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Sentenza 13 maggio 2024
Sentenza 13 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 13/05/2024, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2024 |
Testo completo
366/2018 R.G.A.C.
C O R T E D' A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente;
2) dott.ssa Marialuisa Crucitti Consigliere;
3) dott.ssa Federica Rende Consigliere relatore.
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 366/2018 R.G.A.C. vertente
tra
, C.F. in persona del Parte_1 P.IVA_1
Sindaco avv. Giuseppe Falcomatà, suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in
[...]
alla Piazza Italia, rappresentata e difesa dell'avv. Nicola Enzo Crimeni del Foro di Locri, Pt_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Siderno, Corso Garibaldi n. 10, PEC:
; Email_1
APPELLANTE
Contro
, nata a [...] il [...] (c.f. ); Controparte_1 CodiceFiscale_1
, nato a [...] il [...] (c.f. ) in proprio ed Controparte_2 CodiceFiscale_2 in qualità di procuratore generale di , nata a [...] il [...] Controparte_3
(c.f. ); , nata a [...] il [...] CodiceFiscale_3 Controparte_4
(c.f. ), , nato a [...] il [...] (c.f. CodiceFiscale_4 Controparte_5 C
); con sede in CodiceFiscale_5 Controparte_7
Rizziconi, frazione Cannavà (P.I. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore P.IVA_2 signora;
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_8 Parte_2
) e , nata a [...] il [...] (c.f. CodiceFiscale_6 Parte_3 [...]
), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Cardone, elettivamente domiciliati in C.F._7 alla Via Caulonia n. 5/A, presso lo studio dell'avv. Enzo Buda, PEC: Parte_1
; Email_2
APPELLATI
Oggetto: Risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale - Appello all'ordinanza emessa in data 25.3.2018 e pubblicata il 26.3.2018 dal Tribunale di Palmi a definizione del procedimento n. 1363/2016 R.G.A.C.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. iscritto a ruolo il 26.9.2016 e notificato il 15/18.10.2016
[...]
, – anche quale procuratore generale di – , CP_1 Parte_4 Persona_1
, , tutti nella qualità di comproprietari di un fondo agricolo Parte_5 Parte_6 sito nel Comune di Rizziconi, C.da Foresta, indentificato in Catasto al fg.45, part.42, 75, 76, 15, 44,
77, 78 (della superficie catastale complessiva di ha 5.20.60), nonché la Controparte_7
(P.IVA. , quale proprietaria di un fondo agricolo sito sempre nel Comune di
[...] P.IVA_2
Rizziconi, C.da Foresta, indentificato in Catasto al fg.45, part.12, 59, 65, 66, 73, 83 e 85, e, infine,
e , anch'essi quali comproprietari di un fondo agricolo sito nel Parte_2 CP_9
Comune di Rizziconi, C.da Foresta, indentificato in Catasto al fg.45, part.79, chiedevano al Tribunale di Palmi di accertare e dichiarare la responsabilità della nella produzione Controparte_10 dei danni subiti a seguito dell'evento alluvionale verificatosi in data 1.11.2015.
Infatti, con accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., i ricorrenti si rivolgevano al Tribunale di Palmi evidenziando che il giorno del suddetto evento si riversavano sulla Provincia di
[...]
abbondanti piogge tali da determinare ingenti danni alle loro proprietà. Il giorno successivo Pt_1
– in data 2.11.2015 – anche il Corpo di Polizia Locale del Comune di Rizziconi (RC), effettuava un sopralluogo per verificare la condizione degli immobili interessati dall'evento e, all'esito, redigeva rituale verbale correlato da visure catastali e rilievi fotografici.
In particolare, il fondo risultava aver patito non solo danni materiali connessi Parte_7 direttamente ai terreni – e consistenti nell'esportazione ed escavazione di parte di essi – ma anche danni agli impianti asserviti al fondo ove era coltivato un agrumeto con piante di età adulta.
Quanto ai terreni di proprietà della –, l'alluvione provocava Parte_8 anche su di essi notevoli danni sia al costruendo impianto di kiwi, sia alle strutture esistenti sul fondo quali il pozzo, l'impianto di irrigazione, l'elettropompa, l'impianto elettrico ed il quadro di comando dell'intero impianto di irrigazione.
Infine, sempre a cagione delle piogge cadute in data 1.11.2015, anche le particelle appartenenti ai coniugi – sulle quali era coltivato un agrumeto specializzato con alcune filari di Controparte_11 uliveto – venivano profondamente erose dalle acque e ricoperte quasi interamente dai detriti trasportati dalla forza delle acque stesse.
Per tali motivi, gli attori sostenevano che tutti i danni occorsi erano da addure al mancato intervento manutentivo della che negli anni avrebbe dovuto vigilare – in maniera 10 continuativa – sia al fine di mantenere in buono stato le strutture poste a contenimento delle acque, sia per garantire un normale deflusso del corso del fiume Petrace.
Invero, secondo i ricorrenti, se le opere di contenimento degli argini fossero state mantenute in efficienza in modo da contenere la potenza delle acque (riducendone la portata), il solo evento collegato alle precipitazioni non sarebbe stato idoneo a danneggiare in modo così devastante i terreni percorsi dal fiume. Evidenziavano, tra l'altro, che la era perfettamente Controparte_10
a conoscenza dell'inesistenza degli argini dal momento che, con sollecito del 16.2.2015, i ricorrenti avevano formulato diffida ad intervenire per realizzare gli stessi, pulire il letto del fiume ed eseguire le opere idrauliche ritenute necessarie e indispensabili per impedire eventi atmosferici analoghi.
Pertanto, a seguito del procedimento di accertamento tecnico preventivo dinanzi al Tribunale di Palmi, portante il numero 1584/2015 R.G., conclusosi con il deposito dell'elaborato peritale a cura del C.T.U. arch. in data 15.07.2016, i ricorrenti agivano in giudizio al fine di Persona_2 legittimare in sede di giudizio di merito l'acquisizione di tutti gli elementi di fatto connotativi delle cause del danno che rischiavano con il passare del tempo di essere dispersi.
Il CTU, dunque, concludeva il suo elaborato evidenziando che “quanto occorso è stato determinato da incuria e cattiva manutenzione da parte dell'ente proprietario” – ossia la Controparte_10
– e per tale motivo procedeva alla quantificazione dei danni che stimava in € 449.237,92 da
[...] ripartirsi tra tutti i ricorrenti – ad eccezione dei coniugi e i cui Controparte_12 Controparte_13 terreni venivano esclusi da quelli interessati dall'evento che aveva prodotto i danni.
A questo punto, con raccomandata A/R l'avv. dei ricorrenti invitava la a voler provvedere 10 al ristoro dei danni determinati dal CTU e all'esecuzione dei lavori ritenuti indispensabili per evitare il reiterarsi degli eventi. L'amministrazione Provinciale, tuttavia, ometteva qualsiasi riscontro e, per tale ragione, i ricorrenti procedevano con l'azione giudiziaria al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni, l'esecuzione dei lavori nonché l'accertamento del nesso eziologico tra la domanda spiegata e la condotta omissiva della . 10
Sostenevano che il CTU aveva constatato la totale mancanza di interventi di manutenzione così come l'illegittima ed ingiustificabile omissione degli stessi nel corso degli anni e, per tale motivo, ricorrevano i presupposti per l'applicazione degli artt. 2043 e 2051 c.c.
Invero, entrambe le fattispecie imponevano, ai fini dell'accertamento della responsabilità, il potere sulla “res” da parte del soggetto legittimato passivamente, il nesso di causalità tra la condotta e l'evento e la negligenza.
Secondo i ricorrenti, tutti i suddetti presupposti erano stati accertati dal consulente in sede di A.T.P. nel pieno contradditorio tra le parti e con ispezioni tecniche e fotografiche.
Inoltre, ribadivano gli attori che la era rimasta totalmente inerte sostenendo in sede di 10 accertamento come unica difesa l'eccezionalità ed imprevedibilità dell'evento atmosferico. Tuttavia, per i ricorrenti l'eccezionalità di un evento non poteva costituire ex se la prova del caso fortuito, con conseguente esonero di responsabilità in capo alla P.A. dal momento che la stessa aveva l'onere di dimostrare di avere svolto ogni attività necessaria ad impedire la determinazione dei danni lamentati. Pertanto, solo la contestuale esistenza di detti presupposti (eccezionalità dell'evento e adempimento degli oneri di custodia), avrebbe consentito l'esoro della responsabilità della . 10
In conclusione, i ricorrenti chiedevano la condanna dell' all'esecuzione Controparte_14 delle opere descritte in sede di accertamento tecnico dall'architetto; il risarcimento dei danni, quantificati in complessivi € 449.237,92 (di cui € 113.396,92, in favore di Controparte_1 Pt_4 in proprio e nella qualità di procuratore generale di ,
[...] Persona_1 Parte_5
e ; € 45.844,01 in favore di e €
[...] Parte_6 Parte_2 CP_9
289.996,99 in favore di , oltre rivalutazione monetaria ed Controparte_7 interessi di mora dal 16.11.2015 al soddisfo;
nonché refusione delle spese sostenute in sede di accertamento tecnico preventivo e delle spese di lite di entrambi i procedimenti.
[... Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 16.1.2017 si costituiva la 10
, chiedendo di rigettare la domanda proposta dai ricorrenti, in quanto inammissibile 10
e comunque infondata in fatto e in diritto. In via subordinata, chiedeva di contenere il risarcimento dei danni nella misura del concorso causale delle parti, con vittoria di spese e competenze del procedimento.
In particolare, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità della domanda proposta sia ex art. 2051
c.c. che ex art. 2043 c.c.
Secondo l'allora convenuta, infatti, la possibilità che da un medesimo fatto storico discendessero diversi titoli di responsabilità e l'attribuzione al giudice, in ultima analisi, della facoltà di intervenire sulla qualificazione giuridica del fatto compiuta dalle parti del processo, non esimeva colui che agiva in giudizio a tutela dei propri diritti ed interessi ad operare un primo inquadramento della questione,
a fronte del diverso regime probatorio discendente dalle due norme invocate.
Orbene, nel caso di specie, l'indicazione cumulativa e non alternativa delle due fonti di responsabilità rendeva, secondo la , inammissibile la domanda proposta dagli attori. 10
La diversità del riparto dell'onere della prova ex art. 2043 c.c. ed ex art. 2051 c.c., peraltro, non consentiva alcun cumulo tra le forme di responsabilità, come richiesto nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio da parte dei ricorrenti, oltre a costituire un aggravio per la posizione della resistente, la quale, nell'esercitare il proprio diritto di difesa, non era stata messa nella condizione di conoscere a priori a quale titolo di responsabilità sarebbe stata chiamata a rispondere in via principale e quale in via subordinata.
Nel merito, invece, sosteneva che l'evento alluvionale che aveva interessato la Provincia di
[...]
nei primi giorni del novembre 2015 potesse rientrare tra gli eventi eccezionali e Pt_1 imprevedibili idonei a integrare il caso fortuito, escludendo la riferibilità dei danni lamentati ad una condotta dolosa o colposa dell'Ente convenuto. Tale circostanza, secondo la Provincia, risultava confermata anche dalla dichiarazione dello Stato di emergenza del Consiglio dei ministri in data
3.3.2016.
Dunque, la natura eccezionale dell'alluvione che aveva colpito la Controparte_10 escludeva che i danni asseritamente patiti dai ricorrenti potessero essere imputati all'Ente convenuto, il quale non avrebbe in alcun modo potuto evitare l'esondazione del torrente Petrace e l'alluvione, che per intensità e imprevedibilità, integrava un fattore eccezionale idoneo a eliminare la responsabilità della deducente.
Infine, la convenuta rilevava l'insussistente allegazione di elementi idonei a provare il danno lamentato e il nesso di causalità tra il medesimo e la condotta dell'Ente convenuto. La richiesta risarcitoria veniva, infatti, formulata sulla base del procedimento di accertamento tecnico preventivo conclusosi con la perizia depositata dall'arch. , la quale, però, doveva necessariamente Per_2 essere ricondotta alla funzione che le era propria, non potendo in alcun caso costituire il solo elemento su cui fondare la decisione di merito della controversia. L'A.T.P., infatti, era un procedimento volto a verificare, prima dell'instaurazione del giudizio, lo stato di luoghi o cose, così da evitare il pregiudizio che il decorso del tempo potrebbe avere sugli stessi. La funzione di “cristallizzazione” della prova ne faceva un giudizio prettamente cautelare, come tale caratterizzato da una sommarietà che non poteva pregiudicare i diritti che si contrapponevano nel processo.
Da tale natura discendeva, quindi, che la perizia che chiudeva il procedimento poteva essere considerata dal Giudice del merito solo quale accertamento materiale poiché, a ben vedere, era esclusivamente inerente all'accertamento di stati o condizioni di luoghi o cose e non poteva certamente ritenersi fonte di prova, risultando evidente la sua inidoneità a costituire il solo e valido fondamento della domanda, come invece si evinceva dal ricorso dei ricorrenti.
A tal proposito, la evidenziava che la perizia risultava carente sotto molteplici profili 10 motivazionali. In particolare, il perito non prendeva in considerazione la potenziale causa dell'esondazione, mancando di effettuare una verifica analitica, ritenuto per contro che la causa del cedimento degli argini e della conseguenziale alluvione fossero da imputare al restringimento del corso del torrente, determinato dalla quasi completa ostruzione della campata in sinistra idraulica del c.d. ” lungo la S.P. Palmi/OV e dalla sua assoluta mancanza di manutenzione. Org_1
In ordine al quantum risarcitorio la rilevava la mancanza di qualsivoglia riscontro oggettivo 10 tra quanto affermato da parte del perito per il ripristino e la funzionalità agraria dei terreni e la situazione predeterminata dalla precedente alluvione che, stante la pendenza di altro procedimento, non risultava ripristinata al 1.11.2015, con conseguente rischio di duplicazione delle voci di danno stabilite. Né risultava in atti alcuna perizia geologica che consentisse di individuare la stratificazione nel tempo dei materiali alluvionali.
In conclusione, in via subordinata e qualora il Giudice avesse ritenuto la sussistenza di un nesso causale tra l'evento alluvionale e i danni lamentati dai ricorrenti, chiedeva di tenere presente il disposto dell'art. 917 c.c., che imponeva ai proprietari un onere di cura e manutenzione delle sponde e degli argini di pertinenza delle proprie proprietà, la cui corretta esecuzione avrebbe comunque contribuito ad evitare i pregiudizi lamentati.
All'udienza del 23.1.2018 il Giudice riservava la decisione.
Il Tribunale riteneva l'opposizione fondata.
Preliminarmente rigettava l'eccezione di inammissibilità della domanda affermando che nessuna norma precludeva di esercitare in via principale l'azione di responsabilità ex art. 2051 c.c., ed in via subordinata la generale azione di responsabilità ex art. 2043 c.c.
Nel merito, il Tribunale evidenziava che la convenuta fosse responsabile per i danni occorsi 10 alle parti ai sensi dell'art. 2051 c.c., ritenendo necessaria e sufficiente la relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso. In particolare, mentre parte ricorrente aveva ottemperato al proprio onere probatorio dimostrando che la custodia del corso d'acqua fosse di competenza della
[...]
, l'ente resistente, invece, aveva solo eccepito la sussistenza del caso fortuito, stante 10
l'eccezionalità dell'evento meteorologico.
Il Tribunale, sul punto, sottolineava che la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della responsabilità del custode – che incombeva, appunto, sulla -, doveva essere fornita 10 mediante la dimostrazione positiva di un fatto estraneo alla sfera causale dell'evento e cioè mediante la presenza di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto, avesse prodotto l'evento assumendo il carattere del c.d. “fortuito autonomo”. Nel caso di specie, tuttavia, oltre ad essere pacifico che la custodia del corso d'acqua era di competenza della e che il livello delle acque si era innalzato sino a tracimare ed invadere i 10 terreni dei ricorrenti, sommergendoli di detriti, altrettanto pacifico, secondo il Tribunale, era che parte resistente non aveva minimamente dimostrato di aver provveduto alla manutenzione degli argini e degli impianti di canalizzazione delle acque meteoriche.
Dunque, nel caso di specie, non era stata data prova neppure di un adeguato intervento manutentivo, al contrario, infatti, emergeva dalla relazione del ctu che i danni subiti dai ricorrenti erano proprio eziologicamente connessi alla cattiva manutenzione dell'impianto di canalizzazione delle acque piovane.
Al riguardo il CTU aveva individuato non solo le cause dell'evento ma anche gli opportuni interventi di manutenzione precisando che: “…la causa dei danni va imputata a molteplici fattori e circostanze riscontrate: restringimento del corso del torrente determinato dalla quasi completa ostruzione della campata in sinistra idraulica del cosiddetto “ ”, lungo la strada provinciale Palmi- Org_1
OV (...) Assoluta mancanza di manutenzione(…)”; quali interventi indicava, invece,
“eliminazione degli accumuli di materiali di varia provenienza;
taglio selettivo di alberi;
verifica attenta della piena funzionalità idraulica in corrispondenza dei manufatti di attraversamento (ponti, tombini ecc.) e ripristino della stessa mediante rimozione degli ingombranti”.
Né, secondo il giudice di prime cure, nella documentazione in atti vi era la prova che la resistente avesse dimostrato l'esistenza del caso fortuito avente carattere autonomo ed imprevedibile tale da escludere la responsabilità dell'ente, non potendo a tal fine bastare la sola dichiarazione dello stato di emergenza del 3.3.2016 rilasciata da parte della Consiglio Org_2 Org_3
Con riferimento alla quantificazione dei danni, il Tribunale evidenziava che il CTU aveva anche accertato che nella proprietà – la coltura prevalente era rappresentata da agrumeto CP_1 Pt_4 con piante di età adulta ed i danni causati dall'esondazione erano rappresentati da uno scavo considerevole ed invasione con materiale inerte;
anche nella proprietà Controparte_15 la coltura prevalente era costituita da agrumeto con piante di età adulta ed i danni causati
[...] dall'esondazione erano rappresentati dall'invasione parziale con materiale inerte;
nella proprietà
al momento del sopralluogo del CTU il fondo era risultato interessato da Controparte_7 un processo di variazione colturale per un nuovo impianto di kiwi. Rilevava, peraltro, che il CTU effettuava “un indagine mediante l'esame delle foto aeree della zona disponibili in rete (anno 2011), dalle quali emerge che la precedente coltura era costituita da agrumeto adulto”, dimostrando che la tipologia dei danni era assimilabile a quella verificatesi sugli altri fondi limitrofi.
In conclusione, il Giudice riteneva sussistente la responsabilità della nei confronti dei 10 ricorrenti per i danni occorsi ai loro terreni e, tenuto conto delle conclusioni cui era giunto il CTU in sede di quantificazione dei danni, riteneva sussistente un pregiudizio patrimoniale complessivo di € 449.237,92, ed in particolare di € 113.396,92 subito da;
di € 45.844,01 subito da Parte_7
– ; di € 289.996,99 subito da Condannava, altresì, Pt_2 Pt_3 Controparte_7 la all' esecuzione delle opere come compiutamente descritte in sede di Controparte_10 accertamento tecnico preventivo dall'arch. per evitare il ripetersi di danni analoghi. Per_2
Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo il 2.5.2018 e notificato il 24.4.2018, la
[...]
chiede, in riforma dell'impugnata sentenza, di rigettare la domanda Parte_9 proposta in primo grado dagli odierni appellati, in quanto inammissibile e comunque infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata, di contenere il risarcimento dei danni nella misura del concorso causale delle parti che verrà effettivamente accertato. Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta: “Mancanza di motivazione ovvero erronea
e contraddittoria valutazione circa la preliminare eccezione di inammissibilità della generica domanda proposta dagli appellati in primo grado”.
In particolare, secondo parte appellante, già nel corso del giudizio di prime cure l'Ente aveva eccepito che la domanda proposta nei suoi confronti sia ex art. 2051 c.c. che ex art. 2043 c.c., dovesse ritenersi inammissibile stante l'impossibilità che, da un medesimo fatto storico, discendano diversi titoli di responsabilità. Inoltre, l'attribuzione al giudice della facoltà di intervenire sulla qualificazione giuridica del fatto compiuta dalle parti del processo, non esime colui che agisce in giudizio a tutela dei propri diritti ed interessi ad operare un primo inquadramento della questione, a fronte del diverso regime probatorio discendente dalle due norme invocate, cosa che, invece, nel caso di specie, non era stata fatta dagli allora attori.
Dunque, l'impugnata sentenza, secondo parte appellante, ha stabilito a priori una responsabilità ex art. 2051 c.c., superando in maniera frettolosa e contraddittoria le censure sollevate dalla deducente, omettendo di considerare il diverso regime probatorio discendente dalle norme ambiguamente ex adverso invocate.
La , infatti, sottolinea che la diversità del riparto dell'onere della prova ex art. Parte_9
2043 c.c. ed ex art. 2051 c.c. non consente cumulo tra le due forme di responsabilità, come richieste nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado da parte degli odierni appellati, oltre a costituire un aggravio per la posizione della resistente, odierna appellante, la quale non è stata messa nella condizione di conoscere a priori a quale titolo di responsabilità veniva chiamata in via principale e quale in via subordinata.
Il Giudicante avrebbe, quindi, omesso di motivare compiutamente sul punto, risultando così viziata l'ordinanza che ha inteso accogliere la domanda proposta, con lesione del diritto di difesa dell'Ente deducente.
Con il secondo motivo d'appello, l'ente appellante contesta la “Mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza nel caso di specie di caso fortuito e/o forza maggiore, che esclude la responsabilità dell'Ente ex art. 2051 c.c.”
L'ordinanza impugnata, secondo parte appellante, avrebbe escluso che la dichiarazione dello stato di emergenza da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri in occasione degli eventi alluvionali del 1.11.2015 costituiva prova della eccezionalità dei medesimi facendo, così, venir meno anche la responsabilità del custode.
Invero, secondo l'allora le precipitazioni atmosferiche che assumono una portata oltre che 10 eccezionale e del tutto anomala costituiscono un caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode delle cosa dalla quale si assume essere derivato il danno.
Pertanto, del tutto erroneamente l'ordinanza impugnata attribuisce la responsabilità dell'evento dannoso alla - oggi , ai sensi Controparte_10 Parte_9 dell'art. 2051 c.c., omettendo di considerare i rilievi difensivi dell'Ente, che, in realtà, nel corso del giudizio ha provato che il danno si è verificato per caso fortuito, poiché gli eventi meteorologici abbattutisi sul territorio della Provincia di sono stati paragonati, per intensità ed Parte_1 estensione dei territori colpiti, alle grandi alluvioni degli anni '50, avendo interessato vaste aree della ed in particolare il comprensorio della Piana e della Locride, con più di 80 Comuni colpiti, 10 estese esondazioni dei corsi d'acqua e frane lungo i versanti che hanno determinato gravi criticità, tra le quali l'interruzione della linea ferroviaria ionica e della viabilità lungo la SS 106. La circostanza, dunque, sarebbe stata documentalmente provata attraverso la produzione del DPCM del 3.3.2016; sarebbe, quindi, pacifico che detti eventi avevano determinato l'oggettiva impossibilità per la di sottoporre a capillare controllo la zona interessata, a fronte di una situazione, quale 10 quella di specie, del tutto imprevedibile ed eccezionale per intensità, durata e localizzazione.
Con il terzo motivo d'appello la contesta l'“erronea Parte_9 valutazione in ordine alla sussistenza del nesso di causalità e alla quantificazione dei danni”.
Secondo l'appellante, il provvedimento impugnato avrebbe ritenuto sussistente l'evento dannoso ed il nesso di causalità tra l'asserita violazione del dovere di custodia ritenuto gravante sull'Ente deducente e i danni lamentati dagli odierni appellati, pur nell'assenza di prova idonea a supportare la tesi ex adverso proposta.
Nel caso di specie, infatti, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., era onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima fosse inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato.
Tale onere probatorio, secondo l'Ente, non può essere soddisfatto attraverso il mero rinvio alla C.T.U., posto che il consulente non può sostituirsi alle parti nell'attività di allegazione dei fatti costitutivi del diritto azionato, essendo la sua funzione limitata, anche se in sede di A.T.P., di ausilio tecnico al giudice.
Da ultimo, in ordine al quantum risarcitorio, invece, la sottolinea che l'elaborato Parte_9 peritale non permette l'individuazione dei danni occorsi agli attori a causa della precedente alluvione del 2008; invero, dal raffronto delle aree descrittive appare, secondo parte appellante, una sovrapponibilità tra la situazione precedente all'alluvione del 2015 e quella successiva tale da non consentire l'esatta determinazione dei danni occorsi all'uno e all'altro evento, con conseguente rischio di duplicazione delle voci di danno stabilite. Né, ancora, risulterebbe in atti alcuna perizia geologica che consenta di individuare la stratificazione nel tempo dei materiali alluvionali.
Infine, sempre secondo la ricostruzione di parte appellante, il Giudice ha omesso la valutazione circa l'invocata corresponsabilità dei proprietari dei terreni ai sensi dell'art. 917 c.c., che impone ai medesimi un onere di cura e manutenzione delle sponde e degli argini di pertinenza delle proprie proprietà, la cui corretta esecuzione avrebbe comunque contribuito ad evitare i pregiudizi lamentati, anche e soprattutto per il ripetersi degli eventi alluvionali lamentati. Di tale contribuito causale, qualificabile nei termini di un concorso di colpa dei danneggiati, il Giudice di prime cure, tuttavia, non ha tenuto conto nell'accertamento della responsabilità invocata dagli odierni appellati.
Con il quarto motivo l'appellante chiede “Istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c.”.
Ribadisce, invero, la palese erroneità dell'ordinanza essendo la decisione di primo grado frutto di un evidente errore logico-giuridico, sia in fatto che in diritto, oltre ad esporre l'Ente appellante ad un danno grave ed irreparabile, poiché lo stesso verrebbe privato di somme rilevanti con conseguente grave pregiudizio alla sua gestione patrimoniale.
In conclusione, l'appellante chiede, in via pregiudiziale e cautelare sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà del provvedimento impugnato;
nel merito, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di prime cure, ossia: rigettare la domanda proposta in primo grado dai ricorrenti, in quanto inammissibile e comunque infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata, contenere il risarcimento dei danni nella misura del concorso causale delle parti che verrà effettivamente accertato;
con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio e ogni altro diritto fatto salvo. In via istruttoria, nella denegata ipotesi di una responsabilità sia pur parziale dell'Ente deducente e in considerazione della genericità e della lacunosità dell'elaborato peritale redatto a conclusione del procedimento di A.T.P., si chiede la rinnovazione della C.T.U. in ordine all'effettiva quantificazione dei danni.
Si costituiscono in giudizio in data 21.5.2018 i sigg. , – anche Controparte_1 Parte_4 quale procuratore generale di – , , Persona_1 Parte_5 Parte_6
, e della chiedendo, - previa Parte_2 Parte_3 Controparte_7 declaratoria di inammissibilità e/o infondatezza dell'istanza di inibitoria – di dichiarare inammissibile l'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. e/o comunque rigettare il gravame, con condanna di parte appellante alla refusione delle spese e compensi del presente grado di giudizio, da determinarsi in applicazione al D.M. n. 55/2014 e s.m.i., con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Gli appellati sottolineano, preliminarmente, che il CTU con perizia del 15.7.2016 aveva così concluso il proprio incarico: “quanto occorso è stato determinato da incuria e cattiva manutenzione da parte dell'ente proprietario. Il perdurare di questo stato di cose vale a dire incuria e totale mancanza di qualsivoglia intervento di sorveglianza e manutenzione, provocherà, inesorabilmente, una sempre più probabile reiterazione di eventi di sempre maggiore entità”.
Sempre in via preliminare, sostengono l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., evidenziando che dalla semplice lettura dell'atto di gravame non è possibile comprendere quali parti della sentenza che l' ha inteso impugnare, oltre al presupposto secondo Controparte_14 cui l'appello sarebbe privo di qualsivoglia probabilità di essere accolto.
Nel merito, sostengono che l'ordinanza emessa dal Tribunale sia priva di carenze argomentative e motivazionali, caratterizzandosi, invece, per compiutezza espositiva e coerenza.
In particolare, ribadiscono che laddove l'appellante ha lamentato l'inammissibilità che “da un medesimo fatti storico discendano diversi titoli”, in realtà, sempre secondo la ricostruzione degli appellati, il rilievo avversario sarebbe infondato poiché non esiste una norma che impedisca la proposizione di una domanda riferita a diverse posizioni di legge. Tale circostanza, evidenziano gli appellati, sarebbe stata recepita anche dal giudice di prime cure, il quale ha ritenuto infondata l'eccezione “atteso che nessuna norma preclude di esercitare in via principale l'azione di responsabilità ed in via subordinata la generale azione di responsabilità ex art. 2043 c.c.”.
Inoltre, gli allora ricorrenti avevano descritto in maniera esaustiva e fatti e le norme violate dall'appellata , chiamando controparte a rispondere per le violazioni di entrambi i disposti 10 normativi e la mera (presunta) omissione dell'indicazione di prevalenza dell'una domanda rispetto all'altra – sempre secondo la ricostruzione di parte appellata – non esime la dal Parte_9 dover rassegnare le proprie difese.
Sulla sussistenza del caso fortuito e/o forza maggiore con conseguente esonero di responsabilità in capo all'ente, secondo gli odierni appellati, sarebbe del tutto infondato.
In particolare, quanto al caso fortuito, l'appellante ha sostenuto che era stata prodotta la dichiarazione dello stato di emergenza del 3.3.2016 da parte della atta a Organizzazione_4 dimostrare l'eccezionalità degli eventi;
tuttavia, secondo gli appellati, tale documentazione non comporta l'automatica deduzione secondo cui tutti i danni prodotti nel periodo erano da attribuire in via esclusiva all'evento singolare. Inoltre, sottolineano che nel corso del giudizio di primo grado avevano assolto ai loro oneri probatori mediante la procedura di cui all'art. 696 c.p.c. che aveva comportato non solo la descrizione dei luoghi ma anche l'individuazione delle cause dei danni lamentati. Dunque, non poteva avere alcuna incidenza l'eccezionalità dell'evento se la avesse svolto tutte le attività di ordinaria e 10 straordinaria manutenzione negli anni precedenti. Gravava, ancora, su quest'ultima, infatti, l'onere di dimostrare in cosa fossero concretate le attività dirette in modo non equivoco ad impedire la causazione dei danni.
Tanto più, sempre secondo le parti appellate, che l'arch. aveva affermato che le cause dei Per_2 danni erano imputate a molteplici circostanze: restringimento del corso del torrente determinato da ostruzione in coincidenza con piogge a carattere torrenziale e continuo innalzamento del livello del corso d'acqua con conseguente modificazione del suo percorso ed erosione degli argini sia naturali che artificiali, oltre che assoluta mancanza di manutenzione. A conferma di tutto ciò il CTU individuava anche tutta una serie di interventi opportuni ad abbattere la condizione di rischio esondazione arrivando così a confermare un vero e proprio nesso eziologico tra gli eventi nonostante le reiterate sollecitazioni e diffide delle parti.
Gravava, dunque, sulla – oggi – l'onere di provare il verificarsi di 10 Parte_9 eventi indipendenti dalla sua volontà tali da cagionare i danni oggetto di ristoro.
Infine, gli appellati evidenziano che la quantificazione dei danni svolta dal CTU in sede di a.t.p. non
è stata mai oggetto di confutazione dal momento che consapevolmente la aveva deciso di 10 non avvalersi di un consulente di parte; pertanto, ogni contestazione svolta in questa sede, secondo gli appellati, deve ritenersi infondata, così come infondata era da ritenersi l'eccezione di parte appellante secondo cui il Tribunale avrebbe omesso di valutare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 917 c.c. determinando un “concorso di colpa”. Da ultimo, sulla richiesta di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza avanzata dall'appellante, le parti appellate sostengono l'assenza dei requisiti del fumus e del periculum in applicazione a quanto stabilito dall'art. 238 c.p.c.
La Corte, con ordinanza del 8.11.2018, ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza.
Con ordinanza del 6.6.2019 la Corte “ritenuto che, stando alle risultanze probatorie già acquisite e considerate le ragioni dell'impugnazione in rapporto alla statuizione di primo grado, non è necessario procedere ad un rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio” rigetta l'istanza istruttoria formulata da parte appellante.
In data 19.10.2023 la causa è trattenuta a sentenza, con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione sollevata dalle parti appellate relativa alla richiesta di inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.
Per quanto riguarda l'eccezione di cui all'art. 342 c.p.c. l'appellata sostiene che dalla semplice lettura dell'atto di gravame non sarebbe comprensibile quali parti del provvedimento la Parte_9 ha inteso impugnare, secondo la formulazione, applicabile "ratione temporis", introdotta dal d.l. n.
83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012.
L'eccezione è infondata.
Il gravame, infatti, indica specificamente le parti impugnate della sentenza, le norme ritenute violate e la rilevanza della loro violazione rispetto alla decisione;
sul punto Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 2320 del 25.1.2023: “Essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma
1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure”.
Quanto all'eccezione relativa alla mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento dell'impugnazione di cui all'art. 348 bis c.p.c., essendo la causa pervenuta alla fase decisoria, è ormai priva di rilevanza in quanto la doglianza è stata già disattesa con l'ordinanza con cui questa Corte ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni: “L'inosservanza da parte del giudice di appello della specifica previsione contenuta nell'art. 348 ter, comma 1, primo periodo, c.p.c., la quale gli consente di dichiarare inammissibile l'appello che non abbia ragionevole probabilità di essere accolto soltanto prima di procedere alla trattazione ai sensi dell'art. 350 c.p.c., costituisce un vizio proprio dell'ordinanza di inammissibilità ex art. 348 bis, comma 1, c.p.c. deducibile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., senza che sia anche necessario valutare se dalla stessa sia derivato un concreto ed effettivo pregiudizio al diritto di difesa delle parti, avendo il giudice di appello, dopo l'inizio della trattazione, perduto il potere di definire anticipatamente il merito della lite mediante l'ordinanza predetta” (Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 15786 del 7.6.2021).
I motivo d'appello
Nel merito, con il primo motivo d'appello l'appellante ha sostenuto che la domanda proposta nei suoi confronti sia ex artt. 2051 che 2043 c.c., nonché l'attribuzione al Giudice di intervenire sulla qualificazione giuridica del fatto, dovesse ritenersi inammissibile.
Il motivo è infondato.
L'organo giudicante di primo grado aveva ribadito che “nessuna norma preclude di esercitare in via principale l'azione di responsabilità ex art. 2051 c.c., i cui oneri in capo a parte attrice sono meno onerosi, ed in via subordinata la generale azione di responsabilità ex art. 2043 c.c., con tutte le conseguenze che derivano sotto il profilo probatorio”.
Dunque, differentemente da quanto sostenuto da parte appellante, gli attori avevano distinto le suddette responsabilità sulla base del differente regime probatorio prospettando prima l'ipotesi di cui all'art. 2051 c.c. e dopo quella ex art. 2043 c.c.
Ciò risulta, infatti, sia nel corpo del ricorso che nelle conclusioni rassegnate dagli allora ricorrenti, i quali, correttamente, avevano chiesto la condanna della convenuta per entrambe le ipotesi di responsabilità (“… accertare e dichiarare la responsabilità della nella causazione dei 10 danni cagionati agli immobili di proprietà dei ricorrenti, come descritti nella perizia dell'arch.
, e cioè sia ex art. 2051 c.c. che art. 2043 c.c.”). Per_2
Quanto all'eccezione secondo cui il Giudice di prime cure non avrebbe potuto qualificare la domanda, dovendo essere le parti che agiscono in giudizio ad operare un primo inquadramento giuridico, anch'essa è infondata.
L'interpretazione della domanda giudiziale rappresenta, infatti, un'attività ermeneutica fondamentale affinché il giudice possa adempiere al suo dovere decisorio;
è, dunque, un'esigenza logica prima ancora che giuridica dal momento che l'espressione dell'opinione del giudice, in cui si concreta l'atto cognitivo del giudicare, postula ex se la preventiva individuazione del suo oggetto attraverso l'esercizio del potere-dovere di interpretazione e qualificazione giuridica.
Nel caso di specie, dunque, il Giudice di prime cure poteva e doveva qualificare la domanda, sebbene le parti avessero anche indicato i presupposti sui quali fondare le loro richieste.
II motivo d'appello
Con il secondo motivo d'appello la censura l'ordinanza nella parte in cui il Parte_9
Giudice di prime cure avrebbe omesso di motivare in ordine alla sussistenza nel caso di specie del caso fortuito e/o forza maggiore che avrebbe certamente escluso la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., come anche attestato dalla dichiarazione dello stato di emergenza del 3.3.2016 da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri.
La doglianza è infondata.
Correttamente, il giudice di prime cure aveva già evidenziato che la prova contraria “iuris tantum” della responsabilità del custode doveva essere fornita – da quest'ultimo – mediante dimostrazione positiva di un fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente carattere autonomo e oltre che i requisiti dell'imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
Nel caso di specie, dunque, l'appellante avrebbe dovuto dimostrare di aver ottemperato a tutti quegli oneri di manutenzione che il CTU aveva espressamene indicato, quali: “eliminazione degli accumuli di materiali di varia provenienza;
taglio selettivo degli alberi;
verifica attenta della piena funzionalità idraulica in corrispondenza dei manufatti di attraversamento(ponti, tombini ecc.) e rispristino della stessa mediante rimozione degli ingombranti”; successivamente e, solo dopo aver dimostrato che, nonostante i suddetti interventi, l'evento lesivo si sarebbe ugualmente verificato, avrebbe potuto richiamare l'ipotesi del caso fortuito.
Il principio di diritto ha ricevuto una definitiva conferma dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che, con la decisione n. 20943 del 30.6.2022, hanno ribadito che “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”.
In termini analoghi: “La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva – in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode – e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (Cassazioni, la n. 11152 del 27 aprile 2023); ed ancora “In tema di responsabilità da cose in custodia, la prova del caso fortuito non coincide con quella dell'assenza di colpa in capo al custode, potendo rilevare le omissioni o violazioni di quest'ultimo unicamente per la valutazione dell'oggettiva imprevedibilità o inevitabilità del fatto esterno dedotto quale oggetto della prova liberatoria” (Cass. Sez.
3 - Sentenza n. 26142 del 7.9.2023). Dalla domanda – come anche qualificata dal giudice prime cure – discendeva, dunque, definitivamente “una responsabilità ex art. 2051 stante l'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia ed il danno” (Cass. civ. n.4035/2021), e mentre gli appellati, allora ricorrenti, avevano ottemperato al loro onere probatorio, l'appellante non ha fornito detta prova non potendo, tra l'altro, a tal fine nemmeno bastare la sola dichiarazione dello stato di emergenza del 3.3.2016 da parte della Organizzazione_4
III motivo d'appello
Con il terzo motivo d'appello l'ente censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha ritenuto sussistente il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la violazione del dovere di custodia con i danni lamentati dagli allora ricorrenti.
Anche questo motivo è infondato.
Preliminarmente, è necessario precisare che la Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 4588 del 11.2.2022 ha inteso chiarire quando le abbondanti piogge possono assumere caratteri straordinari tali da integrare ipotesi di caso fortuito:“Le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c. quando assumono i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi - sulla base delle prove offerte dalla parte onerata (cioè, il custode)
- con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i cc.dd. dati pluviometrici) di lungo periodo, riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico, restando, invece, irrilevanti i profili relativi alla diligenza osservata dal custode in ordine alla realizzazione e manutenzione dei sistemi di deflusso delle acque piovane”.
Nel caso di specie, quindi, certamente le piogge, sebbene molto intense, non avrebbero provocato da sole l'inondazione e lo straripamento del fiume se i margini fossero stati mantenuti in perfetta efficienza e la avesse provveduto a pulire il letto del fiume, eseguire le opere idrauliche 10 necessarie e realizzare gli argini, dimostrando quindi la non sussistenza del nesso di causalità nella causazione dell'evento.
Inoltre, anche una recentissima sentenza della Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5737 del 24.2.2023 ha sostenuto che: “In materia di rapporto di causalità nella responsabilità civile, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica sulla quale incide il comportamento imputabile dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l'autore dell'azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale;
ove, invece, quelle condizioni non possano dare luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno, l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità, non potendo, in tal caso, operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, poiché una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile. Ne consegue che, a fronte di una sia pur minima incertezza sulla rilevanza di un eventuale contributo "con-causale" di un fattore naturale (quale che esso sia), non è ammesso, sul piano giuridico, affidarsi ad un ragionamento probatorio "semplificato", tale da condurre "ipso facto" ad un frazionamento delle responsabilità in via equitativa, con relativo ridimensionamento del "quantum" risarcitorio”. Nel caso di specie, la non solo ha richiamato come esimente esclusivamente il Parte_9 caso fortuito – senza dar prova di un adeguato intervento manutentivo nel corso degli anni – ma non si è nemmeno mai avvalsa di un CTP di parte, limitandosi a contestare le doglianze di parte appellate sostenendo la mera causalità degli eventi dettata dall'eccezionalità delle piogge (Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9439 del 23.3.2022 “Il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.”).
Quanto al nesso causale dei danni occorsi agli immobili dei ricorrenti, il CTU aveva avuto modo di individuare, oltre che l'esistenza delle intense precipitazioni con carattere di eccezionalità, i segni dei danni alle proprietà dei ricorrenti e le molteplici cause che determinavano il concorso degli avvenimenti, quali: “Restringimento del corso del torrente determinato dalla quasi completa ostruzione in sinistra idraulica del “ ”, lungo la strada provinciale Palmi-OV. Org_1
Questo ostacolo, in coincidenza con piogge a carattere torrenziale, ha determinato, e continua a determinare, un innalzamento del livello del corso d'acqua e una conseguente modificazione del suo percorso con una costante erosione degli argini sia naturali sia artificiali. Assoluta mancanza di manutenzione. Tale condizione rappresenta una vera e proprio componente di rischio, in quanto limita pesantemente l'officiosità idraulica”… indicando quali interventi opportuni di manutenzione:
“indispensabili ad abbattere sensibilmente le condizioni di rischio esondazione: eliminazione degli accumuli di materia di varia provenienza;
taglio selettivo degli alberi, verifica attenta della piena funzionalità idraulica in corrispondenza dei manufatti di attraversamento (ponti, tombini ecc.…) e rispristino della stessa mediante rimozione degli ingombranti”.
Dunque, nel caso di specie, è pacifico che i danni subiti dai ricorrenti si verificavano oltre che a causa dalle abbondanti piogge del 1.1.2015 che innalzavano il livello delle acque (sino a tracimare ed invadere i terreni degli odierni appellati sommergendoli di detriti), anche dalla totale mancanza di manutenzione dell'ente proprietario che ha dimostrato di non aver provveduto alla cura dell'impianto di canalizzazione delle acque meteoriche.
Sulla scorta di tali argomentazioni, dunque, non può ravvisarsi una corresponsabilità dei proprietari dei fondi ai sensi dell'art. 917 cod. civ. che, peraltro, afferisce al diverso tema delle spese per la riparazione, costruzione o rimozione degli argini.
Con riferimento, invece, alla quantificazione dei danni l'appellante ha lamentato che l'elaborato peritale non ha consentito una precisa individuazione dei danni subiti dagli allora ricorrenti a causa della precedente alluvione del 2008; invero, dal raffronto delle aree descrittive appariva, secondo parte appellante, una sovrapponibilità tra la situazione precedente (alluvione del 2008) con quella successiva del 2015 tale da non consentire l'esatta determinazione dei danni occorsi all'uno e all'altro evento, con conseguente rischio di duplicazione delle voci di danno stabilite.
Anche detta eccezione è infondata.
In particolare, l'appellante non ha prodotto alcuna prova documentale atta a dimostrare che vi potesse essere una sovrapponibilità dei danni rispetto alle aree interessate dagli eventi mentre, il CTU dettagliatamente – anche mediante rilievi fotografici – ha documentato e Per_2 quantificato tutti i danni subiti dagli appellati tenendo presente che:
- sul terreno di proprietà la cultura prevalente era rappresentata da agrumeto Parte_7 di età adulta e che i danni occorsi erano consistenti nell'esportazione ed escavazione di parte del terreno e degli impianti asserviti al fondo;
- il terreno – , ove veniva coltivato un agrumeto specializzato con alcune filari Pt_2 CP_9 di uliveto – veniva profondamente eroso dalle acque e ricoperto quasi interamente dai detriti trasportati dalla forza delle acque stesse;
- sui terreni di proprietà della , l'alluvione provocava Parte_8 notevoli danni sia al costruendo impianto di kiwi, sia alle strutture esistenti sul fondo quali il pozzo, l'impianto di irrigazione, l'elettropompa, l'impianto elettrico ed il quadro di comando dell'intero impianto di irrigazione.
Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, il consulente ha operato un raffronto tra la situazione dei luoghi cristallizzata anteriormente all'alluvione dell'1 novembre 2015 e quella delineatasi a seguito del suddetto evento (cfr. pag. 2 dell'elaborato di consulenza: le tavole grafiche dall'1 alla 6 sono relative alla situazione dei luoghi ante alluvione del novembre 2015, quella n. 7 rappresenta lo stato dei luoghi in conseguenza dell'evento dell'1 novembre 2015).
Per tutti i motivi sopra esposti l'appello è infondato e va, dunque, integralmente rigettato.
Spese processuali
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo ex D.M. 10 marzo 2014, n. 55, aggiornato dal successivo D.M. 13 agosto 2022 n.147, atteso che la fase decisionale si è conclusa in epoca successiva al 23.10.22 (Cass. 21704/21).
Tali spese processuali sono liquidate, tenendo conto del decisum (€ 449.237,92), tenendo conto dei parametri medi, con la sola eccezione della liquidazione della fase di istruzione/trattazione, liquidata applicando i valori minimi atteso che alcuna attività istruttoria è stata effettivamente svolta nel corso del giudizio di gravame – in complessivi € 17.179,00, di cui € 4.389,00 per la fase di studio della controversia, € 2.552,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 2.940,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, € 7.298,00 per la fase decisionale, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge, in favore della parte appellata.
Avendo il difensore assistito in giudizio una pluralità di parti aventi una posizione sostanzialmente unitaria, deve procedersi ad una sola, complessiva liquidazione delle spese processuali.
La giurisprudenza ha precisato, infatti, che spetta al procuratore una liquidazione distinta per ciascuna parte solo qualora l'opera defensionale, pur se formalmente unica, abbia comportato la trattazione di differenti questioni in relazione alla tutela di posizioni giuridiche non identiche (Cass. 24757/2005;
Cass. 21064/2009; Cass. 11591/2015).
Doppio del contributo unificato
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 si dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, , in proprio ed in qualità di procuratore generale di CP_1 Controparte_2
, , , la Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, e Controparte_7 Parte_2 Pt_3
, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
[...]
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2. Condanna l'appellante al pagamento Parte_1 delle spese processuali che liquida in complessivi € 17.179,00, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed I.V.A. e C.P.A. come per legge
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Reggio Calabria, 10 maggio 2024
La cons. rel. La Presidente
dott.ssa Federica Rende dott.ssa Patrizia Morabito
C O R T E D' A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente;
2) dott.ssa Marialuisa Crucitti Consigliere;
3) dott.ssa Federica Rende Consigliere relatore.
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 366/2018 R.G.A.C. vertente
tra
, C.F. in persona del Parte_1 P.IVA_1
Sindaco avv. Giuseppe Falcomatà, suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in
[...]
alla Piazza Italia, rappresentata e difesa dell'avv. Nicola Enzo Crimeni del Foro di Locri, Pt_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Siderno, Corso Garibaldi n. 10, PEC:
; Email_1
APPELLANTE
Contro
, nata a [...] il [...] (c.f. ); Controparte_1 CodiceFiscale_1
, nato a [...] il [...] (c.f. ) in proprio ed Controparte_2 CodiceFiscale_2 in qualità di procuratore generale di , nata a [...] il [...] Controparte_3
(c.f. ); , nata a [...] il [...] CodiceFiscale_3 Controparte_4
(c.f. ), , nato a [...] il [...] (c.f. CodiceFiscale_4 Controparte_5 C
); con sede in CodiceFiscale_5 Controparte_7
Rizziconi, frazione Cannavà (P.I. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore P.IVA_2 signora;
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_8 Parte_2
) e , nata a [...] il [...] (c.f. CodiceFiscale_6 Parte_3 [...]
), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Cardone, elettivamente domiciliati in C.F._7 alla Via Caulonia n. 5/A, presso lo studio dell'avv. Enzo Buda, PEC: Parte_1
; Email_2
APPELLATI
Oggetto: Risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale - Appello all'ordinanza emessa in data 25.3.2018 e pubblicata il 26.3.2018 dal Tribunale di Palmi a definizione del procedimento n. 1363/2016 R.G.A.C.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. iscritto a ruolo il 26.9.2016 e notificato il 15/18.10.2016
[...]
, – anche quale procuratore generale di – , CP_1 Parte_4 Persona_1
, , tutti nella qualità di comproprietari di un fondo agricolo Parte_5 Parte_6 sito nel Comune di Rizziconi, C.da Foresta, indentificato in Catasto al fg.45, part.42, 75, 76, 15, 44,
77, 78 (della superficie catastale complessiva di ha 5.20.60), nonché la Controparte_7
(P.IVA. , quale proprietaria di un fondo agricolo sito sempre nel Comune di
[...] P.IVA_2
Rizziconi, C.da Foresta, indentificato in Catasto al fg.45, part.12, 59, 65, 66, 73, 83 e 85, e, infine,
e , anch'essi quali comproprietari di un fondo agricolo sito nel Parte_2 CP_9
Comune di Rizziconi, C.da Foresta, indentificato in Catasto al fg.45, part.79, chiedevano al Tribunale di Palmi di accertare e dichiarare la responsabilità della nella produzione Controparte_10 dei danni subiti a seguito dell'evento alluvionale verificatosi in data 1.11.2015.
Infatti, con accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., i ricorrenti si rivolgevano al Tribunale di Palmi evidenziando che il giorno del suddetto evento si riversavano sulla Provincia di
[...]
abbondanti piogge tali da determinare ingenti danni alle loro proprietà. Il giorno successivo Pt_1
– in data 2.11.2015 – anche il Corpo di Polizia Locale del Comune di Rizziconi (RC), effettuava un sopralluogo per verificare la condizione degli immobili interessati dall'evento e, all'esito, redigeva rituale verbale correlato da visure catastali e rilievi fotografici.
In particolare, il fondo risultava aver patito non solo danni materiali connessi Parte_7 direttamente ai terreni – e consistenti nell'esportazione ed escavazione di parte di essi – ma anche danni agli impianti asserviti al fondo ove era coltivato un agrumeto con piante di età adulta.
Quanto ai terreni di proprietà della –, l'alluvione provocava Parte_8 anche su di essi notevoli danni sia al costruendo impianto di kiwi, sia alle strutture esistenti sul fondo quali il pozzo, l'impianto di irrigazione, l'elettropompa, l'impianto elettrico ed il quadro di comando dell'intero impianto di irrigazione.
Infine, sempre a cagione delle piogge cadute in data 1.11.2015, anche le particelle appartenenti ai coniugi – sulle quali era coltivato un agrumeto specializzato con alcune filari di Controparte_11 uliveto – venivano profondamente erose dalle acque e ricoperte quasi interamente dai detriti trasportati dalla forza delle acque stesse.
Per tali motivi, gli attori sostenevano che tutti i danni occorsi erano da addure al mancato intervento manutentivo della che negli anni avrebbe dovuto vigilare – in maniera 10 continuativa – sia al fine di mantenere in buono stato le strutture poste a contenimento delle acque, sia per garantire un normale deflusso del corso del fiume Petrace.
Invero, secondo i ricorrenti, se le opere di contenimento degli argini fossero state mantenute in efficienza in modo da contenere la potenza delle acque (riducendone la portata), il solo evento collegato alle precipitazioni non sarebbe stato idoneo a danneggiare in modo così devastante i terreni percorsi dal fiume. Evidenziavano, tra l'altro, che la era perfettamente Controparte_10
a conoscenza dell'inesistenza degli argini dal momento che, con sollecito del 16.2.2015, i ricorrenti avevano formulato diffida ad intervenire per realizzare gli stessi, pulire il letto del fiume ed eseguire le opere idrauliche ritenute necessarie e indispensabili per impedire eventi atmosferici analoghi.
Pertanto, a seguito del procedimento di accertamento tecnico preventivo dinanzi al Tribunale di Palmi, portante il numero 1584/2015 R.G., conclusosi con il deposito dell'elaborato peritale a cura del C.T.U. arch. in data 15.07.2016, i ricorrenti agivano in giudizio al fine di Persona_2 legittimare in sede di giudizio di merito l'acquisizione di tutti gli elementi di fatto connotativi delle cause del danno che rischiavano con il passare del tempo di essere dispersi.
Il CTU, dunque, concludeva il suo elaborato evidenziando che “quanto occorso è stato determinato da incuria e cattiva manutenzione da parte dell'ente proprietario” – ossia la Controparte_10
– e per tale motivo procedeva alla quantificazione dei danni che stimava in € 449.237,92 da
[...] ripartirsi tra tutti i ricorrenti – ad eccezione dei coniugi e i cui Controparte_12 Controparte_13 terreni venivano esclusi da quelli interessati dall'evento che aveva prodotto i danni.
A questo punto, con raccomandata A/R l'avv. dei ricorrenti invitava la a voler provvedere 10 al ristoro dei danni determinati dal CTU e all'esecuzione dei lavori ritenuti indispensabili per evitare il reiterarsi degli eventi. L'amministrazione Provinciale, tuttavia, ometteva qualsiasi riscontro e, per tale ragione, i ricorrenti procedevano con l'azione giudiziaria al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni, l'esecuzione dei lavori nonché l'accertamento del nesso eziologico tra la domanda spiegata e la condotta omissiva della . 10
Sostenevano che il CTU aveva constatato la totale mancanza di interventi di manutenzione così come l'illegittima ed ingiustificabile omissione degli stessi nel corso degli anni e, per tale motivo, ricorrevano i presupposti per l'applicazione degli artt. 2043 e 2051 c.c.
Invero, entrambe le fattispecie imponevano, ai fini dell'accertamento della responsabilità, il potere sulla “res” da parte del soggetto legittimato passivamente, il nesso di causalità tra la condotta e l'evento e la negligenza.
Secondo i ricorrenti, tutti i suddetti presupposti erano stati accertati dal consulente in sede di A.T.P. nel pieno contradditorio tra le parti e con ispezioni tecniche e fotografiche.
Inoltre, ribadivano gli attori che la era rimasta totalmente inerte sostenendo in sede di 10 accertamento come unica difesa l'eccezionalità ed imprevedibilità dell'evento atmosferico. Tuttavia, per i ricorrenti l'eccezionalità di un evento non poteva costituire ex se la prova del caso fortuito, con conseguente esonero di responsabilità in capo alla P.A. dal momento che la stessa aveva l'onere di dimostrare di avere svolto ogni attività necessaria ad impedire la determinazione dei danni lamentati. Pertanto, solo la contestuale esistenza di detti presupposti (eccezionalità dell'evento e adempimento degli oneri di custodia), avrebbe consentito l'esoro della responsabilità della . 10
In conclusione, i ricorrenti chiedevano la condanna dell' all'esecuzione Controparte_14 delle opere descritte in sede di accertamento tecnico dall'architetto; il risarcimento dei danni, quantificati in complessivi € 449.237,92 (di cui € 113.396,92, in favore di Controparte_1 Pt_4 in proprio e nella qualità di procuratore generale di ,
[...] Persona_1 Parte_5
e ; € 45.844,01 in favore di e €
[...] Parte_6 Parte_2 CP_9
289.996,99 in favore di , oltre rivalutazione monetaria ed Controparte_7 interessi di mora dal 16.11.2015 al soddisfo;
nonché refusione delle spese sostenute in sede di accertamento tecnico preventivo e delle spese di lite di entrambi i procedimenti.
[... Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 16.1.2017 si costituiva la 10
, chiedendo di rigettare la domanda proposta dai ricorrenti, in quanto inammissibile 10
e comunque infondata in fatto e in diritto. In via subordinata, chiedeva di contenere il risarcimento dei danni nella misura del concorso causale delle parti, con vittoria di spese e competenze del procedimento.
In particolare, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità della domanda proposta sia ex art. 2051
c.c. che ex art. 2043 c.c.
Secondo l'allora convenuta, infatti, la possibilità che da un medesimo fatto storico discendessero diversi titoli di responsabilità e l'attribuzione al giudice, in ultima analisi, della facoltà di intervenire sulla qualificazione giuridica del fatto compiuta dalle parti del processo, non esimeva colui che agiva in giudizio a tutela dei propri diritti ed interessi ad operare un primo inquadramento della questione,
a fronte del diverso regime probatorio discendente dalle due norme invocate.
Orbene, nel caso di specie, l'indicazione cumulativa e non alternativa delle due fonti di responsabilità rendeva, secondo la , inammissibile la domanda proposta dagli attori. 10
La diversità del riparto dell'onere della prova ex art. 2043 c.c. ed ex art. 2051 c.c., peraltro, non consentiva alcun cumulo tra le forme di responsabilità, come richiesto nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio da parte dei ricorrenti, oltre a costituire un aggravio per la posizione della resistente, la quale, nell'esercitare il proprio diritto di difesa, non era stata messa nella condizione di conoscere a priori a quale titolo di responsabilità sarebbe stata chiamata a rispondere in via principale e quale in via subordinata.
Nel merito, invece, sosteneva che l'evento alluvionale che aveva interessato la Provincia di
[...]
nei primi giorni del novembre 2015 potesse rientrare tra gli eventi eccezionali e Pt_1 imprevedibili idonei a integrare il caso fortuito, escludendo la riferibilità dei danni lamentati ad una condotta dolosa o colposa dell'Ente convenuto. Tale circostanza, secondo la Provincia, risultava confermata anche dalla dichiarazione dello Stato di emergenza del Consiglio dei ministri in data
3.3.2016.
Dunque, la natura eccezionale dell'alluvione che aveva colpito la Controparte_10 escludeva che i danni asseritamente patiti dai ricorrenti potessero essere imputati all'Ente convenuto, il quale non avrebbe in alcun modo potuto evitare l'esondazione del torrente Petrace e l'alluvione, che per intensità e imprevedibilità, integrava un fattore eccezionale idoneo a eliminare la responsabilità della deducente.
Infine, la convenuta rilevava l'insussistente allegazione di elementi idonei a provare il danno lamentato e il nesso di causalità tra il medesimo e la condotta dell'Ente convenuto. La richiesta risarcitoria veniva, infatti, formulata sulla base del procedimento di accertamento tecnico preventivo conclusosi con la perizia depositata dall'arch. , la quale, però, doveva necessariamente Per_2 essere ricondotta alla funzione che le era propria, non potendo in alcun caso costituire il solo elemento su cui fondare la decisione di merito della controversia. L'A.T.P., infatti, era un procedimento volto a verificare, prima dell'instaurazione del giudizio, lo stato di luoghi o cose, così da evitare il pregiudizio che il decorso del tempo potrebbe avere sugli stessi. La funzione di “cristallizzazione” della prova ne faceva un giudizio prettamente cautelare, come tale caratterizzato da una sommarietà che non poteva pregiudicare i diritti che si contrapponevano nel processo.
Da tale natura discendeva, quindi, che la perizia che chiudeva il procedimento poteva essere considerata dal Giudice del merito solo quale accertamento materiale poiché, a ben vedere, era esclusivamente inerente all'accertamento di stati o condizioni di luoghi o cose e non poteva certamente ritenersi fonte di prova, risultando evidente la sua inidoneità a costituire il solo e valido fondamento della domanda, come invece si evinceva dal ricorso dei ricorrenti.
A tal proposito, la evidenziava che la perizia risultava carente sotto molteplici profili 10 motivazionali. In particolare, il perito non prendeva in considerazione la potenziale causa dell'esondazione, mancando di effettuare una verifica analitica, ritenuto per contro che la causa del cedimento degli argini e della conseguenziale alluvione fossero da imputare al restringimento del corso del torrente, determinato dalla quasi completa ostruzione della campata in sinistra idraulica del c.d. ” lungo la S.P. Palmi/OV e dalla sua assoluta mancanza di manutenzione. Org_1
In ordine al quantum risarcitorio la rilevava la mancanza di qualsivoglia riscontro oggettivo 10 tra quanto affermato da parte del perito per il ripristino e la funzionalità agraria dei terreni e la situazione predeterminata dalla precedente alluvione che, stante la pendenza di altro procedimento, non risultava ripristinata al 1.11.2015, con conseguente rischio di duplicazione delle voci di danno stabilite. Né risultava in atti alcuna perizia geologica che consentisse di individuare la stratificazione nel tempo dei materiali alluvionali.
In conclusione, in via subordinata e qualora il Giudice avesse ritenuto la sussistenza di un nesso causale tra l'evento alluvionale e i danni lamentati dai ricorrenti, chiedeva di tenere presente il disposto dell'art. 917 c.c., che imponeva ai proprietari un onere di cura e manutenzione delle sponde e degli argini di pertinenza delle proprie proprietà, la cui corretta esecuzione avrebbe comunque contribuito ad evitare i pregiudizi lamentati.
All'udienza del 23.1.2018 il Giudice riservava la decisione.
Il Tribunale riteneva l'opposizione fondata.
Preliminarmente rigettava l'eccezione di inammissibilità della domanda affermando che nessuna norma precludeva di esercitare in via principale l'azione di responsabilità ex art. 2051 c.c., ed in via subordinata la generale azione di responsabilità ex art. 2043 c.c.
Nel merito, il Tribunale evidenziava che la convenuta fosse responsabile per i danni occorsi 10 alle parti ai sensi dell'art. 2051 c.c., ritenendo necessaria e sufficiente la relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso. In particolare, mentre parte ricorrente aveva ottemperato al proprio onere probatorio dimostrando che la custodia del corso d'acqua fosse di competenza della
[...]
, l'ente resistente, invece, aveva solo eccepito la sussistenza del caso fortuito, stante 10
l'eccezionalità dell'evento meteorologico.
Il Tribunale, sul punto, sottolineava che la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della responsabilità del custode – che incombeva, appunto, sulla -, doveva essere fornita 10 mediante la dimostrazione positiva di un fatto estraneo alla sfera causale dell'evento e cioè mediante la presenza di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto, avesse prodotto l'evento assumendo il carattere del c.d. “fortuito autonomo”. Nel caso di specie, tuttavia, oltre ad essere pacifico che la custodia del corso d'acqua era di competenza della e che il livello delle acque si era innalzato sino a tracimare ed invadere i 10 terreni dei ricorrenti, sommergendoli di detriti, altrettanto pacifico, secondo il Tribunale, era che parte resistente non aveva minimamente dimostrato di aver provveduto alla manutenzione degli argini e degli impianti di canalizzazione delle acque meteoriche.
Dunque, nel caso di specie, non era stata data prova neppure di un adeguato intervento manutentivo, al contrario, infatti, emergeva dalla relazione del ctu che i danni subiti dai ricorrenti erano proprio eziologicamente connessi alla cattiva manutenzione dell'impianto di canalizzazione delle acque piovane.
Al riguardo il CTU aveva individuato non solo le cause dell'evento ma anche gli opportuni interventi di manutenzione precisando che: “…la causa dei danni va imputata a molteplici fattori e circostanze riscontrate: restringimento del corso del torrente determinato dalla quasi completa ostruzione della campata in sinistra idraulica del cosiddetto “ ”, lungo la strada provinciale Palmi- Org_1
OV (...) Assoluta mancanza di manutenzione(…)”; quali interventi indicava, invece,
“eliminazione degli accumuli di materiali di varia provenienza;
taglio selettivo di alberi;
verifica attenta della piena funzionalità idraulica in corrispondenza dei manufatti di attraversamento (ponti, tombini ecc.) e ripristino della stessa mediante rimozione degli ingombranti”.
Né, secondo il giudice di prime cure, nella documentazione in atti vi era la prova che la resistente avesse dimostrato l'esistenza del caso fortuito avente carattere autonomo ed imprevedibile tale da escludere la responsabilità dell'ente, non potendo a tal fine bastare la sola dichiarazione dello stato di emergenza del 3.3.2016 rilasciata da parte della Consiglio Org_2 Org_3
Con riferimento alla quantificazione dei danni, il Tribunale evidenziava che il CTU aveva anche accertato che nella proprietà – la coltura prevalente era rappresentata da agrumeto CP_1 Pt_4 con piante di età adulta ed i danni causati dall'esondazione erano rappresentati da uno scavo considerevole ed invasione con materiale inerte;
anche nella proprietà Controparte_15 la coltura prevalente era costituita da agrumeto con piante di età adulta ed i danni causati
[...] dall'esondazione erano rappresentati dall'invasione parziale con materiale inerte;
nella proprietà
al momento del sopralluogo del CTU il fondo era risultato interessato da Controparte_7 un processo di variazione colturale per un nuovo impianto di kiwi. Rilevava, peraltro, che il CTU effettuava “un indagine mediante l'esame delle foto aeree della zona disponibili in rete (anno 2011), dalle quali emerge che la precedente coltura era costituita da agrumeto adulto”, dimostrando che la tipologia dei danni era assimilabile a quella verificatesi sugli altri fondi limitrofi.
In conclusione, il Giudice riteneva sussistente la responsabilità della nei confronti dei 10 ricorrenti per i danni occorsi ai loro terreni e, tenuto conto delle conclusioni cui era giunto il CTU in sede di quantificazione dei danni, riteneva sussistente un pregiudizio patrimoniale complessivo di € 449.237,92, ed in particolare di € 113.396,92 subito da;
di € 45.844,01 subito da Parte_7
– ; di € 289.996,99 subito da Condannava, altresì, Pt_2 Pt_3 Controparte_7 la all' esecuzione delle opere come compiutamente descritte in sede di Controparte_10 accertamento tecnico preventivo dall'arch. per evitare il ripetersi di danni analoghi. Per_2
Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo il 2.5.2018 e notificato il 24.4.2018, la
[...]
chiede, in riforma dell'impugnata sentenza, di rigettare la domanda Parte_9 proposta in primo grado dagli odierni appellati, in quanto inammissibile e comunque infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata, di contenere il risarcimento dei danni nella misura del concorso causale delle parti che verrà effettivamente accertato. Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta: “Mancanza di motivazione ovvero erronea
e contraddittoria valutazione circa la preliminare eccezione di inammissibilità della generica domanda proposta dagli appellati in primo grado”.
In particolare, secondo parte appellante, già nel corso del giudizio di prime cure l'Ente aveva eccepito che la domanda proposta nei suoi confronti sia ex art. 2051 c.c. che ex art. 2043 c.c., dovesse ritenersi inammissibile stante l'impossibilità che, da un medesimo fatto storico, discendano diversi titoli di responsabilità. Inoltre, l'attribuzione al giudice della facoltà di intervenire sulla qualificazione giuridica del fatto compiuta dalle parti del processo, non esime colui che agisce in giudizio a tutela dei propri diritti ed interessi ad operare un primo inquadramento della questione, a fronte del diverso regime probatorio discendente dalle due norme invocate, cosa che, invece, nel caso di specie, non era stata fatta dagli allora attori.
Dunque, l'impugnata sentenza, secondo parte appellante, ha stabilito a priori una responsabilità ex art. 2051 c.c., superando in maniera frettolosa e contraddittoria le censure sollevate dalla deducente, omettendo di considerare il diverso regime probatorio discendente dalle norme ambiguamente ex adverso invocate.
La , infatti, sottolinea che la diversità del riparto dell'onere della prova ex art. Parte_9
2043 c.c. ed ex art. 2051 c.c. non consente cumulo tra le due forme di responsabilità, come richieste nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado da parte degli odierni appellati, oltre a costituire un aggravio per la posizione della resistente, odierna appellante, la quale non è stata messa nella condizione di conoscere a priori a quale titolo di responsabilità veniva chiamata in via principale e quale in via subordinata.
Il Giudicante avrebbe, quindi, omesso di motivare compiutamente sul punto, risultando così viziata l'ordinanza che ha inteso accogliere la domanda proposta, con lesione del diritto di difesa dell'Ente deducente.
Con il secondo motivo d'appello, l'ente appellante contesta la “Mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza nel caso di specie di caso fortuito e/o forza maggiore, che esclude la responsabilità dell'Ente ex art. 2051 c.c.”
L'ordinanza impugnata, secondo parte appellante, avrebbe escluso che la dichiarazione dello stato di emergenza da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri in occasione degli eventi alluvionali del 1.11.2015 costituiva prova della eccezionalità dei medesimi facendo, così, venir meno anche la responsabilità del custode.
Invero, secondo l'allora le precipitazioni atmosferiche che assumono una portata oltre che 10 eccezionale e del tutto anomala costituiscono un caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode delle cosa dalla quale si assume essere derivato il danno.
Pertanto, del tutto erroneamente l'ordinanza impugnata attribuisce la responsabilità dell'evento dannoso alla - oggi , ai sensi Controparte_10 Parte_9 dell'art. 2051 c.c., omettendo di considerare i rilievi difensivi dell'Ente, che, in realtà, nel corso del giudizio ha provato che il danno si è verificato per caso fortuito, poiché gli eventi meteorologici abbattutisi sul territorio della Provincia di sono stati paragonati, per intensità ed Parte_1 estensione dei territori colpiti, alle grandi alluvioni degli anni '50, avendo interessato vaste aree della ed in particolare il comprensorio della Piana e della Locride, con più di 80 Comuni colpiti, 10 estese esondazioni dei corsi d'acqua e frane lungo i versanti che hanno determinato gravi criticità, tra le quali l'interruzione della linea ferroviaria ionica e della viabilità lungo la SS 106. La circostanza, dunque, sarebbe stata documentalmente provata attraverso la produzione del DPCM del 3.3.2016; sarebbe, quindi, pacifico che detti eventi avevano determinato l'oggettiva impossibilità per la di sottoporre a capillare controllo la zona interessata, a fronte di una situazione, quale 10 quella di specie, del tutto imprevedibile ed eccezionale per intensità, durata e localizzazione.
Con il terzo motivo d'appello la contesta l'“erronea Parte_9 valutazione in ordine alla sussistenza del nesso di causalità e alla quantificazione dei danni”.
Secondo l'appellante, il provvedimento impugnato avrebbe ritenuto sussistente l'evento dannoso ed il nesso di causalità tra l'asserita violazione del dovere di custodia ritenuto gravante sull'Ente deducente e i danni lamentati dagli odierni appellati, pur nell'assenza di prova idonea a supportare la tesi ex adverso proposta.
Nel caso di specie, infatti, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., era onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima fosse inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato.
Tale onere probatorio, secondo l'Ente, non può essere soddisfatto attraverso il mero rinvio alla C.T.U., posto che il consulente non può sostituirsi alle parti nell'attività di allegazione dei fatti costitutivi del diritto azionato, essendo la sua funzione limitata, anche se in sede di A.T.P., di ausilio tecnico al giudice.
Da ultimo, in ordine al quantum risarcitorio, invece, la sottolinea che l'elaborato Parte_9 peritale non permette l'individuazione dei danni occorsi agli attori a causa della precedente alluvione del 2008; invero, dal raffronto delle aree descrittive appare, secondo parte appellante, una sovrapponibilità tra la situazione precedente all'alluvione del 2015 e quella successiva tale da non consentire l'esatta determinazione dei danni occorsi all'uno e all'altro evento, con conseguente rischio di duplicazione delle voci di danno stabilite. Né, ancora, risulterebbe in atti alcuna perizia geologica che consenta di individuare la stratificazione nel tempo dei materiali alluvionali.
Infine, sempre secondo la ricostruzione di parte appellante, il Giudice ha omesso la valutazione circa l'invocata corresponsabilità dei proprietari dei terreni ai sensi dell'art. 917 c.c., che impone ai medesimi un onere di cura e manutenzione delle sponde e degli argini di pertinenza delle proprie proprietà, la cui corretta esecuzione avrebbe comunque contribuito ad evitare i pregiudizi lamentati, anche e soprattutto per il ripetersi degli eventi alluvionali lamentati. Di tale contribuito causale, qualificabile nei termini di un concorso di colpa dei danneggiati, il Giudice di prime cure, tuttavia, non ha tenuto conto nell'accertamento della responsabilità invocata dagli odierni appellati.
Con il quarto motivo l'appellante chiede “Istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c.”.
Ribadisce, invero, la palese erroneità dell'ordinanza essendo la decisione di primo grado frutto di un evidente errore logico-giuridico, sia in fatto che in diritto, oltre ad esporre l'Ente appellante ad un danno grave ed irreparabile, poiché lo stesso verrebbe privato di somme rilevanti con conseguente grave pregiudizio alla sua gestione patrimoniale.
In conclusione, l'appellante chiede, in via pregiudiziale e cautelare sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà del provvedimento impugnato;
nel merito, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di prime cure, ossia: rigettare la domanda proposta in primo grado dai ricorrenti, in quanto inammissibile e comunque infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata, contenere il risarcimento dei danni nella misura del concorso causale delle parti che verrà effettivamente accertato;
con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio e ogni altro diritto fatto salvo. In via istruttoria, nella denegata ipotesi di una responsabilità sia pur parziale dell'Ente deducente e in considerazione della genericità e della lacunosità dell'elaborato peritale redatto a conclusione del procedimento di A.T.P., si chiede la rinnovazione della C.T.U. in ordine all'effettiva quantificazione dei danni.
Si costituiscono in giudizio in data 21.5.2018 i sigg. , – anche Controparte_1 Parte_4 quale procuratore generale di – , , Persona_1 Parte_5 Parte_6
, e della chiedendo, - previa Parte_2 Parte_3 Controparte_7 declaratoria di inammissibilità e/o infondatezza dell'istanza di inibitoria – di dichiarare inammissibile l'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. e/o comunque rigettare il gravame, con condanna di parte appellante alla refusione delle spese e compensi del presente grado di giudizio, da determinarsi in applicazione al D.M. n. 55/2014 e s.m.i., con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Gli appellati sottolineano, preliminarmente, che il CTU con perizia del 15.7.2016 aveva così concluso il proprio incarico: “quanto occorso è stato determinato da incuria e cattiva manutenzione da parte dell'ente proprietario. Il perdurare di questo stato di cose vale a dire incuria e totale mancanza di qualsivoglia intervento di sorveglianza e manutenzione, provocherà, inesorabilmente, una sempre più probabile reiterazione di eventi di sempre maggiore entità”.
Sempre in via preliminare, sostengono l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., evidenziando che dalla semplice lettura dell'atto di gravame non è possibile comprendere quali parti della sentenza che l' ha inteso impugnare, oltre al presupposto secondo Controparte_14 cui l'appello sarebbe privo di qualsivoglia probabilità di essere accolto.
Nel merito, sostengono che l'ordinanza emessa dal Tribunale sia priva di carenze argomentative e motivazionali, caratterizzandosi, invece, per compiutezza espositiva e coerenza.
In particolare, ribadiscono che laddove l'appellante ha lamentato l'inammissibilità che “da un medesimo fatti storico discendano diversi titoli”, in realtà, sempre secondo la ricostruzione degli appellati, il rilievo avversario sarebbe infondato poiché non esiste una norma che impedisca la proposizione di una domanda riferita a diverse posizioni di legge. Tale circostanza, evidenziano gli appellati, sarebbe stata recepita anche dal giudice di prime cure, il quale ha ritenuto infondata l'eccezione “atteso che nessuna norma preclude di esercitare in via principale l'azione di responsabilità ed in via subordinata la generale azione di responsabilità ex art. 2043 c.c.”.
Inoltre, gli allora ricorrenti avevano descritto in maniera esaustiva e fatti e le norme violate dall'appellata , chiamando controparte a rispondere per le violazioni di entrambi i disposti 10 normativi e la mera (presunta) omissione dell'indicazione di prevalenza dell'una domanda rispetto all'altra – sempre secondo la ricostruzione di parte appellata – non esime la dal Parte_9 dover rassegnare le proprie difese.
Sulla sussistenza del caso fortuito e/o forza maggiore con conseguente esonero di responsabilità in capo all'ente, secondo gli odierni appellati, sarebbe del tutto infondato.
In particolare, quanto al caso fortuito, l'appellante ha sostenuto che era stata prodotta la dichiarazione dello stato di emergenza del 3.3.2016 da parte della atta a Organizzazione_4 dimostrare l'eccezionalità degli eventi;
tuttavia, secondo gli appellati, tale documentazione non comporta l'automatica deduzione secondo cui tutti i danni prodotti nel periodo erano da attribuire in via esclusiva all'evento singolare. Inoltre, sottolineano che nel corso del giudizio di primo grado avevano assolto ai loro oneri probatori mediante la procedura di cui all'art. 696 c.p.c. che aveva comportato non solo la descrizione dei luoghi ma anche l'individuazione delle cause dei danni lamentati. Dunque, non poteva avere alcuna incidenza l'eccezionalità dell'evento se la avesse svolto tutte le attività di ordinaria e 10 straordinaria manutenzione negli anni precedenti. Gravava, ancora, su quest'ultima, infatti, l'onere di dimostrare in cosa fossero concretate le attività dirette in modo non equivoco ad impedire la causazione dei danni.
Tanto più, sempre secondo le parti appellate, che l'arch. aveva affermato che le cause dei Per_2 danni erano imputate a molteplici circostanze: restringimento del corso del torrente determinato da ostruzione in coincidenza con piogge a carattere torrenziale e continuo innalzamento del livello del corso d'acqua con conseguente modificazione del suo percorso ed erosione degli argini sia naturali che artificiali, oltre che assoluta mancanza di manutenzione. A conferma di tutto ciò il CTU individuava anche tutta una serie di interventi opportuni ad abbattere la condizione di rischio esondazione arrivando così a confermare un vero e proprio nesso eziologico tra gli eventi nonostante le reiterate sollecitazioni e diffide delle parti.
Gravava, dunque, sulla – oggi – l'onere di provare il verificarsi di 10 Parte_9 eventi indipendenti dalla sua volontà tali da cagionare i danni oggetto di ristoro.
Infine, gli appellati evidenziano che la quantificazione dei danni svolta dal CTU in sede di a.t.p. non
è stata mai oggetto di confutazione dal momento che consapevolmente la aveva deciso di 10 non avvalersi di un consulente di parte; pertanto, ogni contestazione svolta in questa sede, secondo gli appellati, deve ritenersi infondata, così come infondata era da ritenersi l'eccezione di parte appellante secondo cui il Tribunale avrebbe omesso di valutare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 917 c.c. determinando un “concorso di colpa”. Da ultimo, sulla richiesta di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza avanzata dall'appellante, le parti appellate sostengono l'assenza dei requisiti del fumus e del periculum in applicazione a quanto stabilito dall'art. 238 c.p.c.
La Corte, con ordinanza del 8.11.2018, ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza.
Con ordinanza del 6.6.2019 la Corte “ritenuto che, stando alle risultanze probatorie già acquisite e considerate le ragioni dell'impugnazione in rapporto alla statuizione di primo grado, non è necessario procedere ad un rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio” rigetta l'istanza istruttoria formulata da parte appellante.
In data 19.10.2023 la causa è trattenuta a sentenza, con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione sollevata dalle parti appellate relativa alla richiesta di inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.
Per quanto riguarda l'eccezione di cui all'art. 342 c.p.c. l'appellata sostiene che dalla semplice lettura dell'atto di gravame non sarebbe comprensibile quali parti del provvedimento la Parte_9 ha inteso impugnare, secondo la formulazione, applicabile "ratione temporis", introdotta dal d.l. n.
83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012.
L'eccezione è infondata.
Il gravame, infatti, indica specificamente le parti impugnate della sentenza, le norme ritenute violate e la rilevanza della loro violazione rispetto alla decisione;
sul punto Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 2320 del 25.1.2023: “Essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma
1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure”.
Quanto all'eccezione relativa alla mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento dell'impugnazione di cui all'art. 348 bis c.p.c., essendo la causa pervenuta alla fase decisoria, è ormai priva di rilevanza in quanto la doglianza è stata già disattesa con l'ordinanza con cui questa Corte ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni: “L'inosservanza da parte del giudice di appello della specifica previsione contenuta nell'art. 348 ter, comma 1, primo periodo, c.p.c., la quale gli consente di dichiarare inammissibile l'appello che non abbia ragionevole probabilità di essere accolto soltanto prima di procedere alla trattazione ai sensi dell'art. 350 c.p.c., costituisce un vizio proprio dell'ordinanza di inammissibilità ex art. 348 bis, comma 1, c.p.c. deducibile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., senza che sia anche necessario valutare se dalla stessa sia derivato un concreto ed effettivo pregiudizio al diritto di difesa delle parti, avendo il giudice di appello, dopo l'inizio della trattazione, perduto il potere di definire anticipatamente il merito della lite mediante l'ordinanza predetta” (Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 15786 del 7.6.2021).
I motivo d'appello
Nel merito, con il primo motivo d'appello l'appellante ha sostenuto che la domanda proposta nei suoi confronti sia ex artt. 2051 che 2043 c.c., nonché l'attribuzione al Giudice di intervenire sulla qualificazione giuridica del fatto, dovesse ritenersi inammissibile.
Il motivo è infondato.
L'organo giudicante di primo grado aveva ribadito che “nessuna norma preclude di esercitare in via principale l'azione di responsabilità ex art. 2051 c.c., i cui oneri in capo a parte attrice sono meno onerosi, ed in via subordinata la generale azione di responsabilità ex art. 2043 c.c., con tutte le conseguenze che derivano sotto il profilo probatorio”.
Dunque, differentemente da quanto sostenuto da parte appellante, gli attori avevano distinto le suddette responsabilità sulla base del differente regime probatorio prospettando prima l'ipotesi di cui all'art. 2051 c.c. e dopo quella ex art. 2043 c.c.
Ciò risulta, infatti, sia nel corpo del ricorso che nelle conclusioni rassegnate dagli allora ricorrenti, i quali, correttamente, avevano chiesto la condanna della convenuta per entrambe le ipotesi di responsabilità (“… accertare e dichiarare la responsabilità della nella causazione dei 10 danni cagionati agli immobili di proprietà dei ricorrenti, come descritti nella perizia dell'arch.
, e cioè sia ex art. 2051 c.c. che art. 2043 c.c.”). Per_2
Quanto all'eccezione secondo cui il Giudice di prime cure non avrebbe potuto qualificare la domanda, dovendo essere le parti che agiscono in giudizio ad operare un primo inquadramento giuridico, anch'essa è infondata.
L'interpretazione della domanda giudiziale rappresenta, infatti, un'attività ermeneutica fondamentale affinché il giudice possa adempiere al suo dovere decisorio;
è, dunque, un'esigenza logica prima ancora che giuridica dal momento che l'espressione dell'opinione del giudice, in cui si concreta l'atto cognitivo del giudicare, postula ex se la preventiva individuazione del suo oggetto attraverso l'esercizio del potere-dovere di interpretazione e qualificazione giuridica.
Nel caso di specie, dunque, il Giudice di prime cure poteva e doveva qualificare la domanda, sebbene le parti avessero anche indicato i presupposti sui quali fondare le loro richieste.
II motivo d'appello
Con il secondo motivo d'appello la censura l'ordinanza nella parte in cui il Parte_9
Giudice di prime cure avrebbe omesso di motivare in ordine alla sussistenza nel caso di specie del caso fortuito e/o forza maggiore che avrebbe certamente escluso la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., come anche attestato dalla dichiarazione dello stato di emergenza del 3.3.2016 da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri.
La doglianza è infondata.
Correttamente, il giudice di prime cure aveva già evidenziato che la prova contraria “iuris tantum” della responsabilità del custode doveva essere fornita – da quest'ultimo – mediante dimostrazione positiva di un fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente carattere autonomo e oltre che i requisiti dell'imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
Nel caso di specie, dunque, l'appellante avrebbe dovuto dimostrare di aver ottemperato a tutti quegli oneri di manutenzione che il CTU aveva espressamene indicato, quali: “eliminazione degli accumuli di materiali di varia provenienza;
taglio selettivo degli alberi;
verifica attenta della piena funzionalità idraulica in corrispondenza dei manufatti di attraversamento(ponti, tombini ecc.) e rispristino della stessa mediante rimozione degli ingombranti”; successivamente e, solo dopo aver dimostrato che, nonostante i suddetti interventi, l'evento lesivo si sarebbe ugualmente verificato, avrebbe potuto richiamare l'ipotesi del caso fortuito.
Il principio di diritto ha ricevuto una definitiva conferma dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che, con la decisione n. 20943 del 30.6.2022, hanno ribadito che “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”.
In termini analoghi: “La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva – in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode – e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (Cassazioni, la n. 11152 del 27 aprile 2023); ed ancora “In tema di responsabilità da cose in custodia, la prova del caso fortuito non coincide con quella dell'assenza di colpa in capo al custode, potendo rilevare le omissioni o violazioni di quest'ultimo unicamente per la valutazione dell'oggettiva imprevedibilità o inevitabilità del fatto esterno dedotto quale oggetto della prova liberatoria” (Cass. Sez.
3 - Sentenza n. 26142 del 7.9.2023). Dalla domanda – come anche qualificata dal giudice prime cure – discendeva, dunque, definitivamente “una responsabilità ex art. 2051 stante l'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia ed il danno” (Cass. civ. n.4035/2021), e mentre gli appellati, allora ricorrenti, avevano ottemperato al loro onere probatorio, l'appellante non ha fornito detta prova non potendo, tra l'altro, a tal fine nemmeno bastare la sola dichiarazione dello stato di emergenza del 3.3.2016 da parte della Organizzazione_4
III motivo d'appello
Con il terzo motivo d'appello l'ente censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha ritenuto sussistente il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la violazione del dovere di custodia con i danni lamentati dagli allora ricorrenti.
Anche questo motivo è infondato.
Preliminarmente, è necessario precisare che la Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 4588 del 11.2.2022 ha inteso chiarire quando le abbondanti piogge possono assumere caratteri straordinari tali da integrare ipotesi di caso fortuito:“Le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c. quando assumono i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi - sulla base delle prove offerte dalla parte onerata (cioè, il custode)
- con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i cc.dd. dati pluviometrici) di lungo periodo, riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico, restando, invece, irrilevanti i profili relativi alla diligenza osservata dal custode in ordine alla realizzazione e manutenzione dei sistemi di deflusso delle acque piovane”.
Nel caso di specie, quindi, certamente le piogge, sebbene molto intense, non avrebbero provocato da sole l'inondazione e lo straripamento del fiume se i margini fossero stati mantenuti in perfetta efficienza e la avesse provveduto a pulire il letto del fiume, eseguire le opere idrauliche 10 necessarie e realizzare gli argini, dimostrando quindi la non sussistenza del nesso di causalità nella causazione dell'evento.
Inoltre, anche una recentissima sentenza della Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5737 del 24.2.2023 ha sostenuto che: “In materia di rapporto di causalità nella responsabilità civile, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica sulla quale incide il comportamento imputabile dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l'autore dell'azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale;
ove, invece, quelle condizioni non possano dare luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno, l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità, non potendo, in tal caso, operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, poiché una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile. Ne consegue che, a fronte di una sia pur minima incertezza sulla rilevanza di un eventuale contributo "con-causale" di un fattore naturale (quale che esso sia), non è ammesso, sul piano giuridico, affidarsi ad un ragionamento probatorio "semplificato", tale da condurre "ipso facto" ad un frazionamento delle responsabilità in via equitativa, con relativo ridimensionamento del "quantum" risarcitorio”. Nel caso di specie, la non solo ha richiamato come esimente esclusivamente il Parte_9 caso fortuito – senza dar prova di un adeguato intervento manutentivo nel corso degli anni – ma non si è nemmeno mai avvalsa di un CTP di parte, limitandosi a contestare le doglianze di parte appellate sostenendo la mera causalità degli eventi dettata dall'eccezionalità delle piogge (Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9439 del 23.3.2022 “Il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.”).
Quanto al nesso causale dei danni occorsi agli immobili dei ricorrenti, il CTU aveva avuto modo di individuare, oltre che l'esistenza delle intense precipitazioni con carattere di eccezionalità, i segni dei danni alle proprietà dei ricorrenti e le molteplici cause che determinavano il concorso degli avvenimenti, quali: “Restringimento del corso del torrente determinato dalla quasi completa ostruzione in sinistra idraulica del “ ”, lungo la strada provinciale Palmi-OV. Org_1
Questo ostacolo, in coincidenza con piogge a carattere torrenziale, ha determinato, e continua a determinare, un innalzamento del livello del corso d'acqua e una conseguente modificazione del suo percorso con una costante erosione degli argini sia naturali sia artificiali. Assoluta mancanza di manutenzione. Tale condizione rappresenta una vera e proprio componente di rischio, in quanto limita pesantemente l'officiosità idraulica”… indicando quali interventi opportuni di manutenzione:
“indispensabili ad abbattere sensibilmente le condizioni di rischio esondazione: eliminazione degli accumuli di materia di varia provenienza;
taglio selettivo degli alberi, verifica attenta della piena funzionalità idraulica in corrispondenza dei manufatti di attraversamento (ponti, tombini ecc.…) e rispristino della stessa mediante rimozione degli ingombranti”.
Dunque, nel caso di specie, è pacifico che i danni subiti dai ricorrenti si verificavano oltre che a causa dalle abbondanti piogge del 1.1.2015 che innalzavano il livello delle acque (sino a tracimare ed invadere i terreni degli odierni appellati sommergendoli di detriti), anche dalla totale mancanza di manutenzione dell'ente proprietario che ha dimostrato di non aver provveduto alla cura dell'impianto di canalizzazione delle acque meteoriche.
Sulla scorta di tali argomentazioni, dunque, non può ravvisarsi una corresponsabilità dei proprietari dei fondi ai sensi dell'art. 917 cod. civ. che, peraltro, afferisce al diverso tema delle spese per la riparazione, costruzione o rimozione degli argini.
Con riferimento, invece, alla quantificazione dei danni l'appellante ha lamentato che l'elaborato peritale non ha consentito una precisa individuazione dei danni subiti dagli allora ricorrenti a causa della precedente alluvione del 2008; invero, dal raffronto delle aree descrittive appariva, secondo parte appellante, una sovrapponibilità tra la situazione precedente (alluvione del 2008) con quella successiva del 2015 tale da non consentire l'esatta determinazione dei danni occorsi all'uno e all'altro evento, con conseguente rischio di duplicazione delle voci di danno stabilite.
Anche detta eccezione è infondata.
In particolare, l'appellante non ha prodotto alcuna prova documentale atta a dimostrare che vi potesse essere una sovrapponibilità dei danni rispetto alle aree interessate dagli eventi mentre, il CTU dettagliatamente – anche mediante rilievi fotografici – ha documentato e Per_2 quantificato tutti i danni subiti dagli appellati tenendo presente che:
- sul terreno di proprietà la cultura prevalente era rappresentata da agrumeto Parte_7 di età adulta e che i danni occorsi erano consistenti nell'esportazione ed escavazione di parte del terreno e degli impianti asserviti al fondo;
- il terreno – , ove veniva coltivato un agrumeto specializzato con alcune filari Pt_2 CP_9 di uliveto – veniva profondamente eroso dalle acque e ricoperto quasi interamente dai detriti trasportati dalla forza delle acque stesse;
- sui terreni di proprietà della , l'alluvione provocava Parte_8 notevoli danni sia al costruendo impianto di kiwi, sia alle strutture esistenti sul fondo quali il pozzo, l'impianto di irrigazione, l'elettropompa, l'impianto elettrico ed il quadro di comando dell'intero impianto di irrigazione.
Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, il consulente ha operato un raffronto tra la situazione dei luoghi cristallizzata anteriormente all'alluvione dell'1 novembre 2015 e quella delineatasi a seguito del suddetto evento (cfr. pag. 2 dell'elaborato di consulenza: le tavole grafiche dall'1 alla 6 sono relative alla situazione dei luoghi ante alluvione del novembre 2015, quella n. 7 rappresenta lo stato dei luoghi in conseguenza dell'evento dell'1 novembre 2015).
Per tutti i motivi sopra esposti l'appello è infondato e va, dunque, integralmente rigettato.
Spese processuali
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo ex D.M. 10 marzo 2014, n. 55, aggiornato dal successivo D.M. 13 agosto 2022 n.147, atteso che la fase decisionale si è conclusa in epoca successiva al 23.10.22 (Cass. 21704/21).
Tali spese processuali sono liquidate, tenendo conto del decisum (€ 449.237,92), tenendo conto dei parametri medi, con la sola eccezione della liquidazione della fase di istruzione/trattazione, liquidata applicando i valori minimi atteso che alcuna attività istruttoria è stata effettivamente svolta nel corso del giudizio di gravame – in complessivi € 17.179,00, di cui € 4.389,00 per la fase di studio della controversia, € 2.552,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 2.940,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, € 7.298,00 per la fase decisionale, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge, in favore della parte appellata.
Avendo il difensore assistito in giudizio una pluralità di parti aventi una posizione sostanzialmente unitaria, deve procedersi ad una sola, complessiva liquidazione delle spese processuali.
La giurisprudenza ha precisato, infatti, che spetta al procuratore una liquidazione distinta per ciascuna parte solo qualora l'opera defensionale, pur se formalmente unica, abbia comportato la trattazione di differenti questioni in relazione alla tutela di posizioni giuridiche non identiche (Cass. 24757/2005;
Cass. 21064/2009; Cass. 11591/2015).
Doppio del contributo unificato
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 si dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, , in proprio ed in qualità di procuratore generale di CP_1 Controparte_2
, , , la Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, e Controparte_7 Parte_2 Pt_3
, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
[...]
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2. Condanna l'appellante al pagamento Parte_1 delle spese processuali che liquida in complessivi € 17.179,00, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed I.V.A. e C.P.A. come per legge
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Reggio Calabria, 10 maggio 2024
La cons. rel. La Presidente
dott.ssa Federica Rende dott.ssa Patrizia Morabito