Articolo 3 della Legge 15 maggio 1954, n. 273
Articolo 2
Versione
29 giugno 1954
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, con propri decreti, le variazioni occorrenti per

Entrata in vigore il 29 giugno 1954