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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 08/10/2025, n. 1438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1438 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO
nella persona del Dott. Giordano Avallone nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 4627/2017
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Vincenzo Maradei, elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio del difensore in Cosenza alla Piazza Gullo n. 6, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
E
anche in qualità di mandatario della CP_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti i
[...]
LL NO, LA FI, UM ER e ER
ANNOVAZZI, giusta procura allegata alla memoria difensiva, elettivamente domiciliato in
CASTROVILLARI, CORSO CALABRIA, presso gli uffici dell'Istituto
RESISTENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to CP_3
DO VALENTE, giusta procura allegata alla memoria difensiva, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Cosenza, alla Via N. Serra 24
RESISTENTE
FATTI DI CAUSA Con ricorso depositato in data 5.12.2017, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420179008427380000, notificatagli da parte di
[...]
in data 4.10.2017, limitatamente alle cartelle di pagamento nn. 034 2002 Controparte_4
0034601812000, 034 2004 0021605529000 e 034 2009 0059129421000.
Parte ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti ai sensi dell'art. 3, co. 9 della L.
335/1995.
Concludeva, pertanto, chiedendo l'insussistenza di ogni ragione creditoria nei suoi confronti.
Si costituivano in giudizio sia l' che l' contestando con varie argomentazioni la domanda CP_1 CP_3 del ricorrente, chiedendo il rigetto.
La causa, già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata riassegnata a questo giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 335i decreto n. 25 del 25.6.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre rilevare che in relazione alle cartelle aventi ad oggetto crediti di natura tributaria risulta il relativo difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario. È infatti previsto dall'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, l'attribuzione alla giurisdizione tributaria di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio.
È incontestato tra le parti che la cartella n. 03420020034601812000 ha ad oggetto crediti relativi a contributi dovuti al Servizio sanitario nazionale. Pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia Tributaria.
Sempre in via preliminare, deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell'
[...]
pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Controparte_4
Un., 7514/2022). Ed infatti, mentre la questione risolta dalla Suprema Corte era relativa all'individuazione del giusto contraddittore nell'ipotesi in cui l'opponente, pur chiedendo nella sostanza solo l'accertamento negativo del credito contributivo previdenziale, avesse proposto ricorso nei soli confronti del soggetto incaricato della riscossione, nel presente caso, parte ricorrente ha proposto opposizione direttamente avverso l'intimazione di pagamento, atto emesso dall' cui è CP_3 demandata la fase di recupero del credito dopo la notifica del titolo del quale ha chiesto l'annullamento. Ne consegue che deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del concessionario.
Analogamente, deve dichiararsi la legittimazione passiva dell'ente impositore in ragione della titolarità in capo allo stesso dei crediti azionati. Orbene, l'art. 4, comma 1, d.L. 23 ottobre 2018, n. 119 ha stabilito che: "i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 10 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili (...)".
Il limite di valore si riferisce ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi, mentre non si tiene conto degli interessi di mora e dell'aggio della riscossione (Cass. 13/12/2023, n. 34841, Cass. 21/03/2023, n. 8090, Cass. 20/03/2023, n. 7989); tale limite è riferito al "singolo carico affidato", sicché nell'ambito operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a 1.000,00 euro, il cui singolo carico affidato all'agente della riscossione non superi l'importo di mille euro. Per "carico" (da calcolare alla data di entrata in vigore del decreto 24 ottobre 2018) si intende, infatti, la singola partita di ruolo, cioè
(l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori, per cui oggetto del condono è il singolo debito e non l'importo complessivo della cartella) (in tal senso CORTE DI CASSAZIONE –
Sentenza 17 agosto 2022, n. 24853 – Ai fini dell'annullamento, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l.
n. 119 del 2018, conv., con modif., in l. n. 136 del 2018, dei debiti tributari la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 10gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, il limite di mille euro di valore del debito è riferito al “singolo carico affidato”, per tale dovendo intendersi la singola partita di ruolo, e cioè l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori, sicché vi rientrano le cartelle anche di importo complessivo superiore a detto valore, il cui singolo carico affidato all'agente della riscossione non superi l'importo di mille euro, costituendo oggetto del condono il singolo debito e non l'importo complessivo della cartella”)
L'annullamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, del citato d.l. opera automaticamente ,"ipso iure", in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori (cfr. Cass., Sez. V. 7 giugno 2019, n. 15471).
Trattandosi di annullamento automatico che opera in presenza di presupposti legali (debito fino a
1.000 euro risultante da singolo carico affidato all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 da un'agenzia fiscale) rilevabili anche d'ufficio e ricorrenti nel caso di specie, deve farsi luogo alla declaratoria di annullamento del debito riportato nelle cartelle nn. 0342004 0021605529000 e 03420090059129421000 (cfr. Cass. n. 35535/2023, Cass. n. 32772/2023, Cass. n.
18413/2023).
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, gli artt. 222 e ss. dell'art. 1 della l. n. 197 cit. non disciplinano in modo specifico la materia delle spese del processo in cui sia stata dichiarata cessata la materia del contendere in seguito ad annullamento automatico dei debiti inferiori ai mille euro.
Tuttavia, la Suprema Corte ha affermato – e più volte ribadito – che nell'analoga fattispecie contemplata dall'art. 4 del d.l. n. 119 del 2018, poiché viene in considerazione una ipotesi di definizione ope legis della controversia, le spese del giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti (cfr. ex multis Cass. n. 11410 del 2019, Cass. n. 15471 del 2019 e Cass. n.
24853 del 2022). Occorre rilevare che non vi è spazio per l'applicazione del principio di soccombenza virtuale, quale regola di giudizio normalmente utilizzabile per il governo delle spese processuali nell'ipotesi di declaratoria di cessazione della materia del contendere, atteso che, nella specifica fattispecie in esame, tale declaratoria non trova fondamento nell'iniziativa delle parti (le quali si siano date reciprocamente atto della sopravvenienza di fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto e abbiano sottoposto conclusioni conformi in tal senso al giudice: cfr. Cass. n. 26299 del
2018 e Cass. n. 21757 del 2021), bensì nell'estinzione del giudizio conseguente al venir meno (per sopravvenuta previsione legislativa) dell'obbligazione da cui si era avviata la riscossione, senza che debbano essere vagliati i motivi di doglianza formulati dal debitore (così, in particolare, Cass. n.
33059 del 2022).
Ne consegue la compensazione integrale fra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del dott. Giordano Avallone, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione in relazione alla cartella n. 03420020034601812000 in favore della Corte di Giustizia Tributaria territorialmente competente;
- Dichiara la cessata materia del contendere in ordine alle cartelle nn. 0342004 0021605529000 e
03420090059129421000 per annullamento ex art. 4, comma 1, d.L. 23 ottobre 2018, n. 119;
- compensa integralmente le spese di lite.
Castrovillari, 8 ottobre 2025
Il Giudice del lavoro dott. Giordano Avallone
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani
- Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.