tempo alcun significativo incremento non ha incidenza sul fenomeno anatocistico in sé considerato, per cui è da considerare “errato il profilo sottinteso alla censura, in quanto il concetto di progressivo accrescimento resta comunque correlato alla capitalizzazione;
mentre, dal lato passivo,
l'asimmetria non discende dall'anatocismo ma dalla variazione del tasso debitore, che però dipende dall'incremento dell'indebitamento” (Cass. n. 11014/2024).
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 14 Per tali ragioni, quanto statuito sul punto dal giudice di prime cure va confermato in questa sede, tenuto conto che la capitalizzazione trimestrale è stata validamente pattuita e riveste il carattere della pari periodicità.
Infine, prive di pregio risultano pure i (generici anche qui) richiami all'ammortamento alla francese e al fenomeno anatocistico che ne deriverebbe. Difatti, “il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente” (così Cassazione civile sez. un. 29/5/2024 n. 15130).
Col quarto motivo, gli appellanti affermano che “contrariamente a quanto statuito dal giudice
Pa di prime cure, nel caso in cui l' non sia indicato ovvero risulti sensibilmente diverso rispetto a quello previsto, gli interessi vanno ricalcolati ex art. 117 TUB” (Cfr. ancora atto di appello, pag. 14).
Sul punto, vale ricordare che l'art. 125 bis comma 6 TUB (nel testo in vigore dal 2010) prevede che “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”. Ora, in disparte ogni considerazione sulla qualifica di consumatori in capo agli odierni appellanti, l'unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria laddove il mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra condotta scorretta della banca e danno. Ciò in quanto “l'erronea
Pa indicazione dell' , integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 15 incide sulla validità del contratto (vedi S.U. n. 26724/2007) e può quindi dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale” (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 14/2/2023
n. 4597).
Tanto premesso, anche in questo caso il gravame è infondato, basandosi su una generica affermazione di erronea indicazione del TAEG non supportata da specifiche allegazioni, che comunque non comporterebbe, laddove sussistente, maggiore onerosità del finanziamento, ma soltanto erronea rappresentazione del montante complessivo chiesto al soggetto finanziato. Gli appellanti, in definitiva, sul punto si sono limitati a richiamare norme e arresti giurisprudenziali e ed addurre che “contrariamente a quanto statuita dal giudice di prime cure, nel caso in cui
Pa l' non sia indicato ovvero risulti sensibilmente diverso rispetto a quello previsto, gli interessi vanno ricalcolati ex art. 117 TUB” (pag. 14 dell'appello), senza ulteriori precisazione su quali dei diversi contratti risulterebbero carenti e in che cosa consisterebbe la carenza, atteso che nei testi negoziali versati risulta apposita indicazione (qualificato ora TAEG – ad esempio
Par finanziamento 013061066754 del 31/10/2011 - ora – ad esempio: finanziamento n.
0850060653757, finanziamento n. 0850050791828).
Infine, con il sesto, settimo e ottavo motivo, eccepiscono la nullità delle fideiussioni prestate in favore della banca, argomentando che: “la nullità del contratto principale per illiceità della causa si trasmette al contratto di garanzia rendendolo nullo”, il giudice di prime cure comunque “avrebbe dovuto dichiarare la nullità e/o invalidità del contratto di fideiussione de quo, attesa la violazione dell'art. 1956 c.c. (…), stante la violazione da parte della banca dei principi di correttezza e di buona fede” e “sussiste altresì la violazione dell'art. 1957 c.c., essendo decorso il termine di sei mesi previsto dalla norma in esame per l'esperimento dei rimedi giudiziali in danno del debitore garantito, in assenza di attività da parte della banca”;
“i contratti di fideiussione sono nulli, poiché conformi allo schema contrattuale predisposto dall'ABI e dichiarato illecito dalla NC d'Italia”; “il Tribunale, peraltro, ha omesso qualsivoglia pronuncia in merito alla invalidità della garanzia fideiussoria per violazione dell'art. 1938 c.c.”, in quanto “il massimale della fideiussione avrebbe dovuto essere
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 16 concretamente concordato tra banca e garante in proporzione alla normale e prevedibile attività del debitore ed alle sue potenzialità economiche” (cfr. ancora atto di appello, pagg. 19-
22).
Ora, se è vero che l'art. 2 della L. n. 287/90 sanziona con la nullità le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o di una sua parte rilevante e che la medesima conseguenza si produce sul contratto a valle in applicazione dell'art. 1418 comma I
c.c., vale evidenziare però che ciò avviene non in forza di automatismi derivativi, incongrui secondo il condivisibile orientamento giurisprudenziale che sottolinea come “dalla declaratoria di nullità di una intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, emessa dalla Autorità Antitrust ai sensi della L. n. 287 del 1990, art. 2 non discende automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa…." (Cass. n. 9384 del 11/06/2003; in tema Cass. n. 3640 del 13/02/2009; Cass. n. 13486 del 20/06/2011)” (così
Cass. Civ. sez. I 26/9/2019 n. 24044), ma all'esito di plurimi accertamenti in fatto che, sul presupposto della coincidenza delle condizioni del singolo contratto con il testo espressivo del cartello restrittivo della concorrenza, valutino l'incidenza delle singole clausole rispetto alla tenuta dell'intero negozio, si misurino con la prospettiva alternativa di una nullità parziale ex art. 1419 c.c., indaghino, infine, la concreta rilevanza delle clausole nulle rispetto alla vicenda negoziale. In altri termini, non è sufficiente invocare in linea teorica e astratta una nullità negoziale per violazione di norme imperative per approdare in concreto al rimedio caducatorio che produca l'effetto di liberare il fideiussore dall'obbligazione di garanzia. Ciò che va dimostrato è che i contratti in esame riproducano un modulo ABI ancora identico a quello censurato: e incombeva in capo agli odierni appellanti fornire prova del loro assunto.
Era pure onere degli appellanti (e ciò considerando anche l'evoluzione interpretativa del
Supremo Collegio sul tema) depositare, e tempestivamente, il provvedimento della NC
d'Italia, onde consentire disamina del contenuto dello stesso e la sua eventuale refluenza sul caso di specie. Nello specifico, la Suprema Corte ha evidenziato che “il provvedimento in
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 17 questione, non è un atto normativo e neppure un atto integrativo di atto normativo, ma un provvedimento regolatorio per il quale - al pari dello "schema ABI" che lo integra e che non è stato neppure prodotto - certo non vale il principio iura novit curia;
né, come è stato di recente affermato (v. Cass. n. 30383/2024), può essere invocata "la possibilità per il giudice di far riferimento in tal caso al 'fatto notorio', non avendo alcun fondamento ricondurre alla nozione giuridica di 'notorio', ossia al numero dei fatti conosciuti da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo, i provvedimenti sanzionatori indirizzati dalla NC d'Italia alle banche, ed essendo viceversa principio consolidato che il ricorso alle nozioni di comune esperienza
(fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati né controllati, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile” (cfr. Cassazione civile sez. I 25/1/2025 n. 1851). In quel modo avrebbero potuto compiutamente vagliarsi le questioni prospettate, anche in punto di validità della clausola sui termini ex art. 1957: con clausole che comunque risultano debitamente sottoscritte, e con profili di criticità ancora una volta del tutto generici, a fronte delle precise risultanze documentali – con la richiamata specifica sottoscrizione di ciascun testo negoziale - rispetto al dedotto 'vizio del consenso' (e alla asserita violazione del canone di buona fede) per omessa “spiegazione al cliente sulla stipulazione di una fideiussione”, dato che appunto si scontra con il testo negoziale. Né merita accoglimento la deduzione sulla 'firma' mancante in ogni pagina del modulo, non essendo richiesta la sottoscrizione di ogni singola pagina a pena di nullità o di efficacia come pare addurre parte appellante laddove evoca “i requisiti di forma prescritti dalla normativa in materia degli usi bancari”. Vale semmai richiamare altra statuizione della
Suprema Corte (sentenza n. 31194 del 28/11/2019) con cui è stato ribadito che l'art. 1938 c.c. prevede “la necessità di indicare l'importo massimo garantito nel caso in cui il fideiussore garantisca l'adempimento di obbligazioni future”, il quale risulta indicato nei contratti di fideiussione oggetto di causa. Essendo quindi rimasto privo di riscontro l'assunto degli appellanti, deve essere disattesa anche la censura sulla validità delle fideiussioni.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 18 Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, l'appello deve conclusivamente essere disatteso, con conferma della impugnata statuizione.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno perciò poste a carico degli appellanti in solido;
vengono liquidate, in € 7.600,00, per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: rigetta l'appello proposto, con atto di citazione del 4/5/2020, da , Parte_1
, e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
avverso la sentenza n. 1362/2019 resa dal Tribunale di Agrigento il 5/11/2019.
ND , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e in solido, al pagamento delle spese del presente
[...] Parte_5 Parte_6
giudizio, liquidate in € 7.600,00, per compensi, oltre rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 6 novembre
2025
Il Cons. est. Il Presidente
SE De RE NT RT CI
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. NT RT CI Presidente
Dott.ssa Virginia Marletta Consigliere
Dott. SE De RE Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 578/2020 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente tra
(P.Iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, (c.f. ), Parte_2 C.F._1 [...]
(c.f. ), (c.f. Parte_3 C.F._2 Parte_4
), (c.f. ) e C.F._3 Parte_5 C.F._4 [...]
(c.f. , tutti rappresentati e difesi dall'avv. DI FRANCESCO Pt_6 C.F._5
IN
Appellanti nei confronti di:
(P.Iva , in persona del legale rappresentante pro Parte_7 P.IVA_2
tempore, quale mandataria di (P.Iva , Controparte_1 P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'avv. AUGELLO CARMEN
Appellata
(P.Iva ) quale cessionaria di Controparte_2 P.IVA_4 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1
dagli avv.ti SAVASTA FIORE SIMONELLO e SAVASTA FIORE MICHELE LIONELLO
Interveniente
Oggetto: contratti bancari (opposizione a decreto ingiuntivo) CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni le seguenti parti hanno così concluso:
parte appellante: “- Insiste in tutto quanto sostenuto, eccepito e dedotto nell'ATTO DI
APPELLO e nei precedenti scritti difensivi e nei verbali di causa. - Contesta integralmente tutte le eccezioni, deduzioni e difese della società appellata, poiché inammissibili e/o infondate.
- Precisa le conclusioni come in atto di appello. Insiste nella richiesta istruttoria di nomina di
CTU contabile, così come richiesto in primo grado nell'atto di opposizione a D.I. e nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., al fine di accertare l'usurarietà degli interessi applicati e tutte le criticità di rilievo penale e civile sopra denunciate, nonché la contrarietà a norme imperative;
previo ordine di esibizione alla opposta di contratti, piani di ammortamento, estratti conto, missive di modificazione delle condizioni contrattali afferenti i contratti in esame dalla data di apertura sino alla chiusura dei rapporti;
e reiterata in appello”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1362/2019 del 5/11/2019, il Tribunale di Agrigento ha disatteso l'opposizione proposta da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e (la prima quale cliente principale, gli altri Parte_4 Parte_5 Parte_6
quali fideiussori), affidata ai diversi motivi di nullità di clausole contrattuali di vari rapporti, avverso il decreto ingiuntivo n. 191/2017, emesso in favore di per il Parte_7
pagamento di € 106.774,50, oltre interessi e spese.
Avverso tale decisione hanno proposto gravame, con atto di citazione del 4/5/2020,
[...]
, , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, affidato a diversi motivi. Parte_6
Costituendosi, quale mandataria di ha contestato il Parte_7 Controparte_1
gravame, chiedendone il rigetto.
Nelle more, a seguito della cessione del credito oggetto di causa, è Controparte_2
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 intervenuta volontariamente nel presente giudizio, riportandosi integralmente alle domande e alle difese già spiegate, e chiedendo l'estromissione dal processo ex art. 111 c.p.c. del dante causa Controparte_1
Senza incombenti istruttori, dopo rimessione sul ruolo per variazione del collegio e la precisazione delle conclusioni mediante note di trattazione scritta, giusta ordinanza del 3 ottobre 2025 la causa è stata posta in decisione, senza assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c. già fruiti dalle parti.
***
Preliminarmente, deve disattendersi l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 342
c.p.c., giacché l'impugnazione contiene (seppure con le precisazioni di cui si dirà oltre) tanto il profilo argomentativo (e cioè l'esposizione delle ragioni per le quali il Tribunale avrebbe dovuto accogliere l'opposizione a decreto ingiuntivo) quanto quello volitivo (ovvero la conseguente richiesta di riforma della sentenza di primo grado).
Ancora in via preliminare, deve solamente in questa sede darsi atto dell'intervento in giudizio di intervento che non incide (per l'esito del giudizio di cui si dirà nel Controparte_2
prosieguo) sulle posizioni soggettive delle parti nei cui confronti è stata resa la statuizione di prime cure;
né potendosi disporre la chiesta estromissione di Questa Controparte_1
vicenda processuale, infatti, può operare nei casi di cui all'art. 108 o 109 c.p.c., per le ipotesi di rapporto di garanzia o qualora sia in contestazione la porzione spettante a più aventi diritto di un credito, evidentemente estranee al caso di specie;
oppure nella ipotesi di cui all'art. 111
c.p.c., che tuttavia presuppone, nel caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il consenso delle altre parti, che nella specie difetta. Di guisa che il processo, ex art. 111 I co. c.p.c., prosegue tra le parti originarie (salvi gli effetti sostanziali, potendo l'odierna interveniente far valere la sua posizione di titolare del credito, che nel corso del giudizio non è stata contestata).
Nel merito, il gravame risulta infondato, per le seguenti sintetiche considerazioni.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 Con il primo motivo, gli appellanti, e in particolare , Parte_2 Parte_3
e quali garanti della società correntista, Parte_4 Parte_5 Parte_6
adducono che il giudice di prime cure abbia “omesso di considerare i rilievi mossi in merito alla sussistenza di clausole vessatorie ed inefficaci, non espressamente sottoscritte dalla correntista e dai fidejussori e per le quali, in palese violazione del codice del consumo, non vi è stata alcuna trattativa individuale”. Segnatamente, affermano che “quando le clausole contenute nel contratto di conto corrente e nella fidejussione risultano, come nel caso di specie, particolarmente onerose, è necessario che queste siano chiaramente ed autonomamente evidenziate”, mentre “gli appellanti hanno approvato genericamente e in blocco le clausole contenute nel contratto” (cfr. pagg. 2 e 3, atto di appello).
Vale innanzitutto rammentare che la Suprema Corte ha evidenziato che “l'esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole particolarmente onerose per il contraente in adesione è rispettata quando a tali clausole sia data autonoma e separata collocazione nel testo delle condizioni generali del contratto e quando le clausole stesse siano seguite da una distinta sottoscrizione del contraente in adesione” (Cassazione civile, sez. II, ordinanza
24/11/2023 n. 32731).
Nel caso di specie, le censure degli appellanti si presentano generiche: a proposito delle contestazioni sul rapporto di garanzia e qualità di consumatore, non specificano se e quale sia il ruolo di ciascuno di essi rispetto alla società, che essendo una cooperativa, mai hanno fornito elementi (negli atti versati in prime cure: cfr. atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c.) per definire la loro posizione rispetto alla compagine sociale, se cioè soci o meno della stessa, come può inferirsi in difetto di elementi idonei a poterli qualificare come consumatori. Dalla documentazione versata da Parte_7
(segnatamente, la 'visura CERVED') emerge ad esempio che e Parte_6 Parte_5
hanno ricoperto il ruolo di amministratori della società; dunque, non potendosi considerare estranei all'attività aziendale;
mentre per gli altri nessun elemento è fornito, rimanendo quindi sullo sfondo delle allegazioni.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 Ma al di là di tale profilo, dalla documentazione contrattuale depositata risulta innanzitutto che le clausole, genericamente contestate dagli appellanti, siano state specificamente sottoscritte da tutti quanti. Col gravame, invece, viene riproposto il tema della vessatorietà delle clausole, ma non evidenziano gli appellanti (venendo meno in questa parte all'onere di specificità ex art. 342 c.p.c.) quali esse siano nei diversi numerosi contratti, che nella stessa citazione introduttiva del presente giudizio vengono richiamati: c/c n. 00709/1000/11590, c/c n.
00712/1000/4994, finanziamento n. 0137061066754, finanziamento n. 0850060653757, finanziamento n. 0850050791828. In sintesi, si fa riferimento, ancora una volta generico, a tutte le clausole dei diversi contratti, la cui disamina però evidenzia differenze significative, oltre a dare conto, come detto, della sottoscrizione specifica. La genericità del motivo, quindi, non consente di superare quanto statuito dal giudice di prime cure, in disparte, si ripete, la questione della posizione di consumatore che potrebbero (in ipotesi, si ripete, stante la genericità delle allegazioni) rivestire alcuni dei garanti.
Passando a esaminare il secondo (motivo), detto può essere trattato congiuntamente al quinto, col quale si contesta il rigetto della richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, sull'assunto che essa “nel caso di specie, è l'unico strumento utilizzabile, non potendosi ritenere meramente esplorativa, dato l'elevato grado tecnico dell'accertamento, per appurare l'applicazione da parte della banca di interessi ed altri costi non dovuti” (cfr. pag. 15, atto di appello), vertendo entrambi sugli aspetti istruttori. Col motivo n. 2, difatti, censurano la sentenza nella parte in cui il Tribunale “ha erroneamente ritenuto che il credito azionato dalla creditrice-opposta risultasse dimostrato dagli estratti conto prodotti, e che fosse onere di parte opponente fornire la prova della fondatezza delle eccezioni formulate in sede di opposizione”, adducendo che “la banca non ha prodotto integralmente contratti, estratti conto completi di lista movimenti, estratti conto scalari, missive di modificazione delle condizioni contrattuali e documenti di sintesi dei contratti inerenti le variazioni delle condizioni economiche e piani di ammortamento” (cfr. ancora atto di appello, pagg. 4 e 5).
Su quest'ultimo aspetto, vale ricordare che il Supremo Collegio ha evidenziato che
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 “l'esibizione dell'estratto conto certificato ex art. 50 d.lgs. n. 385/1993 (che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito), riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto (Cass., n. 21092/2016; Cass., n. 14640/2018). In sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, (…) nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa”
(Cassazione civile, sez. I, ordinanza 23/01/2023 n. 1892).
Inoltre, la mancata predisposizione di un piano di ammortamento “potrebbe al più valere come un inadempimento di un obbligo accessorio della banca, di cui occorrerebbe valutare nel merito la gravità” ma non può dirsi che “la redazione di un simile atto sia indispensabile per ritenere i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità delle somme mutuate” (Cassazione civile, sez. III, ordinanza 26/6/2020 n. 12922).
Nel caso di specie, la banca ha assolto il proprio onere probatorio depositando tutti i testi negoziali dei contratti oggetto di causa e i relativi estratti conto, mentre per i piani di ammortamento correlati ai finanziamenti deve aversi riguardo alle specifiche condizioni pattizie: trattandosi in quasi tutti i contratti (ad esclusione di quello n. 0137061066754 del
31.10.2011 a tasso fisso) di mutui a tasso variabile, quello che è indicato, e cioè ammontare degli interessi inizialmente applicati, tassi, oneri, modalità di computo e periodizzazione, vale a consentire di avere contezza dello sviluppo del rapporto, pur in assenza di piano specifico di ammortamento non richiedibile appunto per la variabilità del tasso. In altri termini, quest'ultimo elemento (la variabilità del tasso) fa si che l'eventuale piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere meramente indicativo (cfr. Cass. Civ. sez. I 19
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 marzo 2025 n. 7382), e perciò non può ritenersi necessario e a pena di nullità. Per il già evocato contratto di finanziamento n. 0137061066754, invece, la censura è pure infondata, atteso che per quest'ultimo risulta in atti il piano di ammortamento, versato dalla banca.
Né risultava necessario disporre consulenza contabile: i quesiti proposti tendevano infatti a rimettere al CTU tutte le questioni oggetto di contestazioni e non tanto quelle tecniche, chiedendo (cfr. memoria ex art. 183 c.p.c.) tra l'altro accertarsi “a)… la vessatorietà e la nullità dei contratti bancari in questione. b)… l'importo delle somme percepite a titolo di interessi ultralegali, maggiorazione di commissioni, premi assicurativi, spese e balzelli vari;
c)… delle somme ingiustamente percepite dalla banca a titolo di interessi rivelatisi di natura usuraria inserendo nel calcolo tutti gli elementi previsti dalla normativa in vigore (interessi corrispettivi
e moratori, spese istruttoria, premi assicurativi, spese varie, bolli);
d) l'importo degli interessi ultralegali e di quelli anatocistici a partire dalla data di apertura del finanziamento e fino a data odierna;
e) l'importo delle commissioni, delle spese di istruttoria, postelegrafiche, supplementari e ultronee dalla data del finanziamento fino a data odierna.” e così via prospettando anche qui genericamente violazioni negoziali o normative senza precisi riferimenti ai singoli rapporti, in tal modo sollecitando consulenza all'evidenza esplorativa. Vale rammentare allora recente arresto delle Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza n. 3086 dell'1/2/2022), in cui viene ribadito che non può ammettersi consulenza tecnica “al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume o, più esattamente, quando la parte tenda per suo tramite a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o a compiere un'indagine alla ricerca di elementi, fatti
o circostanze non debitamente provati”.
Nella fattispecie in esame, come correttamente statuito dal giudice di prime cure, la richiesta di consulenza contabile degli odierni appellanti risulta assolutamente generica, in difetto di precisa individuazione, e per ciascuno dei numerosi contratti, degli elementi sui quali soffermare l'indagine contabile.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7 Col terzo motivo, gli appellanti contestano la legittimità delle clausole relative a interessi e commissioni, ed eccepiscono la usurarietà dei tassi di interesse applicati ai rapporti oggetto di causa (cfr. ancora atto di appello), adducendo in particolare la usurarietà di quelli corrispettivi e moratori per effetto del costo complessivo derivante dalla 'sommatoria dei valori contenuti in contratto' (con riguardo al contratto di finanziamento di € 25.000,00, stipulato il 4.12.2007, al contratto di finanziamento di € 25.000,00, stipulato l'11.01.2010, contratto di conto corrente con apertura di credito del 14.11.2007), e lamentando la indeterminatezza dei tassi indicati
Ebbene, tale ultimo aspetto è privo di fondamento: l'art. 117 TUB (Testo Unico NCrio) prevede che “I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora” (comma 4), e tale prescrizione risulta osservata in tutti i contratti che vengono in rilievo.
Ancora, la Suprema Corte ha chiarito che la ratio di detta norma “va individuata in una esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza e della eliminazione delle cosiddette asimmetrie informative: infatti, la prescrizione che fa obbligo di indicare nel contratto « il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati» intende porre quel soggetto nelle condizioni di conoscere e apprezzare con chiarezza i termini economici dei costi, dei servizi e delle remunerazioni che il contratto programma” (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 26/6/2019 n. 17110).
Quanto, poi, all'usura, devesi rammentare che l'art. 644 c.p., che punisce “chiunque, fuori dai casi previsti dall'art. 643 si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altre utilità, interessi o altri vantaggi usurari”, al terzo comma rimette ad una fonte esterna la concreta individuazione del c.d. tasso soglia usura, elemento imprescindibile rimesso alle rilevazioni della NC d'Italia di cui alla legge n.
108/96. Questa normativa, che ha fissato l'esistenza di un tasso soglia antiusura varcato il quale gli interessi sono da considerarsi comunque usurari, va considerata alla luce dell'interpretazione autentica fornita da legislatore col d.l. n. 394/2000 (convertito nella legge n. 24 del 27 febbraio 2001), per cui “ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 8 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”. E al comma 4 l'art. 644 c.p. prevede che “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo
e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito”, e da vagliare quindi al momento della pattuizione. Sotto il versante civilistico, a norma dell'art. 1815 comma II c.c., “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.
Questi essendo i riferimenti normativi, diversa valutazione deve essere effettuata per la verifica del rispetto dei 'tetti' antiusura, con riguardo agli interessi corrispettivi e a quelli di mora. Sul tasso di mora contrattuale, in particolare, va evidenziato che le richiamate previsioni normative non consentono di operare la sommatoria dei tassi d'interesse corrispettivi e moratori al fine di rapportarne il risultato al tasso soglia.
Semmai, occorre osservare (cfr. in questi termini Tribunale Milano sez. XII 29/11/2016 n.
13179) che entrambe le tipologie di interessi potenzialmente potrebbero al più risultare usurarie, ma ciò dovrà essere valutato singolarmente per ciascuna categoria di interessi, dal momento che, nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi. Anche ove le parti abbiano determinato il tasso di interesse moratorio in una misura maggiorata rispetto al tasso dell'interesse corrispettivo, ciò assume rilievo esclusivamente sotto il profilo della modalità espressiva adottata per la quantificazione del tasso, ma non implica sul piano logico- giuridico una sommatoria dell'interesse corrispettivo con quello moratorio, dato che quest'ultimo, sia pure determinato in termini di maggiorazione sull'interesse corrispettivo, comunque si sostituisce a quest'ultimo. In definitiva, il primo rappresenta il corrispettivo del prestito, il secondo assolve a una funzione risarcitoria, preventiva e forfettizzata, del danno da ritardo nell'adempimento; è però innegabile che in concreto entrambi concorrono, in qualità di oneri ad esso collegati, a determinare il costo complessivo del finanziamento. La valenza
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 9 risarcitoria degli interessi di mora previsti dall'art. 1224 c.c. è infatti notevolmente sminuita (se non azzerata) dal fatto che il creditore è esonerato dal fornire la prova del danno e che per il debitore sarebbe impossibile dare una prova contraria. Anche gli interessi di mora assolvono dunque a una funzione essenzialmente remunerativa dell'uso del denaro di proprietà altrui, al pari di quelli compensativi di cui all'art. 1282 c.c., in coerenza con quanto previsto dall'art. 820
c.c. Ne discende la necessità di un trattamento omogeneo ai fini della disciplina dell'usura che non opera in proposito alcuna distinzione.
Vale poi evidenziare che, su questi aspetti, noto è l'arresto di Cassazione civile SS.UU.
18/9/2020 n. 19597, che, proprio a cagione del dibattito esistente in giurisprudenza, dopo essersi soffermata sulla diversa natura degli interessi di mora rispetto ai corrispettivi e riepilogando le diverse opzioni ermeneutiche, ha sancito (per quanto qui di interesse) che “la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso. La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perchè "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto". Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista.”; e ancora “invero, ove l'interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi;
ma resta
l'applicazione dell'art. 1224 c.c., comma 1, con la conseguente applicazione degli interessi
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 10 nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti”.
Da tali considerazioni discende la conferma all'assunto secondo cui l'usurarietà del tasso di mora va valutata nella sua autonomia rispetto al tasso corrispettivo.
Pure da evidenziare è che la legge 108/1996 ha indicato le modalità di rilevazione del tasso soglia, per cui la NC d'Italia, nella sua qualità di organo di vigilanza, deve fornire le istruzioni alle banche e agli operatori finanziari autorizzati per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi. Le Istruzioni della NC d'Italia quindi: provvedono alla classificazione delle operazioni omogenee rispetto alle quali attuare la rilevazione dei tassi medi;
individuano le commissioni, remunerazioni e le spese collegate all'erogazione del credito che devono essere incluse nelle rilevazioni statistiche, oltre che alla classificazione delle altre voci che devono essere escluse. La discrezionalità di cui è chiamata a fare uso la NC d'Italia nell'assolvere questo compito è poi alla base delle diverse questioni di cui si è occupata la giurisprudenza negli ultimi anni, evidenziando che il dato da utilizzare ai fini dell'individuazione del carattere usurario degli interessi (applicabile a tutte le operazioni bancarie/finanziarie: mutui, aperture di credito, anticipi su crediti, sconto di portafoglio commerciale, factoring) è quello del tasso-soglia vigente al momento della pattuizione;
non rileva che invece quel tasso di interesse sia divenuto, dopo la conclusione dell'accordo, superiore al tasso-soglia per effetto di variazione (in diminuzione) di quest'ultimo.
La verifica sul rispetto dei tassi-soglia ex L. 108/96 va perciò effettuata proprio tenendo conto delle indicazioni fornite da NC d'Italia nelle rilevazioni trimestrali dei Tassi Effettivi Globali
Medi (TEGM) (cfr. Tribunale di Milano del 22.1.2015 n. 875; Tribunale di Palermo del
17.2.2016). La NC d'Italia emana le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura», che costituiscono la base della raccolta dei dati di riferimento per la «rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura»: è ad esse quindi che deve aversi riguardo per la verifica richiesta dal caso concreto.
Non rileva invece il cd. TAEG, tasso (armonizzato a livello eurounitario, e del quale si dirà anche oltre) che indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 11 annua dell'importo totale del credito, secondo la definizione dell'art. 121 1° comma lett. m del
TUB; e il terzo comma demanda alla NC d'Italia il compito di stabilire «in conformità alle deliberazioni del CICR, le modalità di calcolo del TAEG, ivi inclusa la specificazione dei casi in cui i costi di cui al comma 2 sono compresi nel costo totale del credito». In sintesi, il TAEG
è riferito al credito ed assolve una funzione di indicazione di costo globale (comprensivo di poste che non vanno al finanziatore ad esempio), informazione da portare ex ante a conoscenza dell'utilizzatore, al fine di renderlo edotto e consentirgli di comparare le diverse offerte sul mercato;
deve pertanto considerarsi estraneo alla verifica sull'usura. Per quest'ultima, rilevante
è il T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), cioè il tasso su base annua, segnalato ex post dagli intermediari finanziari alla NC d'Italia, ai fini della determinazione delle soglie d'usura.
Dall'aggregazione statistica dei TEG segnalati dagli intermediari, viene determinato il
T.E.G.M., Tasso Effettivo Globale Medio, per ciascuna delle categorie indicate dal
[...]
Tale valore, in origine aumentato della metà e dal 14 maggio 2011 (d.l. n. Parte_8
70/2011, che modifica l'art. 2 IV comma legge 108/96) aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali (e la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali), viene a costituire la soglia d'usura (T.S.U.), oltre la quale si applicano le sanzioni previste dalla legge 108/96.
Quanto alla previsione di un tasso di interesse collegato al parametro Euribor, devesi richiamare recente arresto della Suprema Corte (Cassazione civile, sez. III, 3/5/2024 n. 12007), per cui “affinché possa ritenersi che, in un contratto (cd. "a valle" dell'intesa), sia fatta
'applicazione' di una illecita intesa (o pratica non negoziale) restrittiva della concorrenza esistente "a monte", occorre quantomeno che uno dei contraenti sia a conoscenza dell'esistenza di quella determinata intesa (o pratica non negoziale) con un determinato oggetto e un determinato scopo e intenda avvalersi del risultato oggettivo della stessa. Ciò (…) richiederebbe, dunque, l'allegazione e la prova che la banca stipulante, al momento della conclusione del contratto, fosse o direttamente partecipe di quell'intesa o, almeno, fosse consapevole della sussistenza di una intesa tra altre banche volta ad alterare il valore
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 12 dell'Euribor o di una effettiva pratica non negoziale in tal senso ed abbia inteso avvalersi dei risultati di questa. Non vi è dubbio che il mero riferimento, in un contratto, al parametro dell'Euribor, sull'intuitivo sottinteso presupposto che esso sia correttamente determinato e, quindi, non alterato in modo illecito, sia del tutto legittimo: esso potrebbe, allora ed in ipotesi, assumere carattere illecito, quale manifestazione di una alterazione della libera concorrenza, solo laddove si sia inteso consapevolmente far riferimento al parametro “alterato” da pratiche anticoncorrenziali, o almeno abbia inteso farlo uno dei contraenti. Ma, perché ciò avvenga e ridondi immediatamente in modo negativo sull'assetto del sinallagma del singolo contratto, è necessario che le parti (o una di esse) siano per lo meno consapevoli dell'alterazione del parametro e dei suoi effetti e intendano avvalersene nella determinazione del contenuto di tale contratto. In mancanza, il contratto non potrebbe in alcun modo ritenersi, di per sé, una consapevole o volontaria “applicazione” di intese illecite dirette ad alterarlo (cioè, un contratto cd. "a valle" di siffatte intese illecite, nel senso fatto proprio dalla già richiamata sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 41994 del 2021)”. Evidenzia ancora la Suprema
Corte che “affinché possano avere ingresso tutte le valutazioni richiamate in merito alla validità ed efficacia delle clausole contrattuali contenenti il richiamo al parametro dell'Euribor, occorre sempre necessariamente, in primo luogo, che sia fornita (evidentemente da chi allega la invalidità della clausola) la prova, non solo dell'esistenza di una intesa o di una pratica volta ad alterare il parametro in questione, ma anche del fatto che tale intesa o pratica abbia raggiunto il suo obbiettivo e, quindi, quel parametro sia stato effettivamente
"alterato" in concreto, a causa della illecita manipolazione subita e, di conseguenza, non sia utilizzabile nei rapporti tra le parti, non corrispondendo all'oggetto del contratto, come determinato secondo la volontà delle parti. Tale accertamento, poi, deve essere compiuto non in astratto ed in generale, ma caso per caso ed in relazione al tempo in cui le pratiche illecite hanno avuto un effettivo riflesso sul mercato di riferimento del contratto, valutando: a) se le pratiche manipolative anticoncorrenziali poste in essere dal cartello (nella specie, quello delle banche sanzionate dalla Commissione Europea) abbiano alterato effettivamente l'Euribor e non siano rimaste a livello di mero tentativo (senza, cioè, raggiungere lo scopo di alterare in
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 13 concreto quel tasso, come infine fissato); b) se e per quale tempo ed in quale misura tale alterazione abbia inciso in modo significativo sulla determinazione del tasso di interesse previsto dalle parti nel singolo contratto;
c) quali siano le conseguenze della eventuale nullità parziale delle relative clausole sul complessivo assetto negoziale e sulla possibilità di una sostituzione automatica – ed in quali termini – con previsioni minimali di legge.” (Cassazione civile, sez. III, 3/5/2024 n. 12007).
Quanto poi alla clausola relativa alla capitalizzazione degli interessi, “il CICR, con delibera del
9 febbraio 2000 (…) ha, tra l'altro, introdotto il principio per cui nell'ambito di ogni singolo conto corrente può essere pattuita la capitalizzazione degli interessi alla condizione che la stessa presenti la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”
(Cassazione civile, sez. I, 4/11/2024 n. 28215).
Sulla diversa misura deii tassi di interesse attinti dalla capitalizzazione, va osservato che, secondo condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, la reciprocità del periodo di calcolo ai fini dell'anatocismo non richiede affatto che i tassi a favore della banca siano identici a quelli a favore del correntista o comunque da questi non significativamente distanti. Si precisa che “la previsione di un tasso attivo minimo di 0,01 % nominale annuo non rende il tasso equivalente a zero. È infatti ovvio, nella sua evidenza matematica, che 0,01 non è zero. Inoltre, sebbene nella misura minima del tasso, l'effetto accrescitivo dell'anatocismo non
è escluso in casi simili, perché l'anatocismo in favore del cliente non si annulla affatto in semplice dipendenza della minor rilevanza (e della fissità) del tasso percentuale”;
l'accrescimento è infatti conseguenza diretta della capitalizzazione dell'interesse, quale ne sia il tasso, mentre la circostanza che il tasso a credito non ottenga nel tempo alcun significativo incremento non ha incidenza sul fenomeno anatocistico in sé considerato, per cui è da considerare “errato il profilo sottinteso alla censura, in quanto il concetto di progressivo accrescimento resta comunque correlato alla capitalizzazione;
mentre, dal lato passivo,
l'asimmetria non discende dall'anatocismo ma dalla variazione del tasso debitore, che però dipende dall'incremento dell'indebitamento” (Cass. n. 11014/2024).
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 14 Per tali ragioni, quanto statuito sul punto dal giudice di prime cure va confermato in questa sede, tenuto conto che la capitalizzazione trimestrale è stata validamente pattuita e riveste il carattere della pari periodicità.
Infine, prive di pregio risultano pure i (generici anche qui) richiami all'ammortamento alla francese e al fenomeno anatocistico che ne deriverebbe. Difatti, “il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente” (così Cassazione civile sez. un. 29/5/2024 n. 15130).
Col quarto motivo, gli appellanti affermano che “contrariamente a quanto statuito dal giudice
Pa di prime cure, nel caso in cui l' non sia indicato ovvero risulti sensibilmente diverso rispetto a quello previsto, gli interessi vanno ricalcolati ex art. 117 TUB” (Cfr. ancora atto di appello, pag. 14).
Sul punto, vale ricordare che l'art. 125 bis comma 6 TUB (nel testo in vigore dal 2010) prevede che “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”. Ora, in disparte ogni considerazione sulla qualifica di consumatori in capo agli odierni appellanti, l'unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria laddove il mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra condotta scorretta della banca e danno. Ciò in quanto “l'erronea
Pa indicazione dell' , integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 15 incide sulla validità del contratto (vedi S.U. n. 26724/2007) e può quindi dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale” (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 14/2/2023
n. 4597).
Tanto premesso, anche in questo caso il gravame è infondato, basandosi su una generica affermazione di erronea indicazione del TAEG non supportata da specifiche allegazioni, che comunque non comporterebbe, laddove sussistente, maggiore onerosità del finanziamento, ma soltanto erronea rappresentazione del montante complessivo chiesto al soggetto finanziato. Gli appellanti, in definitiva, sul punto si sono limitati a richiamare norme e arresti giurisprudenziali e ed addurre che “contrariamente a quanto statuita dal giudice di prime cure, nel caso in cui
Pa l' non sia indicato ovvero risulti sensibilmente diverso rispetto a quello previsto, gli interessi vanno ricalcolati ex art. 117 TUB” (pag. 14 dell'appello), senza ulteriori precisazione su quali dei diversi contratti risulterebbero carenti e in che cosa consisterebbe la carenza, atteso che nei testi negoziali versati risulta apposita indicazione (qualificato ora TAEG – ad esempio
Par finanziamento 013061066754 del 31/10/2011 - ora – ad esempio: finanziamento n.
0850060653757, finanziamento n. 0850050791828).
Infine, con il sesto, settimo e ottavo motivo, eccepiscono la nullità delle fideiussioni prestate in favore della banca, argomentando che: “la nullità del contratto principale per illiceità della causa si trasmette al contratto di garanzia rendendolo nullo”, il giudice di prime cure comunque “avrebbe dovuto dichiarare la nullità e/o invalidità del contratto di fideiussione de quo, attesa la violazione dell'art. 1956 c.c. (…), stante la violazione da parte della banca dei principi di correttezza e di buona fede” e “sussiste altresì la violazione dell'art. 1957 c.c., essendo decorso il termine di sei mesi previsto dalla norma in esame per l'esperimento dei rimedi giudiziali in danno del debitore garantito, in assenza di attività da parte della banca”;
“i contratti di fideiussione sono nulli, poiché conformi allo schema contrattuale predisposto dall'ABI e dichiarato illecito dalla NC d'Italia”; “il Tribunale, peraltro, ha omesso qualsivoglia pronuncia in merito alla invalidità della garanzia fideiussoria per violazione dell'art. 1938 c.c.”, in quanto “il massimale della fideiussione avrebbe dovuto essere
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 16 concretamente concordato tra banca e garante in proporzione alla normale e prevedibile attività del debitore ed alle sue potenzialità economiche” (cfr. ancora atto di appello, pagg. 19-
22).
Ora, se è vero che l'art. 2 della L. n. 287/90 sanziona con la nullità le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o di una sua parte rilevante e che la medesima conseguenza si produce sul contratto a valle in applicazione dell'art. 1418 comma I
c.c., vale evidenziare però che ciò avviene non in forza di automatismi derivativi, incongrui secondo il condivisibile orientamento giurisprudenziale che sottolinea come “dalla declaratoria di nullità di una intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, emessa dalla Autorità Antitrust ai sensi della L. n. 287 del 1990, art. 2 non discende automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa…." (Cass. n. 9384 del 11/06/2003; in tema Cass. n. 3640 del 13/02/2009; Cass. n. 13486 del 20/06/2011)” (così
Cass. Civ. sez. I 26/9/2019 n. 24044), ma all'esito di plurimi accertamenti in fatto che, sul presupposto della coincidenza delle condizioni del singolo contratto con il testo espressivo del cartello restrittivo della concorrenza, valutino l'incidenza delle singole clausole rispetto alla tenuta dell'intero negozio, si misurino con la prospettiva alternativa di una nullità parziale ex art. 1419 c.c., indaghino, infine, la concreta rilevanza delle clausole nulle rispetto alla vicenda negoziale. In altri termini, non è sufficiente invocare in linea teorica e astratta una nullità negoziale per violazione di norme imperative per approdare in concreto al rimedio caducatorio che produca l'effetto di liberare il fideiussore dall'obbligazione di garanzia. Ciò che va dimostrato è che i contratti in esame riproducano un modulo ABI ancora identico a quello censurato: e incombeva in capo agli odierni appellanti fornire prova del loro assunto.
Era pure onere degli appellanti (e ciò considerando anche l'evoluzione interpretativa del
Supremo Collegio sul tema) depositare, e tempestivamente, il provvedimento della NC
d'Italia, onde consentire disamina del contenuto dello stesso e la sua eventuale refluenza sul caso di specie. Nello specifico, la Suprema Corte ha evidenziato che “il provvedimento in
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 17 questione, non è un atto normativo e neppure un atto integrativo di atto normativo, ma un provvedimento regolatorio per il quale - al pari dello "schema ABI" che lo integra e che non è stato neppure prodotto - certo non vale il principio iura novit curia;
né, come è stato di recente affermato (v. Cass. n. 30383/2024), può essere invocata "la possibilità per il giudice di far riferimento in tal caso al 'fatto notorio', non avendo alcun fondamento ricondurre alla nozione giuridica di 'notorio', ossia al numero dei fatti conosciuti da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo, i provvedimenti sanzionatori indirizzati dalla NC d'Italia alle banche, ed essendo viceversa principio consolidato che il ricorso alle nozioni di comune esperienza
(fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati né controllati, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile” (cfr. Cassazione civile sez. I 25/1/2025 n. 1851). In quel modo avrebbero potuto compiutamente vagliarsi le questioni prospettate, anche in punto di validità della clausola sui termini ex art. 1957: con clausole che comunque risultano debitamente sottoscritte, e con profili di criticità ancora una volta del tutto generici, a fronte delle precise risultanze documentali – con la richiamata specifica sottoscrizione di ciascun testo negoziale - rispetto al dedotto 'vizio del consenso' (e alla asserita violazione del canone di buona fede) per omessa “spiegazione al cliente sulla stipulazione di una fideiussione”, dato che appunto si scontra con il testo negoziale. Né merita accoglimento la deduzione sulla 'firma' mancante in ogni pagina del modulo, non essendo richiesta la sottoscrizione di ogni singola pagina a pena di nullità o di efficacia come pare addurre parte appellante laddove evoca “i requisiti di forma prescritti dalla normativa in materia degli usi bancari”. Vale semmai richiamare altra statuizione della
Suprema Corte (sentenza n. 31194 del 28/11/2019) con cui è stato ribadito che l'art. 1938 c.c. prevede “la necessità di indicare l'importo massimo garantito nel caso in cui il fideiussore garantisca l'adempimento di obbligazioni future”, il quale risulta indicato nei contratti di fideiussione oggetto di causa. Essendo quindi rimasto privo di riscontro l'assunto degli appellanti, deve essere disattesa anche la censura sulla validità delle fideiussioni.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 18 Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, l'appello deve conclusivamente essere disatteso, con conferma della impugnata statuizione.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno perciò poste a carico degli appellanti in solido;
vengono liquidate, in € 7.600,00, per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: rigetta l'appello proposto, con atto di citazione del 4/5/2020, da , Parte_1
, e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
avverso la sentenza n. 1362/2019 resa dal Tribunale di Agrigento il 5/11/2019.
ND , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e in solido, al pagamento delle spese del presente
[...] Parte_5 Parte_6
giudizio, liquidate in € 7.600,00, per compensi, oltre rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 6 novembre
2025
Il Cons. est. Il Presidente
SE De RE NT RT CI
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 19