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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/05/2025, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n. 421 del 2025 del R.G. Lavoro e
Previdenza
TRA
rappresentato e difeso, come in atti Pt_1
RICORRENTE
CONTRO
, nata il [...] a [...] ( e Controparte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Alberico Valerio Visone ( ) ( C.F._2 Email_1
[...
0818982685), con studio in S. Anastasia (Na), alla Via Emilio Merone, 63/C
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.1.2025, l' esperiva opposizione avverso il Pt_1 giudizio per atp n. 182 del 2024, intentato da , al fine di ottenere l' Controparte_1 accertamento delle condizioni sanitarie per il riconoscimento della pensione di invalidità o, in subordine, dell'assegno mensile di assistenza, nonché dello stato di portatore di handicap con connotazione di gravità, evidenziando che, sebbene il ctu avesse riconosciuto la sola condizione di invalidità ai fini dell'assegno mensile di assistenza da febbraio 2023, la parte non possedeva il necessario requisito reddituale.
Tanto precisato, adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: non omologare l'accertamento del requisito sanitario per i motivi tutti di cui sopra e rigettare tutte le domande avversarie;
spese di lite vinte.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte convenuta, deducendo la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, con ogni conseguenza di legge ed insistendo per la omologa dell'accertamento sanitario. All'esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c., la controversia veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
**********
Preliminarmente, va rilevata la tempestività del dissenso, depositato dall' in Pt_1 data 27.12.2024 - come risulta dal sistema informatico e dalla disamina del fascicolo n. 182 del 2024 - seguito dal presente ricorso, depositato in data 23.1.2025, entro il successivo termine perentorio. L' opposizione è fondata e deve essere accolta, per le ragioni che si vanno ad esporre.
1 esperiva ricorso per atp, contraddistinto dal n. 182 del 2024, Controparte_1 chiedendo accertarsi la condizione sanitaria ai fini della pensione di invalidità o, in subordine, dell'assegno mensile di assistenza, nonché dello stato di portatore di handicap con connotazione di gravità. Il ctu nominato nella pregressa fase riconosceva il 75% di invalidità da febbraio 2023.
La Suprema Corte, con le sentenze nn. 6010,6084 e 6085 del 2014 e n. 8533 del
2015, ha statuito che il procedimento per accertamento tecnico preventivo ha il fine di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere, accertamento che, a mente del comma 5, in caso di mancata contestazione diviene immodificabile, ed è opponibile agli enti competenti per il beneficio richiesto.
E' pur vero che costituisce principio condiviso e consolidato della Suprema Corte
l'improponibilità di azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti, che integrino solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto che può costituire oggetto di accertamento giudiziale solo nella sua interezza (v., fra le altre, Cass. n.
8533 del 2015 e la giurisprudenza ivi richiamata).
La premessa logica da cui muove tale conclusione (valorizzata, fra le altre, da Cass.,
Sez. U, n. 27187 del 2006) è che la tutela giurisdizionale è tutela di diritti (arg. ex art. 24
Cost., art. 2907 cod.civ. artt. 99 e 278 cod.proc.civ.) e i fatti possono essere accertati dal giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri.
Non sono ritenute, quindi, proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti pur giuridicamente rilevanti, ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva del diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziale solo nella sua funzione genetica del diritto azionato, e cioè nella sua interezza (v., fra le tante, per l'inammissibilità dell'azione di mero accertamento dello stato di invalidità civile, Cass.
n.6731 del 2014, Cass. n. 1035 del 2015 e numerose successive conformi).
La novella introdotta nel 2011 va letta, dunque, tenendo conto della volontà deflativa ed acceleratoria perseguita dal legislatore, impedendo, tuttavia, che l'accertamento del requisito sanitario si ponga come fattore a sé stante, avulso dal diritto sostanziale che si intende realizzare, di cui non a caso fa esplicita menzione il comma 1 del citato art. 445-bis, laddove individua la legittimazione attiva in capo a «chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti» e àncora l'accertamento sanitario alla
«pretesa fatta valere». Va dunque riaffermato, in continuità con Cass. n. 8533 del 2015, che con la novella del 2011 il legislatore, intervenendo anche sulla materia regolata dall'art. 147 disp. att. cod.proc.civ., ha introdotto, limitatamente al procedimento per a.t.p.o, un accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie, strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento amministrativo dell'ente previdenziale di attribuzione di una prestazione, previdenziale o assistenziale, che dev'essere indicata nel ricorso.
L'accertamento, divenuto definitivo con il decreto di omologa, sarà poi vincolante nei confronti dell'ente previdenziale competente per l'erogazione, che, ai sensi del comma 5 dell'art. 445-bis, dovrà limitarsi all'accertamento della sussistenza dei requisiti extrasanitari. Non di meno l'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire (art. 100 cod.proc.civ.), che l'accertamento medico legale, pur sempre richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad un concreto interesse della parte ricorrente, che renda azionabile la pretesa al riconoscimento dei diritti corrispondenti alla condizione sanitaria allegata, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario.
2 Ecco perché la Suprema Corte ha già chiarito, agli effetti dell'ammissibilità dell'a.t.p.o., che il giudice adito accerti sommariamente, nella verifica dei presupposti processuali, oltre alla propria competenza, anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla procedura prevista dall'art. 445-bis, nonché la presentazione della domanda amministrativa, l'eventuale presentazione del ricorso amministrativo, la tempestività del ricorso giudiziario;
quanto al profilo dell'interesse ad agire, che il giudice valuti l'utilità dell'accertamento medico richiesto al fine del riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si affermi titolare, utilità che potrebbe difettare ove manifestamente carenti, con valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l'accertamento tecnico
(v., in tal senso, Cass. n.5338 del 2014 cit.).
Ebbene, nella ipotesi al vaglio, ha chiesto l'accertamento sanitario, Controparte_1 in relazione a benefici, per cui difettava, già al tempo della domanda, e difetta ancora oggi, il necessario requisito reddituale.
, negli anni 2023/ 2024 e sino ad oggi, ha svolto attività di lavoro Controparte_1 subordinato e ha percepito redditi ampiamente superiori al limite di legge, previsto sia per l'assegno di invalidità civile, che per la pensione di inabilità civile: anno 2023: reddito prodotto Euro19.979,00 (a fronte del limite per assegno mensile di € 5.391,88 e di € 17.920,00 per la pensione); anno 2024: imponibile contributivo di Euro 16.643,80.
(aggiornato al mese di ottobre 2024). Pertanto, l'opposizione proposta dall' deve essere accolta e deve essere Pt_1 rigettata la originaria richiesta di atp, proposta dalla . CP_1
Spese secondo soccombenza, in difetto delle condizioni per la esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c.; la liquidazione per la presente fase avviene tenendo conto dello scaglione
5.200/26.000 («ai fini della determinazione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali va applicato il criterio previsto dall'art. 13 c.p.c., comma 1, per cui, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni», anche per la liquidazione, Cass. ORDINANZA 24 gennaio 2023 N. 2186), comunque, in termini più favorevoli rispetto alla stessa dichiarazione di valore della parte (cfr. nota di iscrizione a ruolo).
Non si fa luogo alla condanna al risarcimento per responsabilità aggravata, non essendo stato allegato e provato dall' l'esistenza di un danno non suscettibile di ristoro Pt_1 con la condanna alla refusione delle spese di lite.
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: accoglie l'opposizione dell' e, per l'effetto, rigetta le domande proposte da Pt_1 CP_1 nel ricorso n. 182 del 2024;
[...] condanna al pagamento, in favore dell' , delle spese di lite, liquidate Controparte_1 Pt_1 in € 2.697, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Si comunichi. Torre Annunziata, 7.5.2025 Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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