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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 15/09/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati:
1. ANGIULI dott.ssa Alessandra presidente
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria giudice
3. CILARDI dott. Mauro Giuseppe giudice rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1314/2024 R.G. avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
vertente tra
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Aurora Arone Parte_1 C.F._1 ricorrente
e
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Paparo CP_1 C.F._2
resistente nonché
Il Pubblico Ministero in sede
interventore ex lege
CONCLUSIONI: all'udienza cartolare del 16.7.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti ex art. 473-bis.22. c.p.c.; il P.M. interveniva regolarmente.
FATTO E DIRITTO
1. Nei limiti di quanto strettamente ai fini della decisione, giusta il combinato disposto degli artt. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
2. Con ricorso depositato l'8.10.2024 , premesso d'aver intrattenuto un rapporto Parte_1 di convivenza more uxorio con , nel corso del quale l'8.3.2023 era nato il figlio CP_1
e che la relazione si era interrotta a causa delle condotte prevaricatrici e Persona_1 violente del resistente, adiva il Tribunale affinché venisse regolamentato l'esercizio della
1 responsabilità genitoriale nei confronti del minore alle seguenti condizioni: affidamento esclusivo rafforzato alla madre;
regolamentazione degli incontri padre-figlio in modalità protetta;
obbligo paterno di contribuire al mantenimento del figlio per la somma mensile di
€ 300,00 oltre rivalutazione di legge annuale e automatica Istat e 50% delle spese straordinarie.
Esponeva che: - il resistente non aveva più contatti con il minore, non contribuiva al di lui mantenimento ed era detenuto agli arresti domiciliari a seguito di ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal GIP presso questo Tribunale nel procedimento penale sub.
4079/2023 R.G.N.R. aperto a seguito di denuncia per maltrattamenti, atti persecutori e lesioni personali subiti da lei ricorrente, presentata dalla stessa;
- ella si era sempre occupata del figlio.
si costituiva ritualmente, chiedendo disporsi l'affido condiviso del minore con CP_1 collocamento presso la madre e una certa regolamentazione degli incontri padre-figlio.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 19.2.2025, sentite le parti, lo scrivente, quale
Giudice delegato, in via temporanea e urgente adottava i seguenti provvedimenti: “- affida il minore in via esclusiva alla ricorrente, con collocamento presso la stessa;
- dispone che il resistente potrà vedere il minore in modalità protetta e, a tal fine, demanda agli operatori dei Servizi Sociali di Strongoli (KR), quale Comune di residenza del minore, l'organizzazione di incontri protetti padre/figlio; - pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma di € 150,00 mensili, soggetta a rivalutazione ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del minore, da versare entro il 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche non sostenute dal SSN e scolastiche, previa esibizione di idonea documentazione giustificativa” (cfr. ord. 23.2.2025).
Istruita con documentazione e acquisiti gli atti del procedimento penale a carico del resistente e la relazione da parte dei Servizi Social, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 16.7.2025 ex art. 473-bis.22. c.p.c. (cfr. ord. 17.7.2025).
Il P.M. interveniva regolarmente.
3. E' incontroverso tra le parti che la loro convivenza more uxorio sia cessata, sicché si impone la necessità di regolamentare i loro rapporti personali ed economici rispetto alla prole in ossequio agli artt. 147, 148 e 316-bis e segg. c.c..
2 Va premesso che, data la tenerissima età del minore (nato nel 2023), non si è proceduto al suo ascolto, del quale peraltro non si è ravvisata alcuna necessità stanti le risultanze processuali.
4. Affidamento, collocamento e visite.
Va osservato che ai sensi dell'art. 337-quater c.c. è possibile disporre l'affidamento esclusivo solo qualora l'affidamento condiviso, da considerare il regime privilegiato di affidamento, risulti “contrario all'interesse del minore”.
Il legislatore non ha tipizzato ipotesi in presenza delle quali debba essere disposto l'affidamento esclusivo, avendo la Suprema Corte affermato che: “perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre… che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore … (come nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse di uno dei genitori per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che … l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento” (v. Corte Cass., 17 dicembre 2009 n. 26587).
Ciò posto, il Tribunale dispone l'affidamento esclusivo alla madre, non sussistendo i presupposti per l'affido condiviso.
Ritiene, infatti, il Collegio di dover disporre tale regime, in quanto il padre è stato, all'esito di giudizio immediato, condannato dal Tribunale di Crotone con sentenza di primo grado n.
1158/2024 alla pena di anni 4 di reclusione per i reati di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e lesioni personali ai danni della ricorrente, imputazioni indicate nel decreto di giudizio immediato acquisito agli atti e con lo stesso provvedimento è stata sospesa la sua responsabilità genitoriale per il periodo di anni 8.
In merito alla validità probatoria degli atti penali, si osserva come, secondo un orientamento consolidato della Suprema Corte (v. Cass., ord. n. 40796 del 20.12.2021), essi costituiscono una fonte di prova che il giudice è tenuto ad esaminare e dalla quale può trarre elementi di giudizio su dati e circostanze ivi acquisiti con le garanzie di legge.
3 Il Tribunale, in sede penale, ha quindi accertato l'esistenza di condotte aggressive, vessatorie e violente, fisiche e verbali, reiteratamente poste in essere dal ai danni CP_1
Part della anche al cospetto del minore , vittima di violenza assistita, da considerare Per_1 violenza diretta in danno della prole.
A ciò deve aggiungersi che è pacifico e incontestato che dopo la fine della relazione tra le parti, il resistente non abbia contributo al mantenimento del minore.
Vale, sul punto, rammentare che il mancato adempimento, da parte del genitore obbligato, del contributo di mantenimento a favore del figlio minore costituisce grave violazione dei doveri genitoriali, evidenziando la mancata ottemperanza del genitore agli obblighi sullo stesso gravanti di cura, assistenza ed educazione del minore (Cass. 26587/2009, Tribunale di Roma 23620/2013; Tribunale di Catania 24/01/2007).
Ed invero, l'obbligo del mantenimento è eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione, né con la detenzione carceraria né addirittura con una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Ricorrono, quindi, i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo del minore alla madre,
a carico della quale non è emerso alcun elemento di inidoneità genitoriale, avendo ella dimostrato di prendersi cura correttamente del figlio.
La ricorrente, presso la quale resta collocato il minore, eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale per tutte le questioni, anche quelle di maggiore rilevanza, attinenti al minore, con esclusione da tali scelte del padre.
Quanto al regime delle visite, deve rammentarsi che la sospensione della responsabilità genitoriale (e finanche la decadenza) non preclude di per sé gli incontri tra il minore ed il genitore sospeso (o decaduto), stante il preminente interesse della prole a mantenere un rapporto equilibrato, frequente e continuativo con entrambi i genitori.
Al riguardo, deve evidenziarsi l'evoluzione abbastanza positiva delle visite, tenutesi in modalità protetta e in spazio neutro, tra il padre e il minore: se all'inizio degli incontri, infatti, quest'ultimo dimostrava una certa difficoltà emotiva a incontrare il genitore, con comportamenti regressivi nei confronti di costui, successivamente i momenti di gioco libero hanno favorito l'interazione tra il padre e il figlio, tanto da determinare in lui un riconoscimento della figura genitoriale (cfr. relazione dei Servizi Sociali in atti).
4 Pertanto, le visite padre-figlio proseguiranno in spazio neutro e in modalità protetta secondo la calendarizzazione stabilita dai Servizi Sociali territorialmente competenti e confacente all'interesse del minore e con facoltà di interromperli qualora non tutelanti per il figlio.
5. Mantenimento del minore.
Ai fini della quantificazione di un siffatto contributo, il Collegio rammenta che è possibile provvedere anche alla stregua di presunzioni (così Cass. civ., sez. I, sentenza n. 10135 del
14/05/2005), che occorre avere riguardo alle capacità potenziali di guadagno ed alla capacità di collocarsi utilmente nel mercato del lavoro, che la capacità contributiva dei genitori consiste in ogni forma di reddito o utilità, ivi inclusi i redditi illeciti ed esclusi invece gli aiuti dei familiari, che in ogni caso lo stato di difficoltà economica non esime dall'obbligo di contribuzione.
Orbene, tenuto conto della condizione economico-reddituale delle parti risultante dalle allegazioni cartolari fornite, il Collegio dispone che il padre contribuisca al mantenimento del minore mediante versamento alla madre di un contributo mensile nella misura di € 200,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat e 50% delle spese straordinarie, mediche non coperte dal SSN e scolastiche, effettuate nell'interesse della prole, previa idonea documentazione giustificativa, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale.
6. Spese processuali.
In ragione delle risultanze decisorie e del criterio della soccombenza, le spese processuali vanno compensate per un terzo e poste a carico del resistente per i restanti due terzi, liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri minimi previsti dal d.m. 147/2022, per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, stanti l'attività processuale effettivamente svolta e la natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, nella suddetta composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda, disattesa e assorbita ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- affida in via esclusiva il figlio , generato fuori dal matrimonio, alla madre, con Per_1 collocamento presso la stessa, la quale avrà l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria gestione attinenti all'organizzazione della vita quotidiana, nonché per le questioni di maggior interesse per il minore riguardanti la
5 relativa istruzione, educazione e salute, la residenza abituale e l'espatrio, da assumere anche senza il consenso del padre;
- dispone sugli incontri padre-figlio come in parte motiva;
- pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , la somma complessiva di € 200,00 Per_1 mensili, da versarsi entro il 10 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre all'obbligo di partecipare al pagamento del 50% delle spese straordinarie, mediche non sostenute dal SSN e scolastiche, previa esibizione di idonea documentazione giustificativa, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale;
- compensa le spese per un terzo e condanna il resistente al pagamento in favore della ricorrente dei restanti due terzi delle spese, liquidate per intero (cioè compresa la parte compensata) in complessivi € 2.933,00, di cui € 27,00 per esborsi e € 2.906,00 per compensi, oltre 15%rsg, cpa e iva come per legge.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio dell'11 settembre 2025.
Il Giudice rel. est. La Presidente
Mauro Giuseppe Cilardi Alessandra Angiuli
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati:
1. ANGIULI dott.ssa Alessandra presidente
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria giudice
3. CILARDI dott. Mauro Giuseppe giudice rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1314/2024 R.G. avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
vertente tra
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Aurora Arone Parte_1 C.F._1 ricorrente
e
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Paparo CP_1 C.F._2
resistente nonché
Il Pubblico Ministero in sede
interventore ex lege
CONCLUSIONI: all'udienza cartolare del 16.7.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti ex art. 473-bis.22. c.p.c.; il P.M. interveniva regolarmente.
FATTO E DIRITTO
1. Nei limiti di quanto strettamente ai fini della decisione, giusta il combinato disposto degli artt. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
2. Con ricorso depositato l'8.10.2024 , premesso d'aver intrattenuto un rapporto Parte_1 di convivenza more uxorio con , nel corso del quale l'8.3.2023 era nato il figlio CP_1
e che la relazione si era interrotta a causa delle condotte prevaricatrici e Persona_1 violente del resistente, adiva il Tribunale affinché venisse regolamentato l'esercizio della
1 responsabilità genitoriale nei confronti del minore alle seguenti condizioni: affidamento esclusivo rafforzato alla madre;
regolamentazione degli incontri padre-figlio in modalità protetta;
obbligo paterno di contribuire al mantenimento del figlio per la somma mensile di
€ 300,00 oltre rivalutazione di legge annuale e automatica Istat e 50% delle spese straordinarie.
Esponeva che: - il resistente non aveva più contatti con il minore, non contribuiva al di lui mantenimento ed era detenuto agli arresti domiciliari a seguito di ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal GIP presso questo Tribunale nel procedimento penale sub.
4079/2023 R.G.N.R. aperto a seguito di denuncia per maltrattamenti, atti persecutori e lesioni personali subiti da lei ricorrente, presentata dalla stessa;
- ella si era sempre occupata del figlio.
si costituiva ritualmente, chiedendo disporsi l'affido condiviso del minore con CP_1 collocamento presso la madre e una certa regolamentazione degli incontri padre-figlio.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 19.2.2025, sentite le parti, lo scrivente, quale
Giudice delegato, in via temporanea e urgente adottava i seguenti provvedimenti: “- affida il minore in via esclusiva alla ricorrente, con collocamento presso la stessa;
- dispone che il resistente potrà vedere il minore in modalità protetta e, a tal fine, demanda agli operatori dei Servizi Sociali di Strongoli (KR), quale Comune di residenza del minore, l'organizzazione di incontri protetti padre/figlio; - pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma di € 150,00 mensili, soggetta a rivalutazione ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del minore, da versare entro il 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche non sostenute dal SSN e scolastiche, previa esibizione di idonea documentazione giustificativa” (cfr. ord. 23.2.2025).
Istruita con documentazione e acquisiti gli atti del procedimento penale a carico del resistente e la relazione da parte dei Servizi Social, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 16.7.2025 ex art. 473-bis.22. c.p.c. (cfr. ord. 17.7.2025).
Il P.M. interveniva regolarmente.
3. E' incontroverso tra le parti che la loro convivenza more uxorio sia cessata, sicché si impone la necessità di regolamentare i loro rapporti personali ed economici rispetto alla prole in ossequio agli artt. 147, 148 e 316-bis e segg. c.c..
2 Va premesso che, data la tenerissima età del minore (nato nel 2023), non si è proceduto al suo ascolto, del quale peraltro non si è ravvisata alcuna necessità stanti le risultanze processuali.
4. Affidamento, collocamento e visite.
Va osservato che ai sensi dell'art. 337-quater c.c. è possibile disporre l'affidamento esclusivo solo qualora l'affidamento condiviso, da considerare il regime privilegiato di affidamento, risulti “contrario all'interesse del minore”.
Il legislatore non ha tipizzato ipotesi in presenza delle quali debba essere disposto l'affidamento esclusivo, avendo la Suprema Corte affermato che: “perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre… che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore … (come nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse di uno dei genitori per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che … l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento” (v. Corte Cass., 17 dicembre 2009 n. 26587).
Ciò posto, il Tribunale dispone l'affidamento esclusivo alla madre, non sussistendo i presupposti per l'affido condiviso.
Ritiene, infatti, il Collegio di dover disporre tale regime, in quanto il padre è stato, all'esito di giudizio immediato, condannato dal Tribunale di Crotone con sentenza di primo grado n.
1158/2024 alla pena di anni 4 di reclusione per i reati di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e lesioni personali ai danni della ricorrente, imputazioni indicate nel decreto di giudizio immediato acquisito agli atti e con lo stesso provvedimento è stata sospesa la sua responsabilità genitoriale per il periodo di anni 8.
In merito alla validità probatoria degli atti penali, si osserva come, secondo un orientamento consolidato della Suprema Corte (v. Cass., ord. n. 40796 del 20.12.2021), essi costituiscono una fonte di prova che il giudice è tenuto ad esaminare e dalla quale può trarre elementi di giudizio su dati e circostanze ivi acquisiti con le garanzie di legge.
3 Il Tribunale, in sede penale, ha quindi accertato l'esistenza di condotte aggressive, vessatorie e violente, fisiche e verbali, reiteratamente poste in essere dal ai danni CP_1
Part della anche al cospetto del minore , vittima di violenza assistita, da considerare Per_1 violenza diretta in danno della prole.
A ciò deve aggiungersi che è pacifico e incontestato che dopo la fine della relazione tra le parti, il resistente non abbia contributo al mantenimento del minore.
Vale, sul punto, rammentare che il mancato adempimento, da parte del genitore obbligato, del contributo di mantenimento a favore del figlio minore costituisce grave violazione dei doveri genitoriali, evidenziando la mancata ottemperanza del genitore agli obblighi sullo stesso gravanti di cura, assistenza ed educazione del minore (Cass. 26587/2009, Tribunale di Roma 23620/2013; Tribunale di Catania 24/01/2007).
Ed invero, l'obbligo del mantenimento è eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione, né con la detenzione carceraria né addirittura con una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Ricorrono, quindi, i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo del minore alla madre,
a carico della quale non è emerso alcun elemento di inidoneità genitoriale, avendo ella dimostrato di prendersi cura correttamente del figlio.
La ricorrente, presso la quale resta collocato il minore, eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale per tutte le questioni, anche quelle di maggiore rilevanza, attinenti al minore, con esclusione da tali scelte del padre.
Quanto al regime delle visite, deve rammentarsi che la sospensione della responsabilità genitoriale (e finanche la decadenza) non preclude di per sé gli incontri tra il minore ed il genitore sospeso (o decaduto), stante il preminente interesse della prole a mantenere un rapporto equilibrato, frequente e continuativo con entrambi i genitori.
Al riguardo, deve evidenziarsi l'evoluzione abbastanza positiva delle visite, tenutesi in modalità protetta e in spazio neutro, tra il padre e il minore: se all'inizio degli incontri, infatti, quest'ultimo dimostrava una certa difficoltà emotiva a incontrare il genitore, con comportamenti regressivi nei confronti di costui, successivamente i momenti di gioco libero hanno favorito l'interazione tra il padre e il figlio, tanto da determinare in lui un riconoscimento della figura genitoriale (cfr. relazione dei Servizi Sociali in atti).
4 Pertanto, le visite padre-figlio proseguiranno in spazio neutro e in modalità protetta secondo la calendarizzazione stabilita dai Servizi Sociali territorialmente competenti e confacente all'interesse del minore e con facoltà di interromperli qualora non tutelanti per il figlio.
5. Mantenimento del minore.
Ai fini della quantificazione di un siffatto contributo, il Collegio rammenta che è possibile provvedere anche alla stregua di presunzioni (così Cass. civ., sez. I, sentenza n. 10135 del
14/05/2005), che occorre avere riguardo alle capacità potenziali di guadagno ed alla capacità di collocarsi utilmente nel mercato del lavoro, che la capacità contributiva dei genitori consiste in ogni forma di reddito o utilità, ivi inclusi i redditi illeciti ed esclusi invece gli aiuti dei familiari, che in ogni caso lo stato di difficoltà economica non esime dall'obbligo di contribuzione.
Orbene, tenuto conto della condizione economico-reddituale delle parti risultante dalle allegazioni cartolari fornite, il Collegio dispone che il padre contribuisca al mantenimento del minore mediante versamento alla madre di un contributo mensile nella misura di € 200,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat e 50% delle spese straordinarie, mediche non coperte dal SSN e scolastiche, effettuate nell'interesse della prole, previa idonea documentazione giustificativa, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale.
6. Spese processuali.
In ragione delle risultanze decisorie e del criterio della soccombenza, le spese processuali vanno compensate per un terzo e poste a carico del resistente per i restanti due terzi, liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri minimi previsti dal d.m. 147/2022, per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, stanti l'attività processuale effettivamente svolta e la natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, nella suddetta composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda, disattesa e assorbita ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- affida in via esclusiva il figlio , generato fuori dal matrimonio, alla madre, con Per_1 collocamento presso la stessa, la quale avrà l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria gestione attinenti all'organizzazione della vita quotidiana, nonché per le questioni di maggior interesse per il minore riguardanti la
5 relativa istruzione, educazione e salute, la residenza abituale e l'espatrio, da assumere anche senza il consenso del padre;
- dispone sugli incontri padre-figlio come in parte motiva;
- pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , la somma complessiva di € 200,00 Per_1 mensili, da versarsi entro il 10 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre all'obbligo di partecipare al pagamento del 50% delle spese straordinarie, mediche non sostenute dal SSN e scolastiche, previa esibizione di idonea documentazione giustificativa, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale;
- compensa le spese per un terzo e condanna il resistente al pagamento in favore della ricorrente dei restanti due terzi delle spese, liquidate per intero (cioè compresa la parte compensata) in complessivi € 2.933,00, di cui € 27,00 per esborsi e € 2.906,00 per compensi, oltre 15%rsg, cpa e iva come per legge.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio dell'11 settembre 2025.
Il Giudice rel. est. La Presidente
Mauro Giuseppe Cilardi Alessandra Angiuli
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