Ordinanza collegiale 13 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 26 giugno 2025
Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 24/03/2026, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00571/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01034/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1034 del 2023, proposto da UA SI, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Di Lieto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
Comune di Ravello, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell’atto prot. n. 0006921-P del 23.3.2023 del Soprintendente della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e di Avellino - pervenuto con la nota del 28.3.2023 del Responsabile del Servizio Edilizia Privata del Comune di Ravello il 14.4.2023, col quale è stato espresso parere contrario al rilascio della autorizzazione paesaggistica richiesta dal ricorrente con riguardo all’esecuzione di “lavori di manutenzione straordinaria riguardanti l’adeguamento del rapporto aeroilluminante delle aperture dell’appartamento”;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ivi compreso, ove occorra, dell’atto soprintendizio prot. n. 3434- P del 14.2.2023, di comunicazione dei motivi ostativi al rilascio del parere favorevole richiesto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. FA PO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 13 giugno 2023 e depositato il 21 giugno 2023, il ricorrente impugna il parere negativo reso dalla competente Soprintendenza sulla istanza di autorizzazione paesaggistica volta a realizzazione di un intervento di risagomatura di due delle finestre del soggiorno e della cucina dell'immobile di proprietà, sito nel Comune di Ravello, al fine di assicurare il rapporto aeroilluminante mediante il solo abbassamento del parapetto e senza alcuna modifica dell'altezza dell'architrave e della larghezza, realizzando altresì l'uniformità della linea dei parapetti rispetto alla terza apertura posta sui medesimi prospetti.
Il parere è motivato in relazione alla mancata dimostrazione della liceità dello stato dei luoghi, alla qualificazione dell'intervento come di ristrutturazione edilizia (non potendosi inquadrare come manutenzione straordinaria né come restauro conservativo, non essendo stata prodotta documentazione che consentisse di verificare l'originaria configurazione delle aperture «che peraltro sono uguali, allo stato attuale, anche al piano superiore») non consentita per la zona 3 – 1b del PUT e al fatto che l'intervento «non consente neanche di ridare compostezza compositiva alla facciata dell'edificio essendo le aperture come modificate diverse tra loro e dalle altre restanti sul prospetto».
2. Il ricorrente deduce:
- l'incompetenza della Sovrintendenza in relazione a valutazioni di carattere urbanistico - edilizio e l'avvenuta attestazione della conformità dell'intervento alle norme urbanistiche ed edilizie in sede di presentazione della CILA, considerato altresì che l'immobile è stato oggetto di regolarizzazione anche sotto il profilo paesaggistico. L'intervento inoltre comporta l'allineamento di tutte le aperture presenti, non potendo il ricorrente «modificare le finestre altrui poste in altro piano del fabbricato», nonché il miglioramento del prospetto, come confermato dalle valutazioni condotte dalla Commissione locale per il Paesaggio e dal responsabile del Servizio comunale. L'intervento inoltre non può essere ritenuto di ristrutturazione edilizia ma di manutenzione straordinaria secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 380 del 2001 o, in subordine, di restauro, posto che gli interventi di ristrutturazione edilizia riguardano la trasformazione dell'organismo edilizio mediante un insieme di opere (come evidenziato dai chiarimenti resi dal responsabile del Servizio comunale alla Soprintendenza). Il ricorrente sostiene, inoltre, che l'adeguamento dei prospetti è ammesso, per la zona 3 del PUT, dall’art. 35 delle NTA del PUC che non risulta in contrasto con il primo.
3. Si è costituita l’Amministrazione statale chiedendo il rigetto del ricorso.
4. Non si è costituito il Comune di Ravello, seppur regolarmente intimato.
5. Con ordinanza n. 329 del 2025 è stata disposta istruttoria nei confronti del ricorrente e del Comune di Ravello, regolarmente adempiuta ma reiterata al fine di ottenere ulteriori precisazioni con ordinanza n. 1223 del 2025.
6. All’udienza pubblica dell’11 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Alla luce delle risultanze dell’istruttoria disposta, il ricorso risulta tempestivo, considerato che il provvedimento impugnato è stato ricevuto dal ricorrente in data 14 aprile 2023.
8. Ciò posto, occorre considerare che, a prescindere dalla qualificazione dell’intervento ai fini edilizi, in realtà il PUT prevede che la zona 3 sia disciplinata dalle norme dettate per la zona 1b e per l’edilizia esistente a tutto il 1955 in tale zona; nella zona 3 sono quindi consentiti unicamente il restauro conservativo, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la demolizione delle superfetazioni, «secondo le norme tecniche di cui al titolo IV».
A tal fine, in relazione al restauro conservativo, l’art. 27 prevede che «ebbono essere rispettati tanto l'aspetto esterno, in particolare per quanto riguarda tipi, numero e posizione delle aperture, quanto l'impianto strutturale e tipologico dell'interno, in particolare per quanto riguarda le scale e le sue parti decorative».
Anche l'art. 29, con riferimento alla manutenzione straordinaria, dispone espressamente che «negli interventi di manutenzione straordinaria non è ammessa la modifica nella forma e nella posizione delle aperture originali di porte e finestre e la modifica di posizione, dimensioni e pendenze delle rampe di scale».
Il successivo art. 30 – «adeguamento prospetti» prevede, più in generale, che «l’intervento di “adeguamento prospetti” comporta: eliminazione degli elementi di facciata quali balconi, logge, pensiline, ringhiere, rivestimenti bancali, stipiti, coperture in materiali plastici o in lamiere ecc. incompatibili con le caratteristiche ambientali del contesto».
Alla luce di tali disposizioni, non richiamate né dal ricorrente né dalla stessa Amministrazione, il PUT non sembra consentire un intervento della specie.
Occorre tuttavia considerare che, effettivamente, l’intervento restituisce armonia compositiva alla facciata, in quanto si traduce in un allungamento verso il basso della sagoma di due delle tre finestre presenti sui due prospetti interessati; ferme restando la larghezza e l’altezza dell’architrave, le finestre verrebbero allungate di circa ottanta centimetri, così allineando il margine inferiore delle tre finestre presenti sui citati prospetti; ne segue una maggiore uniformità delle forme e delle dimensioni delle diverse aperture o almeno di quelle poste sullo stesso piano di proprietà del ricorrente, aperture che, allo stato, appaiono non solo disallineate ma anche disarmoniche in quanto tutte di forme e dimensioni diverse, come fatto palese dalle fotografie acquisite in sede di istruttoria.
L’intervento è volto, infatti, ad assicurare non solo una maggiore illuminazione e areazione all’immobile ma anche una maggiore compostezza visiva agli esterni, nel quadro di un adeguamento dello stesso alle normali esigenze di vita dell’epoca moderna, adeguamento che dovrà riguardare quindi, prima o poi, anche il piano superiore (superando così quella mancanza di omogeneità nella configurazione delle aperture tra il secondo piano – di proprietà del ricorrente – e il terzo piano – di proprietà altrui – a cui fa riferimento l’Amministrazione in sede istruttoria).
L’intervento risulta, poi, non solo migliorativo ma anche minimale; infatti la modifica delle finestre riguarda un solo lato della sagoma e viene quantificata in soli ottanta centimetri.
Il Collegio evidenzia che le disposizioni del PUT devono essere interpretate in un’ottica di ragionevolezza, con la conseguenza che l’intervento non può dirsi vietato in quanto non solo molto modesto sotto il profilo della modifica dimensionale e quasi impercettibile sotto quello dell’impatto sul paesaggio (considerato anche che l'immobile in questione risulta, per la porzione di proprietà del ricorrente, poco visibile dalla pubblica strada) ma anche volto a una progressivo adeguamento dell’immobile alle esigenze di igiene e vivibilità della vita moderna oltre che a una altrettanto progressiva armonizzazione delle aperture poste sulla facciata.
L’immobile rientra infatti, con tutta evidenza, a una edificazione espressione di una diversa epoca, poco sensibile a esigenze di simmetria, armonia, salubrità.
Il Collegio aggiunge che, con la sentenza n. 1731 del 2025 di questo Tribunale, è già stato rilevato che «Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 30 luglio 2024, n. 14 ha affermato che “Una ‘costruzione’ è ravvisabile, per la giurisprudenza consolidata, ogni qualvolta “l'intervento edilizio produca un effettivo e rilevante impatto sul territorio e, dunque, in relazione alle opere di qualsiasi genere con cui si operi nel suolo e sul suolo, se idonee a modificare lo stato dei luoghi determinandone una significativa trasformazione” (Cons. Stato, Sez. VI, 03/04/2024, n. 3031). La giurisprudenza - che si è ispirata alle argomentazioni poste a base della sentenza di questa Adunanza Plenaria, 10 marzo 1982, n. 3 – ha chiarito che anche la realizzazione di muri di cinta o di contenimento di ragguardevoli dimensioni - così come anche l’attività di movimento di terra che modifichi la conformazione dei luoghi - è soggetta al rilascio del permesso di costruire. Occorre il rilascio del permesso per le opere di qualsiasi genere che modifichino il suolo e lo stato dei luoghi, determinandone una significativa trasformazione (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 29 novembre 2023, n. 10291; Cons. Stato, Sez. VI, 20 ottobre 2023), pur quando si tratti di movimento terra, in assenza di volumi e per realizzare una strada (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 24 marzo 2020, n. 2050)”. Quindi solo le trasformazioni del suolo, inclusi i movimenti terra, di significativa entità assumono rilevanza sotto il profilo edilizio, ove si traducano in una non trascurabile alterazione dello stato dei luoghi».
Ne segue, più in generale, che solo le trasformazioni di non trascurabile entità possono assumere rilevanza ai fini edilizi e paesaggistici.
Tuttavia, nel caso di specie, non può dirsi che l’intervento abbia una consistenza significativa, in considerazione dello scarsissimo impatto sul singolo immobile e sul contesto complessivo.
Sotto il profilo della liceità dell’esistente, occorre poi considerare che, come evidenziato e documentalmente comprovato dal ricorrente, l’immobile è assistito, nelle trasformazioni successive al primo impianto, dalla concessione edilizia in sanatoria n. 34 del 6 aprile 2007 (ex art. 31 della legge n. 47 del 1985), accompagnata dall’autorizzazione paesaggistica n. 479 del 30 settembre 1989 (richiamata dal predetto atto).
Secondo l’indirizzo già espresso dalla sentenza n. 1329 del 2025 di questo Tribunale, a cui si rinvia per più ampie argomentazioni, qualora la parte indichi titoli atti a dimostrare la liceità paesaggistica di quanto già realizzato, spetta poi all’Amministrazione, in ragione della diretta disponibilità di tali titoli, individuare e contestare le eventuali difformità.
9. In conclusione, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento del parere impugnato, fatte salve le ulteriori valutazioni dell’Amministrazione con riferimento alla liceità paesaggistica dell’immobile, da condurre sulla base del titolo prodotto in giudizio dal ricorrente e, in particolare, del titolo paesaggistico dallo stesso richiamato, nella sua disponibilità.
Le spese possono essere compensate in ragione dei profili di peculiarità della controversia, evidenziati in motivazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SA ZA, Presidente
Antonio Andolfi, Consigliere
FA PO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA PO | SA ZA |
IL SEGRETARIO