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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/01/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1146 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Giorgia Stallo ed elettivamente domiciliato a
Verona, viale della Repubblica n. 6 presso lo studio del difensore;
appellante contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Susanna Nella Romagnoli ed elettivamente domiciliato in Verona, viale Nino Bixio 22/a presso lo studio del difensore;
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 893/2023 del Tribunale di Verona
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame ed in accoglimento dell'appello proposto, in parziale riforma della sentenza n. 893/2023 pagina 1 di 14 emessa dal Tribunale di Verona - Giudice dott. Fabio D'Amore in data 06.05.2023
e pubblicata in data 09.05.2023 a definizione del procedimento n. 9713/2019
R.G., notificata il 12.05.2023, così giudicare:
Nel merito e in via principale:
1. Confermato che il sig. ha conferito all'AVV. Controparte_1 [...] gli incarichi d'opera professionali di cui in atti e che l'AVV. Parte_1 [...] li ha svolti, condannare, per l'effetto e per tutte le motivazioni di cui Parte_1 in atti, il sig. a corrispondere, relativamente all'attività svolta Controparte_1 sino alla conclusione del contratto preliminare con all'AVV. Controparte_2
a titolo di compenso professionale, la somma capitale di Parte_1 euro 60.000,00, oltre iva e c.p.a., ovvero la diversa maggior o minor somma che risulterà in corso di causa, oltre interessi ex art. 1284 c.c. comma 4 dalla data di proposizione della domanda sino al saldo.
2. Accertato e dichiarato che, per tutte le motivazioni svolte in atti, gli oneri di urbanizzazione ed il contributo di sostenibilità concorrono a determinare il prezzo Cont di vendita del contratto preliminare di vendita sottoscritto con CP_4 condannare il sig. a corrispondere all'AVV. Controparte_1 [...]
a titolo di compenso professionale per l'attività svolta per la Parte_1 suddetta vendita, l'ulteriore importo di euro 4.679,67 oltre iva e c.p.a., ovvero la diversa maggior o minor somma che risulterà in corso di causa, oltre interessi ex art. 1284 c.c. comma 4 dalla data di proposizione della domanda sino al saldo, già detratto quanto riconosciuto per essa dalla sentenza impugnata.
3. Riformarsi l'impugnata sentenza nella parte in cui ha compensato le spese del grado, dovendosi, invece, esse porre ad integrale carico del sig. P_
.
[...]
In via subordinata:
4. Accertare e dichiarare che il sig. della somma pattuita di Controparte_1 euro 6.000.000,00 ha incassato da la somma di euro Controparte_2
250.000,00 e, conseguentemente, condannarsi il medesimo a dover corrispondere all'AVV. l'ulteriore somma capitale di euro Parte_1
2.500,00, oltre iva e c.p.a. ed interessi ex art. 1284 c.c. comma 4 dalla data di
pagina 2 di 14 proposizione della domanda sino al saldo.
In ogni caso:
5. Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario spese generali 15% anche del presente grado.
Per Controparte_1
Voglia la Corte Ecc.ma, contrariis reiectis,
1)dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dall'avv. Parte_1
in quanto infondato in fatto ed in diritto per quanto esposto nella narrativa
[...] della comparsa di costituzione e risposta in appello del 02/10/2023;
2)rigettare quanto richiesto nel merito da parte appellante sia in via principale che in via subordinata, anche per la violazione dell'art.345, comma 1, c.p.c. in quanto parte appellante ha introdotto domande nuove rispetto a quanto proposto in primo grado, evidenziate nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta in appello del 02/10/2023, comportando il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato e modificando l'oggetto ed i termini della controversia mai fatta valere in primo grado e sulla quale non si è mai svolto alcun contradditorio;
3)conseguentemente confermare, in ogni sua parte, la sentenza impugnata di primo grado n.893/2023 pubblicata il 09/05/2023 repert. N.1805/2023 in relazione al procedim. n.9713/2019 r.g. Tribunale di Verona.
4) in ogni caso: vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA e CPA come per legge
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Verona esponendo che: Controparte_1
- era socio per la quota del 25% di MO DI s.r.l., Controparte_1 società proprietaria di un compendio immobiliare a Verona;
- il 28.11.2008 il , unitamente agli altri soci, aveva attribuito agli avvocati P_
Giorgio Scala e Carlo Maria Zuniga l'incarico di assistere la società nelle trattative di vendita del compendio immobiliare, mentre, sempre nel 2008, il
, in via autonoma, gli aveva conferito un incarico di assistenza e P_ consulenza legale nell'ambito delle operazioni di vendita degli immobili;
pagina 3 di 14 - in esecuzione di tale incarico, egli aveva eseguito varie attività (partecipazione alle assemblee dei soci in rappresentanza del Perina, assistenza del nei P_ consigli di amministrazione della società, partecipazione agli incontri con i potenziali acquirenti e con gli altri professionisti coinvolti nelle operazioni di vendita);
- i soci avevano poi deciso di vendere non più gli immobili ma le proprie quote societarie e che due società, e Controparte_5 Controparte_2 si erano rese disponibili a trattare la cessione delle quote, trattativa a cui egli aveva partecipato, assistendo il e relazionandosi con gli altri avvocati P_
(Scala e Zuniga);
- il 24.12.2009 veniva sottoscritta la proposta irrevocabile d'acquisto con cui si impegnava ad acquisire entro il 31.12.2010 le quote di P_
MO DI e a versare, per la quota di spettanza del , l'importo P_ di euro 6.000.000,00;
- il 14.1.2010 il confermava per iscritto di avergli conferito incarico di P_ vendere la sua quota della società e di assisterlo in ogni fase della trattativa, impegnandosi a corrispondergli a titolo di competenze per l'espletamento di tale mandato un importo pari all'1% oltre IVA e CPA del ricavato della cessione della sua quota societaria di MO DI s.r.l.;
- il 7.1.2012 comunicava di recedere e/o di risolvere il contratto P_ preliminare per scadenza dell'efficacia dello stesso;
i soci chiedevano l'adempimento, ma decidevano di non agire ex art. 2932 c.c. a causa del manifesto stato di decozione della promissaria acquirente;
- il gli chiedeva di continuare ad assisterlo per il prosieguo delle P_ operazioni di vendita dell'immobile (e non più delle quote societarie), procrastinando il pagamento del relativo compenso per asserita carenza di liquidità;
- il 7.3.2012 il gli pagava un acconto di euro 3.178,63 oltre IVA e CPA per P_
“assistenza cessione quote MO DI”;
- il 17.6.2015 veniva concluso il contratto preliminare tra MO DI e Contr per il corrispettivo totale di euro 5.500.000,00, oltre al CP_6
pagina 4 di 14 pagamento degli oneri di urbanizzazione e del contributo di sostenibilità richiesti dal Comune di Verona (pari ad euro 1.871.870,00);
- a seguito della sottoscrizione di tale preliminare, egli accettava ancora che il procrastinasse il pagamento del compenso, rimanendo nel frattempo a P_ disposizione per la conclusione del contratto definitivo;
- nel mese di maggio-giugno 2019 egli apprendeva dalla stampa che il Comune di Verona aveva dichiarato la nullità dell'Accordo attuativo del PUA stipulato Contr Contr nel 2016, a cui il preliminare con era subordinato, per accertata falsità della fideiussione prestata da MO DI a garanzia della realizzazione delle opere pubbliche “di compensazione” previste dalla
Convenzione;
- egli, pertanto, chiedeva il pagamento del proprio compenso, ma il si P_ rifiutava di pagare, sostenendo, prima, che l'attività cui il compenso si riferiva fosse stata svolta unicamente dagli avv.ti Zuniga e Scala e, poi, che il credito fosse prescritto.
1.1. Ciò premesso, il chiedeva la condanna di al pagamento: Parte_1 P_
- di euro 56.821,37, oltre IVA e CPA, per l'assistenza prestata quanto alla compravendita della quota di cui alla proposta irrevocabile d'acquisto sottoscritta da (pari all'1% di euro 6.000.000,00, detratto P_
l'importo dell'acconto ricevuto);
- di euro 18.429,67, oltre IVA e CPA, per l'assistenza prestata quanto alla Contr Contr compravendita del compendio immobiliare con (pari all'1% di euro
7.371.870,00, somma pari alla somma tra il 25% del corrispettivo di vendita e l'importo degli oneri di urbanizzazione).
In particolare, quanto alla prima somma, l'attore riteneva che il fatto che il preliminare con non fosse andato a buon fine non rilevasse al fine di P_ rifiutare il pagamento del compenso per la relativa assistenza professionale. Contr Contr Quanto al secondo importo, non rilevava che il preliminare concluso con riguardasse non più le quote societarie ma il compendio immobiliare, né che la cessione non fosse andata a buon fine.
In via subordinata, chiedeva di determinare il compenso dovuto per Parte_1
pagina 5 di 14 Contr Contr l'assistenza nel preliminare concluso con secondo le tariffe professionali o, in via ulteriormente subordinata, ex art. 2041 c.c.
2. Si costituiva in giudizio , contestando nell'an e nel quantum la Controparte_1 pretesa attorea. In particolare, il convenuto:
- negava di aver conferito mandato autonomo al per la vendita Parte_1 immobiliare o delle quote societarie prima del 14.01.2010 e riferiva, comunque, di non aver compreso fino in fondo l'effettivo contenuto del mandato;
- contestava la portata dell'attività che il aveva affermato di aver Parte_1 svolto;
- eccepiva la nullità e/o l'inefficacia della procura speciale a vendere quote societarie, dovendo la stessa essere conferita per iscritto tramite scrittura privata autenticata o atto pubblico;
- qualificava il mandato conferito al come mandato (non per Parte_1
l'esercizio dell'attività professionale stragiudiziale ma) per un rapporto di mediazione, attività che il in quanto legale, non poteva compiere e Parte_1 in virtù del quale comunque non avrebbe potuto pretendere alcun compenso, non essendo iscritto all'apposito albo;
- asseriva che, in ogni caso, al non sarebbe spettato nulla in quanto Parte_1 egli non aveva incassato alcunché dalla cessione delle quote societarie che, a seguito della risoluzione del preliminare con , non aveva avuto P_ luogo;
inoltre, al momento della sottoscrizione del mandato (il 14.1.2010), tale preliminare era già stato sottoscritto (il 24.12.2009);
- affermava di non aver compreso la portata del mandato conferito al Parte_1 ritenendo che il pagamento del compenso agli avv.ti Scala e Zuniga avesse estinto anche le eventuali pretese del anche considerato che le Parte_1 fatture emesse dal 2005 dal nei confronti del per altri Parte_1 P_ incarichi recavano lo stesso numero di partita iva dell'avv. Zuniga;
- riteneva prescritta ogni pretesa creditoria del dato il tempo Parte_1 trascorso;
- contestava il fatto di essersi trovato in una situazione di carenza di liquidità;
pagina 6 di 14 - affermava che, a seguito della sfumata vendita delle quote societarie alla
, non aveva conferito al alcun mandato per la vendita P_ Parte_1 degli immobili;
- contestava la pretesa creditoria nel quantum, ritenendo che le somme richieste dal fossero già ricomprese in quelle da egli corrisposte agli altri Parte_1 professionisti ed evidenziando, comunque, che gli oneri di urbanizzazione e il Contr Contr contributo di sostenibilità di cui al contratto stipulato con non dovessero essere conteggiati ai fini dell'eventuale determinazione del compenso professionale;
- affermava che l'accordo concluso con violasse il divieto di patto Parte_1 commissorio.
3. Con provvedimento del 18 febbraio 2021, il Giudice di primo grado formulava una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. e agli effetti di cui all'art. 91, I comma, c.p.c., la quale prevedeva il pagamento, da parte del in P_ favore del della somma di euro 40.000,00 oltre accessori come per Parte_1 legge e la compensazione delle spese del giudizio. All'udienza del 22 aprile 2021, il accettava la proposta, mentre il dichiarava di non accettarla. P_ Parte_1
4. La causa veniva istruita mediante il deposito di documenti e l'assunzione di prove orali.
5. Con sentenza n. 893/2023 il Tribunale di Verona accoglieva solo in parte le domande di condannando a pagargli la somma Parte_1 Controparte_1 di euro 10.571,37, oltre IVA, CPA e interessi legali dal 21.11.2019. Le spese venivano compensate tra le parti, in considerazione del fatto che quelle maturate dopo la formulazione della proposta conciliativa, che avrebbero dovuto essere poste a carico del che aveva rifiutato detta proposta, erano Parte_1 sostanzialmente equivalenti a quelle maturate prima, che avrebbero dovuto essere poste a carico del . P_
5.1. In particolare, per quello che rileva nel presente giudizio, il Tribunale riteneva:
pagina 7 di 14 - che la scrittura privata del 14.1.2010 fosse atto ricognitivo del precedente conferimento di un incarico professionale con contestuale pattuizione del compenso;
- che l'affermazione del di non aver compreso appieno l'effettivo P_ contenuto del mandato fosse irrilevante;
- che fosse provato lo svolgimento dell'attività professionale da parte del e il suo inizio a partire dal 2008 (testimonianze rese dagli avv.ti Parte_1
Carlo Maria Zuniga e Giorgio Scala, da e dal dott. Renato Tes_1
Tengattini);
- che le parti, dopo aver concordato l'importo del corrispettivo per la vendita delle quote societarie e dopo che l'affare con era sfumato, Controparte_2 con uno scambio di e-mail, avevano ribadito lo stesso accordo per la cessione Contr degli immobili della società a CP_6
- che il patto relativo al compenso, previsto nell'importo dell'1% del guadagno sulla vendita del terreno, non violasse il divieto di patto di quota lite e, in ragione della percentuale prevista, non potesse considerarsi iniquo;
- che con il patto del 14.1.2010 le parti avessero voluto prevedere il diritto al compenso solo per il caso di esito positivo delle trattative di cui all'incarico professionale;
- che, poiché l'affare con era sfumato per recesso della Controparte_2 promittente acquirente, al non potesse essere riconosciuta la Parte_1 somma di euro 60.000,00 (pari all'1% della quota di 6.000.000,00 che sarebbe stata dovuta al per la vendita della sua quota alla P_ P_
). Infatti quell'importo, a seguito del recesso della promittente acquirente,
[...] non era neppure attualmente dovuto e non si poteva censurare il contegno del convenuto per non avere (unitamente agli altri soci) agito ex art. 2932 c.c. in quanto la , all'epoca, era in stato di decozione;
P_
- che al dovesse essere riconosciuto l'importo dell'1% del prezzo Parte_1
Contr pattuito nel preliminare di compravendita con . rispetto al CP_6 quale era irrilevante il fatto che il prezzo non fosse stato ancora corrisposto, né che non si potesse procedere a un riparto tra i soci a causa delle passività della pagina 8 di 14 società. Tale compenso andava calcolato sulla somma di euro 1.375.000,00
(25% di 5.500.000,00 euro, prezzo pattuito per la vendita dell'immobile), senza tenere conto dell'importo (di euro 1.871.870,00) corrispondente agli oneri di urbanizzazione e contributo di sostenibilità, in quanto questi non costituiscono un ricavo per la società;
- che il diritto di credito al pagamento del compenso non fosse prescritto.
6. Avverso tale decisione ha proposto appello censurando la Parte_1 sentenza sulla base di quattro motivi di seguito illustrati.
6.1. , costituitosi in giudizio, ha chiesto di dichiarare Controparte_1 improcedibile e/o inammissibile l'appello in quanto infondato in fatto e diritto, di rigettarlo nel merito, anche per violazione dell'art. 345, I comma, c.p.c. in quanto con esso il avrebbe introdotto domande nuove e, dunque, di Parte_1 confermare la sentenza impugnata.
7. Come da provvedimento del 9 novembre 2023 il Consigliere istruttore ha fissato l'udienza del 13 novembre 2024 per la rimessione della causa al Collegio, ex art. 352 c.p.c. A tale udienza, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
8. impugna la sentenza di primo grado sulla base di quattro Parte_1 motivi.
8.1 Con il primo motivo, censura la sentenza del Tribunale nella parte in cui, ritenendo che le parti avessero determinato il compenso nella misura dell'1% della somma effettivamente incassata dal , ha attribuito alla scrittura P_ privata 14.1.2010 natura aleatoria. In realtà, l'accordo avrebbe natura aleatoria non rispetto all'an, ma solo in ordine al quantum, perché l'accordo di cessione delle quote sociali alla si era già perfezionato e le parti avevano P_ pattuito il corrispettivo nella percentuale dell'1% solo per tenere conto delle eventuali variazioni di prezzo che avrebbero potuto subire le quote, come si ricaverebbe dalle clausole 7, 8 e 9 del contratto. Ciò sarebbe dimostrato dal fatto che il 12.3.2012 (dopo l'inadempimento di ) il aveva P_ P_ corrisposto al un acconto di euro 4.000,00 e in data 22.09.2014 si era Parte_1
pagina 9 di 14 offerto di corrispondere un ulteriore acconto. In ogni caso il mandato dovrebbe essere interpretato secondo buona fede (art. 1366 c.c.) e a norma degli artt.
1369 e 1371 c.c., nel senso che il non avrebbe accettato il rischio di Parte_1 non ricever alcun compenso per l'attività svolta, a prescindere dal perfezionamento o meno del contratto definitivo. Il censura, inoltre, la Parte_1 scelta del e dei soci, prima, di non agire per l'esecuzione in forma specifica P_ del contratto preliminare (anche considerato che era fallita nel P_ novembre 2016, dunque quasi cinque anni dopo la comunicazione di recesso/risoluzione del contratto) e, dopo, di non insinuarsi al passivo del fallimento;
8.2 Con il secondo motivo, il si duole che il Tribunale non gli abbia Parte_1 neppure riconosciuto la somma di euro 2.500,00 oltre accessori, pari all'1% di euro 250.000,00, somma incassata dal a titoli di acconto da P_ P_
e mai restituita;
[...]
8.3 Con il terzo motivo l'appellante censura l'errata quantificazione del compenso Contr Contr riconosciutogli in relazione al preliminare concluso con in quanto il
Tribunale non ha conteggiato gli oneri di urbanizzazione e il contributo di sostenibilità che, essendo stati posti nel contratto preliminare a carico della promissaria acquirente, costituivano un risparmio di spesa per MO
DI, di fatto corrispondente a un ricavo;
8.4 Con il quarto e ultimo motivo d'appello viene censurata l'errata compensazione delle spese del giudizio di primo grado posto che, data la necessità di riforma della sentenza, il diniego della proposta conciliativa del primo
Giudice era da considerarsi legittimo.
9. , costituitosi in giudizio, ha contestato il contenuto dell'atto Controparte_1
d'appello. In particolare:
- quanto al primo motivo, ha ribadito la natura aleatoria del patto del 14.1.2010 sia nell'an sia nel quantum e ha precisato che l'acconto corrisposto al si riferiva all'incarico di presenziare alle riunioni del consiglio di Parte_1 amministrazione della società e presso lo studio di altri soci della società per suo conto. Inoltre, non sarebbe censurabile il comportamento del e P_
pagina 10 di 14 degli altri soci per non aver agito ex art. 2932 c.c., perché, seppure la sentenza di fallimento risalisse al 2016, prima non vi erano comunque beni aggredibili dai creditori;
- con il secondo motivo l'appellante avrebbe avanzato una domanda nuova.
Infatti la percentuale dell'1% sulla somma ricevuta quale acconto dalla P_
non era mai stata richiesta in primo grado, né al riguardo era stata
[...] depositata alcuna documentazione;
- gli oneri di urbanizzazione, di cui l'appellante richiede il pagamento, non andrebbero conteggiati in quanto non costituiscono ricavo per la società.
9.1. Inoltre, il ha riferito che il 31.5.2023 è stato concluso un contratto di P_ cessione delle quote dei soci della MO DI, in forza del quale il P_
Contr Contr ha ricevuto dalla Soc. Aiteco s.r.l. (del gruppo euro 37.500,00 (e non più, dunque, euro 1.375.000,00 come precedentemente prospettato), sicché
l'importo riconosciuto al dalla sentenza di primo grado sarebbe da Parte_1 ritenersi più che satisfattivo.
10. Così riassunte le argomentazioni delle parti, il Collegio ritiene che l'appello sia parzialmente fondato e che la sentenza impugnata debba essere in parte riformata.
11. Il primo motivo d'appello è infondato. L'affermazione dell'appellante secondo cui la pattuizione del 14.1.2010 avrebbe natura aleatoria non in ordine all'an ma solo relativamente al quantum, per tenere conto delle oscillazioni di prezzo delle quote, e che questa sia l'interpretazione corretta alla luce dei parametri degli artt.
1366, 1369 e 1371 c.c., non è condivisibile. Dalla pattuizione emerge, infatti, che il aveva incaricato il di assisterlo in ogni fase della trattativa per P_ Parte_1 la cessione delle quote societarie di sua spettanza sino alla pattuizione definitiva
(“fino alla sottoscrizione dell'offerta irrevocabile d'acquisto, all'atto preliminare di cessione delle quote ed a quello definitivo” e ancora “sino alla definitiva cessione delle quote societarie”), individuando il compenso in percentuale sulla somma che sarebbe stata effettivamente corrisposta al a seguito della cessione della P_ quota di sua spettanza (“1% oltre Iva e Cpa come per legge, di quanto mi verrà corrisposto dalla predetta cessione di quote societarie”). È evidente che il pagina 11 di 14 riferimento alla durata dell'incarico sino definitività dell'affare, unito alla pattuizione del compenso in percentuale di quanto effettivamente corrisposto in esecuzione di quella cessione, non possono far ritenere dovuto un compenso in relazione a un'attività che non ha generato alcuna corresponsione del denaro a causa del recesso di (salvo che per ciò che concerne l'incasso, da P_ parte del , dell'acconto della , di cui subito di dirà). Del resto, il P_ P_ principio di autonomia contrattuale consente alle parti di concludere anche contratti aleatori, come quello di specie, financo permettendo a una delle parti di addossarsi il rischio di non ricevere alcuna controprestazione. Vale la pena precisare che tale interpretazione non è sovvertita dal fatto che il Tribunale abbia riconosciuto il compenso del in relazione al secondo preliminare (con Parte_1
Contr Contr
pur in assenza -anche in quel caso- della stipula del definitivo e dell'incasso delle relative somme. La contraddittorietà della sentenza sul punto, non censurata dal con appello incidentale, non può condurre a una diversa P_ interpretazione della predetta clausola del mandato.
11.1. Non depongono in senso contrario le clausole 7, 8 e 9 della proposta irrevocabile d'acquisto di quote societarie del 24.12.2009 tra MO DI
e , dalle quali non si può ricavare una diversa interpretazione del P_ mandato, che di per sé è esaustivo.
11.2. Né può assumere rilevanza il fatto che il , dopo il recesso di P_ P_
, abbia corrisposto al un acconto di euro 4.000,00 e si sia offerto
[...] Parte_1 di corrispondere altri 1.000,00, sempre a titolo di acconto. Infatti, gli acconti si giustificavano, comunque, in ragione della pacifica continuazione del mandato professionale conferito nel 2010 anche a seguito della sfumata vendita con P_
. Proprio nella missiva del 22.9.2014, in cui il aveva offerto il secondo
[...] P_ acconto, lo stesso aveva anche ribadito che l'accordo rimaneva fissato nella corresponsione al a titolo di compenso della percentuale dell'1% della Parte_1 vendita del terreno, segno che quegli acconti non erano, nelle intenzioni del
, da riferirsi all'assistenza al preliminare con . P_ P_
11.3. Neppure è censurabile la scelta del (e degli altri soci) di non agire P_ nei confronti di per l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di P_
pagina 12 di 14 concludere il contratto definitivo, sia perché la scelta non è imputabile al solo ma, appunto, a tutti i soci, sia perché in ogni caso dal mandato conferito al P_ non derivava alcun obbligo in tal senso. Parte_1
12. Il secondo motivo d'appello merita, invece, accoglimento. La somma di euro
250.000,00 incassata dal da a seguito della conclusione del P_ P_ preliminare avrebbe dovuto essere conteggiata ai fini della determinazione del compenso spettante al in quanto si trattava di un importo Parte_1 effettivamente corrisposto al in esecuzione del preliminare e che sarebbe P_ poi stato scomputato dal saldo prezzo che sarebbe stato versato all'esito del definitivo. Il motivo, a dispetto di quanto affermato dal , non introduce una P_ domanda nuova, dal momento che in primo grado il aveva richiesto Parte_1
l'importo di 60.000,00 a titolo di compenso per l'attività posta in essere nella trattativa MO DI – Chievo 2000 (che, stando al preliminare, si sarebbe dovuta concludere al prezzo di 6.000.000,00 per la quota del ), P_ importo in cui erano naturalmente ricompresi i 2.500,00 euro (pari all'1% di euro
250.000,00, acconti che concorrevano a formare il prezzo finale di vendita).
13. Il terzo motivo d'appello, che censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha determinato il compenso del senza includervi la percentuale Parte_1 asseritamente dovuta sugli oneri di urbanizzazione, è infondato. Secondo
l'appellante, gli oneri di urbanizzazione concorrevano, di fatto, a definire il prezzo Contr Contr della vendita di cui al preliminare concluso con in sostanza, in tal modo il sostiene che il compendio immobiliare sia stato venduto a un prezzo Parte_1 inferiore proprio perché l'accordo era nel senso che l'acquirente avrebbe pagato, oltre che il prezzo di vendita, anche gli oneri di urbanizzazione.
In realtà così non è. Infatti, gli oneri di urbanizzazione non possono considerarsi un ricavo per MO DI. Anche seguendo il ragionamento dell'appellante, infatti, il risultato non cambia: se è vero che (come sostiene l'appellante) se gli oneri di urbanizzazione e il contributo di sostenibilità fossero stati posti a carico della venditrice, il compendio immobiliare sarebbe stato venduto a un prezzo maggiore, è anche vero che MO DI in tal caso avrebbe dovuto pagare gli oneri di urbanizzazione e il contributo di sostenibilità,
pagina 13 di 14 con conseguente diminuzione del ricavo in misura corrispondente. Infatti, la natura reale degli oneri di urbanizzazione riguarda i soli soggetti che hanno stipulato o richiesto la relativa convenzione, o che hanno realizzato l'edificazione,
e non i soggetti resisi successivi acquirenti per i quali, al fine di renderli obbligati,
è necessario che gli stessi abbiano assunto una espressa pattuizione contrattuale
(Cass. n. 8635/2024), come avvenuto nel caso di specie.
14. Dato l'esito del presente grado di giudizio, è corretta la ripartizione delle spese di lite compiuta dal primo Giudice, in considerazione del rifiuto della proposta conciliativa ex art 185 bis c.p.c. da parte del Parte_1
15. Stante il parziale accoglimento dell'appello, tenuto conto che il è P_ soccombente rispetto alle domande del le spese di lite del presente Parte_1 grado di giudizio devono essere poste a carico del e vengono liquidate, P_ secondo il valore del decisum (euro 2.500,00) come in dispositivo per compensi
(scaglione 1.101,00 - 5.200,00; secondo i parametri medi;
senza fase istruttoria).
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 893/2023 del Tribunale di Verona, così pronuncia:
- in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma di quanto liquidato dal Tribunale a condanna a corrispondere a Parte_1 Controparte_1
l'ulteriore somma di euro 2.500,00, oltre accessori (IVA e Controparte_7
CPA) e oltre interessi legali come già disposto dal Tribunale nella sentenza impugnata;
conferma nel resto la sentenza impugnata;
- condanna l'appellato a corrispondere all'appellante le spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 1.923,00 per compensi oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.
Venezia, camera di consiglio del 20 novembre 2024
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1146 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Giorgia Stallo ed elettivamente domiciliato a
Verona, viale della Repubblica n. 6 presso lo studio del difensore;
appellante contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Susanna Nella Romagnoli ed elettivamente domiciliato in Verona, viale Nino Bixio 22/a presso lo studio del difensore;
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 893/2023 del Tribunale di Verona
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame ed in accoglimento dell'appello proposto, in parziale riforma della sentenza n. 893/2023 pagina 1 di 14 emessa dal Tribunale di Verona - Giudice dott. Fabio D'Amore in data 06.05.2023
e pubblicata in data 09.05.2023 a definizione del procedimento n. 9713/2019
R.G., notificata il 12.05.2023, così giudicare:
Nel merito e in via principale:
1. Confermato che il sig. ha conferito all'AVV. Controparte_1 [...] gli incarichi d'opera professionali di cui in atti e che l'AVV. Parte_1 [...] li ha svolti, condannare, per l'effetto e per tutte le motivazioni di cui Parte_1 in atti, il sig. a corrispondere, relativamente all'attività svolta Controparte_1 sino alla conclusione del contratto preliminare con all'AVV. Controparte_2
a titolo di compenso professionale, la somma capitale di Parte_1 euro 60.000,00, oltre iva e c.p.a., ovvero la diversa maggior o minor somma che risulterà in corso di causa, oltre interessi ex art. 1284 c.c. comma 4 dalla data di proposizione della domanda sino al saldo.
2. Accertato e dichiarato che, per tutte le motivazioni svolte in atti, gli oneri di urbanizzazione ed il contributo di sostenibilità concorrono a determinare il prezzo Cont di vendita del contratto preliminare di vendita sottoscritto con CP_4 condannare il sig. a corrispondere all'AVV. Controparte_1 [...]
a titolo di compenso professionale per l'attività svolta per la Parte_1 suddetta vendita, l'ulteriore importo di euro 4.679,67 oltre iva e c.p.a., ovvero la diversa maggior o minor somma che risulterà in corso di causa, oltre interessi ex art. 1284 c.c. comma 4 dalla data di proposizione della domanda sino al saldo, già detratto quanto riconosciuto per essa dalla sentenza impugnata.
3. Riformarsi l'impugnata sentenza nella parte in cui ha compensato le spese del grado, dovendosi, invece, esse porre ad integrale carico del sig. P_
.
[...]
In via subordinata:
4. Accertare e dichiarare che il sig. della somma pattuita di Controparte_1 euro 6.000.000,00 ha incassato da la somma di euro Controparte_2
250.000,00 e, conseguentemente, condannarsi il medesimo a dover corrispondere all'AVV. l'ulteriore somma capitale di euro Parte_1
2.500,00, oltre iva e c.p.a. ed interessi ex art. 1284 c.c. comma 4 dalla data di
pagina 2 di 14 proposizione della domanda sino al saldo.
In ogni caso:
5. Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario spese generali 15% anche del presente grado.
Per Controparte_1
Voglia la Corte Ecc.ma, contrariis reiectis,
1)dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dall'avv. Parte_1
in quanto infondato in fatto ed in diritto per quanto esposto nella narrativa
[...] della comparsa di costituzione e risposta in appello del 02/10/2023;
2)rigettare quanto richiesto nel merito da parte appellante sia in via principale che in via subordinata, anche per la violazione dell'art.345, comma 1, c.p.c. in quanto parte appellante ha introdotto domande nuove rispetto a quanto proposto in primo grado, evidenziate nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta in appello del 02/10/2023, comportando il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato e modificando l'oggetto ed i termini della controversia mai fatta valere in primo grado e sulla quale non si è mai svolto alcun contradditorio;
3)conseguentemente confermare, in ogni sua parte, la sentenza impugnata di primo grado n.893/2023 pubblicata il 09/05/2023 repert. N.1805/2023 in relazione al procedim. n.9713/2019 r.g. Tribunale di Verona.
4) in ogni caso: vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA e CPA come per legge
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Verona esponendo che: Controparte_1
- era socio per la quota del 25% di MO DI s.r.l., Controparte_1 società proprietaria di un compendio immobiliare a Verona;
- il 28.11.2008 il , unitamente agli altri soci, aveva attribuito agli avvocati P_
Giorgio Scala e Carlo Maria Zuniga l'incarico di assistere la società nelle trattative di vendita del compendio immobiliare, mentre, sempre nel 2008, il
, in via autonoma, gli aveva conferito un incarico di assistenza e P_ consulenza legale nell'ambito delle operazioni di vendita degli immobili;
pagina 3 di 14 - in esecuzione di tale incarico, egli aveva eseguito varie attività (partecipazione alle assemblee dei soci in rappresentanza del Perina, assistenza del nei P_ consigli di amministrazione della società, partecipazione agli incontri con i potenziali acquirenti e con gli altri professionisti coinvolti nelle operazioni di vendita);
- i soci avevano poi deciso di vendere non più gli immobili ma le proprie quote societarie e che due società, e Controparte_5 Controparte_2 si erano rese disponibili a trattare la cessione delle quote, trattativa a cui egli aveva partecipato, assistendo il e relazionandosi con gli altri avvocati P_
(Scala e Zuniga);
- il 24.12.2009 veniva sottoscritta la proposta irrevocabile d'acquisto con cui si impegnava ad acquisire entro il 31.12.2010 le quote di P_
MO DI e a versare, per la quota di spettanza del , l'importo P_ di euro 6.000.000,00;
- il 14.1.2010 il confermava per iscritto di avergli conferito incarico di P_ vendere la sua quota della società e di assisterlo in ogni fase della trattativa, impegnandosi a corrispondergli a titolo di competenze per l'espletamento di tale mandato un importo pari all'1% oltre IVA e CPA del ricavato della cessione della sua quota societaria di MO DI s.r.l.;
- il 7.1.2012 comunicava di recedere e/o di risolvere il contratto P_ preliminare per scadenza dell'efficacia dello stesso;
i soci chiedevano l'adempimento, ma decidevano di non agire ex art. 2932 c.c. a causa del manifesto stato di decozione della promissaria acquirente;
- il gli chiedeva di continuare ad assisterlo per il prosieguo delle P_ operazioni di vendita dell'immobile (e non più delle quote societarie), procrastinando il pagamento del relativo compenso per asserita carenza di liquidità;
- il 7.3.2012 il gli pagava un acconto di euro 3.178,63 oltre IVA e CPA per P_
“assistenza cessione quote MO DI”;
- il 17.6.2015 veniva concluso il contratto preliminare tra MO DI e Contr per il corrispettivo totale di euro 5.500.000,00, oltre al CP_6
pagina 4 di 14 pagamento degli oneri di urbanizzazione e del contributo di sostenibilità richiesti dal Comune di Verona (pari ad euro 1.871.870,00);
- a seguito della sottoscrizione di tale preliminare, egli accettava ancora che il procrastinasse il pagamento del compenso, rimanendo nel frattempo a P_ disposizione per la conclusione del contratto definitivo;
- nel mese di maggio-giugno 2019 egli apprendeva dalla stampa che il Comune di Verona aveva dichiarato la nullità dell'Accordo attuativo del PUA stipulato Contr Contr nel 2016, a cui il preliminare con era subordinato, per accertata falsità della fideiussione prestata da MO DI a garanzia della realizzazione delle opere pubbliche “di compensazione” previste dalla
Convenzione;
- egli, pertanto, chiedeva il pagamento del proprio compenso, ma il si P_ rifiutava di pagare, sostenendo, prima, che l'attività cui il compenso si riferiva fosse stata svolta unicamente dagli avv.ti Zuniga e Scala e, poi, che il credito fosse prescritto.
1.1. Ciò premesso, il chiedeva la condanna di al pagamento: Parte_1 P_
- di euro 56.821,37, oltre IVA e CPA, per l'assistenza prestata quanto alla compravendita della quota di cui alla proposta irrevocabile d'acquisto sottoscritta da (pari all'1% di euro 6.000.000,00, detratto P_
l'importo dell'acconto ricevuto);
- di euro 18.429,67, oltre IVA e CPA, per l'assistenza prestata quanto alla Contr Contr compravendita del compendio immobiliare con (pari all'1% di euro
7.371.870,00, somma pari alla somma tra il 25% del corrispettivo di vendita e l'importo degli oneri di urbanizzazione).
In particolare, quanto alla prima somma, l'attore riteneva che il fatto che il preliminare con non fosse andato a buon fine non rilevasse al fine di P_ rifiutare il pagamento del compenso per la relativa assistenza professionale. Contr Contr Quanto al secondo importo, non rilevava che il preliminare concluso con riguardasse non più le quote societarie ma il compendio immobiliare, né che la cessione non fosse andata a buon fine.
In via subordinata, chiedeva di determinare il compenso dovuto per Parte_1
pagina 5 di 14 Contr Contr l'assistenza nel preliminare concluso con secondo le tariffe professionali o, in via ulteriormente subordinata, ex art. 2041 c.c.
2. Si costituiva in giudizio , contestando nell'an e nel quantum la Controparte_1 pretesa attorea. In particolare, il convenuto:
- negava di aver conferito mandato autonomo al per la vendita Parte_1 immobiliare o delle quote societarie prima del 14.01.2010 e riferiva, comunque, di non aver compreso fino in fondo l'effettivo contenuto del mandato;
- contestava la portata dell'attività che il aveva affermato di aver Parte_1 svolto;
- eccepiva la nullità e/o l'inefficacia della procura speciale a vendere quote societarie, dovendo la stessa essere conferita per iscritto tramite scrittura privata autenticata o atto pubblico;
- qualificava il mandato conferito al come mandato (non per Parte_1
l'esercizio dell'attività professionale stragiudiziale ma) per un rapporto di mediazione, attività che il in quanto legale, non poteva compiere e Parte_1 in virtù del quale comunque non avrebbe potuto pretendere alcun compenso, non essendo iscritto all'apposito albo;
- asseriva che, in ogni caso, al non sarebbe spettato nulla in quanto Parte_1 egli non aveva incassato alcunché dalla cessione delle quote societarie che, a seguito della risoluzione del preliminare con , non aveva avuto P_ luogo;
inoltre, al momento della sottoscrizione del mandato (il 14.1.2010), tale preliminare era già stato sottoscritto (il 24.12.2009);
- affermava di non aver compreso la portata del mandato conferito al Parte_1 ritenendo che il pagamento del compenso agli avv.ti Scala e Zuniga avesse estinto anche le eventuali pretese del anche considerato che le Parte_1 fatture emesse dal 2005 dal nei confronti del per altri Parte_1 P_ incarichi recavano lo stesso numero di partita iva dell'avv. Zuniga;
- riteneva prescritta ogni pretesa creditoria del dato il tempo Parte_1 trascorso;
- contestava il fatto di essersi trovato in una situazione di carenza di liquidità;
pagina 6 di 14 - affermava che, a seguito della sfumata vendita delle quote societarie alla
, non aveva conferito al alcun mandato per la vendita P_ Parte_1 degli immobili;
- contestava la pretesa creditoria nel quantum, ritenendo che le somme richieste dal fossero già ricomprese in quelle da egli corrisposte agli altri Parte_1 professionisti ed evidenziando, comunque, che gli oneri di urbanizzazione e il Contr Contr contributo di sostenibilità di cui al contratto stipulato con non dovessero essere conteggiati ai fini dell'eventuale determinazione del compenso professionale;
- affermava che l'accordo concluso con violasse il divieto di patto Parte_1 commissorio.
3. Con provvedimento del 18 febbraio 2021, il Giudice di primo grado formulava una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. e agli effetti di cui all'art. 91, I comma, c.p.c., la quale prevedeva il pagamento, da parte del in P_ favore del della somma di euro 40.000,00 oltre accessori come per Parte_1 legge e la compensazione delle spese del giudizio. All'udienza del 22 aprile 2021, il accettava la proposta, mentre il dichiarava di non accettarla. P_ Parte_1
4. La causa veniva istruita mediante il deposito di documenti e l'assunzione di prove orali.
5. Con sentenza n. 893/2023 il Tribunale di Verona accoglieva solo in parte le domande di condannando a pagargli la somma Parte_1 Controparte_1 di euro 10.571,37, oltre IVA, CPA e interessi legali dal 21.11.2019. Le spese venivano compensate tra le parti, in considerazione del fatto che quelle maturate dopo la formulazione della proposta conciliativa, che avrebbero dovuto essere poste a carico del che aveva rifiutato detta proposta, erano Parte_1 sostanzialmente equivalenti a quelle maturate prima, che avrebbero dovuto essere poste a carico del . P_
5.1. In particolare, per quello che rileva nel presente giudizio, il Tribunale riteneva:
pagina 7 di 14 - che la scrittura privata del 14.1.2010 fosse atto ricognitivo del precedente conferimento di un incarico professionale con contestuale pattuizione del compenso;
- che l'affermazione del di non aver compreso appieno l'effettivo P_ contenuto del mandato fosse irrilevante;
- che fosse provato lo svolgimento dell'attività professionale da parte del e il suo inizio a partire dal 2008 (testimonianze rese dagli avv.ti Parte_1
Carlo Maria Zuniga e Giorgio Scala, da e dal dott. Renato Tes_1
Tengattini);
- che le parti, dopo aver concordato l'importo del corrispettivo per la vendita delle quote societarie e dopo che l'affare con era sfumato, Controparte_2 con uno scambio di e-mail, avevano ribadito lo stesso accordo per la cessione Contr degli immobili della società a CP_6
- che il patto relativo al compenso, previsto nell'importo dell'1% del guadagno sulla vendita del terreno, non violasse il divieto di patto di quota lite e, in ragione della percentuale prevista, non potesse considerarsi iniquo;
- che con il patto del 14.1.2010 le parti avessero voluto prevedere il diritto al compenso solo per il caso di esito positivo delle trattative di cui all'incarico professionale;
- che, poiché l'affare con era sfumato per recesso della Controparte_2 promittente acquirente, al non potesse essere riconosciuta la Parte_1 somma di euro 60.000,00 (pari all'1% della quota di 6.000.000,00 che sarebbe stata dovuta al per la vendita della sua quota alla P_ P_
). Infatti quell'importo, a seguito del recesso della promittente acquirente,
[...] non era neppure attualmente dovuto e non si poteva censurare il contegno del convenuto per non avere (unitamente agli altri soci) agito ex art. 2932 c.c. in quanto la , all'epoca, era in stato di decozione;
P_
- che al dovesse essere riconosciuto l'importo dell'1% del prezzo Parte_1
Contr pattuito nel preliminare di compravendita con . rispetto al CP_6 quale era irrilevante il fatto che il prezzo non fosse stato ancora corrisposto, né che non si potesse procedere a un riparto tra i soci a causa delle passività della pagina 8 di 14 società. Tale compenso andava calcolato sulla somma di euro 1.375.000,00
(25% di 5.500.000,00 euro, prezzo pattuito per la vendita dell'immobile), senza tenere conto dell'importo (di euro 1.871.870,00) corrispondente agli oneri di urbanizzazione e contributo di sostenibilità, in quanto questi non costituiscono un ricavo per la società;
- che il diritto di credito al pagamento del compenso non fosse prescritto.
6. Avverso tale decisione ha proposto appello censurando la Parte_1 sentenza sulla base di quattro motivi di seguito illustrati.
6.1. , costituitosi in giudizio, ha chiesto di dichiarare Controparte_1 improcedibile e/o inammissibile l'appello in quanto infondato in fatto e diritto, di rigettarlo nel merito, anche per violazione dell'art. 345, I comma, c.p.c. in quanto con esso il avrebbe introdotto domande nuove e, dunque, di Parte_1 confermare la sentenza impugnata.
7. Come da provvedimento del 9 novembre 2023 il Consigliere istruttore ha fissato l'udienza del 13 novembre 2024 per la rimessione della causa al Collegio, ex art. 352 c.p.c. A tale udienza, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
8. impugna la sentenza di primo grado sulla base di quattro Parte_1 motivi.
8.1 Con il primo motivo, censura la sentenza del Tribunale nella parte in cui, ritenendo che le parti avessero determinato il compenso nella misura dell'1% della somma effettivamente incassata dal , ha attribuito alla scrittura P_ privata 14.1.2010 natura aleatoria. In realtà, l'accordo avrebbe natura aleatoria non rispetto all'an, ma solo in ordine al quantum, perché l'accordo di cessione delle quote sociali alla si era già perfezionato e le parti avevano P_ pattuito il corrispettivo nella percentuale dell'1% solo per tenere conto delle eventuali variazioni di prezzo che avrebbero potuto subire le quote, come si ricaverebbe dalle clausole 7, 8 e 9 del contratto. Ciò sarebbe dimostrato dal fatto che il 12.3.2012 (dopo l'inadempimento di ) il aveva P_ P_ corrisposto al un acconto di euro 4.000,00 e in data 22.09.2014 si era Parte_1
pagina 9 di 14 offerto di corrispondere un ulteriore acconto. In ogni caso il mandato dovrebbe essere interpretato secondo buona fede (art. 1366 c.c.) e a norma degli artt.
1369 e 1371 c.c., nel senso che il non avrebbe accettato il rischio di Parte_1 non ricever alcun compenso per l'attività svolta, a prescindere dal perfezionamento o meno del contratto definitivo. Il censura, inoltre, la Parte_1 scelta del e dei soci, prima, di non agire per l'esecuzione in forma specifica P_ del contratto preliminare (anche considerato che era fallita nel P_ novembre 2016, dunque quasi cinque anni dopo la comunicazione di recesso/risoluzione del contratto) e, dopo, di non insinuarsi al passivo del fallimento;
8.2 Con il secondo motivo, il si duole che il Tribunale non gli abbia Parte_1 neppure riconosciuto la somma di euro 2.500,00 oltre accessori, pari all'1% di euro 250.000,00, somma incassata dal a titoli di acconto da P_ P_
e mai restituita;
[...]
8.3 Con il terzo motivo l'appellante censura l'errata quantificazione del compenso Contr Contr riconosciutogli in relazione al preliminare concluso con in quanto il
Tribunale non ha conteggiato gli oneri di urbanizzazione e il contributo di sostenibilità che, essendo stati posti nel contratto preliminare a carico della promissaria acquirente, costituivano un risparmio di spesa per MO
DI, di fatto corrispondente a un ricavo;
8.4 Con il quarto e ultimo motivo d'appello viene censurata l'errata compensazione delle spese del giudizio di primo grado posto che, data la necessità di riforma della sentenza, il diniego della proposta conciliativa del primo
Giudice era da considerarsi legittimo.
9. , costituitosi in giudizio, ha contestato il contenuto dell'atto Controparte_1
d'appello. In particolare:
- quanto al primo motivo, ha ribadito la natura aleatoria del patto del 14.1.2010 sia nell'an sia nel quantum e ha precisato che l'acconto corrisposto al si riferiva all'incarico di presenziare alle riunioni del consiglio di Parte_1 amministrazione della società e presso lo studio di altri soci della società per suo conto. Inoltre, non sarebbe censurabile il comportamento del e P_
pagina 10 di 14 degli altri soci per non aver agito ex art. 2932 c.c., perché, seppure la sentenza di fallimento risalisse al 2016, prima non vi erano comunque beni aggredibili dai creditori;
- con il secondo motivo l'appellante avrebbe avanzato una domanda nuova.
Infatti la percentuale dell'1% sulla somma ricevuta quale acconto dalla P_
non era mai stata richiesta in primo grado, né al riguardo era stata
[...] depositata alcuna documentazione;
- gli oneri di urbanizzazione, di cui l'appellante richiede il pagamento, non andrebbero conteggiati in quanto non costituiscono ricavo per la società.
9.1. Inoltre, il ha riferito che il 31.5.2023 è stato concluso un contratto di P_ cessione delle quote dei soci della MO DI, in forza del quale il P_
Contr Contr ha ricevuto dalla Soc. Aiteco s.r.l. (del gruppo euro 37.500,00 (e non più, dunque, euro 1.375.000,00 come precedentemente prospettato), sicché
l'importo riconosciuto al dalla sentenza di primo grado sarebbe da Parte_1 ritenersi più che satisfattivo.
10. Così riassunte le argomentazioni delle parti, il Collegio ritiene che l'appello sia parzialmente fondato e che la sentenza impugnata debba essere in parte riformata.
11. Il primo motivo d'appello è infondato. L'affermazione dell'appellante secondo cui la pattuizione del 14.1.2010 avrebbe natura aleatoria non in ordine all'an ma solo relativamente al quantum, per tenere conto delle oscillazioni di prezzo delle quote, e che questa sia l'interpretazione corretta alla luce dei parametri degli artt.
1366, 1369 e 1371 c.c., non è condivisibile. Dalla pattuizione emerge, infatti, che il aveva incaricato il di assisterlo in ogni fase della trattativa per P_ Parte_1 la cessione delle quote societarie di sua spettanza sino alla pattuizione definitiva
(“fino alla sottoscrizione dell'offerta irrevocabile d'acquisto, all'atto preliminare di cessione delle quote ed a quello definitivo” e ancora “sino alla definitiva cessione delle quote societarie”), individuando il compenso in percentuale sulla somma che sarebbe stata effettivamente corrisposta al a seguito della cessione della P_ quota di sua spettanza (“1% oltre Iva e Cpa come per legge, di quanto mi verrà corrisposto dalla predetta cessione di quote societarie”). È evidente che il pagina 11 di 14 riferimento alla durata dell'incarico sino definitività dell'affare, unito alla pattuizione del compenso in percentuale di quanto effettivamente corrisposto in esecuzione di quella cessione, non possono far ritenere dovuto un compenso in relazione a un'attività che non ha generato alcuna corresponsione del denaro a causa del recesso di (salvo che per ciò che concerne l'incasso, da P_ parte del , dell'acconto della , di cui subito di dirà). Del resto, il P_ P_ principio di autonomia contrattuale consente alle parti di concludere anche contratti aleatori, come quello di specie, financo permettendo a una delle parti di addossarsi il rischio di non ricevere alcuna controprestazione. Vale la pena precisare che tale interpretazione non è sovvertita dal fatto che il Tribunale abbia riconosciuto il compenso del in relazione al secondo preliminare (con Parte_1
Contr Contr
pur in assenza -anche in quel caso- della stipula del definitivo e dell'incasso delle relative somme. La contraddittorietà della sentenza sul punto, non censurata dal con appello incidentale, non può condurre a una diversa P_ interpretazione della predetta clausola del mandato.
11.1. Non depongono in senso contrario le clausole 7, 8 e 9 della proposta irrevocabile d'acquisto di quote societarie del 24.12.2009 tra MO DI
e , dalle quali non si può ricavare una diversa interpretazione del P_ mandato, che di per sé è esaustivo.
11.2. Né può assumere rilevanza il fatto che il , dopo il recesso di P_ P_
, abbia corrisposto al un acconto di euro 4.000,00 e si sia offerto
[...] Parte_1 di corrispondere altri 1.000,00, sempre a titolo di acconto. Infatti, gli acconti si giustificavano, comunque, in ragione della pacifica continuazione del mandato professionale conferito nel 2010 anche a seguito della sfumata vendita con P_
. Proprio nella missiva del 22.9.2014, in cui il aveva offerto il secondo
[...] P_ acconto, lo stesso aveva anche ribadito che l'accordo rimaneva fissato nella corresponsione al a titolo di compenso della percentuale dell'1% della Parte_1 vendita del terreno, segno che quegli acconti non erano, nelle intenzioni del
, da riferirsi all'assistenza al preliminare con . P_ P_
11.3. Neppure è censurabile la scelta del (e degli altri soci) di non agire P_ nei confronti di per l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di P_
pagina 12 di 14 concludere il contratto definitivo, sia perché la scelta non è imputabile al solo ma, appunto, a tutti i soci, sia perché in ogni caso dal mandato conferito al P_ non derivava alcun obbligo in tal senso. Parte_1
12. Il secondo motivo d'appello merita, invece, accoglimento. La somma di euro
250.000,00 incassata dal da a seguito della conclusione del P_ P_ preliminare avrebbe dovuto essere conteggiata ai fini della determinazione del compenso spettante al in quanto si trattava di un importo Parte_1 effettivamente corrisposto al in esecuzione del preliminare e che sarebbe P_ poi stato scomputato dal saldo prezzo che sarebbe stato versato all'esito del definitivo. Il motivo, a dispetto di quanto affermato dal , non introduce una P_ domanda nuova, dal momento che in primo grado il aveva richiesto Parte_1
l'importo di 60.000,00 a titolo di compenso per l'attività posta in essere nella trattativa MO DI – Chievo 2000 (che, stando al preliminare, si sarebbe dovuta concludere al prezzo di 6.000.000,00 per la quota del ), P_ importo in cui erano naturalmente ricompresi i 2.500,00 euro (pari all'1% di euro
250.000,00, acconti che concorrevano a formare il prezzo finale di vendita).
13. Il terzo motivo d'appello, che censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha determinato il compenso del senza includervi la percentuale Parte_1 asseritamente dovuta sugli oneri di urbanizzazione, è infondato. Secondo
l'appellante, gli oneri di urbanizzazione concorrevano, di fatto, a definire il prezzo Contr Contr della vendita di cui al preliminare concluso con in sostanza, in tal modo il sostiene che il compendio immobiliare sia stato venduto a un prezzo Parte_1 inferiore proprio perché l'accordo era nel senso che l'acquirente avrebbe pagato, oltre che il prezzo di vendita, anche gli oneri di urbanizzazione.
In realtà così non è. Infatti, gli oneri di urbanizzazione non possono considerarsi un ricavo per MO DI. Anche seguendo il ragionamento dell'appellante, infatti, il risultato non cambia: se è vero che (come sostiene l'appellante) se gli oneri di urbanizzazione e il contributo di sostenibilità fossero stati posti a carico della venditrice, il compendio immobiliare sarebbe stato venduto a un prezzo maggiore, è anche vero che MO DI in tal caso avrebbe dovuto pagare gli oneri di urbanizzazione e il contributo di sostenibilità,
pagina 13 di 14 con conseguente diminuzione del ricavo in misura corrispondente. Infatti, la natura reale degli oneri di urbanizzazione riguarda i soli soggetti che hanno stipulato o richiesto la relativa convenzione, o che hanno realizzato l'edificazione,
e non i soggetti resisi successivi acquirenti per i quali, al fine di renderli obbligati,
è necessario che gli stessi abbiano assunto una espressa pattuizione contrattuale
(Cass. n. 8635/2024), come avvenuto nel caso di specie.
14. Dato l'esito del presente grado di giudizio, è corretta la ripartizione delle spese di lite compiuta dal primo Giudice, in considerazione del rifiuto della proposta conciliativa ex art 185 bis c.p.c. da parte del Parte_1
15. Stante il parziale accoglimento dell'appello, tenuto conto che il è P_ soccombente rispetto alle domande del le spese di lite del presente Parte_1 grado di giudizio devono essere poste a carico del e vengono liquidate, P_ secondo il valore del decisum (euro 2.500,00) come in dispositivo per compensi
(scaglione 1.101,00 - 5.200,00; secondo i parametri medi;
senza fase istruttoria).
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 893/2023 del Tribunale di Verona, così pronuncia:
- in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma di quanto liquidato dal Tribunale a condanna a corrispondere a Parte_1 Controparte_1
l'ulteriore somma di euro 2.500,00, oltre accessori (IVA e Controparte_7
CPA) e oltre interessi legali come già disposto dal Tribunale nella sentenza impugnata;
conferma nel resto la sentenza impugnata;
- condanna l'appellato a corrispondere all'appellante le spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 1.923,00 per compensi oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.
Venezia, camera di consiglio del 20 novembre 2024
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
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