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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 37/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
FALVO CAMILLO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 217/2025 depositato il 28/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - NE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale NE - Via Botteghelle 88900 NE KR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320250000355068000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato tempestivamente l'Avv. Ricorrente_1, rappresentato e difeso da sé medesimo, chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento n. 13320250000355068000, notificata a mezzo pec in data 28/02/2025, della somma di euro 65,88, a titolo di recupero del contributo unificato relativo al giudizio n. 554/2017, innanzi alla CTR Calabria, definito con la sent. n. 3065/04/20.
A sostegno delle proprie doglianze, parte ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto per i seguenti motivi:
- per il fatto che la somma risultava essere stata regolarmente corrisposta, come da quietanza di pagamento del 28/11/2023;
- perché veniva richiesto un importo per il pagamento del contributo unificato pari al doppio rispetto a quello previsto dall'art. 13, comma 6 quater, del D.P.R. 115/2002, ammontante ad euro 30,00;
- in quanto avrebbe dovuto essere compensato un maggior credito vantato dal ricorrente.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato, in relazione al quale comunque aveva provveduto al versamento di quanto richiesto, con rifusione delle spese del giudizio.
Si costituiva in giudizio sia l'Agenzia delle Entrate per contestare quanto ex adverso eccepito, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di giudizio.
Nel corso dell'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice ritiene il ricorso infondato e, per le ragioni di seguito illustrate, non meritevole di accoglimento.
Ed infatti, come si può desumere dagli atti, l'Ufficio ha correttamente operato, avendo provveduto, in conformità a quanto disposto dall'art. 158 del DPR 115/2002, alla riscossione del contributo unificato prenotato a debito in relazione alla controversia avente RGA 554/2017, conclusasi con la sentenza della
CTR della Calabria n. 3065/2020.
Né, nel caso di specie, ricorrevano i presupposti per la compensazione con crediti asseritamente vantati dal ricorrente.
Da quanto in precedenza dedotto discende il rigetto del ricorso.
In considerazione delle ragioni della decisione, della valutazione complessiva della vicenda e dell'avvenuto pagamento della cartella, ricorrono validi motivi per compensare interamente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
FALVO CAMILLO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 217/2025 depositato il 28/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - NE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale NE - Via Botteghelle 88900 NE KR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320250000355068000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato tempestivamente l'Avv. Ricorrente_1, rappresentato e difeso da sé medesimo, chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento n. 13320250000355068000, notificata a mezzo pec in data 28/02/2025, della somma di euro 65,88, a titolo di recupero del contributo unificato relativo al giudizio n. 554/2017, innanzi alla CTR Calabria, definito con la sent. n. 3065/04/20.
A sostegno delle proprie doglianze, parte ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto per i seguenti motivi:
- per il fatto che la somma risultava essere stata regolarmente corrisposta, come da quietanza di pagamento del 28/11/2023;
- perché veniva richiesto un importo per il pagamento del contributo unificato pari al doppio rispetto a quello previsto dall'art. 13, comma 6 quater, del D.P.R. 115/2002, ammontante ad euro 30,00;
- in quanto avrebbe dovuto essere compensato un maggior credito vantato dal ricorrente.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato, in relazione al quale comunque aveva provveduto al versamento di quanto richiesto, con rifusione delle spese del giudizio.
Si costituiva in giudizio sia l'Agenzia delle Entrate per contestare quanto ex adverso eccepito, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di giudizio.
Nel corso dell'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice ritiene il ricorso infondato e, per le ragioni di seguito illustrate, non meritevole di accoglimento.
Ed infatti, come si può desumere dagli atti, l'Ufficio ha correttamente operato, avendo provveduto, in conformità a quanto disposto dall'art. 158 del DPR 115/2002, alla riscossione del contributo unificato prenotato a debito in relazione alla controversia avente RGA 554/2017, conclusasi con la sentenza della
CTR della Calabria n. 3065/2020.
Né, nel caso di specie, ricorrevano i presupposti per la compensazione con crediti asseritamente vantati dal ricorrente.
Da quanto in precedenza dedotto discende il rigetto del ricorso.
In considerazione delle ragioni della decisione, della valutazione complessiva della vicenda e dell'avvenuto pagamento della cartella, ricorrono validi motivi per compensare interamente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.