Decreto cautelare 20 dicembre 2023
Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 29/04/2026, n. 7782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7782 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07782/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16701/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16701 del 2023, proposto da
UD UF, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Piermarocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
RO AL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Emmolo e Michele Memeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
1) della Comunicazione di improcedibilità ai sensi dell''art. 2 della L. 241/1990 del IX municipio di RO AL, prot. n. 159162, del 12 dicembre 2023;
2) della Direttiva della Giunta Municipale del IX Municipio di RO n. 31, del 5 dicembre 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di RO AL;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 la dott.ssa UC MA CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TO
Il ricorrente, esercente di spettacoli viaggianti in forma itinerante, chiede l’annullamento del provvedimento di RO AL che ha dichiarato l’improcedibilità della sua domanda volta ad ottenere il rilascio di una concessione temporanea di occupazione di suolo pubblico per un’area di mq. 829 sita nel parcheggio di Via Severino Delogu, al fine di svolgere l’attività di spettacolo viaggiante nel periodo compreso tra l’11 dicembre 2023 e il 19 febbraio 2024.
Impugna, altresì, la direttiva della Giunta municipale del IX Municipio n. 31 del 5.12.2023, con la quale l’area oggetto di richiesta è stata esclusa dall'elenco delle zone idonee ad ospitare spettacoli viaggianti, parchi divertimenti, attività mercatali ed altre manifestazioni socio culturali.
Con un primo motivo di impugnazione, dopo aver richiamato l’art. 4 del Regolamento del Consiglio comunale n. 197 del 1998, deduce l’illegittimità della direttiva adottata della Giunta in ragione della competenza esclusiva dell’Assemblea capitolina all’individuazione delle aree dove è possibile svolgere l’attività di spettacolo viaggiante. La direttiva sarebbe in contrasto anche con il regolamento sul decentramento di RO AL approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dell’8 febbraio 1999 e s.m.i., dalla quale si ricaverebbe la carenza di poteri di programmazione e pianificazione in capo ai municipi.
Al secondo mezzo di gravame, parte ricorrente contesta la direttiva impugnata anche laddove fa riferimento all’insufficienza dei parcheggi di zona per essere utilizzati dai visitatori di uno spazio espositivo di proprietà di RO AL e gestito dal IX Municipio, sostenendo che l’affermazione sarebbe il frutto di una mera presunzione. Sarebbe contraddittoria, poi, la scelta di promuovere la cultura vietando, nell’area interessata, le «manifestazioni socio culturali». Inoltre, la Giunta non avrebbe considerato che le attività dello spettacolo viaggiante inibite sarebbero complementari con le attività espositive e culturali che si svolgono presso i locali gestiti dal IX Municipio, trattandosi di attività spettacolari tutelate dalla legge e valorizzate dal Ministero della Cultura.
Con un terzo motivo, il ricorrente si duole che del ritardo nella conclusione del procedimento e della insussistenza dei presupposti per l’adozione di un provvedimento (di improcedibilità) in forma semplificata ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge n. 241 del 1990.
In subordine, chiede l’accertamento dell’illegittimità degli atti impugnati ai fini della condanna al pagamento del risarcimento del danno subito dall’esponente.
RO AL ha chiesto la reiezione del ricorso, depositando una relazione e documenti.
In vista dell’udienza, parte ricorrente ha insistito nell’accoglimento della domanda risarcitoria.
All’udienza del 22 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato.
In primo luogo, va disattesa la censura riguardante il difetto di competenza della Giunta municipale ad adottare la direttiva n. 31 del 5 dicembre 2023. La direttiva in questione non è un atto generale e programmatico bensì gestionale, riguardante un’area (il parcheggio di via Severino Delogu) che l’amministrazione ha ritenuto, per ragioni di ordine pubblico, non compatibile con l’occupazione per lo svolgimento di spettacoli viaggianti. Rispetto a un provvedimento di siffatto contenuto, privo di aspetti di pianificazione del territorio, non merita accoglimento la deduzione di parte ricorrente circa la necessità dell’approvazione dell’atto da parte dell’Assemblea Capitolina, in luogo della Giunta comunale.
Destituite di fondamento sono, altresì, le censure presenti nel secondo mezzo di gravame, riguardanti il merito della decisione assunta con la richiamata direttiva.
L’amministrazione ha chiarito esaustivamente nella direttiva le ragioni che hanno indotto a non autorizzare richieste di occupazione di suolo pubblico nell’area in questione. Nello specifico, ha fatto riferimento alla necessità di avere la piena disponibilità del parcheggio ivi presente, a seguito inaugurazione di uno spazio espositivo gestito dal IX Municipio di RO AL, per la cui fruizione si rendeva necessario aumentare l’offerta di parcheggi in zona.
A fronte di tale motivazione, il ricorrente non ha offerto argomenti volti a dimostrare l’esistenza di profili di arbitrarietà nella decisione assunta, ma si è limitato a esprimere proprie valutazioni (sulla assenza della necessità di fornire un’area aggiuntiva di parcheggio rispetto a quelle già esistenti e sulla importanza culturale degli spettacoli viaggianti), tutte inammissibilmente impingenti nella sfera di esercizio della discrezionalità dell’amministrazione, che invero non risulta esercitata in maniera arbitraria.
Come noto, del resto, l’occupazione di suolo pubblico «comportando un utilizzo, a fini privati, di spazi pubblici sottratti all'uso comune involge da parte dell'amministrazione un'ampia ed estesa discrezionalità, posto che i suoi compiti non si risolvono nella mera scelta delle aree da occupare, ma anche nella scelta della dimensione, dei tempi e dei modi dell'occupazione, nonché nella previsione delle restrizioni e delle forme di contemperamento ritenute, di volta in volta, opportune dal punto di vista viabilistico, urbanistico, architettonico, paesaggistico, al fine di bilanciare la pluralità di interessi coinvolti» (così, tra le tante, Cons. Stato, sezione quinta, 8 maggio 2024, n- 4129).
Nel terzo motivo di impugnazione, il ricorrente si duole del ritardo nella conclusione del procedimento riguardante la propria richiesta di occupazione di suolo pubblico, e sostiene che se il provvedimento finale, datato 12 dicembre 2023, fosse stato adottato entro il termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza (vale a dire entro il 24 novembre 2023), l’istanza sarebbe stata accolta, in quanto la direttiva di Giunta che ha impedito l’assegnazione dell’area è stata adottata il 5 dicembre 2023.
La censura è priva di fondamento, alla luce della granitica giurisprudenza secondo la quale «il termine per la conclusione del procedimento previsto in via residuale dall'art. 2, comma 2, della l. n. 241/1990 (trenta giorni dalla presentazione dell'istanza) ha carattere meramente ordinatorio e acceleratorio e la sua violazione non produce l'illegittimità del provvedimento conclusivo (C.d.S., Sez. III, 22 luglio 2021, n. 5517). In linea generale, in assenza di una specifica disposizione che espressamente preveda il termine di conclusione del procedimento come perentorio, comminando la perdita della possibilità di azione da parte dell'Amministrazione al suo spirare o la specifica sanzione della decadenza, il termine stesso va inteso come sollecitatorio o ordinatorio, sicché il suo superamento determina non l'illegittimità dell'atto, ma un'irregolarità non viziante (cfr., ex plurimis , C.d.S., Sez. VII, 17 maggio 2022, n. 3875; Sez. V, 3 aprile 2019, n. 2196; Sez. III, 22 dicembre 2017, n. 6044; Sez. VI, 27 febbraio 2012, n. 1084)» (Consiglio di Stato sez. VII, 30 luglio 2024, n. 6854).
Deve, poi, rilevarsi che sussistevano le condizioni per adottare il diniego impugnato con provvedimento in forma semplificata di manifesta improcedibilità, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, trattandosi di un atto di natura vincolata, a fronte del divieto di occupazione dell’area presente nella direttiva di Giunta n. 31 del 5 dicembre 2023.
Infine, si osserva che il ricorrente non vantava alcuna posizione di legittimo affidamento in relazione alla circostanza, pure valorizzata nel gravame, che negli anni precedenti le sue richieste di occupazione dell’area avevano trovato accoglimento. Infatti, a fronte di un’istanza del privato, fino a quando l’amministrazione non adotta il provvedimento definitivo, il richiedente non è titolare di una situazione sostanziale consolidata meritevole di tutela sotto il profilo del legittimo affidamento, ma di una mera aspettativa.
Conclusivamente, la domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati non può essere accolta: dalla legittimità degli atti gravati consegue l’infondatezza della ulteriore domanda risarcitoria presente nel ricorso.
La peculiarità della vicenda oggetto di controversia e la limitata attività difensiva svolta da RO AL giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in RO nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
UC MA CA, Consigliere, Estensore
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| UC MA CA | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO