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Articolo 6 della Legge 21 agosto 1949, n. 610
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Legge 21 agosto 1949, n. 610
Articolo 6 della Legge 21 agosto 1949, n. 610
Versione
13 settembre 1949
Art. 6.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 13 settembre 1949
Vedi fonte istituzionale
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